Per i figli dichiarati tali dopo la morte dei genitori da quando decorre il termine per accettare l’eredità?

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 30 gennaio 2023, n. 2725; Pres. Lombardo, Rel. Cons. Criscuolo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CAPONI Remo – Consigliere –
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. G.G. conveniva in giudizio i figli e la moglie di H.H., al fine di ottenere l’esecuzione in forma
specifica dell’obbligo di trasferire la proprietà di un immobile, giusto contratto preliminare del 30
maggio 1986 rimasto inadempiuto.
Avendo i convenuti dichiarato che non intendevano accettare l’eredità del promittente venditore, il
Tribunale di Roma disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore dell’eredità
giacente e, con sentenza n. 13542/1998, disponeva il trasferimento in favore del I.I. “previo
pagamento del residuo prezzo di Lire 27.000.000”.
Nelle more F.F., avendo conseguito il riconoscimento giudiziale della paternità nei confronti di H.H.,
accettava l’eredità del genitore con atto del 24 gennaio 2000 ed inviava a far data dal 2001 una serie
di richieste al I.I. di pagamento del corrispettivo ancora dovuto per effetto della menzionata sentenza.
Quindi, poneva in esecuzione la sentenza, procedendo al pignoramento dell’immobile appartenuto al
promissario acquirente e poi passato agli eredi, E.E., B.B., C.C. e D.D. nonchè A.A., stante il decesso
del loro dante causa.
Gli esecutati promuovevano opposizione ex art. 615 c.p.c., ed il Tribunale di Roma la rigettava con
sentenza n. 7558/2015.
A seguito di appello degli eredi I.I., la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6254 del 27
settembre 2021 ha rigettato il gravame, ritenendo che il Tribunale avesse in realtà deciso
sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della L.L., giusta il richiamo alla documentazione
versata in atti.
Osservava, altresì, che la procedura di curatela dell’eredità giacente del L.L. si era chiusa a seguito
dell’accettazione dell’eredità da parte dell’appellata, occorrendo altresì rilevare che la stessa aveva
interrotto la prescrizione con raccomandata contenente atto di costituzione in mora del 4/5/2001,
rinnovando l’interruzione con successivo atto del 2008, sicchè alla data della notificazione del titolo
esecutivo e del precetto (avvenute, la prima, il 3 agosto 2010 e, la seconda, il 13/8/2011), non era
maturata alcuna prescrizione. Peraltro, esisteva una missiva sottoscritta dal difensore di G.G., nella
quale si disconosceva l’esistenza del credito vantato dall’opposta.
Infine, rigettato anche il terzo motivo, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso E.E., C.C., D.D., B.B. e A.A. sulla base di due
motivi, illustrati da memorie.
L’intimata resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè
degli artt. 475 e 480 c.c.
Si deduce che è stata disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva all’esecuzione in capo alla
L.L., con una motivazione solo apparente, il che determina la violazione della previsione di cui all’art.
112 c.p.c.
Si aggiunge, poi, che l’intimata ha in realtà accettato l’eredità del padre solo in data 24 gennaio 2000,
e cioè ben oltre il decennio dalla data di apertura della successione, verificatasi il 19 marzo 1987. In
tal modo si è tenuto conto, ai fini di ritenere che vi fosse stata valida accettazione dell’eredità, di un
atto intervenuto allorchè il decennio di cui all’art. 480 c.c. era abbondantemente decorso.
Tale considerazione rende quindi tardive e prive di efficacia le successive messe in mora della
controparte, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto che non aveva ritualmente acquisito la
qualità di erede.
Il mancato acquisto della qualità di erede le precludeva, quindi, la possibilità di avvalersi della
sentenza che aveva previsto il pagamento del residuo corrispettivo, atteso che trattasi di sentenza
emessa nei confronti del curatore dell’eredità giacente.
Il motivo è manifestamente infondato.
Risulta, infatti, che successivamente al decesso del L.L., la madre della controricorrente intraprese un
giudizio per il riconoscimento giudiziale della paternità della figlia F.F., giudizio concluso con la
sentenza di accoglimento n. 19/89 del 24 giugno 1989.
Tale sentenza è poi passata in cosa giudicata solo in data 8 settembre 1990, per mancata
impugnazione, stante il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.c., all’epoca ancora pari ad un
anno.
La successiva accettazione dell’eredità paterna è avvenuta da parte della controricorrente in data 24
gennaio 2000, e cioè entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
riconoscimento della paternità, all’epoca definita naturale, oggi avvenuta al di fuori del matrimonio.
Ancora in data 6 maggio 2000, il Tribunale di Roma, prendendo atto dell’intervenuta accettazione
dell’eredità, ha disposto la chiusura della procedura di eredità giacente ai sensi dell’art. 532 c.c.
Così ricostruite le vicende in fatto, deve sicuramente escludersi che ricorra la violazione dell’art. 112
c.p.c., avendo la Corte distrettuale espressamente deciso sull’eccezione di difetto di legittimazione
attiva in capo all’appellata, per l’asserita carenza della qualità di erede, facendo riferimento alla
documentazione dalla medesima prodotta, e ritenuta già dal Tribunale idonea a comprovare la qualità
di erede.
