CONTRATTI DI PROTEZIONE

Di Gianfranco Dosi

I I contratti di protezione nel diritto di famiglia
Possono essere chiamati “contratti di protezione” nel diritto di famiglia quei contratti (tra coniugi o conviventi, ma anche tra un coniuge o convivente e un terzo) con cui si costituisce un assetto patrimoniale (art. 1321 c.c.) destinato ad avere direttamente o indirettamente effetti sostanzial¬mente di tipo protettivo (protezione dell’altro contraente, protezione reciproca, protezione di ter¬zi). L’effetto protettivo può essere anche prodotto, naturalmente, da atti unilaterali di un coniuge, di un convivente o di un terzo (art. 1324 c.c.), anche se in questa sede ci si sofferma soprattutto sugli accordi di protezione.
Non tutti gli accordi nel diritto di famiglia hanno questa prevalente finalità protettiva.
Siamo, infatti, abituati – soprattutto nell’ambito della crisi di coppia – al caso in cui l’accordo tra i coniugi è mosso non tanto da una prospettiva di protezione dell’altro o di terzi ma dal perseguimen¬to (del tutto legittimo, s’intende) soprattutto dell’interesse individuale di ciascuno dei contraenti, in linea con la tradizione del contratto come strumento sostanzialmente di tutela dei propri interessi. Il riferimento è agli accordi di separazione o di divorzio nei quali la domanda alla quale i contraenti si propongono di rispondere è soprattutto “come posso tutelare il mio interesse?”. Ciascuna parte, cioè, cerca legittimamente di perseguire propri vantaggi dall’accordo che ha natura tipicamente tran¬sattiva in quanto le parti “facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata” ovvero “prevengono una lite che può sorgere tra loro”, esattamente come avviene nel caso di accordi preventivi di separazione o di divorzio (questi ultimi, come si sa, osteggiati dalla giurisprudenza).
I contratti cosiddetti di protezione, invece, pur potendo condividere (ma non necessariamente) la medesima funzione transattiva dei tradizionali accordi di separazione e divorzio e pur potendo certamente essere caratterizzati dal perseguimento anche di interessi personali di ciascuna parte, sono caratterizzati soprattutto dalla finalità protettiva di uno dei contraenti, ovvero reciproca o di terzi. In essi la domanda alla quale ciascuna parte cerca di dare risposta è soprattutto quella di “come posso tutelare l’interesse del mio partner o dei figli o di terzi?”.
In altre parole la caratteristica strutturale e funzionale dei contratti che, nell’ambito del diritto di famiglia, possono essere chiamati “di protezione” è quella di essere orientati al perseguimento soprattutto di interessi non egoistici dei contraenti.
Allo stato attuale è forse prematuro parlare di causa tipica nei “contratti di protezione nel diritto di famiglia” a meno che non sia la legge a prevederne la funzione tipicamente protettiva (come avve¬nuto per i contratti di affidamento fiduciario previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112)1. La finalità di protezione rimane, quindi, relegata nell’ambito degli interessi perseguiti tipicamente o atipica¬mente dalle parti. La causa del contratto di protezione (artt. 1322, 1325 c.c.) è, cioè, pur sempre quella tipica dello strumento contrattuale utilizzato (esempio donazione, trasferimento immobiliare) o quella atipica dell’operazione economica alla quale le parti hanno conformato il regolamento dei propri interessi. L’oggetto del contratto è la prestazione specifica mediante la quale si attua la fun¬zione protettiva (art. 1346 c.c.).
La protezione dell’altro o del terzo va considerata quindi il motivo (art. 1345 c.c.) che guida i con¬traenti all’utilizzazione di un modello contrattuale tipico o di uno schema negoziale atipico.
II L’antecedente: i contratti di protezione dei terzi in ambito sanitario e scolastico
Il contratto di protezione o ad effetti protettivi nasce come categoria individuata dalla dottrina e non ben definita dalla giurisprudenza in ambito sanitario in cui oltre al diritto alla prestazione principale, si pone l’esigenza di garantire l’ulteriore diritto a che non siano arrecati danni a terzi i quali, ove fossero danneggiati potranno agire per far valere una responsabilità di tipo contrattuale. “Il contrat¬to – come viene chiarito in dottrina – viene in tal modo integrato da obblighi che trovano il proprio fondamento nei principi della buona fede e della correttezza, superandosi così la concezione tradi¬zionale che vuole gli effetti contrattuali limitati al contenuto dell’accordo ed alle parti che lo hanno stipulato. Il presupposto dell’estensione ai terzi della tutela è che essi si trovino esposti al rischio di danni in occasione dell’esecuzione del contratto in ragione della loro particolare posizione rispetto ad una delle parti, ovvero che il creditore della prestazione abbia interesse alla loro protezione”.
La figura del contratto con effetti protettivi a favore del terzo, ricorre – nelle ipotesi finora esa¬minate dalla giurisprudenza (in ambito sanitario e scolastico) – ogniqualvolta da un determinato contratto sia ipotizzabile e plausibile l’attribuzione al terzo non già di un diritto al conseguimento della prestazione principale ma, piuttosto, un diritto alla sua esecuzione con diligenza, tale cioè da evitare danni al terzo stesso. Con la conseguenza che, ove tale obbligo di diligenza sia violato, il terzo potrebbe agire per il risarcimento dei danni
La giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. Sez. III, 29 lu¬glio 2004, n. 14488; Cass. civ. Sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503) ad esempio, qualifica come contratto con effetti protettivi a favore del terzo il contratto di ricovero ospedaliero intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, in quanto quest’ultimo è obbligato non solo a prestare alla gestante le cure necessarie in vista del parto, ma anche ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte le prestazioni necessarie per evitare al nascituro ogni possibile danno.
In questo ambito la prima decisione sul punto (Cass. civ. Sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503 qualificava il contratto concluso tra la partoriente e l’ente ospedaliero come contratto con effetti protettivi a favore del terzo. Successivamente Cass. civ. Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488 precisava che con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tute¬la tende quell’obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbli¬gazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con
In Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 577 si afferma in tema di responsabilità contrat¬tuale della struttura sanitaria (per trasfusione con sangue infetto) il seguente principio di diritto: in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggia¬to, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Le Sezioni Unite come ulteriore caso di contratto ad effetti protettivi, hanno fatto anche riferimento alla responsabilità da “contatto sociale” dell’istituto scolastico per i danni dell’alunno cagionati a se stesso affermando che nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’i¬stituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina per l’istituto scolastico l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto stesso l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’al¬lievo procuri danno a se stesso. Anche tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’al¬lievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. civ. Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346).
III Se i contratti di protezione dei terzi possono essere considerati contratti “a favore di terzo” (art. 1411 c.c.)
Poiché nei contratti di protezione beneficiario dell’effetto protettivo potrebbe essere anche un terzo (per esempio il figlio dei coniugi stipulanti) ci si deve interrogare in via preliminare se in tal caso possa o meno trovare applicazione la disciplina giuridica del “contratto a favore di terzo”.

a) La figura del “contratto a favore di terzo”
Come si sa, il contratto ha forza d legge tra le parti e non può produrre effetti rispetto ai terzi se non “nei casi previsti dalla legge” (art. 1372, secondo comma, c.c.). Il “contratto a favore di terzo” fa, quindi, eccezione al principio generale della inefficacia del contratto rispetto ai terzi.
Del contratto a favore di terzo si occupa l’art. 1411 del codice civile il quale prevede che:
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
L’eccezione alla regola dell’inefficacia verso i terzi del contratto trova giustificazione nel fatto che il terzo, in queste ipotesi, non assume alcuna obbligazione ma acquista solo diritti. Infatti le parti del contratto (a favore di terzo) sono e rimangono lo stipulante (che contratta a favore di un terzo) e il promittente (che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo). Si pensi alle donazioni indirette (il padre, anziché acquistare l’immobile e poi donarlo al figlio, può comprare direttamente l’immobile a favore del figlio); nel codice sono previste alcune figure parti¬colari: anzitutto l’art. 1920 c.c prevede l’assicurazione a favore del terzo; l’art. 1689 c.c. prevede poi il contratto di trasporto a favore del terzo; ancora, l’art. 1875 c.c. prevede la rendita vitalizia a favore del terzo.
