Violenza sessuale e scarsa attendibilità della ricostruzione dei fatti

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 13 maggio 2022, n. 18989; Pres. Aceto, Rel. Cons. Macrì
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACETO Aldo – Presidente –
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di P.G.,
nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 17/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il
provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. BALDI Fulvio, che
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per le parti civili l’avv. S.F. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del
Procuratore generale per essere i reati estinti per prescrizione.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 17 maggio 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza
in data 12 febbraio 2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Enna, ha assolto
l’imputato dal reato di violenza sessuale aggravata perchè il fatto non sussiste.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta per vizio
di motivazione perchè per l’assoluzione la Corte di appello avrebbe dovuto operare la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, sentendo nuovamente la persona offesa.
Sia la parte civile che l’imputato hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le rispettive
ragioni.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’imputato era stato condannato in primo grado perchè, mentre prestava il servizio di vigile urbano,
era entrato in casa della persona offesa e l’aveva costretta a subire atti sessuali, consistenti in
palpeggiamenti del seno e baci sul collo e sulla bocca.
La Corte di appello invece ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo perplessa la prova. In
particolare, la persona offesa aveva riferito che, dopo l’abuso, aveva chiamato il suo legale che le
aveva consigliato il da farsi, era uscita di casa e aveva incontrato una vicina alla quale non aveva
detto nulla, quindi, aveva incontrato il fioraio e in lacrime gli aveva raccontato tutto. I Giudici hanno
osservato che dai tabulati non emergeva la prova della telefonata al legale, mentre era anomalo che
la donna si fosse confidata con il fioraio e non con la vicina. Inoltre, un vicino di casa aveva dichiarato
di aver visto la persona offesa dopo la violenza e non aveva scorto alcun turbamento. Ulteriore
elemento di incertezza era costituito dalle ragioni di astio del fioraio e di altro teste nei confronti
dell’imputato. In particolare, il procedimento archiviato nel 2011 era stato riaperto nel 2016 quando
un teste aveva dichiarato di aver saputo da un collega che aveva dichiarato il falso allorchè aveva
confermato l’alibi dell’imputato. Aperto un procedimento per favoreggiamento, la Corte di appello
aveva concluso per l’assoluzione, stante l’inattendibilità accusatoria del teste che aveva determinato
la riapertura del procedimento. I Giudici hanno accuratamente valutato il contesto conflittuale
nell’ambito lavorativo dell’imputato e hanno concluso per l’inaffidabilità sia dei riscontri esterni sia,
come detto, del narrato della persona offesa.
Il Procuratore generale solleva la questione in diritto della necessità della rinnovazione istruttoria per
fondare la pronuncia di assoluzione dopo una sentenza di condanna.
E’ pacifico in giurisprudenza però che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza
di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo
obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tenuto a offrire una motivazione puntuale
e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera
approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (tra
le più recenti, Cass., Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 – 01). Il giudice
di appello non ha dunque un obbligo di rinnovazione, bensì di motivazione rafforzata, che nella specie
è stato adeguatamente assolto.
Il ricorso del Procuratore generale è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022