Violenza sessuali di minori verso minori e presunzione di colpa dei genitori

Tribunale Parma, sentenza 14 marzo 2023 n. 315 – Giudice Est. Cicciò
Il Tribunale di Parma, nella persona del giudice monocratico dott. Giacomo Cicciò, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite , r.g…., promosse da: ***, con gli avv.ti …
CONTRO
***, con l’avv. …
NONCHE’ CONTRO
***, con gli avv.ti …
NONCHE’ CONTRO
*** , con l’avv. Romina Cini
CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
*** in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ***, hanno convenuto in ***,
nonché i rispettivi genitori *** esercenti la responsabilità genitoriale ai tempi dei fatti di causa, al fine
di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza delle
condotte poste in essere in data 14 febbraio 2016 allorché *** (all’epoca quindicenne), *** (all’epoca
quindicenne) e *** (all’epoca sedicenne) all’interno dell’abitazione della famiglia *** consumarono
rapporti sessuali orali con *** (all’epoca tredicenne) e con *** (all’epoca dodicenne), che vennero
ripresi con un telefonino e quindi diffusi in varie chat whattsapp.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attorea di cui domandavano il
rigetto.
Il procedimento veniva quindi riunito a quello RG 2799/2020 nel quale, per gli stessi fatti, ***, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ***, avevano convenuto in giudizio
i medesimi convenuti.
La causa era istruita mediante CTU medico – legale e viene ora in decisione.
I fatti da cui discende la domanda risarcitoria proposta in questa sede emergono univocamente dal
contenuto dei verbali di sommarie informazioni rese da *** in data 28 settembre 2016 ai CC di Parma
e prodotte sub doc. 1 e nei quali i dichiaranti hanno riferito di avere avuto a turno in data 14 febbraio
2016 presso l’abitazione della famiglia *** rapporti sessuali orali con *** e ***, all’epoca dei fatti
rispettivamente di anni 13 e 12, che erano bendate e asseritamente consenzienti.
I dichiaranti hanno concordemente riferito che mentre *** e *** erano bendate ed inconsapevoli ***
scattò con il suo cellulare una foto mentre *** e *** avevano rapporti orali con le stesse e poco dopo
fu *** a scattare una foto mentre *** e *** consumavano un rapporto orale con le giovani.
*** ha quindi dichiarato di avere inviato poi le foto all’amico *** e di avere successivamente appreso
che erano state diffuse in vari gruppi whattsapp.
*** ha invece riferito che la sera stessa venne inserito in un gruppo whattsapp creato da *** e *** e da
tale *** in cui le foto erano state inserite e di avere successivamente appreso che erano state diffuse
in vari gruppi whattsapp.
Le condotte poste in essere dai convenuti ***, *** e *** sono penalisticamente rilevanti, integrando i
reati di cui agli artt. 609 octies, 609 ter comma primo n. 1 ed in relazione all’art. 609 bis comma
secondo n. 1 e n. 2 cp per avere intrattenuto rapporti sessuali orali con *** e *** approfittando del
fatto che fossero di minore età rispetto a loro, della superiorità numerica e della inesperienza delle
ragazze, che avevano rispettivamente 13 e 12 anni e quindi in assenza di valido consenso, che
neppure poteva essere validamente prestato da *** che all’epoca era dodicenne; di cui all’art. 595 cp
per avere ripreso gli atti sessuali mediante i telefonini e averle diffuse in gruppi whattsapp; di cui
all’art. 600 ter cp per avere scattato immagini di carattere pedopornografico.
La responsabilità penalistica, integrante evidentemente natura di fatto illecito rilevante anche in sede
civilistica, è ascrivibile ai convenuti ***, *** e *** poiché, a prescindere da chi ebbe a scattare le
fotografie (*** e ***) e da chi ebbe a diffonderle (*** e ***, sulla base di quanto ammesso dal primo e
dichiarato dal ***), tutti acconsentirono a che le riprese pornografiche venissero effettuate mediante
telefonini ad insaputa delle ragazze, che erano bendate, con la evidente finalità di diffonderle
successivamente in gruppi whattsapp e canali social, come poi puntualmente avvenuto, posto che
non si vede quale ulteriore finalità potesse avere realizzare le riprese, o comunque accettando il
rischio che ciò potesse avvenire essendo altamente probabile e prevedibile che le immagini venissero
condivise in gruppi whattsapp o canali social.
