Quando può essere revocata l’assegnazione della casa familiare?

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 novembre 2023, n. 32151; Pres. Antonio, Rel. Tricomi
Svolgimento del processo
1.- D.L. ha presentato ricorso per cassazione con un mezzo avverso la sentenza della Corte di appello
di Reggio Calabria pubblicata il 7 settembre 2021 resa in giudizio divorzile che, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha accolto il gravame proposto dall’ex coniuge M.S. e respinto le
originarie domande formulate dalla D. per conseguire l’assegnazione della casa familiare sita in
(omissis) e la contribuzione da parte di M.S. al mantenimento del figlio maggiorenne G.
M. ha replicato con controricorso, seguito da memoria depositata tardivamente.
È stata disposta la trattazione camerale ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Motivi della decisione
2.1.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e
337 sexies c.c.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito, esaminate le condizioni economiche
del figlio maggiorenne e ritenuto il raggiungimento da parte dello stesso dell’autosufficienza
economica, stante il rapporto di lavoro intrattenuto con una società di ristorazione operante all’interno
dei treni ad alta velocità, ha respinto la domande ai assegnazione della casa familiare formulata dalla
madre, ciò nonostante fosse stato rappresentato che l’abitazione in questione era luogo di convivenza
stabile di madre e figlio e ad essa il figlio faceva rientro con frequenza giornaliera dopo il lavoro.
Sostiene la ricorrente che la circostanza che il figlio avesse raggiunto, come incontestato,
l’autosufficienza economica, rilevava solo al fine della revoca dell’assegno di mantenimento, mentre
la revoca dell’assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno
dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della
prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2.2.- Il motivo è infondato e va respinto.
2.3.- Questa Corte ha già affermato che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a
permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro

consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass. n.
25604/2018), sul rilievo che la revoca dell’assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha
come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione
dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento
dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore
assegnatario (Cass. n. 20452/2022), principi dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Incontestato, nel caso in esame, il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio,
la decisione risulta immune da vizi e tale conclusione non è revocata in dubbio dal precedente di
legittimità invocato dalla ricorrente che risulta erroneamente interpretato e, anzi, smentisce l’assunto
giacché il principio affermato, secondo il quale “Sussiste l’ipotesi di convivenza rilevante agli effetti
dell’assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con
frequenza settimanale presso la casa familiare.” (Cass. n. 23473/2020), concerne, per l’appunto, il
figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
3.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00=, oltre
Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori
di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello relativo al ricorso, se dovuto.