Il contratto a favore di terzo può avere il contenuto più diverso: un dare, un fare, un non fare, ov¬vero anche l’obbligo di trasferire ad un terzo un diritto reale. L’importante è che lo stipulante abbia un interesse alla stipulazione, cioè un interesse patrimoniale (essendo, per esempio, debitore del terzo) o non patrimoniale a procurare un beneficio al terzo.
La cosa importante è che dal “contratto a favore di terzo” non possono in nessun caso nascere per il terzo obbligazioni ma solo diritti. Per questo motivo la legge non prevede che il terzo debba accettare: il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione ma può dichiarare, come prevede l’art. 1411 c.c., di non voler profittare della stipulazione a suo favore. Ed è inoltre possibile che lo stipulante revochi la stipulazione a favore del terzo (sebbene solo fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare). In caso di rifiuto del terzo la prestazione rimane a beneficio dello stipulante.
Il terzo non è parte del contratto (né in senso formale né in senso sostanziale) né lo diviene dopo aver accettato (Cass. civ. Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150; Cass. civ. Sez. III, 19 novembre 2004, n. 21875; Cass. civ. Sez. lavoro, 9 agosto 1996, n. 7398; Cass. civ. Sez. II, 17 marzo 1995, n. 3115; Cass. civ. Sez. III, 24 dicembre 1992, n. 13661). Il terzo si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante divenendo creditore di una prestazione che gli sarà dovuta dal promittente, il quale è obbligato sia verso lo stipulante sia verso il terzo.
La dottrina prevalente sostiene che il contratto a favore di terzo non sarebbe un contratto tipico ma un contratto ordinario munito di una clausola accessoria che fa deviare gli effetti tipici di quel contratto verso il terzo. Ad esempio avremmo un normale contratto di vendita, locazione, mutuo, la cui particolarità sarebbe data dal fatto che una delle prestazioni viene diretta non verso il con¬traente ma verso il terzo. La tesi è avvalorata dalla posizione dell’istituto del codice (la disciplina generale dei contratti e non la sezione dedicata ai contratti tipici). Accanto alla causa del singolo contratto, che è tipica e interna, è individuabile poi una causa del rapporto tra stipulante e terzo, che è esterna all’accordo tra stipulante e promittente. A volte sarà una causa donandi, ma altre volte potrà essere una causa solvendi. Anche la disciplina, ovviamente, sarà quella del contratto tipico posto in essere combinata con quella del contratto a favore di terzo.
Concluso il contratto occorre distinguere la titolarità del diritto (che appartiene al terzo) dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti. Ciò significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.) dovranno essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Né il terzo potrà proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell’azione di adempimento.
In conseguenza dell’accettazione, quindi, il terzo acquista un autonomo diritto alla prestazione verso il promittente e può farlo valere direttamente verso il medesimo (Cass. civ. Sez. II, 1 settembre 1994, n. 7622).
Secondo la dottrina il “contratto a favore di terzo” ricorre solo se il vantaggio attribuito al terzo consiste in un effettivo diritto, cioè in una prestazione; non, invece, quando il contratto si limita ad attribuire un semplice vantaggio di qualche genere. La distinzione tra un semplice diritto e un vantaggio è fondamentale per delimitare l’area del contratto a favore di terzo rispetto a pattuizioni simili, in cui il terzo è solo il punto di riferimento esterno del contratto.
In giurisprudenza si è posto il problema, per esempio, di qualificare l’accordo preso in sede di se¬parazione con cui uno dei coniugi si obbliga ad intestare un bene al figlio.
Alcune decisioni (tra cui Tribunale Siracusa, 14 dicembre 2001) lo hanno qualificato come “contratto a favore di terzo”, con la conseguenza (francamente inaccettabile) che il figlio potrebbe agire ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del genitore. Contra invece Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 1978, n. 4277 secondo cui la clausola, inserita nel verbale di separazione consen¬suale omologata, con la quale un coniuge si obblighi a mettere a disposizione dell’altro coniuge, e del figlio minore a quest’ultimo affidato, per tutta la durata della vita di entrambi, un alloggio, ad integrazione dell’assegno di mantenimento, configura una convenzione di diritto familiare che non è riconducibile nello schema del contratto, né, in particolare, del contratto a favore di terzo. Ne consegue che la portata e la durata di detto obbligo vanno determinati non alla stregua della disciplina di detta figura contrattuale (nella specie, sotto il profilo della pretesa revocabilità della stipulazione, fino a che il figlio non abbia dichiarato di volerne profittare), ma secondo i principi che presiedono ai rapporti patrimoniali fra i membri della famiglia, ed in relazione alle vicende idonee ad incidere sui medesimi (quali la sopravvenienza del divorzio fra i coniugi, la maggiore età ed autonomia economica del figlio).
Secondo Pretura Marano di Napoli, 13 marzo 1995 sarebbe anche necessaria la nomina di un curatore speciale al minore trattandosi di un caso di conflitto di interessi tra genitori e figlio (di contrario avviso in passato Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 1985, n. 11).
Il “contratto a favore di terzo” si differenzia dal contratto per persona da nominare in quanto il terzo non è parte del contratto né lo diviene successivamente (C. 7398/1996) e in quanto, nel secondo, la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l’esercizio di una mera facoltà della parte che tale nomina si è riservata: in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, pertanto, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. Nel “contratto a favore di terzo”, invece, la stipula¬zione a favore del terzo deve necessariamente essere prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti del terzo (salvo che intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne).
b) La non riconducibilità dei contratti di protezione dei terzi al “contratto a favore di terzo”
Ove l’effetto protettivo del contratto si realizza nei confronti di un terzo (e non quindi soltanto nei confronti di entrambi i contraenti ovvero nei confronti di uno di essi) si è in presenza di un rappor¬to che in tutto e per tutto parrebbe riconducibile al “contratto a favore di terzo” (art. 1411 c.c.).
Naturalmente l’effetto protettivo potrebbe determinarsi a vantaggio di un terzo anche in seguito ad un atto unilaterale (si pensi alla trascrizione effettuata dal padre di un vincolo di destinazione su un immobile a favore di un figlio o ad una intestazione al figlio di un immobile contestualmente al suo acquisto) ma in tal caso il problema della riconducibilità di questa operazione al “contratto a favore di terzo” non si pone in radice non essendo di certo applicabile l’art. 1411 c.c. agli atti unilaterali. D’altro lato in questa sede parlando di contratti di protezione nell’ambito delle relazioni familiari si fa riferimento essenzialmente al contratto tra due soggetti a seguito del quale si determina un vantaggio in capo ad un terzo.
Ebbene si è visto che le caratteristiche del “contratto a favore di terzo” sono sostanzialmente tre: 1) il fatto che il terzo non è e non può diventare parte del contratto (in ciò sta la differenza tra il “contratto a favore di terzo” e il “contratto per persona da nominare”); 2) il fatto che il terzo ac¬quista un vero e proprio diritto alla prestazione potendo quindi proporre direttamente l’azione di adempimento; 3) il fatto che la prestazione a favore del terzo è revocabile fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare.
Tanto premesso vi è da dire che mentre le prime due caratteristiche sono in linea generale certa¬mente riscontrabili nei contratti di protezione che realizzano un vantaggio nei confronti di terzi 2, di certo non è ipotizzabile l’applicazione del principio di revocabilità della prestazione fino a che il terzo non dichiari di volerne profittare3. La revocabilità dei contratti di protezione nel diritto di famiglia segue la regola generale della possibile revoca solo per mutuo consenso (artt. 1328, 1333 c.c.) e non certo per iniziativa soltanto di uno dei contraenti, in particolare del contraente onerato della prestazione. Si pensi al caso in cui in un accordo di separazione il marito assume l’obbligo di intestare un immobile al figlio a titolo di mantenimento: la revoca unilaterale di tale impegno contrattuale non è certo ipotizzabile.
Pertanto i contratti di protezione nei quali l’effetto protettivo si realizza a vantaggio di un terzo non possono trovare la loro disciplina giuridica nelle norme sul “contratto a favore di terzo”.
2 Avverso l’inadempimento da parte del contrante onerato dalla prestazione quindi non può agire il terzo ma solo l’altro contraente (nel caso quindi di mancato adempimento da parte del coniuge che in sede di separazione consensuale si è impegnato al trasferimento in favore del figlio di un immobile, sarà proponibile l’azione ex art. 2932 c.c. soltanto da parte dell’altro coniuge), salvo che la legge (come avviene nell’art. 2645 ter c.c., nel trust, nei contratti di affidamento fiduciario) non preveda il diritto del terzo beneficiario ad una autonoma azione di adempimento.
