Il trasferimento incide sulla bigenitorialità che è un diritto fondamentale del minore.
Tribunale di Monza, sent. 23 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. /2023 R.G., promossa da:
(omissis) nata a .. il .., con l’avvocato (omissis) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in via …
Ricorrente
Contro
(omissis) cf. .. nato a .. il .., con l’avvocato (omissis) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..
resistente
e con
(omissis) quale curatore speciale del minore (omissis) in proprio ex articolo 86
c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …
Terzo chiamato
E con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Modificare le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore
(omissis) di anni 5 e mesi 3 al giorno del deposito del presente
ricorso, statuite con decreto reso dal Tribunale di Busto Arsizio
dell’1.02.2021, pubblicato in data (omissis), come segue:
1. Affidare il figlio minore (omissis) in via condivisa ad entrambi
i genitori con collocamento del minore presso la madre in (omissis)
autorizzandone quindi il trasferimento.
Disporre che i genitori si obblighino, in ogni caso, a collaborare
al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo psicofisico
equilibrato del figlio, nonchè a mantenerlo, istruirlo ed educarlo
tenendo conto delle sue capacità , inclinazioni naturali ed
aspirazioni. La responsabilità genitoriale avverrà in forma
disgiunta per l’ordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore
interesse e di particolare importanza per il figlio saranno adottate
da entrambi i genitori;
3. Disporre che il signor (omissis) tenga con sè il figlio
(omissis) per tre fine settimana al mese dalle 19,30 del venerdì
sera alle ore 18,00 della domenica sera secondo le seguenti
modalità:
a) Per due fine settimana consecutive al mese la signora (omissis)
accompagnerà il figlio (omissis) il venerdì sera da (omissis)
presso l’abitazione del signor (omissis) e lo riprenderà
dall’abitazione di quest’ultimo la domenica tardo pomeriggio;
b) Un fine settimana al mese il signor (omissis) si recherà a
(omissis) per prelevare il figlio (omissis) dalla scuola/casa
materna alle ore 16.30 del venerdì per poi riaccompagnarlo alle ore
20.00 della domenica sera presso l’abitazione materna a (omissis).
4. Disporre che il minore trascorra un fine settimana al mese con la
madre, restando inteso che il padre potrà godere del diritto di
frequentazione infrasettimanale del minore presso la residenza della
madre, previo accordo fra le parti.
5. Regolamentare le vacanze estive, natalizie e pasquali tenendo in
esclusivo conto l’interesse del figlio minore, come segue:
Vacanze estive: disporre che durante il periodo estivo il minore
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi; a
tale fine entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31
marzo di ogni anno il proprio piano feriale per agevolare una
migliore organizzazione.
Vacanze natalizie: le festività natalizie saranno suddivise
equamente a metà secondo il criterio dell’alternanza, dal 23
dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
(omissis) trascorrerà la viglia di Natale ed il giorno di Natale ad
anni alterni con il padre e la madre. Per l’anno 2023 le festività
saranno trascorse dal minore con la madre per il primo periodo dal
23 dicembre al 30 dicembre e con il padre per il secondo periodo dal
31 dicembre al 6 gennaio. La vigilia di Natale del 2023 verrà
trascorsa col padre, mentre il giorno di Natale con la madre.
Vacanze pasquali: ad anni alterni, con ciascun genitore. Per l’anno
2024 la festività verrà trascorsa dal minore con la madre.
Entrambi i genitori, indipendentemente da quanto quivi stabilito,
potranno congiuntamente concordare altre diverse soluzioni. In ogni
caso, nei periodi di permanenza presso ciascun genitore devono
essere garantite due telefonate al giorno con minore, previa
comunicazione della località e di ulteriore recapito telefonico,
ove l’altro genitore possa comunque contattarlo.
6. Disporre a carico del signor (omissis) l’onere di corrispondere
alla signora (omissis) a titolo di contributo al mantenimento del
figlio (omissis) la somma mensile di €. 500,00, o la minore o
maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche ad esito della
produzione documentale relativa ai redditi del signor (omissis) di
cui all’art. 473-bis.l2, c.p.c., in via anticipata, entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo
gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese extra-mantenimento di cui
alle Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli
attualmente vigenti presso il Tribunale di Monza;
7. Disporre che l’assegno unico resti assegnato al 100% a favore
della madre.
