Ammissibile la procedura di casi speciali di adozione e l’aggiunte del reciproco cognome per i figli nati tramite fecondazione assistita da due madri unite civilmente.

Tribunale Minorenni Genova, 13 Giugno 2019. Pres., est. Villa
SENTENZA
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: accoglimento dei ricorsi e dell’accordo raggiunto quanto al
cognome
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I due procedimenti sono stati instaurati a seguito di ricorsi contestualmente
depositati il 3.8.2017 dalle ricorrenti dai quali in sintesi emerge che:
– la relazione sentimentale tra le due madri risale al 2005;
– avviata una stabile convivenza, nel 2011 è nata YY. ZZ. N. figlia di YY. ZZ. L. con
una fecondazione assistita e tre anni dopo è nato CC. R. figlio di CC. F. e concepito
con analoga tecnica;
– le due donne hanno accudito i due minori organizzando il menage famigliare
occupandosi principalmente CC. F. delle cure dei minori, mentre CC ZZ. L. è
impegnata principalmente nell’attività lavorativa essendo amministratrice della
società ….. ;
– entrambi i figli riconoscono le due donne come madri e si reputano tra di loro
fratelli;
– a seguito dell’entrata in vigore della legge 76/16 il 4.3.2017 le ricorrenti si sono
unite civilmente.
Dalle informazioni di rito fornite dalla Questura di Imperia l’8.11.2017 non
emergono elementi di rilievo e si riferisce delle attività economiche svolte dalla
signora YY. ZZ. e del clima sereno riscontrato durante la visita domiciliare. Il 21
giugno 2018 sono pervenute relazioni dell’ASL 1 di […], nelle quali si esprime parere
favorevole alle 2 adozioni richieste, e dalle quali emerge:
– una serena accettazione da parte dei rispettivi nuclei famigliari della loro scelta di
vita;
– che la procedura di fecondazione in vitro è stata da entrambe effettuata in Spagna
([…])
– che alla visita domiciliare si è colta un’atmosfera serena, i bambini sono parsi
simpatici e a loro agio, “entrambi si rivolgono in maniera preferenziale alla propria
mamma ma dimostrano di avere un legame affettivo intenso anche con l’altra”;
– i due bambini frequentano le scuole (…) in casa condividono la stanza;
– a dire delle due madri i bambini sono a conoscenza della “loro storia e che
pertanto entrambi sono consapevoli di avere due mamme e le stesse riferiscono che
tale situazione non ha mai avuto ripercussioni negative nella loro realtà quotidiana
(inserimento alla scuola, danze, vacanze)”.
Il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, per i motivi di seguito
illustrati, ritenendo che nelle relazioni dall’ASL non fosse stata sufficientemente
approfondita, così come previsto dall’art 57 l. 184/83, una analisi della personalità
delle due ricorrenti e dei minori [art 57 co 2 lett c) e lett d)], … né come si sia
sviluppato il progetto genitoriale [art 57 co 2 lett b) “i motivi per i quali l’adottante
desidera adottare il minore”], non contendo una reale osservazione delle dinamiche
famigliari e della qualità della relazione genitoriale con il genitore biologico, nè
“l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore” (art 57 co 2 lett a),
né la rappresentazione delle figure genitoriali che hanno i due bambini, con decreto
21 novembre 2018 ha disposto CTU nominando la dr.ssa ….. e il dr. … formulando il
seguente quesito: “(…) procedano ad un’accurata osservazione e valutazione della
struttura di personalità dei minori e delle ricorrenti (ciascuna sia come madre che
come madre adottiva), ed all’osservazione psicologica delle relazioni tra i minori e
ciascuno dei genitori, accertando e rappresentando:
1. la personalità delle due ricorrenti e dei minori;
2. le vicende che hanno caratterizzato la vita di coppia ed il progetto genitoriale, le
dinamiche famigliari e la qualità della relazione genitoriale con il genitore biologico;
3. le competenze genitoriali e la qualità della relazione tra le due mamme e ciascun
minore;
4. lo stato psicoemotivo dei bambini e la qualità della relazione tra fratelli;
5. l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire i minori;
6. quale sia la rappresentazione delle figure genitoriale che hanno i due bambini;
7. quali siano lo stile di attaccamento e le risorse nello svolgimento delle funzioni
genitoriali, in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori;
8. eventuali interventi di sostegno ritenuti necessari in favore dei minori e dei
genitori”.
