Riconoscimento dell’assegno divorzile: serve una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 23 novembre 2023, n. 32610; Pres. Genovese, Rel. Tricomi
Svolgimento del processo
1.- G.C. ha presentato ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello
di Firenze pubblicata il 21 luglio 2022 resa in giudizio divorzile che, in parziale riforma della
decisione di primo grado, ha aumentato l’assegno divorzile previsto a favore della G., posto a carico
di F.L. da Euro 500,00= ad Euro 700,00= mensili, oltre ISTAT, mentre ha confermato la misura
dell’assegno di mantenimento per il figlio A. (nato nel […]) in Euro 1.000,00=, come già prevista in
primo grado.
F. ha replicato con controricorso.
Hanno depositato entrambi memorie.
Motivi della decisione
2.- Il ricorso è articolato in tre motivi:
I) Primo Motivo: art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970,
art. 5 in quanto la Corte di appello non solo non ha applicato tutti i criteri idonei a giungere ad una
corretta liquidazione dell’assegno c.d. divorzile, ma in ogni caso ha liquidato successivamente un
assegno che ne svuota gli effetti ivi compresi quelli esattamente individuati dalla medesima Corte.
Lamenta che non siano stati considerati i criteri di legge, in quanto non sarebbero state considerate le
emergenze istruttorie a ciò rilevanti e deduce che: il marito guadagno 8.000,00/10.000,00= Euro al
mese e deduce di avere diritto al 40% al netto delle imposte; l’importo riconosciutole non soddisfa la
funzione assistenziale e non svolge alcuna funzione compensativa e perequativa, nonostante ella si
sia dedicata alla cura esclusiva della famiglia e del figlio e sia ora invalida al 40%; che la
ricostituzione di un nucleo familiare da parte dell’ex coniuge e la sopravvenienza di nuova progenie
non può pregiudicare i suoi diritti.
II) Secondo Motivo: art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione dei criteri previsti dall’art. 337 ter c.c.
nella liquidazione dell’assegno per il figlio per non aver riconosciuto che con la crescita le esigenze
del minore si incrementano e avere confermato l’assegno nella misura che era stata determinata
quando il figlio aveva sette anni.

III) Terzo Motivo: art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa ed errata applicazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto la
Corte di appello, nonostante la prevalente soccombenza dell’appellato, non ha liquidato spese di lite
a favore della istante.
3.1.- Il primo motivo è fondato e va accolto.
3.2.- Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che il riconoscimento dell’assegno di
divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell’assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una
valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del
patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (cfr. Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 1882 /2019).
La funzione compensativa e perequativa è stata rimarcata pure recentemente.
Si è ribadito invero che il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede una valutazione comparativa
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età
dell’avente diritto (cfr. Cass. n. 1882/2019).
3.3.- Tanto premesso, va osservato che la decisione in esame non risulta avere dato piena e retta
applicazione agli indicati principi.
Invero, la Corte di merito, laddove ha riconosciuto l’assegno in funzione assistenziale, ha illustrato
con dovizia lo stato di disoccupazione della signora, la impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro
per età ed invalidità parziale, le modeste condizioni economiche, la circostanza che abiti in una casa
di famiglia in comproprietà con altri parenti e che non può mettere a redito la parte inutilizzata perché
non è unica proprietaria.
Quindi, ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile anche per la funzione compensativa e
perequativa, in considerazione dell’assunzione in via esclusiva dei compiti di cura familiare e del
figlio presso l’abitazione di […], mentre il marito si spostava presso altre sedi per lavoro progredendo
nella carriera, anche se non per il mancato completamento degli studi universitari.
Tuttavia, non ha illustrato – in alcuna parte della sentenza – l’effettiva situazione patrimoniale e
reddituale del marito in relazione alla quale, una volta accertato l’an, l’assegno andava quantificato,
previo raffrontato con le contrapposte condizioni economiche dell’ex coniuge, e non ha chiarito come
sia pervenuta alla quantificazione complessivamente assunta e in che misura le differenti voci
(assistenziale, compensativa, perequativa) abbiano inciso nella sua determinazione. La sentenza va,
quindi, cassata sul punto.
4.1.- Il secondo motivo è infondato.
4.2.- Non si ravvisa la violazione di legge contestata perché la Corte ha illustrato le ragioni del
mancato incremento dell’assegno in favore del figlio, sulla scorta delle diponibilità economiche del
padre, alla luce del nuovo nucleo familiare, seguito dalla nascita di altri figli, e del rilievo che
l’assunzione da parte del padre delle spese straordinarie al 100% garantisce la copertura di spese per
i prevedibili impegni di studio e formazione professionale.
La Corte ha, quindi, valutato le possibili maggiori esigenze del figlio, motivatamente ritenendole
bilanciate in virtù dell’onere assunto dal padre ad assolvere interamente le spese straordinarie proprie
e conseguenti all’incremento dell’età.

In realtà, con il mezzo in disamina la ricorrente censura il giudizio “di fatto” che la Corte distrettuale
ha svolto, sollecitando questa Corte alla relativa rivisitazione.
In tal guisa, va rammentato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso
per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,
di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri,
in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. U. n.
34476/2019; Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 5987/2021).
5.- Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del ricorso con cassazione, cui consegue
la caducazione della pronuncia sulle spese.
6.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, infondato il secondo, assorbito il terzo; la
sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della causa, anche per
la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze in diversa
composizione.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo di ricorso, infondato il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza
impugnata nei limiti dell’accoglimento e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.