Con vittoria di spese e compensi giudiziali.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e istruire nei
prefissandi termini, anche alla luce della condotta processuale del
signor (omissis)
Per parte resistente:
Voglia rill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1) Rigettare quanto richiesto dalla Sig.ra (omissis), per l’effetto,
2) Confermare il decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in
data (omissis)/2021 su accordo delle parti; In via subordinata
3) Respingere quanto richiesto dalla Sig.ra (omissis)
4) Confermare l’affidamento congiunto di (omissis) entrambi i
genitori;
5) Prevedere che (omissis) sia collocato presso il padre, anche ai
fini della residenza anagrafica, in Via (omissis)
6) Disporre che la Sig.ra (omissis) tenga con sè (omissis) per tre
week end al mese secondo il seguente schema:
– Un week end la madre terrà con sè il figlio minore nei pressi
della residenza di quest’ultimo, prelevando lo stesso all’uscita da
scuola il venerdì e riaccompagnandolo presso la residenza paterna
la domenica sera entro le ore 18.00;
– Due week end al mese la madre terrà con sè il figlio minore
presso il luogo che preferisce (i cui riferimenti verranno
comunicati al padre in anticipo), prelevando lo stesso all’uscita da
scuola il venerdì e riaccompagnandolo presso la residenza paterna
la domenica sera entro le ore 18.00;
7) Disporre che per un week end al mese il padre terrà con il
figlio minore;
8) Disporre che la madre potrà frequentare durante la settimana il
figlio minore in zone limitrofe alla residenza paterna, previo
accordo tra i genitori;
9) Confermare le modalità di frequentazione tra i genitori e il
figlio minore relative al periodo natalizio ed a quello pasquale;
10) Disporre che durante il periodo estivo (omissis) trascorrerà
due settimane con ciascun genitore e che la madre, previo accordo
tra i genitori, potrà trascorrere un’ulteriore settimana, non
consecutiva rispetto alle altre due, con il figlio minore;
11) Disporre che la madre versi al padre a titolo di contributo al
mantenimento di (omissis) la somma che rill.mo Tribunale riterrà
più opportuna a far fronte alle esigenze del minore, oltre al 50%
delle spese extra come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Monza, il cui contenuto deve intendersi qui trascritto;
12) Disporre che l’assegno unico venga percepito integralmente dal
padre, vista la prevalente collocazione del minore presso di lui;
In via istruttoria:
13) Disporre CTU sui genitori, sul minore e sui familiari di
riferimento, inclusi eventuali conviventi, affinchè possa
coadiuvare il Giudice nella scelta delle modalità di affidamento e
di mantenimento maggiormente rispondenti alle esigenze di (omissis)
14) Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle
premesse in fatto, che si intendono qui integralmente riprodotte,
epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute
dalla locuzione “Vero che”, con riserva di integrare la lista testi;
In ogni caso:
15) Con rifusione delle spese e del compenso professionale del
presente giudizio, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, nonchè
con l’aumento del 30% ex art. 4, comma Ibis DM 55/2014 per aver
redatto l’atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione, oltre IVA e CPA, da distrarsi in
favore dell’avv. (omissis) procuratore antistatario, giusto il
disposto di cui all’art. 93 c.p.c..
per il curatore speciale:
Il sottoscritto curatore speciale riserva ogni conclusione in merito
al paventato trasferimento, anche in punto istruttorio, all’esito
della costituzione in giudizio del sig. (omissis) e all’esito
dell’esame delle difese di entrambi i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articoli 473bis c.p.c. e 337 bis s.s. c.c. (omissis) esponeva che
dalla relazione con (omissis) è nato (omissis); che dopo la fine della relazione,
nel 2021 le parti regolamentavano congiuntamente i rapporti afferenti il minore
con ricorso congiunto presentato avanti al Tribunale di Busto Arsizio, con
previsione di affido condiviso, collocamento della residenza anagrafica del
minore presso la madre, ampi tempi di permanenza presso il padre e
mantenimento diretto integrale per i tempi di rispettiva permanenza e
ripartizione al 50% delle spese straordinarie; che il padre sarebbe rimasto a
vivere nella abitazione familiare di (omissis) rimborsando il relativo mutuo;
esponeva che, nonostante il testo dell’accordo, le parti si accordavano per il
versamento da parte del padre di un contributo al mantenimento del figlio nella
misura mensile di euro 150; di essere rimasta a vivere a (omissis) con il figlio
(omissis) di aver contratto matrimonio nel 2022 con il nuovo compagno,
residente in (omissis) e di volersi trasferire con il minore in detta località; che
(omissis) ha negato il trasferimento e cessato il versamento del contributo
precedentemente riconosciuto; che egli è assunto a tempo indeterminato con
retribuzione mensile netta di circa €. 1.600,00 ed è proprietario della casa di
abitazione in (omissis) di lavorare come parrucchiera, con contratto a tempo
indeterminato e parziale con una retribuzione mensile pari ad €. 950,00 netti,
oltre la 13ma mensilità; di vivere in locazione; domandava l’autorizzazione al
trasferimento a (omissis) con (omissis) la rimodulazione dei tempi di
permanenza presso il padre; che fosse posto a carico del resistente un
contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 500, oltre
al 50% delle spese straordinarie e di essere autorizzata a percepire il 100%
dell’assegno unico per il figlio.
