RECLAMO E CONTESTAZIONE
Di Gianfranco Dosi
I. Il quadro giuridico
II. La “contestazione” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di contestazione
b) La legittimazione attiva
III. Il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di reclamo
b) La legittimazione attiva
IV. La legittimazione passiva e il litisconsorzio in entrambe le cause
Il quadro giuridico
L’azione di “reclamo dello stato di figlio” (art. 239 c.c.) e quella di “contestazione dello stato di figlio” (art. 240 c.c.) costituiscono due azioni di stato previste nel codice civile esercitabili in caso di filiazione matrimoniale.
La disciplina non è riferibile alla filiazione fuori dal matrimonio. Persiste infatti nell’ordinamento, anche dopo l’unificazione dello status filiationis operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal decreto legislativo di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154, ancora l’accesso differenziato allo stato che nel caso di filiazione matrimoniale avviene tramite la presunzione di paternità al cui meccani¬smo sono strettamente connesse le due azioni di “contestazione” e di “reclamo”.1
1 In dottrina si è ritenuto di non potersi escludere, dopo le riforme del 2012 e del 2013 sull’unificazione dello status filiationis che l’azione di contestazione possa essere proponibile anche per contestare lo stato di un figlio riconosciuto da genitori non coniugati, qualora detto riconoscimento sia stato effettuato nei riguardi di un figlio non partorito dalla donna indicata come madre. Ciò in quanto in caso contrario si avrebbe una ingiustificabile differenza di trattamento fra filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio, posto che nel primo caso la maternità è contestabile senza limiti di tempo (art.240 c.c.), mentre, nel secondo caso diverrebbe incontesta¬bile dopo cinque anni dal riconoscimento (in base al nuovo testo dell’art. 263 c.c. sui termini dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di vericità).
Entrambe le azioni sono imprescrittibili e quindi lo stato di figlio nato nel matrimonio può essere contestato e reclamato in ogni tempo.
Con l’azione di “reclamo”, imprescrittibile, l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorché lo status non gli venne attribuito alla nascita per diverse ragioni indicate tas-sativamente nell’art. 239 c.c. mentre con l’azione di “contestazione”, anch’essa imprescrittibile, lo status attribuito erroneamente può essere rimosso – anche in questo caso in ipotesi tassative – su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.
La poco lineare sovrapposizione sistematica delle norme che disciplinano queste due azioni (dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013) rende disagevole anche la ricostruzione della disciplina, lasciando aperti alcuni dubbi non del tutto ancora risolti.
È opportuno, pertanto, riprodurre qui di seguito le disposizioni normative relative alle due azioni per evidenziare i riferimenti essenziali della disciplina giuridica.
Art. 239 (Reclamo dello stato di figlio)
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quan¬do il precedente è stato comunque rimosso.
Art. 240 (Contestazione dello stato di figlio)
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.
Art. 241 (Prova in giudizio)
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
Art. 248 (Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Im¬prescrittibilità).
L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
Art. 249 (Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Impre¬scrittibilità)
L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
II La “contestazione” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
È opportuno esaminare prima l’azione di “contestazione”, dal momento che l’azione di ”reclamo” presuppone necessariamente una precedente azione di “contestazione”. Non vi è, comunque, al¬cuna controindicazione a ritenere proponibile da parte del figlio l’azione di “reclamo” anche conte¬stualmente a quella di “contestazione”.
a) I casi in cui è ammessa l’azione di contestazione
Come è noto, lo stato di figlio nato nel matrimonio è attribuito in forza della presunzione di pater¬nità cui all’art. 232 c.c. e, ove non corrispondente alla verità biologica, può essere eliminato con l’azione di “disconoscimento” (sentenza costitutiva) nei modi e nei termini previsti (art. 235 c.c. e art. 244 c.c.)2
2 Cfr la voce DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ .
Al di fuori di questi casi non è possibile contestare lo stato di figlio (nato nel matrimonio) se non nelle ipotesi espressamente indicate nell’art. 240 c.c. (Contestazione dello stato di figlio) e cioè nei soli “casi di cui al primo e secondo comma dell’art. 239”.
