Dichiarazione dello stato di adottabilità solo nell’ipotesi estrema di irrecuperabilità della genitorialità

Cass. Civ. Sez. I, sent. 8 novembre 2023, n. 31038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4746/2023 R.G. proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in NAPOLI SALITA ARENELLA
25, presso lo studio dell’avvocato TRAPANI MARIO, (TRPMRA61B26F839F)
che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
E.C., in qualità di tutore di N.A. e di
B.F., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato E.C., ((Omissis)), come da procura
speciale in atti;
– controricorrente –
nonché contro
BO.BE., PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di
NAPOLI;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 6/2023 depositata
il 17/01/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023
dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
CHE:
1.- Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2022, dichiarò lo stato di
adottabilità delle due sorelle minori N.A., nata a (Omissis), figlia dell’unica genitrice N.S., e di B.F., nata in
(Omissis), figlia di N.S. e B.B., con collocazione della prima in casa-famiglia e con collocazione in affido
familiare della seconda.
La Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame proposto da N.S. e B.B., ha parzialmente riformato la
prima decisione. Segnatamente, ha revocato la dichiarazione di adottabilità di N.A., confermando la
declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale della madre ed il collocamento della figlia in casa-
famiglia; ha, invece, rigettato tutte le domande relative alla minore B.F..
N.S. ha proposto ricorso con quattro mezzi corroborati da memoria per la cassazione della sentenza
depositata il 17 gennaio 2023. Si è costituita con controricorso l’avvocato E., in qualità di tutore delle due
minori. B.B. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
2.- Preliminarmente va rilevato che N.A., nata a (Omissis), è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Ne
consegue che va ribadita la dichiarazione di non adottabilità di N.A. per la differente motivazione che è
venuto meno il requisito dell’età richiesto L. n. 184 del 1983, ex art. 8 circostanza che comporta la
caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio.
3.- Sempre preliminarmente, sulla scorta della eccezione sollevata dalla ricorrente in memoria e non
contestata, va rilevato che il decreto di nomina a tutore, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in
data (Omissis), aveva conferito tale incarico all’avvocato E. in relazione ad N.A. e che nella documentazione
versata in atti a corredo del controricorso non si rinviene analogo provvedimento per la minore B.F.. Ne
consegue che va rilevato il difetto di legittimazione processuale dell’avvocato a proporre il controricorso
nell’interesse di B.F., con conseguente inammissibilità del controricorso in parte qua.
4.1.- Si deve passare all’esame del ricorso, che è articolato in quattro motivi, per quanto ancora di interesse
in relazione alla posizione di B.F.:
– il primo motivo denuncia la violazione del 112 c.p.c. e l’omessa o insufficiente motivazione circa i
presupposti per la dichiarazione di adottabilità;
– il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione 112 c.p.c. ed omessa convocazione ed
ascolto dei parenti, pure richiesto (fratello e sorella della ricorrente);
– il terzo motivo denuncia sempre la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10, 15
e 44, comma 1, lett. D e omessa insufficiente motivazione per mancata considerazione della possibilità di
procedere a adozione mite;
– il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e ripropone le questioni già precedentemente
introdotte, lamentando che la Corte territoriale non abbia deciso su tutta la domanda.
4.2.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
5.1.- E’ opportuno rammentare che “La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una “extrema
ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in
presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della
L. n. 183 del 1984, art. 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di
incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.” (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Invero, l’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi
“tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito il prioritario diritto del minore di
rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La
natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle
condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore
e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al
contesto socioculturale di riferimento.” (Cass. n. 24717/2021).
Come è stato già in passato esplicitato, il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un
minore, deve: a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle
condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano
valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso,
con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la
concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato,
mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c)
ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la
distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un’adeguata
valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al
raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino).
Va, altresì, rammentato che la situazione di abbandono è configurabile “…non solo nei casi di materiale
abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il
normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento
adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi
considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei
doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti
dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di
quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).
Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa
essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio
familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in
base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto
l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015).
Erroneo risulta, dunque, il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo
inidoneo come genitore: tali fattori non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini
dell’esclusione della capacità genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale
della minore, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione
dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile
in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato (Cass. n. 42142/2021).
Infine, quanto al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, va considerato che “Lo stato di
abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro,
manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro
ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i
minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.” (Cass. n. 9021/2018).
A ciò va aggiunto che, ove si ravvisi l’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici,
pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, è il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184
del 1983, art. 44, lett. d), che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. “adozione mite”,
idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine
(Cass. n. 3643/2020; Cass. 1476/2021; in termini, Cass. n. 20240/2021; Cass. 7391/2016).
5.2.- Nel caso in esame, la decisione non risulta essere stata emessa in conformità con i principi enunciati e
con le norme che disciplinano la dichiarazione di adottabilità e va cassata.
