Fra fratello e sorella gli alimenti sono dovuti nei limiti dello stretto necessario.

Cass. 22 gennaio 2019, n. 1577

Rilevato che:
il sig. Gi. Sa. propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova, in sede di rinvio, lo ha dichiarato tenuto al pagamento, a titolo di alimenti, della somma di Euro 150,00 con decorrenza dalla liquidazione, in corso di causa, del trattamento pensionistico (fermo, per il periodo anteriore, il maggiore, in favore della sorella Pi. Sa.;
la parte intimata resiste con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 438 e 439 cod. civ.: la controparte non verserebbe in stato di bisogno, avendo interrotto volontariamente la propria attività di collaboratrice familiare e percependo le somme di Euro 526 da parte dell’INPS e di Euro 300 a titolo di contributo versatole dal Comune di Casarza Ligure;
con il secondo mezzo la violazione delle norme suddette viene prospettata in relazione alla situazione economica del ricorrente, che percepisce una pensione di importo pressoché analogo agli introiti dell’alimentanda;
la terza censura attiene all’omessa considerazione dell’incremento della posizione della sorella in corso di causa, nel senso che il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 150,00, a decorrere dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, confliggerebbe con l’elisione dello stato di bisogno determinata da tale trattamento;
i motivi suddetti, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati;
nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, per evidenti ragioni legate all’applicabilità dell’art. 440 cod. civ., occorre tener presente dei mutamenti delle condizioni delle parti verificatesi in corso di causa (Cass., 5 giugno 1967, n. 1231; Cass., 26 luglio 1966, n. 2066);
a tale principio di è correttamente uniformata la Corte territoriale, laddove ha tenuto conto dell’attribuzione alla Sa. di un trattamento pensionistico, nonché della percezione di altre somme, ai fini della determinazione dell’assegno in favore della stessa; ha poi verificato la corte distrettuale,
riducendo quindi l’assegno determinato in prime cure, se la citata sopravvenienza, per la sua entità, ponesse la ricorrente in grado di provvedere – come statuito da questa Corte con la decisione che disponeva il giudizio di rinvio -alle proprie esigenze primarie, atteso che, trattandosi di fratelli, la corresponsione degli alimenti deve essere limitata allo “stretto necessario”;
tale accertamento è stato correttamente effettuato, con motivazione congrua, dalla corte distrettuale, la quale ha tenuto conto sia dei principi enunciati nella sentenza che aveva disposto il giudizio di rinvio, sia, compiendo una valutazione complessiva ed accurata, dei bisogni dell’alimentanda, con particolare riferimento all’indisponibilità di un alloggio e della correlata esigenza di sopportare l’onere del pagamento di un canone di locazione;
risulta altresì rispettato il canone di proporzionalità, essendo stata posta in evidenza, oltre a quella reddituale, anche la consistenza patrimoniale del ricorrente, proprietario della casa da lui abitata; l’impugnata decisione, pertanto, deve essere confermata, ricorrendo giusti motivi, avuto riguardo alla necessità di adeguare la portata delle decisione di questa Corte alle indicate sopravvenienze, per altro inizialmente sottaciute, in violazione dei doveri di leale collaborazione, dall’alimentanda;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità.