I diritti di abitazione e di uso della casa familiare si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione, anche se il de cuius ha disposto dell’alloggio in favore di altri

Cass. civ. Sez. II, 11 giugno 2019, n. 15667
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2969/2015 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MINICUCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GIUSEPPE TERRANOVA;
– ricorrente –
contro
C.A., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’Avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che li rappresenta difende unitamente all’avvocato PIERO PIERI;
– controricorrenti –
e contro
GREEN PARK DI C.A. & C. SAS DI C.A. E P.E. in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 590/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio deL 21/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
che:
1. La presente lite trae origine dalla disposizione contenuta nel testamento olografo di P.D., con la quale egli aveva costituito, in favore della nipote odierna ricorrente P.F., nonché della figlia P.M.G. e del coniuge M.C., il diritto di abitazione sull’immobile in (OMISSIS).
Era poi intervenuta una divisione a seguito della quale l’immobile era stato attribuito, per la piena proprietà, al coniuge M.C..
Questa aveva poi conferito l’immobile nella società Villa Clara s.r.l., che l’aveva a sua volta alienato alla Green Park di C.A. & C. s.a.s..
2. P.F. ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la predetta società e i due soci C.A. e P.E., chiedendo accertarsi il proprio diritto sull’immobile in forza della disposizione testamentaria, con la condanna dei convenuti al rilascio in suo favore.
Il tribunale ha accolto la domanda, ma la corte d’appello è andata in contrario avviso.
Essa ha riconosciuto che il diritto di abitazione sull’immobile era stato acquistato ipso iure dal coniuge superstite M.C., in forza della previsionedell’art. 540 c.c., comma 2, la cui operatività, in favore del coniuge, non era impedita dalla presenza della disposizione con la quale il testatore aveva disposto dell’alloggio anche in favore di altri, in guisa che il coniuge poteva perciò rivendicare i diritti senza necessità del ricorso all’azione di riduzione.
Secondo la corte di merito la applicabilitàdell’art. 540 c.c., comma 2, non trovava ostacolo nemmeno nel fatto che il coniuge fosse destinatario pro quota con terzi del diritto di abitazione sull’immobile già adibito a casa familiare. Il coniuge poteva invocare l’automaticità dell’acquisto dei diritti di abitazione e di uso senza dovere preventivamente rinunciare al legato testamentario.
Non era neanche rilevante che il coniuge, cui in sede di divisione fu attribuita la piena proprietà dell’immobile, non avesse avuto bisogno di rivendicare il diritto di abitazione. Ferma l’estinzione del diritto di abitazione per confusione a seguito dell’attribuzione divisionale, gli aventi causa del coniuge, alienatari della piena proprietà della casa, erano comunque legittimati a far valere la automatica prevalenza dell’acquisto exart. 540 c.c., comma 2, sulle disposizioni testamentarie incompatibili.
3. Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
C.A. e P.E. hanno resistito con controricorso.
La Green Park di C.A.& C. s.n.c. è rimasta intimata. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
che:
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 540 e 649 c.c..
Il motivo propone le seguenti censure:
– non è vero che in presenza di una disposizione testamentaria che attribuisce a terzi la proprietà o il godimento della casa familiare, il coniuge acquista ugualmente i diritti contemplati in suo favoredall’art. 540 c.c., comma 2;
– coerentemente ai principi valevoli per le disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimari, che non sono nulle ma riducibili, il coniuge deve ricorrere all’azione di riduzione, in modo da eliminare per questa via l’efficacia della disposizione testamentaria incompatibile;
– nel caso in esame il testatore aveva disposto del diritto di abitazione non solo in favore di altri, ma anche del coniuge;
– si sostiene che il coniuge, in presenza del lascito testamentario, al fine di rivendicare i diritti di abitazione e d’uso, avrebbe dovuto rinunciare al legato in base al testamento, tenuto conto che il diritto positivo non prevede l’indivisibilità del diritto di abitazione, che può quindi costituire oggetto di attribuzione congiuntiva.
2. Il motivo è infondato.
In aggiunta alla quota riservata, il coniuge ha anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540 c.c., comma 2).