Si rileva peraltro che costituendosi i convenuti hanno espressamente riconosciuto di avere diffuso le
immagini.
In comparsa di costituzione la difesa dei convenuti ha infatti argomentato che: ” Quanto, invece, alla
diffusione delle fotografie, sempre dagli atti penali emerge come le stesse siano rimaste per almeno
sei mesi in una cerchia ristretta di persone, cioè gli odierni convenuti e due o tre amici, ai quali erano
state semplicemente mostrate” (v. comparsa di costituzione sub pag. 7), con ciò riconoscendo
espressamente che i convenuti ebbero a mostrare ad altri le immagini e quindi a diffonderle.
I convenuti ***, *** e *** hanno quindi concorso nella commissione dei reati di violenza sessuale di
gruppo, di creazione di materiale pedopornografico e nella sua diffusione, condotta che rientra nella
fattispecie di cui all’art. 595 cp in quanto lesiva della reputazione delle ragazze riprese mentre
compivano atti sessuali.
Tali condotte integrano anche un fatto illecito con conseguente responsabilità risarcitoria dei soggetti
che ebbero a commetterle, ossia ***, *** e ***, all’epoca minorenni.
Sussiste anche la legittimazione passiva dei genitori, all’epoca dei fatti esercenti la potestà genitoriale
sui figli minorenni e fondata sul disposto dell’art. 2048 cc
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli
minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi,
sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli
l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello
svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 26200/2011; Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005
n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459).
La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti
ivi indicati).
In relazione all’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire
una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma,
offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò
perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona
educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni
sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).
Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può
essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben
possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato
adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).
Nella specie, non solo una tale prova liberatoria non è stata in alcun modo fornita, ma le modalità
stesse del fatto sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di una educazione
inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione, la cui responsabilità – in difetto di una
puntuale prova liberatoria – non può che ricadere presuntivamente sui genitori, venuti meno ai
doveri sugli stessi incombenti ai sensi dell’art. 147 c.c..
Pertanto anche i genitori *** sono solidalmente responsabili con i rispettivi figli per il risarcimento
del danno subito dagli attori, alla cui verificazione hanno concorso mediante una condotta
indipendente.
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. 28656/2017) ha infatti chiarito che: ” …l’unicità del fatto
dannoso, richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale
degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo … sicché – sia in tema di
responsabilità contrattuale che extracontrattuale – se un unico evento dannoso è ricollegabile
eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole
azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, … essendo a tal fine irrilevante
se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti
fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi”.
Venendo al danno non patrimoniale subito da *** e ***, è stata disposta CTU medico-legale al fine di
valutare il danno psichico riportato in conseguenza dei fatti e che è stata affidata ai dott. …
I CTU, con relazione che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente
anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dai CTP delle parti, il che esime
da una specifica trattazione sul punto (cfr. Cass. 10688/2008) hanno accertato quanto segue.