Il Giudice delegato nominava al minore un curatore speciale, potendosi
configurare conflitto di interessi tra il minore ed i genitori in ordine al
prospettato trasferimento (cfr. decreto 3.7.2023).
Il resistente nel costituirsi ha evidenziato che negli accordi recepiti dal
Tribunale di Busto Arsizio (omissis) si era impegnata a non trasferirsi oltre i 15
chilometri di distanza dalla ex casa familiare; che tale pattuizione era stata
motivata dal fatto che ella intratteneva già relazione con l’attuale marito, e
(omissis) voleva evitare che (omissis) fosse portato a vivere (omissis)
esponeva che il minore pernottava con lui ben 16 notti al mese; che il
trasferimento a (omissis) avrebbe comportato uno stravolgimento delle
abitudini di vita del bambino, e l’interruzione dei rapporti con i nonni paterni e
materni; di aver versato 150 euro mensili alla ricorrente solo per aiutarla con i
canoni di locazione e che tale versamento costituiva un’elargizione liberale; che
la resistente svolgeva l’attività di estetista e si recava nel pomeriggio presso i
propri clienti, di essersi sempre occupato in via prevalente del bambino;
domandava il rigetto della domanda, il collocamento di (omissis) presso di sé,
con regolamentazione di tempi e modi di permanenza presso la madre, con
determinazione di un contributo al mantenimento a carico della ricorrente; che
fosse disposta la percezione dell’assegno unico a proprio favore nella misura
del 100%.
Il curatore speciale nel costituirsi ha esposto che (omissis) con il quale ella ha
avuto un colloquio nel luglio 2023, è un bambino sereno e tale viene descritto
anche dagli insegnanti della scuola materna; ha riservato la formulazione di
conclusioni.
Alla udienza del 9.11.2023 le parti hanno rispettivamente dichiarato:
(omissis) vivo a (omissis) locazione con canone mensile di euro 450, vivo con
mio figlio, mio marito lo vedo nei fine settimana, infrasettimanalmente viene
quando può. Lavoro a (omissis) come estetista, martedì e mercoledì dalle 9.30
alle 15, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 19 e il sabato 8.30/14. La mia
retribuzione mensile è di euro 1.000 circa. Non faccio altro, eventualmente
faccio lavori per mia mamma e mia nonna, ma basta. Prendo il 100% di
assegno unico che ammonta ad euro 189 mensili. Mio figlio è con me tutti i
giorni, il mio orario è cambiato da quando (omissis) fa le trasferte, lunedì e
martedì sera (omissis) dorme dal padre e lo portano a scuola il giorno dopo i
nonni paterni; lunedì martedì e mercoledì lo recupero io a scuola; poi il lunedì
e il martedì alle 18.30 quando (omissis) finisce di lavorare lo viene a prendere
da me e lo tiene con sé. Il giovedì ed il venerdì lo porto a scuola io perché la
notte prima dorme da me. nel mio fine settimana io lavoro e la mattina de!
