REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio
BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11
agosto 2014, n. 114, promosso dalla Corte di appello di Milano, nel procedimento vertente tra la Società agricola “In
Carrobbio” e il Banco BPM spa, con ordinanza del 16 ottobre 2017, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di costituzione del Banco BPM spa, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato Cristina Biglia per il Banco BPM spa e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Nel corso di un giudizio civile di secondo grado – nel quale la società appellata aveva preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l’ultimo giorno utile,
con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore
21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria quindi (successiva alle ore 21) implicante il perfezionamento della
notificazione «alle ore 7 del giorno successivo» (data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva) – l’adita Corte
di appello di Milano, sezione prima civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a norma del
quale «[l]a disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite
con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo».
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata – della quale non sarebbe, a suo avviso, possibile (senza
implicarne la sostanziale abrogazione) una interpretazione costituzionalmente adeguata – violerebbe, appunto, l’art. 3
Cost., sotto il profilo, sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poiché la prevista
equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di
situazioni differenti – le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche” – considerato anche che, per queste ultime, in
linea di principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l’esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto
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costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio» o dell’«interesse al riposo e alla tranquillità».
La disposizione stessa si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica
effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l’ultimo giorno utile per proporre
appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, «trovandosi a notificare
l’ultimo giorno utile (ex art. 325 cod. proc. civ.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter
sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe
essergli riconosciuto per intero».
2.– In questo giudizio si è costituita, ed ha poi anche depositato memoria integrativa, la società che resiste
all’appello nel giudizio a quo.
Detta società ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione, sia per «genericità ed indeterminatezza
del petitum» (non essendone specificato il verso caducatorio o manipolativo), sia per erroneità del presupposto
interpretativo (avrebbe errato la Corte rimettente «nel ritenere rilevante il principio di scissione soggettiva degli effetti
della notifica via p.e.c., venendo invece in rilievo, per l’applicazione dell’art. 16-septies, il diverso principio del
perfezionamento del procedimento notificatorio»).
In subordine, ha contestato, nel merito, la fondatezza della questione, sostenendo, tra l’altro, che l’interesse tutelato
dalla norma sia quello del destinatario e non quello del mittente, per cui, ove si ritenesse perfezionata una notifica
«eseguita» dopo le ore 21, l’interesse di quest’ultimo non sarebbe «meritevole di tutela», giacché è il mittente «in
prima persona responsabile della violazione dell’orario franco», avendo «creato il presupposto tale per cui la notifica
slitti necessariamente al giorno seguente».
3.– È pure intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della sollevata
questione.
Secondo l’Avvocatura, la norma denunciata potrebbe essere, infatti diversamente interpretata, senza che se ne
ponga un problema di «sostanziale abrogazione», non essendovi neppure ostacolo nella sua formulazione letterale.
Essa, infatti, non indicherebbe il soggetto rispetto al quale la notificazione «si considera perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo», così consentendo una lettura coerente con il principio della scissione del momento perfezionativo,
che anche per le notifiche telematiche è stato previsto dall’art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53
(Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), essendo
quindi possibile ritenere che «gli effetti del differimento al giorno dopo operino per il destinatario, ma non per il
notificante». E da ciò, dunque, l’inammissibilità della questione «per non essere stata tentata una interpretazione della
normativa costituzionalmente orientata», ovvero la sua non fondatezza alla luce di una tale esegesi costituzionalmente
adeguata.
Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza di cui si è detto nel Ritenuto in fatto, la Corte di appello di Milano, sezione prima civile – al
fine del decidere sulla eccezione di tardività di un gravame innanzi a sé proposto con atto notificato per via telematica
dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile (con ricevute di accettazione e di consegna generate,
rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32) – ha ritenuto, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che «[l]a
disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile [secondo cui «Le notificazioni non possono farsi prima
delle ore 7 e dopo le ore 21»] si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita
dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata irragionevolmente considererebbe «uguali e, quindi, meritevoli
di essere disciplinate allo stesso modo» due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale”.
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E ciò nonostante che, «per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email cui l’avvocato della parte appellata
riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente
garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, [di] cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte».
Per di più senza considerare che «quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue», poiché «[l]a PEC, una volta giunta al server dell’appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite codicistico», non sussistendo un esplicito divieto normativo di notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7.
Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Il quale, «infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero».
2.– È preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità della questione – a) per «genericità e indeterminatezza del petitum»; b) per suo «erroneo presupposto interpretativo»; c) «per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata» − formulate, rispettivamente, le prime due, dalla parte costituita e, la terza, dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.– Nessuna di tali eccezioni è suscettibile di accoglimento.
Ed invero:
a) letta nella sua interezza, e secondo l’argomentata prospettazione del Collegio a quo, l’ordinanza di rimessione auspica – in modo chiaro ed univoco – una decisione, a rima obbligata, che riconosca al mittente che proceda alla notifica con modalità telematiche l’ultimo giorno utile, «per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso»;
b) l’asserita erroneità del presupposto interpretativo attiene propriamente al merito e resta quindi estraneo al profilo della ammissibilità della questione;
c) la Corte milanese non ha omesso di verificare la possibilità di una interpretazione adeguatrice (nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notificazione), ma l’ha poi ritenuta impraticabile per l’ostacolo, a suo avviso non superabile, ravvisato nella lettera della legge. E ciò anche alla luce della interpretazione del citato art. 16-septies accolta dal giudice della nomofilachia, e consolidatasi in termini di diritto vivente, nel senso che la notifica con modalità telematiche richiesta con il rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, «secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente» (così Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello stesso senso, ex multis, sezione sesta civile – sottosezione L, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 393; sezione lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n. 21445; sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21915; sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, n. 8886). E, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo – se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la “vivenza” di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali – ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenze n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015).
3.– Nel merito la questione è fondata.
Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il Consulta OnLine – Sentenza n. 75 del 2019 http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0075s-19.html
3 di 5 10/04/2019, 09:26 destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il
perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590).
La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.
Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».
Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva –, venendo a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione.
3.1.– L’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione (sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità telematiche – regola, del resto, recepita
espressamente dall’art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) − consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata.
L’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Consulta OnLine – Sentenza n. 75 del 2019 http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0075s-19.html
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

MATRIMONIO DEL MINORE

Di Gianfranco Dosi

I L’impedimento al matrimonio determinato dalla minore età
L’art. 84 del codice civile1 prescrive che per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Una persona minore di età non può, quindi, sposarsi2. Si tratta di un “impedimento” matrimoniale.
La norma in questione prevede però che su istanza dell’interessato (di norma una ragazza minore di età in stato di gravidanza) il tribunale per i minorenni (competenza così individuata dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile 3) possa autorizzare al matrimonio il minore o la minore che abbia compiuto i 16 anni “accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte”.
Se il minore o la minore che intende sposarsi non ha compiuto i 16 anni non è ammissibile alcuna domanda di autorizzazione al matrimonio. Il matrimonio del minore o della minore che ha compiu¬to sedici anni è quindi possibile solo se autorizzato dal tribunale per i minorenni.
La mancata autorizzazione comporta la possibile impugnazione per nullità del matrimonio (art. 117, secondo comma, c.c.). In sostanza l’impedimento si traduce in una causa di invalidità. Il vizio si sana se l’azione non viene esperita.
L’art. 84 del codice civile1
1 Art. 84 (Età)
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addot¬te, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. prescrive che per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Una persona minore di età non può, quindi, sposarsi2
2 Prima della riforma del 1975 l’età minima per l’uomo era 16 anni per la donna 14 anni. . Si tratta di un “impedimento” matrimoniale.
La norma in questione prevede però che su istanza dell’interessato (di norma una ragazza minore di età in stato di gravidanza) il tribunale per i minorenni (competenza così individuata dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile 3
3 Art. 38 Disposizione di attuazione del codice civile
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. (2)
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.) possa autorizzare al matrimonio il minore o la minore che abbia compiuto i 16 anni “accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte”.
Se il minore o la minore che intende sposarsi non ha compiuto i 16 anni non è ammissibile alcuna domanda di autorizzazione al matrimonio. Il matrimonio del minore o della minore che ha compiu¬to sedici anni è quindi possibile solo se autorizzato dal tribunale per i minorenni.
La mancata autorizzazione comporta la possibile impugnazione per nullità del matrimonio (art. 117, secondo comma, c.c.). In sostanza l’impedimento si traduce in una causa di invalidità. Il vizio si sana se l’azione non viene esperita.
Si discute in dottrina se l’impedimento derivante dalla minore età costituisca una forma di incapacità giuridica (come appare ad alcuni più plausibile essendo carente la capacità a compiere l’atto e l’im¬possibilità di una rappresentanza) o di incapacità di agire (come ritiene la dottrina maggioritaria).
II L’autorizzazione del tribunale per i minorenni al minore o alla minore che ha compiuto sedici anni e i suoi presupposti
L’art. 84 c.c. prevede testualmente che il tribunale per i minorenni debba accertare la “maturità psico¬fisica” della persona minore di età che chiede l’autorizzazione ce “la fondatezza delle ragioni addotte”.
Sono pertanto due i presupposti previsti dalla legge per autorizzare al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni: la maturità psico-fisica dell’interessato e le gravi ragioni addotte.
Quanto alla maturità psico-fisica –secondo la giurisprudenza – non devono risultare, a carico del minore o della minore, disturbi di personalità, anomalie del carattere, ovvero patologie della sfera neuro-psichica idonee ad escludere o ridurre in forma significativa le sue capacità intellettive e/o volitive (Trib. Minorenni Caltanissetta, 26 ottobre 2017 dove si afferma che l’autorizzazione va negata solo se si accerta che la volontà del minore è stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni e quindi che il minore abbia subito un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva).
Nella decisione in questione si afferma che a favore di una lata interpretazione dell’art. 84 c.c. soccorrono i principi contenuti nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77, e in par¬ticolare quello enunciato dall’art. 3, significativamente intitolato ‘‘Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti’’: ‘‘Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione’’. La norma richiamata configura in capo al giudice un generalizzato dovere di acquisire, attraverso l’audizione dello stesso minore, il punto di vista di quest’ultimo sull’oggetto del procedimento. L’art. 3 della richiamata Convenzione ha dunque inteso valorizzare al massimo grado l’opinione del minore, cosicché, se essa deve essere in ogni caso acquisita dal giudice ne consegue, con tutta evidenza, che l’opinione del minore deve pure essere adeguatamente considerata dal medesimo giudice ai fini della decisione che dovrà assumere nei riguardi e nell’interesse dello stesso minorenne.
In passato la giurisprudenza aveva affermato che la maturità psichica richiesta dall’art. 84 c.c. non differisce da quella che il legislatore riconosce a chi ha raggiunto la maggiore età: il giudice, pertanto, per accertarla deve soltanto stabilire se il minore o la minore abbia raggiunto quel livello della capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presunti¬vamente a diciotto anni (Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 12 dicembre 1978).
Quanto ai gravi motivi particolare attenzione è stata dedicata in giurisprudenza allo stato di gravi¬danza dell’interessata e alla convivenza more uxorio in atto tra l’istante e l’altro nubendo.
Così si è ritenuto (Trib. Minorenni Napoli, 5 giugno 1995) che lo stato di gravidanza della mi¬nore che intende contrarre matrimonio può costituire grave motivo per l’ammissione della minore stessa al matrimonio prima dei 18 anni, se accompagnato da una sufficiente maturità ed indipen¬denza psicologica dai genitori e dalla sussistenza, in atto, di valide prospettive di una famiglia autonoma. Ugualmente, in passato, Trib. Minorenni Palermo, 17 giugno 1981 ha ritenuto che può essere autorizzata ex art. 84 c. c. alle nozze anticipate la minore che in assai difficili condi¬zioni familiari ed ambientali, con un comportamento equilibrato, responsabile ed oblativo, e con l’intento di assicurare al figlio già concepito lo stato di legittimità, dia prova di avere raggiunto la maturità psicofisica.
Il matrimonio riparatore non è però sempre stato considerato l’esito più adeguato. Così per esem¬pio in passato Tribunale Catania, 2 novembre 1986 ha affermato – negando l’autorizzazio¬ne – che allorché si controverta sull’affidamento della figlia infraquattordicenne, fuggita da casa per andare a convivere con un giovane cui risulti sentimentalmente legata, il giudice non deve privilegiare soluzioni sottese al raggiungimento del matrimonio riparatore, inteso come obiettivo ottimale, che invece non è affatto né l’unica, né la migliore soluzione e non risponde in sé necessa¬riamente all’interesse, presente e futuro, della donna; ma deve ricercare, soprattutto con l’ausilio di qualificati esperti, la soluzione più idonea a garantire un equilibrato, progressivo sviluppo delle potenzialità affettive ed intellettuali della minore, che a quest’ultima consenta di raggiungere la maturità necessaria per adottare, a tempo debito e per ciò consapevolmente, la decisione più ri-spondente al proprio vero interesse, anche in prospettiva futura.
Secondo Trib. Minorenni Torino, 26 marzo 1986 per gravi motivi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle nozze del minore infrasedicenne, devono intendersi non soltanto quelli che interessano sotto il profilo negativo e cioè allo scopo di evitare disagi e sofferenze di rilievo alla coppia, che per di più sia in attesa di un figlio, ma anche quelli che vanno riguardati in senso positivo, quali il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente fami¬liare non solo unito ed affettuoso di fatto, ma anche formalmente riconosciuto dalla collettività ed imperniato su solenni ed anche legalmente vincolanti promesse ed impegni formulati dai nubendi, tanto più che la famiglia fondata sul matrimonio costituisce un valore personale e sociale esplici¬tamente affermato dalla costituzione.
La convivenza more uxorio è stata ritenuta in passato condizione sufficiente per concedere l’au¬torizzazione (Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 27/01/1982 secondo cui la convivenza instaurata positivamente dai nubendi da molti mesi è rilevante quale grave motivo ai fini della autorizzazione al matrimonio).
Ugualmente è stata ammessa al matrimonio la minore, prossima al compimento dei diciassette anni, la cui maturità psicofisica è stata provata e che ha allegato la sussistenza di gravi motivi, quali la convivenza “more uxorio” dei nubendi, protrattasi per circa un anno in casa dei genitori della richiedente, l’esistenza provata di un legame affettivo profondo e di un serio, consapevole progetto di vita coniugale, l’impegno costante nel lavoro domestico della minore stessa, ed il valo¬re sociale dell’istituto matrimoniale sanante la pregressa convivenza (Trib. Minorenni Perugia, 31 maggio 1995). Nello stesso senso Corte d’Appello L’Aquila Sez. minori, 16 marzo 1994 che ha ritenuto gravi motivi le conseguenze negative che la convivenza “more uxorio” può compor¬tare “in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita”.
Secondo Corte d’Appello Roma Sez. minori, 25 gennaio 1982 la convivenza more uxorio, la gravidanza della donna, l’ambiente di vita dei minori sono gravi motivi idonei ad ammettere un minore al matrimonio.
In ogni caso non sempre la convivenza “more uxorio” dei nubendi è apparsa in giurisprudenza meritevole di autorizzazione al matrimonio del minore. Così per esempio in passato è stata negata l’autorizzazione a contrarre matrimonio allo scopo d’evitare il, pur certo e notevole, disagio colle¬gato alla convivenza alternata dei nubendi presso l’uno o l’altro dei propri genitori (Trib. Mino¬renni Trieste, 13 maggio 1987).
III Il procedimento
Il procedimento per ottenere l’autorizzazione – come si capisce dal testo dell’art. 84 c.c. – è molto semplificato e segue il rito camerale (art. 737 e seguenti c.p.c.).
L’istanza si prone al tribunale per i minorenni del distretto di residenza dell’istante.
L’iniziativa del procedimento deve essere dell’interessato (“Il tribunale, su istanza dell’interes¬sato…”), anche se è poco plausibile che un ragazzo o una ragazza possano di propria iniziativa predisporre e depositare un ricorso in tribunale. In effetti l’art. 84 parla, però, di “istanza” e non di “ricorso” e quindi è sufficiente un semplice impulso (una istanza, appunto). Trattasi di un atto personalissimo e quindi il minore deve e può richiedere l’autorizzazione personalmente. In dottrina si parla di una forma di eccezionale capacità di agire del minore. Trattandosi di volontaria giurisdi¬zione non è previsto l‘obbligo di rappresentanza tecnica da parte di un difensore (art. 82 c.p.c.) e quindi non è neanche ipotizzabile la nomina di un curatore speciale per sanare un inesistente conflitto di interessi in sede processuale (art. 78 ss c.p.c.).
Nella prassi di molti tribunali per minorenni viene richiesto al minore o alla minore che ha compiuto i sedici anni di compilare una istanza – di cui viene messo a disposizione un facsimile – e di allegare alcuni documenti (estratto dell’atto di nascita del minore con indicate le generalità dei genitori; stato di famiglia; certificato di residenza; eventuale dichiarazione di lavoro del partner; eventuale certificato di gravidanza rilasciato da un ginecologo).
Il tribunale, in genere tramite i servizi sociali del territorio, assume informazioni finalizzate all’ac¬certamento della maturità psico-fisica del o della minore e la fondatezza delle ragioni addotte.
Devono essere sentiti il pubblico ministero e i genitori (o il tutore) del o della minore. Non è pre¬visto, quindi, che i genitori di chi chiede l’autorizzazione debbano essere d’accordo: è prescritta soltanto la loro audizione.
Se sussistono i presupposti il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio autorizza il ma¬trimonio.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori (o al tutore) e all’interessato o interessata (il codice civile parla impropriamente di “sposi”).
Contro il decreto di rigetto può essere proposto reclamo dal minore o dalla minore istante (per motivi di legittimità e di merito) con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Il decorso del termine dalla comunicazione e non dalla notificazione è in sintonia con la natura non bilaterale del procedimento. Anche per il reclamo del minore o della minore l’art. 84 c.c. non prevede l’assistenza del difensore e, quindi, il minore o la minore – ben¬ché la legge sia piuttosto evasiva sul punto – possono accedere alla Corte d’appello personalmente senza l’assistenza tecnica del difensore.
Sembrerebbe ammissibile il reclamo da parte del pubblico ministero (contro, per esempio, il de¬creto che ammette al matrimonio) ma non da parte dei genitori del minore o della minore istante. In dottrina si ammette, comunque, che i genitori possano reclamare contro il decreto del tribunale ma questa eventualità sembra contrastare con la sola funzione consultiva attribuita all’audizione dei genitori. Non vi sono sul punto precedenti editi in giurisprudenza.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto per il reclamo senza che esso sia stato proposto.
Attesa la natura del procedimento nulla impedisce al minore o alla minore di riproporre l’istanza in caso di mancato accoglimento.
IV Il matrimonio concordatario del minore di età
Il matrimonio canonico è valido se l’uomo ha compiuto i sedici anni e la donna i quattordici4
4 Can. 1083 – §1. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non pos¬sono celebrare un valido matrimonio.
§2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. , ma le Conferenze episcopali – secondo quanto stabilisce il secondo paragrafo del canone 1183 del codice di diritto canonico – possono fissare una età maggiore per la celebrazione. La Conferenza episco¬pale italiana con delibera del 23 dicembre 1983 n. 105
5 Delibera del 23 dicembre 1983 n. 10. – Per la lecita celebrazione del matrimonio l’età dei nubendi è di 18 anni. Resta riservata ad apposita Istruzione pastorale » della C.E.I. l’indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie situazioni. ha elevato l’età matrimoniale dei nubendi a diciotto anni.
L’ufficiale dello stato civile deve provvedere, quindi, alla trascrizione dell’atto di matrimonio, tra¬smessogli dal parroco del luogo ove sono state celebrate le nozze, ai fini della rilevanza civile nell’ordinamento dello Stato del matrimonio religioso.
I Patti lateranensi del 1929 permettevano la trascrizione, per gli effetti civili, anche del matrimonio contratto dai minori non autorizzati. Il nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede del 1984, ha coordinato, equiparandola, la disciplina concordataria a quella civilistica, stabilendo che, qualo¬ra gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione, non possa aver luogo la trascrizione del matrimonio religioso (art. 8.1, lett. a, legge 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede 6
6 8. – 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a con¬dizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matri¬monio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della cele¬brazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. ).
È quindi superata l’incostituzionalità dell’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Corte Cost. 2 febbraio 1982, n. 16), nella parte in cui consentiva la trascrizione del matrimonio canonico contratto dal minore non autorizzato.
S’intende che il minore autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio può senz’altro sposarsi secondo il rito concordatario e l’ufficiale di stato civile potrà trascrivere l’atto di matrimonio.
V Il matrimonio all’estero del minore italiano
Secondo quanto prevede espressamente l’art. 115 c.c. “Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese stranie¬ro secondo le forme ivi stabilite”.
Di conseguenza il minore che ha compiuto i sedici anni e che intende contrarre matrimonio all’estero (dove per esempio risiede o intende sposarsi) deve ugualmente ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 84 del codice civile. Ma la chiederà – come si dirà tra breve – all’autorità consolare all’estero.
L’art. 115, richiamando gli artt. 84 ss., conferma quanto disposto in linea generale dall’art. 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) il quale prevede che “La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”.
Nello Stato straniero il minore italiano può scegliere di celebrare il proprio matrimonio con un con¬cittadino, o con uno straniero, dinnanzi all’autorità diplomatica o consolare ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento di stato civile) “secondo le leggi del luogo” che – per quanto sopra detto in merito al contenuto precettivo dell’art. 115 c.c. – non valgono ad escludere l’applicazione dell’art. 84 del codice civile.
Sui poteri consolari, in ordine alla celebrazione del matrimonio all’estero, dispone il D.P.R. 5 gen¬naio 1967, n. 200 il cui articolo 12 (Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti) prescrive che “Il capo di ufficio consolare di I categoria è autorizzato a… dispensare, per cause gravissi¬me, dall’impedimento di cui all’art. 84 Codice civile. Allorché l’autorità consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l’esercizio dei poteri di cui al comma precedente, essa trasmette al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni ed all’autorità competente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238 [previgente Ordinamento di stato civile], le domande per la dispensa dall’impedimento di cui all’articolo 84 Codice civile…”.
In mancanza di norme di coordinamento si deve ritenere che l’autorità consolare può autorizzare il matrimonio del minore italiano all’estero ma se ritiene di non autorizzarlo deve trasmettere l’i¬stanza al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma il quale trasmetterà la richiesta al tribunale per i minorenni di Roma per quanto di competenza in ordine all’autorizzazione.
VI Il matrimonio in Italia del minore straniero
Il matrimonio dello straniero in Italia è regolato dall’art. 116 c.c. (nel testo come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 sulla sicurezza pubblica) il quale prescrive al primo comma che “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’uf¬ficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento atte¬stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” mentre prevede al secondo comma che “Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4,88 e 89”.
Come si vede non viene richiamato l’art. 84 c.c. e quindi il minore straniero che, avendo compiu¬to i sedici anni, intende contrarre matrimonio in Italia non dovrebbe richiedere l’autorizzazione del tribunale per i minorenni. Poiché, tuttavia, il limite del compimento del sedicesimo anno, va considerato un limite di ordine pubblico, anche lo straniero che intende contrarre matrimonio deve rispettarlo (sia pure in assenza di un richiamo espresso nell’art. 116 c.c.). Secondo Trib. minorenni Bologna 9.2.1990 non sarebbe necessaria neanche l’autorizzazione del tribunale per i minorenni. Viceversa secondo Trib. minorenni Roma 19.7.1989 l’autorizzazione sarebbe comunque necessaria.
Quanto al nulla osta dell’autorità straniera va comunque precisato che la mancanza del nulla osta, di per sé, non dovrebbe impedire allo straniero di contrarre validamente matrimonio in Italia, trattandosi in sostanza di una irregolarità, anche se gli ufficiali di stato civile applicano rigorosa¬mente l’art. 116, 1° co., rifiutando di eseguire la pubblicazione, in assenza della documentazione prescritta. Il diniego può essere impugnato davanti al tribunale (ricorso cosiddetto di rettificazione previsto nell’Ordinamento di stato civile). Il Tribunale provvede in camera di consiglio e può ordi¬nare di procedere alla pubblicazione, non costituendo il rilascio del nulla osta, da parte dell’autorità straniera, una condizione per contrarre matrimonio, ma una formalità probatoria da cui si può prescindere (Corte Cost. 30 gennaio 2003, n. 14).
Se l’omessa presentazione del nulla osta dipende dalla mancanza di collaborazione da parte dello Stato straniero il Tribunale può autorizzare la pubblicazione, quando, accertato il contenuto della legge nazionale dello straniero, risulti che sussistono le condizioni che essa stessa prevede per il matrimonio (Trib Treviso 15 aprile 1997; Trib Camerino 12 aprile 1990; Trib. Potenza 30 novembre 1989). Ugualmente il tribunale può autorizzare il matrimonio se risulta che il nulla osta non viene rilasciato in quanto l’autorità straniera ne subordina il rilascio alla conversione all’Islam dell’altro coniuge (Trib. Venezia, 4 luglio 2012; Trib. Taranto 13 luglio 1996; Trib Barcellona Pozzo di Gotto 9 marzo 1995; Trib. Torino 24 febbraio 1992; Trib. Genova 4 aprile 1990).
L’altro presupposto necessario per lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia è costituito dalla presentazione all’ufficiale dello stato civile di un documento attestante la regolarità del sog¬giorno nel territorio italiano.
VII L’emancipazione del minore che contrae matrimonio
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio (art. 391 c.c.). Pertanto con il matrimonio acquista la capacità di agire. Tale capacità, però, non è piena in quanto l’art. 394 del codice (Capacità dell’e¬mancipato) prescrive che “L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione” e che “Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto”.
Viceversa “Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [indicati nell’art. 374 c.c.7
7 Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’ammi¬nistrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. ] oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare” ma “Per gli atti indicati nell’articolo 3758
8 Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nomi¬nato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 L’ultimo comma dell’art. 320 c.c. prevede che “Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la respon¬sabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore”. ”.
Come si vede gli atti di straordinaria amministrazione sono (per un retaggio storico oggi irragio¬nevole) suddivisi in due categorie: quelli indicati nell’art. 374 (asseritamente meno rischiosi) per i quali è sufficiente il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare e quelli indicati nell’art. 375 (considerati più rischiosi) per i quali invece l’autorizzazione deve essere data dal tri¬bunale a meno che il curatore non sia il genitore del minore autorizzato al matrimonio (in tal caso ritenendosi sufficiente l’autorizzazione de giudice tutelare).
In verità il curatore del minore autorizzato al matrimonio è per legge l’altro coniuge maggiore di età (Art. 392 c.c.) e solo nel caso in cui entrambi i coniugi fossero minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
La legge si preoccupa anche del caso in cui dovesse intervenire una nullità matrimoniale (diver¬sa da quella per violazione dell’art. 84 c.c.) o la separazione o il divorzio e prescrive nell’ultimo comma dell’art. 394 che in tali casi il giudice tutelare debba nominare al minore che era stato autorizzato al matrimonio (e che, s’intende, non abbia nel frattempo raggiunto la maggiore età) come curatore uno dei genitori.
Ci si deve chiedere che cosa avviene se il curatore (cioè, come si è detto, l’altro coniuge o il ge¬nitore del minore) non intende dare il consenso all’atto di straordinaria amministrazione. Per tale ipotesi soccorre l’art. 395 c.c. (rifiuto del consenso da parte del curatore) secondo cui “Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’at¬to, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale”.
L’art. 393 c.c.10
10 Art. 393 (Incapacità o rimozione del curatore)
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384. prevede le cause di incapacità e di rimozione del curatore facendo rinvio alle cause previste per l’incapacità e la rimozione del tutore in generale.
In chiusura vi è da dire che in caso di inosservanza delle disposizioni che sono state sopra richia¬mate contenute nell’art. 394 c.c. tutti gli atti compiuti possono essere annullati su istanza del minore o sei suoi eredi o aventi causa11
11 Art. 396 (Inosservanza delle precedenti norme)
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati su istanza del mi¬nore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378. .
Il codice si preoccupa anche del caso (in verità più che raro) in cui il minore autorizzato al matri¬monio e quindi emancipato, debba esercitare un’impresa commerciale, prevedendo all’art. 39712
12 Art. 397 (Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale)
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.
L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa. che egli possa farlo senza l’assistenza del curatore ma con l’autorizzazione del tribunale.
VIII La nomina eventuale di un curatore per le convenzioni matrimoniali
Il codice civile dopo aver disciplinato il matrimonio del minore prevede all’art. 90 (Assistenza del minore) che “Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle conven¬zioni matrimoniali”.
Poiché l’art. 165 c.c. nell’ambito delle norme sul regime patrimoniale della famiglia garantisce al minore- come si dirà tra breve – il diritto personale di stipulare le convenzioni matrimoniali è evi¬dente che la nomina di un curatore assistente del minore non è sempre necessaria ma lo diventa se vi è una situazione di conflitto e di contrapposizione tra il minore e i suoi genitori.
E poiché il minore autorizzato al matrimonio ha già un curatore per legge (articoli 392 e seguenti sopra ricordati) curatore per l’assistenza alle convenzioni matrimoniali sarà, in tal caso, la stessa persona che è curatore per legge.
La nomina del curatore è opportuna, come si è detto, in caso di contrapposizione tra il minore e suoi genitori; contrapposizione che può essere emersa proprio nel corso del procedimento di au¬torizzazione al matrimonio. Si deve però tenere conto del fatto che il curatore in questo caso non assolve alla sua tipica funzione sostitutiva dei genitori – come avviene in tutti i casi in cui la nomina risponde all’esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori (art. 320, 321 c.c. art. 78 c.p.c.) – ma è opportuna per salvaguardare il minore ammesso a contrarre matrimonio (e che con il matrimonio è emancipato e quindi capace di agire) dalla situazione imbarazzante di dover essere assistito dai suoi genitori che magari non hanno condiviso la sua scelta di sposarsi. Per questo si parla correttamente di contrapposizione o di “conflitto di interessi” improprio.
Il curatore per l’assistenza alla stipula delle convenzioni matrimoniali integra quindi la volontà del minore (senza sostituirsi a lui come farebbe il curatore speciale in sede rappresentanza sostitutiva).
Nell’ambito delle norme sul regime patrimoniale della famiglia all’art. 165 (capacità del minore) si conferma che “il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori eser¬centi la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore nominato a norma dell’art. 90”
La nomina è, quindi, eventuale ed è effettuata, anche d’ufficio, dal tribunale per i minorenni (ex art. 38 disp. att. c.c.) o dalla Corte d’appello in caso di reclamo.
IX Il matrimonio contratto in violazione dell’art. 84 c.c.
Il matrimonio che dovesse essere contratto dal minore in violazione dell’art. 84 c.c. e cioè o dal mi¬nore infrasedicenne o da quello ultrasedicenne senza l’autorizzazione del tribunale per i minorenni “può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal rag¬giungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale” (art. 117, secondo comma, c.c.).
La legittimazione attiva è, dunque, più limitata rispetto a quella prevista per i casi di nullità disci¬plinati dalle altre ipotesi dell’art. 117, non essendo, infatti, previsto che possa essere esperita da qualsiasi interessato.
Il minore è legittimato personalmente (senza quindi necessità di rappresentanza in giudizio: Cor¬te App. Roma, 20 aprile 1982) ad impugnare il matrimonio. L’azione può essere proposta solo entro il termine di decadenza di un anno dal raggiungimento della maggiore età: termine che dovrebbe valere ragionevolmente non soltanto per il minore ma anche per tutti gli altri legittimati.
La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere, però, respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato con¬cepimento o procreazione e in ogni caso in cui il giudice accerti la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Giurisprudenza
Trib. Minorenni Caltanissetta, 26 ottobre 2017 (Nuova Giur. Civ., 2018, 7-8, 1019 nota di Scia)
L’autorizzazione al matrimonio del minore che ha compiuto sedici anni può essere negata solo se sia accertato che la sua volontà non sia libera, ma sia stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni.
Il minore di anni diciotto, ma maggiore di anni sedici, che risulti maturo e responsabile, può essere autorizzato a sposarsi, ai sensi dell’art. 84 c.c., in quanto tale autorizzazione a sposarsi va negata solo se si accerta che la sua volontà è stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni.
La valorizzazione della volontà del minore nubendo, alla luce della ratio della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di «gravi motivi» di cui all’art. 84 cod. civ., nel senso che l’autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della mag¬giore età possa essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l’autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata.
Trib. Minorenni Napoli, 5 giugno 1995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Lo stato di gravidanza della minore non può da solo costituire grave motivo per l’ammissione della minore stessa al matrimonio prima dei 18 anni, se non è accompagnato da una sufficiente maturità ed indipendenza psicologica dai genitori e dalla sussistenza, in atto, di valide prospettive di una famiglia autonoma; non può per ciò essere ammessa, ex art. 84, comma 2, c.c., al matrimonio la minore, pur gravida, che, malgrado abbia raggiunto l’età di 17 anni, non abbia mostrato una sufficiente indipendenza psicologica dalla propria madre, tanto più che i nu¬bendi, non disponendo di una abitazione separata, vivrebbero a casa dei genitori di lei (nella specie, il partner della ragazza prestava, all’epoca del ricorso, servizio militare di leva).
Trib. Minorenni Perugia, 31 maggio 1995 (Dir. Famiglia, 1996, 617 nota di CANONICO)
Può essere ammessa al matrimonio la minore, prossima al compimento dei diciassette anni, la cui maturità psi¬cofisica sia provata e che alleghi la sussistenza di gravi motivi, quali la convivenza “more uxorio” dei nubendi, protrattasi per circa un anno in casa dei genitori della richiedente, l’esistenza provata di un legame affettivo profondo e di un serio, consapevole progetto di vita coniugale, l’impegno costante nel lavoro domestico della minore stessa, ed il valore sociale dell’istituto matrimoniale sanante la pregressa convivenza, avuto riguardo anche al fatto che questa si è svolta ed è in atto in un piccolo centro agricolo.
Corte d’Appello L’Aquila Sez. minori, 16 marzo 1994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integrano i gravi motivi, che giustificano la deroga al generale divieto del matrimonio dell’infradiciottenne, le conseguenze negative che la convivenza “more uxorio” può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita.
Trib. Minorenni L’Aquila, 28 gennaio 1994 (Giur. di Merito, 1995, 497 nota di MANERA)
Ricorrono i gravi motivi richiesti dall’art. 84 c.c. qualora vi sia una convivenza in atto tra i nubendi, che già ab¬biano celebrato il matrimonio religioso, ed anche quando la gravidanza si sia interrotta per aborto spontaneo.
Trib. Minorenni Bologna, 9 febbraio 1990 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il minore straniero può contrarre matrimonio in Italia, senza bisogno di esservi ammesso dal giudice a norma dell’art. 84 c. c., qualora ne abbia la capacità secondo la propria legge nazionale e sempreché abbia compiuto i sedici anni di età, limite di ordine pubblico opponibile al diritto straniero.
Trib. Minorenni Roma, 24 luglio 1989 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di matrimonio dei minorenni il limite di età fissato dall’art. 84 c. c. è divenuto di ordine pubblico inter¬nazionale.
Trib. Minorenni Roma, 19 luglio 1989 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini dell’autorizzazione di un minore straniero a contrarre matrimonio ex art. 84 c. c., non rileva che la sua legge nazionale fissi un’età nuziale minima minore rispetto a quella prevista dal cit. art. 84 c. c. italiano, poiché anche in tal caso devono osservarsi comunque le condizioni in tale norma previste, condizioni che, per la loro valenza assoluta d’ordine pubblico internazionale, negano ingresso nello stato a norme estere più permissive; irrilevante, pertanto, è l’ottenimento, ex art. 116 c. c., del nulla osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità dello stato di origine del nubendo, nulla osta che non può in alcun caso sostituire il provvedimento autorizzativo del tribunale per i minorenni, così come irrilevante è, altresì, la scelta del matrimonio concordata¬rio, che non dispensa il minore straniero dal decreto d’ammissione alle nozze; per le identiche ragioni d’ordine pubblico, attinenti al favor minoris, sarebbe invece applicabile al nubendo straniero non l’art. 84 c. c., ma la sua legge nazionale ove questa preveda, per contrarre matrimonio, un’età minima superiore a quella prevista dalla pertinente normativa italiana.
Trib. Minorenni Trieste, 13 maggio 1987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sussistono i gravi motivi richiesti dalla legge per autorizzare alle nozze il minore infradiciottenne, allorché questi chieda di poter contrarre matrimonio allo scopo d’evitare il, pur certo e notevole, disagio collegato alla di lui convivenza alternata presso l’uno o l’altro dei propri genitori divorziati, nonché allo scopo, al tempo stesso, di non perdere un’eredità promessa dall’ava del fidanzato ma condizionata alla celebrazione del matrimonio.
Tribunale Catania, 2 novembre 1986 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora tra genitori separati si controverta sull’affidamento della figlia infraquattordicenne, fuggita da casa per andare a convivere con un giovane cui risulti sentimentalmente legata, il giudice non deve privilegiare soluzioni sottese al raggiungimento del matrimonio riparatore, inteso come obiettivo ottimale, che invece non è affatto né l’unica, né la migliore soluzione e non risponde in sé necessariamente all’interesse, presente e futuro, della donna; ma deve ricercare, soprattutto con l’ausilio di qualificati esperti, la soluzione più idonea a garantire un equilibrato, progressivo sviluppo delle potenzialità affettive ed intellettuali della minore, che a quest’ultima con¬senta di raggiungere la maturità necessaria per adottare, a tempo debito e per ciò consapevolmente, la decisione più rispondente al proprio vero interesse, anche in prospettiva futura.
Trib. Minorenni Torino, 26 marzo 1986 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle nozze del minore infrasedicenne, devono intendersi non soltanto quelli che interessano sotto il profilo negativo e cioè allo scopo di evitare disagi e sofferenze di rilievo alla coppia, che per di più sia in attesa di un figlio, ma anche quelli che vanno riguardati in senso positivo, quali il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente familiare non solo unito ed affettuo¬so di fatto, ma anche formalmente riconosciuto dalla collettività ed imperniato su solenni ed anche legalmente vincolanti promesse ed impegni formulati coram populo, tanto più che la famiglia fondata sul matrimonio costi¬tuisce un valore personale e sociale esplicitamente affermato dalla costituzione.
Alla stregua delle norme costituzionali a tutela del matrimonio, qualsiasi disposizione limitativa della libertà di contrarre il vincolo nuziale va interpretata ed applicata restrittivamente: ne consegue che può essere autorizzata a contrarre matrimonio la minore infradiciottenne, le cui nozze siano fortemente osteggiate dai genitori a causa di una loro ingiustificata avversione nei confronti del fidanzato, allorché la minore abbia a subire notevoli limi¬tazioni della propria libertà, ad essere sottoposta ad un tenore di vita gravemente condizionante ed a ritrovarsi, dopo la fuga da casa, in stato certo di gravidanza.
Corte d’Appello Roma, 28 maggio 1982 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È nulla la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico contratto da un minore ultrasedicen¬ne non ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c. c.
La mancata autorizzazione alla celebrazione del matrimonio per il minore infrasedicenne da parte del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c. c.) costituisce la condizione per l’impugnativa della trascrizione del matrimo¬nio canonico ai fini della declaratoria della sua nullità e degli effetti civili che da essa discendono.
Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 16 (Giur. It., 1982, I,1, 954 nota di FINOCCHIARO)
E’ illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore di anni sedici o da minore che abbia compiuto tale età ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c. c.; conseguentemente, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, deve essere dichiarato costituzio¬nalmente illegittimo anche l’art. 7 stessa legge nella parte in cui non dispone che l’autorità giudiziaria decida sull’opposizione al matrimonio ante nuptias fondata sulla causa indicata nell’art. 84 c. c.
Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 27 gennaio 1982 (Dir. Famiglia, 1982, 1280 nota di DE ANGELIS)
La convivenza instaurata positivamente dai nubendi da molti mesi è rilevante quale grave motivo ai fini della autorizzazione al matrimonio.
La convivenza more uxorio, la gravidanza della donna, l’ambiente di vita dei minori sono gravi motivi idonei ad ammettere un minore al matrimonio.
La gravidanza costituisce grave motivo per il matrimonio della minore, avuto riguardo ai pregiudizi correlativi alla condizione di ragazza-madre ed alle esigenze di tutela del nascituro.
Trib. Minorenni Palermo, 1 luglio 1981 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla stregua delle norme costituzionali a tutela del matrimonio, qualsiasi disposizione limitativa della libertà di matrimonio va intesa ed applicata restrittivamente; ne consegue che ai fini dell’autorizzazione alle nozze del minore infradiciottenne, essendo attribuito al giudice un potere discrezionale assai limitato, per l’accertamento della maturità psicofisica del minore è sufficiente che vi sia da parte di quest’ultimo la volontà spontanea e con¬sapevole del vincolo, mentre i gravi motivi devono valutarsi con riferimento soprattutto al pregiudizio che per il minore potrebbe derivare dalla mancata o ritardata celebrazione delle nozze (nella specie: la minore, in stato di gravidanza, accudiva ai bisogni della sorella minorata).
Trib. Minorenni Palermo, 17 giugno 1981 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere autorizzata ex art. 84 c. c. alle nozze anticipate la minore che in assai difficili condizioni familiari ed ambientali, con un comportamento equilibrato, responsabile ed oblativo, e con l’intento di assicurare al figlio già concepito lo stato di legittimità, dia prova di avere raggiunto la maturità psicofisica.
L’avvenuto completamento di tutti i preparativi per la celebrazione della cerimonia nuziale può, in unione ad altri elementi positivi, realizzare l’ipotesi di grave motivo ai sensi dell’art. 84 c. c.
Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 12 dicembre 1978 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La maturità psichica richiesta dall’art. 84 c.c. non differisce da quella che il legislatore riconosce a chi ha raggiunto la maggiore età: il giudice, pertanto, per accertarla deve soltanto stabilire se il minore abbia raggiunto quel livello della capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presuntivamente a diciotto anni.

