Revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato

TRIBUNALE DI LUCCA R.G. 626 f 2021
Il Giudice designato e delegato dal Presidente,
sciogliendo la riserva di c,.,ui al verbale che precede ;
letti gli atti ed i documenti prodotti ;
pronuncia la seguente
ORDINANZA
ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., 170 DPR 115 / 2002 e 15 Digs. 150 / 2011,
nel procedimento come sopra rubricato.
Osserva in fatto e in diritto.
ha proposto ricorso in opposizione
avverso il provvedimento contenuto nella sentenza n.11 del 18.1.2021 pronunciata dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, con il quale il Giudice revocava
l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato “per manifesta
oggettiva infondatezza della domanda “, rilevando che tale provvedimento era errato
cd ingiusto sia in fatto che in diritto ; che, infatti, il presupposto per la concessione
del gratuito patrocinio era la “non manifesta infondatezza della domanda proposta ” e
il rigetto della domanda proposta dalla nei confronti dell’ex convivente e
datore di lavoro dott. Marco avente ad oggetto il pagamento di retribuzioni
ed altro, era stato determinato dal fatto che la ricorrente non aveva provato, in base
all’esame dei diversi testimoni ammessi, il rapporto di subordinazione intercorrente
tra le parti, precisandosi dal Giudice che nella fattispecie, in cui era presente un
rapporto di convivenza tra le parti, la prova della subordinazione avrebbe dovuto
essere particolarmente rigorosa ; che, quindi, nella fattispecie, al contrario di quanto
affermato dal Giudice, non sussisteva la manifesta infondatezza dell’azione, tanto che
il Giudice medesimo aveva respinto la domanda dopo un approfondito ed articolato
esame degli atti e delle prove espletate, non altrimenti necessario per affermare la
manifesta infondatezza del ricorso ; che, infatti, la domanda era stata respinta per
difetto della prova – nella fattispecie richiesta in maniera particolarmente rigorosa-
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur se dall’esame dei testi era
risultato che la ricorrente aveva comunque lavorato nello studio dentistico, a fianco
del dm_ ; che, dunque, il rigetto della domanda per le ragioni sopra esposte
non bastava da solo a disporre !a revoca del provvedimento di concessione del
gratuito patrocinio ( adottato nella specie dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lucca con delibera del 27.1.2018) per manifesta infondatezza della domanda.
Pertanto, la ricorrente ha concluso per l’annullamento elo revoca del provvedimento
di revoca della concessione del gratuito patrocinio contenuto nella sentenza in
oggetto e per l’accertamento del diritto della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato attraverso l’attività di difesa dell’Avv. , con conseguente
liquidazione delle spese nella somma di curo 7.722,25, già dimidiata della metà, o
nella diversa somma ritenuta di giustizia, con ordine di pagamento della somma
liquidata da parte dell’Erario ex art.131 DPR 115 / 2002 in favore dell’Avv.
o in subordine della ricorrente,
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia ( C.F. 97591110586 ), in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello
Stato, deducendo che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito i presupposti
della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, statuendo che andava
revocata l’ammissione al patrocinio per manifesta infondatezza della pretesa e per
colpa grave nel promovimento del giudizio e che in tema di ammissione al
patrocinio erano insussistenti i presupposti per la sua concessione allorché, dall’esame
della relativa istanza contenente le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del
relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intendeva chiedere
l’ammissione, risultasse in concreto la manifesta infondatezza della pretesa, sicché,
sussistendo il requisito della colpa grave nell’avere l’interessata continuato a svolgere
le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrevano i presupposti per la
revoca del provvedimento di ammissione ; che anche la Corte costituzionale aveva
chiarito che il legislatore aveva previsto sia una valutazione ex arde del requisito
della non manifesta infondatezza ( art. 122 DPR 115 i 2002) sia la revoca ex post
dell’ammissione al beneficio, se risultava provato che la persona aveva agito o
resistito con mala fede o colpa grave ( art. 136 comma 2 stesso DPR) ; che in base
ai predetti principi non potevano porsi a carico dell’Erario gli oneri per la difesa di
chi svolgesse in giudizio difese manifestamente infondate in concreto, come si era
verificato nel caso di specie, in cui i presupposti fattuali dell’azione promossa
dall’odierna ricorrente nei confronti del dentista con cui aveva convissuto, ovvero in
particolare la circostanza che la avesse prestato continuativamente una vera e
propria attività di lavoro dipendente nello studio dentistico, erano stati completamente
sconfessati dall’istruttoria giudiziale ; che, dunque, la pretesa della nei confronti
dell’ex compagno era risultata manifestamente infondata e il Tribunale correttamente
aveva disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non
potendo giustificarsi che i costi di un’azione in concreto manifestamente infondata
venissero posti a carico della collettività.
