L’attribuzione patrimoniale tra coniugi intervenuta in occasione della separazione consensuale potrà essere soggetta ad azione revocatoria (dei creditori) qualora non attuata ai fini della sistemazione “solutorio – compensativa” dei rapporti fra i coniugi

Cass. civ. Sez. III, 4 luglio 2019, n. 17908
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28846-2017 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERTACITO RUGGERINI;
– ricorrente –
contro
D.M., G.L., B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 634/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
Svolgimento del processo
Affidandosi a sei motivi, C.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 634/2017 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 3/05/2017.
Nessuna attività difensiva è svolta da D.M. e da G.L..
C.L. e B.L. evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cremona, D.M. e G.L., per ottenere la declaratoria di inefficacia exart. 2901 c.c.dell’atto con cui il primo, nell’ambito della separazione consensuale, aveva ceduto alla seconda il 50% della quota di proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), adibito a residenza familiare, privandosi, in tal modo, della parte principale del suo patrimonio in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, derivanti dall’esecuzione di lavori agricoli effettuati a favore di D.M. tra il 2007 e il settembre 2008.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 61/2014, accoglieva la richiesta attorea, ravvisando la natura gratuita dell’atto di disposizione, in ragione del fatto che con l’atto di separazione D.M. si era già obbligato a versare alla moglie Euro 300,00 mensili per mantenimento del figlio minore e l’ulteriore somma una tantum di Euro 53.000,00.
La sentenza, impugnata da D.M. e da G.L., veniva modificata dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale, con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione, riconosceva all’atto dispositivo natura onerosa, essendo esso inserito nell’ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali maturati tra i coniugi durante i quattordici anni di matrimonio; escludeva che vi fossero prove, anche di natura presuntiva, da cui desumere che G.L. fosse a conoscenza delle condizioni patrimoniali del marito, considerato che: a) gli appellati vantavano ragioni creditorie derivanti dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale (Ndr: testo originale non comprensibile) dal marito; b) le richieste di pagamento e le notifiche dei decreti ingiuntivi erano state fatte a mani del marito; c) i crediti erano di poco anteriori alla separazione personale; d) le difficoltà economiche del marito erano iniziate nella stagione 2008, quando aveva smessa senza ragione, di coltivare i campi già seminati e quando i rapporti personali tra i coniugi erano già da ritenersi deteriorati; e) l’esposizione debitoria di D.M. non era particolarmente elevata e che egli avrebbe potuto farvi fronte con gli ordinari ricavi aziendali.
La Corte d’Appello escludeva altresì che vi fosse prova della simulazione della separazione personale, perché ad essa aveva fatto seguito la sentenza di divorzio, perché il fatto che D.M., per qualche tempo dopo la separazione avesse continuato ad abitare nella casa già adibita a residenza familiare, poteva dipendere dall’esigenza di tempo per procurarsi un altro alloggio e perché nello stesso stabile abitava la madre con cui D.M. aveva abitato per qualche tempo.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degliartt. 2425, 2729 e 156 c.c.nonché, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrenza di un errore sul fatto.
La tesi è che la Corte territoriale abbia erroneamente presunto che i redditi dei due ex coniugi non fossero equivalenti basandosi su circostanze prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. In particolare, il ricorrente imputa al giudice a quo i seguenti errori: a) aver desunto dalla non indifferente capacità produttiva del terreno, a sua volta dedotta dal costo dell’affitto pari ad Euro 40.000,00 annuali, che il reddito di D.M. fosse maggiore di quello dichiarato; b) non aver tenuto conto che l’utile, quindi il reddito, doveva essere determinato, ai sensidell’art. 2425 c.c., in base alla valutazione di tutte le voci di bilancio, cioè sottraendo al valore della produzione i costi di produzione, sommando e sottraendo i proventi e gli oneri finanziari nonché le rettifiche di valore di attività e le passività finanziarie; c) non avere rilevato che le ingenti spese per lo svolgimento dell’attività di imprenditore agricolo emerse nel corso di causa – spese di affitto, spese per l’affidamento dei lavori agricoli a contoterzisti – piuttosto che indici di un reddito erano da considerarsi prova della ricorrenza di debiti non controbilanciati dalla prova dello svolgimento di un’attività di allevamento e di colture pregiate, atteso che il fondo era destinato alla coltivazione estensiva di cereali notoriamente poco redditizia.
In aggiunta, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazionedell’art. 156 c.c., avendo impiegato criteri incongrui per valutare lo squilibrio reddituale tra i due coniugi, prendendo in considerazione, da un lato, il reddito effettivo, dall’altro, quello della produttività potenziale, senza un’attendibile ricostruzione della complessa situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi e senza tener conto del fatto che D.M. aveva affermato nel ricorso per la separazione che i contanti da dividere erano tutti della ex moglie.
2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazionedell’art. 156 c.c., ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La critica riguarda quella parte della sentenza gravata che ha dato rilievo al fatto che per la prima volta nel 2010 il reddito di D.L. fosse risultato superiore a quello della moglie, in quanto proveniente da una partecipazione societaria, senza porsi il problema di valutare se il reddito del marito fosse superiore a quello della moglie al momento dell’atto di separazione e senza motivare le ragioni di divergenza rispetto alla decisione di prime cure, limitandosi a far riferimento alla particolarità del regime impositivo dell’agricoltore, senza tener conto che il precedente tenore di vita doveva essere garantito ad entrambi i coniugi.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e n. 3, la violazione degliartt. 159, 161, 177, 178 e 179 c.c., per avere la Corte territoriale tratto prova delle sue effettive capacità reddituali dall’acquisizione di risparmi per Euro 55.000,00.
Dal ricorso di separazione e dal verbale di comparizione dinanzi al Tribunale di Cremona era emerso che i coniugi avevano provveduto a suddividere e a trasferire il denaro, frutto dei loro risparmi, nonché i titoli e le obbligazioni acquistati durante il matrimonio; non solo: i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni, perciò detti risparmi, in assenza di prova contraria, dovevano ritenersi di proprietà comune.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’errore attribuito al giudice a quo consiste nell’aver dato rilievo al fatto che l’atto di attribuzione, resosi necessario per evitare ipotetici contenziosi in ragione del diritto di G.L. alla corresponsione di un assegno di mantenimento, fosse stato trasfuso nella sentenza di scioglimento di divorzio, omettendo di considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità – Cass. 10/05/2017, n. 11504 – l’assegno di divorzio ha una funzione molto diversa dall’assegno di mantenimento, essendo destinato non a garantire lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, bensì a sostenere economicamente l’ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso di specie il giudice a quo avrebbe dovuto tener conto che G.L. si vedeva attribuito un immobile del valore di Euro 300.000,00 a tacitazione di ogni sua pretesa relativamente al periodo dalla separazione al divorzio, senza avere alcun riguardo per la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
5. Con il quinto motivo, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 433 c.c., non avendo la sentenza gravata tenuto conto che, rappresentando l’atto dispositivo una cessione pro soluto in rapporto ad un credito futuro ed incerto, l’attribuzione patrimoniale in luogo dell’assegno di mantenimento doveva considerarsi valida, ma non per l’intero importo, essendo indisponibile la rinunzia agli alimenti. Nella sostanza, la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto che D.M. avesse disposto a favore della moglie, in sede di separazione personale, allo scopo di regolare una volta e per tutte le questioni patrimoniali, atteso che la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge e non può essere oggetto di rinuncia in via preventiva.
6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazionedell’art. 2901 c.c.derivante dall’assenza di causa dell’attribuzione patrimoniale a favore di G.L. che sarebbe emersa ove il giudice a quo avesse valutato lo squilibrio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in rapporto all’ipotetico accoglimento della domanda.
7. I motivi possono essere oggetto di un esame unitario, essendo rivolti tutti a dimostrare che non vi fosse alcuna causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale a favore di G.L. in sede di separazione personale.
In via preliminare, vanno fatte le seguenti premesse, indispensabili per individuare la cornice dei principi di riferimento applicabili:
– la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall’altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto);
– tali attribuzioni, sempre secondo l’oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cuiall’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo immediatamente riconoscibili come tali” (così, testualmente, già Cass. 23/03/2004 n. 5741);
– l’onerosità dell’attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al mènage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 10/04/2013, n. 8678).
Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell’atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Ebbene, la Corte territoriale ha individuato le ragioni che l’hanno indotta a concludere per la gratuità dell’atto nella sostanziale disparità dei redditi dei due coniugi – rivelata dal fatto che il reddito della moglie era quello effettivamente percepito quale lavoratrice part time, quello del marito era, invece, un reddito figurativo svincolato dall’effettiva entità del reddito percepito, risultato maggiore di quello della moglie solo nel 2010, per effetto di una sua partecipazione azionaria; la volontà del marito di garantire alla moglie, anche in ragione dell’affidamento del figlio minore, una definitiva stabilità abitativa, attribuendole il diritto di proprietà sulla casa familiare – e nella esigenza di evitare futuri conflitti, regolando in via definitiva le questioni patrimoniali.
I fatti allegati dall’odierno ricorrente, contrastanti con quelli posti dalla sentenza gravata a fondamento del rigetto della domanda di inefficacia, sono orientati a contestare l’esito del ragionamento presuntivo, per avere il giudice a quo sussunto erroneamente i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza da fatti concreti non rispondenti a quei caratteri.
Le censure meritano accoglimento: la Corte per desumere la capacità reddituale di D.M. ha fatto riferimento alla non indifferente capacità produttiva del fondo coltivato, a sua volta desunta dal fatto che per il relativo canone di affitto annuale D.M. pagasse la consistente somma di Euro 40.000,00.
L’errore non risiede tanto nell’aver desunto una presunzione da un’altra presunzione – giacché ciò che conta non è che il fatto noto assunto a premessa di un’inferenza derivi a sua volta da una inferenza, ma che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata e si basi, invece, su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione sia la premessa di una inferenza successiva (Cass. 5/10/2018, n. 24555) – quanto nel non aver tenuto conto dei criteri di determinazione del reddito agrario, costituito Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 32 “dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.
Il ragionamento della Corte territoriale risulta, per di più, inficiato da una evidente contraddizione, perché, per un verso, fa leva sul particolare regime impositivo per gli agricoltori, per l’altro, utilizza proprio una delle voci che, secondo la legge, determinano il reddito agrario allo scopo di presumere che le entrate del marito fossero maggiori di quelle della moglie ed omette di valutarne altre, altrettanto decisive in ordine alla determinazione del reddito agrario: l’elevato canone di affitto e il ricorso per la coltivazione del fondo all’attività di terzi.
Un’altra censura che merita accoglimento è quella che attiene alla violazionedell’art. 156 c.c., comma 2.
Posto che l’assegno di mantenimento in sostituzione del quale era stata attribuito a G.L., in aggiunta alla sua quota, il 50% della proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare doveva intendersi finalizzato a garantirle la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, esso andava riconosciuto solo ove fosse emerso che G.L. non era in grado, con i propri redditi, di mantenere tale condizione e che versava effettivamente in una situazione di disparità economica rispetto al marito.
Dal percorso motivazionale ed argomentativo della sentenza gravata non emerge affatto la ricorrenza delle condizioni per assegnare a G.L. un quid a titolo di mantenimento, se si esclude la menzionata presunta ricorrenza di una disparità reddituale tra i due coniugi. La Corte d’Appello, pur dimostrando di avere consapevolezza della specificità della natura dell’attribuzione patrimoniale effettuata in sede di separazione personale, non ha offerto una giustificazione compiuta, ai fini della sottrazione, della fattispecie, all’area della disciplina chel’art. 2901 c.c.riserva agii atti a titolo oneroso e non ha congruamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di dover modificare la decisione di prime cure che aveva, invece, posto l’accento sulla sproporzione tra il valore dell’attribuzione patrimoniale e quello che G.L. poteva attendersi in ragione della separazione personale; anche in considerazione dell’ulteriore attribuzione una tantum della somma di Euro 53.000,00 per il mantenimento suo e del figlio, per il quale era disposto altresì l’obbligo di D.M. di corrispondere un assegno mensile di Euro 300,00.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, al fine di individuare l’esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola “non solo” dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti.
Orbene, non solo la Corte territoriale non risulta aver valutato se G.L. avesse titolo per vedersi attribuito il mantenimento – il giudice a quo si è limitato a presumere che il reddito del marito fosse maggiore di quello dichiarato, ma non ha tenuto conto che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari e delle obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e che risultava già comproprietaria al 50% della casa adibita a residenza familiare – ma non ha neppure tenuto conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all’esito dell’atto di separazione.
D.M. si era privato della propria quota di comproprietà della casa adibita a residenza familiare, assegnandola alla moglie a titolo di mantenimento una tantum; si era impegnato a corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore; aveva trasferivo titoli obbligazionari ed azionari per Euro 53.022,22 alla moglie per il suo mantenimento e per quello del figlio minore; aveva trasferito a G.L. Euro 2.750,00 in contanti, in quanto denaro personale di quest’ultima.
In pratica D.M., come riconosce la stessa Corte territoriale, si era spogliato di tutte le sue sostanze trasferendole alla moglie (p. 12 della sentenza), rendendosi di fatto impossidente.
Sempre la Corte d’Appello ammette che l’atto di separazione appariva anomalo, nell’ambito delle separazioni personali spesso caratterizzate da aspra rivalità tra coniugi (p. 14 della sentenza), e che l’intento di D.M. era volutamente diretto a danneggiare i creditori, anche in considerazione del fatto che le somme che aveva risparmiato e che poi aveva attribuito alla moglie erano largamente sufficienti a pagare integralmente i suoi debiti (p. 12 della sentenza). Nonostante l’evidenza con cui D.M., rispondendo ad un impulso squisitamente arbitrario aveva deciso della sorte giuridico-economica delle proprie sostanze, sì da incidere negativamente nella propria sfera patrimoniale, la Corte territoriale non ne trae, come, invece, avrebbe dovuto, elementi atti a confermare la peculiare natura “gratuita” dell’atto di disposizione assunto con l’atto di separazione. Anzi, attribuisce rilievo a giustificazioni dell’atto dispositivo che contrastano con la giurisprudenza di legittimità, data l’immanenza del principio del rebus sic stantibus che permea i procedimenti in materia di famiglia (Cass. 06/03/2019, n. 6537): ritiene che la loro giovane età al momento della separazione (41 e 37 anni) poteva oggettivamente avere indotto i coniugi ad evitare successivi motivi di conflitto e di contrasto regolando una volta per tutte le questioni patrimoniali che avrebbero potuto avere ripercussioni personali piuttosto significative soprattutto nel caso in cui l’uno od entrambi avessero intrapreso una nuova relazione sentimentale coniugi.
Tanto basta per ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, anche a prescindere dalla circostanza dedotta con il motivo numero quattro che, essendo intervenuto tra le parti il divorzio, le pattuizioni assunte in sede di separazione personale fossero state trasfuse nella sentenza di divorzio e dalla contestazione che non è più sostenibile, nel solco della giurisprudenza di legittimità più recente, la necessità di comparare i mezzi patrimoniali di un coniuge con quelli dell’altro al fine di verificare l’an debeatur dell’assegno divorzile.
La sentenza impugnata va cassata e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Gli sms e le email rientrano nell’ambito dell’art. 2712 c.c. e formano piena prova salvo se non ne venga contestata – in maniera specifica, chiara e circostanziata – la conformità

Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2019, n. 19155
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24510/2018 proposto da:
K.M.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avvocato Bonotto Marcello, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato Morselli Massimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 273/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 273/2018, – in controversia concernente un’opposizione promossa da K.M.Y. nei confronti di G.E., dinanzi al Giudice di Pace di Mantova, avverso decreto ingiuntivo emesso nel 2016 con il quale si era ingiunto, al primo, di pagare, alla seconda, la somma d Euro 2.684,43, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute da quest’ultima nell’interesse del figlio minore S., nato dalla relazione sentimentale dei due, quale contributo ulteriore (versando il padre già Euro 250,00 al mese) per le rette dell’asilo-nido, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo.
In particolare, i giudici d’appello, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, hanno sostenuto che, dagli “sms” prodotti dalla G., inviati a quest’ultima dallo Y., documenti questi non contestati, quanto a provenienza e contenuto, dall’opponente tempestivamente (se non, tardivamente, in comparsa conclusionale), emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore all’asilo nido ed all’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse dl figlio.
Avverso la suddetta pronuncia, K.M.Y. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di G.E. (che non svolge attività difensiva).

Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta:1) con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degliartt. 2702 e 2712 c.c., per avere il Tribunale riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, a tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli erroneamente allo Y., quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti; 2) con il secondo motivo, la violazione ed errata applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 4,dell’art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale rilevato che lo Y., all’udienza del 16/11/2016, davanti al Giudice di Pace di Mantova, di prima comparizione delle parti, aveva tempestivamente contestato “le produzioni” della G. e quindi l’unico documento prodotto dalla stessa con la costituzione in giudizio, contestazione questa sufficiente, trattandosi di documenti privi di sottoscrizione che non dovevano essere formalmente disconosciuti ai sensi degliartt. 214 e 215 c.p.c.; 3) con il terzo motivo, la violazione ed errata applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 4,dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale attribuito efficacia probatoria piena alla riproduzione meccanica dei tre messaggi telefonici e non efficacia meramente indiziaria, in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.
2. La seconda censura, di rilievo pregiudiziale, è infondata.
Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambitodell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previstodall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cuiall’art. 2712 c.c.e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cuiall’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cuiall’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previstodall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero; conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018).
Il Tribunale di Mantova ha dato rilievo al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla G., in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il primo) in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell’asilo-nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall’opponente, comparso personalmente all’udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunché, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Il ricorrente assume nel motivo del presente ricorso di avere comunque “contestato” l’unica produzione avversaria. Ma non era sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensidell’art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra enunciati.
Peraltro, come osservato anche da questa Corte (Cass.3680/2019), “nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”.
3. Il primo motivo è di conseguenza assorbito.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016;Cass. 23934/2017).
Sempre questa Corte, ha poi affermato che la deduzione della violazionedell’art. 116 c.p.c.è ammissibile, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 13960/2014; cfr Cass. 11892/2016; Cass.27000/2016; Cass.23940/2017).
L’art. 116 c.p.c..infatti prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Dopo le Sezioni Unite l’assegno divorzile può avere natura anche risarcitoria, premiando il contributo fornito dal coniuge debole alla conduzione del menage familiare.

Tribunale di Ravenna, sez. civile, 9 ottobre 2018. Est. Dott. Antonella Allegra.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Letizia De Maria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4880/2015 promossa da:
XXX, con il patrocinio dell’avv. FARINA ISOTTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore
RICORRENTE
contro
XXXXx, con il patrocinio dell’avv. GONELLI ALBERTO e dell’avv. DOLCINI SILVIA,
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha successivamente concluso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2015 XXX ha chiesto che questo Tribunale
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con XXX, con la quale aveva contratto
matrimonio a Lugo (RA) 14/04/1979, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
comune, anno 1979, parte I, n 9, deducendo che dall’unione era nata la figlia Valentina, oggi
maggiorenne ed autosufficiente e con un proprio nucleo familiare autonomo.
Il ricorrente deduceva di aver avuto un figlio nel 2002 dalla nuova compagna convivente e di
avere quindi ulteriori e nuovi oneri familiari, che avevano gravato le sue condizioni patrimoniali;
che d’altra parte l’ex moglie era economicamente autosufficiente e dotata di un’attività lavorativa
a tempo indeterminato in una ditta.
Chiedeva quindi lo scioglimento del matrimonio e la revoca o al più la riduzione dell’assegno di
mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva la XXXX, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma
chiedendo la sua pronuncia a condizioni diverse.
La resistente esponeva che con sentenza n. 1242/2012 il Tribunale di Ravenna aveva addebitato
la separazione al ricorrente per violazione dell’obbligo di fedeltà; che la costituzione del nuovo
nucleo familiare del XXX si era formata quando egli era ancora coniugato con la resistente e il
figlio era nato prima della separazione; che la convivenza del ricorrente con la nuova compagna
gli consentiva una suddivisione delle spese e dei costi domestici; che i propri redditi erano 1/3
rispetto a quelli del XXX; che conduceva in locazione un appartamento con un canone mensile di
444,00 euro e che affrontava numerose spese a causa ‘’ dell’ ipoacusia neurosensoriale bilaterale’’
malattia della quale soffriva .
Chiedeva quindi un aumento del quantum di mantenimento a suo favore e il risarcimento dei danni
morali subiti e conseguenti l’infedeltà dell’ex coniuge.
In data 10 aprile 2017, all’esito dell’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte
del Presidente e dell’intervento del PM, veniva emessa sentenza parziale n. 407/2017 sul vincolo
e la causa veniva rimessa in istruttoria sulle restanti questioni di ordine economico.
Deve preliminarmente osservarsi che, com’è noto, con la recentissima pronuncia n. 18287/2018 le
Sezioni Unite della Cassazione si sono discostate dal precedente consolidato orientamento
ancorato all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l’assegno divorzile, da intendersi quale
insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come
pure hanno preso le distanze dall’orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n.
11504 del 2017, che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell’autosufficienza
economica il presupposto della spettanza o meno dell’assegno.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e
della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la
funzione equilibratrice e perequativa dell’assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio
volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella
prima parte dell’ art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Emerge quindi l’attribuzione all’assegno divorzile di una natura assistenziale, compensativa e
risarcitoria con la quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente
alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle
potenzialità reddituali e future e all’età dell’avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del
menage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e
responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di
ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi
costituzionale di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche
dopo lo scioglimento del matrimonio.
Così stando le cose, non v’è dubbio che la resistente XXX abbia titolo per vedersi riconoscere
l’assegno divorzile.
Verificando infatti i parametri elencati all’art 5 comma 6 Legge sul divorzio, (le condizioni dei
coniugi, le ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi) in relazione alla durata del matrimonio, deve riscontrarsi una notevolissima disparità
reddituale fra le parti a fronte di un apporto determinante della moglie alla conduzione e alla
gestione della vita della famiglia e all’accudimento della prole, che hanno evidentemente
pagina 3 di 7
comportato il suo sacrificio personale, dovendo ella supplire con la propria dedizione all’assenza
del marito, il quale – oltre a dedicarsi ad un’attività lavorativa dirigenziale molto ben retribuita e
che gli ha consentito di accumulare un significativo e di essere introdotto in attività sociali e
imprenditoriali agricole (quote sociali di un’azienda agricola produttrice di vini pubblicizzata sul
web come di assoluto prestigio, v. doc 24 di parte resistente) e di rivestire cariche sociali e
associative – si è dedicato ai viaggi e agli svaghi, intrattenendo plurime relazioni extraconiugali
con modalità anche lesive della dignità della moglie, come chiaramente è detto nella sentenza di
separazione n. 1245/2012.
E’ sufficiente osservare che, a fronte di tale diversità di contributi dei coniugi alla conduzione
della famiglia, nel corso di oltre quindici anni di matrimonio effettivo (il matrimonio era stato
contratto nel 1979 e la separazione è stata pronunciata nel 2012, anche se risulta che fin dal 1994 i
coniugi fossero separati di fatto) il XXX risulta aver denunciato nell’ultima dichiarazione fiscale
prodotta (2017, v doc 13) un imponibile di oltre 90.000 euro (100.000 euro lordi), mentre la XXX,
impiegata presso un’officina, ha visto ridursi l’orario di lavoro e la retribuzione (v. docc 26, 27 A
27 B e 28) ad un importo annuo che non arriverà a 16.000 euro annui, pari a circa 1/6 di quanto
percepito dall’ex coniuge, senza poter sperare, all’età di 58 anni in futuri miglioramenti, tanto più
che è affetta da una seria ipocausia neurosensoriale bilaterale, con perdita progressiva dell’udito
per la quale le è stata accertata un’invalidità permanente della capacità lavorativa del 75%.
Pur non potendo porsi in dubbio che la xxxx abbia un reddito e una professionalità dignitosi, le
deve quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in misura di 800 euro mensili, in coerenza
con quanto già riconosciutole quale contributo al mantenimento in sede di separazione, nonostante
la riduzione della sua retribuzione (e fermo il canone di locazione pagamento), tenuto conto del
lieve aggravio degli oneri di famiglia del ricorrente , il cui figlio (già nato all’epoca della
separazione) è ora adolescente con maggiori esigenze.
Nel riconoscimento dell’assegno deve tenersi conto, beninteso, sia dell’aspetto perequativo e
compensativo (per aver svolto pressochè da sola attività domestiche e di accudimento della prole
anche a discapito del proprio successo personale) a maggior ragione tenuto conto delle ragioni
della separazione (a suo tempo pronunciata con addebito).
Non è invece ammissibile in questa sede la domanda di parte resistente di risarcimento dei danni
morali derivanti dalla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del XXX.
pagina 4 di 7
Vero è che l’evoluzione giurisprudenziale di merito e legittimità degli ultimi anni è caratterizzata
dall’introduzione della logica e dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra
genitori e figli, che del resto, si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della
responsabilità aquiliana e che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la
violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell’art
2 Cost., incidono su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali
( per tutte, Cass. Nn. 7281,7282,7283 del 2003).
Sicchè costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che i doveri che derivano
ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente
sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla
natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ve cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al
risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art 2059 c.c senza che la mancanza di
pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a
detti danni ( Cassazione civile, sez. I, 15/09/2011, n. 1885)
Peraltro la stessa Corte , nella pronuncia ora richiamata ha precisato che la responsabilità tra
coniuge o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione, matrimoniali o
quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di
tali a doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute la privacy, i rapporti relazionati ecc.
Proprio avendo riguardo a tale specificità e all’autonomia delle domande di addebito e di
risarcimento del danno alla persona, oltretutto oggetto di procedimenti assoggettati a riti diversi, la
giurisprudenza si è orientata per l’inammissibilità della domanda proposta in sede di separazione
personale o di divorzio, volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale o
patrimoniale.
Invero, l’art. 40 c.p.c stabilisce la possibilità del cumolo nello stesso processo di domande
connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione: in particolare
il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale
in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
pagina 5 di 7
E’ pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi
degli artt. 103 e 104 c.p.c e soggette a riti diversi; ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un
simultaneus processus nell’ambito dell’azione di divorzio- soggetta a rito speciale- con quella del
risarcimento del danno-soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo
della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Da ultimo tale prevalente orientamento, condiviso da questo Tribunale, è stato recepito dalla
Suprema Corte, la quale ha sottolineato che le domande di risarcimento dei danni e di
separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili le
medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo
parzialmente per ‘’ causa petendi’’, sono riconducibili alla previsione di cui all’art 33cpc,
laddove il successivo art.40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il
cumolo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di
ipotesi qualificate di connessione ‘’ per subordinazione’’ o ‘’forte’’ ( art. 31,32,33,34,35 e 36
cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono
essere trattate secondo il rito ordinario, salvo l’applicazione del rito speciale qualora una di esse
riguardi una controversia di lavoro o previdenziale ( Cassazione civile, sez. I, 08/09/2014, n.
18870).
Pur avendo l’insistenza del ricorrente nel richiedere il diniego del riconoscimento dell’assegno
divorzile cagionato il prolungamento del giudizio, le spese devono essere compensate in
considerazione dei mutamenti giurisprudenziali avvicendatisi in materia, nel corso del giudizio e
dell’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in accoglimento della domanda di xxx, condanna il xxxx a corrispondere alla resistente
un assegno divorzile di 800 euro mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
2) dichiara inammissibile domanda di risarcimento del danno proposta dalla resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ravenna, 9 ottobre 2018
Il Presidente est.
dott. Antonella Allegra

Adozione anche nel caso di situazione familiare compromessa e dannosa per il minore

