L’affidamento del minore ai servizi sociali deve essere preceduto dalla nomina del curatore speciale

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 novembre 2023, n. 33185; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
CHE:
Con decreto provvisorio del (Omissis) il Tribunale per i minorenni di Milano disponeva l’affidamento
della minore B.B., di (Omissis), ai Servizi sociali di (Omissis), limitando la responsabilità genitoriale
di entrambi i genitori e disponendo un’indagine psico-socio-familiare estesa alla rete familiare
allargata.
Il decreto era emesso su ricorso del Pubblico Ministero in ragione di un ricovero in ospedale della
minore a seguito di un tentativo di suicidio per ingestione incongrua di farmaci, durante il quale sulla
base di colloqui con la stessa minore era emersa una situazione familiare gravemente pregiudizievole
per quest’ultima, in quanto vittima di continui maltrattamenti fisici e verbali da parte della madre e
della zia. Al riguardo, la minore aveva espresso la volontà di essere allontanata dalla madre, anche
per timore delle possibili reazioni della donna alle sue dichiarazioni.
Con decreto definitivo dell’8.4.22, il Tribunale ha disposto: la limitazione della responsabilità di
entrambi i genitori della minore, confermando l’affido della ragazza al Comune di (Omissis) ed
incaricando i Servizi sociali di un’indagine relativa al più idoneo collocamento per la minore, alla
creazione di nuove premesse per migliorare il legame tra madre e figlia, e ad avviare la madre ad un
percorso di consolidamento delle proprie competenze genitoriali. In particolare, il Tribunale
osservava che: dalle relazioni dei Servizi sociali del (Omissis) era emerso che la minore era portatrice
di disagio, ma che esso non appariva imputabile alla madre, trattandosi di bambina molto lucida,
sebbene emotivamente non congrua, che non evidenziava comunque segni di maltrattamenti (tanto
che il procedimento penale nei confronti della madre era stato archiviato per mancanza di prove dei
maltrattamenti), ma si mostrava contrariata verso la madre la quale era, peraltro, soggetto invalido
perchè cieca.
La Corte d’appello ha rigettato il reclamo della madre, A.A., osservando che: dalla relazione dei
Servizi sociali del (Omissis) si evinceva, sebbene non avessero trovato riscontro i maltrattamenti
lamentati, che la minore in casa con la madre si trovava in una situazione di non ascolto; la madre
parlava della figlia come di una persona immaginaria non corrispondente ai bisogni e alle richieste
della ragazza, trattandosi dunque di una relazione disfunzionale che era sintomo, di per sè, di un
maltrattamento psicologico della minore; dalla relazione della comunità in cui era collocata la minore
si desumeva altresì l’importanza di proseguire gli incontri tra madre e figlia con le modalità attuali;
nel contempo, gli operatori ritenevano necessario proseguire gli interventi programmati a tutela della
ragazza, coadiuvando la madre ipovedente nell’acquisizione delle competenze genitoriali necessarie
per relazionarsi in maniera positiva e funzionale con la figlia.
A.A. ricorre in cassazione avverso il decreto della Corte d’appello affidato ad unico motivo. Non si
sono costituite le parti intimate.
Motivi della decisione
CHE:
L’unico motivo denunzia violazione degli art. 337 ter c.c., comma 1, art. 8 CEDU, L. n. 184 del 1983,
artt. 1, 4, comma 3, per aver la Corte d’appello confermato il provvedimento che disponeva l’affido
della minore a una comunità, senza tener conto del carattere di extrema ratio della misura, pur dopo
l’accertamento dell’insussistenza dei maltrattamenti alla minore, e recependo acriticamente le
relazioni dei Servizi sociali acquisite.
Preliminarmente, va richiamato quanto affermato da questa Corte con la recentissima ordinanza n.
32290/2023 (pronunciata all’esito della adunanza camerale del 15 novembre 2023) in ordine alle
diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune “voce” dell’affidamento del minore ai Servizi
sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell’ambito dei
provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore.
Nell’ordinanza suddetta, si è rilevato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati,
gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e
supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in
quanto il giudice “affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello
svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass.
n. 17903 del 22/06/2023), nonchè con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare
una funzione di vigilanza”, ipotesi nella quale “nulla viene tolto a quell’insieme di poteri e doveri che
costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse
dirette ad assicurare il best interest of the child”; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè,
rilevata l’incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza
dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest’ultimo caso, alla sfera delle
funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare
le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi
per sottrazione e non per addizione.
Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai Servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche
nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis “l’affidamento con
compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d.
mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo
della responsabilità genitoriale”, in quanto: a) “nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del
giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata
funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione
dell’interesse del minore”, tipologia di “affidamento” ai servizi, che “è più corretto definire mandato
di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, nè essendo
richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo
che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che
i Servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali,
occorrendo tuttavia che “il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti
demandati – con esclusione di poteri decisori – e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che
devono essere il più rapidi possibili”; b) nel secondo caso, invece, “il provvedimento di affidamento
consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” e
“costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul
punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, cosicchè “deve essere giustificato dalla necessità di non
potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non
avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”,
presupponendo l’adozione di questo provvedimento “la sua discussione nel contraddittorio, esteso
anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale”
e dovendo i contenuti del provvedimento “essere conformati al principio di proporzionalità tra la
misura adottata e l’obiettivo perseguito”, con adeguata vigilanza sull’operato dei Servizi da parte del
giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del
1983, art. 5-bis che “i compiti dei Servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in
relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e
distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona
diversa da i genitori”, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un
curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Si è poi evidenziato che “ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del
giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di
“affidamento ai servizi sociali”, non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche
quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della
responsabilità genitoriale”, apparendo più corretto “utilizzare il termine affidamento solo quando i
compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o
additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di
vigilanza e di supporto”.
Pertanto, tenuto conto dei principi sopra illustrati, nella specie, considerando che il provvedimento di
affidamento del minore ai Servizi sociali presenta carattere limitativo della responsabilità genitoriale,
il giudice avrebbe dovuto procedere alla decisione del conflitto previa nomina del curatore speciale a
tutela minore.
Infatti, in tema di procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale,
l’emersione nel giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333
c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del
sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del
giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello,
dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perchè contrario al principio fondamentale della
ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6 CEDU), di
particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa
delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383 c.p.c., comma 3, (CASS Sez. 1 -, Sentenza n. 2829 del
31/01/2023 che, nell’affermare il principio, ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la
gravità delle condotte genitoriali, emerse all’esito di più approfondite indagini peritali, avevano
indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le
decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza
prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Pertanto, decidendo sul ricorso proposto dalla genitrice, in quanto svoltosi senza la nomina del
curatore speciale della minore va dichiarata la nullità dell’intero processo.
La causa va però rinviata al giudice di appello, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato e a
cui va data in questa sede ulteriore continuità, in considerazione della ragionevole durata che occorre
assicurare al procedimento (onde – se non altro – impedire che i diritti della minore si estinguano con
il raggiungimento della sua maggiore età) previa acquisizione della nomina del curatore speciale della
stessa. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato, con
rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che si atterrà a quanto prescritto, decidendo della
controversia e regolando anche le spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione della presente ordinanza
si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, e in sede di riconvocazione, il
24 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023