Ai fini della rettifica di sesso anche di minore rilevano la sua identità, i suoi bisogni.

Tribunale di Genova 17 gennaio 2019
Con atto di citazione notificato alla Procura della Repubblica in
sede in data 8.4.2018, i signori M______ e B______, nella loro
qualità di genitori e rappresentanti legali della minore A____ (nata
il ___.2001), chiedevano al Tribunale adito di disporre la rettifica
del sesso anagrafico della loro figlia minore da femminile in
maschile, nonché di autorizzare l’adeguamento dei caratteri
sessuali della figlia minore, da realizzare mediante trattamento
chirurgico, esponendo:
– che la loro figlia minore A____, di stato libero, aveva sin
dall’infanzia manifestato comportamenti ed atteggiamenti propri
del sesso opposto a quello biologico, prediligendo la compagnia ed
i giochi maschili;
– che con il raggiungimento dell’età adolescenziale il disagio della
figlia minore A____ rispetto al suo corpo femminile si era
accresciuto, con forte e continua sensazione di imbarazzo,
sentendosi la ragazza costretta a reprimere le proprie aspirazioni
“al maschile” ;
– di aver ritenuto necessario sostenere la propria figlia
psicologicamente, avviandola ad un percorso psicoterapeutico che
aveva confermato l’esistenza di una disforia di genere;
– che alla proposizione della domanda gli attori erano stati
precedentemente autorizzati dal competente Giudice Tutelare.
Instaurato il necessario contraddittorio con il PM , all’udienza del
26.7.2018 gli attori, sentiti personalmente dal Giudice Istruttore,
confermavano quanto esposto in ricorso; alla successiva udienza
del 25.10.2018 il GI sentiva altresì la minore A____, la quale
manifestava la serietà della propria intenzione di mutare sesso e
confermava l’istanza proposta per lei dai suoi genitori , così
dichiarando: “già da quando avevo 10 anni ho compreso che mi
sentivo maschio piuttosto che femmina, mi sentivo a disagio come
femmina, poi vedendo dei programmi in televisione e andando a
fare delle ricerche su internet ho avuto consapevolezza delle
ragioni del mio disagio e della mia effettiva identità sessuale.
Ne ho parlato con i miei genitori già nel 2013 e poi nel 2014, loro
hanno subito mostrato di comprendere la situazione e si sono
dichiarati da subito disponibili ad aiutarmi.
Nel 2015 mi hanno accompagnato dal dott. C____ che mi ha
seguito nel percorso intrapreso.
Ho iniziato la terapia ormonale il 30.11.2016, poi nel 2017 sono
andato a Barcellona dove mi sono sottoposto ad un intervento di
mastectomia. Da questo anno ho iniziato a farmi crescere la
barba. (…) Nel mio ambiente ormai sono conosciuto come A___,
lo sono sia per i compagni di scuola che per i miei insegnanti che
per i miei amici.
Sono più che certo e convinto del percorso che ho intrapreso e già
mi sento un ragazzo a tutti gli effetti” .
All’esito dell’udienza del 25.10.2018 il giudice istruttore, ritenuto
che alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni
rese anche dall’interessata, la causa fosse sufficientemente istruita,
ed in assenza di istanze ex art. 183 c. 6 c.p.c., invitava parte attrice
a precisare le conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con esonero dai
termini per il deposito delle memorie finali avendovi la parte
rinunciato.
Le domande formulate in giudizio appaiono fondate e vanno,
pertanto, accolte per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che nel caso in esame la domanda –
relativa ad un soggetto di minore età – è stata correttamente
proposta dai signori M_____ e B______ (rispettivamente madre e
padre della minore A_____ ed esercenti sulla stessa la
responsabilità genitoriale) tenendo comunque ed
imprescindibilmente conto della volontà della figlia minore, ora
diciassettenne. Ciò risulta conforme alla previsione dell’art. 1,
comma 1 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di
consenso informato) che, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto
alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato
della persona interessata; nonché dell’art. 3 della medesima legge
che espressamente prevede che, ove si tratti di una persona di
minore età, questa abbia il diritto alla valorizzazione delle proprie
capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di
cui all’art. 1 comma 1 e che il consenso informato al trattamento
sanitario del minore debba essere espresso dagli esercenti dal
responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della
persona minore, in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità ed avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e
della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3
comma 2 legge 219/2017)
Nel caso in esame l’istruttoria ha infatti evidenziato come le
domande avanzate da parte degli attori e dirette ad ottenere la
rettifica del sesso anagrafico della loro figlia minore, nonché
l’adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili
mediante trattamento medico- chirurgico, siano state formulate dai
signori M____ e B_____ con lo scopo di assicurare alla figlia il
benessere psicofisico e comunque in totale conformità alla
volontà della minore stessa, la quale – ormai diciassettenne – ha
confermato al Giudice Istruttore, con piena maturità, la fermezza
della sua scelta di voler adeguare il sesso anagrafico (attualmente
femminile) al suo sentirsi maschile ed al suo aspetto esteriore (già
connotato da caratteri maschili quali la barba), acquisito anche a
seguito delle cure ormonali alle quali da tempo la minore si è
sottoposta, sempre sotto stretto controllo medico e psichiatrico.
In punto di diritto va inoltre premesso che, nel subordinare la
rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri
sessuali dell’istante, l’art. 1, L. n. 162 del 1982 non specifica se a tal
fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari
(quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo
delle massi muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria
una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi)
mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento; al
riguardo va rammentato che sulla questione sono intervenute la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15, nonché la Corte
Costituzionale che con la pronuncia n. 221/15 ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1 co., L.
14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32,
117, 1 co., Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.
La Corte Costituzionale – richiamata la propria sentenza n. 161 del
1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie un
concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato,
nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito
rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali
accertati al momento della nascita ovvero ‘naturalmente’ evolutisi,
sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche,
ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” e si
riferisce a una concezione del sesso come dato complesso della
personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve
essere agevolato o ricercato l’equilibrio) – ha esclusa la necessità,
ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione
anagrafica, del previo trattamento chirurgico, non più ritenuto un
“prerequisito” per accedere a detto procedimento, ma “solo una
delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri
sessuali”, giungendo alla conclusione che “rimane così ineludibile
un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le
quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Parimenti la Suprema Corte – sul presupposto che il diritto ad
autodeterminarsi in ordine all’identità di genere, essendo elemento
costitutivo del diritto all’identità personale, è compreso nel novero
dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta
costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), in base
a un’interpretazione dell’art. 1, L. n. 162 del 1984,
costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo – aveva affermato che per conseguire la
rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è
obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo
dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque
“ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta”
da parte del giudice, stante il coinvolgimento dell’interesse di
natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi
sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle
relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso
individuale che il giudice di merito deve compiere attraverso
l’esame della documentazione dei trattamenti medici e
psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da
indagini tecniche officiose volte ad attestare l’irreversibilità
personale della scelta”, comunque ritenuta “tendenzialmente
immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto
il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari
estetico-somatici ed ormonali”.
In sede giudiziale deve, in definitiva, potersi accertare che il
mutamento di sesso – che è “una scelta personale tendenzialmente
immutabile” sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo delle
oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari – sia
effettivamente tale, ossia abbia assunto le caratteristiche di
irreversibilità attraverso il completamento del percorso individuale.
Ciò premesso, va osservato che nel caso in esame parte attrice ha
prodotto: una relazione del dott. C____ in data 20.6.2016; una
Consulenza Tecnica Psichiatrica in data 18.7.2017 del dott.

