Scioglimento della comunione tra coniugi in regime di separazione dei beni

Cassazione civile, sez. II, 22 Giugno 2023, n. 17882. Pres. Manna. Est. Amato.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 433-2023 proposto da:
AURELIANO, elettivamente domiciliato in Roma,
– ricorrente –
contro
LUIGIA;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il
04/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CARDINO.
RILEVATO CHE:
1. Aureliano conveniva Luigia dinanzi al Tribunale
ordinario di Latina per procedere alla divisione del bene immobile in
proprietà con quest’ultima, e sentire dichiarare la divisione giudiziale
del bene stesso, previa determinazione della consistenza attuale
stabilita dal CTU. A sostegno della sua richiesta, l’attore premetteva di
aver contratto matrimonio con la convenuta in data 13.10.2002 in
regime di separazione dei beni; che il 27.07.2007 i coniugi avevano
acquistato in parti uguali e indivise il diritto di piena ed esclusiva
proprietà dei beni immobili siti in Comune di Sabaudia; che era
pendente tra loro il giudizio di separazione giudiziale dinanzi al
Tribunale di Roma; che l’immobile oggetto di divisione non era la casa
familiare.
1.1. Costituitasi, la convenuta Luigia chiedeva la sospensione
del giudizio di divisione ex art. 295 cod. proc. civ. sino al passaggio in
giudicato della sentenza relativa al procedimento di separazione ancora
in corso.
1.2. Il giudice assegnatario del ricorso, con ordinanza del
23.07.2021 rigettava l’istanza di sospensione, e invitava le parti alla
produzione in giudizio della documentazione specificamente indicata
nella motivazione atta a provare la comproprietà o titolarità del diritto
reale sull’immobile in causa.
1.3. La causa veniva nel frattempo assegnata ad altro giudice, il
quale – con il provvedimento del 04.12.2022 qui impugnato, reso a
scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 29.11.2022 –
revocando il provvedimento già emesso dal precedente giudice in data
23.07.2021, ritenute applicabili le norme sulla comunione legale dei
beni tra coniugi, disponeva la sospensione necessaria del processo in
attesa di definizione del procedimento di separazione giudiziale
pendente, in quanto quest’ultimo rappresenta un fatto costitutivo del
diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale ai sensi
dell’art. 295 cod. proc. civ.
2. Aureliano ha proposto ricorso per regolamento di
competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina in composizione
monocratica emessa il 04.12.2022, con cui l’adìto giudicante ha
disposto la sospensione del giudizio di divisione pendente innanzi ad
esso, ex art. 295 cod. proc. civ.
3. Il PM chiede disporsi la prosecuzione del giudizio, in quanto non
andava ordinata alcuna sospensione del giudizio divisionale: stante il
regime patrimoniale di separazione dei beni vigente fra le parti
(risultante dallo stesso rogito di acquisto dell’immobile dividendo), il
giudizio di separazione coniugale non è in alcun modo pregiudiziale al
giudizio di scioglimento della comunione ordinaria.
CONSIDERATO CHE:
1. L’unico motivo di ricorso è articolato in due diverse doglianze.
1.1. Con la prima, il ricorrente lamenta che la questione della
sospensione del processo era stata già affrontata, risolta e decisa con
ordinanza del 23.07.2021, mentre l’udienza del 29 novembre 2022 era
stata fissata dal primo giudice per l’ammissione dei mezzi di prova:
pertanto, l’ordinanza del 23.07.2021, a norma dell’art. 177, comma 3,
n. 3) cod. proc. civ., è un’ordinanza per la quale la legge predispone
uno speciale mezzo di reclamo, come tale non modificabile né
revocabile: dunque, il secondo giudice non avrebbe potuto modificare
il provvedimento del collega, impugnabile unicamente mediante
regolamento necessario di competenza.
1.2. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che il
provvedimento impugnato è, altresì, palesemente illegittimo per
evidente contrasto con le evidenze processuali e le norme di diritto
sostanziale che regolano la comunione dei beni e il regime patrimoniale
della famiglia. Il regime patrimoniale scelto dai coniugi
infatti, era quello della separazione dei beni, come risulta dalla
documentazione in atti: pertanto, la disciplina applicabile all’immobile
oggetto del processo è quella della comunione ordinaria, e non della
comunione legale tra coniugi: di conseguenza, non ricorre alcuna
necessità che giustifichi la sospensione del procedimento pendente
innanzi al Tribunale di Latina, costituendo diritto di Aureliano
chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione con riferimento
ai beni oggetti di oggetto di causa.
2. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla prima doglianza, essa è inammissibile ex art. 360-
bis, comma 1, n. 1) cod. proc. civ.: come puntualmente rilevato dal
P.M., questa Corte ha ripetutamente affermato che il regolamento
necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di
sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell’art. 42
cod. proc. civ., di carattere eccezionale, prevede un controllo
immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale
sospensione concede; questa disciplina non si pone in contrasto con
l’art. 6 CEDU in quanto contempera l’esigenza di effettività della tutela
giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo,
da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di
sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha
definito il giudizio non sospeso e, dall’altro, la durata ragionevole del
processo (Sez. 6 – 3, n. 2984 del 2023; Cass. Sez. 3, n. 20344/2020;
19292/2005; 12749/2005; 1010/1997; 1916/1997; 898/1996. Sez.
VI-1, 5645/2017. Sez. VI-2, 31694/2019. Sez. I, 6174/2005;
13126/2003; 15843/2000; 10736/2000; 3261/1997; 11596/1995.
Sez. L, 14430/2004; 3125/2001; 6637/1992).
Nel caso di specie, il diniego di sospensione reso in data 23.07.2022
ben poteva essere modificato o revocato dal (medesimo come da
diverso) giudice.
Quanto alla seconda doglianza, l’applicabilità della disciplina
della comunione ordinaria presuppone il regime di separazione dei beni
eletto dai coniugi (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3647 del 2004),
come risulta nel caso di specie. Tale regime è estraneo alla logica di
tutela e di pubblicità cui, invece, è improntata la disciplina della
comunione legale tra coniugi, alla quale infatti è espressamente
dedicata la Sez. III del Capo VI, Titolo VI, Libro I del cod. civ., incluso
il suo scioglimento ex art. 191 cod. civ. Dunque, solo in relazione allo
scioglimento della comunione legale si applica il principio di diritto
espresso da questa Corte, e richiamato dall’ordinanza impugnata
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010 – Rv. 611818 – 01, di
recente conf. da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1963 del 2016), in virtù
del quale il passaggio in giudicato della sentenza di separazione
giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale) rappresenta il fatto
costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione
legale dei beni, benché non sia condizione di procedibilità della
domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di
divisione dei beni, ma condizione dell’azione: conseguentemente, la
domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione
personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al
momento della pronuncia.
Nel caso di specie, risultando dall’atto notarile il regime di
separazione dei beni tra i coniugi e, quindi, essendo
applicabile la disciplina della comunione ordinaria, non vi è ragione di
sospendere il giudizio di divisione nell’attesa del giudicato sulla
separazione giudiziale.
3. Il Collegio, pertanto, rilevata l’insussistenza di cause di
sospensione del processo pendente innanzi al Tribunale di Latina,
dispone la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa
il provvedimento impugnato e ordina la prosecuzione del giudizio
pendente innanzi al tribunale di Latina iscritto a R.G.N. 1861/2021.
Le spese sono regolate nel giudizio definitivo di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, il 7 giugno 2023