Non decade dai benefici fiscali c.d. prima casa il contribuente che, in ottemperanza di un accordo omologato di separazione, provvede a venderla a terzi entro cinque anni dall’acquisto

Cass. civ. Sez. V, 21 marzo 2019, n. 7966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29889/2015 R.G. proposto da:
A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d’Oro n. 190, presso lo studio dell’avv. Diego Perrucca, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Antonio li giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
e contro
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Perugia, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 276/03/15, depositata il 18 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.
Svolgimento del processo
Che:
1. con sentenza n. 276/03/15 del 18/05/2015 la CTR dell’Umbria ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 251/12/13 della CTP di Perugia, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di A.M. avverso gli avvisi di liquidazione relativi all’anno 2007, con i quali venivano revocate le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti: a) la revoca delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa conseguivano alla vendita della stessa ad un terzo prima del quinquennio, in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale; b) la CTP accoglieva il ricorso proposto dalla A.; c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR;
1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che “la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale”;
2. avverso la sentenza della CTR A.M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Motivi della decisione
Che:
1. con il primo motivo di ricorso, A.M. deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che il trasferimento immobiliare è avvenuto in quanto previsto dall’accordo omologato di separazione consensuale tra coniugi;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. secondo il noto orientamento delle Sezioni Unite, richiamato anche da parte ricorrente,l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dalD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, conv. inL. 7 agosto 2012, n. 134(applicabile ratione temporis) “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014);
2.2. nel caso di specie, peraltro, la CTR non omette l’esame del fatto indicato dalla ricorrente, ma dimostra di essere pienamente consapevole della circostanza che il trasferimento immobiliare è previsto nell’accordo di separazione consensuale tra i coniugi (“la CTP accoglieva il ricorso osservando che si trattava di un atto necessario perché facente parte di una delle obbligazioni assunte dai coniugi nell’atto di separazione”) ed esclude espressamente la rilevanza della stessa (“la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale”);
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dellaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.19, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il regime di esenzione previsto dalla menzionata norma è esteso, per effetto di Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154, anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi e, quindi, anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi;
4. il motivo è fondato;
4.1. secondo giurisprudenza da ultimo consolidatasi, che ha innovato rispetto ad un precedente e diverso orientamento (cfr., ad es., Cass. n. 2263 del 03/02/2014), “l’agevolazione di cui allaL. n. 74 del 1987,art.19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui alD.L. n. 132 del 2014,artt.6e12, conv. con modif. nellaL. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi” (così Cass. n. 2111 del 03/02/2016);
4.1.1. in specifica applicazione del predetto principio, è stato evidenziato che “in tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dellaL. n. 74 del 1987,art.19, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede” (così Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni “prima casa” si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell’intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017);
4.2. orbene, ritiene il collegio che il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo;
4.2.1. ed, infatti: a) laL. n. 74 del 1987,art.19, dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b);
4.2.2. del resto, l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 – nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale” (Cass. n. 16909 del 19/08/2015, in motivazione);
4.2.3. il diverso orientamento espresso da Cass. n. 860 del 17/01/2014, per la quale “l’agevolazione di cui allaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.19, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (…), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi”, deve ritenersi espressione dell’orientamento ormai superato e di cui è espressione Cass. n. 2263 del 2014, più sopra citata;
4.3. la CTR non si è attenuta al superiore principio di diritto, considerando la cessione a terzi dell’immobile in precedenza acquisito con le agevolazioni previste per la “prima casa” ai sensi delD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 1, Nota 2 bis, comma 1 (IVA ridotta al 4% e imposta sostitutiva al 0,25%), estranea alla riferita negoziazione globale dei rapporti tra coniugi derivanti dalla separazione, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio;
5. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e poiché non residuano ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originaria domanda della ricorrente;
5.1. la sostanziale novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese relative all’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

La parte, nel primo incontro di mediazione obbligatoria, può farsi sostituire da chiunque e dunque anche dal proprio difensore purché gli sia stata rilasciata una procura speciale sostanziale; il conferimento del potere di partecipare in sostituzione della parte alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore

Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27762-2017 proposto da:
GAIA ENERGY ENGINEERING SRL, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. D.Z.A. , domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ONESTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EUREKA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 210/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CARLO ONESTI;
Svolgimento del processo
1.Il giudizio di primo grado.
Nel 2016 Gaia Energy Engineering S.r.l. depositò dinanzi al Tribunale di Udine ricorso exart. 447-bis c.p.c., rappresentando di aver concesso in locazione un’unità immobiliare sita in (OMISSIS) a Eureka S.r.l. e chiedendo la risoluzione del contratto per mancata prestazione del deposito cauzionale, il rilascio dell’immobile e la condanna della controparte alle spese del giudizio. Eureka si costituì in giudizio, eccependo l’avvenuta costituzione, benché solo in corso di causa, del deposito cauzionale e l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalD.Lgs. n. 28 del 2010e successive modifiche.
Il Giudice assegnò alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della procedura di mediazioneD.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, con conseguente differimento dell’udienza di discussione.
Gaia avviava la procedura di mediazione; al primo incontro fissato dall’Organismo di mediazione in data 5/07/2016 parteciparono i soli procuratori delle parti, chiedendo un breve rinvio e successivamente questi comunicavano telefonicamente al mediatore l’impossibilità delle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale. Il secondo incontro non ebbe mai luogo (né si fa riferimento, nel ricorso o nella sentenza, all’esistenza di un verbale di mancata conciliazione).
Alla successiva udienza il difensore di Eureka eccepì nuovamente l’improcedibilità della domanda promossa dalla ricorrente sul rilievo che nel procedimento di mediazione non fossero comparse le parti personalmente ma solo i difensori, eccezione alla quale Gaia si oppose.
In sede di precisazione delle conclusioni Gaia, stante l’avvenuta costituzione (benché tardiva) del deposito cauzionale ad opera della controparte, rinunciò alla domanda di risoluzione del contratto e insistette soltanto per ottenere la condanna di Eureka alla rifusione delle spese legali, liquidate in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, rilevando, in rito, che non si fosse verificata la condizione di procedibilità della domanda di cui alD.Lgs. n. 28 del 2010,art.5, comma 1-bis, con conseguente improcedibilità della domanda attorea. Compensò per intero tra le parti le spese di lite, osservando che “entrambe le domande di parte si sono alfine rivelate inammissibili per ragioni di rito”.
2. L’appello.
Avverso la sentenza n. 1418/2016 del Tribunale di Udine propose appello Gaia, assumendo che la mediazione obbligatoria si fosse effettivamente svolta, avendo le parti legittimamente partecipato al procedimento di mediazione a mezzo dei rispettivi difensori (in particolare asserì che il difensore di Gaia fosse munito di una procura speciale, conferente tutti i poteri per definire e trattare questioni giudiziali e stragiudiziali, e che pertanto lo stesso fosse dotato di rappresentanza formale e sostanziale) e contestando il capo relativo alle spese. Eureka si costituì in giudizio.
La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 2010 del 2017 qui impugnata, rigettò l’appello, condannando Gaia al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
In particolare, il Giudice d’appello affermava che ilD.Lgs. n. 28 del 2010,art.8, prevede la presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore (in tal senso deponendo l’uso della congiunzione “e”, laddove si precisa che il mediatore “invita le parti e i loro avvocati”), atteso che nel primo incontro informativo il mediatore necessita di contatto diretto con le parti sostanziali, al fine di verificare la fattibilità dell’inizio della procedura di mediazione vera e propria; che pertanto, pur potendo la parte farsi rappresentare dal difensore, non sia sufficiente a tal fine una semplice procura speciale alle liti rilasciata exart. 185 c.p.c., contenente i poteri di transigere e conciliare la lite, trattandosi di procura con valenza processuale e non sostanziale, essendo necessaria una procura speciale notarile che conferisca al difensore la rappresentanza sostanziale della parte; che nel caso di specie peraltro, a prescindere dalla partecipazione personale delle parti, dovesse ritenersi che la mediazione non fosse mai iniziata essendovi stato un primo incontro informativo e preliminare, senza discussione di alcuna questione relativa alla controversia, alla sola presenza degli avvocati, mentre all’incontro successivo fissato al 18/07/2016 per lo svolgimento della mediazione in senso stretto nessuna delle parti si era presentata.
3. Il giudizio di legittimità. Avverso la sentenza n. 210/2017 della Corte d’appello di Trieste, pubblicata in data 25/05/2017, propone ricorso per Cassazione, con due motivi, Gaia Energy Engineering S.r.l.
Eureka S.r.l. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delD.Lgs. n. 28 del 2010,artt.5e8e successive modifiche, nonché degliartt. 185 e 83 c.p.c.Sostiene che la Corte d’appello, soffermandosi sul solo elemento testuale, abbia stravolto la finalità del tentativo di mediazione previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale dalD.Lgs. n. 28 del 2010,art.8; e che tale articolo non preveda un obbligo di partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione al fine di potersi ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, prevedendo solo che la parte debba essere idoneamente informata sulla possibilità, o necessità, a seconda dei casi, di ricorrere alla procedura di mediazione e sulle agevolazioni fiscali che ne derivano, e che possa consapevolmente scegliere di delegare tale adempimento al proprio avvocato.
Aggiunge che se effettivamente la norma imponesse la presenza personale di entrambe le parti, il convenuto sarebbe arbitro di decidere se e quando consentire il perfezionamento della condizione di procedibilità, potendo lo stesso farsi rappresentare dal proprio difensore anziché presentarsi personalmente.
Evidenzia che, se la sanzione prevista per il comportamento più grave della mancata partecipazione senza giustificato motivo è,D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 8, la condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il Giudice di trarre argomenti di prova dal suddetto comportamento, non potrebbe essere sanzionata con la più grave pena dell’improcedibilità la condotta più lieve della mancata comparizione personale.
Deduce che la Corte d’appello finisca per avallare la tesi da essa stessa respinta laddove afferma che al primo incontro siano comparsi i soli difensori, ma al contempo sostiene (usando peraltro le stesse parole del verbale di intermediazione del 05/07/2016) che “le parti” dichiarano di voler procedere con la mediazione (ciò significando, infatti, che gli avvocati abbiano agito in rappresentanza delle parti); e che non si capisca perché al primo incontro la procedura di mediazione abbia potuto prendere avvio senza la presenza materiale di Gaia ed Eureka ma al successivo incontro fosse necessaria la loro presenza per poter dare atto dell’esito negativo del procedimento exD.Lgs. n. 28 del 2010.
La ricorrente contesta inoltre l’individuazione della fonte normativa della procura rilasciata al proprio avvocatonell’art. 185 c.p.c.rubricato “Tentativo di conciliazione” anzichénell’art. 83 c.p.c.Lamenta infine che, seguendo la tesi ex adverso propugnata, la Corte d’appello avrebbe potuto disporre essa stessa, ai sensi dell’art.5D.Lgs. n. 28 del 2010, l’esperimento della mediazione ex lege.
Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), l’omesso esame di un fatto decisivo indicato nella procura speciale alle liti, il cui testo non riproduce, ma che indica come prodotta nel giudizio di cassazione come allegato al ricorso, al n. 5.
La ricorrente deduce che il difensore di Gaia, in virtù della procura speciale notarile rilasciata allo stesso e depositata in giudizio, avesse non solo ricevuto procura per rappresentare Gaia in giudizio, ma gli fossero stati conferiti tutti i poteri di disporre dei diritti materiali di Gaia oggetto della causa, anche nelle procedure stragiudiziali qual è quella di cui alD.Lgs. n. 28 del 2010e quindi che fosse non solo una procura processuale ma contenesse anche il conferimento di poteri sostanziali e che pertanto l’avvocato, munito di una tale procura, fosse legittimato a sostituire la parte nel procedimento di mediazione obbligatoria. Al terzo punto del ricorso, la ricorrente, ad evitare che sulla questione si formi il giudicato, ripropone, fidando nell’accoglimento dei due precedenti motivi, la domanda di condanna alle spese del giudizio di appello dell’avversaria, sulla base della soccombenza virtuale della stessa, con eventuale esame della stessa da parte del giudice del rinvio.
Il ricorso pone per la prima volta a questa Corte la necessità di affrontare alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dalD.Lgs. n. 28 del 2010(Attuazione dellaL. 18 giugno 2009, n. 69,art.60, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e successive modifiche.
In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dalD.Lgs. n. 28 del 2010,art.5, comma 1bis, (introdotto dalD.L. 21 giugno 2013, n. 69,art.84, convertito con modificazioni dellaL. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell’azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa – e in che modo – farsi sostituire.
Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l’improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l’adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall’offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.
Quanto alla presenza dell’avvocato, essa originariamente non era neppure prevista; è stata infatti introdotta nell’art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l’azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell’avvocato, con l’affiancare all’avvocato esperto in tecniche processuali che “rappresenta” la parte nel processo, l’avvocato esperto in tecniche negoziali che “assiste” la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate.
Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo della creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l’azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perché qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata).
Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti.
Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
L’art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l’attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v.art. 231 c.p.c., sulla risposta all’interrogatorio formale: “La parte interrogata deve rispondere personalmente” e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: “L’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in baseall’art. 231 c.p.c..
Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Ciò detto, il primo motivo è infondato, il secondo inammissibile laddove tendente ad una diretta interpretazione dell’atto (la procura) da parte della Corte.
La sentenza impugnata si è attenuta infatti ai principi di diritto sopra enunciati.
Ha ritenuto che la presenza della parte sia necessaria davanti al mediatore, e che tuttavia essa potesse essere sostituita, eventualmente anche dall’avvocato.
Ha del pari ritenuto, esaminando la procura notarile rilasciata in favore dell’avvocato Onesti ed oggi prodotta in allegato al ricorso per cassazione, che l’atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo correttoall’art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all’avvocato la rappresentanza sostanziale della parte.
C’è poi un altro passaggio motivazionale che merita attenzione.
Lo stesso non è direttamente censurato e quindi, di per sè avrebbe potuto condurre al rigetto del ricorso in quanto la decisione poteva fondarsi su tale autonoma ratio decidendi non impugnata.
Esso consente di esaminare e sciogliere un altro degli interrogativi che la nuova disciplina pone, e dei punti in cui si stanno registrando orientamenti non convergenti nelle ormai numerose sentenze di merito che si sono già occupate della mediazione obbligatoria.
La corte d’appello ha ritenuto che, non essendosi le parti presentate al primo incontro, solamente informativo e preliminare, che si era svolto alla presenza dei soli avvocati, e non avendo mai avuto luogo il secondo incontro, perché le parti avevano comunicato preventivamente e oralmente al mediatore, a mezzo dei rispettivi avvocati, l’impossibilità di pervenire ad un accordo, la mediazione di fatto non si fosse svolta. Ha ritenuto, di conseguenza (ai limitati fini della soccombenza virtuale) che la condizione di procedibilità non si fosse verificata.
La seconda questione da risolvere è dunque quella del quando: quando si può ritenere che il tentativo di mediazione obbligatoria sia utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità? E’ sufficiente che le parti compaiano, assistite dai loro avvocati, per il primo incontro davanti al mediatore o è necessario che si dia effettivo corso alla mediazione. In altri termini, è sufficiente che il futuro attore (o l’attuale attore, come nel nostro caso, qualora le parti siano stata rimesse in mediazione dal giudice, a causa già iniziata) sia fisicamente presente, in proprio o delegando la presenza ad altra persona, e possa, finite la formalità preliminari illustrative delle finalità e delle modalità della mediazione, limitarsi comunicare al mediatore di non aver nessuna intenzione di procedere oltre e di provare a trovare una soluzione, o è necessario che la mediazione sia “effettiva”, che le parti provino quanto meno a discutere per trovare una soluzione, per poi poter dare atto a verbale della impossibilità di addivenire ad una soluzione positiva? Sia l’argomento letterale – il testo dell’art. 8 – che l’argomento sistematico la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l’onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione.
In questo senso depongono sia la struttura del procedimento, disciplinata dall’art. 8 e suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore (“Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.”) e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione. Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all’esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore).
Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell’esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell’art. 8 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensidell’art. 116 c.p.c., comma 2. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”).
Se anche il convenuto compare ed è l’attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto e che l’attività si concluda anche in questo caso al termine dell’incontro preliminare, che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta.
Quindi, è richiesta l’attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte; è richiesta oltre la comparizione personale davanti al mediatore (con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio.
Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.
Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che non si sia arrivati neppure a questa fase, perchè le parti non sono mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tant’è che non è stato neppure redatto un verbale negativo.
Il ricorso va complessivamente rigettato. I principi di diritto enunciati possono essere riepilogati come segue:
– nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dalD.Lgs. n. 28 del 2010e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale;
– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Nulla sulle spese, in difetto di attività processuale da parte dell’intimata.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2019.