Il 13 …..o 2019 è stata depositata la CTU e il 28 …..o 2019 sono state sentite le
ricorrenti.
All’esito le parti hanno concluso come indicato in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la discussione giurisprudenziale circa la legittimità
dell’adozione ex art 44 lett d) l. 184783 da partner del partner omogenitoriale (c.d.
stepchild adoption) deve ritenersi conclusa a seguito dell’intervento delle Sezioni
Unite n. 12193/19 del 6.11.2018 (dep 8.5.2019).
Pur riguardando tale sentenza una fattispecie diversa – ovvero la possibilità di
trascrivere direttamente in Italia un atto di nascita formatosi all’estero, relativa ad
un coppia di uomini e ad una paternità ottenuta con una gestazione per altri (il c.d.
utero in affitto) e quindi con una filiazione naturale indifferente per entrambi i
genitori (mentre per il genitore di intenzione si tratta di genitorialità non conforme
al dato biologico), la Corte è esplicita, e non si tratta di un mero obiter dictum
trattandosi di principio oggetto di espressa massimazione, nell’affermare la
possibilità di ricorrere in ogni caso all’adozione in casi particolari ex art 44 lett d) l.
184/83. Principio così massimato: «Il riconoscimento dell’efficacia di un
provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto
di filiazione tra un minore nato all’estero medianteil ricorso alla maternità
surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova
ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6,
della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto
posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l’istituto
dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti
sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente
dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non
esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale,
mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari,
prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983.».
Si deve peraltro puntualizzare che il caso in esame non interessa minimamente la
questione della maternità surrogata, e la relativa contrarietà all’ordine pubblico,
trattandosi di maternità ottenuta con inseminazione di un donatore maschio
anonimo, mentre la gestazione è stata portata avanti dalla madre biologica che ha
effettuato pertanto regolare riconoscimento del figlio.
La pronuncia è però rilevante perché conferma la correttezza dell’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza della stessa Corte a sezione
semplice (Cass Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 22/06/2016, Rv. 640133 – 01) che
aveva ritenuto che l’adozione ex art 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994,
costituisca «una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione
tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa
della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del
concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri
soggetti che se ne prendono cura, con l’unica previsione della “condicio legis” della
«constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza
con lo stato dell’evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di
filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità “di diritto” di procedere
all’affidamento preadottivo e non di impossibilità “di fatto”, derivante da una
situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnicogiuridico.
La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre,
implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle
persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l’esame delle condizioni e dei
requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento
preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), possa svolgersi
dando rilievo, anche indirettamente, all’orientamento sessuale del richiedente ed
alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio “partner”».
A tale pronunce è seguito peraltro un contrasto a livello giurisprudenziale di merito,
che ora si deve ritenere risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite nell’ambito della
tipica funzione di nomofiliachia.
Conforme alla sentenza della Corte di Cassazione cfr Trib Minorenni di Milano
Camera di Consiglio del 13 luglio 2018; contra Trib. Minorenni di Milano 13.9.2016.
Ciò premesso l’indagine peritale ha confermato quanto sommariamente indicato
nelle relazioni dei servizi psicosociali.
I CTU premettono come per i minori sia importante, proprio per garantirne uno
sviluppo sereno, il riconoscimento del legame genitoriale di fatto vissuto: «il
riconoscimento legale delle coppie omosessuali della possibilità per il genitore non
biologico di adottare il proprio figlio rappresenta un passo fondamentale e
necessario a garantire questi bambini: tanto nel dare loro la sicurezza di una rete
solida di relazioni affettive di fronte alle (eventuali) avversità, quanto nell’offrire
loro il senso di completo riconoscimento, di una tutela definitiva rispetto al dubbio
che la loro famiglia sia per qualche ragione una “famiglia di serie B”».