Il Ministero della Giustizia ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’esito del presente procedimento, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle
parti, il ricorso in opposizione proposto da Laura non può trovare
accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Con il provvedimento impugnato il Giudice del Lavoro di questo Tribunale ha
disposto la revoca dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato,
già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Lucca con delibera del 27 gennaio 2018, in conseguenza della “manifesta
infondatezza ” della domanda dalla medesima proposta, osservando che “…deve farsi
luogo alla revoca del beneficio in quanto la sua anticipata concessione Si è rivelata
non giustificata in ragione dell’oggettiva manifesta infondatezza della domanda
proposta ” pag. 7 della sentenza pronunciata in data 1812021 ).
In motivazione il Giudice osserva con dovizia di argomentazioni che la ricorrente
Laura non ha raggiunto la prova, attraverso l’istruttoria svolta, della sussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e il dott. Marco
odontoiatra, con il quale vi era stato un rapporto di convivenza protrattosi dal 2003
sino al 2016, prova che nel caso di collaborazione lavorativa prestata all’interno
della coppia di coniugi o di conviventi more uxorio doveva essere particolarmente
rigorosa e precisa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza ( pagg. 3-4
della sentenza ). All’esito di una puntuale ed analitica ricostruzione delle risultanze
istruttorie il Giudice conclude nei seguenti termini ” La mancanza di qualsivoglia
prova e le sopra indicate evidenze documentali e istruttorie contrarie alla
prospettazione attorea, rendono manifestamente infondata la domanda, da rigettare”
( pag. 6 ). Dunque, la manifesta infondatezza della domanda proposta dalla
per carenza assoluta di prova ( ” mancanza di qualsivoglia prova ” ) emerge con
evidenza dagli atti e dal contenuto della sentenza in esame, contrariamente a quanto
dedotto con l’odierno ricorso in opposizione : nell’articolata motivazione della
sentenza, infatti, si esaminano dettagliatamente le deposizioni dei vari testimoni
escussi, evidenziando ad esempio che taluno ( il teste Daniele Rossi ) ha reso una
dichiarazione che ” …sconfessa platealmente la versione della ricorrente in ordine a
un quotidiano impegno a fianco del compagno nello studio di pareggio, per ben
otto ore giornaliere, sei giorni a settimana .,.” pag. 6 ).
Ciò detto, si sottolinea in punto di diritto che il giudice dì legittimità ha precisato
che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza
automatica, prevista per legge ( cfr. art. 74, comma 2, DPR 115 / 2002 ), della
dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di ” misura
evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande
evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa
grave, ricadano sulla collettività ” ne consegue che, dato che l’ammissione al
beneficio viene sempre disposta in via provvisoria, ” appare ulteriormente ragionevole
che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi
in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione,
alternativamente o cumulativamente, dell’atteggiamento soggettivo dell’interessato
ovvero dell’ oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta ” ( così
Cass. 7869 2020 ).
Pertanto, rilevato che il provvedimento impugnato recepisce pienamente questo
indirizzo giurisprudenziale, richiamando testualmente alcuni passaggi della sentenza
citata della Corte di Cassazione, non si può che concludere che il ricorso in
opposizione proposto da Laura è infondato e va disatteso, risultando corretta e
condivisibile la revoca dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio disposta
con la sentenza del Giudice del Lavoro pronunciata in data 18.1.2021.
Infine, Se spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Visti gli artt. 702-ter c.p.c., 170 DPR 115 12002, 15 D. Lgs. 150 12011, così provvede :
1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto da Laura ;
2) Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente Ministero della
Giustizia delle spese del procedimento, che liquida in euro 3.545,00 per
compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
totale, Iva e Cpa nella misura di legge .