I diritti sulla casa familiare sono generalmente considerati legati ex lege (Cass. n. 4329/2000; n. 6625/2012). Se pure il legato trae origine di regola da una disposizione testamentaria, l’ordinamento contempla più ipotesi nelle quali l’attribuzione a titolo particolare ha origine direttamente dalla legge. La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua genesi; ma per il resto di modella su quella del legato testamentario.
I diritti sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario (Corte Cost., 5 maggio 1988, n. 528).
Mentre è pacifico in dottrina e nella giurisprudenza (Cass., S.U, n. 4847/2013) che nella successione legittima i diritti del coniuge sono acquistati automaticamente dal coniuge secondo la regola dei legati di specie, è controverso se il coniuge possa invocare l’acquisto ipso iure ai sensidell’art. 649 c.c., commi 1 e 2, pure in presenza di una disposizione testamentaria che attribuisce ad altri la piena proprietà o il godimento della casa familiare ovvero se in questo caso la tutela del coniuge debba passare attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione.
In tale dibattito la Suprema Corte ha preso posizione nel senso che i diritti contemplatidall’art. 540 c.c., comma 2, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione, anche se il de cuius ha disposto di altri della proprietà o del godimento della casa familiare. “L’erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell’immobile già adibito a casa familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione” (Cass. n. 10014/2003).
Si osserva del resto che anchel’art. 549 c.c., prevede, nell’ambito della successione necessaria, un analogo meccanismo di nullità per quanto riguarda l’eliminazione di eventuali pesi o condizioni sulla legittima (Cass. n. 4329/2000).
A tale orientamento la Corte ritiene doversi dare continuità, sembrando preferibile, in considerazione della finalità etiche alla basedell’art. 540 c.c.(la tutela dell’interesse morale del coniuge superstite a conservare i rapporti affettivi e di consuetudine con la casa in comunione di vita con il coniuge scomparso, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona: Cass. n. 2754/2018), riconoscere che il coniuge possa ottenere la soddisfazione dei suoi diritti successori a titolo particolare senza ricorrere all’azione di riduzione. Si osserva da parte degli stessi fautori della tesi che ritiene che il coniuge dovrebbe agire in riduzione, che il regime di tale azione presenterebbe significative deviazioni rispetto all’ipotesi ordinaria, imposte dalla peculiarità dell’attribuzione. Vi sarebbero persino dei casi in cui l’azione di riduzione, impostata sul presupposto di una lesione quantitativa della legittima, non servirebbe a garantire il conseguimento dei diritti del coniuge, la cui tutela andrebbe ricercata in via di adattamento del mezzo previstodall’art. 550 c.c..
Pertanto, anche in considerazione della generale esigenza di economia processale, deve riconoscersi il principio che i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge come diritti di legittimadall’art. 540 c.c., comma 2, si costituiscono immediatamente al momento della morte ai sensidell’art. 649 c.c., commi 1 e 2, pure in presenza di una eventuale attribuzione testamentaria della casa e dei mobili a soggetti diversi: il coniuge ne potrà pertanto invocare l’acquisto ipso iure senza dover ricorrere all’azione di riduzione (Cass. n. 4329/2000).
3. Quanto all’ulteriore obiezione della ricorrente, secondo cui il coniuge, per pretendere i legati ex lege, avrebbe dovuto rinunciare al lascito pro quota del diritto di abitazione disposto in suo favore con il testamento, è facile rilevare che solo con un legato sostitutivo può essere proposta al legittimario l’alternativa formulatadall’art. 551 c.c., fra il conseguimento del legato e la legittima; fermo restando che, con riferimento ai diritti di abitazione e di uso, neanche il legato in sostituzione di legittima, eventualmente disposto dal testatore a favore del coniuge superstite, potrebbe avere carattere assorbente e sostitutivo dei due legati ex lege. È stato infatti autorevolmente sostenuto che la funzione vicaria del legato sostitutivo deve intendersi limitata alla quota riservata al coniuge in proprietà. Il conseguimento del legato non lo priva perciò dell’azione per ottenere i diritti previstidall’art. 540 c.c., comma 2.
4. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2644 e 2648 c.c..
