Quando opera la “vis attractiva” del T.O. rispetto alla competenza del T.M.?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.In data 30/07/2020 il Tribunale di Fermo veniva investito del giudizio di separazione tra i coniugi
A.A. e B.B., che si concludeva con decreto di omologazione di separazione consensuale del
17/12/2020, pubblicato il 02/01/2021.
1.1. – Frattanto, in data 09/09/2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Ancona chiedeva al Tribunale per i minorenni di Ancona l’adozione dei provvedimenti ex artt. 330 e
333 c.c., a carico dei predetti A.A. e B.B., nell’interesse del minore C.C..
1.2. – Con ordinanza del 10.02.2021 il Tribunale per i minorenni di Ancona si è dichiarato
incompetente ex art. 38 disp.att. c.c., stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Fermo del giudizio di
separazione instaurato dai coniugi A.A.-B.B..
1.3. – Di conseguenza, in data 11/03/2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo
ha presentato allo stesso Tribunale la richiesta di adozione dei provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. a
carico di A.A. e B.B..
1.4. – Con ordinanza del 10.02.2021 il Tribunale di Fermo, che precedentemente, in data 17/12/2020,
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di
competenza, ritenendo che competente ad adottare i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., nei
confronti dei genitori del minore B.B. sia il Tribunale per i minorenni di Ancona.
2.Il P.G., premessa l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, praticabile anche
nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione (Cass. 6898/204, 16959-2011, 31770-2021)
ha concluso per la competenza del Tribunale ordinario di Fermo, in quanto dinanzi ad esso era
pendente, “al momento della proposizione del primo ricorso del P.M.”, il giudizio di separazione dei
coniugi A.A.-B.B., senza che la sopravvenuta conclusione di quel giudizio, in virtù di decisione non
più impugnabile, possa comportare il ripristino della competenza del tribunale per i minorenni, non
essendo l’art. 5 c.p.c., espressamente derogato dall’art. 38 disp.att. c.c..
2.1. In altri termini, la vis attractiva a favore del tribunale ordinario non potrebbe venir meno per
effetto di vicende nuove verificatesi in epoca successiva all’esercizio dell’azione (come si
desumerebbe a contrario da Cass. n. 2833 del 2015 e da Cass. n. 20202 del 2018).
Motivi della decisione
3. – Il regolamento è ammissibile, poichè, in tema di provvedimenti limitativi della responsabilità
genitoriale in pendenza di un giudizio di separazione personale, è sempre proponibile il regolamento
di competenza di ufficio per individuare chi sia competente tra il tribunale ordinario e quello per i
minorenni, in applicazione analogica dell’art. 45 c.p.c., trattandosi di materia nella quale il giudice
dispone di poteri officiosi d’iniziativa, ai fini tanto dell’instaurazione e della prosecuzione del
procedimento quanto della pronuncia di merito (Cass. 2073-2020).
4. – Nel caso in esame non è in discussione il principio – condiviso tanto dal Tribunale per i minorenni
di Ancona quanto dal Tribunale ordinario di Fermo – in base al quale, ai sensi dell’art. 38 disp.att. c.c.
(nel testo sostituito dalla L. n. 219 del 2012, art.3) la competenza del tribunale per i minorenni nei
procedimenti di cui all’art. 333 c.c. resta esclusa (…) nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti,
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. “; la questione sottoposta al
giudizio di questa Corte è invece quale sia la sorte di quel principio qualora venga meno il presupposto
della pendenza dei menzionati giudizi.
5. – Come visto, al relativo quesito la Procura generale ha risposto nel senso che “la individuazione
del giudice naturale deve essere compiuta tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente
al momento della proposizione della domanda, come si evince dall’art. 5 c.p.c.”, e quindi “non vi
sono ragioni per affermare che competente ad adottare i provvedimenti limitativi della responsabilità
genitoriale debba tornare ad essere il Tribunale dei Minorenni quantunque il ricorso del P.M. sia stato
formalizzato a seguito di instaurazione dinanzi al tribunale ordinario del procedimento di
separazione”.
6. – Il Collegio ritiene invece che al quesito debba essere data soluzione opposta, in quanto l’art. 38
disp. att. c.c. introduce una deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, quale giudice
naturale sui provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, sicchè il venir meno del
presupposto di tale eccezione, su cui si fonda la “vis attractiva” del tribunale ordinario, deve
comportare il ripristino della regola ordinaria.
