Prescrizione dell’assegno di mantenimento e azione di rimborso spese opera dal riconoscimento di paternità non dalla nascita
Cass. civ. Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9059
SENTENZA
sul ricorso 18920-2015 proposto da:
P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso l’avvocato ANTONIO CAUTI, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l’avvocato LUIGI ANTONANGELI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELANGELO ORTORE, FEDERICA DI BENEDETTO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
P.M.L.;
– intimata – avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato FERNANDO RUCCI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato MICHELANGELO ORTORE che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, per il rigetto dell’incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 03/05/2007, il Tribunale di Pescara condannava C.S. al rimborso pro quota di quanto versato dall’attrice P.M.L., per il mantenimento della figlia nata il (OMISSIS), riconosciuta subito dalla madre e dal padre soltanto in data 30/04/2003, rimborso da determinarsi dal 1971 alla data della domanda, condannando il convenuto al pagamento di una provvisionale e rinviando ad altra data per ulteriore istruzione.
Avverso la sentenza proponeva appello il C. chiedendo, tra l’altro, l’estinzione del diritto al mantenimento a far data dal 1990-1991 o al più tardi, dal 1999, la prescrizione quinquennale o in subordine decennale, decorrente dalla nascita, operando il diritto al rimborso, dal quinquennio decennio) anteriore alla domanda, con restituzione da parte dell’appellata della provvisionale.
Costituitosi il contraddittorio, l’appellata chiedeva il rigetto dell’appello.
Il Tribunale di Pescara, all’esito di ulteriore istruzione, con sentenza in data 31/3/2009, condannava il C. a pagare all’attrice, quale rimborso del mantenimento della figlia, nella misura del 50% la somma di Euro 195.525,00 calcolati sulle somme maturate dal 1971 alla data della domanda.
Anche avverso tale sentenza proponeva appello il C., chiedendo la riduzione del quantum e l’esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi. Costituitosi il contraddittorio, l’appellata chiedeva il rigetto dell’appello e, in via incidentale il rimborso di somme superiori al 50%, quantificandole in Euro 696.725,54.
Riuniti gli appelli, la Corte rigettava l’appello avverso la sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile quello incidentale avverso la sentenza definitiva e, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava il C. a pagare alla P. la somma di Euro 120.000,00.
Ricorre per cassazione la P., che pure deposita memoria difensiva.
Resiste con controricorso il C. che pure propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta vizio di motivazione e violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale, ritenendo che le sue richieste non fossero coperte da giudicato.
Con il secondo, violazione degli artt. 316 bis, 337 bis, 337 ter eart. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione relativamente al quantum liquidato.
Con un unico motivo, il ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione del rimborso alla madre della minore deve decorrere dalla nascita della figlia delle parti.
Il primo motivo del ricorso principale appare infondato.
Correttamente il giudice a quo respingeva l’appello incidentale proposto avverso la sentenza definitiva, C. al mantenimento della figlia (pro quota), dunque nella misura del 50% (come precisa correttamente il giudice a quo), con evidente riferimento a quanto contenuto nell’atto di citazione della P. (la relativa statuizione è contenuta nella sentenza non definitiva in atti). Né la P. – precisa ulteriormente la Corte di merito – ha impugnato la statuizione della sentenza non definitiva che ha determinato il periodo di tempo 1971 – 2004, fino alla data della domanda, come quello per il quale essa ha diritto di ripetere il 50% di spese per il mantenimento della figlia (anche tale statuizione è contenuta nella sentenza non definitiva in atti).
Afferma la ricorrente di aver modificato la propria domanda con memoria exart. 183 c.p.c., chiedendo una somma superiore al 50%, ma non coglie esattamente la ratio dell’argomentazione censurata: il giudice a quo infatti non esclude che vi sia stata modifica, ma afferma, come si è detto, che la predetta statuizione della sentenza non definitiva, non è stata impugnata è appena il caso di precisare che se la sentenza si fosse riferita ad una somma indeterminata superiore al 50%, non avrebbe parlato di “quota”).
Quanto al secondo motivo, correttamente la sentenza impugnata rileva che, non essendovi prova del preciso ammontare degli esborsi, la liquidazione deve essere equitativa e, con motivazione adeguata ha giustificato tale liquidazione, considerando eccessivi alcuni parametri indicando la necessità di una ” devalutazione ” per evitare conseguenze paradossali relativamente al periodo più risalente, indicando un valore annuo medio, per il quale ha tenuto conto del buon tenore di vita assicurato dalla P. alla figlia, ancorché in una città di provincia, Chieti, dove il costo della vita è meno elevato rispetto a città più grandi e diversamente collocate, delle cure mediche pagate, dei redditi delle parti sostanzialmente paragonabili.
Va pertanto rigettato il ricorso principale.
Quanto all’unico motivo del ricorso incidentale esso appare infondato.
Pur con approfondimento ed accuratezza il ricorrente vorrebbe modificare un orientamento del tutto consolidato di questa Corte, che il collegio condivide pienamente.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati (ai sensidell’art. 30 Cost., artt. 147 e 315 bis c.c.) e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Quello dei due che ritarda il riconoscimento, come avviene nella specie ovvero obbliga l’altro, in rappresentanza del figlio a chiedere la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso.
Dunque la prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio ma anche per quello del genitore al rimborso delle spese effettuate per il mantenimento stesso, non opererà dalla nascita ma dal riconoscimento da parte del genitore obbligato ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (tra le altre, Cass. N. 5652 del 2012; 14417 del 2016, e anteriormente Cass. N. 17914 del 2007).
Conclusivamente va rigettato anche il ricorso incidentale.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.