E’ efficace anche in Italia il divorzio straniero che preveda una tempistica più breve rispetto all’Italia
Cass. 21 maggio 2018 n° 12473
RILEVATO CHE: La Corte d’appello di Venezia, con l’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a seguito di ricorso ex artt.702 bis cod. proc. civ. e 30 del d.lgs. 1 settembre 2011, n.150 proposto da D.A. , ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale di Galati (Romania) il 18/02/2014 n. 1526/2014, come integrata dal provvedimento di chiarimenti n.1208/2014 pronunciato dallo stesso Tribunale il 01/04/2014: detti provvedimenti avevano dichiarato l’annullamento del matrimonio celebrato tra D.A. e B.G. in data (omissis) ed iscritto nel registro di stato civile del Comune della località di Radiu, ponendo a carico del B. l’obbligo di versare alla D. l’assegno percentuale del 33% del suo reddito realizzato mensilmente per il mantenimento dei figli C.G. ((omissis) ) e S.C. ((omissis) ), di cui il 16% per ciascuno. La Corte di appello, rilevata la mancata comparizione del B. , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, sulle conclusioni del PM favorevoli all’accoglimento, ha proceduto alla delibazione della sentenza straniera, a norma dell’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Avverso questa decisione B.G. ricorre per cassazione con cinque motivi. La ex coniuge replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1.1. Primo motivo – Violazione o falsa applicazione di legge degli artt.702 bis, terzo comma, 153 e 154 cod. proc. civ., per il mancato rispetto del termine per la notifica con conseguente inammissibilità della domanda (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che il ricorso non venne notificato nel termine perentorio fissato dalla Corte di appello e che questa avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza e non rimettere la parte in termini, come invece avvenne. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Considerato che la rubrica dei motivi è priva di efficacia vincolante (Cass. nn. 5848/2012, 7981/2007), appare evidente che la censura, non prospetta asseriti errori concernenti l’erronea ricognizione ed esegesi delle norme che si lamentano violate, bensì un preteso error in procedendo per difetto dell’attività valutativa del giudice a quo, con la conseguenza che la Corte può decidere la questione anche mediante l’accesso diretto agli atti processuali, ove necessario, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (Cass. n. 5971 del 12/03/2018, n. 17653 del 15/10/2012). Ciò posto, osserva la Corte che nel caso in esame non trova applicazione il condiviso principio al quale il ricorrente si richiama, secondo il quale “Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’”editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. con l’assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione.” (Cass. n. 5517 del 06/03/2017, Sez. U. n. 5700 del 2014; Cass. 19345/15). Invero, dall’esame degli atti emerge che la Corte di appello -a seguito della presentazione del ricorso- aveva fissato l’udienza per il 2/12/2015, assegnando “il termine di dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto” e disponendo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto “almeno tenta giorni prima della data fissata per la costituzione” con provvedimento in data 16/10/2015, che venne depositato in cancelleria in data 20/10/2015 e comunicato telematicamente alla parte istante in data 21/10/2015. Orbene, alla luce di detto provvedimento il termine per la costituzione del convenuto, da calcolarsi a ritroso ed in teoria scadente nel giorno di domenica 22/11/2015, andava, invece, in concreto a cadere il 20/11/2015, in applicazione dell’art. 155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 21335 del 14/09/2017), ed il termine per la notificazione, sempre calcolato a ritroso andava a scadere il 21/10/2015, e, quindi, con immediata prossimità alla data di deposito del provvedimento stesso, tale da rendere impossibile l’effettuazione degli adempimenti ivi previsti. Sulla scorta di tali inequivoche circostanze il provvedimento adottato dal Presidente della Corte di appello in data 17/11/2015, sia pure su segnalazione della ricorrente, non configura una remissione in termini a favore di quest’ultima, ma costituisce un differimento – e con tale termine si esprime il Presidente della Corte territoriale – della data d’udienza all’11/01/2016, disposto d’ufficio e riverberantesi automaticamente sui termini ordinatori connessi a catena. A seguito dell’esito negativo del tentativo di notificazione, alla prima udienza dell’11/01/2016 la ricorrente chiese ed ottenne una proroga del termine per la notificazione, questa volta di carattere perentorio, che rispettò provvedendo nei termini. Ne consegue la infondatezza del motivo. 2.1. Secondo motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt. 70 e ss. cod. proc. civ. relativamente alla mancata notificazione alla Procura della Repubblica ed al mancato intervento personale in giudizio della stessa (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). 2.2. Il motivo è infondato. 2.3. Dall’ordinanza impugnata si evince che il PM, nel procedimento in esame, non solo si è espresso, ma ha visto il collegio assumere una decisione conforme alla propria richiesta: risulta pertanto soddisfatto il requisito della necessaria partecipazione del P.M. al procedimento di delibazione (Cass. n. 19277 del 16.12.2003), peraltro stabilito nell’interesse dello stesso, senza che rilevi la sua effettiva presenza o meno all’udienza. 3.1. Violazione o falsa applicazione degli artt.64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n.218 relativamente all’insussistenza dei requisiti ivi previsti in punto di contrarietà all’ordine pubblico della delibanda sentenza straniera relativa al cd. “divorzio-lampo” rumeno (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Va confermato il principio secondo il quale “In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.” (Cass. n. 16978 del 25/07/2006). Nel caso di specie il ricorrente invoca la violazione dell’ordine pubblico esclusivamente in relazione al parametro dei differenti – e più brevi -tempi della procedura di divorzio, parametro che non integra un ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, assunta peraltro sull’accordo delle parti, che è certamente sintomatico del definitivo venir meno della comunione di vita (fol.14 del ricorso). 4.1. Quarto motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt. 64 e ss. della legge n. 218/1995 in punto di contrarietà della delibanda sentenza straniera all’ordine pubblico processuale con riguardo all’estensione all’obbligo di mantenimento per i figli oltre il consenso prestato e con riguardo alla mancata perimetrazione del reddito netto del genitore obbligato. 4.2. Quinto motivo – Violazione o falsa applicazione del’art. 64, comma 1, lett. b) della legge n. 218/1995 in punto di violazione del diritto di difesa quanto alla delibanda sentenza straniera. 4.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché concernono la stessa questione e sono avvinti sotto il profilo logico. 4.4. Il ricorrente sostiene che, con la richiesta di delibazione, la ex moglie intendeva preordinarsi i mezzi per agire esecutivamente sui redditi dallo stesso prodotti in Italia, ed assume che gli accordi di divorzio riguardavano solo i redditi prodotti in Romania. Sostiene che l’ordinanza di delibazione nella parte in cui estende l’efficacia esecutiva della sentenza di divorzio resa in Romania, va oltre quanto concordato dalle parti e viola il suo diritto di difesa. 4.5. I motivi sono inammissibili. In disparte che quanto esposto a sostegno della censura non trova riscontro nella ordinanza impugnata e che il ricorso prospetta una interpretazione dell’accordo di divorzio non avvalorata da elementi specifici ed ipotizza finalità che non è dato evincere né dalla ordinanza impugnate, né dagli atti processuali, va osservato che il B. , ritualmente citato nel procedimento di delibazione, ha volontariamente scelto di non parteciparvi, per cui nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile. 5.1. In conclusione il ricorso va rigettato. 5.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5.3. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso; – Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00, compresi gli esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52
