Stranieri. L’operatività della clausola di coesione familiare

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 maggio 2022, n. 15388; Pres. De Chiara, Rel. Cons. Ferro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1.B., rappr. e dif. dall’avv. S.M., come da procura allegata in calce all’atto;
– ricorrente –
PREFETTURA DI FERRARA;
QUESTURA DI FERRARA;
– intimati –
per la cassazione del decreto 24 marzo 2021 Giudice di pace di Ferrara, in R.G. n. 2335/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro alla camera di
consiglio del 25.1.2022.
Svolgimento del processo
Rilevato che:
1. 1.B. impugna il decreto 24 marzo 2021 del Giudice di pace di Ferrara, in R.G. n. 2335/2019, che
ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara
il 4.9.2019, seguito da provvedimento dello stesso giorno con cui il Questore di Ferrara ordinava alla
ricorrente di lasciare il territorio nazionale;
2. il giudice di pace ha premesso che: a) il provvedimento di espulsione era stato emesso perchè la
opponente, cittadina straniera, era entrata in Italia ivi intrattenendosi in violazione della L. n. 68 del
2007, art.1, comma 3, avendo solo conseguito un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto il
28.2.2019 e da cui erano trascorsi altri 60 giorni; b) non sussistevano i requisiti per un provvedimento
di rimpatrio volontario, poichè la ricorrente dichiarava di non voler far ritorno in Albania e di non
essere interessata alla concessione del relativo termine; c) una prima pronuncia del G.d.P. veniva
cassata con ordinanza di questa Corte n. 29853 del 2020 per carenza di motivazione ed ivi dandosi
atto che era stata trattata la questione della inespellibilità della richiedente perchè madre di minorenni;
3. il giudice di pace ha ritenuto che: a) la ricorrente, in stato di gravidanza, in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno, non ha fatto richiesta di protezione internazionale, nè ha fornito prova di un
reddito minimo al sostentamento; b) non è stata provata la stabile convivenza con il padre dei figli
minori o un “rapporto di coniugio”, nè il radicamento in Italia e così difettando la coesione familiare;
4. il ricorrente propone tre motivi di ricorso, accompagnati da un’istanza di rimessione in termini il
14.5.2021.
Motivi della decisione
Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13,
comma 2 bis, avendo il G.d.P. disatteso la ordinanza di cassazione, non avendo dato conto, a fini
concessivi della tutela rafforzata richiesta, della effettività dei vincoli familiari, oltre che della
difficoltà conseguente di dar corso all’espulsione decretata e confermata, in particolare invocando una
nozione di vita familiare che può prescindere dalla coabitazione;
2. con il secondo motivo viene censurata la pronuncia ove, in violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 8
CEDU, art. 19, comma 2, lett. c) TUI e sul piano della motivazione, non ha considerato la situazione
familiare della ricorrente, con la presenza in Italia dei figli minori e il relativo diritto a crescere con i
genitori;
3. con il terzo motivo viene reiterata la censura in ordine alla carenza di motivazione sulla mancata
decisione circa la durata del divieto di reingresso;
4. l’istanza di rimessione in termini risulta superata dalla generazione di un primo messaggio di
avvenuta accettazione, da parte del sistema della Corte di cassazione, dell’atto di deposito, secondo
la risultanza del 4.5.2021, dunque in data compatibile con il requisito di procedibilità del deposito nei
venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., apparendo il ricorrente aver notificato il ricorso al Prefetto di
Ferrara in via telematica il 19.4.2021;
5. i primi due motivi, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono fondati, con assorbimento del
terzo; a seguito della cassazione con rinvio, decisa da Cass. 29853/2020, il giudice di pace, adito in
sede di riassunzione, era tenuto a superare il vizio motivazionale riscontrato nella prima pronuncia,
in particolare osservando il principio desumibile dal passaggio in cui si è precisato che “in caso di
mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami dello straniero nel territorio dello
Stato, per consentire l’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere
soggettivamente qualificati ed effettivi; sicchè, il giudice di merito è tenuto a darne conto
adeguatamente, sulla base dell’esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva,
che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese
di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e
della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva (Cass. 4 marzo
2020, n. 11955)”;
6. nella specie, il giudice di merito ha accertato che: a) la ricorrente, priva di un valido titolo di