Quanto ad ***: “Dal punto di vista medico-legale in tema di Responsabilità Civile, considerata la
vicenda nella sua interezza, appare verosimile e ampiamente giustificata la prolungata sofferenza
psico-emotiva reattiva della ragazza, concretizzata in sintomatologia di valore psichiatrico, per i
tempi successivi agli eventi. Il nesso causale va individuato non solo e non tanto con il tipo di atti
rappresentati, pur di per sé riprovevoli ed effettuati ai danni di ragazzine inconsapevoli (in ogni
caso in stato di evidente stato di sudditanza psicologica), quanto con la successiva diffusione virale
sui social media delle immagini pedopornografiche scattate, a maggior ragione considerando le
caratteristiche del luogo di residenza dei protagonisti della vicenda (paese piccolo dove quasi tutti
si conoscono). Per oltre 9 mesi il comprensibile disagio ha comportato una chiusura della ragazza al
mondo esterno, eccezion fatta per la scuola, subito cambiata (in un paese vicino), per la mancanza
di supporto nell’ambiente scolastico, che, ben lungi dall’aiutarla, è stato anzi descritto come irridente
e ostile. Parimenti non le è stata di aiuto, con apparente paradosso, la assenza di rimproveri da parte
dei genitori, dei quali però coglieva la sofferenza, con il risultato di accentuare il suo sentimento di
colpa. La psicodiagnostica, pur con i limiti segnalati nella elaborazione del MMPI, conferma la
presenza di ansia, depressione, elementi di PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress). nell’attuale,
al netto di una enfatizzazione della sintomatologia (che peraltro potrebbe anche indicare una
richiesta di aiuto e di comprensione, nel timore che la propria sofferenza venga sottovalutata o
banalizzata dagli altri…), è indubbiamente presente una ripercussione sullo stato psichico. Volendo
affidarsi a criteri categoriali ex DSM III e successive revisioni (da ultima il DSM-5), il quadro clinico
potrebbe riferirsi ad un Disturbo dell’Adattamento misto, con ansia e umore depresso, cronico,
complicato da elementi di Stress Post-Traumatico. Il conseguente DANNO BIOLOGICO
PERMANENTE risarcibile in Responsabilità Civile, considerati i valori tabellari di riferimento, tra
l’11 ed il 15 %, riportati sulle principali Guide Valutative 1 2 per i “Disturbi dell’adattamento
complicati”, può essere quantificato nella misura di circa il 12 % (DODICI PER CENTO). Il periodo
iniziale di più intensa sofferenza psico-emozionale con aspetti ansiosodepressivi, isolamento sociale,
disturbi del sonno, ideazioni autosoppressive, è stato della durata di circa 9 (NOVE) MESI e può
essere risarcito come INABILITA’ TEMPORANEA BIOLOGICA PARZIALE al 25 %. CONGRUE e
PERTINENTI sono da considerare tutte le spese sanitarie contenute nell’allegato 9-10 del fascicolo
di parte attrice”.
Quanto a ***: “Volendo affidarsi a criteri categoriali ex DSM III e successive revisioni (da ultima il
DSM-5), il quadro clinico attuale potrebbe riferirsi ad un Disturbo dell’Adattamento, con ansia,
cronico, aggravato da qualche tratto di Stress Post-Traumatico. Come nel caso di ***, il rapporto
causale con gli eventi sembra decisamente porsi con la diffusione sui social media delle immagini,
in assenza di specifico riferimento agli atti rappresentati i quali, senza la divulgazione delle foto
pedo-pornografiche, avrebbero verosimilmente provocato nelle ragazze solo vergogna e imbarazzo
iniziali, destinati però ad attenuarsi ed a spegnersi progressivamente nel tempo. Sotto l’aspetto
valutativo medico-legale in tema di Responsabilità Civile, trattandosi di un Disturbo
dell’Adattamento sostanzialmente non complicato, in cui le percentuali invalidanti indicate dalle
principali Guide Valutative 1 2 vanno dal 6 al 10 %, il DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
risarcibile può essere quantificato, nel caso di Camilla, nella misura di circa l’8 % % (OTTO PER
CENTO). Come per l’amica ***, vi è stato un periodo iniziale di maggiore sintomatologia
(caratterizzata da ansia, crisi di panico, paura di essere riconosciuta fuori di casa) che dovrà essere
risarcito come Inabilità Temporanea Biologica Parziale. Rispetto ad *** (la quale per oltre 9 mesi è
rimasta chiusa in casa, uscendo solo per frequentare le lezioni scolastiche in una nuova scuola di un
paese vicino) non possono essere individuati limiti temporali ben precisi né indizi di gravità dei
sintomi, per cui si può ipotizzare equitativamente un periodo di INABILITA’ TEMPORANEA
BIOLOGICA PARZIALE di circa 6 (SEI) MESI di cui 3 (TRE) MESI al 20 % ed altri 3 (TRE) MESI al
10 %.”
Applicando quindi in via equitativa le tabelle di Milano per l’anno 2021, comprensive di
rivalutazione, l’importo del risarcimento per il danno alla salute a titolo di permanente subito da ***
ammonta ad E. 35.428,00 e per temporanea ad E. 6682,50 e a *** ad E. 18.409,00 a titolo di permanente
e di E. 2673,00 per temporanea.
