Assistenza familiare (violazione degli obblighi) (art. 570 co.2 n.2 c.p.)

Cass. pen. Sez. II, 15 maggio 2017, n. 24050
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M., N. IL (OMISSIS); nei confronti di: A.B., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 412/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 13/10/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Rosetta Anna Mancuso per l’ A. che si è riportata “ai motivi”.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 9/2/2010 il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, riconosceva la penale responsabilità di A.B. in ordine a reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare – derivanti da tre separati procedimenti, riuniti in fase dibattimentale – per aver fatto mancare mezzi di sussistenza al figlio minore Y., non avendo versato per intero alla moglie separata, S.M., gli assegni relativi al mantenimento del minore, dell’importo mensile di 608,22 Euro secondo quanto disposto dalla Corte di Appello di Ancona, e non avendo partecipato alle spese straordinarie, con riguardo ai periodi da marzo a settembre 2007, ai mesi di gennaio e febbraio 2008 ed ai mesi di aprile e maggio 2008.
2. La pronuncia con la quale in data 16/2/2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27/3/2014, che accoglieva il primo dei motivi proposti, relativo al travisamento della prova, nel quale restavano assorbite le altre doglianze, e rinviava alla competente corte territoriale.
4. Con sentenza del 13/10/2015 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’ A. dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato.
5. Propone ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, la parte civile S.M. chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ordine alla revoca delle statuizioni civili e deducendo a tal fine i seguenti motivi di impugnazione:
5.1. travisamento dei fatti e vizio di motivazione in ordine ai conteggi relativi alle mensilità erogate ed in ordine al tempo di adempimento; in particolare, la ricorrente si duole che, a fronte dello stato di bisogno del figlio minore, il padre abbia provveduto a pagamenti solo parziali ed incompleti senza che sia stata dimostrata la sua impossibilità economica di adempiere.
5.2. violazione di legge, in particolare dell’art. 570 c.p., con riferimento agli obblighi di assistenza familiare, assumendo la ricorrente non aver considerato la Corte territoriale la reiterazione del reato, il bisogno del minore relativamente al momento del mancato mantenimento previsto dalla sentenza civile, per una mancata contribuzione totale di Euro 1.382,00 e non già di 166 Euro come ritenuto in sentenza, oltre il 50 % di spese mediche e sportive mai rimborsate per 727,00.

Motivi della decisione
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Questa Corte di Cassazione, con la sentenza del 27/3/2014 dinanzi ricordata, nel riconoscere il travisamento della prova nella sentenza allora impugnata, ha riepilogato analiticamente in una tabella esplicativa, mese per mese, i versamenti effettuati dall’ A. nei periodi in contestazione, rilevando che questi non potevano ritenersi satisfattivi solo “in minima parte” delle obbligazioni familiari poste a carico del predetto imputato.
Si tratta di una tabella elaborata sulla base di quanto risultante dalla documentazione incontestata in atti e dalle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai versamenti mensili di 350 Euro effettuati dall’imputato, e sulla base di questa la sentenza della Corte di Appello di Perugia in questa sede impugnata ha rilevato che l’ A. ha effettuato tutti i versamenti per i periodi in contestazione del 2008, come risultato dalla espressa imputazione dei relativi vaglia postali, indicati in tabella, mentre per i sette mesi del 2007 in contestazione la tabella elaborata dalla sentenza di rinvio ha indotto la Corte territoriale a riconoscere un inadempimento per circa 166 Euro, in considerazione di 258 Euro non versate per ciascuno dei tre mesi da marzo a maggio 2007 (con versamenti di Euro 350 anziché di Euro 608), solo in parte compensate dal doppio versamento del mese di luglio 2007.
La Corte territoriale ha, poi, rilevato che le spese straordinarie non erano previste a carico dell’ A. da alcuno dei provvedimenti regolanti la separazione coniugale e che, delle spese prospettate dalla persona offesa, soltanto la spesa di 30 Euro per un certificato medico risultava concretamente sostenuta nel suddetto periodo del 2007. L’esiguità dell’inadempimento a fronte di un simile arco temporale e lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell’anno hanno, pertanto, indotto la Corte di Appello ad escludere che l’ A. volesse rendersi inadempiente ai propri obblighi di mantenimento.
6.2. A fronte di una ricostruzione fondata sulla tabella di cui alla sentenza della Corte di Cassazione relativa ai versamenti documentati, pertanto, la ricorrente propone contestazioni dei conteggi riportati nella sentenza impugnata, che si assumono “palesemente errati” proprio relativamente al dato, intangibile per il giudice di rinvio, delle spese già riconosciute come documentate dalla Corte di legittimità: così, la ricorrente ricorda essere stato riconosciuto che nessun versamento è stato effettuato nel gennaio del 2008, omettendo però di considerare che la tabella di cui alla sentenza di questa Corte utilizzata dal giudice di merito riferiva anche di un doppio versamento effettuato nel successivo mese di giugno, sicché nessun vizio di motivazione può ravvisarsi nell’assunto secondo cui, di fatto, l’ A. ha effettuato tutti i versamenti per i periodi in contestazione del 2008. Analogamente, con riferimento al 2007, la ricorrente deduce l’asserita erroneità del calcolo operato dalla Corte territoriale, omettendo però di considerare il doppio versamento effettuato nel luglio del 2007, e contesta altresì la quantificazione delle spese straordinarie riconosciute dalla sentenza impugnata, peraltro senza allegare al ricorso né richiamare espressamente alcuna documentazione a sostegno di tale assunto: sul punto viene proposta, pertanto, una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, mentre è noto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
6.3. In ordine alla censura con la quale si contesta, infine, che adempimenti parziali o tardivi possano esonerare l’ A. dalla penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli, deve preliminarmente rilevarsi che ai fini della configurabilità del reato previstodall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale e, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore (Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014 – dep. 09/04/2014, S., Rv. 259895). Soprattutto, però, deve rilevarsi che nel caso di specie la Corte territoriale non ha valutato l’esiguità degli inadempimenti per escludere l’elemento materiale del reato, bensì per escludere la volontà dell’imputato di rendersi inadempiente, con argomentazione da ritenersi immune da vizi logici o giuridici, giacché fondata anche sulla considerazione dell’arco temporale oggetto del procedimento, oltre che dei doppi versamenti talvolta effettuati, ritenuti poco compatibili con la volontà di non adempiere.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.