La finalità compensativa dell’assegno divorzile deve essere provata.
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza del
12 marzo 2024, n. 6433, Cons. Rel. Dott. Rosario Caiazzo
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/12/2023) 12/03/2024, n. 6433
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 23412-2022 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Belle Arti 7, presso l’avv.
Domitilla Ambrosio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Gigliotti, per
procura speciale in atti;
– ricorrente –
– contro –
Giurisprudenza di legittimità Ondif
B.B., elett.te domic. in Roma, viale delle Milizie 106, presso l’avv. Stefania
Falvo D’Urso, rappres. e difeso dall’avv. Maria Silvia Marchesi, per procura
speciale in atti;
– controricorrente-
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
– intimata –
– nonché –
B.B., elett.te domic. in Roma, viale delle Milizie 106, presso l’avv. Stefania
Falvo D’Urso, rappres. e difeso dall’avv. Maria Silvia Marchesi, per procura
speciale in atti;
– ricorrente incidentale –
– contro –
A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Belle Arti 7, presso l’avv.
Domitilla Ambrosio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Gigliotti, per
procura speciale in atti;
– controricorrente all’incidentale –
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 492-22, pubblicata in
data 10.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023
dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.
Svolgimento del processo
Con sentenza definitiva del 18.3.21 il Tribunale di Firenze (dopo aver emesso
sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
A.A. e B.B.), preso atto del raggiungimento della maggiore età del figlio C.C. e
dell’età di 17 anni dell’altro figlio, disponeva l’affidamento congiunto del
minore, con collocamento prevalente presso la madre (affidando agli accordi
tra le parti la determinazione dei periodi in cui il padre poteva tenere il minore
con sé), e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di Euro
500,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, il Tribunale poneva a carico della moglie un assegno divorzile a favore
dell’ex marito di Euro 4.500,00 mensili, considerando che quest’ultimo aveva
abbandonato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla gestione del
patrimonio immobiliare dell’ex moglie.
Quest’ultima proponeva appello che, con sentenza del 10.3.22, la Corte
territoriale accoglieva parzialmente, riducendo l’assegno a favore dell’ex marito
Giurisprudenza di legittimità Ondif
a Euro 3.000,00 al mese, confermando per il resto la sentenza impugnata,
osservando che: l’autonomia economica dell’ex marito era stata compromessa
dalla cessazione del vincolo matrimoniale, in ragione delle scelte endofamiliari
condivise dai coniugi, che hanno visto l’attività professionale dell’appellato
spostarsi dalla D.D.Spa (ove era impiegato, percependo uno stipendio mensile
di Euro 3.000,00), allo svolgimento, per oltre un decennio, di un’attività
professionale consistente in via esclusiva nella cura del patrimonio immobiliare
di proprietà dei suoceri e della ex moglie; che tali scelte endofamiliari avevano
contribuito anche alla sua qualificazione e realizzazione professionale in un
ruolo manageriale apicale, quale amministratore unico della TM Srl,
percependo compensi complessivamente migliorativi dello stipendio percepito
in precedenza; l’ex marito, quale geologo, svolgeva anche la carica di
assessore all’ambiente del Comune di V , manifestando un’autonoma capacità
di lavoro e di guadagno, anche se grandemente limitata rispetto a quella svolta
in costanza di matrimonio; l’ex moglie, pur titolare di ingente patrimonio
immobiliare con elevate rendite, era però gravata da un cospicuo
indebitamento di oltre 2.500.000 Euro, a fronte di attività produttive
prevalentemente immobiliari e tali da richiedere costi che ne erodevano le
disponibilità liquide; tenuto conto dei vari elementi di valutazione, l’assegno
divorzile a favore dell’ex marito era da determinare in Euro 3.000,00 mensile
quale importo idoneo a soddisfare la funzione compensativa-perequativa
dell’assegno stesso; era infondato il motivo d’appello relativo al rigetto della
domanda di condanna dell’ex marito al mantenimento del figlio maggiorenne
ma non ancora autosufficiente, in quanto tale figlio aveva interrotto gli studi da
oltre quattro anni, e la madre gli aveva prima allestito un negozio di
abbigliamento in Firenze, e poi investendo in un’impresa nautica in cui
occupare il figlio, che successivamente si era dedicato alla gestione del
patrimonio familiare; era da confermare al riguardo quanto deciso dal giudice
di merito in ordine ad una raggiunta autonomia economica da parte del figlio
maggiore tale da giustificare la revoca dell’assegno a carico del padre; era
inammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto dall’ex moglie
all’ex marito per far fronte al pagamento del canone di locazione, in quanto
questione estranea al giudizio.