Secondo la giurisprudenza l’azione di “contestazione” ha carattere residuale rispetto a quella di “disconoscimento” (Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529; Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547) il che comporta che l’azione di “contestazione” non è esperibile in alternativa a quel¬la di “disconoscimento”. Altrimenti si finirebbe per consentire sempre la contestazione dello stato di figlio nato nel matrimonio anche oltre i termini previsti da quella norma per i legittimati attivi diversi dal figlio. Le due azioni hanno, infatti, presupposti e sfere di operatività assolutamente diverse.
L’azione di “contestazione” (la cui sentenza – da annotare a margine dell’atto di nascita – ha effetti dichiarativi) riguarda tre casi che sono, in verità, oggettivamente rari:
1) Supposizione di parto. È tale quella situazione che si potrebbe verificare – come indica peraltro l’art. 566 del codice penale che lo prevede come reato – quando nei registri di stato civile “si fa figurare una nascita inesistente”. La supposizione di stato postula l’inesistenza della reale nascita di un essere umano destinatario di uno status qualsiasi, e si parla quindi “supposizione” in quanto lo status è riferito ad un nato immaginario Cass. Pen. Sez. II, 6 novembre 1961). In tal caso coloro che appaiono “genitori” (ma anche chiunque altro vi abbia interesse) sono legittimati a promuovere l’azione per cancellare una registrazione fantasma di stato civile alla quale non corri¬sponde l’esistenza di nessuna persona vivente.
2) Sostituzione di neonato. E’ tale quella situazione che si verifica quando vi è un vero e proprio scambio materiale di un neonato con un altro (in un momento evidentemente successivo all’iscri¬zione di entrambi presso i registri dello stato civile: Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3404; Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6318). Anche in tal caso i genitori e chiunque vi abbia interesse, tra cui per esempio il figlio stesso, possono promuovere l’azione per sanare l’errore.
3) Iscrizione come figlio di ignoti di un figlio nato nel matrimonio (nel caso in cui nessuno abbia per esempio presentato la dichiarazione di nascita: art. 32 DPR 3 novembre 2000, n. 396). Anche in questo caso – e sempre che non venga dichiarata l’adozione del neonato – può essere promossa l’azione per contestare quella iscrizione. Il figlio era nato nel matrimonio ma è stato registrato alla nascita come figlio non riconosciuto da nessuno.
Il codice parla in questi casi di “contestazione” e non di “disconoscimento” perché si tratta di situa¬zioni in cui lo status legale (di figlio nato nel matrimonio) è stato attribuito o in modo immaginario (supposizione di parto) o a causa di un errore (sostituzione di neonato) o a causa della omissione della dichiarazione di nascita del figlio come nato nel matrimonio. Tutte situazioni indipendenti dall’attribuzione dello status in connessione alla presunzione di paternità.
Negli ultimi due casi (non nel primo in cui manca proprio il neonato) l’azione di contestazione è necessariamente il presupposto della eventuale successiva azione di reclamo dello stato (di figlio nato nel matrimonio) da parte del figlio stesso. In altre parole l’interessato potrà chiedere che gli sia attribuito lo stato di figlio corrispondente alla realtà, solo dopo che sia stato contestato (da parte sua o da parte di altri) l’avvenuto scambio dopo la nascita con altra persona o l’avvenuta omissione della dichiarazione di nascita.
L’art. 104, settimo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 stabilisce che: “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni… di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
b) La legittimazione attiva
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 248 c.c. l’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (per esempio per motivi ereditari).