La cancellazione del testamento equivale alla revoca tacita dello stesso. Se il testamento cancellato conteneva la revoca di altro precedente, allora rivivono le vecchie diposizioni testamentarie, versandosi in un caso di revocazione della revoca

Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8031
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4001-2014 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE BONA;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO BENITO MARIELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA MARIA MUGGIATI;
Z.C., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO MARIOTTI;
– controricorrenti –
e contro
M.R.;
– intimato – avverso la sentenza n. 45/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che:
1. Pronunciando su domanda proposta da G.G. volta a ottenere l’accertamento della propria qualità di erede di M.M. in base ai testamenti datati 19 aprile 2001 e 30 gennaio 1991, il primo dei quali redatto su due fogli entrambi sbarrati con dei grandi segni a mò di “x”, disconoscendo altro olografo della de cuius datato 2 aprile 2002 istitutivo quale erede della di lei sorella M.E. di cui quest’ultima aveva ottenuto pubblicazione, con sentenza numero 540 del 2008 il tribunale di Voghera, nel contraddittorio di M.E. e nella contumacia degli altri fratelli della defunta R. e M.G., ha dichiarato carente di legittimazione attiva G.G. per intervenuta revoca di entrambi testamenti a suo favore, essendo peraltro risultata da consulenza tecnica grafologica la falsità del testamento a favore di M.E..
2. Con citazione del 26 marzo 2009 M.G., ritenuto dovesse aprirsi la successione legittima, ha disconosciuto il testamento datato 2 aprile 2002 a favore di M.E. sulla base degli accertamenti svolti nel precedente giudizio e ha chiesto dichiararsi quest’ultima indegna a succedere, agendo in petizione ereditaria. M.E. ha eccepito l’intervenuto riconoscimento tacito nell’altro giudizio del testamento a proprio favore da parte dell’attore, in detto altro giudizio contumace; ha contestato l’utilizzabilità dell’istruttoria precedentemente svolta, per essersi il previo procedimento chiuso con una sentenza ritenuta di mero rito; ha chiesto la verificazione del testamento a proprio favore datato 2 aprile 2002 e ha osservato di essere in possesso anche di altro testamento datato 4 ottobre 1987 sempre a proprio favore, di cui ha dichiarato di volersi avvalere. Nella contumacia di M.R., è intervenuto in giudizio Z.C., figlio di M.E., il quale ha azionato testamento datato 2 febbraio 1975 con cui la de cuius gli aveva assegnato i diritti d’autore sulle proprie opere.
3. Con sentenza non definitiva depositata il 26 ottobre 2010 il tribunale di Voghera ha ritenuto che la precedente sentenza n. 540 del 2008 non contenesse alcuna statuizione di merito e che non si fosse verificato il riconoscimento tacito da parte del contumace M.G. del testamento a favore di M.E. datato 2 aprile 2002; che i testamenti del 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987 prodotti da Z.C. ed M.E. fossero stati revocati con testamento datato 14 aprile 2001, pur se successivamente barrato e annullato dalla de cuius; che l’efficacia della revoca di precedenti testamenti contenuta nel testamento del 2001 permanesse ai sensidell’art. 683 c.c.benché lo stesso testamento del 2001 non fosse poi efficace quanto ai lasciti in esso disposti a seguito dello sbarramento; che quindi, come da separata ordinanza, la verificazione andasse circoscritta al testamento datato 2 aprile 2002; che, infine, dovesse essere estromesso dal giudizio Z.C., beneficiario in base a scheda revocata.
4. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto appello M.E., nella contumacia di M.R. e sulla resistenza di M.G. e Z.C., che hanno proposto appelli incidentali. Con sentenza depositata il 10 gennaio 2014 la corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la reviviscenza ai sensi degliartt. 681 e 684 c.c.dei testamenti datati 2 febbraio 1975 a favore di Z.C. e 4 ottobre 1987 a favore di M.E. e, per l’effetto, ha eliminato i capi della sentenza impugnata con cui era stato circoscritto il procedimento di verificazione al solo testamento datato 2 aprile 2002 ed era stato estromesso dal giudizio Z.C..
5. A sostegno della decisione la corte territoriale ha considerato:
– che la “sentenza n. 540/2008, a quanto sembra non impugnata”, avrebbe “semplicemente dichiarato privo di legittimazione attiva” G.G. e nel relativo “processo il predetto testamento… non sarebbe stato oggetto di verificazione… sempre stando alle affermazioni non smentite delle parti”; giusta la giurisprudenza “il riconoscimento tacito… opera esclusivamente nel processo in cui… viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell’ammissione della scrittura come mezzo di prova”;
– che il precettodell’art. 683 c.c., per cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo resta efficace anche quando il secondo è senza effetto per premorienza, incapacità, indegnità o rinunzia dell’erede o legatario, riferendosi a cause di inefficacia esterne alla volontà del testatore, non potrebbe essere esteso fino a ritenere che la revoca stessa resti efficace anche in caso di volontaria “cancellazione” del testamento successivo; per cui in quest’ultimo caso si applicherebbero gliartt. 681 e 684 c.c.in tema di reviviscenza delle disposizioni originariamente revocate;
– che quindi, per effetto della sbarratura del testamento del 19 aprile 2001, sarebbero suscettibili di reviviscenza i testamenti datati 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987, in ordine ai cui rapporti con il testamento 2 aprile 2002 proseguirebbe il procedimento in primo grado.
6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G., articolando tre motivi. Hanno resistito con controricorsi M.E. e Z.C.. Non ha espletato difese M.R.. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 681 e 683 c.c., sostenendosi avere la corte d’appello mal riveduto la statuizione in diritto del tribunale, secondo cui la normadell’art. 683 c.c. andrebbe interpretata nel senso che l’effetto revocatorio del nuovo testamento rispetto al precedente resterebbe fermo anche se il nuovo dovesse essere a sua volta revocato dal testatore.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Di fronte alla fattispecie in esame, in cui due testamenti sono stati espressamente revocati con il testamento successivo del 19 aprile 2001, e quest’ultimo è stato ritenuto – dai giudici del merito di primo e secondo grado – “sbarrato a penna nella sua interezza e… quindi a sua volta revocato” (cfr. sentenza impugnata p. 8), la corte d’appello ha ritenuto “non condivisibile” l’argomentazione del tribunale secondo cui troverebbe applicazione nella fattispeciel’art. 683 c.c., applicazione basata sul presupposto della non tassatività delle ipotesi elencate in detta norma (premorienza, incapacità, indegnità o rinunzia dell’erede o legatario) in cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo resta efficace anche quando il secondo è senza effetto. Secondo la corte d’appello, a differenza di quanto affermato dal tribunale,l’art. 683 c.c.si riferisce alle fattispecie “di mancata applicazione del testamento revocante per ragioni esterne alla volontà del de cuius, mentre… si è verificata la cancellazione… ad opera della stessa de cuius”. Ad avviso del ricorrente, sarebbe corretta la decisione del tribunale ed errata quella della corte d’appello.
1.3. In argomento va considerato chel’art. 683 c.c., sotto la rubrica “testamento posteriore inefficace”, dispone che “la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato”. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’individuazione delle ipotesi di inefficacia del testamento posteriore non abbia carattere tassativo: in tal senso Cass. sez U n. 7186 del 01/07/1993 – considerando applicabile la norma anche all’ipotesi affine di non venuta in essere della costituenda fondazione istituita come erede – ha recepito il principio dell’indipendenza della revocazione testamentaria dalla sorte della delazione. La nozione di “inefficacia” del testamento successivo contemplata nella rubrica dell’art. 683, dunque, sebbene estensibile anche a ipotesi non previste dalla norma, può però ricorrere solo quando la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all’onorato (così, nella parte narrativa della sentenza, con apprezzamento però confermato dal giudice di legittimità, Cass. n. 1260 del 07/02/1987), e non in situazioni diverse (cfr. ad es. Cass. n. 1112 del 14/02/1980 relativa alla nullità dell’atto per vizio di forma, con ipotesi di salvezza solo se la revoca costituisca un negozio autonomo e distinto rispetto al nuovo testamento, secondo valutazione del giudice del merito; e Cass. n. 27161 del 16/11/2017, secondo cui va esclusa la sopravvivenza dell’effetto di revoca in caso di annullamento del nuovo testamento per incapacità naturale del testatore, sull’argomento che, seppure ex tunc, venga “meno non già la delazione ma la stessa vocazione, mancando una valida espressione della volontà testamentaria che possa consentire il riscontro dell’incompatibilità tra vecchie e nuove volontà del de cuius”).
1.4. Per percepire la ragione pregnante per la quale – ad avviso di questa corte e come conformemente ritenuto dalla corte milanese non si tratta, nel caso di esame, di un “testamento posteriore inefficace” (nel senso in cui la nozione di inefficacia, accolta nella rubricadell’art. 683 c.c., si ricostruisce giusta quanto innanzi dal testo della disposizione codicistica), è necessario, come in qualche modo la stessa corte locale fa intendere, volgere lo sguardo al dato per cui il testamento posteriore è stato, come non è controverso, “sbarrato a penna nella sua interezza e… quindi a sua volta revocato”. Considerando tale dato, è evidente l’esigenza di sussumere la fattispecie, dapprima,nell’art. 684 c.c.e, poi,nell’art. 681 c.c.La prima disposizione, sotto una rubrica limitativamente riferita a una sola delle plurime fattispecie ivi considerate, prescrive che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si debba considerare in tutto o in parte “revocato”, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo. Ne discende che la “cancellazione” si configura – al pari della distruzione (su cui v. ad es. Cass. n. 27395 del 28/12/2009) come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore come negozio di attuazione. Tale comportamento, però, non è indifferente per il legislatore anche su altro piano: quello della qualificazione giuridica del comportamento stesso. La stessa norma invero si preoccupa, su tale piano, di chiarire che il precedente testamento, per effetto della cancellazione, “si considera… revocato”; di tal che la giurisprudenza afferma che la presunzione legale sia estesa all’intenzione del testatore di revocare il testamento, mediante atto che non può che qualificarsi, con i chiarimenti che seguiranno, come revoca tacita (ammessa nei casi, come quello di specie, espressamente previsti dalla legge – cfr. Cass. n. 27395 del 28/12/2009 cit. e, per profili generali, n. 12098 del 22/11/1995 e n. 17237 del 12/08/2011).
1.5. Se si tratta – come in effetti si tratta – di revoca tacita (al pari delle fattispecie di cui alle disposizioni codicistiche contermini), si fuoriesce del tutto dal campo applicativodell’art. 683 c.c., non essendo il testamento “revocato” un testamento “inefficace” nel senso sopra chiarito (tale per vicende afferenti all’onorato per il venir meno della delazione), trattandosi piuttosto, appunto, di “revocazione” (mediante cancellazione) di un testamento contenente a sua volta una “revocazione” (nella scheda cancellata), con la consequenziale applicazione – come rettamente ritenuto dalla corte milanese -dell’art. 681 c.c.in tema di riviviscenza delle disposizioni revocate, il quale proprio la “revocazione della revocazione” è chiamato a disciplinare (e la giurisprudenza chiarisce che la norma si riferisce sia alla revoca espressa sia a quella tacita per ragioni di incompatibilità delle disposizioni testamentarie – cfr. Cass. n. 19915 del 14/11/2012 e n. 1260 del 07/02/1987). Come si è affermato in dottrina, il testamento originariamente revocato, per effetto della rimozione della revoca, vale con efficacia retroattiva e in via automatica.
1.6. Occorre a questo punto farsi carico dell’obiezione secondo la quale la revoca di un testamento, espressa o tacita, potrebbe essere revocata soltanto in via espressa con dichiarazione e non mediante comportamento; a ciò si giungerebbe per il fatto chel’art. 681 c.c.rinvia alle “forme stabilite dall’articolo precedente” – quelle della revoca espressa – perché possa operarsi la revoca di una revoca. La conseguenza che da tale assunto si fa derivare è che la distruzione (d’ora in poi facendosi riferimento a tale ipotesi, pur parificata alla cancellazione, in quanto maggiormente idonea ad argomentare) dell’atto revocante – qualificata come detto come “revoca tacita” della precedente revoca – non comporterebbe la reviviscenza delle disposizioni revocate.
1.7. Tale opinione – al pari dell’altra secondo cui sarebbe, invece, possibile, risultando rispettato il dettato dell’art. 681 cit., la revoca espressa di una revoca tacita insita nella distruzione di un olografo, che andrebbe semplicemente ricostruito nel suo contenuto – non pare tener conto dell’essenziale differenza tra la revoca tacita insita nella distruzione del testamento e le altre tipologie di revoca tacita. Come sopra detto, la distruzione dell’olografo, se operata dal testatore intenzionalmente, elide la riconducibilità dell’atto distrutto al suo autore (ciò che non è se la distruzione non sia stata intenzionale o sia stata posta in essere da terzi). Immaginare la revoca di una “distruzione” con un successivo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di testimoni, per poi doversi ricostruire aliunde l’atto distrutto, senza direttamente – invece – dettarsi nuove disposizioni, appare una ipotesi di scuola non ragionevolmente avuta presente dal legislatore codicistico; analogamente, immaginare che la distruzione di un testamento revocante lasci in essere la revoca effettuata, in quanto la… distruzione, negozio di attuazione, è priva di forma espressa è argomento che: a) da un primo punto di vista, è lontano dal senso comune, che invece che ammette che chi si sia sbagliato, o abbia avuto ripensamenti, possa sopprimere uno scritto pertinente alla sua esclusiva sfera giuridica e non ne sia fuoriuscito, senza che esso esplichi efficacia giuridica; b) non è coerente con lo stesso impianto dell’argomento basato sugliartt. 680 e 681 c.c.: se è il negozio di attuazione in cui si concreta la distruzione (siccome revoca tacita) a essere privo della forma idonea a revocare la revoca, la prima revoca – ormai documentalmente inesistente – dovrebbe essa stessa formare oggetto di ricostruzione, mediante idonee prove (ciò che, eventualmente, potrebbe non esser necessario in ipotesi di cancellazione che lasci leggibile il testo, come nel caso di specie), ricadendosi così in un’ermeneutica che stride con la ragionevolezza.
1.8. Più logico è allora ritenere, come la stessa lettura nell’ordine delle norme codicistiche suggerisce (dapprima con la disciplina della revoca espressa, poi con le diverse ed eterogenee tipologie di revoca tacita), chel’art. 681 c.c.imponga la forma espressa per le sole revoche di revoca diverse dalla soppressione o alterazione del documento-olografo. Alla distruzione o cancellazione, invece, quale tipologia sui generis di revoca che, pur essendo tacita, si caratterizza per l’opposta idoneità – pur contestata in dottrina – a “togliere” la veste documentale alla precedente revoca, il codice dedica una norma che deve considerarsi speciale, costituita dall’art. 684, significativamente inserita dopo le norme indicate in ordine alla revoca espressa, e con l’interposizione degli artt. 682 e 683, nonché avvicinata all’art. 685, in tema di ritiro del testamento segreto; norme tutte relative a revoche tacite. Della predetta disposizionedell’art. 684 c.c., stante la natura speciale, non è necessario né possibile il coordinamento con l’art. 681, in quanto lo stessoart. 684 c.c.dispone autonomamente che la distruzione (o cancellazione del testamento) vale – salvo casi particolari – quale revoca, senza ulteriori considerazioni in tema di forma del negozio di attuazione (distruzione o cancellazione).
1.9. A tali principi, in sostanza, si è pienamente adeguata la sentenza della corte milanese, per cui la censura va disattesa.
2. Con un secondo motivo si deduce la violazionedell’art. 2909 c.c., per non aver rilevato la corte d’appello il giudicato insito nella sentenza n. 540 del 2008, per la quale erano ampiamente decorsi termini di legge per l’impugnazione e dalla cui motivazione risultava che il testamento datato 19 aprile 2001 avesse di fatto revocato tutti i precedenti testamenti.
Con un terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo, indicato nel fatto, accertato con la sentenza n. 540 del 2008, che con il testamento del 19 aprile 2001 M.M. aveva revocato tutte le precedenti disposizioni testamentarie.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, in relazione al riferimento all’accertamento mediante res iudicata operato nella sentenza del 2008 in ordine all’efficacia del testamento del 2001.
2.2. I motivi sono inammissibili, in quanto non sono pertinenti rispetto al decisum della corte d’appello.
2.3. La sentenza impugnata, infatti, descrive la “sentenza n. 540/2008” come “a quanto sembra non impugnata”. Si tratta di espressione dubitativa dei giudici d’appello in ordine all’esistenza di un giudicato (la cui portata è stata peraltro ritenuta di natura processuale); tale statuizione non è stata idoneamente impugnata, in particolare deducendo e dimostrando il giudicato esterno mediante idonea attestazione; ne deriva che le censure non sono congruenti rispetto al decisum.
3. Alla p. 15 del ricorso, con una evidenza grafica che la parifica a un motivo di ricorso, la parte ricorrente svolge una deduzione ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Su essa non è necessario svolgere considerazione, alla luce della ritenuta ammissibilità.
4. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.800 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 aprile 2018.

L’attore percepiva come estranei i comportamenti dei soggetti aventi il proprio sesso biologico, il Tribunale lo autorizza ad effettuare le procedure per il mutamento di genere.

Tribunale di Vicenza, 17 gennaio 2019
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLIC
A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli – Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo – Giudice
Dott.ssa Giulia Poi – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 801 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell’anno 2018 promossa con atto di citazione notificato in data
B. M. nato a VICENZA il X, rappresentato e difeso dall’avvocato C. S.
nei confronti di
B. E. B. E.
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: rettificazione dell’attribuzione di sesso ai sensi della legge n.
164/1982.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:
“Come da atto di citazione, rinunciando ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.1.2018 E 2.2.2018 B. M. ha esposto:
– di essere divorziato e di avere i seguenti figli: B. E. (nato nel 1989) e B.
E. (nato nel 1992); – che, sin dall’età infantile, ha avvertito interesse per il
mondo femminile, assumendo atteggiamenti e condotte tipicamente femminili e
percepiva come estranei i comportamenti dei soggetti aventi il
proprio sesso biologico; -che tale sensazione non si è mai sopita nel
corso del tempo, anche se l’ambiente ristretto in cui è cresciuto e
un’educazione fortemente maschile lo hanno portato ad adeguarsi alle convenzioni
sociali ed al ruolo maschile, portandolo a sposarsi e ad avere due figli; – che,
si è acuita nel corso dello sviluppo fisico, tanto da portarlo ad intraprendere
un percorso dapprima di trattamenti per la depilazione definitiva, passando per
la terapia logopedica per una modulazione femminile della voce ed
all’assunzione del nome “I.”, dal dicembre 2015 presso uno psicologo e
successivamente dall’aprile 2016 sottoponendosi a trattamento ormonale
sostitutivo tutt’ora in corso; – il 20.10.2017 la psicologa e psicoterapeuta
dott.ssa C. ha accertato che il processo del cambio di identità intrapreso dal
sig. B. è molto ben integrato in tutti gli aspetti della personalità, stante il
buon andamento della cura senza riflessi negativi sotto il profilo psicologico e
somatico, nonché che la determinazione del B. nella prosecuzione del processo
intrapreso è irreversibile ed ha accertato l’assenza di patologie psichiatriche
e ha formulato diagnosi di Disforia di Genere, ritenendo quindi opportuna la
rettificazione d anagrafica per un adeguato equilibrio tra psiche e fisico; –
che il 9.10.2017 il medico di base dott.ssa L. B. ha accertato che la terapia
farmacologica intrapresa dal sig. B. hanno dato l’effetto di ridurre la quantità
di ormoni maschili circolanti nel sangue e di aumentare la presenza di quelli
femminili e che gli effetti dei farmaci ormonali risultano ormai evidenti non
solo agli esami del sangue ma anche alla visita medica; – che il 23.11.2017 lo
psicologo e psicoterapeuta dott. M. B. ha accertato l’assenza di patologie
psichiatriche; – ad oggi l’attore si presenta con corpo e sembianze femminili e
attribuzione anagrafica maschile.
Tutto ciò premesso, B. M. chiede di essere autorizzato al trattamento medico
chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da
maschili a femminili; che il Tribunale, contestualmente, disponga la
rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, attribuendogli il
prenome “I.”, con ordine all’Ufficiale di Stato Civile di rettificare l’atto di
nascita dell’attore.
L’attore è comparso personalmente all’udienza del 6.7.2018 e, sentito dal G.I.,
ha convintamente espresso la propria intenzione di completare il percorso di
cambio di genere ed eventualmente di sottoporsi altresì ad intervento
chirurgico, se suggerito dai medici.
La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione con rinuncia dei
termini dell’art. 190 c.p.c. Preliminarmente deve essere dichiarata la
contumacia dei convenuti B. E. e B. E..
Nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
L’art.1 della L. n.164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si
fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad
una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita “a seguito
d’intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La normativa in parola
attribuisce, infatti, preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e
comportamentale, disponendo che il Tribunale provveda a dare l’autorizzazione
all’intervento medico chirurgico, allorché il soggetto che lo richiede, pur
presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e
sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età,
una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione,
come appartenente all’altro sesso.
La l. n. 162 del 1984 non impone, tuttavia, la correzione chirurgica.
Proprio facendo leva sul dato letterale, la Corte di Cassazione e la Corte
Costituzionale hanno recentemente chiarito che l’intervento chirurgico volto
alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell’individuo non è da
ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti
anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha
stabilito che “alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata e
conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1 legge 164 del 1982,
nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito
nell’art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la
rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non
obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri
sessuali anatomici primari. Invero, l’acquisizione di una nuova identità di
genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la
necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la
compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale”. Ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
221/2015 ha così stabilito: La prevalenza della tutela della
Salute dell’individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico
e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione -come prospettato
dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un
pieno benessere psicofisico. Il diritto all’identità di genere è stato così
riconosciuto come diritto inviolabile che compone il profilo personale e
relazionale della dignità personale e che contribuisce allo sviluppo
equilibrato della personalità degli individui.
Tuttavia, rimane ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della
scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla
scienza medica e psicologica. Di fatto, B. M. ha effettuato un percorso di
elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere, con il
sostegno di trattamenti medici e psicologici e terapie ormonali, che dimostra
come il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile,
sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle
oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed
ormonali). Dalla documentazione dimessa in atti risulta, infatti, che B. M. si è
sottoposto ad approfonditi esami medici psichiatrici dai quali è emersa la
diagnosi di disforia di genere, e quindi la necessità che l’interessato prosegua
e completi il percorso di transizione da uomo a donna, anche attraverso i
necessari interventi chirurgici, la correttezza della terapia ormonale in atto.
Nel corso del giudizio è stato, inoltre, assunto il libero interrogatorio della
parte attrice che ha insistito per l’accoglimento della domanda, dichiarandosi
consapevole delle conseguenze irreversibili dell’operazione che chiede di essere
autorizzato ad effettuare. Risulta inoltre documentato in atti che l’attore non
presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa
ed affettiva, tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di
giudizio e di scelta.
A. luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese
dall’interessato in sede di interrogatorio, la prova della serietà ed
univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a
tale percorso – anche prima dell’esecuzione dell’intervento di rettificazione di
attribuzione di sesso, che peraltro è nelle intenzioni dell’attore effettuare –
il crisma della irreversibilità. Risulta pertanto rispettato il
bilanciamento del diritto personale del sig. B. a vedersi riconoscere la propria
identità di genere con l’interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella
identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere autorizzato l’intervento
richiesto e che sia superfluo, in considerazione della completezza delle
indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto,
procedere all’espletamento di apposita CTU. Va altresì riconosciuta, come
richiesto, la rettificazione dell’atto di nascita e di ogni altro atto dello
stato civile, contestualmente all’autorizzazione all’intervento chirurgico.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell’atto di nascita e di ogni
altro atto dello stato civile, avanzata da parte attrice, ancor prima ed a
prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure il sig. B.
intende affrontare e che, comunque, ha dichiarato di voler effettuare.
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che
disciplina la rettificazione dell’attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò
sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa
l’importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto
come appartenente all’uno piuttosto che all’altro sesso, e che ciò possa
operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere
sistematico, ossia di non far permanere nell’unico atto di stato civile elementi
che possano dar luogo ad un’equivoca e contraddittoria
interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome
sicuramente maschile (nel nostro caso M.) in soggetto femminile. La
rettificazione dell’atto di stato civile a
seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa
ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella
modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena,
oltre alla già ricordata contraddittorietà dell’atto, una valenza di possibilità
discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla
legge del 1982. Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è
offerto dalla menzione, nell’art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di
stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò
facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata
alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l’avvio di nuove procedure
sicché, data l’assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che
tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a B. M. venga attribuito non solo il
nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato, di I., con le
conseguenti variazioni. Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando
ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede: a)
autorizza B. M. nato a VICENZA il X, ad effettuare gli interventi medicochirurgici
di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna; b)
attribuisce a B. M. nato a VICENZA il X, il sesso femminile, nonché il prenome
di “I.” e, per l’effetto, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Vicenza di rettificare l’atto di nascita di parte attrice, nel senso che,
laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che
laddove è indicato il nome “M.” sia letto e inteso “I.”; c) dispone che in ogni
atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome I.”; d)
nulla per le spese.
Vicenza, così deciso in Camera di Consiglio il 17 gennaio 2019

In tema di disconoscimento di paternità il bilanciamento fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica e l’interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell’interesse

