L’ads può essere autorizzato dal GT alla prestazione di consenso informato sul fine vita ai sensi della L. 219/17

Giudice Tutelare di Modena, decreto 23 marzo 2018
A scioglimento della riserva che precede,
rilevato che la persona, A.M.H. nata a (omissis) il (omissis) e residente a
(omissis), come da certificazione medica in atti, in stato di coma “in emorragia
subaracnoidea da rottura aneurisma di arteria comunicante posteriore”. In
particolare, la predetta è stata vista domiciliarmente nel reparto di Medicina
Gastro lungodegenza del Policlinico di (omissis). La stessa, ricoverata in
rianimazione dal 4 gennaio scorso, si trova in stato di incoscienza, ricoverata a
letto, tracheotomizzata, con sondino naso-gastrico per alimentazione ed
idratazione. Per il suo stato, è risultato impossibile ogni forma di interazione e
contatto; che la persona appare perciò “psichicamente menomata”(art. 404
c.c.); che, poi, la medesima necessita di protezione, in quanto, tenuto conto
della descritta patologia, risulta “impossibilitata a provvedere ai propri
interessi”; che, da questo punto di vista, gli stessi si compendiano, dal punto di
vista patrimoniale, nella gestione dello stipendio e, quanto alla cura personale,
nella manifestazione del consenso ai trattamenti medico-sanitari; che sono,
perciò, in concreto ravvisabili i presupposti di istituzione della misura protettiva
dell’amministrazione di sostegno, “con la minor limitazione possibile della sua
capacità di agire” (art. 1 l. 9 gennaio 2004, n. 9); che, con riguardo
all’espressione del consenso informato (ovvero, al rifiuto) ai trattamenti
medico-sanitari da parte di persona incapace di esprimersi, la questione è stata
risolta dalla recente l. 22 dicembre 2017, n. 219.
Superando la tesi tradizionale che escludeva la rappresentanza in materia di
atti personalissimi, quali quelli in discorso, fu la Corte Suprema a chiarire che il
consenso potesse essere manifestato da parte del tutore di persona interdetta,
a condizione che venisse ricercato il suo best interest e ricercandone la volontà
precedentemente da lui espressa (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21.748), con ciò
dando attuazione all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997
(ratificata dall’Italia con l. 28 marzo 2001, n. 145), la quale ammetteva che il
rappresentante legale (dell’incapace) potesse esprimere il consenso informato
al trattamento medico al suo posto.
In materia di amministrazione di sostegno, la giurisprudenza sul punto di
mostrava oscillante, seppur tendendo a prevalere l’indirizzo inaugurato dal
Tribunale di Modena nel 2004 (Trib. Modena 28 giugno 2004, est. Stanzani, in
persona e danno, con nota adesiva di Cendon), secondo cui, quando
l’interessato non fosse in grado di esprimere consenso consapevole
relativamente a decisioni di natura sanitaria, all’amministratore di sostegno
potevano essere attribuiti poteri di rappresentanza al fine di esprimere il
consenso informato in nome e per conto del beneficiario (Trib. Modena 20
marzo 2008, ivi). Validando e giuridificando questi orientamenti, e così
eliminando ogni residua incertezza, la nuova legge n. 219 del 2017, dispone
che: “il consenso informato della persona inabilitata e’ espresso dalla
medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un
amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e’ espresso
o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo,
tenendo conto della volonta’ del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacita’ di intendere e di volere” (art. 3, 4° comma, l. cit.);
che, nella scelta dell’amministratore va prescelto il padre, disponibile
all’incarico, col consenso dei familiari,
nomina
H.N. nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) amministratore di
sostegno della figlia A.M.H. nata a (omissis) il (omissis) e residente a
(omissis), con le seguenti prescrizioni:
1) l’incarico è a tempo indeterminato;
2) l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
3) l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del
beneficiario, i seguenti atti:
– riscossione e gestione dello stipendio/pensione, con rilascio di quietanza;
pensione utilizzabile per intero nella cura, assistenza ed il soddisfacimento dei
bisogni di vita quotidiana della persona assistita. Con obbligo di investimento
del capitale residuo in titoli obbligazionari fruttiferi (titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o buoni postali fruttiferi) e, alla scadenza, con obbligo di
reinvestimento in identica o analoga tipologia di titoli;
– presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a
carattere fiscale, agli uffici pubblici ed amministrazione del c.c. di cui la
persona è intestata;
– prestazione del consenso informato (ovvero, rifiuto) per cure e trattamenti
sanitari che si rendessero necessari per la salute della persona;
4) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di
marzo di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle
condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è
tenuto al deposito del rendiconto;
5)l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti
da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il
beneficiario stesso;
6) l’amministratore deve verificare le condizioni di vita del beneficiario,
effettuando visite periodiche;
7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e
376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.
8) fissa per il giuramento dell’amministratore di sostegno l’udienza del 11
aprile 2018 h. 11,30.
Il decreto è provvisoriamente esecutivo.