Responsabilità medica: al paziente provare che non avrebbe fatto l’intervento

Corte di Cassazione, sez. III Civile
ordinanza 15 gennaio – 26 maggio 2020, n. 9887
Presidente Armano – Relatore Olivieri
Fatti di causa
Con sentenza in data 27. 6.2018 n. 3166 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto
da (omissis), e confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la pretesa
risarcitoria avanzata dal predetto nei confronti di (omissis) s.p.a. e del medico (omissis) il quale
aveva raccolto il consenso informato dell’(omissis), affetto da “pseudoartrosi post traumatica dello
scafoide con impotenza funzionale del polso destro su base algica”, prospettandogli la soluzione
dell’intervento chirurgico di “emicarpectomia prossimale del polso” che avrebbe garantito un
possibile miglioramento dell’articolazione e della sintomatologia dolorosa, la preservazione dal
processo degenerativo con il rischio – accettato dal paziente – della perdita del 30% di funzionalità
dell’articolazione del polso. Il Giudice di appello ha rilevato che all’intervento chirurgico, eseguito
correttamente senza errori tecnici, ed al trattamento post-operatorio conforme ai protocolli, era
purtroppo seguita accanto ad una riduzione della algia anche una perdita complessiva della
funzionalità del polso di circa il 68-70%, ma che la doglianza del danneggiato, volta a contestare la
inesattezza della informazione sui rischi e l’invalido consenso prestato quale presupposto della
richiesta risarcitoria, non aveva fondamento in quanto i CC.TT.UU. aveva accertato che il paziente,
prima dell’intervento, soffriva di una riduzione funzionale di circa 33 pari ad 1/3 (valutato come 12-
13% grado di IP) e che dopo l’intervento chirurgico la riduzione di funzionalità era pari a circa il
67/68%, cioè di quasi a 2/3 (valutato come 17-18% grado di IP), sicché l’incremento corrispondeva
a poco più della riduzione di funzionalità prospettata dal medico in sede di acquisizione del
consenso informato (34% invece che 30%), non potendo convenirsi con l’assunto del danneggiato
secondo cui il sanitario avrebbe fatto riferimento alla riduzione massima in assoluto e non alla
riduzione ulteriore – rispetto al preesistente stato invalidante -, in quanto si sarebbe pervenuti al
paradosso che il rischio, ove verificatosi, avrebbe prodotto addirittura un miglioramento dello stato
pregresso.
La sentenza di appello, notificata in data 28.6.2018, è stata ritualmente impugnata per cassazione da
(omissis) con ricorso affidato a quattro motivi ai quali resistono con un unico controricorso
(omissis) s.p.a ed il medico.
Ragioni della decisione
Primo motivo: violazione art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di gravame;
Secondo motivo: violazione degli artt. 13 e 32 Cost.;
I motivi, formulati in via di subordinazione alternativa (ove non si ravvisi il vizio di omessa
pronuncia, allora la pronuncia deve intendersi viziata per “error juris”) sono scarsamente
comprensibili e difettano del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello, nell’esaminare il secondo motivo di gravame, non
avrebbe deciso in ordine alla critica mossa alla decisione di primo grado relativa alla mancanza di
“esaustività” del consenso informato.
In subordine deduce che l’avere il Giudice territoriale negato rilevanza all’errore commesso dal
medico nel dare una informazione eccessivamente ottimistica, determinerebbe una violazione del
diritto ad ottenere il ristoro per il danno conseguente alla violazione del diritto alla
autodeterminazione.
Dalla lettura del secondo motivo di appello, interamente trascritto a pag. 1314 del ricorso, risulta
che l’appellante, dopo avere premesso di essersi recato il 9.8.2010 presso l’Istituto sanitario ed aver
ricevuto assicurazioni, dal medico Dott. S., che la patologia di cui era affetto dal 2004 (inveterata
psedudoartrosi post traumatica dello scafoide, con riduzione dell’articolazione del polso dx pari ad
1/3 della mobilità complessiva: patologia a decorso ingravescente a causa dei processi degenerativi
osteocartilaginei) avrebbe potuto ottenere benefici qualora si fosse sottoposto all’intervento di
“emicarpectomia prossimale polso”, lamentava che il medico gli aveva prospettato una soluzione
migliorativa eccessivamente ottimistica, atteso che l’esito dell’intervento non era stato quello
sperato, essendo stato indotto il paziente a credere in un diverso risultato, più favorevole: la visita
del medico, pertanto, era stata “errata, oltremodo ottimistica, e non adeguatamente spiegata” e la
informazione era stata lacunosa ed errata ed ha fornito una prospettiva in termini di efficacia
eccessivamente ottimistica per il caso specifico”. In relazione a ciò doveva ritenersi accertata la
violazione del diritto alla autodeterminazione del paziente, essendo invalido il consenso prestato, in
quanto bene avrebbe potuto lo stesso:
1- preferire di subire il progressivo inevitabile peggioramento della patologia piuttosto che incorrere
nel rischio poi verificatosi di una ulteriore riduzione della mobilità;
2- scegliere di differire il tempo dell’intervento;
3- rivolgersi ad altro sanitario.
Il primo motivo è infondato
La Corte d’appello ha, infatti, preso in esame il secondo motivo di gravame individuando
correttamente quale parametro di valutazione la “comunicazione” sottoscritta dal medico in data
9.8.2010 (anno erroneamente indicato in sentenza nel 2012) evidenziando come dalla stessa
emergessero plurimi scopi affidati all’intervento, tra i quali anche la diminuzione della
sintomatologia algica ed il contrasto alla progressione degenerativa della patologia, obiettivi questi
raggiunti a seguito della operazione chirurgica. Il Giudice territoriale ha quindi definito il thema
controversum relativo al contenuto informativo, individuandolo nell’errore – prospettato
dall’appellante – commesso dal medico nella determinazione della percentuale di rischio di
insuccesso, errore che – con accertamento in fatto – ha escluso, ritenendo che la rappresentazione di
un possibile peggioramento della mobilità del 30% era da considerarsi adeguata e non
imprudentemente sottostimata, atteso che l’ulteriore aggravamento non poteva che intendersi
riferita alla preesistente condizione invalidante dell’(omissis), diversamente opinando non vi
sarebbe stato alcun rischio peggiorativo, venendo sostanzialmente a coincidere la riduzione di
mobilità del 30% con il difetto di mobilità del polso pari ad 1/3 che già affliggeva il paziente.
Nel secondo motivo di gravame, non è dato individuare altri ambiti di indagine pretermessi dalla
Corte d’appello, laddove ad una generica doglianza dell’“eccessivo ottimismo” manifestato dal
medico (espressione mutuata peraltro dalle valutazioni espresse dai CC.TT.UU. nominati in primo
grado) non viene fatto seguito – ad eccezione della questione interpretativa sulla percentuale di
rischio di un esito peggiorativo in termini di mobilità del polso ad altri specifici e puntuali elementi
di critica alla sentenza di prime cure per la ritenuta esclusione di un inadempimento colpevole
all’obbligo informativo da parte del medico, diffondendosi l’appellante sulla individuazione delle
scelte a cui aveva dovuto ingiustamente rinunciare, a causa dell’asserito inadempimento del medico,
sottoponendosi ad un trattamento non supportato da idoneo consenso.
Se dunque non è dato ravvisare alcuna omissione di pronuncia della Corte territoriale in merito al
secondo motivo di gravame, osserva il Collegio che la censura subordinata di vizio inerente
l’attività di giudizio non è assistita dai requisiti minimi di ammissibilità.
I principi di diritto enucleati in materia di consenso infornato da questa Corte (da ultimo cfr. Corte
cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019) possono così riassumersi:
– in tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione
sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al
trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova
fondamento diretto nei principi degli artt. 2 e 13 COst., e art. 32 Cost., comma 2.
– la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi
di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui
grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi
all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto
all’autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito
un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile
gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell’ipotesi di omissione od
inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito
l’accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all’autodeterminazione sarà
risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze
soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria
– le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del
diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la
preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un
consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava
l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il
presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd.
vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico,
eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita
con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo
configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” derivante esclusivamente dall’omessa informazione.
Orbene tra gli elementi costitutivi della fattispecie del diritto al risarcimento del danno per lesione
del diritto alla autoderminazione cagionata dalla inesatta od incompleta informazione del medico
volta ad acquisire la – valida e consapevole – manifestazione di consenso del paziente, non può
prescindersi dalla prova che la condotta di quest’ultimo, se correttamente informato, sarebbe stata
certamente diversa, ossia che avrebbe certamente rifiutato di sottoporsi all’intervento chirurgico: ed
infatti “la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la
rilevanza causale dell’inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
“consenso/dissenso” che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso,
l’inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato
infausto dell’intervento, in quanto comunque voluto dal paziente; diversamente, in caso di presunto
dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l’intervento
terapeutico non sarebbe stato eseguito – e l’esito infausto non si sarebbe verificato – non essendo
stato voluto dal paziente. La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione “a monte” che il
paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell’onere della prova del
nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento dannoso, che in applicazione dell’ordinario criterio
di riparto ex art. 2697 c.c., comma 1, compete ai danneggiati….” (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Ed indipendentemente, pertanto, da eventuali ulteriori profili di incompletezza della informazione
(non sarebbe stato accertato il grado di invalidità preesistente e quindi il paziente non poteva
valutare la “differenza” peggiorativa in caso di verificazione del rischio prospettato; non era stato
specificato che l’intervento “non era risolutivo ma era demolitivo”) indicati nel motivo di ricorso
per cassazione – ma dei quali peraltro non risulta nè viene allegato dal ricorrente che fossero stati
dedotti nei gradi di merito – appare evidente come la censura in esame risulti priva dei connotati
della specificità, non avendo il ricorrente neppure indicate se e quali prove fossero state richieste di
acquisire o raccolte nei precedenti gradi di giudizio dirette ad accertare – mediante giudizio
controfattuale “ora per allora” – che egli, qualora avesse inteso che il rischio di insuccesso avrebbe
potuto produrre una ulteriore limitazione di mobilità, pur riducendo la sintomatologia algica ed
impedendo l’evoluzione del fenomeno degenerativo osteoarticolare, avrebbe sicuramente rifiutato
di sottoporsi all’intervento di emicarpectomia prossimale.
In difetto di tale indicazione la censura risulta carente del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 4 e non supera il vaglio di ammissibilità.
Terzo motivo: violazione art. 112 c.p.c. nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Assume il ricorrente che il danno lamentato non riguardava l’errata esecuzione dell’intervento
chirurgico nè quello derivato dalla riduzione della funzionalità del polso conseguitone, bensì si
incentrava esclusivamente nel danno derivato dalla violazione del diritto alla autodeterminazione
per la insufficiente informazione.
Il motivo è del tutto inconferente oltre che scarsamente intelligibile.
Il motivo è inconferente perché la Corte d’appello ha individuato correttamente l’oggetto della
controversia nella dedotta violazione dell’obbligo di fornire una informazione corretta, ritenuta
errata secondo il danneggiato con riferimento alla entità del rischio derivante dalla pur corretta
esecuzione dell’intervento. Esclusa la decettività della informazione, e ritenuto non infirmato il
consenso prestato dal paziente, la Corte d’appello alcuna ulteriore indagine era tenuto a svolgere in
ordine ai pregiudizi subiti dal paziente in conseguenza dell’impedimento ad effettuare scelte
alternative rispetto a quella di sottoporsi alla esecuzione dell’intervento.
Il motivo non appare chiaramente identificabile nella critica svolta alla sentenza di appello in
quanto nella esposizione:
a) si viene a confondere “danno e lesione del diritto” nonché violazione del diritto di
autodeterminazione con violazione del diritto alla salute: altro è infatti la condotta violativa del
diritto alla autodeterminazione, altro la violazione del diritto alla salute; altro ancora i diversi danniconseguenza
che derivano dalla violazione dei due diritti. La sovrapposizione dei diversi piani
operata dal ricorrente appare del tutto evidente laddove nel trascrivere il motivo di appello si ascrive
alla categoria unitaria “…danni/lesioni…” le conseguenze derivate dalla inesatta informazione,
identificandole nei danni-conseguenza “morali e biologici” correlati invece alla esecuzione
dell’intervento (sofferenza psichica patita in ragione dell’intervento e della successiva
convalescenza; pregiudizio subito per l’attività chirurgica demolitoria che ha ulteriormente ridotto
la funzionalità del polso), od ancora laddove si qualifica erroneamente come danno-conseguenza la
“contrazione della libertà di disporre” che individua invece l’”evento-lesivo” del diritto alla
autodeterminazione;
b) non è dato in ogni caso individuare in quale omissione di pronuncia sia incorsa la Corte
d’appello, che ha esaminato proprio la questione della corretta informazione, sostenendo che il
rischio comunicato dal medico ed accettato dal paziente corrispondeva a quello poi verificatosi.
Quarto motivo: omesso esame fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorrente impugna la sentenza di appello, sostenendo che non erano stati affatto considerati “fatti
decisivi” che venivano indicati nella assicurazione data dal medico, nella comunicazione del
9.8.2010, che tra gli scopi dell’intervento vi era quello anche del “miglioramento dell’articolarità
attualmente molto limitata”: secondo il ricorrente tale scopo era incompatibile con la indicazione
del rischio di un peggioramento del deficit iniziale, sicché la possibilità della perdita della
funzionalità del 30% doveva considerarsi “in termini assoluti” e non come eventuale rischio di
“incremento” della invalidità preesistente i CC.TT.UU. avevano riferito che la previsione di
miglioramento formulata dal medico era stata “assolutamente ottimistica” e dunque non era corretta
ed aveva ingenerato convincimenti erronei nel paziente.
Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, viene fatto riferimento al contenuto di un
documento (comunicazione 9.8.2010) che il Giudice di appello ha esaminato e valutato, sicché la
critica trascende i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, venendo ad impingere sulla attività
valutativa di merito delle risultanze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità (la Corte
territoriale ha valutato il contenuto informativo della comunicazione ed ha ritenuto in base al
proprio convincimento che la indicazione di un rischio di insuccesso quantificato percentualmente
in termini di ulteriore invalidità, era idonea a consentire al paziente una adeguata ponderazione
nella scelta).
Dall’altro lato non potendo confondersi quello che è un giudizio valutativo degli ausiliari con un
“fatto storico”, tanto meno “decisivo”, che soltanto può veicolare il motivo di ricorso per “errore di
fatto” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendo intendersi per “fatto” esclusivamente un
accadimento in senso storico-naturalistico.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condannata ala rifusione
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
– Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei contro-ricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
– Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1 comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il
versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
– Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di (omissis)
riportati nella sentenza.

Necessario il controllo di legalità nei trasferimenti immobiliari.

Cassazione civile sez. II – 21/01/2020, n. 1202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9937-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliata in Bologna, VIA URBANA N.
5, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ALZONA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROVIGO, elettivamente domiciliato
in Roma, via Crescenzio n. 19 presso lo studio dell’avv.to Massimo
PANZARANI, rappresentata e difesa dall’avv.to PAOLA MALASOMA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
09/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei motivi dal primo
al quarto oltre che del sesto, e per l’accoglimento del quinto e del
settimo motivo;
udito l’Avvocato Paola Malasoma.
FATTI DI CAUSA
1. Il notaio M.G. proponeva reclamo avverso la decisione numero 164 del 2017
emessa dalla Co.Re.Di. del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto il
12 maggio 2017, con la quale, previa concessione delle circostanze attenuanti
di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 144 (di seguito legge notarile o l.n.), erano
state irrogate plurime sanzioni pecuniarie: Euro 45 per la violazione dell’art. 62
l.n., che impone l’iscrizione degli atti al repertorio; Euro 5000 per la violazione
dell’art. 72 l.n., che disciplina le forme dell’autentica, e dell’art. 138, lett. c),
L.n. che sanziona la negligenza del notaio nella conservazione degli atti; Euro
5000 per la violazione dell’art. 147, lett. a), l.n. per avere il notaio M.
compromesso il decoro e il prestigio della funzione notarile.
La vicenda trae origine dall’autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce
al verbale dell’accordo di separazione personale concluso ai sensi del D.L. n.
132 del 2014, art. 6, convertito in L. n. 162 del 2014, che conteneva la
1
regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i
coniugi, l’affidamento condiviso del figlio minore di età, la determinazione
dell’assegno mensile dovuto dal marito per il mantenimento del minore, il
trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà
dell’immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo della somma di Euro
12.000 con accollo dell’obbligo di pagamento del mutuo ipotecario, la
previsione dell’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso
l’agenzia del territorio servizio di pubblicità immobiliare.
In calce alla scrittura privata con la firma dei coniugi autenticata dagli avvocati,
il notaio M. aveva posto la propria autentica con una forma identica a quella in
uso per l’autentica formale prevista dall’art. 72 L. n. con lettura alle parti della
scrittura dell’orario di sottoscrizione, ma senza il numero di repertorio e il
numero di raccolta.
Ciò in quanto, secondo la tesi del notaio, si trattava di un’autentica cosiddetta
minore per la quale non era necessario il controllo di legalità dell’atto.
Successivamente il 24 giugno 2016 il pubblico ministero rilasciava la propria
autorizzazione ma il conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo
dandone notizia al consiglio notarile.
Dopo la convocazione, nel corso della quale il consiglio notarile aveva
contestato al notaio M. l’illegittimità del suo comportamento, il notaio
reclamante aveva ricevuto, in data 28 settembre 2016, un atto notarile di
trasferimento, in forza del quale il marito cedeva alla moglie i propri diritti
sull’abitazione familiare in conformità all’obbligo assunto nell’accordo del 17
giugno 2016. L’atto in questione veniva trascritto il 29 settembre 2016.
La commissione regionale di disciplina aveva ritenuto la condotta del notaio
come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere
effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica richiesta dalla L. n. 162 del
2014, art. 5, comma 3.
Il notaio aveva effettuato un’autentica del verbale dell’accordo di separazione
senza rispettare le modalità previste dall’art. 72 l.n. e senza procedere
all’iscrizione a repertorio, alla conservazione dell’atto a raccolta e senza
neanche curarne la trascrizione atteso che tale incombente era stato
espressamente posto a carico di uno dei coniugi.
Tale condotta integrava oltre alla violazione degli artt. 62 e 72 e art. 138, lett.
c), l.n. anche una grave violazione dell’art. 147, lett. a), della medesima legge,
avendo compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile. Il ruolo del
notaio nella negoziazione assistita, infatti, è finalizzato alla trascrizione dei
negozi di trasferimento immobiliare e l’agire del notaio M. era stato sbrigativo,
sintomatico dell’intento di accaparramento di clientela malgrado il discredito
che tale condotta determini alla funzione notarile.
2. La Corte d’Appello di Venezia rigettava integralmente il reclamo proposto. In
particolare, quanto alle contestazioni circa la regolarità della procedura la Corte
d’Appello rilevava che l’iniziativa del procedimento disciplinare spettava
formalmente al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è iscritto il
notaio ma in sostanza spettava al consiglio notarile che poteva delegare anche
uno dei consiglieri. Il consiglio notarile di Rovigo aveva delegato il notaio W.A..
La delega, dunque, era stata conferita dall’organo collegiale titolare della
2
legittimazione a chiedere l’avvio del procedimento disciplinare e non dal suo
presidente anche in ragione dell’eventualità che quest’ultimo potesse essere
chiamato a rendere informazioni sui fatti da lui personalmente appresi. La
volontà dell’organo collegiale era stata espressa unanimamente e l’espressione
contestata dalla reclamante era frutto di una verbalizzazione necessariamente
sintetica.
L’interpretazione del D.L. n. 132 del 2014, artt. 5 e 6 e degli artt. 2657 e 2703
c.c. era coerente con la funzione del notaio che, anche nel procedimento di
negoziazione assistita, deve autenticare la sottoscrizione degli accordi aventi
ad oggetto trasferimenti immobiliari, esercitando i tradizionali controlli di
legalità per assicurare certezza nella circolazione dei beni immobili.
Nella specie era pacifico che il notaio M. avesse autenticato il verbale recante
l’accordo di separazione consensuale in maniera difforme da quella prevista
dall’art. 2703 c.c. e art. 72 legge notarile e, ai fini della trascrizione, dall’art.
2657 c.c..
Del resto, non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva secondo la quale si
trattava comunque di un’autentica cosiddetta minore che non necessitava del
cosiddetto controllo di legalità.
A parere della Corte d’Appello, trattandosi di un atto di trasferimento
immobiliare era necessaria l’autentica ex art. 72 legge notarile che impone al
notaio il controllo di legalità, essendogli vietato di ricevere e autenticare atti
espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e
all’ordine pubblico ex art. 28 l.n..
Tale obbligo, dunque, comportava il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto
nel repertorio ex art. 62 l.n. di conservazione e raccolta ex art. 138 della
medesima legge, nonchè quello di effettuare la trascrizione nel più breve
tempo possibile ex art. 2671 c.c..
Il notaio non aveva adempiuto a tali obblighi incorrendo negli illeciti disciplinari
contestati, in quanto solo a seguito della ripetizione dell’atto di trasferimento a
oltre tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del pubblico ministero,
aveva proceduto alla trascrizione del verbale dell’accordo di separazione
personale.
Peraltro, il fatto che mancasse l’autorizzazione del pubblico ministero non
rilevava perchè poteva essere indicata come condizione.
Infine, la condotta del notaio aveva anche compromesso il decoro e il prestigio
della classe notarile, violando l’art. 147, lett. a), l.n..
Il notaio, infatti, aveva disatteso le regole fondamentali poste a tutela del
principio di autenticità del titolo e della trascrizione e aveva posto in essere
plurime violazioni nella formazione del titolo, costituendo un elemento di sicura
valenza dimostrativa della compromissione del decoro e del prestigio della
classe notarile, atteso l’innegabile svilimento della funzione del notaio agli
occhi delle parti e anche del conservatore.
3. Il notaio M.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta
ordinanza sulla base di sette motivi.
4. Il consiglio notarile distrettuale di Rovigo ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 degli artt. 153 e 155 legge notarile per avere la Corte d’Appello
di Venezia ritenuto idonea la delega al consigliere notaio W.A. a partecipare in
luogo del presidente del consiglio notarile di Rovigo, notaio C.P., al
procedimento disciplinare a carico della ricorrente avanti la CO.RE.Di. Trentino-
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto con conseguente nullità del
provvedimento disciplinare e del decreto emesso dalla Corte d’Appello di
Venezia.
A parere del ricorrente la possibilità per il presidente del consiglio notarile di
conferire delega di rappresentanza ad altro consigliere, peraltro sulla base di
un ragionamento di pura opportunità, senza alcun riferimento normativo è
erronea ed è anche smentita dalla presenza del presidente C. a due udienze
del procedimento disciplinare contro il notaio M..
La delega conferita al suddetto consigliere violerebbe apertamente l’art. 90 L.
n., secondo cui in mancanza del presidente e del segretario, ne faranno
rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri
del Consiglio.
Sicchè sarebbe del tutto inconferente il richiamo agli artt. 153 e 155 legge
notarile.
1.2 Il motivo è infondato.
Il procedimento disciplinare a carico dei notai è stato radicalmente innovato a
seguito del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento
disciplinare a carico dei notai, in attuazione della L. 28 novembre 2005, n. 246,
art. 7, comma 1, lett. e)) che ha previsto numerose modifiche della L. n. 89 del
1913 (legge notarile) in particolare riguardo alle sanzioni disciplinari e al
relativo procedimento.
La L. n. 89 del 1913, art. 153 prevede che: “L’iniziativa del procedimento
disciplinare spetti: a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si
procede è stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto
nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale
si procede è stato commesso; c) al capo dell’archivio notarile territorialmente
competente per l’ispezione di cui all’art. 128, limitatamente alle infrazioni
rilevate durante le ispezioni di cui agli artt. 128 e 132 o nel corso di altri
controlli demandati allo stesso capo dell’archivio dalla legge, nonchè al
conservatore incaricato ai sensi dell’art. 129, comma 1, lett. a), secondo
periodo.
Ai sensi degli art. 93, 93 bis e 93 ter L. n. è consentita la più ampia facoltà
istruttoria in capo al Consiglio o al suo Presidente per delega dello stesso,
come il potere di “assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici
pubblici” o anche la possibilità di “richiedere informazioni a soggetti privati”,
così come l’audizione dell’incolpato.
Il comma 2 del citato art. 153 L. n. prevede che: “Il procedimento è promosso
senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto
disciplinarmente rilevante. Nella richiesta di procedimento l’organo che lo
promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e
formula le proprie conclusioni”.
4
La censura relativa alla violazione dell’art. 153 l.n., pertanto, si rivela del tutto
infondata, in quanto correttamente la Corte d’Appello ha richiamato tale norma
riferendola alla diversa fase dell’iniziativa disciplinare, distinguendola dalla fase
successiva del procedimento cui si riferiva, invece, la delibera con la quale il
consiglio notarile di Rovigo aveva delegato un suo componente a
rappresentarlo dinanzi alla Commissione Regionale di disciplina.
A tal proposito giova precisare che la CO.RE.DI ex art. 148 L. n., è un organo
amministrativo e non giurisdizionale, sicchè in tale fase deve farsi applicazione
delle regole del procedimento amministrativo e non di quelle processuali.
In tale fase del procedimento disciplinare, successiva all’incolpazione, l’art. 155
L. n. prevede che il Presidente della Commissione assegni il procedimento al
collegio nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, designi il
relatore e dia immediato avviso dell’inizio del procedimento all’organo
richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha
sede, nonchè al notaio incolpato. Il presidente del collegio, entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la
data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne
dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.
A sua volta il successivo art. 156 bis l.n. stabilisce che: “il notaio può
comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura
rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
Il notaio può farsi assistere da un altro notaio, anche in pensione, o da un
avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal
difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell’archivio
notarile possono farsi assistere da un avvocato. La discussione si svolge in
camera di consiglio e possono parteciparvi l’organo che ha proposto il
procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati”.
La procedura ora descritta, dunque, nella fase istruttoria ammette la possibilità
di delega da parte del Consiglio dell’Ordine notarile al Presidente e per la
discussione davanti alla CO.RE.DI. prevede che possa parteciparvi l’organo che
ha proposto il procedimento, anche mediante l’assistenza di un avvocato.
La ricorrente non precisa nel ricorso, se davanti la CO.RE.DI. il Consiglio
dell’Ordine Notarile fosse rappresentato o meno da un avvocato o se fosse
presente esclusivamente per mezzo del delegato del Presidente e non chiarisce
quali attività si erano svolte nella due occasioni in cui era presente il suddetto
delegato e quale lesione al diritto di difesa la delega avrebbe comportato.
In ogni caso, in disparte le ragioni di inammissibilità del motivo per difetto di
specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve affermarsi che non vi è alcun
impedimento alla possibilità per il Presidente del Consiglio dell’Ordine Notarile
di delegare per la partecipazione alla discussione davanti la CO.RE.DI. un altro
componente del medesimo organo, qualora non abbia ritenuto di farsi
rappresentare da un avvocato e che la Corte d’Appello di Venezia ha
correttamente interpretato le norme che governano il procedimento
disciplinare.
Del tutto inconferente, infatti, è il richiamo all’art. 90 della legge notarile, che
disciplina la differente ipotesi del funzionamento del Consiglio dell’Ordine
Notarile in caso di mancanza del Presidente e del segretario, prevedendo che
5
gli stessi siano sostituiti rispettivamente dal più anziano e dal meno anziano tra
i membri del Consiglio.
D’altra parte, anche in altri casi è espressamente prevista la facoltà di delega
del Presidente del consiglio notarile ad altro componente dell’Organo (ad es.
art. 39 l.n.).
In conclusione, la delega in oggetto era del tutto legittima e mai avrebbe
potuto inficiare la procedura amministrativa che si è svolta davanti la
Commissione Regionale di disciplina, nel regolare contraddittorio tra le parti,
senza alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 della L. n. 162 del 2014, art. 6, comma 3, disciplinante la
negoziazione assistita in materia familiare per avere la Corte d’Appello di
Venezia negato la qualità di tertium genus e negato l’autonoma causa
familiare all’accordo raggiunto ai sensi della L. n. 162 del 2014, art. 6 dei
coniugi A.- T. e autenticato, quanto alle sottoscrizione degli stessi, dal notaio
M., qualificandolo, invece, come scrittura privata, con conseguente nullità
dell’intera decisione impugnata.
La ricorrente evidenzia che il legislatore ha distinto l’accordo raggiunto ai sensi
della L. n. 162 del 2014, art. 5 con la procedura di negoziazione assistita e il
medesimo accordo, raggiunto con la procedura ex art. 6 della medesima legge,
in tema di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Tale accordo
non ha carattere negoziale, nella procedura è previsto l’intervento del pubblico
ministero e si producono gli effetti dei provvedimenti giudiziari. Non si tratta,
dunque, di un atto notarile e non può nemmeno essere ricondotto ad
una semplice scrittura privata, proprio perchè, L. n. 162 del 2014, ex art.
6, deve essere approvato dal pubblico ministero ed equivale a un
provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Peraltro, la L. n. 162 del 2014, art. 5, comma 3, che si applica anche agli
accordi di negoziazione assistita in materia familiare, prevede che in caso di
trasferimento immobiliare il pubblico ufficiale debba autenticare la
sottoscrizione del processo verbale.
Dunque, al pubblico ufficiale è richiesta la sola autenticazione delle
sottoscrizioni ossia l’autentica cosiddetta minore.
Il suddetto accordo non può essere assimilato ad un titolo stragiudiziale quale
potrebbe essere un’ordinaria scrittura privata e, dunque, vi sarebbe stata
violazione della L. n. 162 del 2014, art. 6, comma 3. Infine, trattandosi di un
provvedimento equiparato a quello giudiziale, non troverebbe applicazione
neanche l’art. 2671 c.c. che prevede che il pubblico ufficiale curi nel più breve
tempo possibile la trascrizione dell’atto che riceve.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, della L. n. 162 del 2014, art. 5, comma 2, in materia di
negoziazione assistita per avere la Corte d’Appello di Venezia inteso attribuire
al notaio M. gli obblighi di controllo di legalità in ordine all’accordo raggiunto
dai coniugi a seguito della negoziazione assistita, nonostante la norma
suindicata attribuisca espressamente tale funzione agli avvocati delle parti.
La L. n. 162 del 2014, art. 5, comma 2, prevede che gli avvocati certifichino
6
l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e
all’ordine pubblico, tale norma si lega, a parere della ricorrente, al successivo
comma 3 che prevede che all’autentica debba provvedere “un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato” che, pertanto, non necessariamente deve essere un notaio
ma anche un cancelliere o un segretario comunale che, dunque, non avrebbe
alcun obbligo di controllo di legalità.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 della L. n. 162 del 2014, art. 5, comma 3, in materia di
negoziazione assistita per avere la Corte d’Appello di Venezia erroneamente
identificato il pubblico ufficiale indicato nella predetta norma con la sola
categoria del notaio.
L’art. 5, comma 3, fa riferimento al pubblico ufficiale in relazione all’autentica
della sottoscrizione del processo verbale di accordo mentre la Corte d’Appello,
nel provvedimento impugnato, afferma che tale attività è riservata al notaio e
che dunque non si può considerare un caso di autentica c.d. minore.
Pertanto, il notaio, avendo agito in qualità di mero pubblico ufficiale, non aveva
l’onere di rispettare le norme della legge notarile, quali gli artt. 62 e 72 e art.
138, lett. c), e art. 147, lett. a), della legge notarile.
4.1 I motivi secondo, terzo e quarto che, stante la loro evidente connessione,
possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
In sintesi, la ricorrente ritiene di essersi limitata ad un’autentica minore senza
ricevere alcun atto notarile e, pertanto, di non avere alcun obbligo di
controllare la legalità – formale e sostanziale – del verbale di accordo
comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito
della convenzione conclusa in sede di negoziazione assistita per la loro
separazione consensuale, e conseguentemente di non aver alcun obbligo di
iscrizione del medesimo verbale a repertorio, di metterlo a raccolta e,
tantomeno, di provvedere alla celere trascrizione dello stesso.
4.2 La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10
novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. procedura
di negoziazione assistita da avvocati, nuovo strumento di composizione
amichevole delle liti (capo II del suddetto decreto).
L’art. 5, dispone che l’accordo che compone la controversia venga sottoscritto
dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l’autografia delle
firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il
comma 3 del citato art. 5 prevede che, quando le parti, con l’accordo,
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione,
per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione
del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
La procedura di negoziazione assistita ricomprende anche la possibilità di
addivenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonchè di modifica delle
condizioni di separazione e divorzio. Il D.L. n. 132 del 2014, art. 6 delinea un
procedimento articolato in più fasi, i cui tratti caratterizzanti sono da
individuarsi nella necessaria presenza di almeno un avvocato per parte e nel
7
coinvolgimento del Procuratore della Repubblica. In tal caso, il comma 3
dell’art. 6 prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce
gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di
cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si deve dare atto che gli
avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della
possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno
informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati
con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è anche obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo
stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5.
Da quanto sopra riportato emerge che è lo stesso legislatore, nel disciplinare i
poteri certificativi dell’avvocato nell’ambito della negoziazione assistita delle
separazioni e dei divorzi, a fare rinvio a quanto dispone in materia l’art. 5, il
quale, come si è detto, in caso di trasferimenti immobiliari prevede, ai
fini della trascrizione dell’accordo, che la sottoscrizione del verbale sia
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Sicchè, il combinato disposto del D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, e
dell’art. 6, impone, per procedersi alla trascrizione dell’atto di trasferimento
immobiliare (eventualmente) contenuto nell’accordo di separazione o divorzio,
l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da
parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere
analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti. Ciò anche in
conformità con il disposto dell’art. 2657 c.c., comma 1, secondo cui “la
trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o
di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
Tale interpretazione è conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa
Corte che ha costantemente affermato il carattere tassativo della disposizione
di cui all’art. 2657 c.c. e che, con riferimento alla trascrivibilità dell’accordo di
separazione che riconosca ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva
di beni mobili o immobili, ovvero ne operi il trasferimento a favore di uno di
essi, ha ritenuto che tale accordo, in quanto inserito nel verbale d’udienza
(redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è
attestato), assume forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2699 c.c., e solo in quanto tale, dopo l’omologazione che lo rende efficace,
costituisce, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c. (Sez. 1, Sent.
n. 4306 del 1997).
Ne consegue che il fatto che l’accordo di separazione o cessazione degli effetti
civili del matrimonio raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al
comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio non incide sulla necessità che, quando il
suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini
della trascrizione, debba essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciò
8
preposto.
Deve, infine, sottolinearsi che è infondata anche la prospettazione della
ricorrente secondo la quale, poichè il D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 2,
attribuisce agli avvocati che certificano l’autografia delle firme l’obbligo del
controllo della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico, tale controllo di legalità formale e sostanziale dell’atto grava sui
medesimi anche nelle ipotesi di cui al successivo art. 5, comma 3, e, in tali
casi, il notaio non deve compiere alcun controllo, trovandosi in presenza di una
cd. “autentica minore”.
Infatti, nel caso di trasferimento immobiliare, ai fini della pubblicità immobiliare
e della certezza nella circolazione giuridica dei beni, il legislatore ha ritenuto
insufficiente sia il potere di certificazione e autenticazione delle firme sia il
controllo di legalità da parte degli avvocati che procedono alla negoziazione
assistita e, ha ribadito espressamente che, quando nell’accordo è compreso un
contratto o un atto soggetto a trascrizione, è necessaria l’autenticazione del
processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La legge, infatti, non conosce deroghe espresse alla regola della previa
autentica delle scritture private ai fini della trascrizione, in quanto la necessità
di un controllo pubblico è principio essenziale e cardine del sistema
della pubblicità immobiliare e del complesso sistema delle trascrizioni
e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei diritti.
L’art. 2657, infatti, è strettamente correlato ad altre disposizioni del codice
civile, quali quelle che attribuiscono la competenza al ricevimento degli atti
pubblici, o all’autenticazione delle scritture private, al notaio o ad altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato (artt. 2699 e 2703 c.c.), e quella che impone al
conservatore l’obbligo di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i requisiti
prescritti dalla legge (art. 2674 c.c.). Tali norme sono, a loro volta,
strettamente correlate con le disposizioni della legge notarile (L. 16 febbraio
1913, n. 89) e compongono un quadro normativo articolato da cui emergono i
tratti caratterizzanti del sistema di pubblicità immobiliare, anche sotto il profilo
delle condizioni cui è subordinata la trascrizione, di un determinato titolo, nei
registri immobiliari.
Ai fini della trascrizione dell’accordo, peraltro, ai sensi del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 il notaio
deve attestare la coerenza dei dati catastali con le risultanze dei registri
immobiliari e con lo stato di fatto dell’immobile. I dati catastali, infatti,
costituiscono elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali
del bene, rilevanti ai fini fiscali e l’omissione della dichiarazione di cui alla
norma citata determina la nullità assoluta dell’atto, perchè la norma ha una
finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la
responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89,
art. 28, comma 1.
In conclusione, si deve affermare il seguente principio di diritto: “ogni
qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una
soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il
trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la
disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del
9
2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo
D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per
procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente
anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è
necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3”.
Da quanto detto discende la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, in
quanto la ricorrente aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art.
2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art.
62 L. n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n. 89 del 1913, nonchè quello
di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671
c.c..
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 dell’art. 147, lett. a), l.n., in relazione all’art. 2671 c.c., per
avere la Corte d’Appello di Venezia ritenuto che, con la propria condotta di vita
pubblica o privata, il notaio M. abbia compromesso il decoro ed il prestigio
dell’intera classe notarile, con conseguente nullità del decreto della Corte
d’Appello di Venezia, nella parte in cui ha confermato la sanzione ex art. 147,
lett. a), L. n..
La ricorrente evidenzia che l’art. 147 L. n. è una norma di chiusura del sistema
volta sanzionare una serie indifferenziata di comportamenti non previsti da
altre norme e, quindi, condotte non tipizzate, sicchè la mancata tenuta e
raccolta dell’autentica in oggetto poteva essere sanzionata ex art. 137 legge
notarile e non ai sensi dell’art. 147, lett. a). Peraltro, nessuno svilimento del
ruolo del notaio era stato posto in essere dalla ricorrente, sia nei confronti dei
coniugi che avevano sottoscritto l’accordo di separazione, sia nei confronti del
conservatore. La ricorrente aggiunge che, l’attività professionale non rientra
nelle ipotesi di condotte tenute nella vita pubblica o privata e che l’atto è stato
successivamente trascritto senza che la Corte ne tenesse conto.
Non vi sarebbe stato, pertanto, alcun pregiudizio neanche potenziale nel
comportamento del notaio che non è stato percepito all’esterno come
travalicante il proprio ruolo.
5. Il quinto motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha ritenuto con giudizio di merito sottratto al sindacato di
questa Corte che la condotta della ricorrente abbia compromesso il decoro e il
prestigio della classe notarile in quanto, sia pure in una sola occasione, il
notaio ha agito in spregio dei più elementari canoni di diligenza professionale,
disattendendo le regole fondamentali poste a tutela del principio di autenticità
del titolo della trascrizione, la cui essenziale ragione risiede nell’esigenza di
assicurare un adeguato controllo sulla legalità sostanziale dell’atto oltre che
sulla capacità e legittimazione delle parti.
Le plurime violazioni nella formazione del titolo della trascrizione riscontrate
anche dal conservatore, oltre che dalle parti che si sono viste rifiutare la
trascrizione, costituiscono, secondo la Corte d’Appello, un elemento di sicura
valenza dimostrativa della compromissione del decoro e del prestigio della
classe notarile, atteso l’innegabile svilimento della funzione del notaio.
La motivazione ora riportata è immune dalle censure di violazione di legge
10
lamentate dalla ricorrente che sostanzialmente con il motivo in esame richiede
un’inammissibile rivalutazione in fatto circa l’effettiva capacità lesiva del
prestigio e della funzione notarile riconducibile alla sua condotta.
La Corte d’Appello, peraltro, ha tenuto conto anche del fatto che il notaio aveva
eliminato le conseguenze dannose delle proprie azioni mediante la ripetizione
dell’atto e la successiva trascrizione, sostituendo, ex art. 144 legge notarile, la
sanzione della sospensione prevista dall’art. 147 con quella pecuniaria di Euro
5000.
Infine, il fatto che la compromissione del decoro e del prestigio della
professione sia stata causata da comportamenti che costituiscono a loro volta
illeciti disciplinari tipizzati non impedisce il concorso formale tra illeciti, essendo
le norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti ed essendo
plurime le violazioni contestate, sia pure nell’ambito di un’unica vicenda
fattuale.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 62 e 72 e art. 138, lett. c, l.n., in relazione alla
L. n. 162 del 2014, artt. 5 e 6 per avere la Corte d’Appello di Venezia applicato
all’accordo di negoziazione assistita dei coniugi le norme della legge notarile
relative alle scritture private raccolte o sottoscritte dal notaio, con conseguente
nullità delle tre sanzioni confermate dal decreto della corte d’appello di Venezia
L. n. 89 del 1913, ex artt. 62 e 72 e art. 138, lett. c.
A parere della ricorrente la L. n. 162 del 2014, art. 6, comma 3, non comporta
l’applicabilità degli artt. 62 e 72 e art. 138, lett. c), della legge notarile, che
presuppongono che il notaio sia chiamato a ricevere un atto pubblico, una
scrittura autenticata o l’autentica di una scrittura privata. Si tratta, infatti, di
un accordo equiparabile a un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’art. 138,
lett. c), l.n. punisce il notaio che non conserva gli atti da lui ricevuti o presso di
lui depositati mentre il notaio M. non aveva ricevuto alcun atto pubblico o
scrittura privata.
6.1 Il sesto motivo è infondato.
La censura è ripetitiva di quelle proposte con i motivi secondo, terzo e quarto
sicchè vale quanto già esposto in relazione alle ragioni di infondatezza dei
suddetti motivi, mentre per quanto attiene alla violazione dell’art. 138, lett. c),
l.n. la censura è assorbita dall’accoglimento del settimo motivo di ricorso
secondo quanto di seguito si dirà.
7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 della sanzione ex art. 138, lett. c, L. n., per avere la
Corte d’Appello di Venezia applicato tale sanzione in relazione all’autentica
cosiddetta minore apposta dal notaio M., nonostante la sanzione per tale
violazione sia prevista dall’art. 137, comma 1, L. n. e conseguente nullità della
sanzione ex art. 138, lett. c), L. n. di Euro 5000.
L’art. 138, lett. c), legge notarile si riferisce alla più grave situazione della
mancata custodia materiale dell’atto originale con conseguente perdita e
definitivo smarrimento dello stesso o di un suo allegato per negligenza
imputabile al notaio mentre quand’anche si volesse ritenere che l’autentica in
oggetto non rivestiva la forma di autentica minore ma doveva necessariamente
avere quella di autentica formale, essa presentava tutti i requisiti previsti ad
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eccezione dei numeri di repertorio e raccolta e dunque la fattispecie era
eventualmente sanzionabile ai sensi dell’art. 62 legge notarile e dell’art. 137,
comma 1, medesima legge.
7.1 Il motivo è fondato.
La norma citata, infatti, dispone che è punito con la sospensione da uno a sei
mesi il notaio che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso
lui depositati.
Nel caso di specie, come si è detto, la condotta negligente del notaio, fondata
sull’erroneo presupposto che il verbale di accordo autenticato non fosse un atto
notarile, si è concretizzata nella diversa fattispecie dell’omessa iscrizione
dell’atto a repertorio ex art. 62 legge notarile, nell’omessa tenuta a raccolta
dello stesso, come imposto dall’art. 72 legge notarile per le scritture private
autenticate soggette a pubblicità immobiliare.
Tale condotta ricade nell’illecito disciplinare di cui all’art. 137 L. n. e non in
quella di cui al successivo art. 138, lett. c), che presuppone che l’atto sia
messo a raccolta dal notaio o sia depositato presso di lui e che,
successivamente, venga distrutto o disperso per negligenza nella sua
conservazione materiale.
Nella specie, invece, la restituzione dell’atto ai coniugi ha realizzato l’illecito di
cui all’art. 72 l.n. ma impedisce il sorgere dell’obbligo di conservazione
materiale dell’atto. Una diversa interpretazione del rapporto tra i due illeciti,
infatti, comporterebbe un’inammissibile sovrapposizione o concorrenza tra la
violazione dell’art. 72, sanzionata dall’art. 137, e l’omessa conservazione di
uno o più atti per negligenza, di cui all’art. 138, lett. c.), in modo che al
ricorrere della prima, ricorrerebbe sempre anche la seconda.
8. In conclusione, la Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta i
restanti sei, cassa il provvedimento impugnato e rinvia ad altra sezione della
Corte d’Appello di Venezia, che dovrà rideterminare la sanzione alla luce
dell’accoglimento del settimo motivo e che dovrà provvedere anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo, rigetta i restanti motivi di ricorso, cassa
l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione
della Corte d’Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 11 luglio
2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020.

La chat tra moglie e amante costa l’addebito della separazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guglielmo Garri Presidente Relatore
dott.ssa Maria Casaregola Giudice
dott.ssa Amelia Pellettieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 2962/17
avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi
promossa da
nato a cod. fisc.
rappresentato e difeso dall’avv.
cod. fisc. giusta delega in calce al ricorso introduttivo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
PARTE ATTRICE RICORRENTE
Contro
PARTE CONVENUTA RESISTENTE
E con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 20/11/2019, l’avv.
precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella memoria 183
n. 1 c.p.c.: “Piaccia all’Eccellentissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, ragione ed eccezione, pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi
secondo le seguenti modalità e condizioni:
A) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto. B) La casa coniugale,
sita in di proprietà di entrambi i
coniugi al 50%, verrà lasciata nella disponibilità della Sig.ra
con tutti i mobili ivi contenuti, e continuerà a risiedervi con i figli. C) Il mutuo
residuo relativo all’immobile sito in
verrà assunto al 50% da entrambi i coniugi; in particolare, a fronte di rate mensili di €
700,00 cadauna, il Sig. verserà l’importo di € 350, mentre la restante parte pari ad € 350,00 verrà corrisposta dalla D) L’autovettura modello di proprietà della Sig.ra
resterà in uso alla medesima. E) I figli minori continueranno a risiedere con la Sig.ra e su di
essi entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale, in regime di
affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il
padre di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì
dalle ore 14,00 alle ore 19.30, salvo modifica dei giorni e dell’orario da concordare
previamente con la madre, anche in base alle esigenze dei ragazzi e degli impegni di
lavoro del sig. ed ogni due settimane dalle ore 10,00 del sabato
alle ore 10,00, con pernotto, alle ore 19.30 della domenica allorché li ricondurrà
presso la madre. Quanto alle festività, i minori, previo accordo tra i genitori,
trascorreranno le solennità natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la
madre. Il giorno dei rispettivi compleanni verrà passato con entrambi i genitori. Per
quanto concerne il periodo estivo (mese di agosto), i figli, previo accordo tra coniugi,
resteranno per quindici giorni con la madre e per i restanti quindici con il padre. In
difetto di accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori dal 16
agosto al 30 agosto. F) Il Sig. verserà mensilmente (entro il
giorno 05 di ogni mese), per il mantenimento dei figli minori, l’importo complessivo
di € 400/00 (€ 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie per i bambini.
G) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra
l’importo di € 300/00 quale assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile
secondo gli indici ISTAT.
L’avv. presente che precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e rileva che il ricorrente
non ha depositato la documentazione reddituale relativa alla società cooperativa
: “Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al sig. ordinandone l’annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri; – Determinare quale contributo al mantenimento della
moglie la somma mensile di € 2000,00 che sarà accreditata entro
e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici ISTAT al consumo; – Determinare quale contributo al
mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 1000,00
(€ 500,00 per ciascun figlio) ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia
all’esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno
cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo; – quanto alle spese straordinarie, considerato il divario tra la
diversa capacità reddituale dei coniugi, disporre che le spese straordinarie siano poste
a totale carico del ricorrente, ovvero, in subordine, nella misura dell’80% a carico del
sig. e il restante 20% a carico della sig.ra -Assegnare la dimora
coniugale al genitore, comproprietario, in quanto ivi convivente
con i figli minorenni, oltre che con – Disporre l’affidamento condiviso dei
figli a ciascun genitore, con allocazione prevalente presso la ex casa coniugale sita in
– l’autovettura di proprietà della sig.ra resterà ad essa proprietaria; – Regolare come segue il
diritto di visita in favore dell’altro genitore:
Quanto a il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le seguenti
modalità: il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 ed ogni due settimane
dalle ore 10:00 alle ore 19:30 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 19:30 della
domenica, escluso il pernotto come richiesto dal ricorrente. Riguardo le festività,
previo accordo tra i genitori, trascorrerà le solennità natalizie e pasquali
alternativamente con il padre e con la madre. Per quanto concerne il periodo estivo
(mese di agosto) i figli, previo accordo tra i coniugi, resteranno per dieci giorni con la
madre e per i restanti dieci giorni con il padre. Si fa presente che ha
manifestato di voler vedere il padre senza la presenza dell’attuale compagna
Quanto a ha da poco compiuto due anni; stante la tenera età del bambino, la signora manifesta la propria disponibilità, al momento e fin quando il bambino non avrà acquisito un minimo di autonomia, a consentire al padre di vedere il bambino quando vuole presso la casa coniugale e previo
appuntamento da concordarsi anticipatamente con la resistente e con modalità da
condividere di volta in volta nel primario interesse del bambino.
– Quanto alle spese straordinarie, considerato il divario tra la diversa capacità
reddituale dei coniugi, disporre che le spese straordinarie siano poste a totale carico
del ricorrente, ovvero, in subordine, nella misura del 75% a carico del sig. e
il restante 25% a carico della signora
Con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla sig.ra il sig.
chiedeva che il Tribunale adito disponesse, in sede presidenziale, i
provvedimenti temporanei ed urgenti come qui appresso indicati:
A) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto. B) La casa
coniugale, sita in di proprietà di
entrambi i coniugi al 50%, verrà lasciata nella disponibilità della Sig.ra
con tutti i mobili ivi contenuti, e continuerà a risiedervi con i figli. C)
Il mutuo residuo relativo all’immobile sito in
verrà assunto al 50% da entrambi i coniugi; in particolare, a fronte di rate
mensili di € 700,00 cadauna, il Sig. verserà l’importo di € 350,
mentre la restante parte pari ad € 350,00 verrà corrisposta dalla
D) L’autovettura modello di

proprietà della resterà in uso alla medesima. E) I figli minori
continueranno a risiedere con la Sig.ra
e su di essi entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà
genitoriale, in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la
madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti
modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19.30, salvo modifica dei
giorni e dell’orario da concordare previamente con la madre, anche in base alle
esigenze dei ragazzi e degli impegni di lavoro del sig. ed ogni due
settimane dalle ore 10,00 del sabato alle ore 10,00, con pernotto, alle ore 19.30 della
domenica allorché li ricondurrà presso la madre. Quanto alle festività, i minori,
previo accordo tra i genitori, trascorreranno le solennità natalizie e pasquali
alternativamente con il padre e con la madre. Il giorno dei rispettivi compleanni verrà
passato con entrambi i genitori. Per quanto concerne il periodo estivo (mese di
agosto), i figli, previo accordo tra coniugi, resteranno per quindici giorni con la
madre e per i restanti quindici con il padre. In difetto di accordo tra i genitori, il padre
potrà vedere e tenere con sé i minori dal 16 agosto al 30 agosto. F) Il Sig.
verserà mensilmente (entro il giorno 05 di ogni mese), per il
mantenimento dei figli minori, l’importo complessivo di € 400/00 (€ 200 per ciascun
figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
mediche, scolastiche e straordinarie per i bambini. G) Il Sig.
corrisponderà alla Sig.ra l’importo di € 300/00 quale
assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Si costituiva la Sig.ra con patrocinio a carico dello Stato,
aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo che venisse pronunciata la
separazione con addebito al marito, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale
da anni, ovvero già in costanza di matrimonio, con un’altra donna, con la
quale, attualmente, sarebbe convivente.
Inoltre, la resistente chiedeva un contributo al mantenimento per sé pari ad €
2.000,00, essendo priva di occupazione, nonché un assegno di mantenimento di
complessivi € 1.000.00 per i figli minori, oltre alla concorrenza al pagamento delle
spese straordinarie nella misura dell’80%.
Per quanto concerne l’affidamento concordava con il ricorrente in ordine al regime
dell’affido condiviso dei figli minori, con collocamento
prevalente presso la madre nella casa coniugale, con possibilità per il padre di vederli
secondo le modalità meglio specificate nella comparsa ed in particolare con una
frequentazione compatibile con la tenera età del figlio
A scioglimento della riserva assunta dal Presidente f.f. del Tribunale di Velletri
all’udienza del 14.09.2017, venivano adottati i seguenti provvedimenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l’obbligo di mutuo rispetto. 2) Dispone
l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione
prevalente presso la madre signora con la quale è rimasto a
convivere anche l’altro figlio maggiore d’età, 3) La casa coniugale lasciata
in godimento alla signora unitamente al relativo arredo. 4)
Possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri
previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana
nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita
da scuola fino alle ore 20,00 e, per la sola a week end alterni dal sabato
mattina fino alla domenica alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze della
ragazza. Per quanto riguarda possibilità per il padre di vederlo e tenerlo
con sé nel week end anche per l’intera giornata del sabato e della domenica
riaccompagnandolo presso la casa della madre alle ore 19,30, senza pernottamento, in
ragione della tenera età del bambino; nel periodo estivo, possibilità per il sig.
di restare 15 giorni con la figlia anche non consecutivi, previo
accordo tra i genitori, festività natalizie e pasquali ad anni alterni tra i genitori;
opportunità, per il padre, di tenere con sé il figlio per 15 giorni, dalle ore
09,30 sino alle ore 19,30, senza pernotto. 5) Obbligo per il sig. di
corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori,
la somma di € 1.000,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici ISTAT
annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, previamente
concordate; ed € 600,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT annuali, per il
mantenimento della sig.ra
Con la medesima ordinanza il Presidente nominava il giudice istruttore e fissava
l’udienza di comparizione e trattazione, assegnando al ricorrente termine di giorni 30
prima dell’udienza sopra indicata per il deposito di memoria integrativa ex art. 163
c.p.c. ed alla resistente termine di giorni 10 prima dell’udienza sopra indicata per la
costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la
proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Di ciò è stata data comunicazione al P.M., in ossequio al disposto di cui all’art. 70
c.p.c. ed in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le altre,
v. Cass. 24.05.05 n. 10894; 07.02.03 n. 1829) secondo cui l’obbligatorietà
dell’intervento del P.M. nelle cause di separazione dei coniugi, come nelle altre cause
in cui tale partecipazione è imposta dalla legge, non richiede che un rappresentante di
detto ufficio sia presente alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione
della rimessione della causa al Collegio, ma postula soltanto che detto ufficio sia
informato del processo, per poter esercitare in esso i poteri attribuiti dall’ordinamento,
ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al
Collegio.
All’udienza di prima comparizione del 24/01/2018, successivamente al deposito
rispettivamente della memoria integrativa e della comparsa di costituzione e risposta,
il G.I. a scioglimento della riserva relativamente alle istanze di integrazione della
ordinanza presidenziale del 23.09.2017, disponeva che:
– “i giorni di sabato e domenica che il minore deve trascorrere con il padre,
la madre lo consegni entro le ore 10:00 dei predetti giorni”,
– “l’assegno per il mantenimento del coniuge e dei figli a carico del sig.
sia da questi versato entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal
prossimo mese di maggio 2018”.
Inoltre, su istanza concorde dei procuratori, concedeva alle parti i triplici termini di
cui all’art. 183 6° comma, c.p.c. rinviando, per la decisione sulle istanze istruttorie,
all’udienza del giorno 31 ottobre 2018.
Nelle memorie predette le difese delle parti incentravano la controversia su due
questioni fondamentali: i) la quantificazione degli assegni di mantenimento per la
resistente e per i figli ad esclusione di in quanto maggiorenne ed
economicamente autosufficiente; ii) la domanda di addebito formulata dalla
basata sulla relazione extraconiugale del con la sig.ra
In ordine alla crisi coniugale la difesa del dopo aver addotto in ricorso una
sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi quale causa della crisi, nella
memoria integrativa ha precisato che sussistevano “primi sintomi” di una crisi
risalenti a “10 anni or sono”, quando la signora avrebbe,
inspiegabilmente, iniziato ad avere un atteggiamento di freddezza, tanto da costituire
una “barriera” che ha a mano a mano allontanato i consorti.
Nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art 183
c.p.c., la difesa della resistente contestava tale ricostruzione rilevando che tali
affermazioni trovavano puntuale smentita nella decisione maturata nel 2012 dai
coniugi di acquistare in proprietà una casa per la famiglia contraendo un mutuo nel
novembre 2012 e, soprattutto, di avere un altro figlio nel 2015 (nonostante le
condizioni di salute della sconsigliassero una nuova gravidanza,
soprattutto per l’età di 46 anni). Inoltre, parte resistente evidenziava come negli anni
di matrimonio i coniugi avessero avuto una perfetta intesa di coppia, anche dal punto
di vista lavorativo tale da determinare una crescita dell’attività imprenditoriale con
profitti che hanno consentito alla famiglia di vivere molto agiatamente.

Ad avviso di parte resistente, il sig. avrebbe, in realtà, vissuto due “vite
parallele” a partire dal settembre 2011, allorquando avrebbe iniziato la relazione con
la signora (sua attuale compagna, con la quale convive dall’aprile
2016 unitamente ai due figli di lei) di cui la moglie solo a dicembre 2015 avrebbe
scoperto la esistenza.
Tale situazione sarebbe stata confermata, ad avviso della difesa della sig.ra
dallo stesso in un messaggio inviato alla moglie in data
18.3.2016 nel quale si legge testualmente “… sono stato bravissimo a non fartene
accorgere (…)”.
La relazione extra-coniugale, scoperta nel dicembre 2015, dapprima minimizzata
come una “semplice sbandata”, sarebbe stata anche ammessa dalla stessa amante del
marito con la quale la resistente avrebbe avuto un fitto scambio di messaggi
WhatsApp. In particolare, la difesa riporta un messaggio in cui la signora
scrive alla che il 23/9 (anno 2015) hanno festeggiato 5 anni; in un altro
messaggio la signora riferisce “quando è nato lui stava a letto
a casa mia”.
Il rapporto coniugale, quindi, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso con la
scoperta nel dicembre 2015 della relazione extraconiugale intrattenuta dal sig.
con l’attuale compagna (pochi mesi dopo la nascita del
figlio ) e, all’esito di un duro confronto con il marito, nel corso del quale
questi ammetteva la relazione.
In conclusione, la ricostruzione offerta dalla difesa della sig.ra
dimostrerebbe come il tradimento del marito sia stato la causa della rottura del
matrimonio, non corrispondendo al vero che il sig. dopo essersi rifugiato
nell’aprile del 2016 presso la casa della sig.ra si sarebbe ripresentato presso
la casa coniugale per “risolvere i problemi insorti”, e dopo un solo giorno, la
lo avrebbe inspiegabilmente cacciato via in malo modo.
Per quanto riguarda le questioni economiche la difesa della ha insistito
per una corresponsione di ammontare di gran lunga superiore a quanto proposto in
ricorso dal attesa la reale e non dichiarata capacità reddituale del ricorrente
quale titolare di una ditta di manutenzione di impianti di riscaldamento che durante il
matrimonio avrebbe consentito alla famiglia una vita agiata e piena di svaghi,
vacanze frequenti e costose, nonché un complessivo tenore di vita compatibile con il
riconoscimento di un assegno alla moglie di € 2.000,00 mensili e ai due figli di
complessivi € 1.000,00.
In particolare, la difesa della resistente deduce che gli incassi quotidiani per l’attività
svolta dal ricorrente sarebbero andati da un minimo di € 250,00 a 700/800 € per una
media di circa 5 interventi al giorno; tali ricavi sarebbero incompatibili con le
dichiarazioni di natura fiscale in considerazione della consolidata pratica adottata di
richiedere per gli interventi predetti il pagamento in nero senza ricevuta, circostanza
questa ben nota alla signora che, in ragione del ruolo svolto di contabile,
riceveva giornalmente l’elenco degli interventi eseguiti. A dire della resistente vi era
in uso tra le parti un codice di comunicazione per distinguere gli interventi con
ricevuta e quelli senza, ovvero misti, che superavano di gran lunga quelli con
ricevuta. Di questi interventi, come detto, prendeva nota a fine giornata la signora
alla quale venivano consegnate le schede degli interventi recanti le
annotazioni “s/r” (senza ricevuta) e “c/r” (con ricevuta) (V. Doc. 13 e Doc. 14).
Ad oggi l’attività del sig. prosegue proficuamente con l’impresa
familiare costituita unitamente al figlio come socio al 49%.
Per quanto concerne lo svolgimento da parte della di attività lavorativa
presso la la difesa della resistente ne contestava la sussistenza.
In ordine alla situazione reddituale la difesa del ricorrente deduceva viceversa come
la situazione lavorativa attualmente abbia risvolti completamente diversi rispetto al
passato considerato che il lavora con il mandato di assistenza di un solo
marchio mandato che viene rinnovato annualmente e senza diritto di esclusiva; inoltre, le zone di competenza sarebbero state ridotte
drasticamente con l’apertura di nuovi centri assistenza che hanno come competenza la
provincia di Latina che in passato era di competenza esclusiva del ricorrente, e sulla
quale ora non può più operare.
Pertanto, gli introiti derivanti dalla attività si sarebbero notevolmente ridotti a causa
della concorrenza; parte ricorrente inoltre contestava la allegazione circa le entrate in
c.d. nero atteso che nel settore nel quale lavora il ormai da diversi anni
durante gli interventi vi è l’obbligo di rilasciare il “Libretto di Climatizzazione” che
attesta la regolarità della manutenzione sui prodotti di riscaldamento e questo di
conseguenza prevede l’emissione di ricevuta, stessa cosa avviene nel caso di
sostituzione di parti di ricambi sulle quali viene riconosciuta la garanzia di 2 anni da
parte dell’azienda produttrice esclusivamente presentando un documento fiscale che
attesta il periodo di sostituzione dello stesso ed è importante ricordare che il sig.
lavora con tariffe che gli vengono obbligate dalla azienda madre come da
listini che gli vengono inviati annualmente.
A riprova di quanto detto la difesa del allegava che l’utile netto relativo
all’anno 2017 è stato pari ad € 30.003,00 così ripartito tra il ricorrente ed il figlio
il 49%, pari ad € 14.701,00 è spettato al sig. e la
somma di € 15.302,00, pari al 51%, al sig.
A seguito dell’espletamento dei termini di cui sopra, l’odierno giudicante in
sostituzione definitiva del precedente assegnatario, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza predetta, ammetteva con ordinanza del 24/11/2018 le prove per
testi che venivano escussi successivamente.
I testi afferenti alla dedotta attività lavorativa della resistente hanno dichiarato quanto
segue:
il teste ha riferito: “vado abitualmente a ritirare le pizze da asporto presso la
trattoria e in una sola occasione nell’estate del 2018 ho intravisto in
cucina la signora che conosco personalmente” “ Vado a prendere le pizze
li quasi tutti i fine settimana e in altre occasioni non ho visto la signora anche per la
collocazione della cucina all’interno del locale”;
il teste ha riferito: “nell’estate del 2018 in occasione di una cena con i miei
collaboratori della ditta ho visto la signora in cucina” “Mi sono recato
altre due volte alla trattoria successivamente a questo episodio e non ho visto la
signora in occasione di una sagra nel giugno del 2018 che lavorava per la
trattoria che aveva uno stand all’interno della sagra stessa”.
In ordine alla circostanza relativa alla pratica di dissimulare gli incassi ha riferito il
teste fratello del ricorrente che ha dichiarato: “ho lavorato con
mio fratello fino all’ottobre del 2015 e successivamente mi sono dimesso.” Sui
capitoli da 9 a 14 dichiara: Sugli interventi di assistenza eseguiti da me accanto
all’importo indicavo la dicitura sr ossia senza ricevuta. Sul capitolo 19 nulla so; io
incassavo di media circa € 300,00 giornalieri; eravamo io e mio fratello a fare gli
interventi”.
Infine, ha deposto come teste la sig.ra attuale convivente del signor
che ha testualmente dichiarato: “La mia relazione col è iniziata nel
2016” “Confermo quanto scritto nei messaggi di cui al doc. 15, ma preciso di aver
scritto certe cose solo per rabbia, atteso che sebbene avesse intrapreso una relazione
con me sin dal giugno 2016, frequentava saltuariamente anche la moglie
dal punto di vista intimo; a riprova la mi mandava messaggi in tal senso”.
Alla udienza del 20/11/2019 il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i
termini di legge di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1. Separazione personale
La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe
le parti deve essere accolta, in quanto l’indisponibilità delle parti ad una
riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la
convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull’impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L’elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione
iniziata, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti
provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di
una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza.
2. Addebito
Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione
presuppone l’accertamento da parte del giudice non solo, ovviamente, del
comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi ai doveri
coniugali, ma anche che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale e che
sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la
pronuncia di separazione (cfr. Cass. sez. 1, n. 279 del 12/01/2000; n. 23071 del
16/11/2005; n. 9877 del 28/04/2006; n. 18074 del 20/08/2014; sez. 6-1, ord. n. 3923
del 19/02/2018).
La pronuncia di addebito postula, quindi, in ogni caso, l’accertamento che il
comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074) mentre non può
operare nei casi in cui emerga che il rapporto sia già compromesso per
incompatibilità caratteriale o altre cause, poiché in questo caso la condotta è
conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.
Quale corollario di questi principi, e del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la
giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che «grava sulla parte che
richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione
all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi
eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi
dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le
circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi
matrimoniale all’accertata infedeltà» (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018;
conforme sez. 1, sent. n. 2059 del 14/02/2012).
In punto di fatto, l’istruttoria svolta ha permesso di dimostrare che la relazione
extraconiugale del è pacificamente anteriore alla crisi
coniugale e che questa ha causato il definitivo allontanamento dell’odierno ricorrente
dalla casa coniugale nel mese di Aprile 2016.
La anteriorità della relazione anzidetta è comprovata dalle risultanze della
deposizione della teste attuale compagna del la quale ha
confermato la riconducibilità a sé dei messaggi Whatsapp intercorsi nell’agosto 2016
con la in cui riferisce la esistenza della relazione antecedentemente alla
convivenza con il stesso e, in particolare, che allorquando la resistente
aveva partorito il terzo figlio nell’agosto 2015, il “era a letto” con
lei. Inoltre, sempre in tale conversazione la conferma, in risposta a precisa
domanda della che tale relazione extraconiugale durava da circa 5 anni e
che il 23 settembre del 2015 avevano festeggiato 5 anni di relazione. Queste
circostanze contenute nei messaggi predetti sono da ritenersi provate proprio in
considerazione della espressa conferma da parte della circa la
riconducibilità a lei degli stessi; la circostanza che la teste abbia tentato di modificare
la tempistica della sua relazione con il dichiarando “di aver scritto certe
cose solo per rabbia, atteso che, sebbene avesse intrapreso una relazione con me sin
dal giugno 2016 frequentava saltuariamente anche la moglie dal punto
di vista intimo; a riprova la mi mandava messaggi in tal senso”, non sia
da ritenere plausibile e credibile in considerazione della attuale stabilità di relazione
fra la stessa e l’odierno ricorrente. E’ da ritenersi, invero, più attendibile quanto
riferito dalla tramite messaggi in un momento in cui la situazione non era
ancora sfociata nella attuale lite giudiziaria.

D’altra parte, la anteriorità della relazione è suffragata dalla condotta del
che nell’aprile 2016 ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi senza soluzione
di continuità presso l’abitazione della è da rilevarsi come tale
comportamento non possa che ritenersi compatibile esclusivamente con uno stabile e
consolidato rapporto pregresso che ha determinato il non appena possibile a
trasferirsi presso la con la quale intratteneva da tempo una relazione
extraconiugale.
Ciò posto, è evidente che la crisi coniugale e la rottura della convivenza fra i coniugi
sia stata determinata dalla decisione unilaterale del ricorrente di abbandonare la casa
coniugale in relazione alla sua decisione unilaterale di andare a convivere con la
abbandonando definitivamente la propria famiglia nell’aprile del 2016 a
soli sei mesi dalla nascita del suo terzo figlio. Tale condotta è stata determinata dalla
scelta del di abbandonare la sua famiglia per consolidare definitivamente la
sua relazione extraconiugale che ha, quindi, determinato in via irreversibile la rottura
del rapporto di coniugio.
In altri termini, la relazione extraconiugale risalente a più di cinque anni antecedenti
ha determinato irreversibilmente il a rompere definitivamente ogni relazione
con la e dunque ad abbandonare la casa familiare.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere accolta.
3. Affidamento dei figli minori e regolamentazione del diritto di visita paterno
Occorre rilevare come, successivamente all’ordinanza presidenziale che ha disposto
l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori e la collocazione degli
stessi presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla
medesima, la difesa del sig. ha concentrato le proprie istanze ed
allegazioni esclusivamente sulla questione della quantificazione dal punto di vista
economico degli assegni medesimi.
Inoltre, l’attuale età del figlio minore fa ritenere al Collegio di poter
modificare il vigente regime di visita del padre prevedendo il pernotto presso lo
stesso sempre che il minore abbia garantito uno spazio a lui dedicato presso
l’abitazione del
Conseguentemente, non essendovi alcuno specifico motivo per modificare l’attuale
assetto come predisposto dal Presidente f.f. ritiene il Collegio di dover confermare le
condizioni tuttora vigenti sia con riferimento all’affidamento, al collocamento ed alla
conseguente assegnazione della casa coniugale.
Pertanto, si dispone l’affidamento condiviso dei figli minori con
collocazione prevalente presso la madre signora con conseguente
assegnazione dell’abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi. Dispone inoltre
che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo
accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana nei
giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita da
scuola fino alle ore 20, nonché a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 10,00
della mattina fino alla domenica alle ore 20, tenendo conto delle esigenze dei figli.
Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli minori, nel periodo delle vacanze estive,
15 giorni, anche non consecutivi (o in diversi periodi concordati tra i coniugi), pervio
accordo con la madre, nonché le festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle
prime, il periodo tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6
gennaio e, quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di
Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori, salvo diverso accordo tra
le parti.
4. Assegno di mantenimento per i figli
Per quanto concerne il mantenimento per i figli minorenni le parti non hanno discusso
in ordine all’an debeatur, ma hanno dissentito esclusivamente in relazione alla
quantificazione del medesimo.
In proposito, ci si deve rifare ai parametri delineati dall’art. 337 ter c.c., ovvero, alle
condizioni economiche del coniuge obbligato, alle esigenze di vita dei figli in base
alla loro età ed al tempo di permanenza presso ciascun genitore (che incide sul
contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario,
questi provvede in via diretta al mantenimento dei figli).
Al riguardo la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013) ha
affermato il principio secondo cui “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la
prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità
di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese
all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di
una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di
cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 cod.
civ., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a
ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella
determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso
goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi
di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e
di cura da loro assunti.”. Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla
Cassazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) che ha ribadito, in
particolare, la rilevanza del principio di proporzionalità secondo cui “A seguito della
separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto
dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il
principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di
entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del
tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte
d’appello per non aver effettuato un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e
reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la
maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).”.
Con riferimento alle capacità economiche, è stato chiarito come il parametro di
riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri
finanziari è costituito non soltanto dalle sostanze materiali, ma anche dalla capacità di
lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, implicando quindi una
valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis primo
comma, c.c.).
Invero, quanto al coniuge obbligato, deve aversi riguardo non solo e non tanto
esclusivamente al reddito, quanto alla sua complessiva capacità economica (cfr. Cass.
sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente
valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013).
In base a questi criteri rileva il Collegio come vada nel caso di specie confermato
l’ammontare stabilito in sede presidenziale di complessivi € 1.000,00 (€ 500,00
ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, atteso che il ha
una reale capacità reddituale non compatibile con quanto dichiarato in termini di utili
derivanti dalla impresa familiare costituita con il figlio maggiorenne pari a circa €
15.000,00 annui. Invero, è da ritenere presumibile, alla luce della gestione pregressa
delle società riconducibili al come emergente dalla documentazione in atti
nonché dalla deposizione del fratello socio della cooperativa
esercente la medesima attività di impresa ad oggi svolta dal ricorrente, che gran parte
degli introiti nella misura di circa il 50% vengano percepiti in nero con la
corresponsione del danaro da parte del cliente per il servizio prestato senza la
emissione della prescritta ricevuta. A tal riguardo, il teste ha
confermato che, quando era socio lavoratore della cooperativa GMC, incassava per
accordo con gli altri due soci, odierne parti del presente giudizio, gran parte dei
corrispettivi per i servizi svolti senza emissione di ricevuta. Al riguardo è da ritenersi
che tale prassi purtroppo assai diffusa nel paese continui ad essere utilizzata anche
per la gestione della attuale impresa familiare costituita dal con il figlio
Emanuele, per cui è presumibile che il ricorrente possa in concreto fare affidamento
su introiti ben più alti di quelli dichiarati a fini fiscali.
Conseguentemente, è da ritenere induttivamente che il percepisca almeno
un utile pari al doppio di quello dichiarato con la conseguenza che possa fare
affidamento su circa € 3.000,00 mensili.
Tale situazione reddituale fa ritenere congruo un ammontare pari ad € 1.000,00
mensili per i figli. Per quanto concerne le spese straordinarie rileva il Collegio che lo
squilibrio economico fra i coniugi (la è attualmente disoccupata avendo
perso la sua occupazione di addetta alla contabilità della impresa del marito) possa
comportare una ripartizione all’80% a carico del da corrispondersi alla
previo accordo in ordine alla decisione circa il sostenimento delle stesse.
5. Assegno di mantenimento per la moglie
In punto di diritto si ricorda che, secondo la giurisprudenza, occorre avere riguardo al
fatto che la separazione, a differenza del divorzio, «presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156
c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale»
(Cass. sez. 1, n. 12196 del 16/05/2017); è poi stato chiarito che, oltre ai redditi del
coniuge obbligato – o meglio, alla sua complessiva capacità economica (cfr. Cass.
sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente
valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013), occorre
tenere conto anche di altri fattori (le “circostanze” non tipizzate e non individuate
dall’art. 156 c.c.), costituiti da tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o
comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere
sulle condizioni economiche delle parti (in questi termini Cass. sez. 1, n. 605 del
12/01/2017); con particolare riferimento, tra i fattori da valutare, alla capacità
lavorativa del coniuge richiedente, la Suprema Corte ha evidenziato che «l’attitudine
al lavoro proficuo … quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento
valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da
parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di
svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto
fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e
ipotetiche» (Cass. sez. 6-1, n. 5817 del 9/03/2018; sez. 1, n. 3502 del 13/02/2013).
Sintetizzando i principi sopra richiamati, si può dunque affermare che i tre
presupposti per ottenere il mantenimento a favore di uno dei coniugi sono la non
addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l’assegno, la mancanza da
parte del beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità
economica tra i due coniugi, dovendosi precisare, come già detto, che con il termine
di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra
diversa utilità, purché economicamente valutabile (ex multis Cass. 4543/1998; Cass.
19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015).
L’onere probatorio di dimostrare i suddetti presupposti grava, ovviamente, sulla parte
che chiede l’attribuzione dell’assegno in suo favore, che non solo deve provare la
mancanza di redditi adeguati o addirittura il suo stato di indigenza (Cass. sez. 1, n.
4204 del 24/02/2006), e, più in generale, la sua attuale condizione patrimoniale, ma
anche il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e l’impossibilità di procurarsi
mezzi adeguati per ragioni oggettive – quest’ultima «da valutarsi in relazione alla
situazione esistente nell’attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di
svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e
condizioni personali, d’età e di salute» (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 25781 del 30/10/2017).
Sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali osserva il Collegio come la
domanda di parte resistente vada accolta con riferimento all’an debeatur considerata
la non opposizione da parte del che nelle conclusioni ha chiesto che il
Tribunale riconoscesse alla “un assegno di € 300/00 quale assegno di
mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.”.
Le odierne parti controvertono, pertanto, esclusivamente in ordine al quantum
debeatur.
Al riguardo, ritiene il Tribunale congruo quanto stabilito in sede presidenziale, atteso
che la risulta pacificamente essere stata impegnata a tempo pieno sia per
la famiglia da ormai circa 20 anni che nel lavoro di contabile al servizio della impresa
del coniuge da cui è fuoriuscita a seguito della separazione, per cui allo stato attuale
non possiede una stabile attività lavorativa che le consenta la percezione di una
autonoma retribuzione mensile. Tale situazione comporta un evidente squilibrio
reddituale fra le parti che impone il riconoscimento alla stessa di un assegno di
mantenimento al fine di consentirle di godere di un tenore di vita se non identico, ma,
comunque, analogo a quello sostenuto durante la vita coniugale. Peraltro, la
circostanza dedotta dal resistente circa le potenzialità della ricorrente di trovare una
idonea attività lavorativa non è suffragata da alcun elemento specifico; la attuale
precaria e saltuaria attività lavorativa quale cameriera presso la trattoria non
consente di ritenere la resistente economicamente autonoma ed autosufficiente,
sebbene faccia presumere una sua potenzialità reddituale.
Ritiene, pertanto, il Collegio congruo un assegno mensile pari ad € 600,00 oltre
rivalutazione ISTAT, come quantificato in sede presidenziale.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra
con addebito al sig. ordinando l’annotazione al competente
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri;
2) dispone l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
3) dispone che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli minori, le decisioni di maggior interesse
per gli stessi – riguardanti l’istruzione, l’educazione e la salute – mentre per le
sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene
all’organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà
esercitata dal genitore presso cui i minori sono collocati;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo
desideri previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi
ogni settimana nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra
le parti, dall’uscita da scuola fino alle ore 20, nonché a week end alterni dal
sabato mattina dalle ore 10,00 della mattina fino alla domenica alle ore 20,
tenendo conto delle esigenze dei figli. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i
figli minori, nel periodo delle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi
(o in diversi periodi concordati tra i coniugi), pervio accordo con la madre,
nonché le festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle prime, il periodo
tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e,
quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di
Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori, salvo diverso
accordo tra le parti.
5) determina in complessivi euro 1.000,00 (€ 500,00 mensili ciascuno)
annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l’assegno quale contributo
di mantenimento dovuto da ai figli da corrispondersi al 5 di
ogni mese alla madre tramite bonifico bancario su c/c
intestato alla stessa, con decorrenza dalla pubblicazione della presente
sentenza, fermi i provvedimenti assunti in corso di causa;
6) dispone che contribuisca al 80% delle spese straordinarie
per i figli, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso
questo tribunale, da intendersi qui riportato;
7) determina in complessivi € 600,00 annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT, l’assegno quale mantenimento dovuto da alla
da corrispondersi al 5 di ogni mese tramite bonifico
bancario su c/c intestato alla stessa, con decorrenza dalla pubblicazione della
presente sentenza, fermi i provvedimenti assunti in corso di causa;
8) rigetta ogni altra domanda;
9) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di
che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in
data 09/03/2020.
IL PRESIDENTE EST.
dott. Guglielmo Garri

Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Tribunale di Torre Annunziata, 6 aprile 2020
Il giudice istruttore, dott. Francesco Coppola, •sciogliendo la riserva del 6-4-2020;•letti gli atti ed esaminate le richieste formulate dalle parti;•vista, in particolare, la richiesta della ricorrente, P. A. – formulata con ricorso depositato il 17-3-2020 – di “sospendere, temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”;•ritenuto che la richiesta si fonda sulle esigenze di tutela della salute della minore e sulla esigenza di riduzione del rischio di contagio, in ragione delle misure emergenziali previste sia dalla disciplina statale (d.p.c.m. 9-3-2020) che regionale (ordinanza del presidente della Regione Campania 15/2020), e della circostanza che sono state sospese le attività del Centro Serapide (dove la minore si reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta alla settimana) e del Polo per le famiglie presso la IV Municipalità di Napoli (dove A. incontra il padre una volta a settimana);•considerato che, inoltre, la ricorrente ha evidenziato che la richiesta è giustificataanche per i comportamenti indotti dalla patologia della minore e dalla indispensabilità diun contatto ravvicinato e costante della minore con le persone che la assistono, cherendono di fatto impossibile l’attuazione anche delle più basilari regole igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute e finalizzate alla riduzione del rischio dicontagio;•ritenuto che il resistente, S. A., si è opposto alla richiesta, evidenziando che la figlia trae beneficio dagli incontri con il padre per il suo benessere psico-fisico e che non sussistono i rischi paventati, in quanto non esporrebbe mai A. a nessun pericolo di contagio;•considerato che il resistente, in particolare, ha posto in evidenza che “si limiterebbe aprelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua in un contesto salubretanto da potersi giovare anche di un giardino in cui far prendere un pò di aria alla figliasenza alcun rischio”, come documentato nella relazione dei S.S. di Torre del Greco del5-2-2019, trattandosi di uno spazio aperto ma privato e quindi al sicuro dacontaminazioni in quanto non frequentato da altri;•considerato che la richiesta della ricorrente è stata formulata ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, avendo chiesto la modifica della disciplina del diritto di visita stabilita dal presidente (e poi modificata in corso di causa) del genitore non collocatario per fatti sopravvenuti; •ritenuto che, l’esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto eche, a riguardo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha contestato allo Stato Italianol’adozione di una serie di misure del tutto automatiche e stereotipate, quali richiestesuccessive di informazioni e delega del monitoraggio della famiglia ai servizi sociali conobbligo per questi ultimi di far rispettare il diritto di visita del genitore, ritenendo che talimisure se meramente formali siano assolutamente inadeguate alla tutela dei diritti delleparti ed in particolare ad assicurare il diritto alla tutela della vita familiare (art. 8Convenzione EDU), con obbligo a carico dello Stato di disporre specifici e fattiviinterventi (per tutte Caso GIORGIONI c. ITALIA sentenza 15-9-2016);•considerato che, alla luce dei decreti leggi e dei DPCM che si stanno susseguendo alfine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo dichiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore ocomunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, inogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazioneodivorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo) ed in questa ottica occorre leggere anchel’ordinanza n. 15 del 13-3-2020 con la quale il Presidente della Regione Campania, dopo aver fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, al punto due ha precisato che sono considerate situazioni di necessità (che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone; in definitiva, quindi, anche nella situazione emergenziale attuale non possono essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori (così come già chiarito dal Tribunale di Milano l’11-3-2020); •ritenuto, quindi, che la responsabilità genitoriale impone, in primo luogo, ai genitorinell’esercizio del munus loro demandato di individuare le misure adeguate a tutelare lasalute della prole in un contegno che non può che essere ispirato da reciproca equalificata collaborazione e da fiducia nell’altro, in assenza di effettivi e concretielementi indicatori di atteggiamenti inadeguati;•considerato che la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione dellafrequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinvienefondamento nel riconosciuto essenziale apporto all’equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale (sul rilievo del diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale, cfr. C. Cost. 25-1-2017, n. 17 e C. Cost. n. 76 del 12-4-2017; sull’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cfr. sentenza C. Edu del 9-2-2017, nel caso Solarino c. Italia; sulla necessità da parte delle autorità nazionali di adottare ogni misura idonea a rendere effettivo il rapporto tra il genitore e la prole, cfr. C. Edu, 17-11-2015, Bondavalli c. Italia; sull’importanza del rispetto del principio della bigenitorialità, quale presenza nella vita dei figli, e sulla conseguente necessità di sottoporre ad un controllo rigoroso le restrizioni apportate dalla autorità al diritto di visita dei genitori: cfr. Cass. civ., 8-4-2019, n. 9764); • considerato che in caso di contrasto tra i genitori occorre una specifica valutazione della fattispecie concreta che dia conto in maniera rigorosa della sussistenza di un pericolo di pregiudizio, tale da determinare una esigenza di tutela rafforzata della prole, al fine di individuare il concreto interesse del minore, venendo in rilievo una decisione da assumere nei suoi confronti; in particolare, in tali casi occorre operare una delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco, in cui i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bigenitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute; • ritenuto che, non reputando condivisibili le tesi che assegnano prevalenza ad uno dei due diritti in questione, appare preferibile l’orientamento che giustifica la compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa prestata dal genitore, ovvero della provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore). Il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori, dovendo ritenersi, in generale, che permanere con il genitore non coabitante presso l’abitazione dello stesso, quando sia assicurato il trasporto in sicurezza, sia a livello di rischio individuale e collettivo inferiore rispetto al rischio cui si è esposti per far fronte ad altri adempimenti (quali l’approvvigionamento di generi di prima necessità);
• • ritenuto che, pertanto, in assenza di specifiche ragioni di tutela della salute nei termini ora evidenziati, seppur con le cautele previste dalle norme vigenti, debba essere salvaguardato il diritto del resistente a potere incontrare la figlia, secondo la regolamentazione adottata nel corso del giudizio;
• • considerato che, peraltro, proprio in questo delicato periodo di restrizioni e di cautele, è necessario garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine di trasmettere loro fiducia e serenità anche rispetto alle relazioni affettive con i propri genitori;
• • ritenuto, inoltre, che, essendo non contestata la sospensione delle attività del Centro Serapide e del Polo per le famiglie presso la IV Municipalità di Napoli, le uniche modalità di visita della figlia minore da parte del padre esercitabili – secondo le disposizioni allo stato stabilite, di cui alla ordinanza del 10-3-2019 – sono quelle che prevedono la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimane alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altra persona di fiducia, le quali, per durata e frequenza, appaiono adeguate all’attuale situazione emergenziale;
• • ritenuto che la presenza della nonna paterna o di altra persona di fiducia, tenuto conto della descritta contingenza emergenziale, al fine di evitare la presenza di altre persone, può essere sospesa, atteso che il resistente ha dichiarato di poter provvedere personalmente alle necessità della figlia di natura strettamente personale (in relazione alle quali era stata prevista la presenza di un terzo);
• • vista la disponibilità della ricorrente ad effettuare videochiamate quotidiane tra la figlia e il resistente;
• • visto il proprio decreto del 9-3-2020 con il quale il merito del giudizio è stato rinviato d’ufficio all’udienza del 23-9-2020, ore 10.00

P.Q.M.
letti gli artt. 4 comma 8 legge 898/1970 e 337 quinques c.c.,
A) rigetta la richiesta di sospensione delle visite del padre, richiesta dalla ricorrente; B) autorizza il resistente ad effettuare le visite, nei giorni indicati in motivazione, o in quelli concordati tra le parti, per tutto il periodo emergenziale causato da Covid 19, anche in assenza di terzi; C) dispone che, in aggiunta alle modalità di visita stabilite, il padre possa effettuare ogni giorno (diverso da quelli in cui si svolgeranno gli incontri) una videochiamata di almeno 15 minuti presso l’utenza telefonica fornita dalla madre collocataria della figlia minore
• all’orario concordato tra i genitori o, in difetto, tra le 17.00 e le 18.00;
• D) conferma il rinvio del processo alla fissata udienza del 23-9-2020, ore 10.00, disposto con decreto del 9-3-2020.

Il diritto di visita è recessivo rispetto alla salute.

Tribunale Vasto 2 aprile 2020
Il Tribunale
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
– dott.ssa Annarosa Capuozzo Presidente
– dott. Fabrizio Pasquale Giudice relatore
– dott.ssa Prisca Picalarga Giudice

letti gli atti e la documentazione del procedimento iscritto al n. 428/2019 R.V.G.;
letta, in particolare, l’istanza depositata il 01.04.2020, con la quale _________ ha chiesto, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., l’emissione di un provvedimento urgente per disporre la collocazione della figlia minore presso di sé nel periodo compreso tra il 7 ed 14 aprile p.v. o, in alternativa, tra il 13 ed il 26 aprile;
rilevato che il ricorrente – rappresentando di non aver potuto trascorrere con la figlia minore i periodi di tempo prestabiliti, a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale – ha chiesto di poter tenere con sé la bambina dal 7 al 14 aprile (o, in alternativa, dal 13 al 26 aprile), presso la propria abitazione di Aversa, in modo da recuperare anche i fine settimana in cui si è trovato nell’impossibilità di rispettare la calendarizzazione stabilita, deducendo una perdurante difficoltà di instaurare conversazioni telefoniche con la figlia per le resistenze e l’ostruzionismo della resistente;
valutata, preliminarmente, l’ammissibilità dell’adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell’ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, ex art. 337 quinquies c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal fumus boni iuris sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria;
rilevato che l’emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell’interesse del minore, come si evince dall’art. 336 c.c., che legittima il tribunale all’adozione di provvedimenti nell’interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall’art. 337 ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l’affidamento a terzi, “anche d’ufficio”, e ciò in quanto l’instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti;
considerato che, dalle allegazioni di parte ricorrente, si evince che il _________, proveniente da Milano (luogo in cui attualmente vive e lavora), il 23 marzo u.s. si è spostato ad Aversa, presso l’abitazione di famiglia, dove vorrebbe portare e tenere con sè la figlia per il periodo innanzi indicato;
ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;
ritenuto, quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost. (cfr., in tal senso, Trib. Bari, ord. 26 marzo 2020);
ritenuto, peraltro, che – nel caso di specie – non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto: a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell’abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente;
ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, che l’istanza del ricorrente non possa essere accolta, fermo restando che il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana;
posto che, sotto tale ultimo profilo, le difficoltà dedotte e documentate dal resistente devono essere superate diffidando la resistente a consentire al _________ di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30;
Per Questi Motivi
a) rigetta l’istanza di cui in epigrafe;
b) dispone che _________ possa avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore _________, senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30;
c) diffida _________ a consentire a _________ l’esercizio del diritto di colloquio telefonico con la figlia, come innanzi descritto, astenendosi da condotte impeditive od ostative;

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è in re ipsa solo a tutela del figlio.

Cass. 27 aprile 2020 n. 8459
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. Di FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28839-201\7 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO SONINO, ALDO SILANOS, ELISABETTA ORSINI, PATRIZIA CHIAMPAN
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE, 46, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
BMP;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2014/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI; udito il P. M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l’accoglimento del 1° motivo; udito l’Avvocato ELISABETTA ORSINI; udito l’Avvocato MARCO CORRADI
Fatti di causa
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 19.9.2017 n. 2014, ha rigettato l’appello proposto da F.G., confermando la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda proposta da B.C. di accertamento del proprio status di figlio naturale di T.A. (deceduto nel corso del giudizio ed al quale era succeduto l’erede F.G.), ed aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale, proposta dal F., di condanna al risarcimento danni per doloso occultamento della procreazione con conseguente ingiusta privazione per il padre del rapporto di filiazione.
Il Giudice territoriale dichiarava inammissibili i motivi di gravame volti a reiterare le medesime eccezioni di nullità delle operazioni di indagine medico-legale svolte dall’ausiliario in primo grado, in quanto del tutto sforniti di una puntuale critica agli argomenti in fatto e diritto svolti dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto delle eccezioni. Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna, la Corte territoriale ha ritenuto inconfigurabile un danno da perdita di chances avuto riguardo alla condotta del T. ostinatamente volta a contestare di aver intrattenuto una relazione con B.M.P. e la propria paternità naturale di B.C..
Avverso la sentenza di appello, notificata in data 2.10.2017, F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso B.C.. Non ha svolto difese B.M.P. cui il ricorso è stato notificato, in via telematica, in data 28.11.2017 presso l’indirizzo PEC del difensore domiciliatario. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
p.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di gravame, deducendo la violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto l’atto di appello rispondeva a tutti i requisiti prescritti dalla norma processuale come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, avendo dedotto l’appellante, con il primo motivo, l’errore commesso dal Tribunale laddove aveva ritenuto abbandonata – in quanto non specificamente reiterata alla udienza di precisazione delle conclusioni – la eccezione di nullità della c.t.u., tempestivamente sollevata nella prima difesa utile (verbale udienza 27.9.2013) successiva al deposito dell’elaborato peritale, e nuovamente reiterata con la generale richiesta di accoglimento di tutte le domande, eccezioni ed istanze formulata a verbale di udienza 16.6.2015 fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado; ed avendo contestato, con il secondo e con il terzo motivo di gravame, indicando le norme del D.Lgs. n. 196 del 2003, che erano state violate, la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto legittima la utilizzazione dei dati personali sensibili (campioni di sostanze biologiche e dati genetici dagli stessi ricavati) riferiti al T., nonché la illegittimità della “delega all’espletamento dell’incarico” conferita di fatto dal CTU agli specialisti ed ai tecnici di laboratorio di cui si era avvalso. 1.1 Con il secondo motivo la sentenza di appello viene impugnata, per violazione dell’art. 189 c.p.c., nella parte in cui, pur dopo aver dichiarato la inammissibilità dei motivi di gravame ex art. 342 c.p.c., aveva esaminato egualmente nel merito il primo motivo di appello, ritenendolo infondato e condividendo la pronuncia del primo Giudice che aveva ritenuto abbandonata la eccezione di nullità della c.t.u..
1.2 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 16, art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 16TFUE e art. 8 CDFUE, in quanto la Corte d’appello, pur dopo aver dichiarato inammissibile i motivi di gravame secondo e terzo, li aveva poi esaminati egualmente, aderendo agli argomenti svolti dal Tribunale, così affermando erroneamente la legittimità delle operazioni peritali, atteso che i dati personali posti a fondamento delle risultanze della c.t.u. non avrebbero invece potuto essere utilizzati nel processo civile, in quanto illecitamente “ceduti” dalle strutture ospedaliere, atteso il disposto dell’art. 191 c.p.p., che fa espresso divieto della utilizzazione di prove illegittimamente acquisite.
1.3 Con il quarto motivo la sentenza di appello viene impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c., in quanto la c.t.u. avrebbe dovuto essere dichiarata affetta da nullità essendo state svolte le indagini da soggetti diversi dall’ausiliario incaricato dal Giudice e non avendo il CTU presenziato alle operazioni peritali.
1.4 I motivi, stante la oggettiva connessione, possono essere trattati unitariamente. 1.4.1 La Corte d’appello, dopo aver dato atto che la verifica di ammissibilità del gravame doveva essere compiuta alla stregua del testo dell’art. 342 c.p.c., precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. oa), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134 -, ha correttamente rilevato il perimetro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità – anteriormente alla indicata modifica legislativa – nella individuazione dei requisiti minimi che i motivi di gravame debbono rivestire per superare il vaglio preliminare di ammissibilità, e che sono stati successivamente compendiati nella pronuncia di questa Corte Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Le Sezioni Unite, nel fornire la interpretazione del “nuovo” testo dell’art. 342 c.p.c., hanno evidenziato come il Legislatore abbia inteso formalizzare in norma quelli che erano già i consolidati approdi giurisprudenziali in tema di ammissibilità dell’atto di appello, ed hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, principio che si pone, quindi, interamente in linea con i canoni interpretativi dell’art. 342 c.p.c., già elaborati ante riforma.
Tuttavia alla corretta enunciazione dei principi non è seguita, da parte del Giudice territoriale, la corretta applicazione degli stessi nella fattispecie concreta.
La pronuncia di inammissibilità dell’appello, per difetto del requisito di specificità di motivi di gravame, si palesa infatti meramente assertiva e non conforme a diritto, in quanto dall’esame dell’atto di appello, cui la Corte ha diretto accesso attesa la natura del vizio di legittimità denunciato, emerge – al contrario – che, nella esposizione delle ragioni di impugnazione, l’appellante aveva fornito gli elementi minimi idonei a sottoporre al Giudice del gravame l’esame degli argomenti in fatto e diritto volti a contrastare le statuizioni assunte del primo Giudice in ordine all’asserito abbandono e, comunque anche alla infondatezza, della eccezione di nullità della c.t.u. medico-legale: le critiche alla sentenza di prime cure veniva mosse, infatti, dall’appellante, tanto in relazione al profilo della reiterazione della eccezione anche alla udienza di precisazione delle conclusioni, quanto in relazione al profilo della allegazione del pregiudizio subito dalla utilizzabilità delle risultanze peritali, laddove la nullità delle indagini tecniche svolte dal CTU veniva fondata sulla presupposta “inutilizzabilità” dei “dati personali” identificativi delle caratteristiche genetiche del T., con conseguente caducazione dell’accertamento di paternità, in quanto non assistito anche da altri elementi probatori. 1.4.2 L’errore processuale in cui è incorsa la Corte d’appello, non determina tuttavia la cassazione della sentenza impugnata, atteso che il Giudice di merito ha, comunque, esaminato anche nel merito i predetti motivi di gravame condividendo la valutazione di infondatezza del Tribunale, dovendo quindi procedersi all’esame degli altri motivi di ricorso.
p.2. Entrambi i Giudici dei gradi precedenti hanno concluso per l’insussistenza dell’obbligo di pronuncia sulla questione di nullità della c.t.u., ritenendo che alla udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado i difensori del F. non avessero insistito nella relativa eccezione. A sostegno della tesi della rituale reiterazione della eccezione di nullità della c.t.u., il ricorrente assume invece che, con il primo motivo dell’atto di appello aveva puntualmente dedotto che i propri difensori, alla udienza 16.6.2015 di precisazione delle conclusioni in primo grado, avevano espressamente dichiarato di insistere anche “per l’ammissione delle proprie istanze”, tra cui doveva ricomprendersi anche la detta eccezione.
2.1 Osserva il Collegio che viene in questione la correttezza della rilevazione, da parte del Giudice di merito, delle richieste, espressamente formulate a verbale di udienza, che i difensori, in considerazione delle capacità professionali loro riconosciute, sono tenuti a formulare secondo un preciso linguaggio tecnico-giuridico: in tal senso il Giudice è tenuto ad attribuire alle richieste conclusive delle parti – salvi eventuali errori di qualificazione giuridica sempre emendabili il significato proprio che le stesse assumono in relazione alle diverse figure tipizzate di istanze connesse alla attività processuale.
Al proposito si possono delineare due scenari: se il difensore non compare alla udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice non può trarre da tale condotta processuale alcuna inferenza presuntiva intesa a dimostrare la volontà di abbandono delle domande, eccezioni, istanze di ammissione di prove, formulate dalla parte nei propri atti difensivi. La mancata partecipazione del procuratore della parte alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni non comporta, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell’atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell’udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c…” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 4/03/2014). Tale conclusione non muta neppure nel caso in cui, sulle istanze istruttorie, il Giudice si sia pronunciato con ordinanza istruttoria: poiché le ordinanze comunque motivate non pregiudicano mai la decisione della causa – art. 177 c.p.c., comma 1 -, ne segue che anche l’ordinanza istruttoria che rigetta la ammissione delle prove si caratterizza per la sua “interinalità” dovendo sempre essere riconsiderata nella motivazione della sentenza – anche se soltanto in modo implicito o per relationem mediante conferma della ordinanza – la istanza istruttoria del difensore della parte non comparso alla udienza di precisazione delle conclusioni se il difensore compare alla udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice è tenuto a verificare il perimetro oggettivo delineato dalle richieste conclusive, che si sostituiscono a tutte le precedenti istanze, domande, eccezioni (pur potendo il difensore eventualmente limitarsi soltanto ad un loro richiamo: come nel caso di generica richiesta di esame di tutte le difese svolte): in tal caso la eventuale difformità – anche soltanto quantitativa – tra le precedenti richieste e quelle conclusive, comporta una presunzione di abbandono delle richieste non riprodotte, salvo che non emergano elementi, evidenziati dalla complessiva condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, dai quali possa desumersi una contraria inequivoca volontà della parte di insistere sulla domanda od eccezione pretermessa (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9465 del 19/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 16/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 22626 del 03/10/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014; id. Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017). Ipotesi – quest’ultima – che si verifica qualora si riscontri una relazione di pregiudizialità-dipendenza tecnico-giuridica tra le domande od eccezioni e più in generale di implicazione logica tra le istanze difensive: in tal caso sussiste la presunzione di persistenza della domanda “pregiudicante” o della istanza “implicante” non reiterata, salvo che la parte interessata vi abbia espressamente rinunciato e non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12482 del 26/08/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 29/01/2013). 2.2 Tanto premesso, dall’esame del verbale di udienza 16.6.2015 in primo grado, risulta che “i procuratori del sig. F. concludono come da comparsa di costituzione e risposta dimessa in data 19.7.2011 con esclusione della domanda oggi rinunciata; in via istruttoria, insistono per l’ammissione delle istanze non ammesse” (verbale 16.6.2015, trascritto dal resistente – controric. pag. 10). Orbene la richiesta conclusiva – formulata a verbale di udienza con il rinvio alla comparsa di risposta – di rigetto della domanda attorea di dichiarazione giudiziale di paternità e di accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna condizionata, evidenzia – avuto riguardo allo svolgimento del processo, condotto esclusivamente mediante espletamento di c.t.u. medico legale che aveva accertato la compatibilità genetica tra l’attore ed il T. pari al 99,99% – una manifesta incompatibilità con la presunzione di abbandono dell’unica eccezione di invalidità per vizio processuale, formulata del convenuto T. (e del successore erede F.), idonea a contrastare attraverso la invalidazione dell’unica risultanza istruttoria la domanda attorea: tra la negazione della prova dei fatti costitutivi della domanda ed il vizio di nullità della c.t.u. sussiste infatti un nesso di implicazione necessaria tale per cui la richiesta conclusiva di rigetto della pretesa attorea non si giustifica altrimenti che con la reiterazione della eccezione, volta – tra l’altro – a conseguire non soltanto la invalidità dell’atto istruttorio compiuto (per asserita lesione del diritto al contraddittorio), ma la stessa inammissibilità “tout court” del mezzo istruttorio “percipiente” sul presupposto della asserita “inutilizzabilità” probatoria dei dati personali sensibili riferiti al T..
2.3 Anche in questo caso, tuttavia, l’errore compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla affermata correttezza della decisione del Tribunale che aveva ritenuto abbandonata la eccezione di nullità della c.t.u. – non travolge la sentenza di appello impugnata, in quanto lo stesso Giudice ha poi esaminato egualmente nel merito detta eccezione di nullità, che era stata riproposta con il secondo e terzo motivo di gravame, ritenendola infondata e tale decisione, che è stata impugnata con il terzo e quarto motivo di ricorso per cassazione, deve quindi essere sottoposta al sindacato di legittimità in relazione alle censure prospettate delle quali, pertanto, occorre passare a trattare.
p.3. Il terzo motivo di ricorso per cassazione è infondato.
3.1 La categoria della “inutilizzabilità” della prova ex art. 191 c.p.p. – posta a tutela del diritto di difesa dell’imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270,271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 – non è contemplata nell’ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale – cui provvede l’art. 238 c.p.p., comma 1 -, tenuto conto della diversa rilevanza degli interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile, nel quale il Giudice non incontra i limiti della “tipicità” del mezzo probatorio (cfr. Corte Cass. Sez. L -, Sentenza n. 28974 del 04/12/2017 – con riferimento alla utilizzabilità nel giudizio del lavoro degli scritti anonimi e la inapplicabilità dei limiti posti dagli artt. 240 e 333 c.p.p. -; id. Sez. 5, Sentenza n. 8206 del 22/04/2015). Nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca “ex se” – per il suo modo di essere – lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo – né potendo essere censurato in cassazione – alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, con specifico riferimento al verbale di “sommarie informazioni testimoniali”).
3.2 Tanto premesso, esclusa – in via di principio – una applicazione diretta od analogica della norma processuale penale al giudizio civile, la censura attiene all’invalido svolgimento della c.t.u. in quanto fondata su elementi probatori (vetrini con campioni biologici del T. conservati presso i nosocomi ove era stato ricoverato) che il ricorrente assume essere stati illecitamente acquisiti, in violazione delle norme del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Orbene è corretto il rilievo formulato dal ricorrente in ordine alla erroneità della statuizione della sentenza di appello volta ad affermare la irrilevanza della censura prospettata dal F., “in mancanza di una espressa previsione normativa che vieti l’impiego nell’ambito processuale di raccolta di materiale in modo illecito”, essendo appena il caso di osservare, al proposito, come la violazione delle prescrizioni dettate dalla legge per “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati” (cfr. D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a, nel testo applicabile ratione temporis, successivamente abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e riformulato dall’art. 4, paragr. 1, n. 1, del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che individua ora tra le predette operazioni “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”) viene a tradursi nella illecita acquisizione e disponibilità, ai fini probatori, di informazioni identificative della qualità di una persona fisica che costituiscono oggetto del “diritto assoluto alla protezione dei dati personali”, ricompreso tra le “libertà fondamentali della persona” (spettando a “chiunque”: D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 1 e 2; art. 1 reg. UE. L’interessato è titolare di un diritto personalissimo che gli consente non solo di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, ma finanche di ottenere la eliminazione definitiva del dato, pur se regolarmente trattato), stante il divieto espresso posto dalla legge alla utilizzabilità di “dati personali trattati in violazione della disciplina” (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2). Con la conseguenza che viene in questione, allora, non la violazione della norma processuale sull’acquisizione della prova, ma “a monte” la condotta illecita per violazione del divieto prescritto dalla norma di diritto sostanziale, venendo a coincidere la vittima dell’illecito civile – che ha subito la lesione del “jus arcendi” sulla informazione identificativa -, con la stessa parte processuale contro la quale tale informazione viene fatta valere quale fonte di prova, non potendo quindi trasformarsi in lecita – attraverso le rituali forme di assunzione delle prove nel processo – la condotta illecita relativa alla divulgazione e comunicazione del dato che non poteva essere acquisito o raccolto, atteso che l’utilizzo probatorio del dato integrerebbe proprio quel pregiudizio che la norma di divieto intende impedire a tutela del diritto dello stesso soggetto cui la legge intende apprestare la protezione. 3.3 Il principio che stabilisce la estraneità dalle fonti di prova – anche atipiche – di quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, la inviolabilità del domicilio, è stato ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20253 del 19/10/2005, con riferimento, nel giudizio tributario, alle prove acquisite nel corso di una perquisizione domiciliare illegittima, in quanto eseguita in assenza di preventiva autorizzazione del PM; Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 3271 del 12/02/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 02/02/2016; id. Sez. L, Sentenza n. 10017 del 16/05/2016; id. Sez. U -, Sentenza n. 14552 del 12/06/2017, che affermano tutte la utilizzabilità, nel procedimento disciplinare, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte in un diverso procedimento penale, “purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale”; Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 07/02/2013 che ritiene legittima la utilizzabilità nel giudizio tributario di sommarie informazioni testimoniali ed intercettazioni telefoniche, acquisite nel corso di indagini penali, qualora le modalità di formazione della prova non abbiano determinato lesioni degli artt. 15 e 24 Cost.), dovendo pertanto distinguersi le ipotesi in cui le norme processuali violate, preordinate alle modalità di acquisizione probatoria, abbiano determinato una lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del soggetto contro cui la prova si intende far valere, da quelle in cui non si verifica tale lesione, essendo diretta la norma violata a tutelare un bene diverso non riferibile direttamente alla sfera giuridica dell’interessato (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 3727 del 25/02/2016; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 28905 del 12/11/2018, con riferimento all’utilizzo probatorio di atti coperti dal segreto istruttorio ed acquisiti in violazione dei limiti imposti dal segreto, in quanto dettati dall’art. 329 c.p.p., non a tutela del “diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini penali, ma delle indagini stesse).
Dunque deve ritenersi errata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, in assenza di norme espressamente limitative dell’utilizzo – nel giudizio civile di prove acquisite illecitamente, si ricaverebbe il principio di una generale ammissione di tali fonti di prova, dovendo al contrario affermarsi il principio secondo cui rimane precluso l’accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.
3.4 Tanto premesso, così corretta in diritto la motivazione della sentenza, osserva il Collegio che la pronuncia della Corte di appello secondo cui, nel caso di specie, è difettata del tutto qualsiasi violazione delle norme del D.Lgs. n. 196 del 2003, va esente da censura, dovendo ritenersi infondato il corrispondente motivo di ricorso per cassazione.
Ed infatti è la stessa legge conformativa del diritto che ne definisce i limiti, attribuendo prevalenza, rispetto al “jus arcendi” dell’interessato, al trattamento dei dati personali qualora “effettuato per ragioni di giustizia”, per tali intendendosi “i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie” (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, nel testo anteriore alla abrogazione disposta con il D.Lgs. n. 101 del 2018). Il regolamento UE n. 679/2016, art. 9, paragr. 1 e 2, lett. f), prevede che il divieto espresso di “trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” non si applica nei casi in cui il trattamento si renda necessario “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”; analogamente, il potere del soggetto interessato di opporsi al trattamento, cancellare i dati o limitare il trattamento dei dati a taluni utilizzi soltanto, incontra il limite dell’accertamento, dell’esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria: art. 18, paragr. 2, art. 17, paragr. 3, lett. e), art. 21, paragr. 1, regolamento UE n. 679/2016. Ed ulteriori limitazioni alle disposizioni della legge possono essere apportate dagli Stati membri nel caso in cui, fatta salva la essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, debbano essere adottate “misure necessarie e proporzionate” al fine di salvaguardare “la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui” od ancora “l’esecuzione delle azioni civili” (art. 23, paragr. 1, lett. i) e j), reg. UE cit.).
La Corte d’appello si è, dunque, conformata al principio enunciato da questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 secondo cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.
3.5 L’assunto difensivo secondo cui il CTU non avrebbe potuto acquisire presso le Aziende ospedaliere i vetrini con i campioni biologici (relativi a “washing bronchiale” ed a “agoaspirato polmonare”) in quanto i “dati personali”, alla data di cessazione del trattamento, avrebbero dovuto essere distrutti, e non potevano essere “ceduti” dalle strutture sanitarie è destituito totalmente di fondamento. 3.5.1 La disposizione invocata (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 16) che, per quanto interessa nel caso di specie, prescrive “in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati sono: 1) distrutti” deve, infatti, essere integrata dalla lettura sistematica delle altre ipotesi previste dalla stessa norma del Codice della privacy (il dato può anche essere ceduto ad altro titolare per un trattamento conforme allo scopo per cui è stato raccolto, od anche conservato o ceduto ad altro titolare “per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti alla normativa comunitaria ed ai codici di deontologia… “), nonchè dalle altre regole dettate per i soggetti pubblici non economici, per i quali il trattamento dei dati anche sensibili è consentito “soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 18, comma 3).
Assume a tal fine particolare rilievo la disposizione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 22, comma 5, seconda parte, che demanda ai soggetti pubblici di valutare specificamente il rapporto di indispensabilità tra i dati e la realizzazione degli obblighi e dei compiti ad essi assegnati, disponendo che “I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene”.
3.5.2 Dal complesso normativo sopra indicato emerge che anche la “conservazione” del dato personale (tale dovendo configurarsi anche il vetrino contenente il campione biologico in quanto risulti corredato da indicazioni atte alla identificazione del soggetto cui appartiene) rientra nelle operazioni di trattamento e può, quindi, trovare giustificazione rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico, laddove queste prevedano, appunto, forme obbligatorie ex lege di archiviazione dei dati in funzione del perseguimento di interessi pubblici prevalenti, quali – ad esempio – l’impiego giudiziario del campione biologico, ovvero qualora la conservazione venga effettuata per fini scientifici o statistici.
Ne segue che un automatico obbligo di distruzione del dato non è configurabile in capo al titolare del trattamento laddove il termine della conservazione sia correlato alle predette finalità istituzionali, come nel caso in esame in cui il cd. “materiale di archivio campionato” (blocchetti in paraffina e vetrini) venga a costituire oggetto di specifico obbligo, imposto alle Aziende ospedaliere, relativo alla conservazione dei referti e delle cartelle cliniche (cfr. Linee guida sulla “tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di anatomia patologica” elaborate dal Ministero della Salute Consiglio Superiore di Sanità – maggio 2015) e sia previsto uno specifico obbligo di legge alla conservazione per dieci anni dei campioni biologici riferibili a pazienti deceduti (cfr. L. 30 marzo 2001, n. 130, art. 3, comma 1, lett. h), che, fissando i principi direttivi da attuare nella modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prescrive l'”obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia”). 3.5.3 L’ipotesi di una “distruzione” automatica dei dati personali al momento della dimissione del paziente o al decesso di questo, trova quindi espresso limite nella stessa legge di protezione dei dati personali, laddove la “conservazione” del dato risulti funzionale all’accesso alla giustizia, come emerge chiaramente anche dalla disciplina introdotta dal regolamento UE n. 679/2016 che limita “il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo” (art. 17 reg. UE), “nella misura in cui il trattamento sia necessario…..e) per l’accertamento, l’esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria”, e che reciprocamente limita l’obbligo del titolare del trattamento di procedere immediatamente, ove non più necessari, alla eliminazione dei dati personali, rimettendo all’interessato il potere di richiedere la prosecuzione del trattamento, nella forma della conservazione, quando i dati risultino indispensabili allo stesso interessato “per l’accertamento, l’esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria” (art. 18, paragr. 1, lett. c), reg. UE cit.). Se è dunque da ritenere lecita la “conservazione” dei vetrini da parte delle strutture ospedaliere, risulta del tutto infondata anche la asserita violazione del divieto di “cessione” dei dati personali concernenti il T., atteso che, a fronte della richiesta dell’ausiliario nominato dal Giudice, formulata in conformità ai compiti ed alle attività a quello demandate, la consegna dei vetrini da parte delle Aziende ospedaliere costituiva atto di adempimento alle prescrizioni del provvedimento giudiziario di conferimento dell’incarico, con il quale il CTU veniva autorizzato anche ad acquisire “informazioni” presso terzi ex art. 194 c.p.c..
3.5.4. Del tutto inconferente ed inammissibile è poi la censura, formulata con il terzo motivo in esame, con la quale si afferma la violazione da parte del CTU dell’obbligo di trattamento dei dati nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (obbligo prescritto dalla Delib. 26 giugno 2008, n. 46, del Garante per la protezione dei dati personali, con la quale sono state approvate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”), difettando del tutto nella specie la descrizione del fatto violativo commesso dall’ausiliario.
p. 4. Anche il quarto motivo di ricorso per cassazione è infondato.
4.1 Assume il ricorrente che il CTU non avrebbe presenziato personalmente agli esami, indagini e rilievi tecnici, delegando l’espletamento della attività peritale a terzi privi di nomina e legittimazione (direttore del laboratorio Dott.ssa V. che demandava ad altri tecnici la esecuzione delle analisi di laboratorio) e senza che il proprio CTP fosse stato messo in grado di partecipare a tali attività. 4.2 Osserva il Collegio che le Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali prescrivono, tra l’altro, che “Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato dall’autorità giudiziaria sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto… Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c))…. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)…..)”. Quanto all’utilizzo di esperti e specialisti, in conformità alla autorizzazione ricevuta dal Giudice, le Linee guida dispongono che “l’obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell’opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L’attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull’ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza”. 4.3 Orbene alcuna specifica violazione inerente tali prescrizioni viene riferita puntualmente dal ricorrente che neppure trascrive, in violazione dei requisiti di ammissibilità del motivo di ricorso previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, il verbale di nomina del CTU e conferimento dell’incarico peritale, e la descrizione dello svolgimento delle operazioni peritali contenuta nella relazione depositata dall’ausiliario, impedendo, in conseguenza, a questa Corte qualsiasi verifica in ordine ad eventuali limiti della facoltà attribuita al CTU di avvalersi di collaboratori od esperti, nonché in ordine alle attività di indagine specificamente commissionate. Quanto alla asserita delega di attività peritali, neppure è dato individuare, dalla carente esposizione del motivo, se e quali incontri si siano svolti tra le parti od i loro consulenti tecnici, non essendo verificabile se ed in quali omissioni sia incorso l’ausiliario (in relazione alla comunicazione della data di inizio delle operazioni od allo svolgimento di attività compiute in violazione del contraddittorio).
4.4 Solo “ad abundantiam” si rileva che dal verbale della udienza 23.3.2012 in cui sono stati formulati i quesiti al CTU (verbale riportato alla pag. 15 del controricorso) emerge in modo inequivoco che all’ausiliario era stato demandato il compito di prelevare il materiale istologico del T. conservato negli ospedali di (OMISSIS) e di (OMISSIS) al fine di effettuare i marcatori genetici. Trattasi di esame strumentale che non può che essere condotto in laboratorio, mediante l’impiego di macchinari sofisticati su cui opera personale altamente specializzato, risultando in conseguenza priva di fondamento la critica per cui il CTU non avrebbe svolto personalmente l’incarico, confondendo il ricorrente l’esame strumentale, da condurre con l’ausilio di mezzi o di dotazioni di istituti specializzati dei quali l’ausiliario può avvalersi per raccogliere dati, con l’attività epicritica dei dati così raccolti e delle informazioni acquisite, che si risolve nella rilevazione e disamina del significato scientifico da attribuire a quei dati, compito questo riservato esclusivamente all’ausiliario. Orbene, alcuna contestazione in merito alla riferibilità al CTU delle valutazioni specialistiche espresse nella relazione peritale è stata formulata dal ricorrente, mentre, quanto alla correttezza degli adempimenti formali, la Corte d’appello ha evidenziato come il CTU avesse dato rituale avviso ai procuratori delle parti della richiesta dallo stesso inviata con missiva 21.5.2012 alla Direzione sanitaria dei nosocomi, ed avesse dato atto poi, nella relazione, delle diverse fasi delle operazioni cui il CTP dell’attuale ricorrente era stato messo in grado di partecipare. La contraria allegazione di parte ricorrente è rimasta una mera ipotesi priva di qualsiasi concreto riscontro in assenza della descrizione dei fatti asserita mente lesivi del contraddittorio, ed il motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
p.5. Il quinto motivo (violazione degli artt. 112,113,155 – recte: art. 115 c.p.c., art. 2043 c.c.) è in parte infondato ed in parte inammissibile.
5.1 Il ricorrente si duole del rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno formulata “jure hereditatis” e fondata sull’illecito occultamento della esistenza di un figlio, condotta secondo il ricorrente da imputarsi in concorso allo stesso figlio naturale ed alla madre e che avrebbe pregiudicato il diritto alla genitorialità del padre naturale impedendogli di instaurare un rapporto educativo ed affettivo con la prole.
5.2 La Corte d’appello ha confermato sul punto la statuizione di rigetto del primo Giudice rilevando, da un lato, che la lesione del diritto alla genitorialità risultava incompatibile con il comportamento processuale tenuto dal T. che aveva sempre ostinatamente negato qualsiasi possibilità di una sua paternità rispetto al B., avendo costantemente negato di avere avuto rapporti intimi con B.M.P.; dall’altro che la domanda risarcitoria, inquadrata nello schema dell’illecito extracontrattuale, si palesava carente di supporto allegatorio ed inoltre difettava della prova della elevata probabilità di esistenza della occasione perduta.
5.3 La critica del ricorrente ha per oggetto: – la insussistenza di preclusioni di legge nei confronti di colui che si oppone alla dichiarazione giudiziale di paternità a proporre in via riconvenzionale, qualora la paternità fosse accertata, domanda risarcitoria per la lesione del diritto in questione, tanto più che il T., dato il tempo trascorso, bene poteva non avere più memoria del rapporto intrattenuto con la B. la implicita prova della condotta dolosa o colposa imputabile a madre e figlio, nell’occultamento della nascita al T., fornita dalla rinuncia formulata dal B. alla udienza di precisazione in primo grado ed accettata dai difensori del F. – alla assunzione dei mezzi di prova (volti ad accertare che la B. aveva comunicato al T. di essere rimasta incinta e che era nato il figlio) già ammessi dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che doveva ritenersi dimostrato che alcuna notizia del concepimento era stata data al T. il quale aveva sempre negato di avere ricevuto comunicazioni circa la nascita del figlio la violazione del diritto andava ancorata all’art. 29 Cost., che, nella tutela dei rapporti familiari, riconosceva implicitamente anche i bisogni di ciascun genitore a sviluppare in tale contesto sociale la propria personalità attraverso il rapporto parentale con i propri figli, dovendo dedursi per via prognostica e presuntiva la prova del danno non patrimoniale della quale, peraltro, era stata offerta prova attraverso i mezzi istruttori dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2. 5.4 Osserva il Collegio che la condotta illecita prospettata dal ricorrente presenta taluni aspetti peculiari che richiedono preliminarmente di procedere alla ricostruzione della struttura della fattispecie, inquadrata dai Giudici di merito nello schema dell’art. 2043 c.c..
Nel caso in esame, infatti, non vengono in questione i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell’art. 143 c.c., comma 2, o tra conviventi “more uxorio” (questi ultimi non aventi titolo nel vincolo giuridico del matrimonio trovavano fondamento, al tempo dei fatti risalenti all’anno 1967, nella relazione interpersonale da cui scaturiscono situazioni giuridiche che obbligano al reciproco rispetto e legittimano l’affidamento nella realizzazione di obiettivi comuni riposto da ciascuno dei conviventi nell’altro: la stabilità del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale è elemento qualificante della convivenza di fatto giuridicamente rilevante della L. 20 maggio 2016, n. 76, ex art. 1, commi 36 e segg.), né tanto meno vengono in questione gli obblighi derivanti dalla assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o legalmente riconosciuto (artt. 316 e 316 bis c.c.), atteso che dalla ricostruzione del fatto evincibile dagli atti regolamentari emerge che tra B.M.P. e T.A. vi fu un unico incontro senza che seguisse non solo una convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale: la B., infatti, contrasse matrimonio con altra persona dalla quale ebbe prole e nell’ambito di detta famiglia è cresciuto B.C.. Tale situazione, quindi, diverge nettamente da quelle ipotesi in cui il coniuge ometta volutamente di comunicare il proprio stato di gravidanza, determinato dal concepimento con altra persona, ingannando l’altro coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che entra così a far parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio la condotta omissiva informativa della donna gravida, non si inscrive, infatti, nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le parti. Né, ai fini che ne occupa, viene in questione una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori: non è infatti in questione il danno subito dal minore (la originaria domanda di condanna “per il mancato mantenimento” proposta da B.C., oltre allo svolgimento dell’azione di stato di dichiarazione giudiziale di paternità, è stata rinunciata), ma quello subito dal genitore che non ha avuto notizia della paternità. Soltanto di riflesso viene, peraltro, in rilievo la lesione del “diritto alla bigenitorialità” – cui fa riferimento il ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. – trattandosi di diritto riferibile in via diretta al minore, nel superiore interesse del quale trova attuazione, essendo la “presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” (cfr. Corte cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015; id, Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019) in funzione “dello sviluppo armonico della personalità del minore…influenzato dalla graduale costruzione di una precisa identità personale, di cui costituisce fattore determinante la genitorialità biologica”, come posto in rilievo, in particolare, dall’art. 7 paragr. 1 (“Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.”) della Convenzione internazionale sui diritti della Infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 (cfr. Corte Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 23913 del 27/12/2012). 5.5 Nella specie parrebbe venire, invece, in rilievo la “esigenza” della conoscenza, da parte del soggetto che ha partecipato al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, consentendogli pertanto l’esercizio del diritto(-dovere) di riconoscimento del figlio naturale ex artt. 250 e 254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato. Così impostata la vicenda, si potrebbe, ad un primo approccio, qualificare illecita la condotta omissiva della donna, in quanto lesiva del “diritto alla autodeterminazione” dell’altro soggetto (padre naturale), qualora l’atto di riconoscimento venga inteso come esercizio dell’autonomia privata ossia di una scelta discrezionale rimessa alla libertà individuale del soggetto che la compie. Ad un più attento esame, tuttavia, tale ricostruzione non può essere seguita, dovendosi tenere conto della interpretazione della disciplina della filiazione, conforme al portato degli artt. 2 e 30 Cost., fornita da questa Corte, che ha anticipato fin dalla nascita l’insorgenza dei doveri genitoriali – e dei corrispondenti diritti del minore – in quanto ricollegati non all’effetto giuridico della istituzione della relazione parentale (presunta ex art. 231 c.c., accertata ex art. 236 c.c., comma 2, artt. 237,241 c.c., o dichiarata per atto volontario ex art. 250 e 254 c.c. o per sentenza ex artt. 269 e 277 c.c.), ma al mero fatto-giuridico della procreazione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 7386 del 14/05/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 2328 del 02/02/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 26575 del 17/12/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 22506 del 04/11/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013; id. Sez. 6-3, Sentenza n. 3079 del 16/02/2015; id. Sez. 3, Ordinanza n. 14382 del 27/05/2019): con la conseguenza che quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di diritto soggettivo assoluto e personalissimo (diritto a riconoscere lo status di figlio), altro non è invece che una mera manifestazione formale “confermativa” di una preesistente situazione giuridica da cui deriva il “dovere” di riconoscimento del figlio naturale, e cioè una condotta funzionale alla protezione dell’interesse del minore (che trova riscontro nella posizione di soggezione rivestita dal genitore naturale nell’azione di dichiarazione di paternità esercitata dal figlio ai sensi degli artt. 269 c.c. e segg.) e la cui violazione può dare luogo ad una autonoma fattispecie di illecito civile (non necessariamente “endofamiliare”, in difetto di costituzione di un nucleo familiare e di convivenza tra i genitori naturali) generatore di conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali azionabili in via risarcitoria dal figlio o dal suo rappresentante durante la minore età (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012; id. Sez. 6-3, Sentenza n. 3079 del 16/02/2015).
5.6 Vero è, piuttosto, che la situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, è quella del “diritto alla identità personale”, ancorato all’art. 2 Cost. ed all’art. 30 Cost., comma 4, venendo ad esprimersi l’esplicazione della personalità dell’essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera, anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l’aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere ed a realizzare le aspirazioni del minore, nonché in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (artt. 250 c.c., commi 3 e 4) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250 c.c., comma 2).
5.7 Orbene in relazione alla indicata situazione giuridica, la omessa informazione dell’avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000, che prescrivono l’obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta “non jure” – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro -, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all’interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”, e che viene ad integrare, nel ricorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c..
5.8 La questione del danno risarcibile, non viene tuttavia posta nella presente controversia, con riferimento alla lesione del diritto alla identità genitoriale (ossia del ristabilimento della verità inerente il rapporto di filiazione e nell’acquisizione formale del relativo status), trattandosi di interesse in tesi soddisfatto dalla pronuncia giudiziale che ha accolto la domanda oggetto dell’azione di dichiarazione di paternità svolta da B.C., interesse peraltro costantemente deluso nel corso di tutto il processo dallo stesso T. e disconosciuto dal suo successore F. ancora con il tentativo di invalidare il risultato della indagine genetica. Il danno – non patrimoniale – viene, invece, ricondotto all’effetto pregiudizievole conseguente al “ritardato” accertamento dello status di figlio, avendo assunto il T. di non avere avuto la occasione di potere godere nel tempo anteriore della relazione affettiva e di esercitare i compiti genitoriali. Se è così, non pare dubbio che in relazione allo schema dell’illecito extracontrattuale ed agli elementi costitutivi della fattispecie normativa astratta (condotta illecita; ingiusta lesione di interessi meritevoli di tutela; nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento lesivo; derivazione da detto evento delle conseguenze pregiudizievoli) deve essere verificata la legittimità della pronuncia resa dalla Corte d’appello, avendo questa, per un verso, ritenuto improduttivo di danno-conseguenza il comportamento omissivo della donna prima e del figlio poi, avuto riguardo alla resistenza opposta dal T. all’accertamento del rapporto di filiazione; per altro verso, con successiva statuizione ma da ritenere di valenza logica pregiudiziale, ha ritenuto del tutto carente la allegazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa “non supportata dalla deduzione di elementi specifici”; concludendo inoltre per la assenza di allegazione di “circostanza concrete e dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza od elevata probabilità” la occasione perduta. 5.9 Orbene, quanto all’elemento soggettivo della condotta tenuta dalla B. al tempo del concepimento, alcun elemento di prova risulta essere stato fornito dal T. in ordine alle circostanze di fatto idonee a qualificare come riprovevole il comportamento della madre naturale: nella specie nulla viene dedotto circa l’insorgenza e la durata dei rapporti sentimentali o meno tra il T. e la B., né in ordine al luogo ed al tempo in cui i due ebbero una relazione, se abbiano convissuto o meno, le ragioni che portarono all’allontanamento dei due partners; se vi siano stati o meno successivi contatti tra i due. Neppure emerge se la B. quando venne a constatare di essere rimasta incinta fosse certa o invece dubitasse di chi fosse il padre del nascituro e se in quello stesso periodo si sia o meno intrattenuta con altri uomini; nulla è dato altresì conoscere – per totale difetto di allegazione – circa il tempo e la modalità in cui B.C., che era cresciuto in una diversa famiglia, abbia appreso la notizia della diversa paternità. 5.10 La rinuncia dei B. alle prove ammesse (da cui sarebbe emersa la conoscenza della gravidanza o della nascita da parte del T.), diversamente da quanto ipotizzato dalla difesa del ricorrente, non si trasforma in automatica “non contestazione” della negata conoscenza della nascita del figlio naturale da parte del T.: i limiti dell’oggetto del “thema decidendum” vengono, infatti, definiti alla udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., e l’oggetto del “thema probandum” (ossia la individuazione dei fatti la cui verifica istruttoria è ritenuta necessaria ai fini dell’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa o della eccezione) non viene a mutare nelle fasi processuali successive. Tanto comporta che la “rinuncia” alla assunzione delle prove che sono state ammesse dal Giudice, determina la mancata acquisizione della dimostrazione di quei fatti, senza che ciò immuti il riparto dell’onere probatorio tra le parti: sicchè la mancata dimostrazione della pregressa comunicazione al T. della nascita del figlio (dedotta dal B. in funzione accertativa della colpa del padre naturale per avere impedito al figlio la possibilità di poter fruire di una migliore condizione economico-sociale adeguata al diverso tenore di vita del padre), non si converte per ciò stesso nella prova opposta – od anche solo nella “non contestazione” del fatto negativo della omessa conoscenza, la cui dimostrazione è invece richiesta a fondamento della distinta domanda risarcitoria, proposta dal T..
p. 6. Avuto riguardo a tale incertezze e lacune allegatorie nella descrizione dei fatti rilevanti, la mera asserzione del T. di avere dovuto rinunciare a godere della relazione con il B. a causa del comportamento illecito della madre, si risolve tautologicamente nel mero vanto del diritto al risarcimento del danno, che fonda la condizione di ammissibilità dell’azione ma non assolve alla prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La – pure sintetica – valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale in ordine alla mancata allegazione delle circostanze indispensabili a consentire l’applicazione dello schema logico della prova presentiva in ordine alla effettiva consistenza della occasione perduta (ossia della possibilità di instaurare e sviluppare il rapporto genitoriale), non appare quindi inficiata dal vizio di legittimità denunciato, tanto in relazione alle norme di diritto processuale, quanto alla errata applicazione della norma di diritto sostanziale, tutte indicate in rubrica.
Ed infatti, inesplicata la censura di nullità processuale per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo provveduto la Corte di appello sulla domanda risarcitoria, rigettandola nel merito, ed esclusa la supposta rilevanza “con effetto retroattivo” del principio di non contestazione in conseguenza della rinuncia del B. alla assunzione delle prove ammesse (art. 115 c.p.c., comma 1); del tutto priva di supporto argomentativo la censura riferita alla asserita violazione dell’art. 113 c.p.c., osserva il Collegio che neppure la dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., appare correttamente formulata laddove: la mera allegazione della violazione di un interesse di rilievo costituzionale non si traduce per ciò solo nel diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, atteso che per consolidata affermazione di questa Corte, al di fuori dei casi in cui l’illecito civile integri la fattispecie di reato, ovvero sussista una espressa previsione normativa, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto alla compresenza di tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Tanto consegue che il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017; id. Sez. 3, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018; id. Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019; id. Sez. 6-L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019; id. Sez. L, Sentenza n. 4886 del 24/02/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
Qualora poi il riferimento all’art. 2043 c.c., dovesse essere, invece, riferito alla asserita errata valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza di elementi istruttori dimostrativi del danno risarcibile, e dunque debba intendersi come censura per “errore di fatto” riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne segue la inammissibilità del motivo di ricorso in quanto difetta del tutto la indicazione del fatto storico decisivo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare e che se correttamente esaminato avrebbe determinato una differente soluzione della controversia: al riguardo è appena il caso di osservare come la doglianza del ricorrente della mancata ammissione dei mezzi di prova originariamente richiesti a tal fine, non raggiunga i requisiti minimi di sindacabilità, tenuto conto che alcuna indicazione emerge dal ricorso per cassazione dei fatti oggetto delle richieste probatorie, implicitamente ritenute irrilevanti dalla Corte territoriale, e non essendo pertanto questa Corte in grado di verificare se ed in che modo tali fatti rivestissero il carattere della decisività richiesto dalla norma processuale. Il Giudice di merito, peraltro, non soltanto ha rilevato la mancata allegazione di indizi idonei a consentire il riconoscimento di una effettiva perdita di occasione, non essendo emersi dalla istruttoria elementi tali da presumere la ricerca e l’intenzione del T. di realizzare l’aspirazione alla genitorialità (la mancata allegazione dei comportamenti tenuti dal T. nel tempo immediatamente successivo al rapporto avuto con la B., viene ad assumere al proposito carattere significativo, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali che onerano il soggetto, ove effettivamente interessato alla propria genitorialità, ad attivarsi per conoscere dal partner le possibili evoluzioni dell’atto sessuale: cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013), ma ha ritenuto di rilevare la esistenza di elementi indiziari contrari, desunti dall’atteggiamento contestativo del riconoscimento del figlio naturale: trattasi di valutazione di merito che rimane sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. p.7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Disapplicazione della tariffa professionale quando, nel caso concreto, risulti mancante di ragionevolezza o di proporzione

Proc. n. 113/2014-sub 20 R.G.
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:
dr. Giuseppe Limitone Presidente rel.
dr. Paola Cazzola Giudice
dr. Gabriele Conti Giudice
sul reclamo presentato il 2.12.2019 da G.
avv. L. ai sensi dell’art. 26 l.f., nei confronti del provvedimento del Giudice Delegato del 21.11.2019, notificato in pari data, con cui era liquidato al reclamante il compenso di € 10.000,00 per l’assistenza legale in n. 3 cause che vedevano convenuta la fallita davanti al Giudice del Lavoro;
sentita la relazione del Giudice designato;
sentite le parti all’udienza del 13.2.2020;
visti gli atti e i documenti allegati;
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
rilevato che il reclamo verte sulla lamentata ridotta liquidazione del compenso dell’avv. G.;
ritenuto che le tre cause si siano risolte in tempi brevi e ridotta attività processuale, per una sola udienza e senza istruttoria: la prima è stata decisa col rito del lavoro e le altre due sono state conciliate senza giungere in pratica alla fase decisionale, che viene comunque riconosciuta nelle seconde due cause in ragione del fatto che sono state conciliate;
ritenuto comunque che:
– la prima causa, relativa all’impugnativa di un licenziamento e conseguente risarcimento del danno, era stata introdotta da un ricorso Legge Fornero n. 92/2012, all’esito della quale il giudice del lavoro aveva rigettato ogni domanda in quanto prospettata come licenziamento ritorsivo o tutelabile ex art. 18 Legge n. 300/1970, disponendo il mutamento del rito;
– con la seconda causa, il lavoratore aveva introdotto davanti al giudice del lavoro la stessa domanda di accertamento del licenziamento ritenuto illegittimo, conclusa con transazione per la somma di € 70.000,00;
– con la terza causa, il lavoratore ha proposto insinuazione al passivo e quindi opposizione allo stato passivo, pure questa transatta per somma di € 60.000,00;
– la prima causa è stata portata a decisione e perciò vengono riconosciute nei minimi tutte le voci di tariffa proposte (studio, introduttiva, trattazione e decisione), ma con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ma di solo media difficoltà, non risultando dagli atti indicazione di una particolare complessità della causa de qua, conclusasi peraltro con pronuncia di mero mutamento del rito, e senza svolgimento di difese scritte, il che non consente di liquidare il compenso per la fase decisionale, avendo il Giudice preso a riserva il fascicolo direttamente all’esito della fase di trattazione della causa;
– le altre due cause risultano essere una mera ripetizione argomentativa della prima (si vedano gli atti introduttivi), ove si discute in sostanza delle medesime questioni, già sviluppate negli atti della prima causa, il licenziamento illegittimo nella seconda e i profili risarcitori nella terza;
– se ne deduce che l’attività di studio spetta solo per la prima causa, mentre per le altre due spettano le voci relative alle fasi introduttiva e decisionale;
– allo stesso modo, per i due atti introduttivi della seconda e terza causa, che in alcuni passi riproducono sostanzialmente le medesime questioni, è equo liquidare i minimi, però ridotti alla metà, fermo restando che, in ogni caso, il giudice può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo (nel caso di specie la tariffa professionale) per la mancanza nel caso concreto di ragionevolezza o di proporzione, canoni che debbono sempre ispirare la normazione primaria e secondaria, ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo (“In questo come in ogni altro caso, le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.”);
– sicché, sulla base dei parametri indicati, per la prima causa spettano € 3.803,00 (valore indeterminabile di media difficoltà), per la seconda € 2.430,00 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), per la terza € 4.540,00 (scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00);
ritenuto, pertanto, solo parzialmente fondato il reclamo, atteso che il compenso complessivo spettante ammonta ad € 10.773,00, anziché ad € 10.000,00, come liquidato in prime cure;
la assai ridotta differenza tra la somma che è stata liquidata dal GD e quella oggi riliquidata in uno con la mancata resistenza del Fallimento induce alla compensazione delle spese;
P. Q. M.
visto l’art. 26 l.f.;
in parziale accoglimento del reclamo;
liquida all’avv. G. l’ulteriore somma di € 773,00, a titolo di integrazione del compenso già liquidato in € 10.000,00;
compensa le spese.
Si comunichi.
Vicenza, 28.4.2020.
Il Presidente est. Giuseppe Limitone

Covid-19, udienza di precisazione delle conclusioni e fissazione di nuova udienza ex art. 83 D.L. 18/2020

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 12601/2018 R.G. promossa da:
S.
contro
E. R.
ORDINANZA
di rinvio
dell’udienza di precisazione delle conclusioni
(per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
e fissazione di nuova udienza per trattazione scritta
ai sensi della lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
richiamate tutte le disposizioni, di più vario rango, adottate a livello nazionale (v. in https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12) e locale per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti anche nel settore dell’amministrazione della giustizia civile (v., da ultimo, l’art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28);
ritenuto che:
– il processo si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
– è programmata l’udienza di precisazione delle conclusioni;
– in base al combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, va fissata una nuova udienza;
– la nuova udienza deve cadere in data successiva all’11 maggio 2020;
– è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l’immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell’udienza;
– in sostanza, deve ancora svolgersi l’udienza di precisazione conclusioni (la quale di per sé non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) ma quella programmata non può aver luogo prima dell’11 maggio 2020 (ex artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2019, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23), mentre nel successivo periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e (allo stato) il 31 luglio 2020 – come altresì disposto, in via di anticipazione, dalle linee guida di cui al decreto n. 28/2020, comunicato il 23 marzo 2020, del Presidente del Tribunale di Bologna, https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/6010481/Linee+guida+per+la+trattazione+processi+e+udienze+civili.pdf/cbe8fe59-eb69-4fb3-b996-9ce826b4c0b2) – va di regola evitata l’udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. cit.), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere f) ed h) del 7° comma, già citato;
– ai fini di una corretta gestione dell’agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, e in particolare nel contesto dell’epidemia in atto, è opportuno utilizzare le potenzialità del PCT, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine alla richiesta di modifica di un’ordinanza con la quale si era già provveduto sulle istanze di ammissione di mezzi di prova; Trib. Bologna, ord. 9 marzo 2020 e Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, a proposito dell’udienza fissata solo per precisazione delle conclusioni e soggetta altrimenti a rinvio d’ufficio per l’emergenza epidemiologica; Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, Trib. Bologna, 23 marzo 2020, quanto alla decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di un’udienza destinata a rinvio d’ufficio per l’emergenza epidemiologica);
– spetta al giudice il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al principio del contraddittorio e al diritto di difesa nel quadro del principio del giusto processo (art. 111 cost.);
– la nuova udienza si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al caso di specie: le parti potranno, se del caso, a) formulare le conclusioni finali o comunque le istanze in ordine al prosieguo del processo, se ancora interessate, oppure, in alternativa, b) attivare il meccanismo che consenta l’immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
– nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell’emergenza epidemiologica in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti, e comunque della temporanea sospensione dei termini processuali;
– oltre a disporre il necessario rinvio della già programmata udienza, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, si deve assegnare alle parti un termine per una estremamente sintetica memoria, o <> (secondo la terminologia di cui alla lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all’interpello nei limiti sopra delineati. Ciò significa che:
a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica – non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi. Pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il termine udienza, implicitamente si collega all’art. 134, 1° co., c.p.c., che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <>, e va coordinata, oltre che con l’art. 183, 1° e 7° co., c.p.c., anche con gli artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.) e di ragioni pratiche concernenti l’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, la regolare tenuta – e la più agevole consultazione, anche ai fini di organizzazione del ruolo e programmazione del lavoro – dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l’assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l’art. 130 c.p.c.) un verbale ad hoc e sui generis (benché non espressamente menzionato, come nella lettera f)). In detto verbale, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 126 c.p.c. ma nei limiti della compatibilità e dunque coi necessari adattamenti – riguardanti, ad esempio, l’indicazione delle persone intervenute (qui, invero, i difensori intervengono prima dell’udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (pare irrilevante, rispetto all’esigenza di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, che il giudice operi o meno nei locali ove ha sede l’ufficio giudiziario, e ciò tanto più alla luce della assai controversa disposizione di cui all’art. 3, lett. c), d.l. n. 28/2020, in tema di udienza da remoto) – si darà atto, previa verifica della regolare comunicazione dell’ordinanza che dispone la trattazione scritta, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all’esito dello, specialissimo, svolgimento dell’udienza “in assenza” ai sensi della lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. cit. In pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo (in particolare, le parti preciseranno le conclusioni finali) e si daranno i provvedimenti del caso (con assegnazione dei termini, ridotti, per il deposito di comparsa conclusionale e replica);
b) dall’altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica della ordinanza di assegnazione dei termini per comparse e repliche pronunciata <>, o, se si vuole, senza <>, almeno quale è stata sinora intesa. In realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita, senza che debba procedersi ad una autonoma comunicazione, anche qualora il provvedimento, come sarà nel caso di specie, sia incorporato nel verbale dell’udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020. La formula della <>, nella disposizione ora citata, sembra dunque alludere alla pronuncia del provvedimento al di fuori di, e cioè senza, una udienza che veda i difensori <> (art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.), secondo il classico modello della trattazione orale della causa e dell’udienza in presenza; o anche, sotto altra e più limitata prospettiva, alla sola ipotesi della pronuncia del provvedimento non contenuto nel verbale e che va dunque comunicato alle parti, con implicito richiamo all’art. 134 c.p.c. avente funzione integrativa quale disposizione generale;
– il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza tengono luogo della discussione in udienza secondo il modello della trattazione orale) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354);
– le disposizioni del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
– il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all’udienza in presenza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel rito ordinario), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico) che consentano l’immediata estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. anche prima della nuova udienza;
– è necessario che tutti gli scritti difensivi e i documenti siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro deposito telematico;
p.q.m.
– fissa la nuova udienza giovedì 21 maggio 2020 ore 10,00; l’udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle linee guida elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (decreto n. 28/2020 comunicato il 23 marzo 2020) e dunque senza comparizione fisica dei difensori; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;
– poiché all’esito di tale udienza virtuale, senza comparizione fisica dei difensori, verrà disposto lo scambio di comparse conclusionali e repliche (da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza), invita sin d’ora i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;
– assegna alle parti termine sino al 4 giugno 2020 per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica nota scritta, articolata per punti e conforme ai principi di sinteticità e chiarezza, contenente esclusivamente le conclusioni finali (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del prosieguo del processo e più precisamente del passaggio della causa in decisione; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati in via telematica;
– invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.

Condominio: condizioni per il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato

Cassazione civile, sez. II, 21 Maggio 2020, n. 9387. Pres. Lombardo. Est. Giannaccari.
Fatti
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, A.B. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Condominio (*), per chiedere accertarsi la legittimità del distacco dall’impianto centralizzato effettuato l’(*) e dichiararsi che era tenuta alle spese di conservazione dell’impianto centralizzato, con esonero della contribuzione alle spese di consumo; in via subordinata, chiese di accertare che, a seguito della totale eliminazione della superficie radiante, eseguita il (*), fosse tenuta al pagamento, da tale data, per la contribuzione dei consumi di riscaldamento calcolata in relazione ai millesimi relativi alla superficie radiante.
2. All’esito dei giudizi di merito, svoltisi nel contraddittorio con il Condominio (*), la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7.8.2020, confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda.
2.1. La corte di merito fondò la decisione sull’art. 11, del regolamento contrattuale del condominio, che conteneva un esplicito divieto di distacco del condomino dall’impianto centralizzato e che prevedeva, in materia di riparto delle spese, l’obbligo di contribuzione da parte di tutti i condomini, anche nei casi in cui non abitassero l’appartamento. Il regolamento stabiliva, inoltre, che nessun condomino potesse rinunciare al riscaldamento.
2.2. La corte di merito dichiarò inammissibile, perché nuova, la domanda relativa alla nullità dell’art. 11, del regolamento e rigettò la domanda subordinata perché la modifica della ripartizione delle spese presupponeva una modifica delle tabelle millesimali, con procedimento al quale avrebbero dovuto partecipare in giudizio tutti i condomini.
3. Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso A.B. sulla base di due motivi, illustrati con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza.
3.1. Ha resistito con controricorso il Condominio (*).
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., artt. 1369, 1371, 1374 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 11, del regolamento contrattuale – che prevede il divieto di distacco dall’impianto centralizzato – sulla base del mero dato letterale mentre la norma ammetterebbe la possibilità per i condomini di modificare gli elementi radianti, con il consenso dell’amministratore. Tale facoltà dovrebbe comprendere anche la possibilità per il condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato, in virtù del principio di solidarietà sociale e dell’interesse preminente al risparmio energetico, sanciti nel D.L. n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva CEE 2012/27/UE in materia di contabilizzatori individuali. Il giudice di merito avrebbe, quindi, dovuto accertare unicamente se il distacco dal riscaldamento centralizzato arrecasse pregiudizio al funzionamento del sistema. Tale interpretazione, oltre che aderente ai precetti legislativi, anche di matrice Europea, sarebbe altresì conforme al principio di equità.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può, invero, derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 c.c., comma 4 e non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.
1.3. La clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento (Cassazione civile sez. II, 02/11/2018, n. 28051; Cassazione civile sez. II, 12/05/2017, n. 11970; Cassazione civile sez. II, 29/09/2011, n. 19893).
1.5. Le condizioni per il distacco dall’impianto centralizzato, vanno quindi ravvisate, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso.
1.6. Inoltre, l’ordinamento ha mostrato di privilegiare un favor per il distacco dall’impianto centralizzato, al preminente fine di interesse generale rappresentato dal risparmio energetico e, nei nuovi edifici, ha previsto l’esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali.
1.7. Non trascurabile è il richiamo alle previsioni di cui alla L. n. 10 del 1991, art. 26 (che al comma 5, prevede che “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio Delibera con le maggioranze previste dall’art. 1120 c.c., comma 2”) nonché della L. n. 102 del 2014, che impongono la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi (art. 9, comma 5); emerge da tale quadro normativo l’intento del legislatore di correlare il pagamento delle spese di riscaldamento all’effettivo consumo.
1.8. La corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che la questione della nullità dell’art. 11 del regolamento contrattuale introducesse una domanda nuova, mentre, invece, l’accertamento della legittimità del distacco dall’impianto centralizzato e l’esonero dalla contribuzione alle spese di consumo, era stata oggetto di discussione e di contraddittorio tra le parti, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con le pronunce nn. 26943 e 26944 del 2014.
1.9. Il motivo deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che, sulla base dei principi sopra enunciati accerterà se il distacco dall’impianto centralizzato da parte della L. cagioni pregiudizio al funzionamento dell’impianto medesimo e, in caso negativo, dichiarerà che la medesima è tenuta alle sole spese di conservazione dell’impianto.
1.10. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione del giudicato esterno, costituito dalle sentenze n. 156/2008 e 1698/202 del Tribunale di Roma.
1.11. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Depositata in cancelleria il 21 maggio 2020.

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