soggiorno, è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e non ha mai fatto richiesta di protezione
internazionale; b) non dispone di un reddito minimo idoneo al sostentamento; c) non è coniugata, nè
convive more uxorio con il padre dei figli minori, nè risulta “depositato alcunchè che dimostri… il
radicamento sul territorio italiano”; la stessa ordinanza dà poi conto, per l’ipotesi di rimpatrio della
ricorrente e dei figli in Albania, della non eccessiva difficoltà di coltivazione della relazione affettiva
con il padre;
7. in realtà, la clausola di coesione familiare che, anche a prescindere da una formale domanda di
ricongiungimento, potrebbe comunque giustificare, ove riscontrata, l’inespellibilità a condizione di
una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
13 comma 2 bis, non appare considerata, come richiesto dalla più ampia regola di riesame indicata
dalla citata ordinanza di cassazione, in relazione alla convivenza in Italia della madre con almeno due
figli e tenuto conto della effettività del rispettivo rapporto anche con l’altro genitore;
8. nella motivazione della pronuncia impugnata si ammette infatti che in Italia vivono i figli minori
della ricorrente (oltre che il loro padre non convivente) e, a tale stregua, si riconosce come accertata
l’esistenza di un legame della ricorrente, nel nostro Paese, di carattere chiaramente familiare, tale
dovendo qualificarsi quello con i propri figli; tale relazione non sembra controbilanciata, per come
riepilogata nella motivazione espressa dal giudice di pace, da analoghi o paragonabili legami familiari
della ricorrente nel Paese di origine; ne deriva l’apparente irrazionalità, o comunque
incomprensibilità, della giustificazione dell’esito negativo della valutazione di cui all’art. 13, comma
2 bis, cit., demandata al giudice di pace dalla ordinanza di cassazione con rinvio; non è invero
intelligibile per quale ragione, nella valutazione predetta, il giudice abbia del tutto trascurato la
presenza in Italia del legame della ricorrente con la prole, pur a fronte, peraltro, della mancata
valorizzazione di legami della ricorrente nel Paese di origine, in una apparente prospettiva
presupposta per cui i figli della ricorrente debbano necessariamente seguirla in caso di rimpatrio;
9. si tratta di prospettiva tuttavia non condivisibile, essendo sempre salva la facoltà dei figli minori di
restare in Italia e non seguire il genitore rimpatriato (v. art. 19, comma 2, lett. a), t.u.imm., che prevede
il diritto – non già il dovere – dei minori di seguire il genitore espulso), oltre che priva di motivazione
in punto di fatto, essendo pacifico, al contrario, che in Italia legittimamente soggiorna il padre dei
minori stessi; per altro verso, la motivazione del decreto impugnato viola anche il mandato conferito
al giudice di rinvio dalla ordinanza di cassazione, omettendo appunto di valutare la sussistenza di
legami familiari – quali, si ripete, i legami con i figli – in Italia, valorizzando invece elementi,
riconducibili al diverso profilo dell’integrazione sociale in Italia, espressamente subordinati o
accessori rispetto ai citati legami essenziali, secondo detto mandato (come espressamente chiarito
nell’ordinanza di cassazione con rinvio, che esclude sia consentito, “fuori della valorizzazione in
concreto” degli elementi caratterizzanti i legami familiari, “fare riferimento ai criteri suppletivi
relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami
culturali o sociali con il paese di origine”);
10. nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla circostanza, cui fa vago cenno la pronuncia
impugnata, della gravidanza della ricorrente in corso all’epoca del giudizio di rinvio; si tratterebbe
infatti, con tutta evidenza, di una nuova gravidanza, successiva all’espulsione qui in esame (la stessa
ricorrente, nel ricorso originario al giudice di pace, dava espressamente atto che il figlio era nato e
che erano decorsi i sei mesi dalla nascita alla data dell’espulsione, nè, del resto, in quel ricorso si
faceva questione della violazione dell’art. 19, lett. d), t.u.imm.) e, come tale, non incidente sulla
legittimità della stessa, oltre che di una circostanza nuova non deducibile per la prima volta nel
giudizio di rinvio;
11. il ricorso va dunque accolto quanto ai primi due motivi, con assorbimento del terzo e la
conseguente cassazione della pronuncia del giudice di pace, cui è demandato di ottemperare al
principio già fissato con ordinanza di questa Corte n. 29853 del 2020.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto
del giudice di pace di Ferrara 24.3.2021, con rinvio allo stesso, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022