Una volta, quindi, esclusa la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, la tesi di parte ricorrente, per negare alla controparte la qualità di erede del promittente
venditore, appare evidentemente destituita di fondamento, in quanto è ancorata al presupposto,
erroneo in punto di diritto, secondo cui anche per il figlio di cui, alla data di apertura della successione,
non sia stato accertato lo status di filiazione naturale, il termine per accettare l’eredità decorra dalla
data di apertura della successione, Trattasi però di assunto che è chiaramente contraddetto dalla
costante giurisprudenza di legittimità che, a far data dalla riforma del 1975 del diritto di famiglia, ha
affermato che per i figli dichiarati tali dopo la morte del genitore, il termine di cui all’art. 480 c.c.,
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Trattasi di soluzione che si impone in ragione del fatto che, anteriormente all’intervento del giudice,
i figli non rivestono la qualità di vocati alla successione e, quindi, non possono compiere atti di
accettazione, essendo per gli stessi giuridicamente impossibile accettare l’eredità (Cass. n. 2326/1990;
Cass. n. 5076/1987; Cass. n. 10333/1993).
Tale interpretazione ha poi ricevuto l’autorevole avallo anche della Corte Costituzionale che, nella
sentenza n. 191/1983, pur disattendendo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480
c.c. nella parte in cui non prevedeva che il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità
decorresse solo dall’accertamento giudiziale della paternità, ha però reputato che i dubbi avanzati
dovessero essere superati proprio alla luce dell’esegesi delle norme compiuta dal giudice di
legittimità, che aveva appunto individuato nel passaggio in giudicato della sentenza sullo stato di
filiazione il dies a quo della prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità.
In applicazione di tali principi, emerge, quindi, che la L.L. ha provveduto ad accettare l’eredità paterna
nel termine di cui all’art. 480 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza a sè
favorevole, e che alla data delle prime messe in mora (27/4/2001), non era ancora maturata la
prescrizione dell’actio iuidcati, decorrente dalla sentenza che aveva disposto il trasferimento della
proprietà in favore del dante causa dei ricorrenti (sentenza appunto emessa nel 1998).
Quanto poi all’espressa previsione oggi contenuta nell’art. 480 c.c. a seguito della novella di cui del
D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 69, che ricalca il principio di diritto sopra esposto, deve reputarsi che la
norma abbia carattere meramente confermativo dell’indirizzo già affermatosi in giurisprudenza,
avendo il legislatore in occasione della riforma della filiazione ritenuto opportuno tradurlo in norma
di legge, ma senza che possa annettersi a tale scelta una portata innovativa rispetto al quadro
interpretativo previgente.
Ne consegue che l’opposta ha validamente compiuto un atto di accettazione dell’eredità nel termine
decennale, per lei decorrente dall’accertamento dello status filiationis, il che denota l’assoluta
infondatezza della tesi di parte ricorrente, a detta della quale l’accettazione sarebbe intervenuta
allorchè era ormai decorso il termine di dieci anni dall’apertura della successione, di fatto rendendo
prive di rilievo anche le successive lettere di costituzione in mora ed i successivi atti interruttivi della
prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva.
3. Le suesposte considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso,
con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., artt. 2909 e 2942 c.c.
Assumono nel motivo i ricorrenti che, pur dovendosi annettere efficacia di giudicato alla sentenza del
Tribunale di Roma n. 13542/1998, con la quale è stato disposto ex art. 2932 c.c., il trasferimento della
proprietà immobiliare in favore del loro dante causa, la medesima è stata emessa nei confronti
dell’eredità giacente del L.L., avendo la stessa sentenza accertato che quelli che erano i suoi potenziali
eredi legittimi non avevano accettato l’eredità del promittente venditore.
La sentenza impugnata ha, invece, riconosciuto la possibilità per la controparte di avvalersi della detta
sentenza in via esecutiva, negando in tal modo l’accertamento nella stessa contenuto circa l’assenza
di eredi che avessero accettato nel termine di legge.
Giova a tal fine rilevare che se accertamento vi è stato in merito alla mancata accettazione dell’eredità,
lo stesso ha riguardato solo i soggetti che si palesavano come legittimi chiamati alla data di apertura
della successione, ma non anche nei confronti di chi, come l’odierna controricorrente ancora non
aveva acquisito, in ragione della necessità del riconoscimento giudiziale della paternità, la qualità di
chiamata.
In assenza di una valida accettazione dell’eredità, è stata quindi disposta l’apertura della curatela
dell’eredità giacente, dovendosi quindi ritenere che la sentenza emessa nei confronti del curatore
faccia stato ed abbia efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che abbiano poi ad acquistare
la qualità di eredi con l’accettazione (situazione questa, come detto, idonea a determinare la
cessazione della curatela).
Il tempestivo acquisto della qualità di erede da parte della L.L., in data successiva alla pronuncia della
sentenza azionata in via esecutiva, consente alla stessa di potersene avvalere, appunto, quale erede
del soggetto titolare del credito riconosciuto in sentenza, e ciò proprio in applicazione della regola
secondo cui il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi ed aventi causa delle parti
originarie, ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un’iniziale
accettazione, alla gestione ed alla cura del curatore dell’eredità giacente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Poichè il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte
dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida
in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui
compensi, ed accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se
dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023