6.1. – A tale conclusione inducono la natura (derogatoria della competenza attribuita in via generale
ad un giudice specializzato: Cass. 3490-2021), la lettera (“nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse
parti, giudizio di separazione”: Cass. 16569-2021) e la ratio (evitare la futura emissione di pronunce
contrastanti e incompatibili: Cass. 16339/2021) dell’art. 38 disp.att. c.c., le quali convergono
sinergicamente a far ritenere che la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni debba essere
interpretata in senso tassativo e restrittivo, con sua conseguente “riespansione” qualora il presupposto
della “vis attractiva” al tribunale ordinario (pendenza del giudizio di separazione, divorzio o ex art.
316 c.c.) venga meno, perchè è così che la causa torna effettivamente al suo giudice naturale.
7. – Anche il percorso tracciato dalla lettura nomofilattica dell’art. 38 disp. att. c.c. è coerente con una
simile conclusione.
7.1. – Questa Corte ha già avuto modo di circoscriverne l’ambito processuale di efficacia, affermando
che la “vis attractiva” esiste “fino alla definitiva conclusione” del giudizio di separazione (Cass.
3490/2021).
7.2. – E’ stato poi declinato il criterio della prevenzione, nel senso che la “vis attractiva” del tribunale
ordinario è limitata all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo
(Cass. 16340-2021, 1866-2019), mentre l’art. 38 disp.att. c.c. non opera quando il procedimento di
separazione venga instaurato successivamente, nel qual caso i due giudizi proseguono
autonomamente, ferma restando la competenza del tribunale minorile sulla decadenza dalla
responsabilità genitoriale (Cass. 16569-2021).
In altri termini, il principio di prevenzione vale “a senso unico”, poichè quando il giudizio di
separazione, o di divorzio, o ex art. 316 c.c. viene promosso successivamente, esso non esercita
alcuna “vis attractiva” su quello già in corso per l’adozione dei provvedimenti nell’interesse dei minori
di cui agli artt. 330 ss. c.c., rispetto al quale prosegue autonomamente (Cass. 16340-2021, 1866-
2019), salva la precisazione sopra vista.
7.3. – Questa Corte ha affermato che l’interpretazione per cui il tribunale per i minorenni resta
competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione
della potestà genitoriale ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta innanzi al tribunale
ordinario domanda di separazione personale o di divorzio dei coniugi, è condivisibile perchè: i)
aderente al dato letterale dell’art. 38 disp.att. (“sia (già) in corso”); ii) rispettosa del principio della
“perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c.; iii) coerente con le ragioni di economia processuale
e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nella Cost., artt. 111 8 CEDU,
24 Carta di Nizza (Cass. 2833-2015 e 20202-2018).
8. – Può essere utile ricordare che il criterio della prevenzione è venuto meno con la c.d. “riforma
Cartabia” (L. n. 206 del 2021, art. 1, comma 28 d D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149) – applicabile ai
procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 – che, intervenendo proprio sull’art. 38 disp.att. c.c., ha
modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni,
estendendo la “vis attractiva” del primo al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario
sia introdotto dopo l’instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (salvo l’art. 709ter
c.p.c., in quanto il procedimento per l’attuazione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i
minorenni deve essere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo).
8.1. – L’intervento riformatore, valorizzando il concetto di effettiva pendenza dei procedimenti
dinanzi ai due diversi giudici, sembra esprimere la prevalenza della ratio di evitare pronunce
incompatibili anche sul principio della “perpetuatio jurisdictionis” ex art. 5 c.p.c. Tale scelta del
legislatore trova una giustificazione consistente altresì nella ratio complessiva sottesa alla regolazione
dei rapporti di competenza fra tribunale ordinario e tribunale minorile in questa materia e cioè quella
della concentrazione dell’accertamento giudiziale nelle ipotesi di limitazione della responsabilità
genitoriale che, per il carattere intrinseco di rilevanza e urgenza delle relative decisioni, richiede e
impone una conoscenza non parcellizzata della situazione familiare e la necessità di evitare decisioni
giudiziali contrastanti.
Dal punto di vista concettuale, la nuova voluntas legislatoris non solo non confligge con la soluzione
divisata dal Collegio nel caso in esame, ma anzi l’avvalora.
9. – In conclusione deve affermarsi che la “vis attractiva” del tribunale ordinario rispetto alla
competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., a condizione che,
nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei
provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già
definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Ancona dinanzi al quale dovrà
proseguire il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2022.