Covid-19, udienza di precisazione delle conclusioni e fissazione di nuova udienza ex art. 83 D.L. 18/2020
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 12601/2018 R.G. promossa da:
S.
contro
E. R.
ORDINANZA
di rinvio
dell’udienza di precisazione delle conclusioni
(per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
e fissazione di nuova udienza per trattazione scritta
ai sensi della lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
richiamate tutte le disposizioni, di più vario rango, adottate a livello nazionale (v. in https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12) e locale per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti anche nel settore dell’amministrazione della giustizia civile (v., da ultimo, l’art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28);
ritenuto che:
– il processo si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
– è programmata l’udienza di precisazione delle conclusioni;
– in base al combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, va fissata una nuova udienza;
– la nuova udienza deve cadere in data successiva all’11 maggio 2020;
– è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l’immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell’udienza;
– in sostanza, deve ancora svolgersi l’udienza di precisazione conclusioni (la quale di per sé non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) ma quella programmata non può aver luogo prima dell’11 maggio 2020 (ex artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2019, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23), mentre nel successivo periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e (allo stato) il 31 luglio 2020 – come altresì disposto, in via di anticipazione, dalle linee guida di cui al decreto n. 28/2020, comunicato il 23 marzo 2020, del Presidente del Tribunale di Bologna, https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/6010481/Linee+guida+per+la+trattazione+processi+e+udienze+civili.pdf/cbe8fe59-eb69-4fb3-b996-9ce826b4c0b2) – va di regola evitata l’udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. cit.), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere f) ed h) del 7° comma, già citato;
– ai fini di una corretta gestione dell’agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, e in particolare nel contesto dell’epidemia in atto, è opportuno utilizzare le potenzialità del PCT, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine alla richiesta di modifica di un’ordinanza con la quale si era già provveduto sulle istanze di ammissione di mezzi di prova; Trib. Bologna, ord. 9 marzo 2020 e Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, a proposito dell’udienza fissata solo per precisazione delle conclusioni e soggetta altrimenti a rinvio d’ufficio per l’emergenza epidemiologica; Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, Trib. Bologna, 23 marzo 2020, quanto alla decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di un’udienza destinata a rinvio d’ufficio per l’emergenza epidemiologica);
– spetta al giudice il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al principio del contraddittorio e al diritto di difesa nel quadro del principio del giusto processo (art. 111 cost.);
– la nuova udienza si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al caso di specie: le parti potranno, se del caso, a) formulare le conclusioni finali o comunque le istanze in ordine al prosieguo del processo, se ancora interessate, oppure, in alternativa, b) attivare il meccanismo che consenta l’immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
– nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell’emergenza epidemiologica in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti, e comunque della temporanea sospensione dei termini processuali;
– oltre a disporre il necessario rinvio della già programmata udienza, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, si deve assegnare alle parti un termine per una estremamente sintetica memoria, o <
a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica – non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi. Pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il termine udienza, implicitamente si collega all’art. 134, 1° co., c.p.c., che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <
b) dall’altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica della ordinanza di assegnazione dei termini per comparse e repliche pronunciata <
– il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza tengono luogo della discussione in udienza secondo il modello della trattazione orale) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354);
– le disposizioni del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
– il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all’udienza in presenza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel rito ordinario), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico) che consentano l’immediata estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. anche prima della nuova udienza;
– è necessario che tutti gli scritti difensivi e i documenti siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro deposito telematico;
p.q.m.
– fissa la nuova udienza giovedì 21 maggio 2020 ore 10,00; l’udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle linee guida elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (decreto n. 28/2020 comunicato il 23 marzo 2020) e dunque senza comparizione fisica dei difensori; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;
– poiché all’esito di tale udienza virtuale, senza comparizione fisica dei difensori, verrà disposto lo scambio di comparse conclusionali e repliche (da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza), invita sin d’ora i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;
– assegna alle parti termine sino al 4 giugno 2020 per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica nota scritta, articolata per punti e conforme ai principi di sinteticità e chiarezza, contenente esclusivamente le conclusioni finali (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del prosieguo del processo e più precisamente del passaggio della causa in decisione; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati in via telematica;
– invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.
