Salvaguardare il nucleo familiare adottivo del minore.

Tribunale per i Minorenni di Sassari 18 gennaio 2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di adozione della minore Omissis, nata omissis,
da parte di Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis del
Foro di Omissis
Conclusioni delle parti
Ricorrente: “ farsi luogo all’adozione della minore Omissis da
parte del ricorrente, con l’aggiunta del proprio cognome Omissis,
posponendolo a Omissis; accertarsi e dichiararsi il legame di
parentela della suddetta minore con gli ascendenti e i parenti tutti
del ricorrente”
PMM intervenuto: “parere favorevole all’adozione; denegare la
competenza a decidere del Tribunale per i Minorenni in materia di
riconoscimento del legame parentelare della minore con gli
ascendenti e i parenti del ricorrente”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.9.2021 il ricorrente chiede l’adozione
della minore Omissis, figlia del proprio compagno di vita, Omissis
(unico genitore), deducendo la sua integrale condivisione rispetto al
progetto genitoriale condotto da quest’ultimo, che ha sostenuto sin
da quando, nel corso del 2019, ha deciso di recarsi negli Stati Uniti
per divenire padre in esito ad un procedimento di “gestazione per
conto di altri”, con il quale convive in Omissis unitamente alla piccola
Omissis, al cui sostentamento quotidiano contribuisce in misura
paritaria con il padre, sia affettivamente che finanziariamente, tanto
che la bambina, a suo dire, riconosce di avere “due pap à”. Dà conto,
ulteriormente, dell’intenzione di unirsi civilmente con il Omissis nel
corso del 2022.
Il padre dell’adottanda, tanto a mezzo di atto di esplicito assenso
scritto allegato al ricorso, quanto verbalmente in udienza, presta il
proprio consenso alla domanda di adozione, confermando quanto
dedotto dal Omissis in merito alle scelte di organizzazione familiare
assunte dai due uomini.
La relazione di approfondimento elaborata dal servizio sociale di
Omissis ulteriormente conferma quanto esposto dal ri corrente,
chiarendo che il rapporto fra questi e la minore appare improntato
alla fiducia e alla disponibilità reciproche, trattandosi di una relazione
“gratificante per entrambi che presuppone la costruzione di un
rapporto sicuro e organizzato ”.
A carico del ricorrente, in base agli accertamenti effettuati, non
risultano specifici pregiudizi (informativa Carabinieri di Omissis del
26.10.21).
Gli elementi fattuali appena esposti inducono univocamente a
ritenere sussistente un profondo legame affettivo fra i l ricorrente e
l’adottanda, piuttosto simile a quello esistente fra un genitore e il
proprio figlio. La circostanza che Omissis abbia sempre vissuto, sin
dalla nascita, il signor Omissis quale figura paritetica rispetto al
padre giustifica l’accoglimen to della domanda di adozione proposta,
proprio perché, nell’attuale sistema giuridico, è l’adozione in casi
particolari a rispondere a specifiche esigenze di riconoscimento legale
di rapporti affettivi così intensi dal confinare con la genitorialità
strettamente intesa. Ciò, per espressa previsione normativa
(appunto, art. 44 lett. D l. 184/83) , indipendentemente dalla
sussistenza delle condizioni proprie dell’affidamento preadottivo (che
è il presupposto dell’adozione legittimante) e, sulla base di una
giurisprudenza ormai solida (Cass. 12962/2016) , anche qualora
l’adottante sia partner del genitore dell’adottando nell’ambito di una
relazione omoaffettiva , la quale (come diffusi studi scientifici
chiariscono) sotto il profilo del sentimento verso i figli in nulla
differisce rispetto alle famiglie basate su unioni eterosessuali.
Del pari, merita accoglimento la domanda di posposizione del
cognome dell’adottante a quello già proprio della minore Omissis.
