La collocazione paritetica non è confacente all’interesse del minore.
Tribunale di Velletri, 7 dicembre 2023
TRIBUNALE DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 04/10/2023 nella causa di
regolamentazione della responsabilità genitoriale vertente tra …. E B.F., iscritta al n.
2617/2023 R.G.A.C.;
sentite le parti;
rilevato l’esito negativo del tentativo di conciliazione;
vista la concorde richiesta di affidamento congiunto relativamente al figlio minore;
viste le conclusioni delle parti che controvertono circa il collocamento del minore;
ritenuto che la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un
regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità
del minore assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che
solo la permanenza presso la casa familiare dove lo stesso minore ha vissuto sinora può
garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare
confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio;
che pertanto va disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre con cui
il figlio ha sempre vissuto;
rilevato inoltre che non vi sono profili ostativi in ordine ad una regolamentazione
standard del diritto di visita paterno;
ritenuto altresì che il padre possa corrispondere per il mantenimento del figlio la somma
complessiva di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, atteso che il sig. B. percepisce una somma
netta mensile di € 1.800,00 circa, ma deve corrispondere mensilmente un
mantenimento per le due figlie nate da precedente relazione di circa 700,00 euro
mensili, oltre al pagamento del canone di locazione;
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO ONDIF
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decidendo ai fini dell’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché in
ordine alle richieste di prova ai sensi dell’art. 473 bis.22. c.p.c., ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
1) il figlio minore viene affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori con
collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
2) dispone che il padre eserciti il diritto di visita con le seguenti modalità: – a settimane
alterne, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica, con pernotto
presso il padre; – i pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì dall’uscita di
scuola alle ore 20.00, salvo diverso accordo; – in occasione delle vacanze scolastiche
legate alle festività natalizie e di fine anno, il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio,
alternativamente ogni anno, la sera, ovvero, il giorno di Natale, così come la sera,
ovvero, il giorno di Capodanno e dell’Epifania, iniziando per il primo anno con il giorno
di Capodanno e dell’Epifania; – per le festività pasquali e/o altre festività o ponti, l’intero
periodo di vacanze scolastiche in via alternata; – per il periodo estivo, comprensivo delle
vacanze scolastiche, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni del mese di luglio e del
mese di agosto, ossia i periodi dal 1° di luglio e di agosto al 15 di luglio e di agosto,
ovvero, dal 16 di luglio e di agosto al 31 di luglio e di agosto di ciascun anno;
3) dispone che il padre versi, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio,
la somma complessiva di € 300,00 mensili da pagare entro il 5 di ciascun mese tramite
bonifico bancario sul c/c intestato alla signora ….. da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici ISTAT.
4) Le spese di carattere straordinario vengono assunte al 50% da entrambi i coniugi
come da protocollo del Tribunale di Velletri.
5) ritenute non necessarie le prove richieste, rinvia per la precisazione delle conclusioni
e discussione all’udienza del 02/10/2024 ore 10.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti
costituite, al Pubblico Ministero in sede.