sabato sta con il papà e poi io lo riprendo alle 14.30; il weekend successivo sta
con il papà, il venerdì pomeriggio lo recuperano sempre all’asilo i nonni paterni
ed il venerdì sera dorme sempre con il padre, chiedo autorizzazione al
trasferimento dall’inizio delle elementari; se fossi autorizzata al trasferimento
sarò disponibile a farlo vedere tre fine settimana, portandolo qui due fine
settimana, e il terzo verrebbe lui. Se non fossi autorizzata al trasferimento
resterei qui con (omissis) perché non lo lascio, ma faccio presente che ho 30
anni, ho un marito e devo trovare una soluzione per vivete la mia vita
matrimoniale. I miei genitori lavorano, poi ho una sorella che ha tre figli, se ho
bisogno mi aiutano, anche se lavorando sono impegnati. (…) da gennaio 2024
ci saranno ulteriori cambiamenti per il mio lavoro, nei miei fine settimana con
(omissis) non lavorerò, e quindi terrò (omissis) dal venerdì alle 15.30, lo vado
a prendete a scuola e andiamo (omissis) sono io che lo porto a tutte le attività
pomeridiane. E lo seguo io anche per mensa, scuola e qualunque altra cosa,
anche perché il padre lavora dalle 8 alle 18. Io invece dedico la mia vita a mio
figlio.
(omissis) vivo a (omissis) in una casa di proprietà gravata da mutuo di euro
460 mensili, a tasso fisso, vivo da solo con (omissis) Lavoro a (omissis) come
montatore di arredi per ospedali, laboratori ed aziende farmaceutiche; ho una
retribuzione base di 1550 euro, che può aumentare se faccio straordinari fino a
200/300 euro in più al mese; ho poi la 13ma, non la 14ma. Non sto
percependo l’assegno unico. Io prendo (omissis) il lunedì ed il martedì sera alle
18 e sta con me fino alla mattina del giorno dopo; il mercoledì sfa con la
mamma, il giovedì lo prendo a scuola e quando la mamma torna dal lavoro
(omissis) sta con la mamma fino al venerdì mattina; invece il venerdì sera ed il
sabato mattina e sempre con me, fino al sabato alle 14 quando torna lei dal
lavoro, poi partono i fine settimana alternati. Se (omissis) andasse a (omissis)
per poterlo vedere dovrei appoggiarmi ad un albergo e sarebbe molto costoso,
perché c’è anche il viaggio. Se invece fosse collocato presso di me, potrebbe
sfare con la mamma tre fine settimana; lo gestirei durante la settimana anche
con l’aiuto dei nonni paterni. A quanto so (omissis) non sta con i nonni
materni. Attualmente non sto facendo trasferte, ma al massimo sono 3-4 giorni
al mese e (omissis) stava con la mamma perché mi sembra corretto che stia
con lei, potrebbe stare con i miei genitori, ma se la mamma c’è ed è qui mi
pare corretto che ci stia. (…) i miei genitori sono giovani e possono portare
(omissis) dovunque, anche alle attività sportive.
Ritiene il Tribunale che le domande della ricorrente non possano trovare
accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Gli articoli 2 Costituzione ed 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sanciscono i diritti alla
bigenitorialità, e quello alla identità personale.
Elementi costituitivi della identità personale, intesa nella sua precisa e integrale
dimensione psico-fisica, sono tra gli altri il nome, la nazionalità, le relazioni
familiari, la paritaria discendenza da entrambe le figure genitoriali (cfr. articolo
8 CEDU; cfr. anche art. 8 Convenzione New York diritti del Fanciullo, ratificata
con l. 176/1991): essa è dunque preservata attraverso la tutela dei predetti
elementi.
Strumento di promozione della identità personale è inoltre la paritaria
partecipazione di entrambi i genitori alle determinazioni educative che
afferiscono il minore, anche in caso di disgregazione della coppia genitoriale.
La bigenitorialità, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio,
idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive
con entrambi (cfr. Cass. Sent. n. 18817/2015), costituisce dunque un diritto
fondamentale del minore; le sue limitazioni si giustificano solo ove sussista una
condizione di pregiudizio, a tutela del suo supremo interesse.
L’identità personale si alimenta anche nella conservazione di stabili rapporti
familiari: l’articolo 24, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
prevede il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò non sia in contrasto con un suo
interesse superiore; la disposizione è espressamente informata dall’articolo 9
par. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, citata.
E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad
intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo
di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui
da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo.
Anche nella giurisprudenza della CGUE, una misura che impedisca al minore di
intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due
genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore
di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato
diritto fondamentale (cfr. CGUE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-403/09
PPU, Jasna Deticek c. Maurizio Sgueglia, punto 59 e 60).
Fermo il limite del supremo interesse del minore, la bigenitorialità costituisce
anche espressione di un diritto fondamentale del genitore, sia in relazione alla
tutela dello stesso come individuo, sia in relazione alla uguaglianza nella coppia
genitoriale, ex articoli 2 e 3 della Costituzione.
Anche nella giurisprudenza della CEDI), il godimento da parte del genitore e
del figlio della reciproca compagnia è elemento fondamentale della vita
familiare, direttamente discendente dall’articolo 8 della convenzione (cfr. Corte
EDU, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia); tale diritto può essere
limitato soltanto dall’interesse superiore del minore.
Nel caso di specie, le parti – al termine della loro relazione – hanno
congiuntamente regolamentato i rapporti afferenti (omissis) con accordo
recepito dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto (omissis) 2021 (documento
2 ricorrente).
La regolamentazione stabilita dalle parti prevede che ogni settimana (omissis)
trascorra con il padre al termine del suo orario lavorativo (indicativamente alle
18/18.30) le giornate di lunedì e martedì con pernottamento sino alla mattina
successiva, ogni giovedì pomeriggio fino al rientro della ricorrente dal lavoro,
ogni venerdì pomeriggio sino al sabato alle 14.30 e a fine settimana alternati
anche il sabato pomeriggio sino al lunedì mattina: trattasi di ben 16 cene e
pernottamenti ogni mese, oltre ai pomeriggi del giovedì e venerdì, ai sabati
mattina, ed oltre ai sabati pomeriggio ed alle domeniche dei fine settimana
alternati.
Nonostante la residenza anagrafica del minore presso la madre, egli è di fatto
collocato in via prevalente presso il padre.
La ricorrente allega che da gennaio il proprio orario di lavoro cambierà ed ella
trascorrerà con (omissis) anche il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina dei
fine settimana di sua spettanza; la circostanza è allo stato indimostrata, ma in
ogni caso non modificherebbe sostanzialmente l’impianto stabilito dai genitori
nel 2021, che prevede amplissimi tempi di permanenza del minore presso il
padre.
Al fine di consentire tale gestione, nel rilasciare la casa familiare (omissis) si
era impegnata a rimanere entro un raggio di km 15 dall’abitazione paterna,
onde consentire e garantire i! diritto alla bigenitorialità di (omissis) (articolo 11
pagina 5 decreto 1.2.2021 documento 2 ricorrente).
La ricorrente allega di aver contratto matrimonio il 7 maggio 2022 con
(omissis) residente in e chiede autorizzazione al trasferimento con (omissis)
per ricongiungersi al marito.
Il resistente eccepisce che la relazione con tale soggetto era iniziata prima
della cessazione della convivenza tra le parti, ed era in ogni caso in essere al
momento del deposito del ricorso congiunto presso il Tribunale di Busto Arsizio;
che la clausola di cui al punto 11 era stata stabilita proprio per scongiurare
l’eventualità che (omissis) si trasferisse con (omissis) a (omissis) presso il
nuovo compagno.
Tale rilievo non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente e
deve ritenersi incontroverso ai fini del decidere.
Oggi la ricorrente chiede autorizzazione al trasferimento a (omissis) allegando
quale unica sopravvenienza le nozze contratte con l’allora compagno (omissis)
non vi sono motivazioni economiche (la ricorrente lavora stabilmente a
(omissis) come estetista e non ha ancora reperito alcuna attività lavorativa in
(omissis) relazionali (la famiglia di (omissis) ve qui ed ella non ha in (omissis)
legami diversi da quelli con il marito) alla base dell’eventuale trasferimento.
L’eventuale trasferimento a (omissis) costituisce dunque per (omissis) una
libera scelta, e non una necessità.
Alla udienza del (omissis) 2023 ella ha esposto di dover trovare una soluzione
per vivere la propria vita matrimoniale.
Ritiene il Tribunale che l’eventuale autorizzazione al trasferimento costituirebbe
grave lesione del diritto alla bigenitorialità del minore, non giustificato dal
perseguimento di un interesse per lui superiore.
Rammenta invero il Collegio che in questa materia il focus deve essere posto
sui minori e sui loro bisogni, prima di quelli degli adulti.
Allo stato, (omissis) gode paritariamente della presenza di entrambi i genitori,
e trascorre con loro tempi sostanzialmente simili; il padre è aiutato nella
gestione del minore dai propri genitori solo durante il pomeriggio dei giorni
infrasettimanali, per comprensibili ragioni di lavoro, ma cena e dorme con lui
ben 16 sere a settimana.