Ritiene il Tribunale che sia oggi superata l’inte rpretazione
tradizionale del combinato disposto degli artt. 55 L. n. 184/83 e 299
c.c. che prevedeva, nelle ipotesi di adozione ex art. 44 L. n.
184/1983, regole rigide e automatiche di attribuzione del cognome.
La giurisprudenza tradizionale aveva ritenu to che : “ In ipotesi di
adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44, lett. b) l.
4 maggio 1983 n. 184 (ma la situazione non è diversa nell’ipotesi di
adozione ex art. 44 lett.d), stante il richiamo contenuto nel
successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299
c.c., l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori
non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale
cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per
tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna
deroga alla regola del doppio cognome fissato dal comma 1 del
menzionato art. 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza
del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del
minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della l. n. 184
del 1983, secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso
la sua famiglia di origine ” (Cassazione civile , sez. I , 19/08/1996 ,
n. 7618).
L’equiparazione, ai fini degli e ffetti sul cognome tra adottato
maggiorenne e adottato ex art. 44 L. n. 184/83 risente
dell’impostazione secondo la quale l’adozione in casi particolari era
stata concepita come un’adozione da distinguere rispetto a quella
legittimante proprio perch é veniva pronunciata in situazioni che
rendevano impossibile l’adozione piena e mantenevano i rapporti con
la propria famiglia d’origine. Il mantenimento del doppio cognome
risentiva di tale impostazione e, ad avviso di questo Giudice,
rappresentava un segnale al l’esterno e nella costruzione della propria
identità personale dell’appartenenza a due famiglie, quella adottiva e
quella biologica.
Nel caso in esame è evidente che non vi è l’esigenza di tutelare
una famiglia d’origine diversa da quella adottiva o il sen so di
appartenenza a due famiglie perch é l’unica famiglia della minore è
quella composta dalla coppia Omissis.
Relativamente ai richiesti accertamento e consequenziale
dichiarazione del legame familiare fra l’adottanda e i parenti ed
ascendenti del ricorrente, in sede di udienza il PMM, intervenuto, ha
eccepito l’incompetenza del Tribunale per i Minorenni , trattandosi di
materia non espressamente indicata tra quelle di cui all’articolo 38
delle disposizioni attuative del codice civile, che regola
fondamentalmente il riparto di competenza tra i plessi giurisdizionali
minorile ed ordinario.
L’eccezione è rigettata: a ben vedere, infatti, il riconoscimento
del legame parentelare fra adottando e famiglia dell’adottante
equivale a una mera conseguenza dell a pronuncia di adozione, in altri
termini costituisce una specificazione dei contenuti dell’istituto ad
oggetto della domanda principale. Ne discende che l’organo
giurisdizionale competente a conoscere della domanda di adozione
(pacificamente il Tribunale per i Minorenni) è, in astratto, anche
competente a pronunciarsi in senso dichiarativo relativamente a ogni
effetto ad essa correlato, considerat i da un verso l’intima
connessione dell’accertamento richiesto rispetto alla domanda
principale, dall’altro i b asilari principi di concentrazione delle tutele
ed economia processuale.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l’adozione in casi particolari di
cui all’articolo 44 lettera D della legge 184/1983 allo stato attuale
comporta, quale suo effetto naturale, l’es tensione dei legami familiari
dell’adottante anche al soggetto adottato.
In proposito, l’articolo 55 della legge 184 del 1983 testualmente
dispone l’applicabilità, all’adozione in casi particolari, dell’articolo
300 del codice civile. Trattasi di disposizi one che regola l’adozione di
maggiorenni, prevedendo, al suo secondo comma, che “ l’adozione
non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia
dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le
eccezioni stabilite dalla legge ”.
La più recente legge 219 del 2012 ha tuttavia modificato
l’articolo 74 del codice civile, che attualmente stabilisce: “ la
parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’intern o del
matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel
caso in cui il figlio è adottivo ”. Unica, espressa ed inequivocabile
eccezione, è rappresentata dall’ipotesi di adozione di maggiorenni.
