Revoca del mantenimento al figlio colpevolmente inerte.

massima del Tribunale di Trani 3 ottobre 2023
Con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi,
nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo
inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza
economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o
dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore
forte d’inerzia colpevole. Ne deriva che gli ostacoli personali al raggiungimento
dell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi
pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente
allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da
mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto.
L’assegno divorzile va riconosciuto con funzione compensativa-perequativa
degli apporti forniti dalla richiedente alla formazione del patrimonio comune.
La domanda relativa alla quota parte del TFR può essere formulata nel giudizio
di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere
che, nel caso di liquidazione dell’indennità di fine rapporto durante detto
procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta
attraverso l’instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti.
Tuttavia, il diritto sorge e si attualizza solo con la cessazione del rapporto di
lavoro dell’ex coniuge.