Fatta questa premessa non emergono nelle due ricorrenti profili personologici degni
di particolare attenzione.
La signora YY. ZZ. viene descritta come “persona solida, concreta e fidabile” e ciò
anche grazie ad una solida e supportiva situazione famigliare che l’ha sostenuta
nelle sue scelte.
La signora CC. è invece parsa …..
Per entrambe l’esperienza di coppia e l’esperienza genitoriale ha costituito un
fattore di positiva maturazione …..
Di conseguenza anche a livello di coppia genitoriale i CTU non possono che
effettuare valutazioni positive: «la estensione della co-genitorialità in questo caso
non nasce da dinamiche conflittuali o separative (ipotizzando una famiglia
“tradizionale” e le eventuali storie di separazione che portano a condividere con
nuovi compagni/e le responsabilità quotidiane della crescita dei figli) bensì da una
dinamica supportata dall’amore reciproco e dall’unione e condivisione di un
“progetto di vita”, per cui i rapporti e gli “scambi” non possono che esserne facilitati
e facilitanti».
Si evidenzia in particolare come abbiano preparato e protetto i minori rispetto
all’inserimento scolastico, ovvero il primo debutto sociale dei figli, presentendo la
propria situazione agli insegnanti e così ponendoli al riparo da eventuali pregiudizi.
Assai positive inoltre le descrizioni dei minori, a conferma della positività delle
competenze della coppia genitoriale.
F. viene descritta come «molto bella, simpatica, dai modi educati e raffinati, con
una buona dotazione cognitiva. Si esprime con un linguaggio evoluto, molto ricco e
articolato, possiede buone capacità di logica e di sintesi. Appare molto femminile
negli atteggiamenti così come nell’abbigliamento». Dotata di «ottime competenze
relazionali», mostra «un buon equilibrio tra l’utilizzo di informazioni cognitive e
informazioni affettive nell’approcciare e gestire situazioni nuove. Riconosce e
esprime, modulandole, le sue emozioni anche quelle negative con competenza», ha
una «buona capacità di empatizzare e di riconoscere gli stati mentali dell’altro,
esprime anche una buona sintonizzazione da parte delle mamme rispetto a ciò che
lei prova e desidera». «Tutti questi aspetti rimandano a una esperienza di legami di
attaccamento con le sue figure genitoriali caratterizzati da reciprocità, fiducia,
responsività. (…) mostra di vivere come naturale la sua realtà familiare e di rilevare
l’assenza della figura paterna solo nel confronto con le famiglie delle sue amiche,
solo a quel punto identifica una differenza che accoglie come altra possibilità ma
non come mancanza, e che non sembra interferire nella sua percezione di famiglia
come luogo dove poter crescere e stare bene. L’unione concreta dei cognomi
rappresenta per lei un rinforzo all’unione/allo stare insieme delle persone che li
portano.
Il tema prevalente per N. non sembra essere la mancanza di qualcosa o di qualcuno
ma la necessità di continuità nella relazione con le sue figure di attaccamento, con
mamma …..e mamma ……, sue figure di riferimento significativo. Emerge più volte
il senso di appartenenza al suo nucleo familiare, la sua preoccupazione e ansia che
qualcosa possa romperne l’attuale equilibrio e la sua conseguente richiesta di
mantenerlo coeso e riconosciuto»..
R. è descritto come un «bellissimo bambino, molto simpatico, vivace e curioso, è
dotato di buone competenze cognitive. Si esprime con un linguaggio ricco per l’età,
possiede una buona coordinazione motoria e una sostenuta capacità di attenzione e
concentrazione quando esegue un disegno, guarda un libro o svolge una attività di
gioco. Allo stesso tempo mostra una vivacità motoria in linea con l’età. (…) Sia
mamma …. che mamma ….. hanno mostrato buone capacità di contenimento nei
momenti in cui R. ha espresso alcune difficoltà di tipo emotivo, entrambe si
relazionano con lui con dolcezza ed empatia ma allo stesso tempo con autorevolezza
e contenimento quando necessari.