5.3.- Invero, la Corte di merito ha confermato il giudizio di inadeguatezza di entrambi i genitori, fondato, in
primo grado, sulla trascuratezza genitoriale, sulla fragilità ed immaturità psicologica della madre che non le
aveva consentito di proporsi come adeguata figura genitoriale, sulla posizione di autoesclusione del padre –
che nel presente giudizio è rimasto intimato – e sull’inesistenza di una rete familiare che potesse fornire un
idoneo supporto, tale da sostituirsi alle gravi carenze genitoriali, unita alla indifferibile necessità delle minori
di poter accedere ad un idoneo percorso evolutivo psichico e fisico.
Segnatamente – come si evince dalla narrativa della sentenza impugnata -, con riferimento alla piccola F., il
Tribunale per i minorenni dispose la sospensione della responsabilità genitoriale della madre con decreto
del (Omissis) ed il collocamento della minore presso una struttura, come già era avvenuto per la figlia A. –
peraltro, per quest’ultima, su richiesta della stessa madre in ragione di comportamenti oppositivi e ribelli
dell’adolescente – perché le modalità relazionali con la bambina più piccola “apparivano superficiali e prive
di tonalità affettiva ed accudente” (fol.5); la madre svolse resistenza all’esecuzione del provvedimento e gli
operatori riscontrarono condizioni igieniche della casa inadeguate. Successivamente, con decreto del
(Omissis), venne disposta la sospensione della responsabilità genitoriale anche del padre B.B. ed il
collocamento della minore in casa-famiglia, stante l’esistenza di motivi di opportunità e di urgenza in attesa
di una verifica approfondita dele capacità genitoriali. Nelle more il padre non si rese disponibile a seguire
alcun percorso.
Dalle relazioni iniziali redatte dai Servizi sociali risultò che le minori in famiglia erano prive di supporto
materiale ed affettivo ed vivevano in condizioni di degrado, chi genitori mostravano gravi carenze culturali
ed educative e non avevano consapevolezza del loro comportamento abbandonico, che non vi era stato
alcun recupero delle capacità genitoriali e che non vi erano parenti disponibili all’affido delle minori, da
tempo istituzionalizzate, che necessitavano del sostegno affettivo di una famiglia (fol.6 della sent. imp.).
Quindi, il Tribunale ritenne che le condizioni carenziali dei genitori non apparissero suscettibili di
cambiamento con un normale percorso di sostegno alla genitorialità e dichiarò lo stato di adottabilità di
entrambe le figlie.
A seguito del proposto appello, la Corte territoriale ritenne necessario disporre una CTU per valutare le
capacità genitoriali e la Consulente, con giudizio prognostico, escluse che la madre potesse assolvere con
modalità funzionali alla crescita le necessità psico/affettive e materiali di accudimento, e ciò pur dando atto
che F. era una bambina loquace e sociale, di buone capacità interattive, che si era espressa positivamente
sulla sorella maggiore A. alla quale era molto legata affettivamente. Nulla, per vero, nella sentenza è detto
circa il rapporto eventualmente riscontrato tra F. e la madre e la qualità dello stesso, la possibilità di
sostenerlo e di accompagnarlo, mentre è riportato quanto riferito dal CTU in merito agli incontri avvenuti
tra la piccola ed una coppia affidataria con cui aveva mostrato di trovarsi bene e che si era mostrata
premurosa, offrendole occasioni di svago e regali ed al conclusivo suggerimento di affidare F. ad un nucleo
familiare esterno, aspirante all’adozione, che potesse prendersi cura delle sue necessità evolutive.
Sulla scorta della CTU, la Corte di appello ha ravvisato l’inidoneità di entrambi i genitori già accertata in
primo grado e l’impossibilità di un recupero in tempi ragionevoli confacenti alla situazione ed ha confermato
la dichiarazione di adottabilità per F..
Segnatamente, la Corte di merito ha affermato che “i generici rilievi di cui all’appello, non supportati da
alcun elemento nuovo, non sono sufficienti a superare le gravi carenze genitoriali degli appellanti quali
emerse nel corso degli anni di osservazioni e presa in carico del nucleo familiare che ha condotto alla
dichiarazione di abbandono della minore F.. A fronte delle emergenze istruttorie e dei risultati

dell’accertamento peritale espletato non sono sicuramente la condizione lavorativa migliorata, o l’attuale
stabilità abitativa della madre elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della
genitorialità materna, giacché lo slancio di affetto verso le figlie, pur esistente, non è da solo sufficiente ad
esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella fattispecie in cui l’incapacità di
consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di
apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti gravissimi sulle minori, che il prolungato sostegno
di figure istituzionali, ha potuto attenuare con lenta progressività. Nel caso in esame, l’assenza di
consapevolezza dei bisogni di entrambe le figlie, del resto, si è manifestata in tutte le aree di accudimento,
materiale e psicologico, sicché il legame affettivo, che pure sussiste, è del tutto insufficiente a supportare le
minori nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui medesimi contenuti educativi, propositivi,
rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui gli stessi appellanti non hanno conoscenza, né
consapevolezza. Del resto, il CTU, all’esito degli accertamenti effettuati formula le seguenti conclusioni
diagnostiche: “non si ritiene che, allo stato, sia possibile una evoluzione positiva delle capacità di
accudimento, in relazione alle concrete esigenze educative delle minori, almeno per quanto riguarda la
sig.ra N.S.. Ciò anche tenendo presente che la periziata non si è mai sottoposta, finora, ad un effettivo
percorso di sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, verso il quale nutre sentimenti di
diffidenza, sfiducia e resistenza, esito della difficoltà a rivedere, in maniera critica e consapevole, le sue
responsabilità nell’attuale vicenda familiare”. Dall’accertamento peritale espletato è emerso che i genitori
non solo non sono stati in grado di percepire i bisogni sempre più crescenti della minore nello sviluppo né di
porsi come idonea figura di riferimento ma costituiscono essi stessi, con la loro condotta conseguente alle
rispettive criticità, in nulla mutate poiché mai percepite quali causa delle difficoltà manifestate nella minore
fonte di grave pregiudizio per l’evoluzione psichica della medesima.” (fol.10/11 della sent. imp.).
5.4.- Orbene, poiché la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una extrema ratio che si fonda
sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi,
indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, art.
8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale
non basati su precisi elementi di fatto (Cass. Sez. U. n. 35110/2021), la Corte di merito avrebbe dovuto,
avendo come punto di riferimento il superiore interesse della minore, esporre con maggiore puntualità le
circostanze di fatto assunte a metro dell’inadeguatezza genitoriale e della impossibilità di utile recupero
delle stesse, così come illustrare se e che tipo di misure di sostegno erano state concretamene ed
effettivamente messe in campo al fine di sostenere la famiglia di origine ed in che misura non erano state
seguite, opportunamente utilizzando tali circostanze, unitamente agli esiti della CTU, per svolgere il
doveroso giudizio prognostico.
5.5.- Inoltre, non risulta calibrata sulle disposizioni normative in materia di abbandono e sui principi già
enunciati, e a tanto la Corte di merito dovrà provvedere in sede di rinvio, l’affermazione secondo la quale “A
fronte delle emergenze istruttorie e dei risultati dell’accertamento peritale espletato non sono sicuramente
la condizione lavorativa migliorata, o l’attuale stabilità abitativa della madre elementi tali da consentire, allo
stato, di superare le gravi carenze della genitorialità materna, giacché lo slancio di affetto verso le figlie, pur
esistente, non è da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella
fattispecie in cui l’incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative,
comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti gravissimi sulle minori,
che il prolungato sostegno di figure istituzionali, ha potuto attenuare con lenta progressività”. Posto che la
valutazione di inidoneità genitoriale è stata focalizzata inizialmente sulle condizioni di degrado abitativo e
poi prevalentemente sulle carenze accuditive e sull’assenza di consapevolezza delle esigenze delle minori –
alla stregua di quanto riportato in sentenza -, è evidente che la valutazione di “incapacità di consapevolezza
delle proprie criticità cognitive, etc.” risulta svolta in maniera ellittica e non comprensibile in quanto,
contestualmente, si dà conto sia di un concreto, effettivo e progressivo impegno della madre a risolvere le
problematiche lavorative, propedeutiche ad assicurare il sostegno economico della famiglia, e quelle
abitative, funzionali al superamento della situazione di degrado, sia della relazione affettiva esistente con le
figlie; inoltre, risulta resa in forma assertiva l’affermazione che l’incapacità di consapevolezza “ha prodotto
effetti gravissimi sulle minori”, poiché nel corpo della sentenza nulla è concretamente specificato in ordine a
ciò, mentre, di contro, la minore F., viene descritta come una bambina loquace e sociale, di buone capacità
interattive ed affezionata alla sorella A., nonostante non abbiano da tempo convissuto, pur dovendosi
riscontrare una lacuna, già segnalata, circa la consistenza e l’atteggiarsi del rapporto madre-figlia che è stato
affrontato in sentenza.
5.5.- Va aggiunto che, come rilevato dalla ricorrente, nulla è stato disposto per verificare la possibilità di un
supporto nell’ambito parentale; anzi, è stato affermato che non vi era una rete familiare, senza che risulti
essere stata presa in esame la richiesta di ascolto dei germani della madre, da questa formulata, o che siano
state illustrare le ragioni che omissione abbiano motivato.
5.6.- Infine, sotto nessun profilo è stata considerata la possibilità di accedere alla cd. adozione mite,
nonostante vi sia stata un’espressa richiesta.
6.- In conclusione, decidendo sul ricorso, N.A. (nata il (Omissis)) va dichiarata non adottabile per il
raggiungimento della maggiore età e la sentenza va cassata senza rinvio per riguarda detta posizione, con
caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio.
Va, invece, accolto il ricorso per la posizione della minore B.F. (nata il (Omissis)), in relazione alla quale la
sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per l’applicazione degli
anzidetti principi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.
Il procedimento risulta esente dagli atti.
P.Q.M.
– Decidendo sul ricorso, dichiara non adottabile N.A. (nata il (Omissis)) per il raggiungimento della maggiore
età e cassa la sentenza senza rinvio avuto riguardo a detta posizione, con caducazione dei connessi
provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio;
– Accoglie il ricorso per la posizione della minore B.F. (nata il (Omissis)), in relazione alla quale cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in
caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023