Cass. civ. Sez. I, Ord.,17 luglio 2019, n. 19154 – Pres. Giancola, Rel. Iofrida.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8597/2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Montebello n. 109, presso lo studio dell’avvocato
Serafino Pasquale, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.R., nella qualità di tutore dei minori A.C. e A.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Prof. Bocchini
Fernando, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
A.R., Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli – Sezione Minorenni, Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Napoli;
– intimati –
avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. IOFRIDA
GIULIA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 25/2018, depositata in data 6/2/2018, ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’adottabilità dei minori A.C. e A.M., nati, a
(OMISSIS), rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), da una relazione di fatto tra A.R. e
L.R., nell’ambito di un procedimento avviato dall’ufficio del Procuratore della Repubblica del
Tribunale per i Minorenni di Napoli, sul rilievo dell’incapacità dei genitori di prendersi cura dei
minori, presuntivamente abbandonati dalla madre sin dal (OMISSIS) e solo precariamente accuditi
da una zia paterna.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, come già rilevato dai giudici di primo grado,
la madre aveva lasciato, nel settembre 2015, la casa familiare, per seguire un nuovo compagno
(essendo peraltro il nuovo nucleo famigliare in condizioni economiche del tutto modeste, non
svolgendo attività lavorativa nè la M. nè il nuovo convivente), con il quale aveva avuto una
bambina, disinteressandosi completamente dei primi due figli, senza mai far loro visita o contattarli
per telefono, avendoli affidati ad una zia paterna, del tutto inadeguata, considerate le condizioni in
cui i minori erano stati trovati, mentre il padre, invalido civile al 75% per psicosi depressiva
cronica, schizofrenia e sindrome maniacale atipica, non si era neppure opposto all’adozione (e la zia
paterna, a sua volta madre di due gemelli in tenera età e badante del fratello R., non si era resa
disponibile all’affidamento dei minori); la madre si era sempre sottratta ai suoi doveri, tanto che,
benchè sollecitata dalle strutture pubbliche, si era rifiutata anche di sottoscrivere la richiesta di
percorsi terapeutici e di sostegno scolastico nell’interesse dei minori; i minori, nel 2016, erano stati
collocati in comunità e, mentre al loro ingresso si presentavano in pessime condizioni igieniche,
avevano via via acquisito un’autonomia personale, interiorizzato regole comportamentali, migliorato
la verbalizzazione (uno dei minori, C., era stato finalmente curato da un’infezione da streptococco
da cui era affetto da tempo; l’altro minore M. veniva curato da una pitiriasi amiantocea, presente da
più di otto mesi); non vi erano parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi
con i minori. Ad avviso della Corte di merito, la richiesta dell’appellante di prova testimoniale era
inammissibile, perchè nuova e comunque genericamente articolata, e quella di consulenza tecnica si
rivelava superflua e fonte di un inutile allungamento del giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei
confronti di L.R., in qualità di tutore dei minori C. e A.M. (che resiste con controricorso) e di A.R.
(che non svolge attività difensiva). E’ stata depositata dalla ricorrente, fuori termine, memoria.
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dei principi
fondamentali della L. n. 184 del 1983, stante l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità dei due minori, denunciando l’insussistenza dello stato di abbandono degli
stessi, essendosi essa allontanata solo per il periodo in cui aveva partorito la terza figlia, affidando i
minori ad una zia paterna, dato che il padre non era in grado di occuparsi di loro, nonchè il
pregiudizio all’interesse dei minori derivante dal collocamento degli stessi in una casa famiglia
prima ed in un nuovo nucleo famigliare poi, e la piena idoneità genitoriale di essa madre. Con il
secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 147
c.c., avendo la Corte d’appello travisato l’effettiva situazione di fatto, stante l’insussistenza di una
situazione di abbandono dei minori; con il terzo ed il quarto motivo, si lamenta poi l’omesso esame,
ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato sempre dalla reale situazione emersa dalle
dichiarazioni rese dalla M., al fine di contestare l’affermata dismissione del ruolo materno, in difetto
oltretutto di alcun approfondimento istruttorio.
2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità
di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di
recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con
riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di
assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione
con il minore, ancorchè con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi
territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente
più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, ragione
questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a
rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del
tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili
con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione
dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare
le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di
sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia
in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli
intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo
psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un
più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile
legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai
principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H.
contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può
rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella
valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato
su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della
positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.
Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono,
svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni
significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori
biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del
1983, art. 8, dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine,
così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1, (Cass. 22934/2017).
In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla
giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa
rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della
condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da
condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di
sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o
materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con
le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o
a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu
Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti
patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).
Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione
d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma
anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un
armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo
vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle
sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di
accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass.4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in
ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori,
che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la
possibilità di un successivo abbandono).
Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (e del padre, in ordine alla
quale non vi è contestazione, trattandosi di persona affetta da grave invalidità civile, che non si è
opposta all’adozione dei figli) ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di
recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una
complessa istruttoria (essenzialmente con acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali
territorialmente competenti, riportanti anche le dichiarazioni rese in sede di ascolto dai minori e dai
genitori).
Emerge dagli atti che la sign.ra M. si è disinteressata, a partire dal settembre 2015, dei figli,
affidandoli ad una zia paterna – rivelatasi del tutto inadeguata -, per andare a vivere con il nuovo
compagno, da cui ha avuto una terza figlia.
Emerge altresì che i minori sono stati trovati al momento dell’ingresso nella casa-famiglia in
pessime condizioni igieniche e con gravi difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo
sviluppo psico-fisico.
Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati
riscontri. Questa Corte ha di recente affermato che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la
situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri
genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e
irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in
relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di
sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei
genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte,
confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a
fronte di un impegno solo enunciato dai genitori di rimuovere le problematiche esistenziali e di
mutare lo stile di vita).
La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre,
sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale
ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più
grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un
corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle
capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed
abitative, sia a quelle psichiche (Cass. 7559/2018).
Quanto poi alle carenze istruttorie, la Corte di merito ha motivatamente respinto la richiesta di
consulenza tecnica, formulata dalla madre, relativa alla valutazione della sua personalità e capacità
educativa nei confronti dei minori, ritenendola superflua al fine di contrastare gli elementi ed i dati
oggettivi, nonchè le valutazioni dei servizi sociali, organi dell’Amministrazione che hanno avuto
contatti sia con i minori che con i suoi genitori (cfr. Cass. 6138/2015).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Ricorrono gusti motivi, considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare
integralmente tra le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente
compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Non commette il reato di cui all’art. 570 c.p., co. 2 n. 2, il genitore che versa in misura ridotta l’assegno di mantenimento per il mantenimento del figlio se le somme comunque versate sono state sufficienti ad assicurare i mezzi di sussistenza in relazione alla situazione concreta del minore

Cass. pen. Sez. VI, 8 luglio 2019, n. 29896
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA in data 25/2/2016;
nel procedimento a carico di:
O.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna in data2/2/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa AGLIASTRO Mirella;
lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte in data 23/11/2018 che chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna conprovvedimento del 02/02/2016aveva prosciolto O.M. indagato per il reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2 commesso in (OMISSIS) in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) con la formula perché il fatto non sussiste.
2. Il giudice riteneva che, a fronte della querela presentata dalla ex convivente more uxorio nei confronti di O.M. denunciando che costui non aveva contribuito al mantenimento del figlio minorenne (come stabilito in data 13/2/2014 dal decreto del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna per l’importo di Euro 350,00 mensili), risultava, all’atto dei conteggi, che nel 2012 non era stata versata la somma di Euro 600,00 nel 2013 la somma di Euro 1.100,00, nel 2014 la somma di Euro 378,00. Sosteneva il giudice – in seno alla motivazione – che “la condotta sanzionata dalart. 570 c.p., comma 2 presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di fare mancare i mezzi di sussistenza che comprendono quanto necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento, né con quello alimentare, aventi una portata più ampia; atteso l’inadempimento solo parziale delle obbligazioni di pagamento incombente sull’indagato non poteva dirsi sufficientemente accertata la ricorrenza di uno stato di bisogno ai fini della configurazione della fattispecie penale, mentre per i crediti nel frattempo maturati la persona offesa, nella qualità, poteva esperire l’azione civile per il recupero”.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione al proscioglimento dell’imputato dal delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore O.S.. Il Procuratore Generale rileva che il provvedimento reso ai sensidell’art. 129 c.p.p.si fonda su un duplice assunto: a) l’inadempimento era parziale e non totale; b) non risultava provato lo stato di bisogno del minore.
Il G.I.P. avrebbe fatto malgoverno della disposizione di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 poiché l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza fa riferimento alle esigenze minime della vita degli aventi diritto all’assistenza e inoltre lo stato di bisogno è insito nei confronti del minore che non è in grado di procacciarsi un reddito proprio. La circostanza che vi provveda l’altro genitore, non esime l’obbligato dal dovere di assistenza gravante su entrambi i genitori. Anche la parzialità dell’inadempimento non rileva in senso esimente poiché la giurisprudenza richiede che l’inadempimento sia serio e sufficientemente protratto.
3. In data 23/11/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, chiedendo ai sensidell’art. 611 c.p.p.l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, considerando fondato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna.
4. In data 20/12/2018 O.M. ha presentato memoria con la quale, chiedendo il rigetto o la declaratoria di infondatezza del ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, ha evidenziato che a seguito della cessazione della relazione tra l’imputato e la sua ex convivente avvenuta nel 2012, per tale annualità il mancato versamento ammontava alla somma di Euro 600,00, mentre il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna solo in data 13/02/2014 aveva stabilito quale contributo di mantenimento la somma di Euro 350,00 mensili. Nel periodo intercorrente tra il 2012 ed il febbraio 2014, in assenza di un accordo tra le parti, il contributo al mantenimento del figlio minore era avvenuto spontaneamente da parte del padre nelle seguenti misure: nel 2012 Euro 3.600,00 (mensili medio Euro 300,00), quanto al 2013 Euro 3.100,00: contributo mensile medio, Euro 258,00, quanto ai primi undici mesi del 2014, il contributo era stato di Euro 3.472,00 pari a 350,00 Euro mensili (posto che la querela reca la data del 19/11/2014, mentre il provvedimento del Tribunale per i minorenni è del 13/2/2014).
Ha precisato inoltre che il contributo versato doveva riguardare un solo figlio consanguineo, non due, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, essendo l’altro minore, figlio della compagna. Inoltre, ha censurato l’affermazione che l’inadempimento ascrivibile all’imputato possa essere ritenuto “serio e significativo”. L’imputato, nonostante le proprie precarie condizioni economiche per la mancanza di un lavoro stabile, si era impegnato a non fare mancare i mezzi di sussistenza al figlio, per quanto la relazione tra l’imputato e la querelante fosse cessata con la fuga della stessa dalla Repubblica Dominicana, dove i coniugi si erano stabiliti, per fare rientro in Italia.
L’imputato si era altresì fatto carico del pagamento delle spese straordinarie della refezione scolastica e dell’acquisto di generi alimentari e vestiario messi a disposizione del figlio nel periodo da lui trascorso con il genitore, ciò significando che il figlio non versava in un effettivo stato di bisogno.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, pur partendo da condivisibili principi di diritto, non si confronta criticamente con i dati storico-fattuali della vicenda sottesa e pertanto non può essere accolto.
2. La pacifica giurisprudenza di questa Corte, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha affermato il principio che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, si configura anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871-01) – del quale, nella sentenza impugnata, viene indicato il reddito annuo -.
3. Tanto premesso, nel caso di specie, la questione richiede riflessioni diverse: la questione che rileva è se il comportamento posto in essere dall’imputato abbia fatto venir meno, in concreto, la fruizione dei mezzi di sussistenza da parte dell’avente diritto, risultando l’assegno da lui mensilmente versato nel periodo in esame bensì inferiore, ma in misura ridotta e contenuta (per una parte versata spontaneamente, per altro periodo sulla base del provvedimento del Tribunale per i minorenni del 13/2/2014).
Orbene, secondo l’insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previstodall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nell’ipotesi di “corresponsione parziale” dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire al beneficiario, tenendo, inoltre, conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014 Rv. 259895; Sez. 6, n. 23010 del 13/05/2016 n. mass; Sez. 2, n. 46854 del 04/11/2014 n. mass).
Occorre riflettere che la norma contestata non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (Sez. 6, 4 ottobre 2012 n. 43527, n. mass.). Ciò corrisponde alla funzione assegnata dal legislatore a tali disposizioni, che è quella di garantire che il soggetto obbligato assista con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati. Se da un lato, quindi, non può ritenersi che la condotta delittuosa sia integrata da qualsiasi forma di inadempimento, dall’altro lato, trattandosi di reato doloso, la stessa deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.
Ne consegue che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la “gravità”, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende, appunto, ad evitare.
4. Sulla base di tale orientamento, il ricorrente ha trascurato la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è fondata la decisione di proscioglimento, non avendo considerato se – per effetto dell’autoriduzione dell’assegno – fossero venuti a mancare al figlio dell’imputato, i mezzi di sussistenza e se le somme comunque versate dal genitore fossero state sufficienti ad assicurarglieli, in relazione alla situazione concreta del minore.
La ragionevole lettura dei dati accertati dal giudice di merito evidenzia la ricorrenza di alcuni dati fattuali incontestati: nel 2012 non era stata versata la somma di Euro 600,00 nel 2013 la somma di Euro 1.100,00, nel 2014 la somma di Euro 378,00, nel quadro della complessiva, costante contribuzione effettuata, nel periodo in contestazione, pagamento delle spese straordinarie della refezione scolastica, e di tutto quanto occorrente nei periodi che il minore trascorreva in compagnia del padre. Non è stato addotto dal ricorrente – sulla base di una valutazione meramente sommaria delle emergenze probatorie – che il ridotto adempimento abbia concretato il mancato soddisfacimento dell’effettivo stato di bisogno del minore, a fronte di un comportamento posto in essere dall’imputato che non ha fatto venir meno, in concreto, la fruizione dei mezzi di sussistenza da parte dell’avente diritto, risultando l’assegno da lui mensilmente versato nel periodo in esame bensì inferiore, ma in misura alquanto ridotta e contenuta, rispetto a quella poi determinata dal Giudice.
5. Ne discende che il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

In materia di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori il giudice ha ampia discrezionalità dovendosi escludere ogni automaticità ed agire unicamente nell’interesse del minore

Cass. civ. Sez. I, 5 luglio 2019, n. 18161
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, presso lo studio dell’avv. Paolo Bonaiuti, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. paolobonaiuti(at)avvocatiroma.org e al fax n. 06/3700620;
– ricorrente –
nei confronti di:
F.L.;
– intimato –
avverso il decreto n. 1548/17 della Corte di appello di Roma, messo il 3 maggio 2017 e depositato il 26 maggio 2017, n. R.G. 50506/15;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in persona del cons. Lucio Capasso, che conclude per il rigetto del ricorso;
sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. Il Tribunale di Tivoli, condecreto del 16 dicembre 2014, accogliendo il ricorso del sig. F.L. nei confronti della sig.ra T.L. ha disposto la sostituzione del cognome della minore T.S. nata a (OMISSIS) in F.T.S..
2. La Corte di appello di Roma, con decreto n. 1548/2017, pronunciando sul reclamo proposto dalla sig.ra T.L. e dato atto dell’intervenuto riconoscimento effettuato da F.L. ha affidato la figlia minore S. ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, ha determinato il contributo paterno al mantenimento in Euro 150 mensili, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative previamente concordate. Ha confermato il cognome della minore come F. T..
3. Ricorre per cassazione T.L. deducendo: a) violazione o falsa applicazionedell’art. 262 c.c., commi 2 e 4, anche in combinato disposto conl’art. 12 disp. gen.e conl’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) violazione o falsa applicazionedell’art. 262 c.c., commi 2 e 4, edell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Con il primo motivo la ricorrente contesta l’affermazione della Corte di Appello secondo cui “la minore ha ancora un’età nella quale l’identità è percepita soprattutto con riferimento al nome piuttosto che al cognome e non può ravvisarsi alcuna preclusione nell’attribuzione prioritaria del cognome paterno, come solitamente avviene, allorché il riconoscimento viene effettuato insieme al momento della nascita da entrambi i genitori”. Secondo la ricorrente tale affermazione è in contrasto con l’interpretazione letteraledell’art. 262 c.c., (“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”) che non consente di equiparare l’ipotesi del riconoscimento contemporaneo con quello avvenuto successivamente per cause non imputabili al padre. Peraltro secondo la ricorrente l’ammissione delle prove testimoniali da lei dedotte nel giudizio di merito avrebbe consentito di accertare la responsabilità del padre per il tardivo riconoscimento della figlia.
5. Con il secondo motivo la ricorrente censura la motivazione come apparente e incomprensibile quanto alla affermazione secondo cui l’anteposizione del patronimico corrisponderebbe all’interesse superiore della minore in quanto quest’ultima “vive presso la famiglia di origine della madre, e vi è un forte rischio di marginalità della figura paterna, con necessità per la bambina di costruirsi un’autonoma identità, con paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione della sua identità personale”. La ricorrente ritiene che tale motivazione sia del tutto esorbitante rispetto al criterio del superiore interesse del minore e in contrasto con la realtà dell’inserimento della bambina nel contesto della famiglia materna.
Motivi della decisione
che:
6. I due motivi di ricorso da esaminare congiuntamente sono infondati. La decisione impugnata si muove nel perimetro segnato in questa materia dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, secondo cui i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamatedall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (Cass. civ. sez. I n. 12640 del 18 giugno 2015). Il giudice è investitodall’art. 262 c.c., comma 2 (e 3), del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione, essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore”, né il patronimico, per il quale non sussiste alcun “favor” in sé nel nostro ordinamento (Cass. civ. sez. I n. 2644 del 3 febbraio 2011).
7. Esclusa quindi la rilevanza della anteriorità del riconoscimento e quindi delle prove relative alle ragioni di un mancato riconoscimento contemporaneo il giudice del merito ha optato, fra le possibilità previstedall’art. 262 c.c., comma 2, per la anteposizione del cognome paterno e ha chiarito le ragioni di tale scelta intesa a non attribuire un rilievo identitario al collocamento della minore presso la madre e alla importanza del contesto familiare materno. Con tale scelta il giudice ha voluto salvaguardare, anche sotto il profilo identitario che comporta l’attribuzione del cognome, il valore della bigenitorialità e negare invece un rilievo al collocamento del minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Si tratta di una scelta, chiaramente motivata, che consente al minore di rendere percepibile all’esterno la filiazione da entrambi i genitori e che nell’anteporre anziché aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori. Una opzione quest’ultima che non può evidentemente ritenersi soggetta al sindacato giurisdizionale di legittimità.
8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio e con esenzione dall’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone omettersi qualsiasi riferimento alle generalità e agli altri elementi identificativi delle parti nella pubblicazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese del giudizio, che risulta altresì esente dall’applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

In caso di intervenuta modifica giudiziale dei provvedimenti sulla collocazione del minore il giudicato rebus sic stantibus sulle disposizioni relative al mantenimento del minore stesso non è travolto automaticamente ma può essere superato solo attraverso il procedimento di revisione ex art. 710 c.p.c. o 9 della legge sul divorzio.

Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17689
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10084-2018 proposto da:
B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA GATTO;
– ricorrente –
contro
D.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI TAFFARELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo;
udito l’Avvocato CIUTI DANIELE;
udito l’Avvocato GATTO LUISA;
udito l’Avvocato BRUNELLO GAUDENZIA per delega.
Svolgimento del processo
1. B.V. ricorre, affidandosi a quattro motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 26/03/2018, per la cassazione della sentenza del 17/01/2018 della Corte di appello di Venezia, notificata a mezzo p.e.c. il 24/01/2018, con cui è stato respinto il suo appello contro la reiezione della sua opposizione al precetto notificatogli il 09/04/2014 dalla ex coniuge D.M., per Euro 17.475,02 quali arretrati dell’assegno – posto a carico dell’intimato con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (del Tribunale di Treviso n. 46/2010) – per il mantenimento del figlio F..
2. In particolare, alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13/01/2010, che aveva posto a carico del B. un assegno o contributo di Euro 650 mensili per il mantenimento del figlio F., contestualmente collocato presso la madre, era seguito un primo decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 20/01/2012 (pubbl. il 06/02/2012) su ricorso del P.M.M. volto alla verifica delle capacità genitoriali di entrambi gli ex coniugi, che aveva affidato il figlio al Comune e lo aveva collocato presso il padre; mentre, nel corso dell’opposizione a precetto, era intervenuto ulteriore provvedimento del Tribunale per i Minorenni -decreto 07/11/2014- di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori e, per la madre, per la persistente inottemperanza al dovere di contribuire al mantenimento del figlio.
3. Sulle contestazioni dell’ex coniuge, l’adito Tribunale di Treviso respinse l’opposizione a precetto, sull’essenziale considerazione che la collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo di efficacia e validità, incombendo sul debitore l’onere di attivare il procedimento previsto dalla legge sul divorzio, art. 9 pure escludendo il prospettato abuso del processo e la sussistenza dei presupposti della dispiegata exceptio doli generalis seu praesentis.
4. L’appello avverso tale sentenza, pubblicata il 29/10/2015, fu però – benché fosse stata sospesa l’esecuzione comunque intrapresa dalla D., con provvedimento confermato in sede di reclamo rigettato dalla Corte di appello di Venezia con la qui gravata sentenza, la quale: in primo luogo, escluse che le statuizioni patrimoniali conseguenti alla sentenza di cessazione degli effetti civili (o di scioglimento del matrimonio), per quanto munite di validità rebus sic stantibus, fossero inficiate di per sé dal venir meno dei presupposti che giustificavano il precedente provvedimento, dovendo invece le eventuali conseguenti modifiche esser sempre disposte dal tribunale competente ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.9ed acquistando efficacia solo dal momento della domanda; in secondo luogo, escluse l’abuso del processo, sia per la correttezza dell’utilizzazione, da parte della creditrice, degli strumenti apprestati dall’ordinamento per l’attuazione di credito fondato su sentenza integrante titolo esecutivo, sia per la non configurabilità di un abuso fondato sulla prospettazione dell’unilaterale valutazione del debitore di insussistenza del credito, ad eversivo detrimento dei principi della certezza del diritto fondati sull’immodificabilità delle decisioni giudiziarie al di fuori degli strumenti a ciò deputati; in terzo luogo, escluse pure la ricorrenza dei presupposti per la exceptio doli generalis seu praesentis, visto che la creditrice non aveva affatto taciuto situazioni sopravvenute alla fonte del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa od estintiva del diritto stesso, anzi da subito avendo prospettato la lineare tesi difensiva della necessità, ad inficiare il titolo azionato, di un previo provvedimento da adottarsi a cura del debitore nelle forme della L. n. 878 del
5. Al ricorso del B. resiste con controricorso la D.; e sul ricorso, dapprima oggetto di procedimento in camera di consiglio di cuiall’art. 380-bis c.p.c., nel cui corso il ricorrente ha anche prodotto memoria, la sesta sezione ha disposto, con ordinanza 28/12/2018, n. 33647, la rimessione alla pubblica udienza: in primo luogo, rilevando come le doglianze involgessero non solo la questione dei rapporti tra provvedimenti successivi in tema di affidamento della prole, riconducibili o meno a procedimenti per la separazione personale o lo scioglimento del matrimonio ed il divorzio (connotati da una peculiare forma di giudicato, definito rebus sic stantibus), ma pure quella, di ancora più complessivo respiro, relativa al rapporto tra le rispettive esecutività ai fini dell’azionamento dell’uno e dell’altro; in secondo luogo, ritenendo meritevole di approfondimento in pubblica udienza la questione dell’incidenza, sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte, della peculiarità della presente fattispecie, cioè l’adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di un provvedimento di cui si era predicata l’efficacia esecutiva immediatamente modificativa almeno di uno dei presupposti del precedente provvedimento del giudice dello scioglimento del matrimonio.
6. Il ricorso è stato infine discusso alla pubblica udienza del 30/04/2019, per la quale il ricorrente ha depositato memoria ai sensidell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, che ha dedotto l’ingiustizia della pretesa creditoria di controparte per essere stato il figlio, al cui mantenimento si riferiva l’assegno posto a base dell’opposta esecuzione, collocato presso di lui fin dal marzo 2012 con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 20/01/2012, si duole:
– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.dell’art. 30 Cost., artt. 147, 148, 316bis e 337ter c.c.”: con ampie argomentazioni sostenendo che la sentenza di divorzio sarebbe stata modificata dai provvedimenti del Tribunale per i minorenni emessi in tema di (sospensione prima e decadenza poi) della potestà o responsabilità genitoriale, in base ad una competenza concorrente di quest’ufficio in sede di adozione di provvedimenti volti alla tutela dei figli;
– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. della carenza/caducazione dell’interesse ad agire in esecuzione exart. 100 c.p.c.”, nonché, con quello congiuntamente trattato, col terzo, di “violazione e falsa applicazione in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. della carenza/caducazione della legittimazione ad agire in esecuzione exart. 81 c.p.c.”: contestando la sussistenza sia dell’interesse ad agire in concreto (quale vantaggio sostanziale perseguito con la domanda e non altrimenti conseguibile senza intervento del giudice), sia della legittimazione ad agire (quanto a titolarità del potere di promuovere un giudizio), siccome entrambi venuti meno in conseguenza dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni col trasferimento del figlio presso il padre, che avrebbero eliso i presupposti del diritto iure proprio della madre al contributo al mantenimento del figlio (affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale);
– col quarto motivo, di ” violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.dell’art. 1175 c.c.nonchédell’art. 96 c.p.c.(exceptio doli)”: riproponendo la tesi della legittimità del rigetto della domanda ogniqualvolta siano state taciute situazioni sopravvenute aventi forza modificativa od estintiva del diritto, come sarebbe accaduto nella specie, per il collocamento del minore presso il padre e per il mancato sostenimento di qualunque spesa da parte della madre per il mantenimento del figlio.
2. La resistente dal canto suo, nel complesso ribadisce la propria persistente piena titolarità del diritto all’assegno di mantenimento anche al momento in cui aveva intimato il precetto oggetto dell’opposizione ed in particolare: ribadisce la necessità della previa modifica del provvedimento originario, costituito dalla sentenza di divorzio, da parte del giudice esclusivamente competente sul punto ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.9; nega l’ammissibilità di modifiche, tanto meno implicite, dei provvedimenti patrimoniali in quella contenuti in forza di provvedimenti successivi di altre autorità giudiziarie, pure in base al chiaro riparto di competenze di cuiall’art. 38 disp. att. c.c.; argomenta per l’inammissibilità di contestazioni riguardanti il merito del titolo esecutivo, oltretutto giudiziale, azionato; deduce l’inammissibilità della trasposizione sul piano processuale delle contestazioni al merito della pretesa e l’infondatezza delle violazioni dedotte con l’ultimo motivo.
3. Alla disamina di tutti i motivi va premesso che pacificamente i provvedimenti del Tribunale per i minorenni non sono espressamente intervenuti sulle conseguenze economiche della modifica del regime di collocazione del figlio.
4. Ciò posto, il primo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cuiall’art. 710 c.p.c.o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9 (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. ord. 25/09/2014, n. 20303; Cass. 09/11/2001, n. 13872; sull’intangibilità, in sede di esecuzione, dell’an e del quantum dell’assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio: Cass. 10/11/2015, n. 23471; Cass. 16/06/2011, n. 13184; Cass. 01/04/1994, n. 3225)”.
5. La conclusione è in linea con il principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza – a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su quelli fondate (Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 17/02/2011, n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238) – dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quellodell’art. 710 c.p.c.per la separazione o quello dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario).
6. Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un’evoluzione imponderabile perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l’insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.
7. L’esigenza di una considerazione complessiva di molteplici fattori, dei quali la collocazione del figlio è certamente uno dei più importanti ma non il solo ed esclusivo, consente di ricostruire come reciprocamente indipendenti, siccome connotate da una natura e da una funzione differenti e con oggetto solo in parte coincidente, le statuizioni in materia di collocazione del figlio e quelle sull’assegno o contributo per il suo mantenimento.
8. Tale reciproca autonomia impedisce ogni diretta o tanto meno automatica interazione delle due tipologie di provvedimenti e così l’estensione pura e semplice degli effetti delle prime sulle seconde e, benché le une e le altre siano di certo di per sè sole esecutive, esse mantengono una reciproca autonomia e va esclusa una successione di titoli egualmente esecutivi aventi un medesimo oggetto.
9. Pertanto, una volta modificati dal tribunale per i minorenni esclusivamente l’assetto della responsabilità genitoriale e le concrete conseguenze in tema di collocazione del figlio presso l’uno anziché l’altro dei genitori ex coniugi, non può prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo per il mantenimento del figlio, di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9(o, per la sostanziale identità delle condizioni, di cuiall’art. 710 c.p.c.in ipotesi di separazione personale), per rivederne, modificarne o neutralizzarne l’efficacia propria di titolo esecutivo.
10. Al riguardo, il giudice specializzato – e non anche, quindi, quello dell’esecuzione o dell’opposizione a questa e meno che mai il debitore in via unilaterale – è l’unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori, indispensabile di norma, pure a prescindere dalla collocazione del minore presso l’uno o l’altro dei genitori (del resto non esentando il coniuge formalmente non collocatario dall’obbligo di contribuzione la circostanza che il minore non si trovi presso di lui: in tema di divorzio, v. espressamente Cass. 08/09/2014, n. 18869).
11. In definitiva, è la persistente necessità di una complessiva valutazione di plurimi elementi anche in caso di modifica radicale del regime di collocazione del figlio ad escludere che la ponderazione delle conseguenze su persistenza e misura dell’assegno o contributo per il mantenimento del figlio possa essere rimessa all’unilaterale iniziativa dell’obbligato o anche soltanto a quella di un giudice diverso da quello cui l’ordinamento la riserva, cioè, di norma e per il caso di divorzio, il tribunale ordinario (fin da Cass. 27/03/1998, n. 3222).
12. Tale esigenza persiste tuttora, qualunque sia l’ampiezza dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni in tema di responsabilità genitoriale, ma limitati agli aspetti non patrimoniali di questa: pertanto, in caso di divorzio o dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente che abbia determinato l’entità dell’assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest’ultimo permane e gli obblighi cui esso dà luogo persistono, benché i sopravvenuti provvedimenti del tribunale per i minorenni in punto di concrete modalità dell’esercizio della responsabilità genitoriale costituiscano uno, anche se verosimilmente il più importante, degli elementi che il giudice della revisione della misura patrimoniale sarà chiamato a valutare, ma pur sempre in esito all’iniziativa dell’obbligato che voglia liberarsi da quella conseguenza.
13. In conclusione, la tesi del ricorrente sull’inutilità o non necessità del provvedimento del tribunale ordinario per la modifica del provvedimento originario non può essere condivisa, per la tassatività dei provvedimenti previsti al riguardo e l’esclusività della competenza del giudice (della separazione o) del divorzio in tema di provvedimenti conseguenti a contenuto patrimoniale, principi che vanno ritenuti di ordine pubblico, a tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti dal disgregamento della famiglia: ed il primo motivo di ricorso va così rigettato.
14. Il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente proposti e del resto suscettibili di unitario esame, sono del pari infondati: per generale principio del processo esecutivo, fondato su di un titolo di per sé solo normalmente necessario e sufficiente, l’interesse e la legittimazione ad agire esecutivamente sussistono, rispettivamente, in forza di un titolo esecutivo mai modificato ed in capo a chi vi è univocamente qualificato come creditore.
15. Infine, lo stesso istituto dell’exceptio doli generalis non può trovare applicazione nella fattispecie, nella quale nessuna circostanza è stata taciuta, tanto meno surrettiziamente, da parte della creditrice e l’azionamento di un titolo esecutivo la cui efficacia non è stata, da chi vi figura come debitore, modificata od elisa nelle forme previste dall’ordinamento non può configurare, di per sé solo e comunque neppure nella peculiare fattispecie per cui è causa, l’abuso del diritto di porlo in esecuzione.
16. Il ricorso va così nel suo complesso rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “in caso di provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole nell’ambito di procedimenti di separazione personale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la successiva modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio, potendo il relativo giudicato, benché peculiare in quanto reso rebus sic stantibus, essere neutralizzato solo col peculiare rimedio previsto dall’ordinamento e consistente nella revisione di cuiall’art. 710 c.p.c.oL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9; ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest’ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all’esito dell’esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo”.
17. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, peraltro, la relativa novità della questione, pure come compiutamente individuata dall’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, ne rende di giustizia l’integrale compensazione.
18. Infine, non può che darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della non sussistenza trattandosi di ricorso esente dei presupposti per l’applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da quegli proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, come modif. dallaL. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

E’ legittima l’adozione dell’infante picchiato dal convivente della madre se quest’ultima ne ritarda il ricovero in ospedale per il timore di ripercussioni giudiziali.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 luglio 2019, n. 19156 – Pres. Giancola, Rel. Iofrida
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12638/2018 proposto da:
M.S.Y.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato
Casagrande Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Colla Giovanni, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R., nella qualità di tutore delegato del Sindaco di Roma dei minori Be.Gu.Ja.Ma. e M.S.J.A.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato
Puglielli Alessandra, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Be.Gu.An.Ed., Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1748/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. Dott.
LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Svolgimento del processo
CHE:
La Corte d’appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza del 20 marzo 2018, ha rigettato il
gravame di M.S.Y.J. avverso l’impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei
figli minori Be.Gu.Ja.Ma. (nato il (OMISSIS)) e M.S.J.A. (nato il (OMISSIS)).
La Corte ha riferito sull’origine del procedimento, in conseguenza del tardivo ricovero d’urgenza del
figlio J.M., di quattro mesi, per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre,
P.A.D.A., cui era stato affidato in custodia dalla M., che ne avevano compromesso l’area cognitiva e
motoria; sul comportamento della madre che lo aveva portato in ospedale tardivamente, per il
timore dell’intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali; ha riferito che nei confronti della
M. era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il figlio era stato collocato
presso una struttura familiare dove la madre aveva avuto difficoltà ad inserirsi, per essere poi
trasferita con i figli in altra struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e
delegante verso i figli; che era stata allontanata a seguito di un grave episodio (aveva fumato
cannabis in loro presenza) e i figli collocati in altra struttura dove la madre aveva rifiutato di essere
inserita; che i Servizi sociali, con relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il
progetto di sostegno alla genitorialità era stato inefficace, avendo la M. dimostrato immaturità,
disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e responsabilità genitoriali
(giudizio confermato anche dal fatto che aveva lasciato altri due figli in Colombia); che non erano
emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale
in tempi compatibili con le esigenze dei figli; che inesistente era l’ipotizzata disponibilità- della
nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai conosciuti e non avendo avuto con essi alcun
legame; pertanto, la rescissione del legame familiare era l’unica possibilità di assicurare ai figli un
futuro di sana e serena crescita.
Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta B.R., tutrice dei
figli delegata dal Sindaco di Roma.
Motivi della decisione
CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983,
artt. 1 e 8 per averla ritenuta corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo
J.M., mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato negativamente la
propria capacità genitoriale, all’esito di una istruttoria incompleta e senza convocare la nonna
materna, persona disponibile all’affidamento.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 2 per avere
formulato il giudizio negativo sull’adeguatezza della capacità genitoriale con una motivazione
omessa o insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a ripristinare e
supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna.
Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12
e 15 omessa e insufficiente motivazione, per avere valutato come compromessa la capacità
genitoriale sulla base di elementi episodici e senza avere disposto l’audizione della bisnonna
materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all’affidamento attraverso le autorità colombiane.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono
infondati e in parte inammissibili.
Il contestato e grave episodio del (OMISSIS) non è stato l’unico “fatto” posto a fondamento della
dichiarazione di adottabilità, la quale è sostenuta da numerosi elementi indicativi di inadeguatezza
genitoriale della M., all’esito di una articolata e approfondita descrizione della figura materna che ha
condotto la Corte di merito a confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto
dell’esito negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali e ostacolato
dalla madre.
Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito censurabili in cassazione mediante
proposizione di adeguato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1674 del 2002), ormai proponibile
nei soli casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel suo
estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi – che inammissibilmente la
ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte diffusamente illustrato le ragioni che l’hanno
indotta a valutare come incompatibile l’interesse dei minori con la tempistica di recupero della
capacità genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre.
La sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi giuridici nella parte in cui ha preso atto della
mancanza di figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai
conosciuto nè avuto rapporti con i minori, nè avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio; inoltre
ha valutato come non confacente all’interesse dei minori un loro trasferimento in Colombia, in un
contesto sociale e familiare del tutto estraneo.
La Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui lo stato di abbandono non piè
essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti
entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che la L.
n. 184 del 1983, art. 12, comma 1, limita le categorie di persone che devono essere sentite nel
procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano “mantenuto un rapporto significativo con
il minore” (Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).
In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

È incostituzionale la norma che subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione all’istanza di accelerazione del processo penale poiché di per sé inidonea a consentire una effettiva sollecitazione della decisione di merito

Corte cost., 10 luglio 2019, n. 169
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con tre ordinanze del 31 gennaio e una del 16 marzo 2018, iscritte rispettivamente ai nn. 51, 52, 53 e 68 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 18, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
1.- Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente identico (iscritte ai numeri 51, 52, 53 e 68 del r.o. 2018) – emesse nel corso di altrettanti procedimenti di impugnazione dei decreti con i quali la Corte distrettuale competente aveva rigettato l’opposizione avverso la declaratoria di diniego del diritto ad ottenere un’equa riparazione per l’irragionevole durata dei rispettivi giudizi penali, per non avere la parte interessata presentato “istanza di accelerazione” nel termine di legge – l’adita Corte di cassazione, sezione seconda civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimentoall’art. 117, primo comma, della Costituzionee in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), cosiddetta “legge Pinto”, nel testo (vigente ratione temporis) introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte appunto in cui, relativamente ai giudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole di cui all’art.2-bisdellaL. n. 89 del 2001sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subordina, per la loro intera durata, la proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione.
Secondo la Corte rimettente, il censurato art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della “legge Pinto” – con il disporre che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione nel processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole – si porrebbe, infatti, in contrasto con le evocate disposizioni convenzionali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare nelle sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia) e, per interposizione, conl’art. 117, primo comma, Cost., poiché la così introdotta condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo in questione, nei confronti dei ricorrenti – imputati in processi penali protrattisi oltre il correlativo termine di ragionevole durata – violerebbe il diritto ad ottenere l’equa riparazione loro dovuta exL. n. 89 del 2001, posto che l'”istanza di accelerazione” non è di per sé idonea a consentire una efficace sollecitazione della decisione di merito, risolvendosi nella mera dichiarazione di un interesse altrimenti già presente nel processo ed avente copertura costituzionale.
2.- In tutti i riferiti quattro giudizi incidentali è intervenuto – con atti (di identico contenuto) ritualmente depositati – il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.
L’Avvocatura ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione con riferimento all’art. 46 CEDU, per la non vincolatività di “un ipotetico principio di diritto” enunciato dalla Corte EDU “in altri giudizi tra altri soggetti”.
Nel merito, ha concluso per la non fondatezza della questione, argomentando che l’istanza di accelerazione non impone un onere gravoso e sproporzionato sulle parti, essendo richiesta ai loro difensori una minima diligenza professionale; e sostenendo che l’ordinamento nazionale non è tenuto ad adeguarsi pedissequamente all’interpretazione delle norme CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, essendo sempre riconosciuto al legislatore, al giudice comune e a questa Corte un “margine di apprezzamento e di adeguamento” nazionale (è richiamata la sentenza n. 236 del 2011).

Motivi della decisione
1.- La Corte di cassazione, sezione seconda civile – con le quattro ordinanze di cui si è in narrativa detto e che, per la sostanziale coincidenza del petitum, possono riunirsi per essere unitariamente decise – solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), cosiddetta “legge Pinto”, come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134: disposizione (quella sub lettera e) poi implicitamente abrogata, perché non riprodotta nell’art. 2, comma 2-quinquies, come riformulato dall’art.1, comma 777, lettera c), dellaL. 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
2.- Nel testo vigente ratione temporis e applicabile nei giudizi a quibus, la disposizione denunciata stabiliva che “non è riconosciuto alcun indennizzo: … e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata di cui all’articolo 2-bis recte: all’art. 2, comma 2-bis” della “legge Pinto”.
Secondo la Corte rimettente, l’effetto ostativo alla concessione dell’indennizzo exL. n. 89 del 2001- in tal modo attribuito alla (omessa presentazione della) “istanza di accelerazione”, di per sé inidonea ad assicurare una sollecita definizione del processo e in non altro risolventesi che nell’imporre una “prenotazione” degli effetti della riparazione per l’irragionevole durata del processo – comporterebbe che all’interessato non sia consentito né di impedire che si verifichi o protragga la violazione del termine di ragionevole durata del processo né di ottenere riparazione per la subita violazione di quel termine.
Dal che, quindi, il sospetto di violazionedell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare con le sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia).
3.- L’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente contestato la deducibilità, nella specie, di una violazione dell’art. 46, paragrafo 1, CEDU. Ma tale contestazione, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione.
4.- Nel merito, la questione è fondata per contrasto conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, restando assorbita ogni altra censura.
4.1.- Con la recente sentenza n. 34 del 2019, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norma analoga a quella ora in esame (art.54, comma 2, delD.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, nellaL. 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato): norma che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della “istanza di prelievo” costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex “legge Pinto”.
In quel caso si è osservato che, per “costante giurisprudenza della Corte EDU” (il riferimento va appunto alle ricordate sentenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno deve comunque allora garantire l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale.
E, in applicazione di tali principi, questa Corte ha conseguentemente affermato che “l’istanza di prelievo … non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente …, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata”.
4.2.- Le stesse considerazioni valgono ora per l’istanza di accelerazione del processo penale.
Nel contesto della disposizione qui censurata, la suddetta istanza, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente.
4.3.- La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo exL. n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quelladell’art. 117, primo comma, Cost.
4.4.- Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.

È consentita l’adozione speciale di minori a persone singole e a coppie di fatto anche qualora l’adottante sia di età avanzata o il minore sia affetto da grave handicap; l’adozione in casi particolari, constatata impossibilità di affidamento preadottivo, non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando potendosi disporre per valorizzare la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto

Cass. civ. Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17612/2017 proposto da:
M.G., Ma.Ro., nella qualità di genitori naturali del minore M.D., elett.te domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Davide Moro, con procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.C., nella qualità di curatore speciale del minore M.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell’avvocato De Cinque Marianna Rita, che lo rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
contro
S.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell’avvocato De Cinque Marianna Rita, che la rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
e contro
Procuratore Generale presso la Corte Appello di Napoli;
– intimato –
avverso la sentenza n. 98/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal Cons. CAIAZZO ROSARIO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge.
Svolgimento del processo
Il Tribunale dei minori di Napoli, con sentenza del 7/8.3.16 rigettò la domanda proposta dai coniugi M.G. e Ma.Ro., avente ad oggetto la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul loro figlio minore M.D., pronunciata dal medesimo Tribunale con decreto del 26.1.10, disponendo farsi luogo all’adozione del minore,L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d, da parte di S.P..
I suddetti coniugi proposero appello, rigettato dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4.5.17, osservando che il motivo concernente la mancata consegna tempestiva della c.t.u. nel giudizio di primo grado- entro il termine per il deposito della comparsa conclusionale- era infondato per non essersi verificata alcuna violazione delle regole del contraddittorio, attesa l’irrilevanza dell’inosservanza del suddetto termine e considerato altresì che la bozza della stessa c.t.u. (comunicata a tutte le parti) era risultata del tutto conforme alla relazione finale depositata.
Inoltre, la Corte territoriale, nel merito, pur rilevando che l’appello non conteneva alcuna precisa contestazione e che, dunque, il motivo sarebbe stato anche inammissibile, osservava comunque che il provvedimento di decadenza era stato fondato su una c.t.u. redatta da due esperti i quali avevano esaminato le parti e il minore D., gravemente malato (affetto da tetraparesi distonica fin dalla nascita), in accessi che erano stati peraltro ostacolati dai ricorrenti, accertando lo stato di obiettivo abbandono del minore a fronte dell’assoluta inadeguatezza dei genitori.
M. e Ma. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resistono S.P. e il curatore speciale del minore M.D. con controricorsi, illustrati con memorie.
Il P.M. ha depositato relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA:
Con il primo motivo è denunziata violazione degliartt. 183 e 195 c.p.c., in relazione agliartt. 3, 24 e 111 Cost., non avendo la Corte d’appello accolto il motivo d’impugnazione relativo alla mancata consegna della relazione di c.t.u. nel termine per il deposito della comparsa conclusionale. I ricorrenti si dolgono altresì che la Corte d’appello non abbia disposto la rinnovazione della c.t.u. in ordine alle loro capacità genitoriali, che avrebbe consentito di formulare osservazioni che invece erano state loro precluse.
Con il secondo motivo è denunziata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa in ordine alle attività svolte dai ricorrenti su invito delle autorità (frequentazione di consultori, assistenti sociali, etc.).
Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dellaL. n. 184 del 1983,art.6e art.44, lett. d, in quanto la Corte d’appello avrebbe male interpretato tali norme ritenendo semplicemente che l’adozione del minore era stata legittima non sussistendo un limite minimo di differenza d’età tra l’adottato e l’adottante, mentre non avrebbe valutato la concreta idoneità della S. nell’ottenere l’adozione.
Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazionedell’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese liquidate in appello in favore di N.S., figlia della S., in quanto soggetto che non può essere considerato parte processuale e che non è stata destinataria del provvedimento impugnato, la cui partecipazione al processo è da intendere come interventore adesivo volontario.

Motivi della decisione

CHE:
Il primo motivo è infondato.
I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente – con riferimento al giudizio di primo grado – la dedotta violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, ai sensi degliartt. 3, 24 e 11 Cost., per non essere stata consegnata ai medesimi dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni copia della relazione definitiva di c.t.u., entro il termine previsto per il deposito della memoria conclusionale. Alla stregua di tale motivo, siffatta omissione avrebbe, invero, impedito agli istanti di articolare compiutamente le proprie difese nella comparsa conclusionale, con conseguente grave vulnus del loro diritto di difesa.
Ciò posto, va premesso che le pretese violazioni di norme processuali, costituenti ipotetici errores in procedendo, possono fondare il ricorso per cassazione esclusivamente allorquando si concretino in un effettivo pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte, in conseguenza della denunciata violazione (Cass., 18/12/2014, n. 26831; Cass., 19/03/2014, n. 6330; Cass., 21/11/2016, n. 23638). Nel caso di specie deve, per converso, escludersi che sussista la dedotta violazione delle norme processuali citate dai ricorrenti (artt. 183 e 195 c.p.c.), e comunque che i medesimi abbiano riportato un concreto pregiudizio del loro diritto di difesa, in relazione alla redazione ed al deposito consulenza d’ufficio espletata in prime cure.
Va, difatti, osservato che a normadell’art. 195 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dallaL. 18 giugno 2009, n. 69,art.46), “La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni sulle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse”.
Orbene, nel caso concreto, dall’impugnata sentenza si evince che i consulenti avevano inoltrato, via p.e.c., la bozza di c.t.u. a tutte le parti, in data 10 dicembre 2015, e che gli odierni ricorrenti avevano fatto pervenire ai consulenti, in data 28 dicembre 2015, “una ampia nota di “deduzioni ed osservazioni alla suddetta bozza””. La c.t.u. veniva, quindi, depositata in cancelleria, ove le parti – come correttamente affermato dalla Corte territoriale (p. 3 della sentenza impugnata) – avrebbero potuto, ovviamente, consultarla ed estrarne copia, “ben prima della scadenza del termine per il deposito della conclusionale”, non essendo, per contro, previsto dalla norma in esame che sia la cancelleria ad inviare o consegnare una copia della relazione alle stesse.
Pertanto, dagli atti di causa si evince chiaramente che le regole procedurali, in tema di stesura e deposito della relazione di c.t.u., siano state integralmente rispettate. Giova altresì osservare che dalla sentenza impugnata si desume che costituisce un punto incontroverso della lite che il testo finale della relazione era pienamente corrispondente a quello della bozza di testo finale, e che gli appellanti la avevano contestata nella memoria istruttoria del gennaio 2016.
Se ne può dunque dedurre che la difesa dei ricorrenti non ha subito alcun pregiudizio.
Il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della loro richiesta – contenuta nell’atto di appello, p. 15 – di rivalutare la loro posizione giuridica, quanto alla responsabilità genitoriale sul figlio D., “alla luce delle attività svolte su invito delle autorità preposte” (frequentazione dei consultori, cicli di visite disposti dal tribunale, ecc.). Ora, avendo dedotto gli istanti l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la censura non corrisponde al modello di vizio prefigurato dal novellatoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 06/07/2015, n. 13928).
Ad ogni buon conto, anche a voler valutare la sostanza del motivo, a prescindere dalla rubrica, va osservato che esso si incentra sulla doglianza di omesso esame di uno scritto difensivo (l’atto di appello), del pari non rientrante nella fattispecie di vizio suindicato, limitata all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile, pertanto, la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802).
In ogni caso, il provvedimento di decadenza non fu impugnato.
Il terzo motivo è infondato.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia dato in adozione a S.P., donna di sessantadue anni, un bambino portatore di handicap (tetraparesi spastica) di otto anni (con una differenza di età, quindi, ben superiore a quella massima di quarantacinque anni, prevista dallaL. n. 184 del 1983,art.6), sebbene si tratti di una donna singola, e benché i genitori non abbiano dato il loro assenso all’adozione, ai sensi dell’art. 46 della stessa legge. In particolare, secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe, poi, in alcun modo evidenziato la sussistenza di un danno grave ed irreparabile che possa derivare all’adottando dalla mancata adozione, non considerando, per un verso, che la S. non avrebbe potuto da sola – sia pure con il concorso della figlia N.S. peraltro, prevedibilmente non stabile e duraturo, considerata la sua giovane età e la prevedibile intenzione di farsi una propria vita- accudire il piccolo D. e per altro verso, che un bambino diversamente abile necessiti della presenza di entrambe le figure genitoriali.
Tanto premesso, va osservato che allaL. n. 184 del 1983,art.44, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando (e non certo tra quest’ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura. Essa presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che deve essere intesa come impossibilità di diritto come nel caso di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante (Cass., 27/09/2013, n. 22292) – in quanto, a differenza dell’adozione piena, tale forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando – condizione nella specie, esclusa in radice, atteso l’affidamento del minore alla S. – e può essere disposta allorché si accerti, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura (Cass., 22/06/2016, n. 12962).
Inoltre, la mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la norma dell’art. 44, comma 4, esclusivamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando) implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto (Cass., n. 12962/2016), nei limiti di età suindicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale.
Per quanto concerne, poi, la mancanza di consenso dei genitori, va osservato che, in tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagliartt. 29 e 30 Cost.all’effettività del rapporto genitore-figli (Cass., 21/09/2015, n. 18575).
Nel caso concreto, per contro, i genitori del minore sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, proprio in quanto hanno allontanato il figlio D. a pochi mesi dalla nascita. Inoltre, i medesimi, dalla c.t.u. espletata in prime cure, sono risultati del tutto inadatti al ruolo genitoriale in relazione ad un bambino come D., affetto da gravissime patologie, delle quali non hanno affatto una piena consapevolezza, avendolo allontanato fin da piccolissimo ed avendolo, per lo più, considerato una sorta di loro proprietà della quale occorreva rientrare in possesso.
Come si evince dalla stessa c.t.u., la adottante, infermiera professionale pediatrica, con la quale il piccolo D. vive dal 2010, si è rivelata ampiamente in grado di provvedere a tutte le necessità del minore, con la collaborazione della figlia.
Il quarto motivo è infondato.
I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia posto a loro carico anche le spese sostenute dalla figlia della S., N.S., intervenuta volontariamente ad adiuvandum, nei cui confronti nessuna statuizione è stata adottata. Al riguardo, va osservato, che il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite per l’adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l’interesse all’intervento (Cass., 14/05/2018, n. 11670; Cass., 23/07/1983, n. 5085).
Inoltre, il motivo non appare neppure sorretto da un effettivo interesse, considerato che la Corte d’appello ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese a favore della S. e della figlia S., intese come unica parte, sicchè indipendentemente dall’intervento in causa di quest’ultima, la liquidazione in esame, in quanto appunto unitaria, è stata legittima effettuata a favore della contro ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019