Cass. civ. Sez. I, 6 marzo 2019, n. 6517
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26150/2017 proposto da:
B.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacobazzi Antonello Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Br.Fe.Fe., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana n. 4, presso lo studio dell’avvocato Pepe Marco, rappresentata e difesa dagli avvocati Morelli Roberto, Parrillo Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
B.F. e b.f.: in persona dell’avv. Z.M. curatore speciale dei minori, nominato con provvedimento del Giudice tutelare in data 1/07/2009;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1915/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la controricorrente, l’Avvocato Ivana Abenavoli, con delega, che ha chiesto l’inammissibilità e il rigetto.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale del capoluogo emessa in data 10/7/2013, sulla domanda di disconoscimento di paternità proposta da B.M. nei confronti della moglie Br.Fe.Fe. e dei figli gemelli B.F. e f. (nati il 12/7/2006), la ha ritenuta intempestiva in quanto esperita nel 2009, oltre il termine decadenziale di un anno dalla nascita dei minori, senza che fosse stata provata adeguatamente l’epoca della effettiva conoscenza dell’adulterio al tempo del concepimento, che avrebbe consentito l’applicabilità del diverso termine decadenziale previstodall’art. 244 c.c., comma 2, seconda parte.
La Corte di appello ha ritenuto che mancasse la prova certa e rigorosa che la conoscenza dell’adulterio fosse collocabile al 2.5.2009, come sostenuto dal B., poiché le prove testimoniali addotte, rese dalle di lui madre e sorella, erano state giustamente considerate “indirette” dal primo giudice, avendo le stesse riferito di conversazioni che sarebbero avvenute tra altre persone ascoltate occasionalmente, oltre che imprecise e poco credibili secondo la stessa Corte territoriale.
Inoltre, ha escluso che la testimonianza di G.L., amico del B., circa la confidenza fattagli il 2.5.2009 di avere scoperto di non essere padre dei bambini potesse essere dirimente, poichè la scoperta della non paternità non equivaleva alla scoperta dell’adulterio.
Quindi, la Corte, pur dando atto che l’esame genetico espletato in fase di appello mediante consulenza tecnica d’ufficio aveva consentito di accertare che i minori non erano figli del B., ha escluso che tale accertamento tecnico potesse avere ricadute in merito alla individuazione del termine decadenziale applicabile perché “la possibilità di dimostrare lo stesso adulterio anche ricorrendo alla prova tecnica, non incide però sul momento iniziale del decorso del termine previstodall’art. 244 c.c., e non interferisce dunque sulla disciplina dettata in tema di decadenza” (fol. 9/10).
Ha affermato infine la necessità di dare prevalenza al favor minoris rispetto al favor veritatis per non pregiudicare i bambini sul piano economico.
B.M. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con tre mezzi, replica con controricorso Br.Fe.Fe.. I minori b.f. e F., rappresentati dal curatore speciale, sono rimasti intimati.
Il ricorso già fissato per la trattazione dinanzi all’adunanza camerale della Sesta Sezione civile, è stata rinviato per la trattazione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione degli elementi istruttori volti a collocare temporalmente la conoscenza da parte del B. dell’adulterio, dolendosi del fatto che le prove testimoniali non erano state adeguatamente apprezzate e che la Corte contraddittoriamente non aveva preso in considerazione la data della consulenza tecnica di parte del 1.5.2009, con la quale il B. aveva acquisito la conoscenza scientifica dell’adulterio e della non paternità, in data anteriore al litigio con la Br., avvenuto il 2/5/2009, in cui questa aveva riconosciuto di averlo tradito. La censura, come si evince dal motivo, integra anche una evidente denuncia per violazionedell’art. 244 c.c., comma 2, in ordine alla falsa interpretazione del concetto di “conoscenza dell’adulterio” (fol. 8 del ricorso).
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
1.3. Nel caso in esame la Corte di appello articola la pronuncia di inammissibilità della domanda per decadenza indotta dalla tardività in tre passaggi motivazionali.
Il primo è costituito dalla affermazione dell’assenza di una prova certa e rigorosa circa l’epoca di conoscenza dell’adulterio, collocata dal B. al 2/5/2009, affermazione argomentata attraverso la disamina critica delle testimonianze rese dalla madre e dalla sorella del B. ritenute imprecise e poco credibili.
Il secondo è costituito dalla affermazione dell’esistenza di ulteriori elementi (già valorizzati in primo grado, segnatamente “le voci di paese” e “i sentimenti dei bambini”) tali da avvalorare la tesi “per cui, se non una piena conoscenza, il B. dovesse avere quantomeno un legittimo dubbio – non solo un mero sospetto – circa la paternità dei minori – e, quindi, anche circa l’infedeltà della moglie” (fol. 8) elementi che – come sembra di comprendere dal tenore della motivazione – avrebbero dovuto collocare tale “dubbio” in epoca anteriore a quella utile.
Il terzo è individuabile nell’esclusione del carattere dirimente e rilevante della testimonianza di G.L., il quale ebbe a riferire che il B. in data 2/5/2009 gli aveva confidato di avere scoperto quel giorno di non essere padre biologico dei minori, sulla scorta dell’affermazione che “la scoperta della non paternità non equivale infatti a scoperta dell’adulterio” (fol. 8), conclusione formulata dalla Corte territoriale richiamando all’uopo la decisione di legittimità n. 15777 del 2/7/2010.
1.4. Tale ragionamento non può essere condiviso in quanto la valutazione delle emergenze probatorie appare viziata dall’erronea e contraddittoria interpretazione del criterio di individuazione della conoscenza dell’adulterio che integra – ai sensidell’art. 244 c.c., comma 2, – il dato temporale da cui far decorrere il termine decadenziale annuale, il cui apprezzamento è, comunque, rimesso al giudice del merito (Cass. n. 15777 del 2/7/2010).
1.5. In proposito giova ricordare che in tema di disconoscimento della paternità grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio (Cass. n. 13436 del 30/06/2016) e che, come già affermato da questa Corte, “La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissatodall’art. 244 c.c.(come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo che, pur risultando una pregressa conoscenza dell’adulterio da parte dell’attore, solo all’esito dell’espletamento della prova del DNA, questi ne avesse acquisito la certezza).” (Cass. n. 3263 del 09/02/2018; v. anche, Cass. n. 14556 del 26/6/2014), di talché il dato della conoscenza certa dell’adulterio non può ritenersi di per sé idoneo a far maturare l’effetto decadenziale fissatodall’art. 244 c.c., ove non sia qualificato dalla connessione alla conoscenza dell’idoneità dell’adulterio stesso a determinare la nascita del figlio.
Orbene tale principio, che viene qui condiviso, non confligge con la pronuncia, richiamata nell’impugnata sentenza, secondo la quale “In tema di azione di disconoscimento di paternità esercitata dal figlio, ai sensidell’art. 235 c.c., comma 1, n. 3, in caso di adulterio della madre, il termine annuale previstodall’art. 244 c.c., comma 3, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio, decorre dalla data della scoperta dell’adulterio, da intendersi come acquisizione certa della conoscenza del fatto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito e non già come raggiungimento della certezza negativa circa la compatibilità genetica col genitore legittimo. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricollegato la decorrenza del termine alla pubblicazione di un testamento nel quale il de cuius aveva riconosciuto l’attore quale suo figlio naturale, ravvisandovi un evento sufficiente a rendere noto l’adulterio della madre)”. (Cass. n. 15777 del 2/7/2010).
Questa pronuncia infatti, sia pure in fattispecie diversa, risulta, ugualmente attestata su una nozione di conoscenza qualificata come si desume dalla frase “acquisizione certa della conoscenza del fatto” (certezza che, in questo caso, discendeva da una dichiarazione di paternità naturale resa in sede testamentaria).
1.6. Tornando alla vicenda in esame, va osservato che la Corte di appello ha esaminato la questione della conoscenza – come sopra precisata – sostanzialmente sotto due profili temporali – quello della conoscenza infra annuale, trattato nei passaggi motivazionali primo e terzo, e quella della conoscenza ultra annuale, trattato nel secondo passaggio motivazionale e richiamato nella parte conclusiva del terzo (v. par. 1.3.) – giungendo ad escluderle entrambe.
Tale conclusione non può essere integralmente condivisa per le ragioni di seguito precisate.
1.7. Soffermandosi prima di tutto sulla valutazione della conoscenza ultra annuale, va osservato che la Corte di appello, in coerenza con il concetto di conoscenza prima illustrato, ha esattamente ritenuto che la stessa non fosse stata accertata, giacché gli elementi acquisiti erano tali da poter avere dare adito al “dubbio” nel B. circa la paternità dei minori e, quindi, l’infedeltà della moglie, ma non la piena conoscenza dell’adulterio. Orbene, quand’anche si volesse riconoscere fondatezza della distinzione operata dalla Corte di appello tra sospetti e dubbi, v’è da rimarcare che entrambi i concetti non sono affatto assimilabili alla conoscenza, come peraltro ritenuto dalla stessa Corte di appello: l’esclusione della ricorrenza di una “piena conoscenza”, in mancanza di differenti indici interpretativi, dimostra che la Corte di appello ha escluso l’acquisizione certa della conoscenza dell’adulterio da parte del B. in epoca anteriore a quella utile per la ammissibilità dell’azione proposta, tant’è che non ha pronunciato la decadenza per tardività dell’azione, ma per mancanza di prova in ordine all’epoca in cui sarebbe avvenuta detta conoscenza.
1.8. Non convincono invece i passaggi motivazionali relativi alla mancanza di prova della conoscenza infra annuale.
Ben vero, essendo stata esclusa dalla stessa Corte territoriale la conoscenza dell’adulterio ultra annuale, nei sensi dianzi precisati, non convince l’affermazione secondo la quale “la scoperta della paternità non equivale a conoscenza dell’adulterio” posta a sostegno della ritenuta mancanza di decisività della deposizione di G.L. in merito alla scoperta della non paternità, in quanto, nel caso concreto, non risulta in linea con i principi prima enunciati a cui la stessa Corte territoriale aveva dato poco prima applicazione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che la scoperta della paternità può costituire prova della conoscenza dell’adulterio al fine di valutare la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, in quanto “La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissatodall’art. 244 c.c.(come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo”. (Cass. n. 3263 del 09/02/2018) di guisa che è possibile che la conoscenza certa dell’adulterio intervenga solo all’esito dell’espletamento della prova del DNA (Cass. n. 3263 del 09/02/2018).
1.9. Orbene, la Corte di appello – avendo già escluso che fosse stata raggiunta la prova della conoscenza pregressa ed ultrannuale dell’adulterio e della assenza di genitorialità (v. par. 1.7) e considerando che nella prospettazione del B. i due momenti sostanzialmente sarebbero stati coincidenti – avrebbe dovuto valutare le circostanze riferite nella testimonianza del G. – non colpita da un giudizio di imprecisione e non credibilità come quelle di madre e sorella del B. – al fine di procedere alla corretta sussunzione della fattispecie concreta nel disposto normativo, tenendo conto che – contrariamente a quanto erroneamente affermato – anche la cognizione di assenza di paternità biologica può essere indicativa del sorgere della conoscenza qualificata dell’adulterio, richiestadall’art. 244 c.c., comma 2, c.c. per valutare la tempestività dell’azione di disconoscimento, conoscenza già esclusa per il periodo temporale pregresso dalla stessa Corte di appello.
La statuizione, ferma su una pronuncia di non decisività della deposizione del G., risulta pertanto viziata e va cassata.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c..
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile per novità la produzione in appello della consulenza di parte, dalla quale era desumibile l’epoca in cui aveva acquisito certezza dell’adulterio ai tempi del concepimento e, quindi, la tempestiva proposizione dell’azione di disconoscimento.
2.2. Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale di Modena n. 1126/2013 venne emessa prima dell’11/9/2012.
Trova applicazione il principio secondo il quale “Nel giudizio di appello, la nuova formulazionedell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui alD.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nellaL. n. 134 del 2012(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza rindispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ammesso in appello la produzione di documenti nuovi, costituiti da relate di notificazione degli avvisi di accertamento, che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, avrebbero potuto tempestivamente depositare in quel grado di giudizio)”. (Cass. n. 26522 del 09/11/2017).
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio di favor veritatis rispetto al principio di favor minoris, avendo la Corte di appello fondato la sua pronuncia, nonostante la indiscussa non paternità, solo su valutazioni di carattere economico senza considerare i rapporti concretamente instaurati tra le parti ed i diritti del figlio di primo letto del ricorrente.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto afferisce a valutazioni di merito, sull’interesse dei minori a conservare lo status di figli legittimi, attuate dalla Corte di appello dopo avere già dichiarato il B. decaduto dal potere di esercizio dell’azione di disconoscimento e, quindi, a contenuto non decisorio.
3.3. Va comunque osservato che la valutazione del giudice del gravame non appare in linea con i criteri elaborati in proposito da questa Corte, essendo stata centrata esclusivamente su considerazioni di tipo economico.
3.4. Invero, nel chiarire il rapporto tra favor veritatis e favor minoris e nel sottolineare la necessità dell’attuazione di un bilanciamento in concreto degli interessi del minore, questa Corte ha affermato che “In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (art. 30 Cost.,art. 24 Cost., comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, eart. 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l’interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale”. (Cass. n. 26767 del 22/12/2016; in tema anche Cass. n. 8617 del 3/4/2017): è stata così rimarcata l’esigenza che questo tipo di valutazione sia ampia ed approfondita ed abbia riguardo, innanzi tutto, ai profili connessi all’identità personale ed all’esistenza o meno di significativi ed attuali rapporti interpersonali ed affettivi intercorrenti tra le parti, circostanze che, nel caso in esame, non sono state affatto considerate, né tanto meno indagate.
4.1. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, rigettati i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che nel procedere ad un nuovo esame della causa si atterrà a quanto sopra indicato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.

Contributo al mantenimento dei figli disposto in misura relativa al comportamento tenuto verso la casa ex coniugale.

Tribunale di Bologna, 24 luglio 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Matilde Betti – Presidente
dott. Bruno Perla – Giudice
dott. Francesca Neri – Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7504/2016 promossa da:
F. T. con il patrocinio dell’avv R. G. P. e dell’avv.. elettivamente domiciliato in VIA A.T.A., 88
BOLOGNA presso il difensore avv. R. G. P.
ATTORE
contro
C. C. con il patrocinio dell’avv. S. L. e dell’avv. elettivamente domicilialo in VIA, presso il
difensore avv. T. L.
CONVENUTO
con l’intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di pc depositato in via telematica in data 7-6-2018
sottoscritto dalle parti: il PM ha concluso per l’accoglimento delle domande.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 maggio 2016 F. T. chiedeva dichiararsi la separazione dal marito (I. A.
C.: dava atto che dalla relazione ira le parti, iniziata nei 1996. erano nate le figlie X, in data XX e
G., in data: le parti contraevano matrimonio in Bologna in data 16 novembre 2002 con atto trascritto
nel Registro dello Stato Civile di questo Comune nell’anno 2002 al numero 533 parte I; in data 26-
10-2016 comparivano avanti al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che pronunciava i
provvedimenti di cui ali art. 708 c.p.c.. all’esito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.. la
causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; nelle more le parti raggiungevano un
accordo, dichiarando di non avere più interesse alla decisione sul procedimento incidentale r.g.n.
7504-1/2016: all’udienza del 13-6-2018 avanti al G.l. le parti precisavano congiuntamente le
conclusioni.
La separazione personale I. i coniugi deve essere senz’altro pronunciata, ricorrendo tutti i
presupposti di cui all’an. 151 c.c. essendo evidente l’intollerabilità della convivenza sia dal
contenuto del ricorso, sia dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza presidenziale, sia
dalla cessazione della convivenza.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle pani e del parere favorevole del
P.M. Possono qui trovare accoglimento le statuizioni accessorie indicate concordemente dalle parti
vertendo in materia di diritti disponibili e quanto alla figlia minorenne G., essendo conformi
all’interesse della stessa.
In considerazione dell’esito del giudizio e delle domande delle parti, sussistono i presupposti per la
compensazione integrale delle spese di lite, cosi come concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa
eccezione e domanda disattesa; -pronuncia la separazione personale dei coniugi F. ILR. A. e C. C.,
unitisi in matrimonio in Bologna, in data 16 novembre 2002 con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile di questo Comune nell’anno 2002 al numero 533 parte I -ordina all’Ufficiale di Stato
civile di detto Comune di procedere all’annotazione della presente sentenza; -prende atto che in
base all’accordo tra le parti la separazione tra i coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni; – la
figlia minore G. è affidata ad entrambi i genitori con collocazione presse la madre: i genitori
eserciteranno congiuntamente la potestà genitonale, condividendone le relative responsabilità, le
decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all’istruzione, educazione e salute verranno
concordate tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa
ed in ogni caso considerando il suo interesse: in caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al
Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi
provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé; -il padre potrà tenere con sé la figlia
minorenne G. per fine settimane alternati dal sabato mattina prima di pranzo sino alla domenica
sera, oltre clic per un pomeriggio alla settimana, preferibilmente martedì, dall’uscita da scuola fino
alle ore 17.30. oltre die per la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di
alternarle annualmente, in modo da permettere alla figlia di trascorrere un anno la giornata di Natale
con la madre e quella di Capodanno con il padre e viceversa l’anno successivo alternando anche le
giornate di Pasqua e del Lunedì Santo, oltre clic per 15 gg di estate: i relativi periodi dovranno
essere concordali rispettivamente entro il 30/4- 30/1 e 28/2 di ogni anno e che in caso di disaccordo
negli unni pari decide il padre e negli anni dispari decide la madre; – la figlia maggiorenne X
continuerà ad abitare con la madre e che il padre C. regolerà direttamente e personalmente i propri
rapporti con la figlia X; – la casa familiare sita a Vedrana di Budrio via n. 13. in comproprietà dei
coniugi per quote pro indiviso pari a un mezzo per ciascuno, viene messa in vendita a terzi secondo
accordi intercorsi tra le parti in separata sede: la casa resta assegnata alla sig. ra M. esclusivamente
fino alla scadenza del termine che le parti pattuiranno con gli eventuali compratori e/o agente
immobiliare; – il marito preleverà, alla presenza della moglie solo dopo la firma del preliminare di
vendita della Casa familiare, i beni di seguito indicati (altri oggetti personali e dì proprietà della sua
famiglia di origine sono già stati prelevati); – insegna “S. d.” con bacheca in legno e fioriera –
abbeveratoio in cemento sottostante – abbeveratoi cavalli; – carriola per letame cavalli – recinto in
moduli di alluminio con cancello; – gazebo in ferro smontabile; – n. 4 lettini prendisole; – attrezzi
vari da giardinaggio; -decespugliatore: piccola tavola da surf in legno di colore verde; – circa n. 100
DVD tra films e serie IV; – n. 1 seggiolino cromato; – n. 1 televisore samsung grande; – parte delle
stoviglie e piatti “C.” e delle posate che i coniugi individueranno in un pacco; – n. 3 mascelle di
squalo; – piccola serie di contenitori in vetro con sabbia; – modellino barca rossa: la sig. ra sceglierà
e terrà per sé come unica esclusiva proprietaria gli arredi e corredi della Casa familiare che le
occorreranno per arredare il nuovo immobile ove si trasferirà a seguito della vendita della Casa
familiare, (ili altri arredi che resteranno nella casa familiare (ad esempio la cucina. altri arredi
inamovibili o altri arredi in eccesso al nuovo arredo della Casa) saranno a disposizione di eventuali
acquirenti ed i ! ricavato sarà suddiviso tra le parti al 50%; – l’avv. C. C. anche in funzione di
corrispettivo per avere la sig. ra T. rinunciato a rimanere nella casa familiare – corrisponderà
alla sig. ra M. con decorrenza dal mese di maggio 2018 un assegno per il concorso nel
mantenimento delle due figlie pari a euro 1.300.00 al mese (650.00 euro per ogni figlia) con le
seguenti modalità: 1.000.00 euro mediante bonifico bancario con valuta fissa sul c/c bancario
alla medesima intestato e già noto, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese con decorrenza
dal mese di maggio 2018 e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT di Bologna a far
data dal primo anno successivo alla decorrenza: quanto alla somma residua di 300.00 euro
(sempre con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT di Bologna) per il tramite dei
propri genitori dovendosi intendere mantenuto in essere (e pertanto non rinunciato dalla sig.
ra F. T.) il decreto depositato in data 6/11/17 nel procedimento rubricato al n. RG 5528/17
avanti al Tribunale di Bologna promosso da F. T. c/ R. C. e F. T. L’obbligo a carico dei nonni
paterni si estinguerà al raggiungimento dell’indipendenza economica delle figlie; – I’avv. C. –
anche in funzione di corrispettivo per avere la sig. ra T. rinuncialo a rimanere nella casa familiare –
corrisponderà alla sig. ra T. il pagamento della quota del 70% delle spese straordinarie– secondo i
criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di famiglia in vigore dal mese di
settembre 2017 che si trascrive integralmente: Sono spese straordinarie da non concordare
preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: Spese
corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotale della caratteristica della continuità,
quali a mero titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello
specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti; spese scolastiche
costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza
dell’Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le
spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo): spese ludico-ricreativeculturali
precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle
relative attrezzature): Campi scuoia estivi, prescuola e postscuola se necessitate dalle esigenze
lavorative del genitore collocatane e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della
rete familiare di riferimento (nonni […]) non offre tempestive alternative: Spese necessarie
per il conseguimento della patente di guida: abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico:
Spese scolastiche di istruzione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto
frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento: visite specialistiche prescritte dal medico
di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto se
prescritti, spese mediche aventi carattere d’urgenza: Tutte le altre spese extra assegno (cd
straordinarie) vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che
propone la spesa dovrà informare l’altro per iscritto anche in relazione all’entità della spesa.
Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi 30 gg dalla richiesta formale, se
quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo
adeguatamente.
-il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di
adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in
prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del
documento di spesa e non oltre 15 gg dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere
intestata ai figli e eventuali rimborsi e/o sussidi di qualsiasi tipo per spese scolastiche e/o sanitarie
vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese
straordinarie; -le spese per le cure odontoiatriche in corso alla figlia G. sono tutte a carico dell’avv.
C. così come rimane a suo carico l’intero pagamento delle contravvenzioni elevate a carico
dell’autovettura al medesimo intestata, già da tempo demolita; -gli assegni familiari spettano
integralmente alla sig. ra; -le parti dichiarano – allo stato – di essere autosufficienti sotto il profilo
economico-reddituale e di non avere domande di assegno da formulare reciprocamente; -le parti si
impegnano a rimettere ogni querela-denuncia presentata reciprocamente uno/a nei confronti
dell’altra/o.
-spese legali del presente giudizio integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24-7-2018.
Il Giudice Relatore
dott. Francesca Neri

AVVOCATO DEL MINORE (nei procedimenti civili)

Di Gianfranco Dosi

I La riforma del 2001 con cui è stata introdotta nel nostro sistema processuale civile la figura dell’avvocato del minore
a) La legge 28 marzo 2001, n. 149
L’avvocato del minore ha fatto ingresso nel nostro sistema processuale civile con la legge 28 mar¬zo 2001, n. 149 che ha previsto l’obbligo dell’assistenza legale per il minore e per i genitori nelle procedure di limitazione e di decadenza della potestà (oggi responsabilità) genitoriale e in quelle per la dichiarazione di adottabilità. Si è trattato di un intervento legislativo di straordinaria impor¬tanza, applicato, però – come si dirà – senza particolare entusiasmo dalla giurisprudenza e di cui l’avvocatura non ha saputo sfruttare tutta la portata.
La legge 28 marzo 2001, n. 149 in realtà si era occupata di un tema più ampio, modificando in molte parti la legge 4 maggio 1983 n. 184 sull’adozione e sull’affidamento dei minori, a cominciare dal titolo (che è diventato “diritto del minore ad una famiglia”) e dall’impianto processuale. All’in¬terno di questa riforma è stata introdotta anche l’assistenza legale obbligatoria per i genitori e per i minori nelle procedure di adottabilità (nuovo testo degli articoli 8, ultimo comma e 10, comma 2, della legge 184 del 1983, come modificati rispettivamente dall’art. 8 e dall’art. 10 della legge 149 del 2001) e nei procedimenti di limitazione e decadenza della potestà genitoriale (art. 336, ultimo comma c.c. come introdotto dall’art. 37 della legge 149 del 2001).
In particolare, nella formulazione introdotta dalla legge di riforma, l’ultimo comma dell’art. 8 della legge 184 del 1983 stabilisce il principio che “il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell’art. 10” (cioè i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore) mentre sempre il predetto secondo comma dell’art. 10 prevede che, all’atto dell’apertura del pro¬cedimento, i genitori e i parenti devono essere espressamente invitati dal giudice a nominare un difensore; in difetto deve essere loro nominato un difensore di ufficio.
Per i procedimenti di limitazione e decadenza della potestà genitoriale l’art. 37 della legge 149 del 2001 ha modificato l’art. 336 c.c. aggiungendovi un ultimo comma nel quale si prevede che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”. La frase di chiusura “anche a spese dello Stato nei casi previsti dalle legge” che compariva nel testo originario è stata successivamente soppressa dall’art. 299 del Testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115).
Quindi nel 2001 il legislatore introduceva il principio dell’assistenza legale obbligatoria per i genitori e per il minore nei procedimenti di adottabilità e di controllo della potestà dei genitori interessando, così, pressoché la totalità degli affari civili attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni.
Con queste norme faceva anche ingresso nell’ordinamento l’inedita figura del difensore di ufficio nel processo civile. L’espressione si riferisce certamente al difensore d’ufficio nominato dal giudice in difetto di quello di fiducia per i genitori, ma è anche riferibile senz’altro al difensore del minore la cui nomina è certamente prevista quale compito del giudice se non altro – nell’interpretazione riduttiva che, come si dirà, è emersa in giurisprudenza – allorché non ne abbiamo uno nominato direttamente dal tutore o dal curatore speciale.
Al di là dell’applicazione che è stata fatta della riforma, resta comunque l’importante acquisizione del diritto di difesa garantito dalla riforma ai genitori e al minore davanti al tribunale per i mino¬renni. La stessa Corte costituzionale ebbe modo, subito dopo la riforma, di ricordare come la legge 149 del 2001 avesse avuto il merito di valorizzare il contraddittorio nei procedimenti civili minorili in base alla previsione generale dell’art. 111 della Costituzione sul giusto processo nella formu¬lazione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e secondo i principi che la stessa Corte costituzionale faceva discendere in sede minorile da questa importante riforma della Costituzione (Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1).
Parallelamente alla riforma del 2001 un altro significativo momento di valorizzazione dell’esigenza di una tutela forte dei diritti del minore è stata la ratifica ad opera della legge 20 marzo 2003, n. 77 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (firmata a Strasburgo il 25 gen¬naio 1996) la quale dando attuazione ai principi della Convenzione internazionale di New York del 1989 sui diritti dei minori, indicava le modalità e i principi attraverso cui realizzare compiutamen¬te il diritto del minore ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e ad essere affiancato da un proprio autonomo rappresentante quando i genitori non sono in grado di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi o di una limitazione della potestà. L’art. 5 della Convenzione di Strasburgo espressamente esorta gli Stati a valutare l’opportunità di attribuire ai minori il diritto di chiedere, anche essi stessi, la designazione di un rappresentante speciale “se del caso un avvocato”.
Tuttavia, come si vedrà, la giurisprudenza si è orientata per una semplice conferma della prassi di nominare al minore non un avvocato – come la riforma del 2001 avrebbe voluto – quanto un cu¬ratore speciale. L’ordinamento giuridico attribuisce, infatti, ai genitori che esercitano la potestà le funzioni di rappresentanza giuridica del minore (art. 320 c.c.) e prevede che in talune circostanze – che integrano situazioni varie di conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori – l’autorità giu¬diziaria debba nominare al minore un curatore speciale che lo possa rappresentare in sostituzione dei genitori (art. 320, 321 c.c. e art. 78, 79 e 80 c.p.c. in sede civile nonché art. 120 e 121 c.p. e 90 comma 2 c.p.p. in sede penale).
Il fatto che nella prassi giudiziaria le funzioni di curatore speciale del minore sono in genere attri¬buite ad avvocati e che di conseguenza la figura dell’avvocato del minore era in qualche modo già presente nel precedente sistema processuale, non sminuisce l’importanza della riforma.
Nelle intenzioni dei codici le funzioni di curatore speciale non erano, né necessariamente avrebbero dovuto essere, attribuite ad un avvocato ed infatti la norma che in sede processuale civile prevede la nomina del curatore speciale è collocata tra quelle riferite alle parti (art. 75 ss c.p.c.) e non ai difensori (art. 82 ss c.p.c.). Tuttavia, poiché nei casi più significativi, le funzioni di curatore speciale finiscono per doversi esercitare anche processualmente, nella prassi giudiziaria si attribuiscono, in genere, soprattutto ad avvocati le funzioni di curatore speciale nel ragionevole intendimento di evitare al curatore speciale di dover nominare egli stesso, a sua volta, un avvocato per agire o resistere in giudizio.
La legge 28 marzo 2001, n. 149 – prevedendo l’assistenza del difensore, nella prospettiva di un processo civile più giusto di fronte ad un tribunale per i minorenni più terzo – spostava l’attenzione dalla rappresentanza sostanziale del minore (da parte dei genitori o del curatore speciale) alla difesa processuale. Ed è proprio questa prospettiva che metteva bene in evidenza come la rifor¬ma avesse un’importanza il cui significato e la cui portata storica andavano ben oltre la disciplina che veniva introdotta. Si riconosceva, infatti, al minore, nei casi indicati dalla riforma, la qualità di parte processuale e si collocava con determinazione la difesa dei suoi diritti nel contesto della giurisdizione all’interno delle regole del processo.
In tutti i casi in cui la riforma ha previsto la nomina di un difensore al minore, si è in presenza di una situazione di conflitto di interessi tra il minore i suoi genitori. Si trattava perciò di verificare se la nomina del difensore – al quale indubbiamente sono attribuite funzioni di assistenza e di rappre¬sentanza (art. 82 c.p.c.) – dovesse considerarsi sostitutiva della nomina di un curatore speciale o se nei casi in cui il giudice è chiamato a nominare al minore un difensore sia comunque necessaria e sufficiente la nomina di un curatore speciale.
Sebbene da un punto un punto di vista strettamente normativo (art. 320 ultimo comma c.c., art. 78 cpv c.p.c.) la riforma non intendeva certamente eliminare l’onere del giudice di nominare un curatore speciale, sostitutivo dei genitori, in tutti i casi in cui è oggi previsto, tuttavia era del tutto ragionevole ipotizzare che nei procedimenti d adottabilità e de potestate, considerata l’inequivoca¬bile intenzione del legislatore, la funzione di rappresentante sostanziale (curatore speciale) potes¬se restare assorbita dalla nomina di un difensore, appunto un avvocato del minore che assumesse nel processo le funzioni anche di rappresentanza sostanziale del minore.
Il che avrebbe dato vita alla nascita di una nuova categoria di avvocati la cui funzione primaria sarebbe stata la difesa dei minori.
La Corte costituzionale – riconoscendo come plausibili i numerosi rinvii dell’entrata in vigore della riforma, dal 2001 in poi, effettuati con decreti legge – aveva espressamente affermato che la de¬cretazione di urgenza era legittima giacché la riforma del 2001 “non contiene specifiche disposizio¬ni in ordine alla difesa d’ufficio in favore dei genitori e dei minori. Dalla carenza di tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche dalla relazione del Governo ai rispettivi disegni di legge di conversione, nonché più in generale dal relativo dibattito parlamentare, derivare un pregiudizio alla effettività del diritti di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particola¬rità e alla delicatezza della funzione stessa” (Corte cost. 22 giugno 2004, n. 178). Una posizio¬ne ben differente culturalmente da quella che in passato la stessa Corte aveva espresso allorché aveva dichiarato non fondati i dubbi di costituzionalità sollevati sul sistema precedente che non prevedeva fin dall’inizio del procedimento l’obbligatorietà della difesa (Corte cost. 10 maggio 1995, n. 160; Corte cost. 22 giugno 1989, n. 351).
Quindi il Parlamento e la Corte costituzionale avevano ben chiara la prospettiva che la riforma del 2001 aveva aperto, che non era quella di estendere l’applicazione dell’istituto del curatore speciale sebbene quella di introdurre la figura dell’avvocato del minore.
Si sarebbe trattato di una rivoluzione copernicana nella giustizia civile minorile ma, come si è sopra anticipato, la direzione in cui si è mossa in seguito la giurisprudenza di legittimità è stata un’altra.
È prevalsa la tesi – apertamente riduzionistica – secondo cui il principio dell’“assistenza del mino¬re” (nuovo art. 8 della legge 184 del 1983 e nuovo ultimo comma dell’art. 336 c.c.) non comporta il dovere del giudice di nominare egli un difensore al minore. È in sostanza rimasto in piedi il sistema precedente di nomina da parte del giudice del curatore speciale anche nei procedimenti di adotta¬bilità e de potestate (oltre che in tutti gli altri in cui la legge già lo prevedeva) con la conseguenza che l’avvocato del minore altro non è se non l’avvocato del curatore speciale.
b) L’entrata in vigore della riforma nel luglio del 2007
Considerata la natura primaria del diritto di difesa e l’importanza della funzione processuale assol¬ta dal difensore, il legislatore – come si è sopra detto – aveva previsto nella riforma introdotta con la legge 149 del 2001 l’obbligo dell’assistenza legale e quindi l’obbligo di nomina per i genitori (o i parenti) di un difensore di ufficio nell’ipotesi in cui siano privi di quello di fiducia, sebbene questa previsione fosse espressamente riferita non ai procedimenti di limitazione o decadenza della pote¬stà (oggi responsabilità) genitoriale, ma soltanto alle procedure di adottabilità (art. 10, comma 2, legge 184 del 1983 nel testo riformato) con disposizione che, essendo da considerare eccezionale, non può essere direttamente applicata analogicamente nei procedimenti de potestate ex art. 336 del codice civile dove nulla si prevede in ordine alla nomina di un difensore di ufficio ai genitori. Quindi per i genitori (o per i parenti) l’obbligo di nomina dell’avvocato da parte del giudice rimane circoscritto ai soli casi in cui nel procedimento di adottabilità essi siano privi del difensore di fidu¬cia. L’obbligo non si estende ai procedimenti de potestate dove quindi, ove i genitori non abbiano un loro difensore, nessun obbligo di nomina di un legale di ufficio sussiste. Questa soluzione – che certamente non è del tutto ragionevole – in difetto di una espressa previsione da parte del legisla¬tore è l’unica che è finora apparsa nella prassi compatibile con il testo della riforma.
A differenza, però, del difensore dei genitori (o dei parenti) nei procedimenti di adottabilità, la cui nomina d’ufficio è condizionata alla mancata nomina di un difensore di fiducia, la nomina del difensore del minore secondo la ragionevole interpretazione della riforma avrebbe dovuto essere sempre effettuata d’ufficio dal giudice, sia nel caso delle procedure di adottabilità (art. 8 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 nel testo riformato), sia nelle procedure di limitazione e decadenza della potestà genitoriale (art. 336 ultimo comma c.c. nel testo riformato). Non è, in¬fatti, ipotizzabile che il minore nomini un proprio difensore di fiducia, quanto meno allo stato della normativa vigente che potrebbe, però, prevederlo sulla base delle indicazioni sovranazionali (art. 5, sopra ricordato, della Convenzione europea del 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori). D’altra parte, il conflitto di interessi tra minore e suoi genitori, in entrambe le situazioni, rende del tutto inimmaginabile che in tali circostanze i genitori possano nominare essi stessi al figlio minore un difensore di fiducia, come avviene invece nel processo penale minorile dove non c’è alcun conflitto di interessi tra i genitori e il loro figlio imputato di un determinato reato.
Tuttavia nel nostro ordinamento processuale civile – in cui la nomina del difensore di ufficio è so-stanzialmente nel processo civile un istituto ancora sconosciuto – non esiste né una disciplina dei criteri e dei requisiti per la nomina e per la retribuzione di tale difensore (a differenza di quanto avviene nel processo penale dove la legge di riforma 6 marzo 2001, n. 60 ha disciplinato la difesa d’ufficio prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori e per la loro retribuzione), né una disciplina processuale soddisfacente per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione o decadenza della potestà genitoriale.
Il legislatore avrebbe, quindi, dovuto anche introdurre una specifica normativa di attuazione. Vice¬versa la legge 149/2001 non contiene nulla di più delle scarne indicazioni relative alla nomina del difensore che sono state illustrate.
Per questi motivi il Governo dopo la riforma del 2001 intervenne più volte rinviando l’entrata in vigore della riforma con molteplici decreti legge, sempre poi rinnovati di anno in anno, in cui si sta¬biliva che “fino all’emanazione di una composita disciplina sulla difesa d’ufficio” nei procedimenti di adottabilità e “fino all’emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all’art. 336 c.c.” continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti.
Poiché la legge 28 marzo 2001, n. 149 non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore d’ufficio nelle procedure di adottabilità “in tale situazione – si legge te¬stualmente nella Relazione ai decreti di proroga della riforma – il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto da un lato della necessità di affidare l’incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della fun¬zione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e dell’art. 15 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272) e, dall’altro, della sostan¬ziale inadeguatezza dell’attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizione di povertà necessarie per l’ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge 533/1973, in conformità all’orientamento di una parte della dottrina, sia che si ritengano invece applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei procedimenti civili, secondo l’orientamento prevalente dei giudici mi¬norili. Di conseguenza – continua la Relazione – uno strumento di maggior tutela, come la difesa d’ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la difesa d’ufficio e l’onere delle spese a carico dello Stato, così come previsto dalla citata legge 60 del 2001”.
Per quanto riguarda i procedimenti de potestate di cui all’art. 336 c.c. la Relazione motivava la necessità della proroga dell’entrata in vigore della riforma sul presupposto che “la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme del procedimento in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazio¬ne dell’art. 111 della Costituzione. È quindi necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l’attività difensiva; comunque la inadeguatezza dell’attuale legge sul gratuito patrocinio pone seri ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendosi porre l’o¬nere delle spese a carico dello Stato se non nelle ipotesi previste dalla attuale normativa in materia di gratuito patrocinio, nei giudizi civili, ancorate a condizioni di povertà del richiedente”.
L’effettività della riforma sull’assistenza legale del minore dei genitori veniva, quindi, prorogata, di anno in anno dal 2001, sia per la mancanza di norme sui criteri di nomina e di qualificazione dei difensori nei procedimenti civili di adottabilità e di limitazione e decadenza della potestà – a differenza di quanto avviene nel settore della difesa penale dei minorenni dove sono previste spe¬cifiche norme di nomina e di qualificazione (cfr art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e art. 15 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272) – sia per la mancanza di norme sulle modalità di retribuzione dell’avvocato (modalità, invece, previste dalla legge 60/2001 per la difesa dei minorenni nei pro¬cedimenti penali).
Improvvisamente e senza alcuna ragione specifica dal 2007 il Governo non ha più prorogato la riforma (non essendo più stati pubblicati decreti legge di proroga) e nel luglio di quell’anno la ri¬forma è entrata definitivamente in vigore, senza nessuna norma, però, sulla nomina e sui criteri di qualificazione del difensore del minore (e dei genitori) e senza nessuna indicazione sulla sua retribuzione. Sei anni (dal 2001 al 2007) trascorsi, quindi, inutilmente.
È stata perciò la giurisprudenza a dover colmare, in parte, questa lacuna.
II Rappresentanza processuale e difesa processuale del minore
Le fonti della rappresentanza sono la legge o la volontà delle parti (art. 1387 c.c.). Nel primo caso è la legge stessa che crea l’ufficio al quale è collegata la legittimazione rappresentativa. L’applica¬zione più importante è proprio riferita alla condizione di incapacità di agire, in cui la rappresentan¬za dell’incapace è attribuita ai genitori (art. 320 c.c.) o al tutore (articoli 357 e 424 c.c.) oppure, nei casi di conflitto di interessi, al curatore speciale (art. 320 c.c.).
Causa giustificativa dell’attribuzione del potere rappresentativo è la cura dell’interesse del rappre¬sentato. La funzione specifica della rappresentanza, quindi, è quella di sostituire l’interessato con un altro soggetto che agisce in sua vece per un’esigenza superiore di tutela dei soggetti che per vari motivi si trovano, si potrebbe dire, in una condizione di debolezza.
La nozione di rappresentanza legale è una nozione di diritto sostanziale.
Si può dire, quindi, che sia il genitore che il tutore o il curatore speciale (quando vi è conflitto di interessi) si presentano con una doppia possibile veste. Di rappresentante ad acta, se devono compiere un determinato atto giuridico in nome e per conto del minore, e di rappresentante ad processum se devono agire in una causa. In entrambe le evenienze descritte il genitore, il tutore o il curatore speciale non perdono la loro caratteristica di rappresentanti sostanziali del minore. In entrambi i casi la nozione di rappresentanza appartiene, cioè, al diritto civile sostanziale.
Ugualmente sempre al diritto sostanziale appartiene la nozione di rappresentanza alla quale fa riferimento il secondo comma dell’art. 75 c.p.c. (“Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate… secondo le norme che regolano la loro capacità”). La rappresentanza che si esercita in sede processuale da parte dei genitori è sempre la stessa rappresentanza legale loro attribuita dall’art. 320 c.c. e la sua fonte è sempre rinvenibile nel diritto civile sostanziale. Il rappresentante nel processo (ad processum) compie gli atti nel pro¬cesso in nome e per conto del rappresentato; il soggetto rappresentato sta in giudizio per mezzo di chi lo rappresenta. Analogamente è nozione di diritto sostanziale la rappresentanza esercitata dal curatore speciale nominato in base all’art. 78 ultimo comma c.p.c. per porre riparo nel processo al conflitto di interessi tra i genitori e il figlio minore.
Tutte le volte, insomma, in cui il genitore, il tutore o il curatore speciale agiscono nel processo in nome e per conto del minore (cioè tutte le volte in cui lo rappresentano in un processo), si può parlare di rappresentanza processuale, tenendo presente, però, che si tratta di nozione di diritto sostanziale, solo impropriamente riferibile alla difesa tecnica (art. 82 c.p.c.) e cioè alla rappresen¬tanza da parte del difensore nel processo. Usano, per esempio, l’espressione rappresentanza pro¬cessuale, per riferirsi all’art. 82 c.p.c. e cioè alla rappresentanza da parte del difensore, Cass. civ. Sez. II, 30 maggio 2003, n. 8803; Cass. civ. Sez. II, 6 agosto 2001, n. 10822; Cass. civ. Sez. II, 16 novembre 2000, n. 14866. Una volta chiarito, però, il significato dell’espressione la questione terminologica può essere considerata scarsamente rilevante.
Anche in sede penale, in dottrina, per riferirsi alla persona offesa incapace viene utilizzata l’e¬spressione rappresentanza processuale per indicare l’attribuzione di facoltà, poteri, diritti, oneri ed obblighi ad un soggetto diverso dal titolare sul presupposto della incapacità del titolare stesso a stare in giudizio ed in supplenza del vuoto di rappresentanza legale di diritto civile (art. 77, 338 c.p.p.), precisandosi correttamente che in entrambi i casi il fondamento della rappresentanza va ricercato in una situazione di diritto privato.
Possono, perciò essere condivise le precisazioni terminologiche della dottrina processualistica e si può riservare a quella che viene definita impropriamente rappresentanza processuale l’espressione più adeguata di difesa processuale (difesa tecnica).
Il concetto di rappresentanza sostanziale nel processo può essere ben chiarito facendo riferimento al concetto di legitimatio ad processum, come titolarità di un potere e quindi di una situazione giuridica che abilita il soggetto al compimento di un atto. Benché il concetto si presenti in termini piuttosto controversi, non c’è dubbio che è il rappresentante e non il rappresentato ad avere legi¬timatio ad processum, cioè legittimazione processuale. Lo chiarisce l’art. 75 c.p.c. secondo cui il minore non può stare in giudizio se non rappresentato secondo le norme del codice civile. Il minore che resti vittima di un incidente ha bensì la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam: art. 100 c.p.c.) cioè è certamente titolare del diritto a chiedere il risarcimento dei danni, ma il potere di proporre la causa, cioè la legittimazione processuale (legitimatio ad processum: art. 75 c.p.c.), appartiene ai suoi genitori. Il potere di proporre la domanda, cioè di agire e stare in giudizio, costi¬tuisce un presupposto processuale, un requisito anteriore al processo, la cui mancanza determina la radicale nullità del processo (Cass., civ. Sez. II, 5 giugno 1987, n. 4893).
Il soggetto che sta in giudizio, quindi, è la parte o il suo rappresentante legale.
Il rapporto che, invece, lega la parte al proprio difensore può essere indicato come difesa proces¬suale che può esplicarsi anche attraverso forme di rappresentanza da parte del difensore della parte ma qui il concetto si svolge su un piano diverso ed attiene ai poteri processuali del difensore.
Tutte le volte in cui il genitore, il tutore o il curatore speciale nelle rispettive qualità hanno bisogno, per stare in giudizio, del ministero di un difensore (art. 82 c.p.c.) dovranno nominare un avvoca¬to. A tale proposito Cass. civ. Sez. II, 3 gennaio 2019, n. 9 ha chiarito che nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvo¬cato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche – che restano, comunque, distinte – e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti.
È necessaria ora una precisazione conclusiva per verificare in quali direzioni la riforma del 2001 avrebbe potuto trovare attuazione.
Considerando che in tutti i casi in cui la riforma ha previsto la nomina di un difensore al minore è presupposta di fatto una situazione di conflitto di interessi tra il minore i suoi genitori, la prima prospettiva di attuazione del tutto ragionevole da ipotizzare è che la rappresentanza sostanziale del minore venga attribuita al difensore, appunto all’avvocato del minore. In questa prospettiva il giudice dovrebbe nominare al minore un difensore senza bisogno di nominargli un tutore o un curatore speciale, dal momento, appunto, che la funzione difensiva potrebbe contenere anche le funzioni di rappresentanza sostanziale del minore. Si creerebbe così una categoria nuova ed inedi¬ta di avvocati del minore a cui demandare le funzioni di rappresentanza del minore sia sostanziale che difensiva nel processo. D’altro lato nella prassi per la funzione di curatore speciale del minore è sempre scelto dai giudici un avvocato e quindi la prospettiva di cui si è detto è di fatto quella applicata nei tribunali. In questa prospettiva l’avvocato del minore è l’avvocato che rappresenta e assiste direttamente il minore.
L’altra prospettiva è quella di considerare necessaria sempre nei casi ai quali la riforma si è riferita (cioè nelle procedure di adottabilità e nei procedimenti de potestate) la nomina di un tutore o di un curatore speciale che dovranno poi nominare un avvocato per stare in giudizio. In questa pro¬spettiva l’avvocato del minore è in sostanza l’avvocato del tutore o del curatore speciale.
Ed è questa seconda prospettiva, che, come ora si dirà, è prevalsa nella giurisprudenza che ha fatto applicazione della riforma.
III La posizione della giurisprudenza sulla nomina del difensore al minore nelle procedure di adottabilità
La giurisprudenza di legittimità ha colmato il vuoto legislativo privilegiando l’interpretazione se¬condo cui l’avvocato del minore è in sostanza l’avvocato del tutore o del curatore speciale [in quan¬to nominato dal tutore o dal curatore speciale], anche se non sono mancate nella giurisprudenza di merito sentenze che hanno aderito all’altra prospettiva secondo cui la nomina del difensore del minore è da considerare atto d’ufficio sostitutivo della nomina del curatore speciale (App. Milano, Sez. minori, 3 novembre 2008, App. Milano Sez. minori, 16 ottobre 2008 e altre sempre della Corte d’appello di Milano annullate dalle decisioni della Cassazione che saranno citate).
Questa operazione interpretativa si è svolta innanzitutto nell’ambito delle procedure di adottabilità.
Come si è sopra detto, la riforma aveva a tale proposito previsto che “il procedimento [di adottabi¬lità] deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri paren¬ti di cui al comma 2 dell’art. 10” (art. 8, ult. comma, legge 184/83) e che “all’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano” (art. 10, comma 2, legge 184/83).
Tutte le sentenze che saranno ora esaminate si riferiscono, appunto, al problema della nomina del difensore nel procedimento di adottabilità.
I giudici hanno interpretato le norme del 2001 (applicate, come detto, soltanto dopo il luglio 2007) alla luce soprattutto dei principi che erano stati già pacificamente affermati prima dell’entrata in vigore della riforma, salvo adattarli al nuovo impianto legislativo.
È opportuno ricordare a tale proposito che, vigendo il precedente sistema normativo (dove era previsto l’obbligo dell’assistenza legale nella sola fase contenziosa di opposizione all’adottabilità), la giurisprudenza aveva affermato che il procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore “postula la nomina di un curatore speciale, affinché il minore interessato sia autonomamente appresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti; in mancanza, il procedimento è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale e alla violazione del principio del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10228; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2009, n. 10594 che, entrambe, si riferiscono a vicende precedenti alla riforma del 2001). E si era aggiunto che il curatore speciale rappresenta il minore nel processo, ma non necessariamente si deve trattare di un avvocato. Il curatore speciale, sia o non sia un avvocato, potrà nominare a sua volta un difensore (Cass. civ. Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1107). Si riconosceva, insomma che tra il minore della cui adottabilità si discute e i geni¬tori a cui è contestato di averlo abbandonato, esiste un conflitto di interessi (d’altro lato evidentis¬simo) e che bisognava ovviare a questa situazione necessariamente con la nomina di un curatore speciale che, per stare nel processo, avrebbe dovuto a sua volta nominare un difensore tecnico (anche in persona di se stesso, avendone le qualità ai sensi dell’art. 86 c.p.c.).
Questi principi continuarono ad essere, in sostanza, applicati anche dopo la riforma dalla giurispru¬denza di legittimità la quale ribadì che la nomina del difensore al minore è un compito del rappre¬sentante legale e cioè, nel conflitto di interessi tra il minore e i genitori, un compito del tutore o del curatore speciale. Con l’unica variante derivante dal fatto che secondo il nuovo impianto legislativo (art.15, comma 3, della legge 184/83 come modificata dalla riforma del 2001 secondo cui la sen¬tenza di adottabilità va notificata anche al “al tutore, nonché al curatore speciale, ove esitano”) la nomina del curatore speciale non è necessaria quando vi sia stata la nomina del tutore. Viceversa nel sistema processuale precedente il tribunale provvedeva sempre a nominare un curatore spe¬ciale anche quando fosse stato nominato un tutore con la conseguenza di un incomprensibile e inutile sovraffollamento nel processo.
Quindi – nonostante l’entrata in vigore della riforma dalla quale ci si poteva attendere che il di¬fensore al minore venisse nominato sempre dal giudice (appunto come difensore di ufficio del minore) – di fatto poco cambiava, salvo che l’obbligo dell’assistenza legale valeva fin dall’inizio del procedimento al quale la riforma del 2001 (entrata in vigore nel 2007) attribuiva fin dal primo atto natura contenziosa (avendo abolito la duplicità di fasi e di garanzie processuali che caratterizzava il rito precedente in cui la prima fase – che si concludeva con un decreto che dichiarava l’adottabilità – aveva natura camerale e la seconda fase, di opposizione alla dichiarazione di adottabilità davanti allo stesso tribunale, aveva natura contenziosa).
Si è pur sempre, naturalmente, trattato di un grande passo avanti, considerato che nel sistema vigente prima della riforma del 2001 la mancata presenza del difensore era stata considerata incredibilmente compatibile con il sistema costituzionale (Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2008, n. 10645 che aveva osservato tautologicamente come la mancata previsione dell’assistenza di un difensore e delle garanzie del contraddittorio nella fase precontenziosa antecedente alla pronuncia del decreto di adottabilità non comporta alcuna apprezzabile limitazione del diritto di difesa, trat¬tandosi di procedimento camerale non contenzioso). La stessa valutazione, come si è detto all’i¬nizio, era stata fatta in passato – ma negli anni Ottanta e Novanta – anche da due sentenze della Corte costituzionale (Corte cost. 10 maggio 1995, n. 160; Corte cost. 22 giugno 1989, n. 351). Il cambiamento rispetto alla riforma del 2001 era quindi, in ogni caso, molto consistente: si passava da un sistema in cui il difensore non era obbligatorio ad un nuovo sistema in cui la difesa del minore è obbligatoria (come nel penale).
L’avvocato del minore, tuttavia, nell’interpretazione giurisprudenziale prevalente del nuovo siste¬ma introdotto dalla riforma del 2001, non è nominato dal giudice. La nomina – come si afferma¬va – compete al tutore ovvero, ove vi sia un conflitto di interessi tra tutore e minore, al curatore speciale (più tardi si affermerà che compete al giudice la nomina del difensore d’ufficio nel caso in cui il tutore o il curatore non provvedano a nominare un difensore di loro fiducia).
Il fatto che la nomina compete in prima battuta al tutore o al curatore è stata la precisazione co¬stante delle decisioni che fin dall’inizio hanno fatto applicazione della riforma (Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3804; Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3805 entrambe a firma dello stesso relatore) dove si precisa che la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la legge 4 maggio 1983, n. 184, non prevede necessariamente (come si riteneva nel sistema precedente) la nomina di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore. E poiché il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del proce¬dimento, il minore sta in giudizio, secondo le regole generali, a mezzo del rappresentante legale (genitore o tutore) e, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico.
In seguito l’orientamento è stato confermato senza indecisioni da Cass. civ. Sez. VI, 16 giugno 2011, n. 13221; Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15363; Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 giugno 2016, n. 11782. Tra le sentenze di merito App. Torino Sez. minori, 11 agosto 2009.
Da un punto di vista della nomina del difensore, poco è cambiato, quindi, rispetto al sistema pre¬cedente (dove il giudice nominava il curatore speciale il quale si costituiva in giudizio ex art. 86 c.p.c. se era avvocato oppure provvedeva alla nomina di un avvocato).
La riforma è stata interpretata riduttivamente con la motivazione che il secondo comma dell’art. 10 (che, come si è detto prevede l’obbligo di nomina ai genitori di un difensore di ufficio, se privi di quello di fiducia) non si riferisce al minore, ma, appunto, ai soli genitori e quindi non sussiste nessun obbligo per il giudice di nominare egli un difensore al minore. Si ribadisce che il minore è parte a tutti gli effetti del procedimento, ma, secondo le regole generali e in mancanza di una di¬sposizione specifica, sta in giudizio a mezzo del rappresentante legale (genitore o tutore) ovvero, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, di un curatore speciale.
Le sentenze affermano tuttavia anche che il minore, dotato del necessario discernimento (il che in genere non avviene nei procedimenti di adottabilità dove il minore ha quasi sempre una età molto tenera) può chiedere la nomina di un rappresentante (tutore o curatore speciale) che ancora non sia stato nominato, ovvero la nomina di un difensore, se il tutore o lo stesso curatore speciale, che non rivesta la qualità di avvocato, non vi provveda tempestivamente.
Su questa stessa linea interpretativa si è inserita una decisione che ha chiarito quest’ultimo aspetto, e cioè quale sia il compito del giudice nell’ipotesi in cui il tutore o il curatore speciale non abbiano nominato un difensore e quali conseguenze abbia la mancata tempestiva nomina di un difensore.
La decisione in questione (Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281) premette – in dissenso rispetto alla lettura che della riforma alcuni avevano dato – che “non può essere condiviso l’assun¬to, pur sostenuto da qualche studioso e da alcuni giudici di merito, che il legislatore del 2001 nei procedimenti di adozione abbia inteso sostituire il difensore d’ufficio nominato dal Presidente del tribunale al tutore (o al curatore speciale) e d’altra parte non sussiste nella novella alcuna norma che ne dimostri l’intendimento di spostare l’attenzione da una mera rappresentanza sostanziale (quella tipica del tutore o del curatore speciale) ad una rappresentanza tecnica, nonché ad una difesa processuale che assorba in sé la prima” [eppure la legge 149/2001 parlava di “assistenza legale del difensore!]. Ciò premesso, la sentenza nondimeno precisava che la riforma (che, come si è più volte detto, aveva previsto all’art. 10 della legge 184/83 la nomina d’ufficio di un difen¬sore ai genitori che non ne avevano uno di fiducia) doveva essere interpretata nel senso che il dovere del presidente del tribunale di nominare un difensore d’ufficio ai genitori o ai parenti entro il quarto grado, nel caso in cui essi non vi provvedano, espressamente introdotto con riguardo a detti soggetti, “a maggior ragione sussiste nei confronti del minore (rappresentato dal tutore o dal curatore speciale), che del procedimento di adozione è la parte principale”. Tuttavia – continuava la sentenza occupandosi dell’ipotesi in cui tali soggetti non avessero provveduto alla nomina del difensore o vi avessero provveduto in ritardo – “alla ritardata costituzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di costui ad uno o più atti processuali, non consegue l’automa¬tica declaratoria della nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, potendo tale sanzione essere invocata dal P.M. o dalle altre parti solo previa allegazione e dimostrazione del reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la tutela effettiva del minore”.
Quindi in queste decisioni da un lato si conferma l’obbligo della nomina del difensore da parte del tutore o del curatore speciale, o, in difetto, da parte del giudice, fin dall’inizio del procedimento, ma dall’altro si indebolisce anche questa previsione affermando che, tuttavia, la mancata nomina può anche non avere conseguenze processuali se non si dimostra che vi è stato un deficit di tutela per il minore. Affermazione francamente incomprensibile posto che il deficit di tutela è certamente in re ipsa se manca il difensore.
Negli stessi termini successivamente si sono espresse altre due sentenze (Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 2010, n. 14063 e Cass. civ. Sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870) che avevano ad oggetto due vicende processuali nelle quali la Corte d’appello di Milano, aderendo all’orientamento secondo cui è il giudice che deve nominare fin dall’inizio del procedimento di adottabilità un difensore di ufficio al minore, aveva dichiarato la nullità per difetto del contraddittorio di procedimenti in cui la nomina era stata effettuata dal tutore. Le sentenze, annullando le decisioni, da un lato ribadivano il principio – espresso nelle decisioni sopra ricordate – secondo cui in base all’interpretazione più plausibile della legge 149 del 2001 non spetta al giudice ma al tutore o al curatore speciale la nomina del difensore. Dall’altro lato confermavano anch’esse che “alla ritardata costituzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di costui ad uno o più atti processuali, non consegue l’automatica declaratoria della nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, potendo tale sanzione essere invocata dal P.M. o dalle altre parti solo previa allegazio¬ne e dimostrazione del reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la tutela effettiva del minore”.
Nel frattempo Cass. civ. Sez. I, 19 maggio 2010, n. 12290 – sempre nella medesima linea interpretativa – aveva precisato molto opportunamente che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la partecipazione del minore, necessaria fin dalla fase iniziale del giudi¬zio, richiede la nomina di un curatore speciale soltanto qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell’apertura del procedimento, con ciò chiarendo molto bene che il conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori va risolto con la nomina di un tutore oppure di un curatore speciale. Non di entrambi, come ancora la prassi prevede in molti tribunali. La sen¬tenza affermava in particolare che il conflitto di interessi è ravvisabile “in re ipsa” nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest’ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev’essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tu¬tore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore”.
La sentenza 12290/2010 svolge anche alcune considerazioni sui poteri del rappresentante legale del minore e sul ruolo di assistenza tecnica del difensore del minore. Si afferma infatti che “com¬pete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica (articoli 82 e 83 c.p.c.) e che i due ruoli restano distinti, pur quando siano cumulati nel medesimo soggetto che abbia il titolo richiesto dal citato art. 82 c.p.c., comma 2 per esercitare la difesa tecnica. Come infatti già osservato da questa Corte anche in precedenti pronunce, il tutore (o il curatore speciale) non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore e in forza della quale non è tenuto a difendere o a contestare lo stato di adottabilità, né a proporre impugnazione avverso la sentenza che lo disponga o ne disponga la revoca, ma, quale che sia il contenuto della decisione, può liberamente esercitare, in relazione alla tutela degli inte¬ressi suddetti e senza la necessità di alcuna autorizzazione, la facoltà di svolgere le proprie difese in primo grado, nonché di proporre appello o ricorso per Cassazione, così come quella di rinunciare a tali impugnazioni, mentre l’avvocato del minore non può che assumerne, come di consueto, la difesa tecnica e perseguire gli interessi sostanziali e processuali del suo assistito”.
Conclusivamente la nomina di un avvocato compete, quindi, al tutore o al curatore speciale, con la precisazione che ove il tutore (caso raro) o il curatore speciale (caso molto più diffuso) siano essi stessi avvocati potranno evidentemente esercitare direttamente la difesa in giudizio. A que¬sta situazione si riferiscono anche espressamente Cass. civ. Sez. I, 14 luglio 2010, n. 16553 secondo cui qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell’art. 86 del codice di procedura civile, egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore” e Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14216 dove si precisa che “nel procedimento di adozione, compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica: infatti il genitore, il tutore ovvero il curatore speciale hanno anche la relativa rappresentanza processuale, non essendo il potere di agire e resistere in giudizio disponibile autonomamente rispetto alla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata; inoltre, i due ruoli restano distinti, pur quando cumulati nel mede¬simo soggetto che abbia il titolo, richiesto dall’art.82, secondo comma, codice di procedura civile, per esercitare la difesa tecnica”.
Si conferma quindi che l’avvocato del minore nelle procedure di adottabilità è sostanzialmente l’avvocato del tutore o del curatore speciale. Il quale deve rispondere a chi lo ha nominato e non ha in quanto avvocato poteri di rappresentanza sostanziale del minore ma assolve solo al ruolo di difensore tecnico seguendo le indicazioni del rappresentante legale del minore.
Naturalmente la legge prevede anche l’obbligo dell’assistenza legale dei genitori. Anche questo prin¬cipio – di regola adempiuto in genere spontaneamente dai genitori che si costituiscono quasi sempre con un loro difensore di fiducia nel procedimento di adottabilità – è stato riaffermato dalla giurispru¬denza negli ultimi anni più volte (Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14554 secondo cui i genitori assumono nell’intero procedimento di adottabilità la veste di parti necessarie e formali e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto l’impugnazione; Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2013, n. 24482 che ha precisato che ove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, né da quello d’appello, l’intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce e il rinvio al giudice di primo grado).