A giudizio del Tribunale, la nuova dispos izione normativa ha
determinato l’abrogazione implicita dell’articolo 55 della legge 184
del 1983, nella parte in cui rimanda all’applicabilità del predetto
articolo 300 del codice civile. Tale interpretazione , oltre a collimare
con il dato strettamente le tterale (che esclude dall’orizzonte di tutela
del legame parentelare solo l’adozione di maggiorenni ), poggia
inoltre su più profonde considerazioni di ordine teleologico e storico –
sistematico.
Il nuovo articolo 74 del codice civile , infatti, risponde alla storica
esigenza di eguagliare legami familiari di genesi differente (intra o
extra matrimoniale, oppure adottiva), rispetto ai quali non si
ravvisano tuttavia differenze di intensità sentimentale, assistenziale
e valoriale quanto al rapporto adulto -soggetto minorenne,
realizzando così appieno, in ambito familiare, il concetto di
eguaglianza dello status di figlio direttamente discendente
dall’articolo 3 della Costituzione. E’, pertanto, una regola generale
volta alla tutela del soggetto minore indipendente mente dalla forma
del proprio contesto di riferimento, a condizione che si tratti,
appunto, di un contesto familiare .
Parallelamente , vale osservare come anche l’istituto
dell’adozione in casi particolari, pur rimanendo formalmente
immutato nel testo della legge 184 del 1983, ha sostanzialmente
mutato la propria strumentalità giuridica nel corso di quasi quattro
decenni.
Inizialmente, infatti, esso corrispondeva a una sola esigenza :
rivestire di dignità giuridica peculiari rapporti esterni alla famiglia di
origine del minore . Essa, ricalcante le ragioni del riconoscimento
dell’adozione del maggiorenne, ha giustificato il rinvio alle norme di
riferimento di quest’ultimo istituto. Progressivamente, tuttavia,
l’adozione in casi particolari ha assunto un significato del tutto nuov o
e collaterale: garantire una tutela legale del minore appartenente ad
un nucleo familiare non diversamente riconosciuto dall’ordinamento
(a titolo esemplificativo in ipotesi di adozione da parte del single
unico punto di riferimento de l minore o, come nel c aso di specie, di
una delle componenti di famiglia a base omoaffettiva che abbia
sempre, di fatto, svolto un ruolo cogenitoriale nell’interesse del
minore).
Come si intuisce, alla base di tale nuova strumentalità giuridica
dell’adozione in casi particolari sta proprio la finalità di riconoscere e
salvaguardare senza differenze il nucleo familiare di riferimento del
minore, che corrisponde esattamente allo stesso scopo che ha indotto
il Legislatore a parificare la filiazione adottiva (d a intendersi, qu indi,
qualsiasi forma di filiazione adottiva minorile) attraverso la riforma
dell’articolo 74 del codice civ ile, che si differenzia ormai dall’analogia
istituzionale con l’adozione del maggiorenne.
In quest’ottica, l’applicazione dell’artic olo 300 del codice civile
all’adozione in casi particolari del minore del quale sia legittimato il
nucleo familiare di riferimento risulta incompatibile con i principi di
pari dignità attualmente garantiti appieno dal sistema giuridico
italiano, dovendosene ritenere l’abrogazione, ai sensi dell’articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette Preleggi) .
Per Questi Motivi
Visto l’articolo 44 comma 1 lettera D della legge 4 maggio 1983
n. 184
1) Dichiara farsi luogo all’adozione di Omissis, nata omissis, da
parte di Omissis, con il conseguente effetto dell’estensione dei
legami di parentela dell’adottante in capo all’adottata ;
2) Dispone che la suddetta minore posponga il cognome Omissis a
quello attuale così da acquisire il cognome “ Omissis”;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi al PM, al ricorrente, al padre della minore
(Omissis), all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omissis
per la trascrizione nei registri dello stato civile.