C______ attestante che la minore/il minore A____ presenta “una
disforia di genere, non secondaria a condizioni di disturbo
psicopatologico. La persona presenta infatti una evidente
identificazione con il sesso maschile e tale identificazione non
appare legata a qualche presunto vantaggio culturale derivante
dall’eventuale riattribuzione di sesso (…) non sono emersi aspetti
psicopatologici significativi o tali da controindicare l’inizio del
trattamento ormonale (…) durante gli incontri ha dimostrato
coerenza rispetto alla decisione di transizione di genere
evidenziando la propria consapevolezza rispetto alle conseguenze
legali, ma soprattutto affettive relazionali”; una certificazione in
data 26.7.2017 del Prof. Diego Ferone dell’Ospedale Policlinico
San Martino di Genova, attestante che la paziente è seguita
ambulatorialmente per disforia di genere ed ha avviato dal
30.11.2016 un trattamento ormonale specifico dopo diagnosi ed
autorizzazione dello psichiatra di riferimento, e si è sottoposta ad
intervento di mastectomia il 12.1.2017 in Barcellona; certificato
del Hospital General de Catalunya del 12.1.2017 relativo
all’intervento di mastectomia.
Ritiene allora il Collegio che le acquisite risultanze documentali
dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci (sì da
rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di
natura medico-legale con la nomina di un consulente tecnico
d’ufficio) che la minore A_____, motivata da una radicata
percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia ormai maturato
con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere:
dai documenti clinici prodotti (tutti precisi, dettagliati, manifestanti
uno scrupoloso approfondimento delle problematiche psicosessuali
che hanno accompagnato fin dalla infanzia l’istante,
nonché provenienti da figure professionali munite di competenza
specifica in merito a tali problematiche) emerge infatti la non
corrispondenza della situazione “fisica” della minore (che da tempo
nel proprio ambiente familiare e scolastico viene chiamata con il
nome di A____) con quella “psico-sessuale”.
Inoltre, come il GI ha potuto osservare in udienza, attualmente la
minore si presenta con aspetto, abiti, postura e gestualità maschili.
Tenuto conto di tutto quanto precede, deve concludersi che la
figlia minore delle parti A_____ abbia dimostrato una piena
consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, senza
necessità di ulteriori accertamenti officiosi.

Va quindi accolta la domanda per la rettificazione dell’attribuzione
di sesso maschile alla figlia minore delle parti riconoscendogli la
qualità di uomo, e quindi va ordinata la modifica degli atti
anagrafici nella parte in cui riportano il nome “A___” anziché di
“A___” (nome prescelto dalla minore e con il quale è già nota nel
suo ambiente sociale) ed il sesso da femminile a maschile.
Gli attori vanno altresì autorizzati a far effettuare alla figlia ogni
ulteriore trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse
ritenere ancora necessario all’adeguamento dei suoi caratteri e
organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili del
minore, nel rispetto del suo benessere psicofisico.
P.Q.M.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle
domande attoree
visti gli artt. 1 e 2 L. 14.4.1982 n. 164, 31 D.L. 150/2011
ORDINA
all’ufficiale di stato civile del comune di Genova, dove fu
compilato l’atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo
registro e negli atti riguardanti A_____ nata a Genova il
_____.2001 con variazione del genere da femminile in maschile e
modifica del nome da A____ in A____.
AUTORIZZA
Parte attrice a ricorrere agli ulteriori trattamenti medico-chirurgici
di adeguamento dei caratteri sessuali (da femminili a maschili) di
A_______ che saranno ritenuti necessari per adeguare i suoi
caratteri e organi sessuali , primari e secondari, da femminili a
maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quant’altro di
competenza.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.12.2018
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
Dott. Marina Pugliese Dott. Francesco Mazza Galanti