L’omissione documentale comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio.

Tribunale di Verona, 12 dicembre 2023

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Patrocinio a spese dello Stato
Il Tribunale di Verona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra PRESIDENTE
Dott.Massimo Vaccari GIUDICE
Dott.ssa Silvia Rizzuto GIUDICE
nella causa n. r.g. 4154/2023
ha emesso il seguente
DECRETO
letta l’istanza di liquidazione delle competenze professionali per il PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO proposta dall’avv. FRIGOTTO GIUSEPPE, procuratore di
A. E., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del CdO di
Verona del 15 maggio 2023;
rilevato che l’esame degli atti processuali induce a ritenere che l’E. disponga di
un reddito di importo superiore a quello che costituisce il presupposto per
l’ammissione al beneficio;
che infatti a tal fine deve innanzitutto evidenziarsi che egli ha prodotto un
contratto di locazione di un appartamento sito in Inghilterra concluso il
19.11.2021, che prevede a suo carico un canone di locazione di 850,00 sterline
al mese;
che tale circostanza induce a ritenere che egli disponga della somma necessaria
per far fronte alla predetta obbligazione, e che da sola supera il limite reddituale
previsto per l’ammissione al beneficio, nonché di quelle ulteriori per le spese
connesse alla locazione e per quelle occorrenti al suo mantenimento e quindi
anche di una fonte di guadagno stabile;

che è presumibile che l’E. ricavi tali somme da una attività lavorativa non
essendo credibile che il proprietario dell’appartamento ove egli abita glielo abbia
concesso in locazione senza pretendere delle garanzie di adempimento;
che del resto anche la circostanza che egli ha ammesso di dimorare in Inghilterra
da almeno tre anni, pur rientrando periodicamente in Italia, può facilmente
spiegarsi proprio con il fatto che egli abbia trovato là una attività lavorativa;
che a tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che l’E. nel corso del
giudizio non ha prodotto gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui
intestati relativi agli ultimi tre anni ma solo l’estratto di una carta prepagata, in
violazione del disposto dell’art. 473-bis 12, terzo comma, c.p.c. e tale omissione
ben può assumere rilievo anche ai fini della presente decisione ai sensi dell’art.
473-bis.18 c.p.c.;
che sarebbe infatti alquanto contraddittorio che tale omissione possa fondare, ai
sensi dell’art. 116 c.p.c., la decisione del giudizio di merito ma risultare
irrilevante ai fini della valutazione ex art. 136 t.u.s.g.;
che a smentire le risultanze fin qui esposte non può infine valere la circostanza
che l’E. abbia percepito la Naspi da ottobre 2020 ad ottobre 2022 atteso che
essa può spiegarsi con il fatto che le attività da cui egli ricava il proprio reddito
in Ighilterra potrebbero essere sommerse;
visto l’art. 136 d.P.R. n. 115/2002,
P.Q.M.
rigetta l’istanza di liquidazione delle competenze professionali per il PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO proposta dall’avv. FRIGOTTO GIUSEPPE e revoca
l’ammissione di A. E. al patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente
giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Verona, il 12/12/2023
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra