Revocato il mantenimento alla moglie convivente e alla figlia con lavoro a tempo indeterminato

Tribunale Alessandria, Sent., 26 gennaio 2022, n. 56 – Pres. Marozzo, Giud. Rel. Bersani
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2020 promossa da:
F.L. (…) nata B. M. (C.) (…) difesa da avv. ZEPPA ENRICO domiciliata a VIA PIACENZA 23 15121
ALESSANDRIA
ricorrente
contro
B.D. nato il (…) a A. S. (A.) (…) difesa dall’avv. GALANTINO MARGHERITA domiciliata VIA
MAZZINI N. 7 CASTELNUOVO SCRIVIA
resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente Sig. L. esponeva quanto segue
1) di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra D. in S. (A.), in data 18/05/1997;
2) dall’unione nascevano due figlie, A. il (…) e N. il (…), (doc. n. 2, 3 già in atti);
3) i coniugi, inizialmente in regime di comunione dei beni, successivamente sceglievano il regime di
separazione dei beni, con atto a rogito Notaio V.M. di A. in data (…);
4) l’unione, dapprima felice, diveniva in seguito più difficile ed i coniugi decidevano di separarsi
consensualmente;
5) con il ricorso del 29/11/2012 (doc. n. 4 già in atti), R.G. n. 1037/2012, i Signori L. e D. chiedevano al
Tribunale di Tortona di pronunciare la separazione consensuale;
6) in data 28/01/2013, il Tribunale omologava con decreto la separazione fra i Sig.ri L. e D. (cfr doc.
n. 4) alle seguenti condizioni:
– affidamento congiunto delle figlie, con sistemazione prioritaria presso la madre;
– corresponsione da parte del Sig. L. della somma di Euro 100,00 mensili per la Sig.ra D. ed Euro
175,00 mensili per ciascuna figlia, con spese straordinarie da ripartirsi tra i coniugi
proporzionalmente al reddito di ciascuno;
– le parti concordavano che, la casa coniugale sarebbe stata messa in vendita, con ripartizione del
ricavato al 50% e detrazione dal 50% spettante alla Sig.ra D., degli importi relativi alle rate di mutuo
pagate dal Sig. L. a far data da settembre 2012;
– la casa coniugale, con il relativo mobilio, veniva temporaneamente assegnata al Sig. L. sino alla
vendita, con onere del medesimo di pagare per intero le rate del mutuo ipotecario;
– la Sig.ra D. e le figlie spostavano la propria dimora presso la di lei madre;
– le parti concordavano che al momento della vendita della casa coniugale si sarebbero divisi i mobili;
– l’autovettura FIAT Panda intestata al Sig. L. restava in uso alla Sig.ra D., con onere in capo a
quest’ultima di sopportarne le spese di utilizzo;
7) successivamente la Sig.ra D. iniziava una convivenza stabile e duratura con un’altra persona, dalla
quale nasceva un figlio;
8) tra il 2014 ed il 2015 il Sig. L. perdeva il lavoro, ed in quella condizione pur provvedendo al
pagamento del mantenimento alla moglie e alle figlie, non riusciva più a far fronte al pagamento del
mutuo del quale, dalla data della separazione, aveva pagato la somma di Euro 7.785,10.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Alessandria, rejectis adversis:
A) Nel merito:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/05/1997 dal Sig. L.F. e dalla Sig.ra
D.B. in S. (A.), registrato presso il Comune di SALE (AL) al n. 2, Serie A, Parte II, Anno 1997, e
statuire, per l’effetto, che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a
seguito del matrimonio, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SALE (AL) di
procedere all’annotazione della Sentenza, il tutto alle seguenti condizioni:
a) cessazione dell’obbligo del Sig. L. di versare l’importo di Euro 100,00 a titolo di mantenimento
della Sig.ra D.B., contestualmente alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
b) assegnazione della casa coniugale, sita in S. (A.) Via M. n. 64, catastalmente identificata al N.C.E.U.
del medesimo Comune al foglio (…), mapp. (…), sub. (…), in comproprietà tra i coniugi, unitamente
al mobilio, al Sig. L.F. sino alla vendita della medesima, con onere in capo all’assegnatario delle spese
di manutenzione ordinaria della medesima e di quelle di ordinaria gestione;
c) ripartizione al 50% tra i coniugi del ricavato della vendita della casa coniugale se eccedente
rispetto al debito residuo verso la banca e agli oneri derivanti dalle azioni esecutive, con sottrazione
dalla quota di spettanza della Sig.ra D. della somma pagata dal Sig. L.F. per le rate di mutuo
maturate dopo la separazione;
d) disporre l’affidamento congiunto delle figlie L.N. e L.A., con esercizio congiunto della potestà
sulle medesime;
e) disporre che il Sig. L. possa vedere le figlie, compatibilmente con le esigenze di studio delle
medesime ed i suoi turni ed orari di lavoro;
f) disporre che il Sig. L.F. corrisponda un assegno mensile di Euro 175,00 (centosettantacinque/00),
da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT, per il mantenimento di ciascuna figlia;
g) disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese
straordinarie che si rendessero necessarie nell’interesse delle figlie;
h) disporre che per la corretta individuazione delle spese straordinarie venga applicato l’art. 11 del
Protocollo in data 20 luglio 2016 adottato dal Tribunale di Alessandria, con l’esclusione delle spese
di trasporto pubblico, da considerarsi comprese nell’assegno di mantenimento;
i) disporre l’onere in capo alla Sig.ra D. di chiedere il rimborso dei libri scolastici, ai sensi e per gli
effetti di cui alla L. n. 448 del 1998 e s.m.i., se ne sussiste il titolo;
l) disporre l’onere in capo alla la Sig.ra D. di comunicare tempestivamente al Sig. L. l’avvenuta
erogazione dei rimborsi per l’acquisto di libri di testo ex L. n. 448 del 1998 e s.m.i., e disporre altresì
che il 50% di tali importi sia da lei restituito al Sig. L. entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di accredito, con facoltà del Sig. L. di portarli in compensazione con le spese straordinarie;
m) disporre che tutte le spese straordinarie siano richieste e documentate nei modi previsti dal
Protocollo in data 20 luglio 2016 adottato dal Tribunale di Alessandria e che le spese che necessitano
di preventivo accordo siano concordate secondo le modalità stabilite nel medesimo protocollo;
n) disporre che la Sig.ra D. trasmetta al Sig. L. le ricevute di pagamento delle spese mediche
corredate dalla relativa prescrizione medica, nonché le ricevute delle spese scolastiche entro 15 gg
dal pagamento;
o) disporre che la Sig.ra D. comunichi al Sig. L. il luogo dove dimorano le figlie, se diverso dalla
residenza anagrafica, il nominativo del loro medico di base del SSN, l’istituto scolastico e/o
l’Università ed il corso universitario da esse frequentate, tenendolo sempre al corrente delle
eventuali variazioni dei suddetti dati;
p) disporre che il pagamento delle spese straordinarie avvenga in concomitanza con il versamento
dell’importo del mantenimento mensile relativo al mese successivo a quello in cui la richiesta di
rimborso è stata fatta;
B) In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare mezzi di prova nei
concedendi termini istruttori.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Salvis juribus.
Si costituiva parte resistente contestando la prospettazione di parte ricorrente, rassegnando le
seguenti conclusioni: “Piaccia all’ Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria o diversa istanza
eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso:
1) dichiarare, eventualmente anche mediante sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario contratto il 18 maggio 1997 a Sale (AL);
2) dare atto che B.D. è disoccupata, invalida civile al 100%, nonché convivente con le figlie
maggiorenni non economicamente autosufficienti e che per tale ragione ha diritto all’assegnazione
della casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50%, sita in S. (A.) – via M. n 64, unitamente al
mobilio;
3) dare atto che, nell’ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla madre, N.L. avrà diritto di
percepire un contributo al mantenimento, oltre rivalutazione Istat, pari ad Euro 200,00, oltre al 100%
delle spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie e A.L. avrà diritto di percepire un
contributo al mantenimento pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione Istat;
4) dare atto che nell’ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale alla madre, con loro
convivente, N.L. avrà diritto di percepire un contributo al mantenimento, oltre rivalutazione Istat,
pari ad Euro 350,00, oltre al 100% delle spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie e A.L.
avrà diritto di percepire un contributo al mantenimento pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione Istat.