A.A. ricorre in cassazione con due motivi. B.B. resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 5, c.6, L. n.
898-70, per aver la Corte d’appello ritenuto il diritto dell’ex marito all’assegno
divorzile, pur non essendone stata provata la funzione compensativa, cioè che
lo stesso ex marito abbia contribuito alla formazione o all’incremento del
patrimonio personale dell’ex moglie, pur percependo corrispettivi dall’attività di
gestione del patrimonio di quest’ultima e dei suoi familiari, e senza sacrificare
le sue aspettative lavorative e reddituali.
La ricorrente lamenta in particolare che: la Corte d’appello abbia violato il
predetto art. 5, riconoscendo un assegno corrispondente al compenso dell’ex
marito (quale amministratore delegato della TM Srl) ed equivalente al
Giurisprudenza di legittimità Ondif
contributo stabilito a carico della ex moglie per il suo mantenimento in sede di
separazione, atteso che l’ex marito avrebbe di fatto solo conservato il
patrimonio pervenuto in eredità alla A.A., percependo regolare remunerazione
per essa, dimostrando peraltro di essere in grado di trovare altra occupazione
adeguata; la funzione compensativa dell’assegno era stata ravvisata
nell’impossibilità per l’ex marito di continuare a percepire gli emolumenti di cui
prima poteva disporre, ed ancorandone l’importo al compenso che costituiva il
corrispettivo dell’attività prestata in costanza di matrimonio; la Corte
territoriale aveva di fatto parametrato l’assegno all’ormai superato criterio del
tenore di vita della famiglia.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 111 cost., c.6, 5, c.6, L. n.
898 del 1970 , 132, c.4, c.p.c., per aver la Corte d’appello adottato una
motivazione contraddittoria nella quale, dopo aver dato atto della mancanza
delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile, l’abbia poi
riconosciuto, seppure con la riduzione a Euro 3.000,00 al mese.
L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 115 e 116
, c.p.c., per aver la Corte territoriale posto alla base della decisione prove non
acquisite al giudizio (la retribuzione quale amministratore della TM Srl
d’importo doppio a quella che percepiva come dipendente della D.D.Spa,
mentre la somma mensile di Euro 2.400,00 versata al controricorrente dalla
suocera era destinata alle spese di famiglia; l’aver estinto il mutuo da lui
contratto per l’acquisto della sua quota della casa di E.E. con le retribuzioni per
la carica di amministratore), e contrastate da prove testimoniali e documentali.
A.A. deposita controricorso al ricorso incidentale.
B.B. ha depositato il 22.12.2022 un’istanza di rimessione in termini
deducendo: che per lo sciopero dei mezzi di trasporto il plico contenente il
controricorso e i documenti allegati, spedito l’1.12.2022, era pervenuto a Roma
il 5.12.2022 alle 13; che nel pomeriggio del 5.12.2022 il difensore aveva
provveduto telematicamente al deposito ed all’iscrizione a ruolo del
controricorso e del ricorso incidentale; che all’atto di tale deposito telematico,
dopo aver ricevuto dal sistema le ricevute di avvenuta accettazione e
consegna, era stata generata, in luogo della terza ricevuta di verifica, un
messaggio di “notifica eccezione” e che, pertanto, stante l’incertezza
sull’acquisizione o meno del deposito, il giorno successivo era avvenuta
l’iscrizione a ruolo anche in via cartacea; successivamente era emerso che il
deposito telematico era stato rifiutato dal sistema per problemi relativi alla
nomenclatura del sistema informatico e che, pertanto, tale iscrizione a ruolo
non poteva ritenersi non tempestiva.
