Nessuna responsabilità professionale per l’amministratore di sostegno in difetto di prova di una attività colposa o dolosa nell’informativa al Giudice Tutelare.

Tribunale di Genova,
Sentenza del 2 gennaio 2025 n. 6,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9479 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno 2020 e vertente tra
V. E. M. L., in persona dell’amministratore di sostegno avv. E. T. , con il proc.
dom. avv. E. R.
– attore –
e
C. avv. S., con il proc. dom. avv. A. D. V.
– convenuto –
e
Generali Italia spa, con il proc. dom. avv.B. P.
– chiamata in causa da S. C. –
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio
viste:
– previa, in via istruttoria, integrazione di consulenza tecnica d’ufficio in ordine
all’esistenza di vizi occulti nell’immobile, per cui è causa, al momento
dell’acquisto a mezzo dell’atto di permuta del 24/2/2017, quali quelli descritti
dal C.T.P. Geom. L. L. nelle sue note critiche del 27/7/2023, riguardo
all’esistenza di vizi occulti nell’immobile al momento dell’acquisto (notevoli
infiltrazioni dalla copertura non impermeabilizzata del bagno; notevoli
infiltrazioni del seminterrato lato strada), che ne riducono ulteriormente il
valore a tale momento ed in caso, di esito positivo, in che misura ciò incida sul
valore commerciale dell’immobile in tale data;
– accertare e dichiarare la civile responsabilità dell’Avv. S. C., quale
amministratore di sostegno di E. M. L. V. , per avere stipulato l’atto di permuta
del 24/2/2017, secondo le modalità dedotte e/o per i fatti e le condotte riferite
in atto introduttivo ed accertande in causa, accettando una valutazione
dell’immobile di via N. C. n.11 uni in Genova sovradimensionata e maggiore
del valore effettivo e commerciale dello stesso e comunque, ponendo in essere
un atto non conveniente per l’amministrata;
– condannare, conseguentemente, l’Avv. S. C. a risarcire a E. M. L. V. tutti i
danni subiti per i fatti di causa, quantificati in € 90.000, (pari al differenziale
fra il valore reale dell’immobile avuto in permuta, maggiorato del conguaglio
ricevuto di €.30.000 ed il valore dell’immobile dato in permuta dalla stessa del
valore di €.210.000, come dichiarato in atto), o nella somma maggiore o
minore accertanda in corso di causa;
– somme maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal dovuto
al soddisfo.
– rigettare ogni diversa domanda e/o eccezione avversaria perché
inammissibile e/o infondata.
– Vinte le spese di lite.”.
Per S. C.
“In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare, per le esposte
ragioni, il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
in via principale e nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate
in fatto ed in diritto per le esposte ragioni;
in via subordinata: nel non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle
avversarie domande, limitare la condanna al minor importo determinando
come di giustizia e condannare, in ogni caso, la terza chiamata Generali Italia
S.p.A. a manlevare e garantire il convenuto da quanto questi fosse tenuto a
corrispondere a parte attrice, ivi incluse le spese del presente giudizio.”.
Per Generali Italia spa
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione eccezione e deduzione
respinta:
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell’Avv.C. per
le motivazioni in atti e per la conseguenza respingere la domanda attorea e
conseguentemente la domanda di manleva nei confronti della Compagnia
esponente con vittoria di spese di causa.
IN VIA DI PRINCIPALITA’:
RIGETTARE, le domande attoree in confronto all’Avv. C. perché infondate sia in
fatto che in diritto e comunque e non provate;
IN VIA SUBORDINATA:
Nel non creduto caso in cui venisse ACCERTATA una responsabilità
professionale in capo all’Avv. C., provata l’esistenza di danni risarcibili e del
nesso di causalità con l’operato dello stesso, RIDIMENSIONARE la
quantificazione del danno in misura inferiore rispetto a quanto richiesto
dall’attrice e comunque entro i limiti del giusto e del provato, ed ACCERTATA in
forza delle previsioni contrattuali di polizza, l’operatività della polizza, nonché
fornita la prova della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini di polizza
RICONDURRE alle condizioni di polizza l’eventuale responsabilità in regime di
manleva della Compagnia quivi costituita con l’applicazione condizioni tutte di
polizza, nonché del massimali e scoperti (tenuto conto che limite di esposizione
della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale di
polizza).
Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
E. M. L. V. , agendo in giudizio in persona del proprio amministratore di
sostegno avv. E. T. (e a ciò autorizzato dal giudice tutelare) conveniva in
giudizio l’avv. S. C. esponendo
– che il convenuto era stato amministratore di sostegno della sig.ra V. dal
18.11.2014 al 3.5.2018;
– che, nel corso del mandato in questione, l’avv.C. aveva rappresentato al
Giudice Tutelare la necessità di procedere alla vendita di immobile di proprietà
dell’amministrata per far fronte al pagamento delle spese condominiali relative
a detto immobile e nella prospettiva della incapacità anche futura di pagare i
costi dominicali afferenti a detto bene;
– che l’avv.C. aveva altresì segnalato al giudice di aver ricevuto proposta
contrattuale di permuta tra detto immobile e altro che non prevedeva costi di
amministrazione, altresì con la previsione di un diritto a conguaglio per
l’importo di euro 30.000,00;
– che, nonostante la contrarietà dell’amministrata, il giudice tutelare aveva
autorizzato la sopra menzionata operazione di permuta, che veniva conclusa
attribuendo all’immobile ceduto dalla V. il valore di euro 210.000,00 e a quello
acquisito il valore di euro 180.000,00;
– che, operata rinnovata valutazione degli immobili in questione da parte del
nuovo amministratore di sostegno, avv.T., subentrato nella funzione per
rinuncia dell’avv. C., doveva ritenersi che il valore dell’immobile ricevuto in
permuta era di soli 90.000,00 euro, con conseguente danno per pari importo
(180.000,00 – 90.000,00) per l’amministrata;
– che il danno in questione era ascrivibile alla condotta negligente del
convenuto, in ogni caso non “sanata” dall’autorizzazione del giudice tutelare.
Su detti presupposti parte attrice chiedeva la condanna del convenuto al
pagamento del sopra menzionato importo a titolo di risarcimento danni. L’avv.
S. C. si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda
attrice; in particolare esponeva
– che l’atto di permuta oggetto di contestazione non rientrava tra i poteri
dell’amministratore di sostegno, così che – attesa la specifica autorizzazione
resa dal giudice tutelare – non poteva essere imputato al convenuto;
– che la stima del valore dell’immobile acquistato, allegata da parte attrice, era
errata in fatto e in diritto, oltre che ancorata a erronee valutazioni
dimensionali. Il convenuto concludeva pertanto domandando il rigetto della
domanda attrice; per il denegato caso di accoglimento della stessa, chiamava
in causa con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa, Generali
Italia spa. Generali Italia spa si costituiva in giudizio svolgendo difese del tutto
sovrapponibili a quelle del proprio assicurato.
* * * * *
Considerato che
– parte attrice individua quale condotta negligente posta in essere dal
convenuto quella consistita nella passiva accettazione della stima, in tesi
erronea per difetto, del valore dell’immobile acquisito in permuta dalla sig.ra
V., in difetto di ulteriori indagini che nel caso in esame sarebbero state
doverose;
– l’istruttoria condotta impone di escludere il ricorrere di profili di negligenza
degni di rilievo nella condotta posta in essere dal convenuto avv. C.
nell’espletamento del proprio ruolo di amministratore di sostegno della sig.ra
V. ;
– si consideri a tal fine che
▪ la ctu svolta in corso di causa – a ministero del geom. L. C. – oltre a
evidenziare la sussistenza di una possibile discrepanza (tra il valore
dell’immobile assunto in atto di permuta e quello, diverso, opinato da parte
attrice) di entità sensibilmente minore rispetto a quella sostenuta dall’attore,
risulta di fondamentale importanza nella parte in cui sottolinea il carattere
eminentemente variabile di questo tipo di valutazioni, e soprattutto la
fortissima incidenza delle concrete condizioni personali (dei soggetti coinvolti),
ambientali e sociali, che non sempre possono venire adeguatamente colte dalle
stime tecniche operate dai professionisti, stime che – peraltro – possono essere
anche sensibilmente differenti da quelle degli operatori di mercato (cfr. in
particolare a pag. 12 della relazione, ove si legge che “il ctu precisa che –
indipendentemente dalle valorizzazioni estimative aritmetiche di un bene
immobile – sul mercato si può giungere ad una determinazione differente del
“valore” stesso … tenendo conto di aspetti … come ad esempio in presenza di
competitor, oppure tenendo conto del bacino territoriale di riferimento ed il
subject acquirente … nel caso di specie … sarebbe possibile operare un
differente adeguamento del prezzo “a salire” rispetto al valore calcolato … [per
contro] non sussistono elementi all’epoca di riferimento tali da motivare un
adeguamento del prezzo “a scendere” rispetto al valore calcolato”);
▪ il sopra evidenziato ampio margine di variabilità della stima e
dell’apprezzamento del valore del bene immobile considerato, evidenzia in sé
la difficile, e a ben vedere insussistente, configurabilità di una condotta
negligente dell’amministratore di sostegno, ove si consideri ulteriormente 1) il
non enorme discostamento rispetto alla stima opinata dal ctu (solo oggi, e con
parametri tecnici verosimilmente non disponibili nelle concrete circostanze in
cui ha operato il convenuto); 2) la particolarissima situazione soggettiva
dell’amministrata, che a causa dei debiti accumulati in relazione all’immobile
già di proprietà (debiti che non aveva la provvista per sostenere e che erano
destinati nel tempo a crescere, con concrete e attuali prospettive di
pignoramento del bene da parte dei creditori, situazione che avrebbe azzerato
ogni possibilità di proficuo utilizzo del bene a fini di realizzo economico) era
gravata dalla concreta necessità e urgenza di procedere alla cessione del bene;
3) la notevole appetibilità dell’immobile acquisito in relazione alle scarse
entrate economiche della sig.ra V., visto che era caratterizzato dalla previsione
di minime spese di amministrazione; 4) la richiesta – positivamente esitata – di
autorizzazione all’operazione di permuta indirizzata dall’avv. C. al giudice
tutelare, con condotta che – prescindendosi in questa sede da ogni
considerazione in ordine alla giuridica titolarità dell’operazione in capo al
giudice tutelare, sostenuta dal convenuto – quanto meno evidenzia l’adozione
di adeguate cautele e modalità di confronto con l’organo massimo di tutela
dell’amministrata da parte dell’odierno convenuto;
▪ la particolare “conformazione normativa” dei rapporti intercorrenti tra
amministratore di sostegno, soggetto amministrato e giudice tutelare (sulla
quale cfr. Cass. SS.UU. n.1606/20), se non consente in sé di escludere in
astratto la configurabilità di forme di responsabilità risarcitoria
dell’amministratore di sostegno (perché non possono escludersi condotte
incidenti in concreto, e in senso lesivo degli interessi del soggetto
amministrato, sulle decisioni adottate dall’autorità giudiziaria), impone tuttavia
di valutare in concreto se sussistano elementi indicativi del fatto che l’esercizio
del potere di controllo (e la conseguente tutela del soggetto amministrato)
esercitato dal giudice con il provvedimento autorizzatorio reso
all’amministratore di sostegno sia stato in qualche modo dolosamente o
colpevolmente “sviato” da inidonea condotta informativa posta in essere
dall’amministratore di sostegno: circostanza che, nel caso in esame, non risulta
adeguatamente dimostrata (e a ben vedere nemmeno allegata) da parte
attrice;
– merita pertanto, in conclusione, pieno rigetto la domanda attrice;
– l’esito processuale comporta l’assorbimento della domanda di manleva svolta
dal convenuto nei confronti di Generali Italia spa, soggetto che – ai fini del
successivo provvedimento di governo delle spese di lite – deve affermarsi
essere stato correttamente chiamato in giudizio dal convenuto;
– la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la
liquidazione operata in dispositivo;
– parimenti, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di
ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
– rigetta le domande attrici;
– pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate
in corso di causa;
– condanna E. M. L. V. a rifondere le spese di lite in favore di S. C. e di
Generali Italia spa; spese che – in applicazione dello scaglione di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in considerazione del concreto
valore di causa – si liquidano per ciascuno dei predetti soggetti in € 7.052,00
per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e
con le modalità di legge.
Genova, 2.1.2025
Il giudice
dott. Pasquale Grasso