IV L’assistenza legale del minore e dei genitori nelle procedure de potestate
Per i procedimenti di limitazione e decadenza della potestà (responsabilità) genitoriale l’art. 37 della legge 149 del 2001 ha modificato l’art. 336 c.c. aggiungendovi un ultimo comma nel quale si prevede che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”. La frase di chiusura “anche a spese dello Stato nei casi previsti dalle legge” che compariva nel testo originario è stata successivamente soppressa nel 2002 dall’art. 299 del Testo unico sulle spese di giustizia i cui redattori evidentemente l’hanno ritenuta superflua essendo pacifico che anche in questo settore debba trovare applicazione la normativa generale, come si dirà, sul patrocinio a spese dello Stato.
Nei procedimenti de potestate – dove il legislatore, secondo l’opinione della giurisprudenza, non avrebbe prescritto espressamente l’obbligo della difesa tecnica né per il minore né per i genitori (ma solo l’assistenza legale se la parte intende costituirsi in giudizio) – il tema del deficit di tutela legale del minore (ma anche dei genitori) presenta aspetti inquietanti, atteso che sia i genitori che il minore sono considerati pacificamente parti del procedimento (Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1; Corte cost. 12 giugno 2009, n. 179 dove in motivazione, richiamando la sentenza 1/2002 si ribadisce che nei procedimenti di cui all’art. 336 cod. civ., sono parti non soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 del codice di procedura civile).
Per quanto riguarda il difensore dei genitori, in assenza di una norma di legge che prescriva espressamente la nomina di un difensore di ufficio ove i genitori non abbiano nominato un di¬fensore di fiducia, la prassi nella maggior parte dei tribunali per i minorenni si è orientata per ritenere impraticabile l’analogia con la normativa del procedimento di adottabilità, considerata di stretta interpretazione. Pertanto se i genitori non provvedono alla nomina di un difensore di fidu¬cia non verrà loro nominato alcun difensore di ufficio. Se non costituiti in giudizio con un difensore essi potranno naturalmente essere sempre ascoltati, ma non potranno accedere al fascicolo e alle altre attività processuali.
Naturalmente considerata la chiara estensione dell’art. 82 c.p.c. ai procedimenti in questione il genitore eventualmente ricorrente (o appellante) dovrà avere il proprio difensore mentre in caso di ricorso (o di impugnazione) del PM i genitori dovranno essere dichiarati contumaci ai sensi dell’art. 171 c.p.c. se non si costituiscono in giudizio con loro difensore.
La prassi di non nominare un difensore di ufficio ai genitori, ove non costituiti con un difensore di fiducia, non appare formalmente contrastante con la formulazione del nuovo art. 336 ultimo com¬ma c.c. il cui senso è di estendere anche ai procedimenti civili minorili l’art. 82 del codice di pro¬cedura civile (a mente del quale nel processo “le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l’assistenza di un difensore”) ma non quello di obbligare le parti a costituirsi in giudizio. Quindi le parti private o hanno il loro difensore di fiducia o rimangono prive della difesa tecnica.
Per quanto, invece, concerne il minore la prassi dei tribunali per i minorenni ha finora garantito un difensore al minore solo attraverso la nomina (d’ufficio o su richiesta del PM) di un curatore speciale (in genere avvocato) al minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori. Conflitto che non è considerato sempre in re ipsa, come avviene nel procedimento di adottabilità (secondo la giurisprudenza di legittimità che si è esaminata nei paragrafi precedenti) ma che il tribunale valuta in concreto caso per caso. Ove il curatore speciale non sia un avvocato spetterà a lui la scelta se costituirsi in giudizio o meno con un difensore.
A proposito della nomina di un curatore speciale, in una vicenda che vedeva i nonni agire davanti al tribunale per i minori di Bari in un procedimento de potestate nel quale i ricorrenti chiedevano tutela alla loro relazione con il nipote, Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097 ha ben chiarito che il minore è parte nei procedimenti de potestate e gli deve essere nominato un curatore speciale se vi è conflitto anche potenziale di interessi con i genitori. Ha fatto bene la Corte a ribadire che in questi procedimenti de potestate è errato ritenere che il minore non sia parte del processo in quanto la sua partecipazione al giudizio avviene mediante il suo rappresentante legale e in caso di conflitto di interesse a mezzo del speciale (principio ripreso da Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3804) e che è ravvisabile un conflitto d’interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e genitore), ogni volta che l’incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effet¬tività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomi¬na di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio. La sentenza in questione ha avuto l’ottima idea di ribadire questi principi dichiarando comunque inammissibile (secondo l’orientamento pacifico nelle procedure de potestate) il ricorso del padre che lamentava il fatto che al figlio fosse stato nominato un curatore speciale.
Nonostante il tenore molto chiaro e severo di questa pronuncia il tema della difesa (dei genitori e del minore) nei procedimenti civili minorili ha trovato finora applicazione piuttosto debole (lasciata alla discrezionalità del giudice nei singoli tribunali) e d’altro lato – quando anche si potesse ipo¬tizzare una possibile modifica dell’interpretazione oggi prevalente – l’impossibilità di accedere per queste procedure de potestate al giudizio davanti alla Corte di cassazione neanche con ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097; Cass. civ. Sez. Unite, 30 giugno 2007, n. 25008; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953; Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091) e ancorché si lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale (Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097; civ. Sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756; Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341), non lascia spazio all’intervento di una giurisprudenza di le¬gittimità sul punto; né vi sono su questi aspetti prospettive plausibili di riforma della normativa vigente.
V I doveri e i poteri dell’avvocato del minore nel processo civile
Viene quasi spontaneo osservare che essendo prioritaria la valutazione dell’interesse del minore nei procedimenti di diritto di famiglia, anche il ruolo e la funzione dell’avvocato debbano essere orientati alla salvaguardia di tale interesse pur nell’ambito della difesa specifica degli interessi della parte rappresentata.
Se è vero che l’avvocato nominato dal giudice per rappresentare il minore (l’avvocato del minore in senso stretto) ha inevitabilmente la funzione di adempiere a questo mandato nell’esclusivo in¬teresse del minore stesso, più arduo si presenta questo compito quando l’avvocato è chiamato a rappresentare uno dei genitori. Tuttavia è proprio questo che si chiede all’esercizio della funzione del difensore in genere nel diritto di famiglia: la capacità, cioè, di tutelare gli interessi del proprio assistito tenendo sempre però in considerazione gli interessi e i diritti anche del minore. Una fun¬zione per certi versi complessa che si acquisisce con la formazione e con l’esperienza.
È questo il messaggio contenuto, per esempio, nell’ordinanza del Trib. Milano Sez. IX, 23 marzo 2016 dove si legge che “tenuto conto del ruolo dell’avvocato nel processo, e della funzione so¬ciale prevista dal nuovo ordinamento professionale, e considerata anche la “giurisdizione forense” invocata, quando l’ Avvocato stipula il contratto di patrocinio con un genitore, per assisterlo in un procedimento in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un contratto “ad effetti protettivi verso terzi”, ove terzi sono i figli, secondo il modello negoziale collaudato in settori affini, come quello sanitario. Pertanto nella doverosa assistenza del padre o della madre, l’avvo¬cato deve sempre anteporre l’interesse primario del minore e, in virtù di esso, arginare la micro-conflittualità genitoriale, scoraggiare litigi strumentali al mero scontro moglie-marito, proteggere il bambino dalle conseguenze dannose della lite, in particolare assumendo una posizione comune a difesa del bambino e non assecondando diverbi fondati su situazioni prive di concreta rilevanza”.
L’art. 9 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti del minore attribuisce al rappresentante del minore (tutore o curatore speciale) la funzione specifica di infor¬mare in maniera pertinente il minore che abbia capacità di discernimento rispetto alla procedura, fornirgli spiegazioni in merito agli effetti delle opinioni da lui espresse e sulle conseguenze possibili delle azioni promosse. Quindi tra il minore che abbia compiuto i 12 anni, ma anche di età inferio¬re ove opportuno, e il suo rappresentante si sviluppa una comunicazione circolare (comprensiva dell’ascolto) nella quale il rappresentante del minore formerà anche il proprio convincimento sulle azioni e sulle strategie da intraprendere. L’avvocato del minore è quindi chiamato ad interpretare processualmente il punto di vista corrispondente al convincimento che il rappresentante del mino¬re (o che lui stesso come curatore speciale del minore) si è fatto circa gli obiettivi da perseguire nel processo. Naturalmente con l’autonomia e l’indipendenza, anche nei confronti del proprio rap¬presentato, che le norme deontologiche gli garantiscono.
Per quanto concerne i poteri del difensore, di particolare interesse sono le disposizioni previste per il procedimento di adottabilità.
La riforma del 2001, come si è più volte detto, ha modificato profondamente l’originario schema del procedimento di adottabilità che si articolava sostanzialmente in una prima fase a carattere sommario ed urgente, rimessa quasi totalmente alla discrezionalità del giudice e in una seconda fase meramente eventuale – e significativamente denominata “opposizione” dall’art. 17 della legge 184/83- di natura contenziosa che il più delle volte si esauriva nell’aggiornamento delle indagini già svolte nonché nell’audizione dei genitori del minore. La riforma ha eliminato la fase eventuale dell’opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità, e previsto un procedimento con¬tenzioso fin dall’inizio a cognizione piena che si conclude con una sentenza, predeterminando le forme e i termini, nonché i poteri, i doveri e le facoltà processuali delle parti e del giudice.
Il legislatore ha attribuito espressamente al minore la qualità di parte processuale distinta ed autonoma da quella dei genitori ed ha predisposto una serie di strumenti idonei a garantire la par¬tecipazione diretta dei genitori e del minore ad ogni fase del giudizio, anche in vista della diretta ed immediata propagazione degli effetti della decisione costitutiva che lo conclude. A tale obiettivo sono preordinate le disposizioni – già sopra esaminate – dell’art. 8 (nel nuovo testo), il cui comma 4 stabilisce che “Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’art. 10”; e quella dell’art. 10, comma 2, per la quale “All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in man¬canza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano”.
Conclude il secondo comma dell’art. 10 in questione che “Tali soggetti, assistiti dal difensore, pos¬sono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizza¬zione del giudice”.
In coerenza con la finalità della riforma, sia in merito alla razionalizzazione del contraddittorio, sia in ordine al risultato di assicurare ai soggetti suddetti l’effettività della difesa tecnica fin dall’inizio del procedimento, la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7282) ha inter¬pretato l’espressione “partecipazione a tutti gli accertamenti…” “nel senso più pieno e rigoroso delineato dal sistema processuale civile, e cioè: a) che ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; b) che le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori; c) che le parti devono essere poste in grado di conoscerne comunque le risultanze, nonché di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese”.
È stato con ciò valorizzato il tenore letterale della disposizione laddove, invece di individuare a quale tipologia di accertamenti è estesa la partecipazione, li accomuna con l’aggettivo “tutti” indistintamente, perciò inducendo a ritenere che con l’espressione in esame il legislatore non abbia inteso riferirsi ai tradizionali mezzi dell’istruzione probatoria disciplinati dal codice di procedura, “bensì a qualsiasi atto di indagine che il giudice ritiene di eseguire per iniziativa propria o delle parti, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono e di pervenire a dichiarare lo stato di adottabilità di cui al successivo art. 15, ovvero ad escluderlo: perciò in essi comprendendo esemplificativamente anche le indagini e le relazioni affidate ad istituti o altri operatori specializzati (fermo restando il limite della non ingerenza sulle modalità di svolgimento dell’attività amministrativa devoluta la quale non può che svolgersi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che la riguardano), ed escludendo invece quelle che periodicamente questi ultimi sono tenuti ad inviare all’autorità giudiziaria per renderla edotta delle condizioni fisiche e psichiche del minore anche in seguito ai provvedimenti urgenti assunti ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 10”.
Ne consegue anche la conferma del principio enunciato da Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 2009, n. 20625 secondo cui il giudice non può utilizzare l’atto di indagine acquisito senza aver consentito alla parte o al suo difensore di prendervi parte e che la sua utilizzazione in violazione dell’art. 10 comma 2 della legge 184/83 come modificato dalla riforma del 2001, al fine di ritenere o escludere lo stato di abbandono, costituisce vizio della decisione fondata sull’accertamento in questione. Anche se – afferma la sentenza citata – “per invocare detta inutilizzabilità (e non quindi una nullità generale idonea ad estendersi a tutti gli atti del procedimento, fino alla sentenza definitiva), non è sufficiente invocare la sussistenza di un qualsiasi atto di disposizione del giudice non comunicato alla parte in relazione al quale quest’ultima intendeva (o aveva espresso l’intendimento di) partecipare: essendo invece necessario che si sia trattato di un atto rientrante nella categoria indicata dalla norma cui la parte aveva diritto di partecipare, ricevendo uno specifico pregiudizio al diritto di difesa; e che lo stesso sia stato ciò malgrado utilizzato dalla decisione, o comunque su di essa abbia esercitato una influenza determinante, altrimenti restando privo di effetti sostanziali nonché di rilevanza su di essa”.
Recentemente Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2013, n. 8677 ha anche precisato – molto oppor¬tunamente – che nell’ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la riforma del 2001 ha inteso garantire l’esercizio effettivo della difesa nella fase degli accertamenti istruttori, “con la conseguenza della inutilizzabilità in tale processo delle prove assunte in un diver¬so procedimento de potestate, in quanto questo non prevede analoghe garanzie”.
Va segnalata infine, perché di particola significato in tema di poteri dei difensori, anche una de¬cisione che ha preso posizione sul tema della secretazione da parte del tribunale di alcuni atti de procedimento. La Cassazione riferendosi proprio al principio in base al quale le parti e i loro difensori possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa autorizzazione del giudice ha osservato che, potendo l’autorizzazione essere negata, deve ritenersi ammissibile la “secretazione” degli atti, fermo restando che tale scelta ha carattere eccezionale e temporaneo e che, ai fini della decisione finale, il giudice non può tenere conto dei documenti che non siano stati esaminati – almeno dopo la chiusura dell’istruttoria – dalla parte al fine di apprestare le opportune difese (Cass. civ. Sez. VI, 6 giugno 2013, n. 14367).
VI La retribuzione del difensore del minore nel processo civile
Nei procedimenti civili minorili la retribuzione dell’avvocato del minore non ha una regolamentazio¬ne specifica, a differenza di quanto avviene nel processo penale dove la legge di riforma 6 marzo 2001, n. 60 ha disciplinato la difesa d’ufficio prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori e per la loro retribuzione.
Per quanto concerne i procedimenti de potestate, la legge 149/2001 aveva aggiunto all’ultimo com¬ma dell’art. 336 del codice civile la disposizione che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”. Questa frase di chiusura (“anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”) è stata suc¬cessivamente soppressa dall’art. 299 del Testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115) con l’intendimento naturalmente di eliminare una norma che appariva superflua e non certo di impedire l’applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile minorile. Pertanto il Testo Unico troverà applicazione generale anche nel processo civile davanti al tribunale per i minorenni.
Sul versante dei procedimenti di adottabilità l’art. 75 della legge 184/83 prevedeva che “l’ammis¬sione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l’attività di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata”. Anche questa disposizione è stata abrogata dall’art. 299 del Testo unico sulle spese di giustizia il cui art.143 (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) prevede:
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi pre¬visti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84;
(omissis)
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
Proprio la mancanza di una specifica disciplina sui criteri di nomina e di retribuzione dell’avvo¬cato d’ufficio e dell’avvocato del minore nei procedimenti civili minorili era stata la causa dello slittamento dell’entrata in vigore delle norme processuali della riforma del 2001, diventate poi improvvisamente operative nel luglio 2007 a seguito – come si è sopra ricordato – della mancata riproposizione dei decreti legge di proroga.
Pertanto la retribuzione del difensore del minore nelle procedure de potestate e in quelle di adotta¬bilità avviene oggi in base alle norme generali sulla retribuzione dell’avvocato e a quelle specifiche del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Come si è sopra visto la nomina dell’avvocato del minore è un compito che la giurisprudenza attribuisce al tutore ovvero (in caso di conflitto di interessi tra il tutore e il minore) al curatore speciale del minore, sia nei procedimenti di adottabilità che in quelli de potestate. Tanto che, si è sopra detto, che l’avvocato del minore è in sostanza l’avvocato del tutore o del curatore speciale.
Pertanto sarà il tutore o il curatore speciale a scegliere e retribuire l’avvocato di fiducia prescelto.
Tuttavia poiché la figura del tutore e quella del curatore speciale – quanto meno nell’attuale qua¬dro normativo – costituiscono un munus onorifico, un ufficio di mera rappresentanza dell’incapace e quindi un ufficio non garantito da alcuna retribuzione, si pone il problema di verificare in che modo questi soggetti, nell’ipotesi (assolutamente frequente) in cui il patrimonio o le condizioni economiche del minore non consentano la retribuzione e il rimborso delle spese legali, possono accedere alla normativa che il testo Unico delle spese di giustizia prevede per il patrocinio a spe¬se dello Stato. Se, infatti, è vero che il tutore o il curatore speciale possano accettare l’incarico onorifico e gratuito in ragione delle finalità pubblicistiche che vi sono sottese, non è certamente accettabile che ne debbano anche necessariamente sopportare le spese legali.
Questa conclusione vale naturalmente anche nel caso (statisticamente prevalente) in cui il rappre-sentante del minore (in genere il curatore speciale) sia egli stesso un avvocato che dovrà, quindi, non solo avere il rimborso delle spese sostenute ma anche retribuire se stesso o il collega al quale dovesse rivolgersi ove il procedimento magari prosegua davanti alla Corte di cassazione ed egli non sia abilitato al patrocinio davanti a tale organo giudiziario.
Diventa centrale quindi la possibilità che il rappresentante del minore (tutore o curatore speciale) possa accedere al patrocinio a spese dello Stato, previsto – nell’ordinamento vigente – nel caso in cui la pretesa non sia manifestamente infondata e il proprio rappresentato non abbia redditi superiori ad euro 10.628,16.
Pertanto il tutore o il curatore speciale nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno rilasciare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle con¬dizioni di redditi previste e consapevoli del fatto che la non veridicità della dichiarazione potrà esse¬re sanzionata in base a quanto prevede l’art. 125 del medesimo Testo Unico delle spese di giustizia.
A tale proposito è opportuno osservare che l’art. 76 del Testo Unico prevede che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”. Il reddito dei geni¬tori del minore è irrilevante in quanto il quarto comma dell’art. 76 prescrive che “si tiene conto del solo reddito personale…nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con cui conviventi” e, come è evidente, la stessa nomina del tutore o del curatore speciale rende palese l’esistenza del conflitto di interessi tra il minore i genitori che eventualmente con lui convivano.
A queste situazioni si riferiscono Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 1999, n. 9643 (Poiché l’art. 75 l. n. 184 del 1983, in tema di patrocinio a spese dello Stato nelle procedure previste dalla stessa legge, rinvia al comma 2 dell’art. 14 l. n. 533 del 1973, secondo cui i diritti e gli onorari del difensore nominato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con il provvedimento che decide la causa, di fronte alla richiesta di liquidazione delle proprie compe¬tenze a tale titolo avanzate dal curatore speciale del minore costituito in proprio nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, incombe sul giudice l’obbligo di provvedere e non è possibile rinviare ad un separato provvedimento) e Cass. civ. Sez. I, 29 ottobre 2001, n. 13358 (Nel giudizio conseguente alla opposizione allo stato di adottabilità, la liquidazione da parte del giudice – ai sensi dell’art. 75 della legge n. 184 del 1983 (il quale rinvia espressamente all’art. 14 della legge n. 533 del 1973) – degli onorari in favore del difensore del curatore speciale del minore, presuppone la previa avvenuta ammissione del minore medesimo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non operando un tal ultimo beneficio, “ope legis”).
Ove il minore conviva con una famiglia affidataria i redditi degli affidatari, invece, dovrebbero contribuire a determinare l’ammontare del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto gli affidatari e il minore in difetto di disposizioni contrarie costituiscono un “nucleo familiare” come potrebbe argomentarsi per esempio dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (in particolare l’art. 6 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88) che richiamando ai fini della nozione di nucleo familiare quanto previsto nell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818 (in materia di riordino pensionistico) equipara ai figli anche “i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”. D’altro lato la stesa nor¬mativa relativa alle imposte sui redditi (attuale art. 12 lett. c, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) nel disciplinare le detrazioni per carichi di famiglia consente la detrazione “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati”.
La conseguenza di questa non del tutto equa soluzione è che gli affidatari potrebbero essere chiamati a retribuire essi stessi l’avvocato, con la ulteriore conseguenza che il difensore del mi¬nore (ancorché curatore speciale) potrebbe restare condizionato dal punto di vista degli affidatari anziché avere presente soltanto l’interesse del minore rappresentato. In tal caso si sarebbe in presenza, però, di un tipo particolare di conflitto di interessi che potrebbe determinare proprio l’esclusione del reddito degli affidatari dai limiti di reddito previsti per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi del già ricordato art. 76 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
VII È prevista la nomina dell’avvocato del minore nei procedimenti di separazione, divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio?
Acquisito che la giurisprudenza ha dato attuazione alle norme sull’obbligo di assistenza da parte di un difensore al minore – introdotte con la legge 149/2001 – facendo applicazione dei principi in tema di nomina del curatore speciale e quindi considerando che la nomina del difensore è un onere dei genitori o, in caso di conflitto di interessi, del curatore speciale, si tratta ora di verificare in quali altri casi specifici (oltre ai procedimenti de potestate e in quelli adottabilità) sono state applicate le stesse regole.
La Corte costituzionale ha praticamente imposto la nomina di un curatore al minore nei procedi¬menti previsti per il caso di opposizione al riconoscimento tardivo del figlio nato fuori del matri¬monio (art. 250 c.c.) affermando che in questi procedimenti al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio e che, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale; il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all’autorità giudiziaria dall’art. 9, primo comma, della citata Conven¬zione di Strasburgo (Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83).
In questa sentenza la Corte ha praticamente indicato il principio generale in base al quale la no¬mina del curatore (e, da parte di costui, del difensore) è adempimento riservato ai procedimenti in cui al minore è attribuibile la qualità di parte.
Il principio, perciò, dell’assistenza del difensore (nominato dal curatore) per il minore, obbligatoria nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità e, condizionata alla decisione di costituirsi in giudizio, in quelli di limitazione e decadenza della potestà genitoriale (ed ora dopo la sentenza del¬la Corte costituzionale sopra citata anche nelle opposizioni al tardivo riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio) è ormai acquisito a pieno titolo – con le precisazioni che sono sopra state fatte – tra i principi generali dell’ordinamento processuale con una valorizzazione piena del diritto di difesa garantito dall’art. 24 e dall’art. 111 della Costituzione oltre che dalla norma processuale di cui all’art. 82 comma 2 c.p.c. secondo cui “le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore”. Sotto l’angolo visuale del diritto di difesa, perciò, il processo civile minorile è ora equiparato al processo a cognizione piena a prescindere dalla conser¬vazione della forma camerale nei procedimenti previsti nell’art. 336 del codice civile.
Restano fuori dal campo di applicazione della riforma introdotta dalla legge 149 del 2001 – e quindi dall’obbligo di nominare un curatore (e tramite lui un difensore) al minore – sia le procedure di se-parazione e di divorzio, sia quelle per la regolamentazione dell’affidamento dei figli naturali previste nell’art 337-bis e seguenti del codice civile dopo la riforma operata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il D. Lgs. 8 dicembre 2013, n. 154.
Per i procedimenti di separazione e di divorzio – secondo una nota pronuncia della Corte costi¬tuzionale (Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185) – applicabile per medesima ratio alle procedure di regolamentazione dell’affidamento di figli nati fuori del matrimonio – il minore non è conside¬rato parte processuale e non ha, pertanto, diritto all’avvocato. La Corte, premesso che spetta al legislatore la valutazione relativa al modo e al grado di effettiva tutela dell’interesse del minore, ha ritenuto che i giudizi di separazione e di divorzio non attengono né si riflettono, quale che sia l’esito di tali giudizi, sullo stato dei figli. Il legislatore non ha, quindi, ravvisato nella separazione e nel divorzio l’opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli cosa che avverrebbe certamente con l’attribuzione della qualità di parte ai figli minori.
Anche la Corte di cassazione aveva espresso il medesimo convincimento (Cass. civ. Sez. I, 4 dicembre 1985 n. 6063).
Quali meccanismi processuali potrebbero essere ipotizzabili per dare voce diretta alle esigenze e ai diritti del minore nel processo di separazione e di divorzio senza deresponsabilizzare i genitori rispetto alla loro funzione primaria di garantire l’interesse dei loro figli minori, anche in queste procedure?
La Corte di cassazione ha indicato nell’ascolto del minore lo strumento principale di protezione dei figli minori (oltre all’intervento del Pubblico ministero obbligatorio in queste cause), affermando che l’’art. 336, ultimo comma, c.c. (“per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”) trova applicazione soltanto per i provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale, ove si pone in concreto un profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore e non in una controversia relativa al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita (nel matrimonio o fuori del matrimonio). In tale ipotesi, la partecipazione del minore nel conflitto genitoriale deve espri¬mersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, solo se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato, mediante il suo ascolto, oltre che mediante l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il giudice può usufruire in virtù della natura e della preminenza dell’interesse da tutelare (Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100; Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2014, n. 7478).
Nell’ambito della rappresentanza del minore nel processo civile il denominatore comune di tutte le situazioni in cui si pone il problema della nomina di un curatore speciale del minore (in funzione sostitutiva dei genitori) è costituito dal presupposto che il minore sia “parte” del processo. L’art. 78 del codice di procedura civile (nell’ambito delle norme sulle “parti” del processo) prevede la nomina del curatore speciale alla parte “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza” o “quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante”. Se il minore non è “parte” del processo, quindi, non si dovrebbe porre un problema di nomina di un curatore speciale.
Proprio per questo motivo la giurisprudenza non ha ravvisato nella separazione e nel divorzio l’opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli cosa che avverrebbe certamente con l’attribuzione della qualità di parte ai figli minori e ha sempre ritenuto che nei procedimenti di separazione e di divorzio nonché nelle procedure di regolamentazione dell’affidamento il minore non è considerato parte processuale e non ha, pertanto, diritto ad un curatore speciale, essendo il conflitto di interessi in questi procedimenti risolto attraverso altri strumenti.
A riaprire il dibattito sulla plausibilità, invece, della nomina di un curatore speciale al minore nei pro-cedimenti di separazione e divorzio sono intervenute recentemente due decisioni: una di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957) e una di merito (Tribunale Torino, 21 dicembre 2018 pubblicata dal sito Il Caso).
Nella decisione di legittimità la questione centrale affrontata è stata quello dell’obbligo dell’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e la Corte ha accolto tutti i motivi con i quali la madre di una ragazza (collocata presso il padre dai giudici di merito) aveva lamentato la violazione di questo obbligo nel corso del giudizio di merito. La madre aveva, però, anche sollevato in un motivo di ricorso la questione della mancata nomina alla figlia di un curatore speciale. La Corte respinge questo mo¬tivo affermando che “il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che con¬cernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospet¬tazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito” (Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957).
Questo spunto viene colto dalla decisione del Tribunale di Torino (Tribunale Torino, 21 Dicem¬bre 2018) che, ribadendo testualmente quanto affermato dalla decisione della Corte di cassazione conferma in una causa di separazione la nomina di un curatore speciale nominato a due minori dal tribunale per i minorenni poi dichiaratosi incompetente essendo pendente la causa di separazio¬ne. Nella decisione di merito in questione si legge che “nel periodo più recente la Suprema Corte (Cass. 5256/2018 e Cass. 29001/2018) ha posto fortemente l’accento sull’esigenza che il minore sia adeguatamente rappresentato nei giudizi che lo riguardano, non solo minorili ma anche davanti al tribunale ordinario, in tutte le situazioni in cui si profila un conflitto di interessi con coloro che per legge lo rappresentano, ossia i genitori, orientamento che muove dal presupposto della posizione del minore quale parte processuale e dall’importanza che il medesimo possa contribuire alla definizione del procedimento che lo riguarda, anche attraverso l’ascolto”. Tuttavia il riferimento al minore quale “parte processuale” è inesatto dal momento che le decisioni della Cassazione richiamate dall’esten¬sore della decisione (Cass. civ. Sez. I, 6 marzo 2018, n. 5256 e Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2018, n. 29001) hanno ad oggetto non procedimenti di separazione (in cui il minore non è parte processuale) ma procedimenti de potestate in cui il minore è certamente “parte processuale”.
Entrambe queste decisioni sono fortemente influenzate dalla tesi che il minore, pur non essendo certamente “parte processuale” è da considerare sempre nei procedimenti in cui è coinvolto una “parte sostanziale”.
La tesi si affacciò in giurisprudenza in una vicenda in cui la Corte di cassazione dopo aver premesso che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fan¬ciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell’art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 [oggi artt. 315-bis, 337-octies c.c. ] salvo che l’ascolto pos¬sa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore, afferma che i minori pur non potendosi considerare parti del procedimento, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei ge¬nitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e che, per tale profilo, possono essere qualificati parti in senso sostanziale. “Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori” (Cass. civ. Sez. Unite, 21 ottobre 2009, n. 22238).
La tesi che il mancato ascolto del minore costituisca un vizio di nullità per violazione del con¬traddittorio – che presuppone una dubbia distinzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale – è stata di fatto abbandonata dalla giurisprudenza successiva secondo cui la nullità consegue alla violazione della norma imperativa che impone l’audizione del minore (Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1251; Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2013, n. 5847; Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 2014, n. 19006).
Naturalmente, invece, nei procedimenti de potestate davanti al tribunale per i minorenni il minore è parte vera e propria in senso processuale (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780 e Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2018, n. 29001, Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097 dove si afferma che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del minore comporta la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 354, comma 1, codice procedura civile).