Non sussiste il diritto ad un’autonoma liquidazione del danno cd. morale in quanto secondo la più
recente giurisprudenza (Cass. 25164/2020) esso è ricompreso nelle tabelle milanesi, come peraltro
espressamente riportato nella relazione accompagnatoria alle stesse, in cui viene illustrata e motivata
la scelta di procedere alla liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia
nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non
patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in
via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Secondo la giurisprudenza la personalizzazione in aumento dei criteri tabellari richiede la
sussistenza di particolari circostanze di fatto, specifiche e peculiari, che “valgano a superare le
conseguenze ‘ordinarie’ già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non
patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass. 21939/2017).
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo,
ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso
concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione
forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la
medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento (Cass., sent. 27/05/2019, n. 14364).
Secondo la Cassazione (v. Cass. 7513/2018), “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed
eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi
dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione”.
Nel caso in esame si ritiene che ricorrano circostanze specifiche ed eccezionali per incrementare la
componente tabellare di dolore e sofferenza soggettiva alla luce della particolare gravità della
vicenda che ha coinvolto *** e ***, che ad un’età assai delicata hanno dovuto subire lo stigma sociale
derivante dalla diffusione delle immagini, particolarmente significativo in un’ambiente ristretto
quale quello fidentino e che sicuramente hanno loro creato un profondo senso di vergogna, di
umiliazione e di angoscia sociale oltre che di imbarazzo nell’ambiente famigliare
La sofferenza patita dalle attrici attore deve pertanto ritenersi eccezionalmente grave e la
liquidazione della componente di danno permanente deve essere incrementata nella misura del 50%,
giungendo quindi all’importo di E. 53142,00 quanto ad *** e ad E. 27.613,00 quanto a ***.
Quanto ai danni patrimoniali subiti dai genitori di *** e ***, può essere riconosciuto in favore dei
primi la somma di E. 3960,00 e in favore dei secondi la somma di E. 8971,99 per spese terapeutiche
sostenute in favore delle figlie, ritenute congrue dai CTU e sicuramente ricollegabili al trauma
subito.
Non possono invece essere rimborsati i compensi erogati all’avv. …in quanto le fatture prodotte non
contengono alcuna specificazione di quale prestazione professionale sia stata svolta, né le spese per
l’iscrizione ad una scuola privata in quanto ciò è stato oggetto di autonoma scelta da parte degli
attori che avrebbero potuto iscrivere le figlie ad altra scuola pubblica.
La difesa di ***, nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 2 dicembre 2022 ha chiesto la
chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 cpc di *** quali autori della divulgazione delle foto.
La richiesta è infondata in quanto, anche ipotizzando che i predetti abbiano concorso nella
divulgazione delle foto, essi sarebbero tenuti, in solido con gli attuali convenuti ai sensi dell’art. 2055
c.c., al risarcimento del danno complessivamente subito dai danneggiati, i quali potranno rivolgersi
indistintamente a ciascuno dei responsabili così individuati per ottenere l’integrale ristoro dei danni
subiti, senza dover previamente individuare l’incidenza causale della condotta di ciascuno sulle
lesioni finali.
Come prescritto dall’art. 2055 secondo comma c , inoltre, una volta risarcito il danneggiato, colui che
ha effettuato il pagamento complessivo del danno potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti
dell’altro coobbligato, chiedendo al medesimo il rimborso della quota di rispettiva competenza, che
va commisurata in relazione alla “gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne
sono derivate”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum
applicato l’aumento di cui all’art. 4 secondo comma DM 55/2014
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato ad *** e che liquida in E. 59824,50
oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato a *** e che liquida in E. 30.286,00
oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato a *** e che liquida in E. 3960,00 oltre
ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato ad *** e che liquida in E. 8971,99
oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al pagamento delle spese processuali che liquida in E.21.082,50 per
compensi ed E. 1297,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA ed oltre alle spese di CTU
e di CTP
Parma, 13 marzo 2023
Il giudice
Giacomo Cicciò