La giurisprudenza ha escluso (con riferimento all’art. 263 c.c. che prevede l’impugnazione del rico-noscimento per difetto di veridicità) che tra i soggetti aventi un interesse all’azione possa esservi il pubblico ministero (Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515; Cass. civ. Sez. I, 18 otto¬bre 1989, n. 4201) ritenendo la norma riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore). Relativamente all’azione di contestazione la legittimazione attiva del Pubblico Ministero è stata esclusa nel lontano passato da Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1971, n. 2983.
Non è applicabile in quanto nessun rinvio viene espressamente fatto nell’art. 248 a tale situazione, quanto previsto per il disconoscimento in caso di morte del figlio (dove si ammette che l’azione possa essere in tal caso esercitata dal coniuge o dai discendenti). Il legislatore ha ritenuto suf¬ficiente attribuire la legittimazione a “chiunque vi abbia interesse” espressione nella quale sono evidentemente compresi anche i soggetti diversi dal figlio che abbiamo un interesse all’azione anche dopo la morte del figlio.
III Il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di reclamo
Premesso che nessuno può reclamare uno stato di figlio contrario a quello che gli attribuisce l’atto di nascita, se prima lo status non veritiero non è stato rimosso attraverso l’azione di contestazione (art. 239, ultimo comma, c.c.), il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio) è ammesso – secondo quanto dispone l’art. 239 c.c. – innanzitutto nei casi sopra esaminati in cui è ammessa l’azione di “contestazione” e cioè (non tanto in caso di supposizione di neonato in cui il neonato è solo immaginario ma) nei casi di sostituzione di neonato (App. L’Aquila, 4 maggio 1982 in cui il soggetto era stato “sostituito” non quando era in neonato ma quando aveva compiuto due anni) e di iscrizione come figlio di ignoti di un figlio nato nel matrimonio.
In secondo luogo l’azione è ammessa anche “per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità” (terzo comma), nonché “per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso” (quarto comma).
L’ipotesi di chi è stato riconosciuto in contrasto con la presunzione di paternità è quella del figlio che, ancorché nato nel matrimonio, è stato alla nascita riconosciuto come figlio nato fuori dal matrimonio dalla madre (ammessa a dichiarare che il figlio è nato da persona diversa dal marito: Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059; Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073) ovvero da altra persona (evidentemente prima della formazione dell’atto di nascita che avrebbe fatto scattare la presunzione di nascita nel matrimonio).
L’ipotesi, invece, del figlio che fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità è quella del figlio nato da una donna che, in violazione del divieto di cui all›art. 89, contragga nuove nozze prima del decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio (vi saranno due diverse presunzioni di paternità in contrasto tra loro) ovvero nato da una donna validamente coniugata che contragga un altro matrimonio, il quale, sebbene invalido, sia idoneo in astratto ad attribuire lo stato di figlio in applicazione dell›art. 128 del codice. In questi casi la nascita del figlio soggiace a due presunzioni di paternità. La legge accorda quindi al figlio il diritto di reclamare lo stato di figlio nato nel (secondo) matrimonio contratto dalla madre.
L’ultimo comma dell’art. 239 prevede che l’azione di reclamo può essere esercitata quando il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso senza però indicare i casi in cui ciò possa avvenire e quindi lasciando l’interprete in difficoltà.
b) La legittimazione attiva
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 249 c.c. l’azione di reclamo dello stato di figlio spetta solo al figlio.
L’azione non spetta quindi alla madre (Trib. Roma Sez. I, 8 agosto 2014).
Non sono ammessi ad esercitarla i discendenti in caso di morte del figlio. Si ritiene in dottrina che si tratti di una svista del legislatore il quale in tutte le azioni di stato (per esempio art. 270 c.c. per il riconoscimento; art. 246 c.c. per il disconoscimento) prevede la trasmissibilità del diritto di azione.
IV La legittimazione passiva e il litisconsorzio in entrambe le cause
Le azioni di” contestazione” e di “reclamo” seguono il rito a cognizione ordinaria e la competenza è del tribunale in composizione collegiale (secondo l’art. 50-bis c.p.c. che richiama le cause nelle quali ai sensi dell’art. 70 c.p.c. è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero).
