Non è indipendente il figlio assunto con contratto di apprendistato.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile,
Ordinanza del 19 dicembre 2023, n. 35494, Cons. Rel.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/12/2023) 19/12/2023, n. 35494
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18846/2022 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in BRUGHERIO VIALE LOMBARDIA 233, presso
lo studio dell’avvocato BALCONI FRANCO ((Omissis)) che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
B.B.;
– intimato –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1061/2020 depositata il
16/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal
Consigliere MELONI MARINA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1185/2010 del 19.04.2010, ha
dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
A.A. e B.B. ed ha stabilito tra l’altro che il padre contribuisse al mantenimento
della figlia C.C. versando alla madre il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro
350,00.= da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese mediche non
coperte dal SSN, parascolastiche, ricreative e sportive previamente concordate.
In data 10.02.2020 il sig. A.A. ha adito il Tribunale di Monza chiedendo la
modifica delle condizioni di divorzio sancite con sentenza n. 1185/2010,
escludendo ogni obbligo di mantenimento in favore della figlia, ormai
maggiorenne C.C. (nata a (Omissis)); in subordine, di ridurre l’ammontare
dell’assegno mensile a suo carico. Si è costituita la B.B. la quale ha contestato
in fatto e in diritto il merito delle pretese fatte valere da parte dell’attore e
chiesto il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Monza, con Decreto cron. 16057/2020 del 24.11.2020, reso
all’esito del procedimento R.G. n. 816/2020, ha rigettato il ricorso non
ravvisando i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio
riscontrando che il paventato peggioramento delle condizioni economiche del
sig. A.A. doveva ritenersi bilanciato con i maggiori costi di mantenimento
supportati dalla B.B. per la figlia C.C., oggi studentessa di 19 anni ma che
all’epoca del divorzio aveva solo 9 anni. Il sig. A.A. ha tempestivamente
depositato reclamo avverso il decreto cron. 16057/2020 del 24.11.2020
chiedendo alla Corte d’Appello di Milano la revoca o la riduzione del contributo
al mantenimento per la figlia.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sul reclamo
proposto da A.A. averso il decreto cron. 16057/2020 pubblicato il 24.11.2021
dal Tribunale di Monza a definizione del proc. R.G. n. 816/2020 ha accolto
parzialmente il reclamo e per l’effetto ridotto a Euro 200,00 mensili l’importo
che A.A. deve corrispondere alla sig.ra B.B. per il mantenimento della figlia
C.C..
Avverso la pronuncia di secondo grado, proponeva ricorso in cassazione A.A.
con unico motivo.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 147 e 337-septies c.c. e
Giurisprudenza di legittimità Ondif
omessa valutazione di un documento rilevante ai fini del decidere, cioè il
contratto di lavoro della figlia maggiorenne C.C. A.A., con riguardo al reddito
percepito.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono (S.U. 22048 del
24/7/2023).
Si deve premettere che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza
di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto
alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti:
ebbene la Corte ha già valutato e vagliato le nuove condizioni patrimoniali del
ricorrente e ridotto a 200,00 Euro l’assegno originario di 350,00. Infatti, la
Corte ha, nel provvedimento impugnato, compiutamente valutato la situazione
economica del sig. A.A. e ritenuto che, pur essendo allo stato Egli disoccupato,
a far data dal 10.01.2022, “non è verosimile che per la sua età e per la sua
capacità lavorativa, non riesca a trovare lavoro avendo dimostrato anche
capacità imprenditoriali – sia pur intraprese in (Omissis) – ove ha costituito una
scuola di lingua inglese per bambini (doc 17, fasc. primo grado) ed ove ha
gestione anche una pizzeria “(Omissis)” (docc. nn. 16-22) attività per le quali,
come già anche rilevato dal Tribunale di Monza non ha documentato i suoi
redditi.
La Corte di merito ha poi accertato che attualmente egli vive con gli anziani
genitori a Monza, ai quali presta assistenza ed è mantenuto dalla madre e dal
fratello come dallo stesso dichiarato in udienza alla Corte; che la disdetta del
contratto di locazione dell’immobile di cui era proprietario sita in (Omissis) non
gli avrebbe impedito di locarlo nuovamente – come rilevato già dal Tribunale –
ma comunque la vendita del predetto immobile – avvenuta nel 2020 – per
l’importo di Euro 57.000,00 ed il successivo acquisto per l’importo di Euro
42.000,00 di altra casa – in località (Omissis) – fanno presumere che lo A.A.
non versi in serie condizioni di ristrettezze economiche proprio per la scelta di
investimento in un altro immobile che non è escluso che possa essere messo a
reddito tenuto conto del fatto che lui vive con i genitori a Monza – come dallo
stesso dichiarato all’udienza del 24 febbraio 2022.
La Corte ha poi valutato, con apprezzamento legittimo, sulla base della
certificazione resa dal centro per l’impiego di Milano (che attesta che la figlia
C.C. – ancora studentessa – svolge lavoro di apprendistato con decorrenza
01.09.2021) che “la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non
consente di considerare un figlio economicamente autosufficiente, non essendo
stati provati – nella presente fattispecie – una serie di parametri ed in
particolare l’importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo”.
Il ricorrente, di contro, non ha dimostrato che il trattamento economico
ricevuto dalla figlia C.C. – quale apprendista – è non solo proporzionato e
sufficiente, ma anche idoneo ad assicurare la sua autosufficienza economica e
pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte d’Appello ha
legittimamente ritenuto di poter accogliere solo parzialmente il reclamo
paterno riducendo ad Euro 200,00 l’importo per il mantenimento mensile che
lo A.A. deve versare per la figlia C.C..
Tutte le valutazioni del giudice di merito sopra riportate non contrastano con la
giurisprudenza di questa Corte che più volte ha affermato il principio secondo
cui il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fintanto che non si sia
esaurito in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo
del lavoro. Nella specie, tale progressione, ancora in corso, non si è del tutto
completata, onde il giudice di merito ha limitato ma non escluso
completamente la contribuzione genitoriale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. I profili sostanziali
sottostanti alla vicenda inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-
quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone che,
in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e
degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.