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II, 3 gennaio 2019, n. 9 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche – che restano, comunque, distinte – e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l’attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.
Tribunale Torino, 21 dicembre 2018 (Pres. est. Castellani) (sito Il Caso)
Il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità tra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra i genitori e figli”, dovendo piuttosto ritenersi che tale conflitto possa “determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2018, n. 29001 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché il figlio minore è parte necessaria del procedimento nei giudizi de potestate, ne discende, come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del proce¬dimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 354, comma 1, cod. proc. civ.
Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2018, n. 28999 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’azione di disconoscimento della paternità il figlio minore è litisconsorte necessario e l’azione deve essere proposta in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal giudice.
Cass. civ. Sez. I, 22 agosto 2018, n. 20940 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, qualora l’azione riguardi più minori, non è sempre necessario nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi; tale obbligo sussiste, infatti, nel solo caso in cui si verifichi tra i figli un conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi che non ricorre, tuttavia, per il solo fatto che i minori siano parti di un giudizio in posizioni processuali non contrapposte.
Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780 (Corriere Giur., 2018, 12, 1591 nota di DANOVI)
I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dall’art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è “parte”, sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Posto che i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, nonché quelli concernenti il diritto degli ascendenti a instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c. nuovo testo hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono né revocabili, né modifi¬cabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, il decreto della corte d’appello che, in sede di reclamo, conferma, modifica o revoca tali misure è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, 7° comma, Cost.
Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata mo¬tivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudi¬ce opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.
Il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11554 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all’incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non po¬tendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore.
Cass. civ. Sez. VI – 3, 5 aprile 2018, n. 8438 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il conflitto d’interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l’interesse proprio del rappresentante, rispetto all’atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato, cosicché il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimen¬to dell’atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi secondo l’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente tra loro concorrenti e compatibili.
Cass. civ. Sez. I, 6 marzo 2018, n. 5256 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall’art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio.
Nel procedimento ablativo della responsabilità genitoriale anche il minore è parte necessaria e devono essere assicurati la difesa tecnica, il diritto all’audizione ed all’ascolto. Ragioni di effettività della tutela giurisdizionale impongono, poi, di nominare al figlio un curatore speciale, nei cui confronti instaurare il contraddittorio e, contro il provvedimento che definisce il giudizio, è ammesso il ricorso straordinario in Cassazione, per la sua idoneità ad incidere sulla sfera giuridica delle parti.
Il minore è parte necessaria dei procedimenti de potestate che lo concernono, sicché, a pena di nullità, deve essere sempre rappresentato da un tutore o comunque da un curatore speciale , designato anche d’ufficio dal giudice (nella specie, il tutore provvisorio era stato designato dal tribunale per i minorenni solo all’esito del procedimento di primo grado, con il decreto con il quale aveva disposto, su istanza del pubblico ministero, la de¬cadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale; decreto confermato in appello, con provvedimento cassato dalla Suprema corte, che ha rimesso il processo al giudice di primo grado perché provveda all’integra¬zione del contraddittorio nei confronti del minore).
È ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale ogni volta che l›incompatibilità delle rispettive posizioni sia anche solo potenziale, con conseguente necessità della nomina d›ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista il minore.
Nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l’omogeneità dell’interesse del minore con quello dell’altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d’ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l’incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) – ogni volta che l’incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività. (Nel caso di specie, peraltro, in cui la richiesta di adozione del provvedimento proveniva dal P.M. ed era rivolta contro entrambi i genitori, la sussistenza del conflitto era certa ed era pertanto indubitabile che la rappresentanza nel procedimento del piccolo F. dovesse essere affidata ad un curatore speciale, cui il ricorso andava comunicato ed al quale spettava di esaminare gli atti processuali e di formulare le conclusioni ritenute più opportune nell’interesse del minore).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 giugno 2016, n. 11782
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli ef¬fetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentan¬te, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico.
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore , il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappre¬sentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico.
Trib. Milano Sez. IX, 23 marzo 2016 (Famiglia e Diritto, 2016, 12, 1152 nota di Danovi)
Tenuto conto del ruolo dell’avvocato nel processo, e della funzione sociale prevista dal nuovo ordinamento professionale, e considerata anche la “giurisdizione forense” invocata, quando l’ Avvocato stipula il contratto di patrocinio con un genitore, per assisterlo in un procedimento in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un contratto “ad effetti protettivi verso terzi”, ove terzi sono i figli, secondo il modello negoziale collaudato in settori affini, come quello sanitario. Pertanto nella doverosa assistenza del padre o della madre, l’avvocato deve sempre anteporre l’interesse primario del minore e, in virtù di esso, arginare la micro-conflit¬tualità genitoriale, scoraggiare litigi strumentali al mero scontro moglie-marito, proteggere il bambino dalle conseguenze dannose della lite, in particolare assumendo una posizione comune a difesa del bambino e non assecondando diverbi fondati su situazioni prive di concreta rilevanza.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15363 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un av¬vocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.
Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 336, ultimo comma c.c., che prevede la nomina di un difensore del minore , trova applicazione solo relati¬vamente ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, nel caso in cui si ravvisi un concreto profilo di conflit¬to di interessi tra genitori e minore , e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore , nelle quali la partecipazione del minore si esprime mediante l’ascolto dello stesso, quale adempimento già previsto dall’art. 155-sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315-bis c.c., in tutte le questioni e pro¬cedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 2014, n. 19006 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. ed, dunque, è deducibile con l’appello.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il minore è parte nei procedimenti de potestate [nella specie giudizio azionato davanti al tribunale per i mino¬renni dai nonni per la tutela del loro rapporto con il nipote] e gli deve essere nominato un curatore speciale se vi è conflitto anche potenziale di interessi con i genitori. È errato in questi casi ritenere che il minore non sia parte del processo in quanto la sua partecipazione al giudizio avviene mediante il suo rappresentante legale e in caso di conflitto di interesse a mezzo del speciale. E’ ravvisabile un conflitto d’interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e genitore), ogni vol¬ta che l’incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che dettino disposizioni per ovviare ad una condot¬ta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost. comma 7, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2014, n. 7478 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 336, ultimo comma, c.c. (“per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”) trova applicazione soltanto per i provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genito¬riale, ove si pone in concreto un profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore e non in una controversia relativa al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita. In tale ipotesi, la partecipazione del minore nel conflitto genitoriale deve esprimersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, solo se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato, mediante il suo ascolto, oltre che mediante l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il giudice può usufruire in virtù della natura e della preminenza dell’interesse da tutelare.
Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2013, n. 24482 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando sono litisconsorti necessari e, ove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, né da quello d’appello, l’intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l’annul¬lamento, anche d’ufficio, delle pronunce e il rinvio al giudice di primo grado, Né assume rilievo che nei confronti dei genitori sia stata pronunciata la decadenza sulla potestà del figlio ai sensi dell’art. 330 cod. civ., stante il loro interesse ad opporsi all’adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze dell’adozione che comporta¬no, oltre la perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio.
Cass. civ. Sez. VI, 6 giugno 2013, n. 14367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione, l’art. 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dispone che le parti e i loro difensori possano partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa autorizzazione del giudice. Ne consegue che, potendo l’autorizzazione essere negata, deve ritenersi ammissibile la “secretazione” degli atti, fermo restando che tale scelta ha carattere eccezionale e temporaneo e che, ai fini della decisione finale, il giudice non può tenere conto dei documenti che non siano stati esaminati – almeno dopo la chiusura dell’istruttoria – dalla parte al fine di apprestare le opportune difese.
Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2013, n. 8677 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’art. 10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, garantisce l’esercizio ef¬fettivo della difesa nella fase degli accertamenti istruttori, con la conseguenza della inutilizzabilità in tale processo delle prove assunte in un diverso procedimento “de potestate”, in quanto questo non prevede analoga garanzia.
Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2013, n. 5847 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. ed, dunque, è deducibile con l’appello.
Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341 (Famiglia e Diritto, 2013, 6, 586, nota di RESSANI)
L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis cod. civ.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 cod. civ.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei prov¬vedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale am¬piezza della revisione dei provvedimenti assunti.
Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1251 (Famiglia e Diritto, 2012, 10, 888, nota di ASTIGGIANO)
In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’articolo 15, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, pone nel giudizio di primo grado l’obbligo di audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche del minore di età inferiore, in consi¬derazione della sua capacità di discernimento; la relativa nullità è deducibile con l’appello e, se riscontrata, non implica la rimessione al primo giudice, esulando dalle ipotesi previste dall’articolo 354 codice di procedura civile. Infatti La nullità della sentenza per la viola¬zione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. ed, dunque, è deducibile con l’appello.
Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14554 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce ai genitori del minore una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; a tal fine non è sufficiente la sola noti¬ficazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso ed il compiuto esercizio del loro diritto di difesa.
Cass. civ. Sez. VI, 16 giugno 2011, n. 13221 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei giudizi riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto il conflitto d’interessi tra esso e il minore.
Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Anche per la fattispecie prevista dall’art. 250, quarto comma, cod. civ., il giudice, nel suo prudente apprez-zamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dal citato art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace.
Invero, già la norma in questa sede censurata stabilisce che debba essere sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone al riconoscimento (salvo che, per ragioni di età o per altre circostanze da indicare con specifica motivazione, il minore stesso non sia in grado di sostenere l’audizione). Tale adempimento, la cui importanza emerge dalla citata normativa convenzionale, dimostra che il minore infrasedicenne, nella vicenda sostanziale e processuale che lo riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interessi, in primo luogo quello all’accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse.
Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all’autorità giudiziaria dall’art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo.
Cass. civ. Sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il nuovo procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, come configurato dalla legge n. 149 del 2001 la quale ha profondamente modificato quello disciplinato dalla legge n. 184 del 1983 unico ed immediata¬mente contenzioso – è, invero, stata soppressa la fase dell’opposizione di cui al previgente art. 17, legge n. 184 del 1983 – non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore. Questi, di fatto, è rappresentato in giudizio, proprio per l’unicità del procedimento, dai genitori o dal tutore, con la logica conseguenza che il rap¬presentante legale è, sin dall’apertura del procedimento, investito della rappresentanza del minore.
Il minore è parte a tutti gli effetti del nuovo procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, al quale partecipa dalla fase iniziale. Il giudizio, sin dalla sua apertura, deve, pertanto, svolgersi con l’assistenza legale del minore che, in mancanza di previsioni di segno contrario, partecipa a mezzo di un rappresentante secondo le regole generali, quindi a mezzo del genitore o del tutore, ovvero, in caso di conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti questi ai quali compete la nomina del difensore tecnico. Quanto al conflitto di interessi deve rilevarsi che quello tra il minore ed in genitore è in re ipsa, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispet¬tive posizioni, mentre quello tra minore e tutore deve essere specificamente ed immediatamente denunciato dal Pubblico Ministero, accertato in concreto dal Giudice e ritenuto idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo del tutore sia da questi esercitato in contrasto con il minore. La denuncia in oggetto non può, pertanto, come nella specie, essere prospettata nelle fasi e nei gradi ulteriori del giudizio al solo fine di conse¬guire la dichiarazione di nullità degli atti compiuti sulla base di una situazione non tempestivamente denunciata.
Il dettato normativo di cui agli artt. 8, comma quarto, e 10, comma secondo, della legge n. 184 del 1983, come sostituiti dalla legge n. 149 del 2001, deve essere interpretato nel senso che se sussiste il dovere del Presidente del Tribunale per i Minorenni di nominare un difensore d’ufficio ai genitori ed ai parenti entro il quarto grado, aventi rapporti significativi con il minore, nel caso in cui essi non vi provvedano (espressamente introdotto con riguardo a tali soggetti), ancor di più tale dovere deve ritenersi sussistente nei confronti del minore, rappresen¬tato dal tutore o dal curatore speciale, in quanto parte principale del procedimento in oggetto.
In ogni caso, alla ritardata costituzione del difensore del minore, ovvero alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali, non può conseguire l’automatica dichiarazione della nullità dell’intero procedimento, e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, poiché tale sanzione può essere unicamente invocata dal Pubblico Ministero e dalle altre parti solo previa allegazione e dimostrazione del concreto pregiudizio derivante all’effettiva tutela giurisdizionale del minore da tale tardiva costituzione, ovvero dalla mancata partecipazione ad un atto processuale.
Cass. civ. Sez. I, 14 luglio 2010, n. 16553 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un av¬vocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.
Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14216 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di adozione, compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica: infatti il genitore, il tutore ovvero il curatore speciale hanno anche la relativa rappresentanza processuale, non essendo il potere di agire e resistere in giudizio disponibile autonomamente rispetto alla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata; inoltre, i due ruoli restano distinti, pur quando cumulati nel medesimo soggetto che abbia il titolo, richiesto dall’art.82, secondo comma, cod.proc.civ., per esercitare la difesa tecnica.
Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 2010, n. 14063 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità sussiste, anche nei confronti del minore (oltre che a favore dei genitori e dei parenti entro il quarto grado portatori di rapporti significativi con il minore stesso), il dovere del Presidente del Tribunale di nominare un difensore d’ufficio laddove il tutore o il curatore speciale non vi provvedano tempestivamente. Tuttavia ai fini della declaratoria di nullità dell’intero processo o di quegli atti compiuti senza che il minore sia stato compiutamente assistito da un difensore tecnico non è sufficiente la semplice eccezione circa la sussistenza di siffatta condizione ma è, bensì, necessario che il Pubblico Ministero, o le altre parti che se ne intendano avvalere, alleghino e dimostrino il reale nocumento arre¬cato al minore dalla tardiva costituzione o dalla mancata partecipazione ad uno o più atti del proprio difensore.
La nomina di un curatore speciale nell’ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità è subordinata alla sussistenza di un acclarato conflitto di interessi tra il rappresentante legale ed il minore stesso. Posto che detto conflitto tra il minore ed il genitore è ravvisabile in re ipsa, vista la riconducibilità alle rispettive posizioni di opposti interessi, quello con il tutore non è affatto scontato ma deve essere denunciato e verificato caso per caso. In particolare risulta onere del Pubblico Ministero, ovvero di uno dei soggetti individuati dall’art. 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983, contestare immediatamente e specificamente la configurazione di detto conflitto al fine di consentire al Giudice, valutata la sussistenza di un contrasto tra il potere rappresentati¬vo del tutore e gli interessi del minore, di provvedere, sin dal momento in cui detta incompatibilità si appalesi, alla rimozione del tutore in favore della nomina del curatore speciale. In armonia con siffatto sistema, quindi, la denuncia de quo, si ripete, a carattere strettamente immediato, non può essere avanzata nelle fasi ulteriori del giudizio allo scopo, più o meno palese, di far dichiarare nulli tutti gli atti processuali compiuti in costanza di una situazione, il conflitto, non tempestivamente denunciata da chi di dovere.
l procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, così come profondamente novellato dalla legge n. 149 del 2001, si caratterizza, vista la soppressione della previgente fase dell’opposizione, come unico ed immediatamente contenzioso. Il minore nell’ambito di siffatto sistema, è rappresentato in giudizio da un rappre¬sentante legale, il genitore o il tutore, non necessariamente un curatore speciale il quale è quindi investito tanto dell’apertura del procedimento quanto della rappresentanza del minore, secondo le regole generali, nell’ambito del giudizio. La nomina di un curatore speciale si impone solo nell’ipotesi in cui sussista un conflitto di interessi tra il rappresentante legale ed il minore stesso (conflitto che nel caso di genitore sussiste in re ipsa) nel qual caso posto che compete al rappresentante legale la nomina, sin dall’apertura del procedimento, di un difensore tecnico, tale onere ricadrà, ove necessario, sul curatore speciale all’uopo nominato.
Cass. civ. Sez. I, 19 maggio 2010, n. 12290 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la partecipazione del minore, necessaria fin dalla fase iniziale del giudizio, richiede la nomina di un curatore speciale soltanto qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell’apertura del procedimento, ovvero nel caso in cui sussista un conflitto d’interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisa¬bile “in re ipsa” nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest’ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev’essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può libera¬mente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori na¬turali ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 cod. civ., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’at¬to giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7282 (Famiglia e Diritto, 2011, 3, 268, nota di QUERZOLA)
In tema di adozione, l’art. 10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che stabilisce la facoltà per i genitori e, in mancanza, per i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore di “partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale”, deve essere interpretato in coerenza con la finalità della novella di traghettare il processo di adozione da processo del giudice in un processo delle parti, nel senso che: a) ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; b) le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori; c) le parti devono essere poste in grado di conoscerne comun¬que le risultanze, nonché di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese. Ne consegue l’inutilizza¬bilità dell’atto di indagine acquisito senza rispettare le forme descritte, sempre che sia dimostrato dalla parte lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l’influenza determinante sulla decisione.
Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281 (Fam. Pers. Succ., 2010, 10, 702)
In tema di adozione, gli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, devono essere interpretati nel senso che il dovere del presidente del tribunale di nominare un difensore d’ufficio ai genitori ed ai parenti entro il quarto grado, con rapporti significativi con il minore, nel caso in cui essi non vi provvedano, espressamente introdotto con riguardo a detti soggetti, a maggior ragione sussiste nei confronti del minore (rappresentato dal tutore o dal curatore speciale), che del procedimento di adozione è la parte principale; tuttavia, alla ritardata costituzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di costui ad uno o più atti processuali, non consegue l’automatica declaratoria della nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, potendo tale sanzione essere invocata dal P.M. o dalle altre parti solo previa allegazione e dimostrazione del reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la tutela effettiva del minore.
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d’interessi tra minore e genitore è “in re ipsa”, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d’interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M. ovvero da uno dei soggetti indicati dall’art.10 della legge 28 marzo 2001, n.149, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contra¬sto con l’interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situa¬zione d’incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.
Con riguardo al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il conflitto di interessi tra il minore e i genitori esercenti la potestà è in re ipsa, sicché l’omessa nomina di un curatore speciale che assuma la rap¬presentanza processuale del minore dà luogo a nullità dell’intero giudizio per vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e conseguente violazione del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3805 (Riv. Dir. Proc., 2011, 2, 407, nota di BOCCAGNA)
La previsione, contenuta nell’art. 8, legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 secondo cui il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dall’i¬nizio con l’assistenza legale del minore, non comporta la necessità di nominare un difensore d’ufficio al minore stesso all’atto dell’apertura del procedimento. Il minore è parte a tutti gli effetti del procedimento, ma, secondo le regole generali e in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo del rappresentante legale ovvero, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, di un curatore speciale.
Il minore, dotato del necessario discernimento, può chiedere la nomina di un rappresentante (tutore curatore speciale) non ancora nominato, ovvero la nomina di un difensore, se il tutore o lo stesso curatore speciale, che non rivesta la qualità di avvocato, non vi provvedano tempestivamente. Ciò in piena aderenza al nostro diritto e alla convenzione di Strasburgo. Potrebbe chiedere il minore di essere sentito dal giudice o magari di conferire con il difensore, nominato dal tutore o dal curatore speciale. Né va sottaciuto che il minore che abbia compiuto i quattordici anni, deve manifestare espresso consenso alla adozione e potrebbe ben rifiutarlo, ove ritenesse di non essere stato adeguatamente rappresentato e difeso nel procedimento.
Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3804 (Famiglia e Diritto, 2010, 6, 550, nota di FIGONE)
In tema di adozione, la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la legge 4 maggio 1983, n. 184, non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore, perché il procedimento è unico e da subito contenzioso, essendo stata soppressa la fase dell’oppo¬sizione ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall’inizio della rappresentanza del minore ed in tale qualità gli deve essere notificata la sentenza che dichiara l’adottabilità o il non luogo a provvedere ex art. 15 e ss. della legge n. 184 del 1983, essendo egli legittimato all’eventuale impugnazione.
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappre¬sentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto spettasse al giudice il potere di nominare d’ufficio un difensore al minore).
Non contrasta con le indicazioni dell’art. 4 della Convenzione di Strasburgo sui diritti processuali del minore la rappresentanza legale del minore che nomina un difensore al minore stesso nella procedura adozionale, ovvero nel caso di conflitto di interessi, la nomina di un curatore speciale.
La previsione di un’”assistenza legale” del minore, fin dall’inizio del procedimento adozionale non significa che debba nominarsi un difensore d’ufficio del minore all’atto dell’apertura del procedimento: il minore è parte a tutti gli effetti della procedura, ma, secondo le regole generali, sta in giudizio a mezzo del tutore, ovvero, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, del curatore speciale.
Cass. civ. Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1107 (Famiglia e Diritto, 2010, 12, 1098 nota di ASTIGGIANO)
Nella disciplina originaria dell’art. 17, legge n. 184 del 1983, come in quella vigente, il curatore speciale rappre¬senta il minore nel processo, ma non necessariamente si deve trattare di un avvocato. Il curatore speciale, sia o non sia un avvocato, potrà nominare un difensore.
Cass. civ. Sez. Unite, 21 ottobre 2009, n. 22238 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell’art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore . Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 2009, n. 20625 (Famiglia e Diritto, 2010, 12, 1120, nota di LONGO)
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (entrata in vigore il 1 luglio 2007), il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità (per il quale non era in precedenza prevista la presenza del difensore) deve svolgersi ora, fin dalla sua apertura o con l’assistenza legale dei genitori e del minore; con riferimento ai procedimenti in corso, cui la novella è applicabile in assenza di disposizioni transitorie, la ritardata nomina del difensore determina però solo l’inutilizzabilità dell’attività svolta dopo l’entrata in vigore di tale obbligo, e non una nullità generale idonea ad estendersi a tutti gli atti del procedimento, fino alla sentenza definitiva.
App. Torino Sez. minori, 11 agosto 2009 (Famiglia e Diritto, 2009, 8-9, 805, nota di TOMMASEO)
Nei giudizi di adottabilità la nomina del difensore del minore spetta al tutore provvisorio o al curatore speciale designato dal tribunale per i minorenni: la designazione quale tutore d’un soggetto pubblico appartenente a un ente territoriale non richiede altresì la nomina di un curatore speciale sul presupposto dell’esistenza di un con¬flitto virtuale fra l’interesse superiore del minore e gli interessi non necessariamente coincidenti dell’ente a cui il tutore appartiene. Non ha invero rilevanza un conflitto meramente virtuale non suffragato da alcun elemento di fatto e neppure trova applicazione la Convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo poiché essa, sullo specifico tema della nomina di un “rappresentante distinto” del minore nei giudizi che coinvolgono il suo supe¬riore interesse, non ha valore precettivo ma è una mera “raccomandazione” diretta agli Stati aderenti affinché adeguino le proprie norme interne alle indicazioni convenzionali.
Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330,332,333 e 336 cod.civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicchè detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame ( di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
Corte cost., 12 giugno 2009, n. 179 (Giur. cost. 2009, 3, 2003).
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336 c.c., censurato, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, “in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado o del Pm, possa d’ufficio nominare un curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest’ultimo”. Invero, da un lato, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale e ciò determina un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; dall’altro, il medesimo rimettente non ha valutato – incorrendo in tal modo in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione – l’incidenza, sulla fattispecie concreta, della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell’ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell’art. 336 c.c., col quale devono essere coordinate.
Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2009, n. 10594 (Famiglia e Diritto, 2009, 7, 677, nota di TOMMASEO)
Nei giudizi dichiarativi dello stato di adottabilità la mancata nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore sin dal loro inizio, ne provoca la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10228 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di adozione ed anche con riferimento all’assetto normativo previgente alle modifiche di carattere processuale apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184 dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (la cui efficacia è rimasta sospesa, in forza della disposizione transitoria di cui all’art.1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, e successive proroghe, fino al 30 giugno 2007), il procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un mi¬nore postula – ai sensi dell’art. 17, secondo comma, della legge n. 184 cit., dell’art. 75, secondo comma, dell’art. 78, secondo comma, c.p.c., dei principi costituzionali di protezione dell’infanzia, del giusto processo e di diritto di difesa, nonché dei principi consacrati nella Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e nella Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 -, la nomina di un curatore spe¬ciale, affinché l’interessato sia autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti; in mancanza, il procedimento è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale e alla violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2008, n. 10645 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La mancata previsione dell’assistenza di un difensore e delle garanzie del contraddittorio nella fase preconten¬ziosa antecedente alla pronuncia del decreto di adottabilità non comporta alcuna apprezzabile limitazione del diritto di difesa, trattandosi di procedimento camerale non contenzioso; è, pertanto, manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), che regolano la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
App. Milano, Sez. minori, 3 novembre 2008 (Fam. Pers. Succ., 2008, 12, 1045)
Dal 1 luglio 2007, divenuti efficaci i nuovi artt. 8, co. 4, e 10, co. 2, legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modi-ficata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), è obbligatoria sin dall’inizio del procedimento di adottabilità la difesa tecnica di tutte le parti, compreso il minore: il difensore d’ufficio del minore, scelto fra avvocati particolarmente qualificati, va nominato dall’autorità giudiziaria e può assumere anche più ampi compiti di rappresentanza, ren¬dendo così superflua la figura del curatore speciale, mentre è affetta da nullità – rilevabile d’ufficio – la nomina del difensore del minore da parte del tutore (nel caso di specie, il ruolo di tutore era ricoperto dal comune che si era costituito a mezzo dello stesso difensore nominato per il minore: la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità e ha rimesso la causa al primo giudice).
App. Milano Sez. minori, 16 ottobre 2008 (Famiglia e Diritto, 2009, 3, 251, nota di TOMMASEO)
Nei giudizi di adottabilità il minore deve stare in giudizio sin dall’inizio con l’assistenza di un difensore la cui nomina non può essere affidata a quanti ne hanno la rappresentanza legale: l’immanente conflitto d’interessi che sussiste tra questi ultimi e il minore, anche quando la rappresentanza legale è stata attribuita – come nella specie – a un tutore, esige che la nomina del difensore sia effettuata direttamente dal presidente del tribunale. Ove questa dovesse mancare sussiste violazione del contraddittorio che, se rilevata in grado d’appello, comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado affinché questi provveda a disporre l’integrazione del contrad¬dittorio procedendo alla nomina del difensore.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953 (Famiglia e Diritto, 2008, 11, 983 nota di ASTIGGIANO
Non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i provvedimenti as¬sunti dal Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 333 c.c. poiché essi costituiscono provvedimenti di giurisdi¬zione volontaria non contenziosa, essendo preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori e sono, ancorché emanati a seguito di reclamo, sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato.
Cass. civ. Sez. Unite, 30 giugno 2007, n. 25008 (Famiglia e Diritto, 2008, 5, 464, nota di LAI)
Il decreto con il quale la Corte d’appello, sezione per i minorenni, impartisca disposizioni inerenti al rapporto tra genitori e figli naturali minori, secondo la previsione dell’art. 317 “bis” cod. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente o implicitamente affermato (o negato) la giurisdizione, dato che le suddette disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile e non idonee, quindi, ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria e che tale connotazione si estende necessariamente alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all’infuori del procedimento nel quale viene resa.
Corte cost. 22 giugno 2004, n. 178 (Foro It., 2004, 1, 3276, nota di ROMBOLI)
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazio¬ni, in legge 23 giugno 2001, n. 240, del D.L. 1 luglio 2002, n. 126 convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2002, n. 175 e dell’art. 15 D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2003, n. 200, nella parte in cui prevedono il differimento dell’efficacia delle disposizioni processuali della legge 28 marzo 2001, n. 149 al momento dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità prevista per il 30 giugno 2002, poi prorogata al 30 giugno 2003 ed infine al 30 giugno 2004, in riferimento all’ art. 77 Costituzione.
Cass. civ. Sez. II, 30 maggio 2003, n. 8803 (Dir e giust., 2003, 25, 108)
In caso di omessa nomina di un curatore speciale previsto dall’art. 78 c.p.c. quando vi sia conflitto d’interessi con il rappresentante, il vizio di costituzione del rapporto processuale, determinando la nullità dell’intero giudizio per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., deve essere rilevato dal giudice d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, sempreché sulla questione non si sia formato il giudicato interno, atteso che si verte in tema di rappresentanza sostanziale nel processo e non di rappresentanza sostanziale, essendo invece in quest’ultima ipotesi rimessa all’apprezzamento del giudice di merito – come tale non deducibile per la prima volta né rilevabile d’ufficio in sede di legittimità – l’indagine sulla compatibilità o meno dell’interesse del rappresentante con quello del rappresentato. Nella specie la S.C., nel dichiarare la nullità dell’intero giudizio, ha rilevato d’ufficio l’omessa nomina da parte del giudice di merito del curatore, avendo ravvisato il conflitto d’interessi di cui all’art. 78 c.p.c. fra la società cooperativa convenuta, che aveva dedotto il difetto di titolarità del rapporto per essere stato il contratto – posto a base della domanda dall’attore – sottoscritto, a titolo personale e non quale organo rappresentativo della società stessa dalla mede¬sima persona fisica che nel giudizio ne aveva assunto la rappresentanza legale
Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1 (Famiglia e Diritto, 2002, 3, 229, nota di TOMMASEO, ODINO, PASCHETTI)
Poiché deve ritenersi che la disposizione di cui all’art. 336 comma 2 c.c. è integrata dall’art. 12 della conven¬zione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con l. n. 176 del 1991, nel senso che il minore costituisce una parte del procedimento camerale in esito al quale il tribunale per i minorenni pronuncia provvedimenti ablativi o modificativi della potestà dei genitori, con la conseguente necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale, la q.l.c. dell’art. 336 comma 2 c.c., in riferimento agli art. 2, 3, comma 2, 24 comma 2, 30 comma 1 e 111 commi 1 e 2 cost., nella parte in cui non prevede a pena di nullità rilevabile d’ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti in quei procedimenti resta assorbita, mentre spetta al giudice “a quo” stabilire, applicando le norme generali sulle nullità processuali, quali conseguenze esplichi sul provvedimento reclamato l’inosservanza della disposizione censurata, come sopra interpretata.
Cass. civ. Sez. I, 29 ottobre 2001, n. 13358 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non opera “ex lege” in favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità, essendo lo stesso subordinato sia al possesso di specifici requisiti che attengono alla non abbienza sia alla previa presentazione di una specifica e valutanda istanza. Pertanto, dichiarato inammissibile dalla S.C. il ricorso avverso la sentenza di secondo grado, che ha rigettato l’opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, la Corte non può liquidare gli onorari difensivi a carico dello Stato in favore del curatore speciale del minore, ai sensi dell’art. 75 l. 4 maggio 1983 n. 184, in assenza della previa ammissione dei minori stessi al beneficio.
Nel giudizio conseguente alla opposizione allo stato di adottabilità, la liquidazione da parte del giudice – ai sensi dell’art. 75 della legge n. 184 del 1983 (il quale rinvia espressamente all’art. 14 della legge n. 533 del 1973) – de¬gli onorari in favore del difensore del curatore speciale del minore, presuppone la previa avvenuta ammissione del minore medesimo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non operando un tal ultimo beneficio, “ope legis”.
Cass. civ. Sez. II, 6 agosto 2001, n. 10822 (Giust. civ. Mass., 2001, 1551)
In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va ravvisata una situazione di conflitto di interessi tra rap¬presentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ogni volta che sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l’interesse del rappresentato, e, quindi, anche se il conflitto si configuri come solo potenziale, non essendo necessaria la evidente ricorrenza di sintomi indicativi della effettività del conflitto stesso.
Cass. civ. Sez. II, 16 novembre 2000, n. 14866 (Giust. civ., 2001, I, 695)
In caso di omessa nomina di un curatore speciale processuale ad un incapace giudiziale in conflitto, anche sol¬tanto potenziale, di interesse processuale con il tutore, che ne ha la rappresentanza sostanziale nel processo, il giudizio è nullo per vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e conseguenziale violazione del principio del contraddittorio, rilevabile, a differenza del conflitto di interessi sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.
Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 1999, n. 9643 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché l’art. 75 l. n. 184 del 1983, in tema di patrocinio a spese dello Stato nelle procedure previste dalla stessa legge, rinvia al comma 2 dell’art. 14 l. n. 533 del 1973, secondo cui i diritti e gli onorari del difensore nominato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con il provvedimento che decide la causa, di fronte alla richiesta di liquidazione delle proprie competenze a tale titolo avanzate dal curatore specialedel minore costituito in proprio nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, in¬combe sul giudice l’obbligo di provvedere e non è possibile rinviare ad un separato provvedimento.
n. 160 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La mancata previsione, in ordine al procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983 n. 184, dell’obbligatorietà di assistenza del difensore dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore, non determina violazione del diritto di difesa, in primo luogo perché, in generale, tale diritto in senso ampio non si identifica con l’indefetti¬bile assistenza del difensore e poi perché, in particolare – come già ritenuto dalla Corte – le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla facoltà – senza dubbio consentita dalla suddette norme – di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore. D’altronde – come la Corte ha anche ripetutamente affermato – l’obbligatorietà dell’assistenza difensiva opera con riferimento al processo penale (e parimenti al processo per le misure di sicurezza e a quello per le misure di prevenzione) in cui viene in rilievo il valore fondamentale della libertà personale; altrimenti il legislatore ordi¬nario può anche non spingersi fino al punto di imporre la difesa tecnica, restando così libero di prescrivere o no la nomina del difensore d’ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l’intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento.
Corte cost. 22 giugno 1989, n. 351 (Foro It., 1991, I, 51)
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, 5° e 6° comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede, nella fase preliminare del procedimento di adottabilità relativa all’adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, l’assistenza di un difensore dei genitori o l’obbligo del giudice di avvisare gli stessi della facoltà di farsi assistere, in riferimento all’art. 24 co¬stituzione.
Cass., civ. Sez. II, 5 giugno 1987, n. 4893 (Giust., civ. Mass., 1987, 6)
La legitimatio ad processum, riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio in proprio o con la debita rappre¬sentanza, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e l’accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del proces¬so col solo limite della formazione del giudicato.
Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185 (Foro it., 1986, I, 2679)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e dell’art. 708 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la nomina di un curatore speciale che rappresenti il figlio minore delle parti nel giudizio di divorzio e di separazione.
Cass. civ. Sez. I, 4 dicembre 1985, n. 6063 (Giust. civ., 1986, I, 3159)
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, l’affidamento dei figli minori è rimesso alla decisione del giudice e non è configurabile né un diritto dei genitori all’affidamento stesso, né un diritto dei figli alla scel¬ta del genitore; conseguentemente i figli non hanno veste di litisconsorti e non deve essere loro nominato un curatore speciale.