5) disporre che, a cura della Cancelleria, l’emananda sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo
il suo passaggio in giudicato, all’Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori
incombenti di legge
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di questo giudizio”.
Le parti comparivano avanti il Presidente del Tribunale, il quale a scioglimento della riserva
adottava il seguente provvedimento provvisorio: ” sciogliendo la riserva di decisione dell’udienza
del 16.10.2020 nella causa per scioglimento del matrimonio promossa con ricorso depositato il
13.2.2020 da L.F. nei confronti di D.B.; sentite le parti; fatta salva ogni diversa successiva
determinazione all’esito dell’istruttoria; ritiene che non constino circostanze tali da modificare in via
urgente le condizioni della separazione. Nomina Giudice Istruttore della causa il dott. G. Bersani e
rimette le parti dinanzi a quest’ultimo per l’udienza di prima comparizione del 12.1.2021 ore 10.
Concede termine a parte ricorrente sino al 10.12.2020 per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa e termine alla convenuta sino al 5.1.2021 per la costituzione in giudizio. Avverte la
convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167
c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio”.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative nei termini concessi dal Presidente del
Tribunale.
All’udienza del 12/01/2021, il procuratore del Sig. L. chiedeva la modifica del provvedimento del
Presidente del Tribunale in punto mantenimento della figlia L.A., motivando la richiesta sulla base
della circostanza che la medesima aveva trovato una occupazione stabile con conseguente
raggiungimento dell’indipendenza economica.
Il Giudice istruttore assegnava alle parti termine di 15 giorni per la produzione di documenti a
sostegno della richiesta di revoca del provvedimento presidenziale e rinviava la causa all’udienza
del 09/02/2021.
All’udienza del 09/02/2021, il Giudice invitava la parte resistente a depositare la busta paga di L.A.
e rinviava la causa all’udienza del 24/02/2021.
All’udienza del 24/02/2021, vista la documentazione prodotta da parte resistente, il procuratore del
Sig. L. reiterava la revoca dell’assegno di mantenimento a favore di L.A. e della resistente, fondando
tale richiesta sulla base delle risultanze della busta paga depositata e del documento n. 18 allegato
alla memoria integrativa, ed evidenziando che entrambe i documenti costituivano fatti nuovi, non
conosciuti al momento dell’emanazione del provvedimento presidenziale di cui si chiedeva la
revisione.
Con Provv. del 09 marzo 2021, il Giudice rigettava le richieste di modifica del provvedimento
presidenziale e rinviava la causa all’udienza del 30/03/2021.
All’udienza del 30/03/2021, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 23 giugno 2021 il Giudice istruttore adottava la seguente ordinanza a seguito
delle richieste istruttorie delle parti: ” P.Q.M. Non ammette la prova per testi ed interrogatorio
formale indicata da parte ricorrente trattandosi di fatti e circostanza da provarsi documentalmente;
Ammette la prova per interrogatorio formale e per testi indicata da parte convenuta con riferimento
ai capitoli 4); non ammette i restanti capitoli trattandosi di fatti e circostanza da provarsi
documentalmente; Ordina ai sensi dell’art. 210 c.p.c. alla Sig.ra D.B., alla Sig.ra L.A., alla B. S.p.A.
l’esibizione del CUD 2021 per i redditi 2020 della Sig.ra L.A.; a F.L. l’esibizione dell’atto di
pignoramento dell’immobile e di tutti i documenti relativi alla procedura esecutiva sulla casa
coniugale; Ordina – ai sensi dell’art. 213 c.p.c. all’Agenzia delle Entrate di Alessandria l’esibizione
del CUD 2021 per i redditi 2020 e della dichiarazione dei redditi della Sig.ra L.A. e ogni documento
dal quale risulti il reddito da questa percepito nell’anno 2020. Documentazione da depositarsi in
cancelleria entro il termine del 15 settembre 2021″.
All’udienza del 28 settembre 2021 le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di
precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 28 ottobre 2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva
riservata per la decisione collegiale con termine per note ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta dalla ricorrente merita
accoglimento anche in considerazione dell’adesione a tale richiesta da parte della resistente.
I coniugi vivono separati fin dall’omologazione della sentenza di separazione omologata dal
Tribunale di Tortona del 28 gennaio 2013 ed i medesimi non hanno più ripreso la convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della richiesta congiunta.
Sull’affidamento dei figli
Nulla deve essere disposto in ordine all’affidamento delle figlie A., nata il (…) e la
figlia N. nata il (…) essendo entrambe maggiorenni.
Sul contributo al mantenimento delle figlie A. e N. maggiorenni
E’ noto che costituisce diritto di tutti i figli – indipendentemente da un vincolo coniugale che possa
legare i loro genitori – essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza
economica. L’obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
L’assegno periodico assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto anche nella fase di disgregazione
della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
Il versamento dell’assegno è – pertanto – una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale
un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non
siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
La misura dell’assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla
capacità reddituale e patrimoniale dell’obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il
concorrente obbligo dell’altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita
tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei
suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Pertanto, nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio neppure in caso di
intervenuta decadenza, né l’assegno periodico di mantenimento non può essere oggetto di rinunzia
da parte del genitore percipiente non trattandosi di un suo diritto ma del figlio.
Il dovere di mantenere i figli deve essere adempiuto da parte di entrambi i genitori
proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La corresponsione dell’assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non
collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle
esigenze dei figli somministrando all’altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il
soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente
analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n.
785).
Nel caso concreto è stato provato che la figlia delle parti sig.na L.A. è occupata mediante un contratto
di apprendistato professionalizzante presso la soc. B., a cui è applicato il CCNL Distribuzione
Moderna Organizzata (cfr. doc. 6 parte resistente – Piano formativo individuale).
In base a quanto stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di apprendistato
professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tale veniva definito anche
dall’art. 1 del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 (in tal senso anche la Giurisprudenza di legittimità:
Cassazione civile sez. lav., 13/07/2017, n.17373).
A seguito dell’avvenuto deposito della busta paga di L.A. è inoltre emerso che la retribuzione della
medesima riferita al mese di gennaio 2021, ammonta ad euro Euro 710,00 netti mensili; dalla
Certificazione Unica relativo all’anno 2020 di L.A., depositata in atti, risulta un reddito di Euro
10.639,52 relativo al periodo dal 09/03/2020 (data di assunzione) al 31/12/2020. Poiché la retribuzione
sopra indicata era riferibile ad un periodo di circa dieci mesi, la retribuzione media mensile è
pertanto di circa 1.060 euro.
Ad avviso del Tribunale la natura del contratto e la retribuzione percepita dalla figlia sig.na L.A. –
nei termini sopra indicati – sono elementi sufficienti a garantire alla medesima l’indipendenza
economica.
La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “il diritto del coniuge separato di ottenere un
assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo
abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una
adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad
opera del genitore” (Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n.6509).
A ciò consegue l’accoglimento della domanda del ricorrente Sig. L. di cessazione dell’obbligo di
corrispondere il mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie della figlia L.A..
Relativamente all’altra figlia maggiorenne L.N., il ricorrente Sig. L. chiede che l’ammontare
dell’assegno di mantenimento sia confermato in Euro 175,00 mensili, come da condizioni di
separazione, e che il contributo per le spese straordinarie sia determinato in ragione del 50% delle
medesime; la resistente chiede che il contributo al mantenimento sia aumentato ad Euro 200,00
mensili.
Ritiene il Tribunale che la somma determinata in Euro 150,00 nell’anno 2013 debba ora essere
rideterminata in Euro 200,00 mensili stante le aumentate esigenze della figlia rispetto al momento
della separazione, con attribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun
genitore secondo i criteri indicati dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Sull’assegnazione della casa coniugale.
La resistente abita nella casa coniugale con le figlie fin dal momento della separazione omologata
nel 2013.
Appare pertanto adeguato il mantenimento della situazione consolidatasi nel tempo e quindi
l’assegnazione della casa coniugale alla resistente fino a quando le parti non decideranno di porre in
vendita l’immobile di cui sono comproprietari.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione
degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), nonché
estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione
della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più
possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi,
con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass.
Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Ai sensi dell’art. 156 c.c., dunque, il giudice, per stabilire se e in quale misura sia dovuto il contributo
per il coniuge, deve compiere una serie di passaggi consequenziali:
a) verificare la non addebitabilità della separazione al richiedente;
b) valutare il tenore di vita in costanza di convivenza, che costituisce il parametro per
l’inadeguatezza dei redditi del richiedente;
c) accertare, comparativamente, le disponibilità economiche delle parti;
d) valutare le altre circostanze che, ex art. 156 comma 2 c.c., ai fini della quantificazione in concreto
dell’importo mensile dovuto.
Si tratta di una serie di operazioni, certamente non solo aritmetiche, di per sé difficili ma rese ancora
più complesse dai numerosi mutamenti della realtà sociale (aumento dei coniugi che ricostituiscono
un nuovo nucleo familiare; persistenza della capacità lavorativa differenziata in base al sesso;
aumento del numero delle convivenze more uxorio; maggior intervento delle famiglie di origine)
che impongono all’operatore un’attenta valutazione complessiva e al contempo analitica di tutti i
fattori che possono portare all’imposizione di un contributo al mantenimento da un coniuge all’altro.
Una volta stabilito che il coniuge non è responsabile della frattura coniugale e che non ha redditi
sufficienti a fargli mantenere un tenore di vita analogo (ma non necessariamente identico) a quello
goduto in costanza di convivenza, il giudice procede alla valutazione comparativa dei mezzi a
disposizione di ciascun coniuge e delle altre circostanze In questa analisi entrano in gioco tutti i
fattori di carattere economico o suscettibili di valutazione economica (Cass. Civ. Sez. VI, 24 giugno
2019, n. 16809; Cass, civ. Sez VI, 15 febbraio 2018, n.3709): reddito al netto della fiscalità (Cass. Sez
VI, 31 maggio 2018, n. 13954) e patrimonio. All’esito di tale valutazione complessiva, se sussiste
sproporzione tra le parti, il giudice procederà alla determinazione dell’assegno.
Nel caso concreto, tuttavia, non appare contestato che la resistente Sig.ra D. da tempo convive
stabilmente con altra persona, avendo con la medesima costruito un nuovo nucleo familiare,
caratterizzato per i connotati della stabilità, continuità e regolarità (cfr. memoria integrativa del
05/01/2021, ove si afferma testualmente: “Se è vero che la moglie ha instaurato una convivenza “more
uxorio”, mai negata, è anche vero che dall’unione è nato un altro figlio …”).
Nel caso concreto, pertanto l’assegno di contributo al mantenimento già disposto in favore della
resistente sig.ra D. al momento della separazione deve essere revocato.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio – in considerazione dell’accoglimento della congiunta istanza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e della parziale soccombenza di entrambe le parti su alcuni aspetti
del procedimento – devono essere compensate fra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18/05/1997 dal Sig. L.F. e dalla Sig.ra
D.B. in S. (A.), registrato presso il Comune di SALE (AL) al n. 2, Serie A, Parte II, Anno 1997,
statuendo che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del
matrimonio.
Manda all’Ufficio di Stato civile del Comune di SALE (AL) per i provvedimenti di competenza.
dispone
a carico del ricorrente L.F. un contributo mensile di Euro 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni
mese con rivalutazione annuale ISTAT a titolo di concorso al mantenimento della figlia N. divenuta
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente con attribuzione delle spese
straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo i criteri indicati dal Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
revoca
l’obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento in favore della figlia A. essendo divenuta
maggiorenne ed economicamente indipendente.
assegna
la casa coniugale alla resistente sig.ra D.B.
revoca
l’obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento in favore della resistente sig.ra D.B.
Dichiara
Non luogo a provvedere con riferimento alle altre richieste delle parti.
Spese compensate.