Patrocinio a Spese dello Stato: il compenso dell’avvocato non può essere liquidato in misura non adeguata al decoro professionale.
Tribunale Brindisi, Sent., 18/12/2024, n. 1828
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d’ordine 1415/2023
R.G.
TRA
(…) avv. (…) n. a X con studio in X (cod. fisc. (…)) in proprio rapp. e dif.
dall’avv. MC con studio in X (cod. fisc X
Ricorrente
contro
C1 in persona del Ministro pro tempore con sede in X (cod. fisc. X ex lege
domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in
All’udienza del 20.11.2024 la causa, dopo la discussione, è stata riservata per
la decisione. Successivamente, sono pervenute note riepilogative.
Svolgimento del processo
L’avv. P1, con ricorso ai sensi del’art. 281-decies e ss. c.p.c., ha proposto, per
i motivi ivi dettagliatamente sviluppati, opposizione avverso il decreto di
liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Brindisi, in data 28.03.2023,
comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale detto Tribunale ha liquidato
in favore dell’avv. P1 il compenso maturato quale difensore della sig.ra P2, nel
giudizio rubricato al numero di R.G. 3823/2020 e quantificato nella somma di
Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Ha, pertanto, la ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettata ogni
avversa istanza di contrario contenuto, revocare l’impugnato decreto,
provvedendo alla liquidazione del compenso spettante all’avv. P1 per le causali
di cui alla narrativa del presente ricorso in misura non inferiore a Euro
3.112,87, oltre 15% spese generali di studio e accessori di legge. Con vittoria
di spese e competenze del giudizio di opposizione.
La ricorrente ha lamentato che l’opposto provvedimento sarebbe errato sia
perché non avrebbe specificato l’iter seguito nella liquidazione, sia perché non
in linea con i parametri forensi, avendo riconosciuto somme inferiori ai minimi
e non adeguate all’effettiva attività svolta, all’esito della lite ed al decoro della
professione.
Il C1 non si è costituito.
All’udienza del 20.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
Successivamente, sono pervenute note riepilogative.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita il rigetto per i motivi di seguito indicati.
L’avv. P1 è stata difensore della sig.ra P2 nel procedimento innanzi al Tribunale
di Brindisi RG 11.3823/2020, promosso dalla predetta nei confronti del sig. P3
, avente ad oggetto la separazione fra coniugi.
La sig.ra P2 aveva, all’uopo, richiesto e ottenuto l’ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato con Provv. 11.870 del 2020 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di X , in data 27 ottobre 2020 all. 3.
Il suo L’avv. X , ha provveduto a svolgere tutta l’attività professionale
necessaria per la tutela dei diritti della propria assistita:
a) per la fase di studio: esame e studio degli atti a seguito della consultazione
con la cliente, ricerca documenti precedenti la costituzione in giudizio;
b) per la fase introduttiva del giudizio: redazione ricorso e autentica di firma in
procura, formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio,
deposito in uno agli allegati, esame provvedimento giudiziale di fissazione
udienza presidenziale, notificazione, esame della corrispondente relata, esame
atto di costituzione avverso, inclusi allegati, ulteriori consultazioni con la
cliente;
c) per la fase decisionale: partecipazione udienza presidenziale con
trasformazione del rito in consensuale per raggiunta conciliazione
giudiziale/transazione della controversia, esame del provvedimento conclusivo
del giudizio, ritiro del fascicolo, trascrizione del decreto n. cron. 36/2022 in
data 4.1.2022 (con assegnazione della casa coniugale) presso i registri
immobiliari all. 4 e 5.
Il raggiungimento dell’accordo tra le parti è avvenuto grazie ad una laboriosa
attività di mediazione e collaborazione dei difensori che, con un’intensa attività
stragiudiziale, sono riusciti a placare l’accesa conflittualità fra i coniugi.
Conclusa l’attività difensiva, con istanza in data 5 marzo 2023 l’avv. P1 ha
richiesto al Tribunale la liquidazione delle proprie competenze, come da nota
spese depositata telematicamente il 13.03.2023 e redatta in riferimento allo
scaglione “Indeterminabile – complessità bassa”.
Secondo i valori-base indicati nel D.M. n. 55 del 2014 per l’attività
effettivamente svolta delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (per come
sopra dettagliatamente descritta), con l’aumento del 25% dell’importo previsto
per la fase decisionale, stante il raggiungimento dell’accordo (art.46 D.M. n. 55
del 2014 ), si va a determinare un compenso complessivo pari a Euro 6.225,75
che, con l’applicazione della decurtazione del 50% ex art. 130 D.P.R. n. 15 del
2002, si riduce a Euro 3.112,87 oltre 15% spese gen. di studio e accessori di
legge.
Con Provv. in data 28 marzo 2023, comunicato a mezzo PEC in pari data, il
Tribunale di Brindisi così ha provveduto sulla predetta istanza:
“…LIQUIDA
in favore dell’avv. (…) le somme di seguito specificate: fase di studio Euro
600,00, fase introduttiva Euro 500,00, fase decisoria Euro 900,00; oltre Euro
400,00 quale aumento per transazione; totale Euro 2.400,00, ridotto nella
misura del 50% ai sensi dell’art.130 D.P.R. n. 115 del 2002 = Euro 1.200,00
oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge….”.
Ha lamentato la ricorrente che, nel liquidare l’attività da lei svolta nel sopra
citato giudizio, il Tribunale ha utilizzato (così come richiesto nell’istanza di
liquidazione dello stesso difensore e nell’allegata nota specifica) valori tariffari
relativi a cause di valore indeterminabile di complessità bassa operando,
tuttavia, una riduzione del compenso base – costituito dal valore medio dei
parametri di liquidazione (art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 ) – che risulta del
tutto ingiustificata.
Deve convenirsi che l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 , per come da ultimo
novellato col D.M. n. 37 del 2018 , ha introdotto limiti ben precisi al potere
giudiziale di riduzione dei compensi: in particolare, tenuto conto del parametro
medio/base, il Giudice non può, ridurre, in ogni caso, il compenso dell’avvocato
in misura superiore al 50%.
Cosicché la riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 82 e 130 del
D.P.R. n. 115 del 2002 giammai potrà essere superiore al 50% del parametro
base.
Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n.10438
del 19 aprile 2023 – qui allegata per facilità di consultazione all. 7 – ha
affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione in sede
giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente,
in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione
delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di
liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell’art.4 , comma 1, e art.12 ,
comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 , come modificati dal D.M. n. 37 del 2018 , il
giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di
cui alle tabelle allegate”.
A tale interpretazione si perviene, altresì, in maniera sistematica vista anche la
previsione dell’art.13 bis introdotto nella L. n. 247 del 2012 secondo cui la
corresponsione del compenso professionale deve essere proporzionata alla
quantità e qualità della prestazione resa, tenendo conto della natura, del
contenuto e delle caratteristiche dell’attività legale effettivamente e
concretamente svolta nonché della coerenza con i compensi previsti dal D.M.
del 10 marzo 2014, n. 55 .
D’altro canto la stessa Suprema Corte, in più pronunce anche recenti, ha
statuito che il potere discrezionale riconosciuto al Giudice nella determinazione
del compenso dell’avvocato “non può condurre ad una liquidazione che, pur nel
rispetto delle indicazioni dell’art.4 del D.M. n. 55 del 2014 , remuneri l’opera
del difensore, al netto delle spese vive, con una somma non consona al decoro
professionale che l’art.2233 c.c. pure impone di considerare” (Cass. Civ. ord.
n.24492 del 30.11.2016 ).
E’ accaduto, invece, nel caso di specie che il provvedimento di liquidazione
abbia operato una duplice diminuzione, prima decurtando il compenso richiesto
(in conformità col parametro base) e conducendolo a misura perfino inferiore ai
minimi parametrici e poi, ulteriormente, riducendolo della metà in termini
percentuali, in aperta violazione del D.M. n. 55 del 2014 e dei principi sopra
espressi.
Alla luce di tutto quanto esposto il compenso professionale spettante all’avv.
P1 per l’attività prestata in favore della sig.ra P2 nel procedimento innanzi al
Tribunale di Brindisi rubricato al numero di R.G. 3823/2020 dovrà essere
liquidato in misura non inferiore a C 3.112,87, oltre 15% spese generali di
studio e accessori di legge, come richiesto dallo stesso difensore con l’istanza
di liquidazione, come da seguente prospetto:
Tabelle: 2014-2018
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Indeterminabile – complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 1.147,00
Fase decisionale, valore medio: Euro 2.767,00
Compenso tabellare (valori medi) Euro 5.534,00
Aumento del 25 % su Euro 2.767,00 per conciliazione giudiziale o transazione
della controversia (art. 4, comma 6) Euro 691,75
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti Euro6.225,75
Riduzione del 50 % su Euro 6.225,75 per gratuito patrocinio (art. 130 D.P.R.
n. 115 del 2002 )
Compenso al netto delle riduzioni Euro 3.112,87
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare Euro 5.534,00
Totale variazioni in aumento + Euro 691,75
Totale variazioni in diminuzione – Euro 3.112,88
Compenso totale Euro3.112,87
Spese generali ( 15% sul compenso totale, già ridotto del 50 ) Euro 466,93.
Somma da liquidare, in riforma del decreto di liquidazione opposto Euro
3.579,80.
Spese irripetibili del presente giudizio, in considerazione della mancata
costituzione del C1 opposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi
nella persona del Giudice Monocratico Dott. Antonio Sardiello
definitivamente, decidendo sul ricorso, ai sensi dell’art. 281-decies e ss.
c.p.c., depositato telematicamente in data 28.4.2023, dall’avv.to EB , avverso
il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Brindisi, in data
28.03.2023, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale detto Tribunale
ha liquidato in favore dell’avv. (…) il compenso maturato quale difensore della
sig.ra E2 nel giudizio rubricato al numero di R.G. 3823/2020 e quantificato
nella somma di Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, così provvede:
1) Revoca l’impugnato decreto e liquida il compenso spettante all’avv. (…) ,
per le motivazioni di cui innanzi, in Euro 3.579,80, comprensiva della somma
del 15% per spese generali, oltre accessori come per legge.
2) Pone il suddetto pagamento a carico dell’Erario, autorizzando la emissione
del relativo mandato di pagamento
3) Spese del presente giudizio irripetibili, stante la mancata costituzione del C1
resistente.