Dalla memoria del curatore speciale emerge che (omissis) non può trasferirsi in
Brianza in quanto la sua attività lavorativa (commercialista) risentirebbe della
perdita di clientela; egli ha poi un figlio, (omissis), che pernotta presso di lui a
fine settimana alternati.
Il trasferimento di (omissis) a (omissis) con la madre soddisferebbe dunque
appieno le esigenze di stabilità anche economica di (omissis) e (omissis) quelle
familiari di (omissis) ma sacrificherebbe totalmente quelle di (omissis)
costretto a lunghe, faticose, continue trasferte tra (omissis) e (omissis)
(distanti ben 239 chilometri) al termine delle lezioni scolastiche, senza
possibilità di coltivare nel fine settimana relazioni amicali sul nuovo territorio di
residenza, e con drastica compromissione del rapporto con un padre con cui ad
oggi vive per ben 16 giorni al mese.
Ciò con evidente lesione del suo diritto alla bigenitorialità.
Gli impegni legittimamente assunti dalla ricorrente verso il marito non sono più
rilevanti di quelli che ella ha nei confronti del figlio, e del diritto di (omissis) ad
avere un’organizzazione di vita regolare ed a conservare ampi e significativi
rapporti anche con il padre, che, non avendo operato differenti scelte di vita,
continua a vivere a (omissis)
Osserva peraltro il Tribunale che le legittime esigenze familiari della ricorrente
non sono meno meritevoli di tutela nemmeno del diritto alla bigenitorialità di
(omissis) che si troverebbe a subire le altrui scelte di vita, limitando
radicalmente ed incolpevolmente il proprio rapporto con un figlio che ama e di
cui si prende cura nella quotidianità: gli insegnanti di (omissis) evidenziano che
entrambi i genitori si sono sempre interessati al suo andamento didattico
(documento 2 curatore speciale).
Il resistente ha peraltro affermato che attualmente non sta svolgendo trasferte
lavorative, che sarebbero limitate comunque a 3- 4 giorni al mese; il suo legale
ha evidenziato che, nell’ipotesi di ripresa delle trasferte, egli potrebbe
cambiare attività lavorativa svolta.
Ove fossero accolte le domande della ricorrente, peraltro, il padre potrebbe
vedere (omissis) tre fine settimana al mese, per un totale di 6 pernottamenti in
luogo di 16, e dovrebbe trascorrere uno di questi in albergo (omissis) con
evidente limitazione della possibilità di vivere con il minore nella realtà
domestica.
Anche gli oneri economici in capo al resistente aumenterebbero
vertiginosamente rispetto alla attualità: ipotizzando un esborso di euro 120 a
notte per pernottamento di due persone in albergo con colazione e di 10 euro a
tratta per viaggio in autobus, ogni fine settimana a (omissis) costerebbe a
(omissis) meno di euro 260, oltre ai costi per pranzi e cene da dover
necessariamente consumare nei locali.
Ove il resistente fosse costretto a viaggi in auto, ipotizzando un costo di 50
euro a tratta, l’esborso minimo sarebbe di euro 340 ogni mese, oltre ai pasti;
nell’arco di un anno oltre 3500 euro, più i pasti.
Trattasi di impegni di spesa non compatibili con l’attuale condizione economica
del resistente: nell’anno di imposta 2022 egli ha percepito un reddito
complessivo di euro 28287 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1909 netti
mensili se si suddivide l’importo su 12 mensilità.
Vive in immobile di proprietà gravato da mutuo di euro 460 mensili; allega 460
euro mensili di spese condominiali ed euro 150 di spese di trasporto;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500
mensili) è di euro 339.
Le spese prospettate per i viaggi a (omissis) esaurirebbero dunque
completamente le risorse del resistente.
Alla luce di tutto quanto precede, non può essere autorizzato il trasferimento di
(omissis) a (omissis) viene quindi confermato il contenuto del decreto 2021 del
Tribunale di Busto Arsizio.
Ove la ricorrente decidesse comunque di trasferirsi per raggiungere il marito, il
minore verrà collocato anagraficamente presso il padre e la madre potrà
vederlo e tenerlo con sé con le modalità di cui in dispositivo, anche
eventualmente appoggiandosi alla propria famiglia di origine, che vive in
(omissis) al fine di garantire comunque ampia frequentazione tra la madre ed il
minore.