3 In passato ha sostenuto questa tesi Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 1978, n. 4277 secondo cui, considerato che la clausola, inserita nel verbale di separazione consensuale omologata, con la quale un coniuge si obblighi a mettere a disposizione dell’altro coniuge, e del figlio minore a quest’ultimo affidato un alloggio, ad integrazione dell’assegno di mantenimento non è riconducibile nello schema del contratto, né, in particolare, del contratto a favore di terzo, consegue che la portata e la durata di detto obbligo vanno determinati non alla stregua della disciplina di detta figura contrattuale (nella specie, sotto il profilo della pretesa revocabilità della stipulazione, fino a che il figlio non abbia dichiarato di volerne profittare), ma secondo i principi che presiedono ai rapporti patrimoniali fra i componenti della famiglia.
IV I singoli contratti di protezione
Sono diversi i casi di contratti di protezione ipotizzabili:
a) Contratti con effetti protettivi delle parti o di una di esse
1. Accordi nel corso della vita familiare (art. 144 c.c.) 4
2. Contratti di convivenza e contratti tra conviventi 5
4. Accordi matrimoniali e prematrimoniali in funzione predivorzile 6
5. Una tantum divorzile e altri accordi di separazione e divorzio concernenti il trasferimento di diritti reali 7
6. Accordi di costituzione del fondo patrimoniale e accordi concernenti atti di destinazione 8
7. Donazioni dirette e indirette 9
8. Cointestazione di conti correnti bancari 10
9. Accordi parasuccessori 11
b) contratti con effetti protettivi verso terzi
1. Accordi per il mantenimento dei figli 12
2. Contratti di affidamento fiduciario (legge 22 giugno 2016, n. 112) 13
4 Cfr la voce ACCORDI NEL CORSO DELLA VITA FAMILIARE
5 Cfr la voce CONTRATTI DI CONVIVENZA
6 Cfr la voce ACCORDI PREMATRIMONIALI
7 Cfr la voce TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
8 Cfr la vice VINCOLI DI DESTINAZIONE
9 Cfr la vice DONAZIONE INDIRETTA
10 Cfr la voce CONTO CORRENTE BANCARIO COINTESTATO
11 Cfr la vice PATTI SUCCESSORI
12 Cfr laevoci MANTENIMENTIO DEI FIGLI
13 Cfr la voce CONTRATTO FIDUCIARIO
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall’appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzional¬mente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.
Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 577 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contat-to sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto in favore di terzi, che può essere costituito da un contratto di albergo, purché lo stipulante vi abbia un interesse, che può essere economico, istituzionale o anche morale, lo stipulante rimane parte contrattuale, mentre il terzo non è parte né in senso sostanziale né in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, senza che a suo carico possano discendere obbligazioni verso il promittente. Ne consegue che è sempre lo stipulante ad essere obbligato nei confronti del locatore alla resti¬tuzione della cosa locata da parte del terzo e, in caso di ritardo, alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del disposto dell’art. 1591 c.c.
Cass. civ. Sez. III, 19 novembre 2004, n. 21875 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è “res inter alios acta”. Pertanto nel contratto a favore di terzo quest’ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale non è tenuto a rispettare il Foro convenzionale pattuito tra i contraenti. (Fattispecie relativa a contratto di assicu¬razione per conto di chi spetta).
Cass. civ. Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligen¬za, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell’obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse.
Cass. civ. Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnan¬te assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Tribunale Siracusa, 14 dicembre 2001 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione consensuale tra coniugi, l’accordo con cui venga pattuito il trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere “una tantum” al suo mantenimento, si può configurare come un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. a titolo di liberalità, ovvero donazione indiretta a favore della prole, e pertanto non soggetto alla forma prevista dall’art. 782 c.c.
Il trasferimento immobiliare a favore del figlio, previsto in un accordo di separazione tra coniugi, non è tra-scrivibile senza l’adesione del terzo beneficiario, indefettibile “condicio iuris” sospensiva, fino al suo verificarsi, dell’acquisizione del diritto in modo irrevocabile. (Fattispecie in cui il tribunale di Siracusa ha considerato legitti¬ma la trascrizione con riserva, da parte del conservatore dei registri immobiliari, dell’accordo traslativo di bene immobile, contenuto nel decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi, a favore del figlio, senza che sia stato previamente manifestato il consenso, in nome e per conto del minore, da parte del legale rappresentante nominato e autorizzato dal giudice tutelare ex art. 320 c.c.).
Cass. civ. Sez. lavoro, 9 agosto 1996, n. 7398 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto in favore di terzi (art. 1411 c.c.) le parti stipulanti assumono reciprocamente degli obblighi in favo¬re di un terzo il quale assume la veste di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso formale né in senso sostanziale; ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate per le prestazioni convenute.
Cass. civ. Sez. II, 17 marzo 1995, n. 3115 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante; nel contratto a favore di terzo, invece, gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale.
Nel contratto per persona da nominare il terzo si considera fin dall’origine unica parte del rapporto costituito dall’originario stipulante; in ciò risiede la differenza con il contratto a favore di terzo i cui effetti si producono sia a favore dello stipulante, che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contratuale, né in senso formale né in senso sostanziale.
Pretura Marano di Napoli, 13 marzo 1995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora i genitori stipulino un contratto di compravendita a favore del figlio minore, per rendere in suo nome la dichiarazione di voler profittare della stipulazione, è necessaria la nomina di un curatore speciale, dal momento che sussiste conflitto d’interessi tra figlio e genitori stipulanti, che in rappresentanza del primo intendano rendere contestualmente la dichiarazione di cui all’art. 1411 comma 2 c.c.
Cass. civ. Sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il contratto concluso tra la partoriente e l’ente ospedaliero si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore del terzo.
Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare le prestazioni necessarie per evitare danni connessi alla nascita del bambino.
Cass. civ. Sez. III, 24 dicembre 1992, n. 13661 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei contratti a favore di terzi (nella specie, contratto di assicurazione fideiussoria) il terzo non è parte né in senso sostanziale, né in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante, sicché la sua adesione si configura quale mera condicio juris sospensiva dell’acquisizione del diritto (rilevabile per facta concludentia) restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile (art. 1411, 3° comma, c. c.); ne consegue che gli stati soggettivi rilevanti ai fini dell’annullabilità del contratto sia sotto il profilo della riconoscibilità dell’errore (art. 1428 c. c.) sia sotto il profilo del dolo (art. 1439 c. c.), sono esclusivamente quelli dei contraenti, mentre nessuna rilevanza assumono normalmente quelli del terzo, salvo che i raggiri in cui si sostanzia il dolo provengano dal terzo (art. 1439, 2° comma, c. c.) a cui favore il contratto è stato stipulato giusta la previsione dell’art. 1411 c. c.
Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 1985, n. 11 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto a favore di terzo, secondo la previsione dell’art. 1411 c. c., la validità ed operatività della conven¬zione medesima postula soltanto la ricorrenza di un interesse dello stipulante (art. 1411 cit., 1° comma), senza che si richieda l’osservanza delle norme sulla rappresentanza dei minori, ove stipulato dal genitore a vantaggio del figlio minore, non implicando detto contratto né l’esercizio di poteri di rappresentanza, né l’accettazione da parte del figlio (la cui mancanza, ai sensi del 3° e 4° comma del suddetto art. 1411 c. c., spiega rilievo al diverso fine dell’eventuale revoca o modifica del contratto da parte dello stipulante).
Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 1978, n. 4277 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La clausola, inserita nel verbale di separazione consensuale omologata, con la quale un coniuge si obblighi a mettere a disposizione dell’altro coniuge, e del figlio minore a quest’ultimo affidato, per tutta la durata della vita di entrambi, un alloggio, ad integrazione dell’assegno di mantenimento, configura una convenzione di diritto familiare che non è riconducibile nello schema del contratto, né, in particolare, del contratto a favore di terzo. Ne consegue che la portata e la durata di detto obbligo vanno determinati non alla stregua della disciplina di detta figura contrattuale (nella specie, sotto il profilo della pretesa revocabilità della stipulazione, fino a che il figlio non abbia dichiarato di volerne profittare), ma secondo i principi che presiedono ai rapporti patrimoniali fra i membri della famiglia, ed in relazione alle vicende idonee ad incidere sui medesimi (quali la sopravvenienza del divorzio fra i coniugi, la maggiore età ed autonomia economica del figlio).