Il testamento non può essere interpretato sulla base di elementi estrinseci.

Cass. 12 marzo 2019, n. 7025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Arcidiocesi di (OMISSIS), in persona del cardinale arcivescovo Se.Cr. rappresentato dal procuratore
generale don C.F., giusta procura del notaio Dott. Sa.En. del 2.12.2008, rep. (OMISSIS), racc.
(OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Guido
Belmonte e prof. Armando Bocchini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Andrea
Cuccia in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22. – ricorrente –
contro
D.F.T., L.G., L.M.P., L.E. e S.E., rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del controricorso e
ricorso incidentale dagli Avvocati Tullia De Fusco e Luciana Francioso, elettivamente domiciliati presso lo
studio di quest’ultima in Roma, viale Parioli n. 54;
– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –
avverso le sentenze n. 1109 del 5 aprile 2011 e n. 3676 del 22 ottobre 2013 della Corte di appello di
Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2018 dal consigliere relatore
Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha
chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi ed il ricorso
incidentale;
udite le difese svolte dall’Avv. Ermanno Bocchini per la ricorrente principale e dall’Avv. Luciana Francioso
per i controricorrenti e ricorrenti incidentali.
Svolgimento del processo
L.G., L.E. eL.F., premesso di essere eredi di La.Ed. e L.L., convennero dinanzi al Tribunale di Napoli
l’Arcidiocesi di (OMISSIS) e L.M.P., quale altra erede, esponendo che con testamento del 21.12.1941
L.M., deceduta il (OMISSIS), aveva nominato eredi universali La.Ed. e L.M. ed assegnato a titolo di legato
a favore dell’arcivescovo di (OMISSIS) alcuni immobili, tra cui quello in cui abitava, “per fini di culto e di
religione “; che con la successiva missiva datata 1943 ed inviata alla Curia la testatrice aveva vergato la
seguente dichiarazione: Specifico cosa lo voglio dire con le parole del mio testamento per opera di culto e
di religione: che l’appartamento da me abitato sia ricovero dei sacerdoti poveri e che le rendite degli altri
appartamenti, di quarti e quartini uniti alle rendite dei quartini a palazzo (OMISSIS) servirà per il
mantenimento dei poveri sacerdoti ricoverati “; che dal 1997, dopo che l’appartamento assegnato era
stato gestito da suore per la cura di preti poveri, esso era stato trasformato in diversi mini locali affittati a
terzi; che tale nuova destinazione contravveniva all’onere imposto dalla testatrice. Ciò esposto, con atto
di citazione notificato il 9.11.1998 chiesero che fosse disposta la risoluzione della disposizione
testamentaria di legato per inadempimento del modus in essa contenuto.
L’Arcidiocesi di (OMISSIS) si oppose alla domanda, contestando la violazione denunziata e l’inidoneità
della lettera del 1943, in quanto non autografa, ad integrare quanto disposto nel testamento del 1941.
Si costituì in giudizio L.M.P., aderendo alla domanda degli attori.
Esaurita l’istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 9223 del 2006, dispose la risoluzione della
disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere in essa previsto.
L’Arcidiocesi di (OMISSIS) appellò la decisione, deducendo che gli attori non avevano fornito prova della
loro legittimazione attiva, cioè di essere eredi, e che il giudice di primo grado aveva errato sia
nell’attribuire alla lettera del 1943 un valore interpretativo del contenuto del testamento che nel ritenere
verificatosi l’inadempimento dell’onere.
Si costituirono distintamente in giudizio L.G. e L.M.P. chiedendo la conferma della sentenza impugnata e
proponendo il primo anche appello incidentale avverso la statuizione che aveva disatteso le domande,
dallo stesso formulate in corso di causa, di condanna della parte convenuta alla riduzione in pristino
dell’immobile e di risarcimento dei danni con riguardo al bene che assumeva essere stato venduto prima
dell’introduzione del giudizio.
Il medesimo appellato eccepì inoltre l’inammissibilità dell’appello principale, notificato aL.F.presso il suo
difensore, nonostante che lo stesso fosse deceduto nel corso del giudizio di primo grado. Con ordinanza
del 18.1.2008 la Corte d’appello dispose l’integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutte le parli
del giudizio di primo grado non costituitesi in appello”. Alla udienza successiva del 18.7.2008 si costituì
quale erede diL.F.D.F.T. eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancata ottemperanza all’ordine di
integrazione del contraddittorio, attesa la mancata notifica dell’atto a S.E., madre del de cuiusL.F.. La
Arcidiocesi eccepì a sua volta l’estinzione del giudizio di primo grado, per non essere stato il processo
riassunto nel termine di sei mesi dalla comunicazione del decesso diL.F..
Con sentenza non definitiva n. 1109 del 5.4.2011 la Corte rigettò entrambe le eccezioni e con ordinanza
in pari data fissò l’udienza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.E.. Con la suddetta
sentenza, per quanto qui interessa, la Corte affermò che la mancata notifica dell’atto di appello alla S.
trovava causa nel testamento olografo diL.F.depositato dalla D.F. all’udienza del 31.5.2007, che aveva
nominato quale suo unico erede universale la D.F. medesima, mentre la S. aveva assunto la qualità di
erede solo in forza del successivo atto del 18.7.2000, con cui ella aveva fatto valere la sua qualità di
legittimaria ed in forza del quale, con adesione della D.F., le erano stati attribuiti alcuni beni. Poichè
tuttavia quest’ultimo atto era stato depositato soltanto in data 11.6.2008, dopo la notifica dell’atto di
integrazione del contraddittorio, avvenuta il 21.4.2008, la Corte ritenne che la mancata notifica dello
stesso alla S. costituiva un errore scusabile da parte della Arcidiocesi, tale da giustificare l’accoglimento
della sua istanza di rimessione in termini ai fini dell’adempimento richiesto.
L’atto di integrazione del contraddittorio venne quindi notificato a S.E., che rimase contumace.
Con sentenza n. 3676 del 22.10.2013 la Corte di appello di Napoli decise la causa rigettando l’appello
principale e quello incidentale. La Corte pervenne al rigetto dell’appello principale, per quanto qui
interessa, ritenendo che fosse infondata l’eccezione di difetto di prova della legittimazione attiva dei L.,
tenuto conto che la loro qualità di eredi non era mai stata contestata nel giudizio di primo grado e doveva
pertanto considerarsi fatto incontroverso, che fosse corretto il ragionamento del Tribunale laddove aveva
ritenuto, al fine di ricostruire la volontà della scheda testamentaria di L.M., di utilizzare e valorizzate la
lettera del 1943 dalla stessa inviata alla Curia, ove ella spiegava cosa intendesse con la locuzione “fini di
culto e di religione” apposta al legato, che altresì fosse corretta la qualificazione di tale clausola come
modus e che infine risultasse provato che la legataria non vi aveva adempiuto, avendo trasformato
l’appartamento in mini alloggi che aveva poi locato a terzi.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 16.7.2014, ricorre, affidandosi a sette motivi,
la Arcidiocesi di (OMISSIS).
Resistono con controricorso e ricorrono in via incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 1109 del
2011, sulla base di un unico, articolato motivo, D.F.T., L.G., L.M.P., L.E. e S.E..
L’Arcidiocesi ha deposita controricorso avverso il ricorso proposto in via incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Va esaminato per primo, in quanto affronta una questione processuale avente carattere prioritario, il
ricorso in via incidentale proposto dai controricorrenti avverso la sentenza non definitiva della Corte di
appello di Napoli n. 1109 del 2011.
Con l’unico motivo detto ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di legge ed erronea e
contraddittoria motivazione con riferimentoall’art. 331 c.p.c., all’art. 184 bis stesso codice nonché
agliartt. 536, 544 e 554 c.c.. Parti ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia respinto l’eccezione
di estinzione del giudizio per mancata osservanza da parte della Arcidiocesi dell’ordine di integrazione del
contraddittorio impartito dal giudice con ordinanza del 18.1.2008 e ritenuto fondata e quindi accolta
l’istanza della appellante principale di rimessione in termini nei confronti di S.E., quale erede della parte
in primo gradoL.F.e quindi litisconsorte necessaria nel giudizio di appello, per la ragione che sulla base del
testamento del de cuius prodotto all’udienza del 31.5.2017 l’unica erede dello stesso era risultata D.F.T.
mentre la S. aveva assunto tale qualità solo con l'”Atto notarile di adesione a testamento e integrazione
di quota di legittima” dell’8.7.2000 e che, essendo quest’ultimo stato prodotto in giudizio e quindi
conosciuto dalla parte onerata solo l’11.6.2008, dopo che l’atto di integrazione del contraddittorio nei
confronti dell’altra erede D.F. era già stato notificato, la mancata integrazione del contraddittorio nei
confronti della S. era dovuta ad errore scusabile.
Il ricorso censura la decisione per non avere rilevato che la qualità di erede della S. e quindi la necessità
di provvedere all’adempimento di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti era fatto conoscibile
dalla parte onerata in ragione della avventa trascrizione dell’acquisto in capo alla stessa, in forza della
successione, di beni ereditari, trascrizione avvenuta in data 2. 8. 2000 e la cui nota era stata depositata
in appello da L.G., sicché la parte, usando l’ordinaria diligenza, sarebbe stata in grado di provvedervi nel
termine indicato dal giudice; per avere erroneamente interpretato ed applicato la regola che impone alla
parte interessata di provvedere all’integrazione del contraddittorio, la quale, rettamente interpretata, una
volta che l’ordine sia stato impartito dal giudice, fa carico alla parte stessa di individuare i soggetti che ne
sono destinatari, quali litisconsorti necessari, stabilendo a tal fine la legge che esso debba avvenire in un
termine perentorio, pena l’estinzione del giudizio, avendo affermato la Corte al contrario che tale onere di
individuazione va posto a carico del soggetto che, verificatasi la morte di una parte, eccepisca che la
domanda non è stata avanzata nei confronti di tutti i suoi eredi, mentre nessuna norma di legge prevede
che il soggetto che deduca il decesso di una delle parti in causa abbia l’onere di comunicare chi ne siano
gli eredi: per non avere valutato, ai fini dell’assolvimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio e
dell’esistenza della scusabilità dell’errore, che la controparte aveva avuto conoscenza del decesso
diL.F.già nel giudizio di primo grado, tanto da eccepire l’estinzione dello stesso per la sua mancata
riassunzione, sicché aveva avuto tempo e possibilità di individuare in modo corretto gli eredi, quali
successori nel processo. mediante la visura dei registri immobiliari; per avere erroneamente affermato
che il testamento del L. indicava come unica erede la D.F., traendo la conseguenza che dallo stesso non
era possibile individuare quale erede la S. e quindi reputando scusabile l’inadempimento della appellante,
laddove una attenta lettura della scheda testamentaria avrebbe dovuto portare a ritenere che già con
essa la S. era stata istituita erede, atteso che il testatore le assegnava determinati beni immobili.
Il motivo è infondato.
Va premesso, così disattendendo l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente,
che la valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla non imputabilità alla parte della causa che
non le ha permesso di porre in essere l’atto previsto a pena di decadenza dalla legge, con conseguente
adozione della misura della rimessione in termini ai sensidell’art. 153 c.p.c., comma 2, pur essendo
rimessa alla valutazione discrezionale del giudice della causa, è tuttavia censurabile in sede di legittimità,
attenendo alla denunzia di violazione di legge processuale e quindi di un error in procedendo nei cui
confronti questa Corte ha cognizione piena degli atti di causa essendo anche giudice del fatto.
Ciò precisato, si osserva che nel caso di specie la Corte di appello, pur constatando che la Arcidiocesi di
(OMISSIS), appellante principale, non aveva provveduto ad eseguire l’ordine di integrazione del
contraddittorio, impartito con ordinanza del 18.1.2008, nei confronti degli eredi diL.F., parte del giudizio
di primo grado, nei riguardi di S.E., ha respinto l’eccezione di estinzione del giudizio per inosservanza
dell’ordine e quindi rimesso in termini la parte onerata sulla base dei seguenti presupposti: che al
momento in cui l’ordine venne impartito e doveva essere quindi adempiuto era stato prodotto in giudizio,
all’udienza del 31.5.2007, il solo testamento olografo diL.F., che indicava quale unica erede la moglie
D.F.T.; che la S., madre del de cuius e da questi pretermessa dal suo testamento, aveva assunto la
qualità di erede solo in forza dell'”Atto notarile di adesione a testamento e integrazione di quota di
legittima” del 18.7.2000; che essendo stato tale documento prodotto in giudizio solo dopo che l’atto di
integrazione del contraddittorio era già stato notificato alla D.F., la mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti della S. era dovuta ad errore scusabile, non potendo la parte conoscere nel
momento in cui vi provvedeva che anche la S. era erede e non avendo la D.F., come era suo onere,
indicato tale sua qualità.
Il ragionamento così svolto appare sostanzialmente corretto.
Va precisato in fatto che l’ordine di integrazione del contraddittorio fu emesso dalla Corte con ordinanza
del 18.1.2008 a seguito della comparsa di costituzione dell’appellato L.G., che eccepì, come si legge nella
sentenza, l’inammissibilità dell’appello in ragione del fatto che essendoL.F.deceduto già nel corso del
giudizio di primo grado, era da ritenersi inammissibile la notifica dell’atto di appello allo stesso presso il
suo difensore. La predetta parte depositò nell’occasione il verbale di pubblicazione del testamento
olografo diL.F.e sulla base della sua deduzione ed allegazione documentale la Corte emise l’ordine di
integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado non costituitesi
in appello”.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti deve condividersi la conclusione del giudice a quo, che ha ritenuto
scusabile l’errore dell’appellante Arcidiocesi di avere provveduto ad integrare il contradditorio nei soli
confronti di D.F.T., cioè della sola persona che dal testamento prodotto in giudizio dell’appellato risultava
essere l’unico erede della parte defunta. E’ vero infatti, come sostenuto dai ricorrenti in via incidentale –
in tal modo disattendendosi o meglio ridimensionando alla fattispecie concreta il rilievo contrario del
giudice di appello – che quando l’ordine di integrazione del contraddittorio ha riguardo, come nel caso di
specie, agli eredi della parte defunta, è certamente onere della parte interessata individuare gli eredi e
citarli in giudizio (Cass. n. 27274 del 2008), non essendo tale adempimento differente da quello che si
presenta ogni qualvolta un soggetto agisca in giudizio, gravando su di lui il compito e quindi l’onere di
individuare il legittimo contraddittore ovvero, nel caso di litisconsorzio necessario dal lato passivo, i
legittimi contraddittori ovvero, nel caso in cui il la persona che avrebbe dovuto citare in giudizio sia
deceduta, individuare i suoi eredi. Nè tale assunto, merita aggiungere, contrasta con l’orientamento
giurisprudenziale citato dalla ricorrente principale secondo cui la parte che eccepisce la non integrità del
contraddittorio a causa della mancata partecipazione al giudizio di un coerede non può limitarsi ad
assumere genericamente l’esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l’onere di indicare le persone degli
altri eredi (Cass. n. 12504 del 2007; Cass. n. 18507 del 2006), essendo tale indirizzo riferibile alla
necessità che la relativa eccezione non sia generica, restando sul piano di una mera asserzione con
conseguente impossibilità di verificarne la fondatezza, ma specifica.
Tuttavia deve rilevarsi che l’onere di individuare e citare in giudizio gli eredi della parte defunta riceve
una concreta attenuazione quando la controparte non si limiti a dedurre la morte del litisconsorte
necessario, ma produca anche in giudizio il suo testamento, creando così una situazione di apparenza che
giustifica la parte onerata ad eseguire quanto richiesto sulla base delle risultanze del testamento
medesimo. Non si può ancora non rilevare che, nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di appello, la
parte eccipiente L.G. era assistita dall’avv. D.F.T., che era l’erede testamentario della parte deceduta e
quindi a conoscenza anche dell’atto notarile del 18.7.2000 in forza del quale era divenuta erede anche
S.E., che però non fu prodotto in giudizio in quella udienza ma solo in quella successiva per motivare
l’eccezione di inammissibilità dell’appello, mancanza che ha obiettivamente rafforzato l’errore dell’altra
parte circa l’esatta individuazione degli eredi.
La censura dei ricorrenti in via incidentale secondo cui già dal testamento diL.F.emergerebbe la
designazione della S. come erede va invece dichiarata inammissibile, in quanto l’errore denunziato,
attenendo all’interpretazione del suddetto testamento, avrebbe dovuto essere sostenuto, ai sensidell’art.
366 c.p.c., comma 1, n. 4, dalla specifica indicazione dei criteri legali di interpretazione degli atti negoziali
che sarebbero stati nella specie violati.
Il ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1109 del 2011 va pertanto respinto. Passando all’esame del
ricorso principale proposto dalla Arcidiocesi di (OMISSIS), il primo motivo denunzia violazionedell’art. 101
c.p.c., in ordine alla legittimati ad causam, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso la sua
eccezione formulata in appello con cui aveva contestato la mancata prova della qualità di erede degli
attori, sulla base della considerazione che essa non era stata posta in dubbio nel giudizio di primo grado e
quindi doveva ritenersi incontroversa, affermazione che la ricorrente giudica erronea rilevando che la
legittimati ad causam è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e pertanto può
essere sollevata anche in appello.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha disatteso l’eccezione per la ragione che la appellante Arcidiocesi aveva sollevato la
questione circa la prova della qualità di eredi delle controparti solo in grado di appello. mentre in primo
grado non aveva sollevato obiezioni di sorta ed anzi l’aveva implicitamente riconosciuta contestando nel
merito la loro domanda. Questa motivazione, di cui il mezzo non mette in discussione il presupposto di
fatto della mancata contestazione in primo grado, appare corretta, adeguandosi all’orientamento di
questa Corte secondo cui l’onere di provare la qualità di erede gravante sul soggetto che agisce in
giudizio in tale veste viene meno quando la controparte abbia sollevato eccezioni in proposito solo
tardivamente, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo (Cass. n.
25341 del 2010; Cass. n. 4381 del 2009; Cass. n. 5576 del 1997).
Il secondo ed il terzo motivo denunziano violazione e falsa applicazione degliartt. 101 e 110 c.p.c.,
lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto provata la qualità di eredi delle controparti in forza
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da essi prodotta, che invece è priva di tale efficacia
probatoria.
I motivi appaiono inammissibili atteso che investono una ratio decidendi esposta solo in via gradata dalla
sentenza impugnata, che ha giustificato il rigetto dell’eccezione di parte sulla base del rilievo che la
legittimazione degli attori era stata riconosciuta dalla convenuta che si era difesa nel merito dinanzi al
tribunale, motivazione che integra una ratio decidendi autonoma, in quanto idonea di per sè a sorreggere
la statuizione di rigetto dell’eccezione, nei cui confronti è stato avanzato il primo motivo di ricorso, che è
stato respinto.
Il quarto motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degliartt. 587 e 1362 c.c., censura
la sentenza impugnata per avere ritenuto “corretto il ragionamento del primo giudice sul carattere
interpretativo della volontà testamentaria della lettera del 1943, per cui il motivo determinante del legato
in favore dell’Arcidiocesi non erano le semplici e generiche finalità di religione e di culto, ma le precise
disposizioni contenute nella successiva missiva circa la destinazione precipua ad alloggio dei preti poveri
dell’appartamento padronale, dove aveva sempre abitato la testatrice, sacerdoti per il cui sostentamento
dovevano essere adoperati i ricavi delle locazioni degli altri quartini oggetto del medesimo legato “.
Sostiene la ricorrente che tale conclusione è contraria al principio secondo cui i documenti estranei al
testamento possono essere utilizzati per interpretare la volontà del de cuius, ma mai per integrarla,
tenuto conto che la lettera del 1943 non era autografa ma dattiloscritta e che in forza della sua
considerazione la disposizione testamentaria, che conteneva un legato semplice, è stata trasformata in un
legato modale.
Il mezzo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che l’interpretazione del testamento si caratterizzata, rispetto a
quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del
testatore, la quale, alla streguadell’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della
scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, e che al fine di superare eventuali dubbi
sull’effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore deve farsi riferimento anche ad
elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura. la mentalità, le abitudini espressive e l’ambiente
di vita del testatore medesimo, di modo che il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in
sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può
attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si
manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso
diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente
la reale intenzione del de cuius (Cass. n. 10075 del 2018; Cass. n. 12861 del 1993; Cass. n. 12861 del
1986). Il rispetto dei criteri ermeneutici che mirano a ricostruire l’effettiva volontà del testatore come
espressa nel testamento impedisce tuttavia qualsiasi operazione che porti ad integrare, sulla base dei
suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero
diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa.
Nel caso di specie la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, dal momento che, pur svolgendo le
sue considerazioni su un terreno apparentemente interpretativo, ha nel concreto utilizzato la missiva
scritta dalla testatrice nel 1943 non già per chiarire cosa ella intendesse con la dicitura “a fini di culto e di
religione” apposta al legato, ma per attribuire ad essa un contenuto particolare e specifico, vale a dire
che l’appartamento da lei abitato doveva essere destinato ad ospitare preti poveri e il reddito degli altri
beni fosse destinato al loro sostentamento. Il risultato dell’interpretazione è così consistito in
un’operazione diretta non già a ricostruire la volontà della testatrice come espressa nel testamento, ma
ad integrarla, attribuendole un significato non certo in antitesi ma comunque nuovo rispetto ad esso, dal
momento che non vi era espresso.
L’operazione di integrazione della volontà della testatrice in forza della lettera del 1943 risultava preclusa
dalla natura e caratteristiche di tale missiva, che pacificamente era dattiloscritta e quindi non olografa,
sicché essa non aveva i requisiti di forma per potere avere un’efficacia integrativa del testamento.
Gli altri motivi di ricorso, che investono la questione esaminata con il presente motivo e quella
dell’inadempimento accertato a carico della Arcidiocesi, si dichiarano assorbiti.
La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra Sezione della
Corte di appello di Napoli che si adeguerà al seguente principio di diritto: nell’interpretazione del
testamento deve aversi riguardo alla volontà espressa da testatore nella scheda testamentaria, potendosi
ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie al solo scopo di ricostruire
l’effettiva intenzione del suo autore, mentre rimane precluso all’interprete avvalersi di tali dati estrinseci
per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non
espresso nel testamento.
Al giudice di rinvio è rimessa altresì la liquidazione delle spese di giudizio. Si dà atto che sussistono i
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso principale proposto dall’Arcidiocesi di (OMISSIS), respinge i primi tre
motivi di detto ricorso, dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli,
anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2019