Tale soluzione appare comunque meno gravosa di quella prospettata da
(omissis) perché non determinerebbe oneri economici connessi al
pernottamento alberghiero (omissis) potrebbe tenere con sé (omissis) presso
la (omissis) propria casa (omissis) presso quella dei nonni) e consentirebbe a
(omissis) di godere di tempo con la madre in ambiente domestico.
Quanto agli aspetti economici, in ipotesi di trasferimento a (omissis) ricorrente
dichiara che vivrebbe presso il marito, commercialista, e ricercherebbe lavoro
come estetista con partita IVA; sarebbero a suo carico le spese per l’esercizio
del diritto di visita. Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui
all’articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze del minore ed i suoi rapporti
con entrambi i genitori, considerato che anche l’eventuale condizione di
disoccupazione non esime il non collocatario dal contribuire al mantenimento
del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, viene
determinato in dispositivo quanto la ricorrente verserebbe al resistente per le
causali ivi indicate, con effetto dal trasferimento (omissis)
Con la medesima decorrenza, l’intero importo dell’assegno unico verrà
percepito dal resistente, che sopporterebbe in via principale i costi di
mantenimento ordinario del minore.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze
anche istruttorie delle parti, compresa quella di CTU: come riferito anche dal
curatore speciale nella sua memoria, (omissis) si presenta come un bimbo
allegro, empatico e socievole; la relazione inviata dalla Scuola Materna
conferma la descrizione di un bimbo sereno, che ha instaurato ima buona
relazione con le insegnanti e con i pari e che vive con interesse e impegno le
proposte didattiche; entrambi i genitori risultano essersi sempre interessati
all’andamento scolastico del piccolo.
Alla udienza del 2023 lo stesso curatore ha esposto che non vi sono elementi di
criticità: la richiesta di CTU risulta dunque allo stato esplorativa, non essendovi
la necessità di indagare elementi di potenziale pregiudizio per il minore nella
relazione con l’uno o l’altro genitore.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere al
resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di
valore indeterminato, individuato ad euro 26.000 e le diverse fasi (di studio,
introduttiva e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, nei minimi tariffari,
stante la semplice definizione dello stesso, ed oltre al 15% sulle competenze
per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per
legge e con distrazione verso il procuratore antistatario.
Le spese di lite tra le parti ed il curatore speciale vengono compensate, in
quanto la nomina si è resa necessaria in ragione del possibile conflitto di
interessi di entrambi i genitori con la posizione del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
nella controversia civile n. ..2023, ogni diversa domanda, eccezione,
deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa cosi statuisce:
1. rigetta il ricorso e per l’effetto conferma il decreto 2021 del Tribunale di
Busto Arsizio;
2. in ipotesi che la ricorrente si trasferisca a (omissis) senza (omissis) colloca il
minore presso il padre e dispone che la madre possa vederlo e tenerlo con sé,
anche conducendolo a (omissis) tre fine settimana al mese dal venerdì alla
uscita da scuola alla domenica sera alle 21; in alternanza annuale con il
ricorrente il periodo dalla fine della scuola al 31 luglio ovvero quello dal 1
agosto all’inizio della scuola, con conferma di tutte le ulteriori statuizioni per gli
altri periodi di ferie e festività; con effetto dall’eventuale trasferimento a
(omissis) pone a carico della ricorrente l’importo di euro 150,00, da versarsi al
resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità
all’anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in
tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica,
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da
banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per
la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter,
tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente
rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e
impiegati a far tempo da novembre 2024 e con riferimento al mese di
novembre 2023. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese
scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i
genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per
la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti
spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso
farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite
specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture
pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e
integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se
prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e
trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche
urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi
obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e
attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola
privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature
didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di
recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla
sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi
delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via
esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici,
trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo
urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche,
anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti
invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del
consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o
sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di
istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti
scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto
consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in
origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione,
frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica,
attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-
universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e
vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a
motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di
proprietà, carburanti, manutenzione);
4. con decorrenza dall’eventuale trasferimento della ricorrente a (omissis)
stabilisce che l’intero importo dell’assegno unico venga percepito dal padre;
5. condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in
euro 1700 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso
forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con
distrazione verso il procuratore antistatario
6. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti ed il curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.11.2023
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