Il ricorso principale è fondato.
All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e
conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge
richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di
Giurisprudenza di legittimità Ondif
un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal
legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio
della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio dovrà essere
espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto
(Cass., S.U. 18287-2018).
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve
provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base
alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza
di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di
uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto
ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto
attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in
tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge
economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del
sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-
reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel
giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso,
assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250-2021; Cass. 23583-
2022; Cass. 9144-2923).
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha valutato comparativamente i redditi
delle due parti, pervenendo alla conclusione che la A.A., sebbene titolare di un
ingente patrimonio immobiliare (oltre 80 immobili), che le assicuravano un
reddito netto elevato, ha comunque debiti fiscali per Euro 755.969,73, ed è
gravata da un mutuo – per fare fronte ai debiti maturati – di Euro
2.500.000,00, con conseguente rata mensile di ben 22,724,00 Euro.
La Corte ha altresì accertato che la A.A. non aveva mai lavorato, essendosi
dedicata sempre ai figli, e che non risultava comprovato che l’avere l’B.B.
lasciato il precedente lavoro presso laD.D.Spa si fosse tradotto per il medesimo
in una perdita, atteso che l’incarico di amministratore unico della TM Srl
(società che gestiva il patrimonio della moglie) ha comportato per il medesimo
l’acquisizione, per tutti gli anni del matrimonio, di un stipendio doppio di quello
precedentemente percepito, contribuendo a qualificarlo professionalmente; né
risulta che il medesimo abbia rinunciato a diverse occasioni di lavoro.
La Corte d’appello ha accertato, poi, che l’attività del marito non aveva
determinato un incremento del patrimonio familiare e di quello della moglie,
Giurisprudenza di legittimità Ondif
essendosi trattato di un’attività meramente conservativa, e che l’B.B., geologo,
era stato sempre collocato sul mercato, svolgendo attività di rilievo, sicché non
risultava dimostrato che il medesimo “non possa trovare un’occupazione
confacente alle proprie attitudini”.
Il giudice di secondo cure ha, altresì, accertato che il controricorrente è
proprietario della maggiore porzione di una villa (adibita ad abitazione
familiare), per il cui acquisto aveva stipulato un mutuo estinto nel 2013, anche
se di difficile vendita, per la presenza di una vicina discarica, ma comunque di
valore, e che il medesimo è assessore comunale e svolge attività di consulente
per il Tribunale.
Pertanto, può dirsi che la decisione della Corte territoriale di confermare, ad
onta di tutti i rilievi che precedono, solo riducendolo da Euro 4.500,00 ad Euro
3.000,00, l’assegno divorzile a favore dell’B.B., sia fondata su di una
motivazione del tutto contraddittoria e contraria ai principi suesposti, fondati
sul disposto dell’art. 5 L. n. 898 del 1970 , non avendo il giudice d’appello
evidenziato rinunce pregiudizievoli ad attività più lucrative da parte dell’ex
marito, né una sua situazione economica totalmente deficitaria, né una sua
comprovata inidoneità al lavoro, e neppure un contributo significativo
all’accrescimento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.
L’accoglimento del ricorso principale, comporta l’assorbimento del ricorso
incidentale, volto a far valere questioni relative alla determinazione
dell’assegno, sulla cui spettanza il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi, facendo
applicazione dei principi suesposti.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va, pertanto,
cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, anche in ordine
alle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze – in diversa
composizione – anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 , in caso di
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2024.