Sia nell’azione di contestazione che in quella di reclamo, secondo quanto prescrivono rispettiva¬mente l’art. 248 e l’art. 249 “nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori” il che signi¬fica che la legge indica una regola di litisconsorzio necessario delle parti convenute.
Le due disposizioni prevedono entrambe inoltre che “Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’art. 247” dove si prevede in primo luogo che se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contrad¬dittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso; e in secondo luogo che se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’art. 246 e cioè nei confronti dei discendenti o degli ascendenti o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
Per espresso rinvio, infine, contenuto sempre negli articoli 248 e 249 si applica il sesto comma dell’articolo 244. Pertanto entrambe le azioni possono essere altresì promosse “da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore”.
Ugualmente trova applicazione, sempre per il richiamo espresso che ne fanno le norme sopra cita¬te, il secondo comma dell’articolo 245 con la conseguenza che “Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale no¬minato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice”.
Quanto alla prova si ricorda che l’art. 241 c.c. fissa il principio per cui la prova della filiazione può essere data con ogni mezzo. A tale proposito Trib. Parma, 17 ottobre 1998 ha ritenuto che la prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità potrebbe essere anche suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà d’ordine psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo.
RECLAMO E CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO
Giurisprudenza
Trib. Roma Sez. I, 8 agosto 2014 (Famiglia e Diritto, 2014, 10, 929 nota di BUGETTI)
Non potendosi ritenere che il principio della verità genetica nei rapporti di filiazione sia sovraordinato rispetto al predetto interesse del figlio, non è fondata la q.l.c. dell’art. 269 c.c., nella parte in cui prevede, senza eccezioni, che la madre sia colei che partorisce il figlio, dell’art. 239, comma 1, c.c. nella parte in cui consente di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, nonché dell’art. 243-bis c.c. nella parte in cui limita la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, anche in relazione all’art. 263 c.c., che invece attribuisce l’azione a chiunque vi abbia interesse.
Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529 (Familia, 2002, 533 nota di VARANO)
In presenza della normativa degli art. 235 ss. c.c. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici presupposti della legittimità, quale è la paternità), non è possibile applicare alla stessa fattispecie anche l’art. 248 c.c., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da quello della paternità.
Trib. Parma, 17 ottobre 1998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora il figlio, la cui nascita sia avvenuta in costanza di matrimonio dei genitori, sia stato registrato allo stato civile come nato da padre ignoto e da donna che non consente d’essere nominata a causa ed in conseguenza di gravi e drammatici problemi psicologici affliggenti i genitori (nella specie, trattavasi di bambina, il cui gemello era morto precocemente a seguito di aborto spontaneo, nata, dopo solo 25 settimane di gestazione, in condizioni fisiche assai precarie e con notevoli probabilità, in caso di sopravvivenza, d’essere gravemente minorata (cieca) o, comunque, priva di autonomia e d’ogni capacità di relazione), è consentita, al fine di far acquisire all’infante lo “status”, del tutto veridico, di figlio legittimo, la proposizione dell’azione di reclamo della legittimità, che ben può essere promossa nei confronti di entrambi i genitori da un curatore speciale del minore. La prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità, la cui presunzione non vale come integrativa del titolo, può essere suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà d’ordine psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo, nonché dal fatto che i genitori abbiano successivamente reso una dichiarazione di “riconoscimento” del figlio, pur rifiutata dall’uf¬ficiale di stato civile.
Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3404 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’articolo 567 del c.p. contiene due distinte ipotesi di reato, differenti non solo nella pena, ma anche nella loro struttura, data la diversità dei mezzi con cui si ottiene l’alterazione dello stato civile del neonato. Il comma 1 concerne, infatti, l’alterazione mediante la sostituzione materiale di un neonato a un altro e ha come presupposto che i due neonati siano già iscritti nei registri dello stato civile. Il comma 2 considera, invece, l’alterazione di sta¬to mediante falsità documentale ideologica e ha come presupposto la circostanza che l’alterazione sia commessa nella formazione dell’atto di nascita. Trattasi, quindi, di due reati autonomi, dovendosi escludere invece che la previsione del comma 2 contempli una previsione aggravata rispetto a quella del comma 1.
Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall’atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo status), non può contestare la paternità legittima avvalendosi dalla disposizio¬ne di cui all’art. 248 c.c., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un’azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità. Ne deriva che, per rimuovere la presunzione di concepimento durante il matrimonio, deve avvalersi dell’azione di disconoscimento della paternità anche il figlio che sia nato decorsi trecento giorni dall’omologazione della separazione consensuale (o dalla pro¬nuncia di separazione giudiziale) in epoca in cui era vigente il vecchio testo dell’art. 232 c.c., poichè tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla legge del tempo tra le cause di esclusione della richiamata presunzione, è riconducibile, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 229 della legge n. 151 del 1975, al discono¬scimento del rapporto di filiazione per mancata coabitazione, ex art. 235, comma 1, n. 1, c.c. (che, nella specie, l’interessato avrebbe potuto e dovuto promuovere nel termine fissato dalla riferita disposizione transitoria).
Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6318 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita con la quale si attri¬buisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile ( art. 567 comma 1 c.p.) l’interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell’iscrizione, nell’ipotesi del capoverso dell’art. 567 c.p. tutelato è l’interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o – quando ciò non sia possibile – in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell’ord. st. civile.
Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, l’espressione “chiunque vi abbia interesse”, usata dall’art. 263 c.c. per indicare i soggetti che vi sono legittimati, non può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.), con la conseguenza che trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’art. 70 n. 3 c.p.c. secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità, e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione, senza neppure essere legittimato a proporre domande nuove o riconvenzionali, che comportino l’obbligo ex art. 292 c.p.c..
Cass. civ. Sez. I, 18 ottobre 1989, n. 4201 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (e di contestazione della legitti¬mità), trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’ art. 70, n. 3, c. p. c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il p.m. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione; né l’espressione , usata dall’art. 263 c. c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi com¬prensiva del p. m., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.).
App. L’Aquila, 4 maggio 1982 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di reclamo di un diverso stato, da parte di figlio legittimo, ai sensi dell’art. 239 c. c., in caso di sostitu¬zione di neonato, è ammissibile anche ove la sostituzione (o lo scambio) sia avvenuto allorché il ricorrente, per la sua età, non aveva ancora maturato il concetto della propria identità nei rapporti con altre persone e non era in grado di comunicarla ad altri (nella specie una bambina di circa due anni, scampata al sisma di Avezzano del 1953, era stata riconosciuta come propria figlia legittima da un soggetto cui le autorità la avevano affidata e presso il quale la stessa era sempre vissuta).
Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1971, n. 2983 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il P.M. non è legittimato ad esercitare azioni civili in materia di stato delle persone fuori dai casi previsti specifi¬catamente dalla legge; in particolare non è legittimato ad esercitare l’azione di contestazione di stato, neppure quando lo stato da contestare risulti da un atto la cui falsità sia incontroversa, ma non sia stata dichiarata dal giudice penale, ai sensi degli artt. 380 e 480 c.p.p.
Cass. pen. Sez. II, 6 novembre 1961 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di supposizione di stato postula l’inesistenza della reale nascita di un essere umano de¬stinatario di uno status qualsiasi (donde la supposizione di tale status in quanto riferito a nato im¬maginario) mentre il reato di alterazione presuppone l’esistenza di una nascita reale e del relativo status del nuovo nato da poter modificare e rendere diverso L’aver fatto risultare in atto di nascita tardivo la nascita da una determinata donna di un bimbo nato, invece, in precedenza, da altra donna e come tale a suo tempo regolarmente iscritto in anagrafe, integra il reato di supposizione di stato.