R. riferisce di molte esperienze positive condivise con le sue mamme. Ricerca la loro
presenza ma mostra anche di saper stare e giocare da solo.
R. mostra una buona capacità di padroneggiare le situazioni di stress mettendo in
atto buone strategie adattive, funzionali dove riesce anche a utilizzare l’aiuto che gli
viene offerto. (…)
Ha mostrato una importante capacità di relazionarsi all’altro affidandosi,
mostrando di saper utilizzare rassicurazioni e spiegazioni che gli vengono fornite.
Questo rimanda alla rappresentazione dell’altro come di qualcuno che può essere
disponibile, responsivo e protettivo, sulla base di esperienze positive di
attaccamento.
Si è potuto infatti osservare una buona interazione con le sue figure genitoriali
caratterizzata da empatia, reciprocità affettiva, collaborazione e giocosità. La
comunicazione tra loro è stata verbalmente intensa e ricca di complicità di sguardi.
Rispetto al motivo della consultazione R. mostra un forte senso di appartenenza alla
sua famiglia e con spontaneità segnala di vivere positivamente la sua realtà
familiare che percepisce come fisiologica. Già si rappresenta con entrambi i
cognomi delle sue mamme.
Si osserva una definita identità di genere e il conseguente desiderio di poter
condividere con altre figure dello stesso sesso giochi e contenuti maschili. (…). Ha
segnalato, sia attraverso i suoi vissuti sia esprimendolo in modo diretto, il profondo
bisogno di stabilità e continuità nella relazione con le sue figure genitoriali».
Quanto al rapporto tra i due fratelli è stato osservato “un intenso legame, giocano
insieme, si cercano molto” ….
Nelle osservazioni con le due ricorrenti si è osservato come entrambi i minori
abbiano fatto loro riferimento «come “base sicura”, si avvicinano a loro al bisogno o
per fare rifornimento affettivo per poi ritornare a esplorare e gestire la situazione
nuova che la presenza dei consulenti impone. I bambini si rivolgono a entrambe le
madri sia per richieste di aiuto e/o di rassicurazione/conferma, sia semplicemente
per farsi coccolare o per coinvolgerle in ciò che stanno facendo. (…)
Entrambe mostrano un profondo legame affettivo nei confronti sia di N. che di R.,
ne descrivono in modo preciso le rispettive individualità e peculiarità, ne
valorizzano le competenze. Entrambe rappresentano per N. e R., figure di
attaccamento affettive, responsive e protettive».
Rispondendo al quesito i CTU evidenziano, relativamente ai due minori, come non
sia necessario alcun sostegno. Altrettanto per le due ricorrenti le quali peraltro
hanno manifestato l’intenzione di avviare un sostegno terapeutico per lavorare su
alcuni aspetti della genitorialità.
All’udienza del 28 …..o 2019 le ricorrenti hanno ripercorso, condividendole, le
valutazioni delle CTU. Ci si è soffermati unicamente su un aspetto emerso nel lavoro
peritale, e sul quale hanno avviato contatti con un terapeuta, relativamente alle
ricadute per i minori, ed in particolare N., di alcuni litigi verbali, a loro giudizio di
poco conto, che la minore N. ha colto perchè al momento vivono ancora in
un’abitazione abbastanza piccola, e che la minore ha enfatizzato temendo che tali
discussioni possano essere prodromiche di una separazione, che evidente teme e
che entrambe le ricorrenti escludono.
Tutto ciò considerato sussistono pertanto le condizioni di cui all’art. 44 lett. b)
L.184/83, realizzando l’adozione dei minori da parte delle ricorrenti il preminente
interesse dei due minori costituendo il corollario ad una situazione di fatto da
tempo vissuta nella realtà di tutti i giorni e così ponendo rimedio ad una scissione
incomprensibile tra la forma giuridica della relazione genitoriale con l’altro genitore
e la realtà dei sentimenti di attaccamento e di fratria.