La ricorrente lamenta che, allorché la corte di merito ha riconosciuto che i terzi acquirenti del coniuge potevano far valere l’acquisto compiutosi exart. 540 c.c., comma 2, in favore della dante causa M.C., essa ha disatteso gli effetti della trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento olografo, che aveva reso opponibile l’acquisto del legato ai successivi aventi causa del coniuge.
5. Il motivo è infondato.
Secondo l’opinione dominante la trascrizione degli acquisti mortis causa non vale ai fini di opponibilità di cuiall’art. 2644 c.c., ma deve essere eseguita ai soli effetti della continuità delle trascrizioni, onde rendere efficaci le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’erede o del legatario (Cass. n. 10014/2003; n. 4282/1997; n. 1552/1988; n. 2800/1985).
In questo caso la trascrizione non è dunque idonea a risolvere il conflitto fra più successori mortis causa di diritti incompatibili, in quanto tale conflitto va risolto in base alle regole del diritto sostanziale successorio; nemmeno la trascrizione vale a risolvere i conflitti fra erede o legatario e aventi causa dal de cuius per atto fra vivi (Cass. n. 2800/1985).
6. Con riferimento ai legati exart. 540 c.c., comma 2, in favore del coniuge, il problema è di solito prospettato con riferimento al conflitto fra il coniuge e gli aventi causa dell’erede al quale sia stata attribuita per testamento la piena proprietà dell’alloggio.
La Suprema Corte ha in passato sostenuto che, quando è stato trascritto l’acquisto mortis causa in favore dell’erede, il conflitto fra il coniuge superstite, legatario ex lege del diritto di abitazione sulla casa familiare non trascritto (ammessane implicitamente la trascrivibilità), ed il terzo che ha trascritto l’acquisto dell’immobile andrebbe risolto ai sensidell’art. 2644 c.c.(Cass. n. 1909/1995).
Una successiva pronuncia ha modificato tale impostazione, rilevando correttamente chel’art. 2644 c.c., non è applicabile neanche in questa ipotesi: “la situazione dell’erede e del coniuge superstite, che acquistano il primo per testamento la proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare e il secondo il diritto di abitazione sullo stesso immobile, non presenta i tratti del conflitto fra acquirenti dal medesimo autore di diritti fra loro incompatibili” (Cass. n. 10014/2003 cit.). Infatti, una volta riconosciuta l’automaticità dell’acquisto del diritto di abitazione da parte del coniuge, è giocoforza riconoscere che l’avente causa dell’erede acquisterebbe a non domino e a nulla varrebbe il difetto di trascrizione del legato.
La inapplicabilitàdell’art. 2644 c.c., all’ipotesi di conflitto in esame ha poi trovato conferma nella giurisprudenza successiva della Suprema Corte: “Il diritto di abitazione, riservatodall’art. 540 c.c., comma 2, al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cuiall’art. 649 c.c., comma 2, al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede” (Cass. n. 6625/2012).
Le pronunce sopra richiamate si occupano del conflitto fra il coniuge e l’avente causa dell’erede, ma è chiaro la medesima regola è applicabile quanto il testatore ha disposto della piena proprietà o del godimento della casa familiare con legato e il legatario abbia poi alienato a terzi. Anche a questa ipotesi di conflitto è estraneol’art. 2644 c.c..
7. Questa Corte, con la citata pronuncia n. 10014 del 2003, ha inoltre chiarito che l’avente causa dall’erede potrebbe prevalere alle condizioni postedall’art. 534 c.c., ove dimostrasse che l’erede appariva tale anche riguardo a quel bene, in quale in realtà non è stato mai completamente suo.
E’ controverso sel’art. 534 c.c., contempli anche gli acquisti dal legatario apparente oppure se tale ipotesi di conflitto ricada sotto la previsione dell’art. 2652, n. 7, là dove agli acquirenti dal legatario apparente è pure accordata tutela, ma in modo fortemente riduttivo (nel senso che la disposizione di cuidell’art. 534 c.c., comma 3 , non è applicabile all’acquisto dal legatario apparente, Cass. n. 2114/1966).
Senza che sia minimamente necessario approfondire oltre tale questione, ai nostri fini è sufficiente porre in luce che, nel caso di specie, si pone un problema diverso: non è l’avente causa dal legatario apparente che pretende di far salvo il proprio acquisto nei confronti del coniuge (legatario vero), ma è lo stesso legatario apparente che pretende di prevalere sugli aventi causa del legatario vero.
E’ infatti avvenuto che il coniuge, legatario ex lege del diritto di abitazione, ha conseguito nella divisione ereditaria la piena proprietà dell’alloggio e ne ha poi disposto in favore di terzi.
Da qui il conflitto fra il legatario dell’alloggio in base al testamento e l’avente causa del coniuge; tuttavia il dubbio che si configuri in questo caso un conflitto da risolvere ai sensidell’art. 2644 c.c., non ha ragione d’essere.
Infatti la trascrizione che il legatario faccia del proprio acquisto, prima che il coniuge trascriva a sua volta (o in mancanza di trascrizione), così come non può far prevalere l’acquisto del primo sul secondo (supra), così non può produrre l’effetto di rendere opponibile il diritto ai successivi aventi causa del coniuge che abbia disposto della casa dopo averne acquistato la piena proprietà in sede di divisione.
8. Per completezza di esame si osserva ancora che la ricorrente non fa in ipotesi valere la trascrizione del legato, ma la trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento olografo, che è cosa diversa dalla trascrizione del legato menzionatadell’art. 2648 c.c., u.c., che si effettua mediante la trascrizione di un estratto autentico del testamento.
La trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento olografo non è più prevista da nessuna norma di legge, ma viene comunque accettata dagli uffici preposti ai registri immobiliari, in forza di una consuetudine risalente al periodo di vigenza del codice abrogato, che tale trascrizione disciplinava, riconoscendole determinati effetti giuridici. Oggi, però, non le si può riconoscere altro che una generica funzione di pubblicità notizia facoltativa; la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che essa non rileva neppure ai fini dell’accettazione tacita di eredità (Cass. 4843/2019; n. 5275/1986).
9. Il terzo motivo denuncia violazione di norme di diritto nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione dei terzi aventi causa a far valere il diritto personale del coniuge post mortem del titolare.
Si sostiene che non è configurabile una legittimazione postuma degli aventi causa. La legittimazione a far valere il diritto spettava solo al coniuge titolare, il quale non l’aveva fatto finchè fu in vita.
10. Il motivo è infondato se non assorbito dal rigetto del motivo precedente.
Il coniuge, per effettodell’art. 540 c.c., comma 2, inteso nei termini sopra indicati, ha acquistato ipso iure i diritti sulla casa familiare. In sede di divisione la casa è stata compresa nella porzione divisoria del coniuge, il quale ne ha poi disposto, trasferendola a terzi.
Verificandosi una simile eventualità, nient’affatto anomala, l’attribuzione della proprietà della casa familiare determina naturalmente l’estinzione del diritto di abitazione, ma la vicenda non cancella gli effetti dell’acquisto di quel diritto già avvenuto a titolo di legato ex lege, né cancella l’incremento quantitativo della legittima del coniuge che il riconoscimento dei diritti porta con sé.
In dottrina è sorta questione se possa beneficiare dell’incremento della legittima il coniuge che abbia ricevuto per testamento la proprietà della casa familiare. Si sostiene che in tale ipotesi l’art. 540, comma 2, non sarebbe applicabile: il valore dei diritti sulla casa familiare non si aggiunge alla quota di riserva del coniuge, ma rimane a vantaggio dei beneficiari della disponibile. Secondo altri interpreti il coniuge beneficia dell’incremento della legittima anche in questo caso: nella misura del valore dei diritti egli può pretendere dagli onorati testamentari ed eventualmente anche dai donatari (con l’azione di riduzione) una porzione equivalente di altri beni.
Ma appunto il dubbio si giustifica in presenza di una originaria attribuzione testamentaria della piena proprietà. Esso non si giustifica quando la proprietà della casa sia pervenuta al coniuge a seguito della divisione ereditaria. Infatti, per quanto riguarda la casa familiare, l’automaticità dell’acquisto del legato (operante, come si è visto, pure in presenza di disposizione testamentaria incompatibile), comporta che i diritti del coniuge sono originariamente e definitivamente sottratti alla comunione ereditaria. Questo significa che la quota conseguita dal coniuge in proprietà, per legge o per testamento, avrà ad oggetto, come quella degli altri, la sola nuda proprietà della casa familiare, svolgendosi pertanto solo questa la divisione ereditaria. Se la casa familiare è assegnata a uno dei coeredi, il coniuge continua a godere dell’alloggio in forza del legato. Se è invece essa è compresa nel lotto divisorio del coniuge, il titolo costituito dalla divisione si aggiunge a quello derivante dal legato ex lege e, cumulandosi a questo, determina l’estinzione dei diritti conseguiti a titolo di legato per confusione in base alladell’art. 1014 c.c., n. 2, applicabile anche all’abitazione.
Consegue dalle considerazioni che precedono che i terzi acquirenti del coniuge, nel propugnare l’automaticità dell’acquisto dei diritti exart. 540 c.c., comma 2, in capo alla dante causa, non si sostituiscono a questa nel rivendicare i diritti sulla casa familiare, ma difendono la pienezza del loro acquisto, sostenendo, appunto, che la dante causa, nel momento in cui ha alienato l’immobile, ha disposto di una cosa interamente sua, essendo inefficace il lascito testamentario incompatibile.
11. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sotto il seguente profilo.
La corte d’appello non ha considerato che, nei confronti di una delle parti in lite, vi era una statuizione con valore di giudicato sulla questione pregiudiziale circa l’esistenza del diritto di abitazione in capo all’attuale ricorrente.
Si evidenzia che la ricorrente aveva iniziato il giudizio nei confronti di P.E. al fine di fare accertare il proprio diritto di abitazione sugli immobili del testatore, compreso l’immobile per cui è causa.
Il tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di abitazione su tutti gli immobili ereditari. Il riconoscimento fu poi ristretto in sede di appello, riconoscendosi il difetto di legittimazione del convenuto a contraddire rispetto all’immobile di via del Coppetta (la casa familiare), in quanto di proprietà altrui. Tuttavia, prosegue la ricorrente, il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado per “il resto”. Secondo la ricorrente “il resto” consiste nel riconoscimento del diritto sulla totalità dei beni, inclusa la casa familiare.
12. Il motivo non coglie la ratio decidendi.
La Corte di merito ha respinto l’eccezione fondata su tale argomento, rilevando che, nella precedente lite, fu dichiarato il difetto di legittimazione di P.E. nei termini sopra indicati; ha poi aggiunto che “anche in questa causa l’unico soggetto effettivamente legittimato passivamente rispetto all’azione esercitata dall’attrice volta all’accertamento (con efficacia di giudicato) del vantato diritto di abitazione è la Green Park, in quanto proprietaria dell’immobile: P.E. e C.A. appaiono legittimati passivamente solo in ordine alla domanda di rilascio in quanto detentori dell’immobile”.
Si comprende quindi, in base a tali precisazioni, che la legittimazione a invocare la prevalenza del legato ex lege è stata riconosciuta ai soli aventi causa, non anche a P.E., come invece infondatamente sostenuto con il motivo in esame (essendo peraltro palesemente non configurabile la possibilità di ravvisare un giudicato rispetto a chi, in base alla sentenza, sia stato ritenuto carente di legittimazione a contraddire sulla pretesa).
13. Il quinto motivo denuncia violazione di norma di diritto nella parte in cui la corte ha riconosciuto che il diritto attribuito all’attrice si era comunque estinto per non uso ventennale.
Il motivo è inammissibile.
Esso si dirige contro una statuizione aggiuntiva priva di incidenza sulla decisione, che si sorregge sulla automaticità dell’acquisto del legato, con le conseguenze già viste: “le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità” (Cass. 10420/2005).
14. Infine, quanto all’istanza di correzione dell’errore materiale incorso nella sentenza di primo grado, per non avere riportato in dispositivo l’ordine di rilascio, che sarebbe stata invano proposta in appello, è ovvio che la questione è stata superata dall’esito del giudizio, con il rigetto delle domande.
15. Il ricorso, pertanto, è rigettato con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti C.A. e P.E., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dellaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019