Per quanto attiene alla questione del cognome, poiché l’art. 55 L.184/83 richiama la
disciplina dell’art.299 c.c., l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri
genitori dovrebbe anteporre tale cognome al proprio cognome di origine, non
essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma,
alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del
menzionato art.299 (regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio,
caratterizzante l’adozione del …..orenne e quella del minorenne nei casi particolari
previsti dall’art.44 cit., secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la
sua famiglia di origine).
Nel caso di specie la pedissequa applicazione della norma avrebbe l’effetto
paradossale, ed incomprensibile per i due minori, di una pronuncia che da un lato
riconosce la fratria e contestualmente li separa semanticamente con una diversa
successione dei cognomi.
Invero l’intera disciplina del cognome è stata oggetto di recenti importanti revisioni
costituzionali se solo si pone mente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 286 dell’8.11.2016 (G.U. 052 del 28/12/2016), deposito 21/12/2016
relativamente all’attribuzione del cognome paterno per i figli nati all’interno del
matrimonio “nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune
volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre”.
Nel motivare la sentenza si osserva infatti, richiamati i precedenti della stessa Corte
e della CEDU , che la «piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità
personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al
riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di
costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad
essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di
entrambi i genitori».
La portata espansiva di tale decisione è esplicitata dalla stessa corte proprio con
riferimento alla disciplina dell’adozione e infatti si è statuito altresì «Per le
medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27
della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all’art. 299, terzo comma, cod. civ., per
la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di
attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento
dell’adozione».
Conseguentemente non vi è ragione per distinguere tra le varie forme di adozione e
la pronuncia della Corte impone, con una interpretazione costituzionalmente
orientata, ed in questo caso sostanzialmente “obbligata”, di assecondare la volontà
dei due genitori, tanto più che gli stessi hanno chiesto unicamente di aggiungere il
cognome dell’altro genitore, come previsto dal primo comma dell’art 299 cc e con
ciò sancendo la doppia appartenenza, e chiedendo unicamente di avere per i due
minori la medesima successione dei cognomi.
Deve pertanto essere accolto il ricorso anche con riferimento a tale domanda.
Deve infine provvedersi come da dispositivo alla liquidazione della C.T.U. a carico
delle parti, attesa la complessità del quesito peritale, del numero dei soggetti
esaminati (4) e dell’aumento del 40% trattandosi di perizia collegiale. In particolare
è previsto ex art 24 DM 30.5.2002 un onorario di Euro 387,86, aumentato sino al
doppio ex art 52 DPR 115/02 (trattandosi di accertamento particolarmente
complesso e delicato avendo ad oggetto la tutela di minori e le competenze
genitoriali degli esaminandi), moltiplicato per i soggetti esaminati (4), aumentato
del 40% trattandosi di CTU collegiale ex 53 DPR 115/02 fino a Euro 4344,03.
L’importo richiesto (Euro 3920,00, di cui 1.500,00 già versati a titolo di acconto)
rientra ampiamente nei parametri di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 44 lett d) e seg. L. 184/83, come modificati dalla L. 149/01, e 299 c.c. ;
DISPONE
a) farsi luogo all’adozione della minore YY. ZZ. N. nata a […] il …..2011 da parte di
CC. F. nata a […] il ….1982 con la conseguente assunzione da parte della minore del
cognome “YY. CC. ZZ.”;
b) farsi luogo all’adozione del minore CC. R. nato a […] il …2015 da parte di YY. ZZ.
L. nata a […] il …1975 con la conseguente assunzione da parte del minore del
cognome “YY. CC. ZZ.”;
visti gli artt.2, 3, 5, 6, 7, 9,11 L.319/80, 24 D.P.R. 352/88;
liquida
ai C.T.U. dr ….. e dr.ssa ….. la somma di € 3920,00 a titolo di onorari e € 250,00 a
titolo di spese, oltre agli oneri di legge, ponendo le spese di C.T.U. a carico solidale
di entrambe le parti ricorrenti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza