La perdita del legame affettivo è perdita attuale
Cass. Civ., Sez. III, Sent., 26 aprile 2022, n. 12987; Pres. Spirito, Rel. Cricenti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8616/ 2020 R.G. proposto da:
Z.J., Z.N., Z.G., I.P.C., Zb.Gi. e B.D., quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia B.R.N., C.,
I.C. e P.S.M., quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia P.G.L., elettivamente domiciliati in
Roma, presso l’avv. P. P., che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
D.L.M. e Informatica D.L. srl, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. F.R., che
li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
G. spa, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. M.V., che la rappresenta e
difende.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5128/ 2019, depositata il 25.7.2019 non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.2.2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Svolgimento del processo
Che:
1.- Z.J., Z.N., Z.G., P.I.C., in proprio, e Zb.Gi. e B.D. quali rappresentanti legali della minore B.R.N.,
nonchè P.I.C. e P.M.S., quali rappresentanti legali della minore P.L.G., sono tutti parenti, figli in
particolare, di Z.V., rimasto vittima di un incidente stradale il (OMISSIS), investito mentre
attraversava la strada sulle strisce pedonali e deceduto dopo tre giorni.
2.- I congiunti della vittima hanno agito in giudizio nei confronti di D.L.M., conducente del veicolo,
e della società D.L. informatica SRL proprietaria, nonchè della G. Assicurazioni spa che garantiva il
veicolo investitore, dopo che comunque quest’ultima aveva corrisposto alcune somme a ristoro del
danno inferto dall’assicurato.
3.- In particolare, gli eredi della vittima hanno agito davanti al Tribunale di Roma, per conseguire un
maggio risarcimento rispetto a quello spontaneamente riconosciuto dalla assicurazione, ed il
Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del D.L., liquidato un importo complessivamente
superiore a quello corrisposto in via extragiudiziale dalla G., e condannato quindi i convenuti al
pagamento della differenza.
Questa decisione è stata appellata sia dai convenuti che dagli eredi, da parte dei primi, relativamente
alla risarcibilità di alcuni danni, e, da parte dei secondi, relativamente alla quantificazione del danno
nonchè relativamente al mancato riconoscimento di quest’ultimo a favore di una delle due nipoti, che
al momento del fatto era in tenerissima età.
La Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli incidentali ed ha riconosciuto in parte fondati gli
appelli principali, aumentando di poco la somma riconosciuta in primo grado: ha tuttavia escluso il
risarcimento del danno in favore della nipote che all’epoca dei fatti aveva 8 mesi.
4.- I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso avverso tale sentenza; per contro si sono costituiti
con controricorso sia la G. spa che la società informatica D.L. e D.M., i quali hanno proposto ricorso
incidentale basato su tre motivi. I ricorrenti hanno, a loro volta, notificato controricorso avverso tale
ricorso incidentale.
Il PM ha chiesto che sia il ricorso principale che quello incidentale vengano dichiarati inammissibili.
Motivi della decisione
Che:
5.- l’ambito del ricorso.
Le questioni poste dal ricorso principale sono essenzialmente le seguenti: la Corte di appello avrebbe
violato le stesse tabelle del Tribunale di Roma, a cui pur ha dichiarato di far riferimento nella
liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a favore della figlia, con cui la vittima
conviveva, dando a tale convivenza una rilevanza in termini di risarcimento inferiore rispetto a quella
prevista dalle stesse tabelle; la Corte, allo stesso modo, ha attribuito una rilevanza inferiore a quella
tabellare quanto al rapporto parentale tra la vittima e la nipote più grande, quella delle due a cui favore
è stato riconosciuto un risarcimento; infine ha erroneamente negato il risarcimento a favore della
giovanissima altra nipote che, come si è detto, aveva al momento del fatto solo otto mesi.
6.- Invece, il ricorso incidentale contesta alla sentenza impugnata di avere ritenuto provata la
convivenza tra una delle figlie e la vittima, senza che vi fosse alcun elemento di prova di tale
situazione e quindi di avere conseguentemente maggiorato il risarcimento in ragione di tale
convivenza in modo del tutto infondato; di avere comunque presunto in modo errato che in tale
convivenza, ove eventualmente esistente, la vittima contribuiva anche economicamente a favore della
figlia e che quindi la sua uccisione ha comportato per quest’ultima una perdita risarcibile ulteriore; di
avere infine riconosciuto il risarcimento a favore dell’altra nipote, quella di maggiore età, non tenendo
conto che al momento del fatto la vittima risultava essersi comunque allontanata dalla casa in cui
viveva questa nipote, e che quindi non poteva il diritto al risarcimento di quest’ultima essere
giustificato sulla base di una convivenza con il de cuius.
7.- I primi due motivi del ricorso incidentale condizionano la decisione relativa al primo ed al terzo
motivo del ricorso principale che, come si è detto, attengono al quantum del risarcimento a favore
della figlia convivente e della nipote più grande, mentre per l’appunto il ricorso incidentale mira a
contestare l’an di quel risarcimento.
8.- La questione della convivenza della figlia con la vittima.
Il primo motivo del ricorso principale fa valere violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.
Secondo i ricorrenti, ma il motivo interessa esclusivamente la ricorrente I.C., ossia la figlia ritenuta
convivente con la vittima al momento del fatto, i giudici di merito avrebbero violato le stesse tabelle
a cui hanno fatto riferimento per la quantificazione del danno, ossia le tabelle del Tribunale di Roma,
che alla convivenza tra vittima e danneggiato “di riflesso” fanno discendere un aumento di quattro
punti ed una maggiorazione di 37.000,140 Euro – nella fattispecie – anzichè di 20.000 Euro come
riconosciuto dalla Corte d’appello, che dunque avrebbe fatto erronea applicazione degli stessi criteri
che si era data per la liquidazione del danno.
Questo motivo di ricorso presuppone che si esamini il primo motivo del ricorso incidentale, con il
quale si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., ed attraverso cui si rimprovera, al contrario, alla
sentenza impugnata di aver dedotto l’esistenza di una convivenza tra la vittima e la figlia I.C. sulla
base delle sole dichiarazioni dell’appellante e del certificato di residenza in atti, elementi insufficienti
a fornire quella dimostrazione.
In sostanza, laddove il primo motivo del ricorso principale mira a contestare l’ammontare del
risarcimento riconosciuto, il ricorso incidentale mira a contestare l’an di tale risarcimento, negandone
il presupposto di fatto, vale a dire la convivenza tra vittima e figlia.
A ben vedere, anche il secondo dei motivi del ricorso incidentale condiziona l’esame del ricorso
principale.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, che fa valere violazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt.
2697 e 2729 c.c., si censura la circostanza di aver riconosciuto una maggiorazione del risarcimento,
sempre a favore di tale figlia convivente, sull’assunto indimostrato che il padre, vittima dell’incidente,
oltre che convivere con quest’ultima, contribuisse altresì al suo sostentamento, almeno in parte.
Va dunque posta attenzione a questi due motivi del ricorso incidentale, che hanno logicamente
influenza su quelli del ricorso principale.
Essi sono infondati.
I giudici di merito ricavano la circostanza che la vittima convivesse con questa sua figlia non solo dal
fatto che aveva trasferito presso quest’ultima la residenza, elemento che potrebbe di suo essere già
sufficiente e che non può considerarsi del tutto irrilevante, ma altresì dalle dichiarazioni delle altre
parti ricorrenti, che in realtà, pur essendo dichiarazioni di parte, hanno comunque una loro rilevanza:
non fosse altro perchè provengono da persone, le altre sorelle e gli altri fratelli, che avrebbero avuto
interesse contrario ad affermare la convivenza propria, anzichè quella di altro familiare, con il de
cuius, onde lucrare loro direttamente la maggiorazione del risarcimento.
Inoltre, i giudici di appello fanno, sia pure generico riferimento, ai documenti allegati, tra i quali,
come ricordano i ricorrenti nel loro controricorso al ricorso incidentale, vi erano le buste paga del de
cuius da cui risultava il domicilio e da cui risultava che il luogo del lavoro era vicino a casa della
figlia.
L’accertamento della convivenza è indotta da tutti questi elementi.
In sostanza, sebbene la motivazione sia succinta, si può dire che i giudici d’appello hanno
correttamente utilizzato il ragionamento presuntivo per affermare la coabitazione tra la figlia I.C. ed
il genitore vittima dell’incidente.
Allo stesso modo può dirsi che la decisione fonda correttamente la presunzione di sostentamento
economico del padre verso la figlia sul criterio di normalità sociale che, in casi simili, fa presumere
quella contribuzione, in caso di convivenza.
8.1.- La questione del rispetto delle tabelle prescelte.
Ciò detto, ed escluso quindi che, come denunciato con i motivi del ricorso incidentale, erroneamente
è stata operata presunzione di convivenza e di mantenimento economico tra la vittima e la figlia, va
considerato il primo motivo del ricorso principale che denuncia, come si è detto innanzi, violazione
dei criteri tabellari di quantificazione del danno.
Il motivo è fondato.
Non è qui il caso di affrontare la questione circa il vincolo che le tabelle che, come è noto, sono mere
stipulazioni su come quantificare un pregiudizio alla persona, possono o devono avere nel giudizio
sulla stima del danno non patrimoniale.
Resta altresì fuori da questo giudizio la rilevanza accordata dalla decisione impugnata alle tabelle di
Roma anzichè a quelle di Milano, che, per alcuni versi, godono del favore di questa Corte, come da
ultimo riconosciuto da Cass. 8532/2020.
Infatti, nessuna delle parti, nè i ricorrenti principali nè i ricorrenti incidentali, ha posto la questione
della violazione delle tabelle milanesi, ossia della illegittimità della scelta della Corte di appello di
Roma di adottare le tabelle romane anzichè quelle di Milano, che rimane una scelta dunque
incontestata.
Ciò detto, ed al di là per l’appunto del valore da riconoscersi alle tabelle nella liquidazione del danno,
laddove il giudice abbia fatto riferimento, quale criterio per il risarcimento, ad una determinata
tabella, cosi come ad un qualunque altro criterio, egli è tenuto ovviamente a rispettarlo, a meno che
non motivi in modo adeguato le ragioni per le quali rispetto ad una determinata voce di danno non
ritenga di dover seguire quel criterio.
Invece, la Corte di Appello non ha dato conto della applicazione di un criterio in deroga, quanto alla
personalizzazione in questione, a quello che gli offrivano le tabelle romane, che pure erano state scelte
dalla medesima Corte come quelle di riferimento per la stima del pregiudizio.
Questa questione si pone in modo analogo nel terzo motivo di ricorso principale, che ha, per contro,
il suo pregiudizio logico nel terzo motivo del ricorso incidentale.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, infatti, si denuncia nuovamente violazione dell’art. 115
c.p.c., e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe basato il risarcimento a favore
della più grande delle due nipoti, ossia B.R.N., senza però tener conto che emergeva chiaramente
come non vi fosse più convivenza con la vittima al momento del fatto, avendo quest’ultima lasciato
la casa dove viveva la nipote sin dal 2006 per trasferirsi altrove.
Per contro, il terzo motivo del ricorso principale censura, per violazione degli artt. 1226, 2043, 2056,
2059 c.c., la decisione impugnata, che, riconosciuto quel risarcimento in favore della nipote più
grande, lo ha però liquidato disattendendo le stesse tabelle del Tribunale di Roma: ancora una volta,
mentre questo motivo mira al quantum, quello incidentale contesta l’an, e dunque quello è
logicamente subordinato a questo.
Ma il motivo incidentale è infondato.
Infatti, la decisione impugnata non risarcisce la perdita della convivenza, ma la perdita del rapporto
parentale ed affettivo con il nonno, di cui la convivenza è indice, ma non elemento costitutivo
esclusivo: la decisione impugnata osserva come, pur essendosi allontanato il nonno dalla dimora della
nipote, ciò non ha inciso sul rapporto di affezione e comunque sulla rilevanza del rapporto parentale
tra i due. E dunque la Corte di Appello stessa non nega che la convivenza, ad un certo punto, sia
cessata, piuttosto ritiene ininfluente questo elemento sulla rilevanza del pregiudizio subito dalla
nipote per la perdita del nonno, in quanto il legame tra i due si era comunque consolidato durante il
tempo, passato, in cui avevano vissuto insieme.
Se si ammette che il pregiudizio è nella perdita del rapporto parentale – non nella perdita della
convivenza, ed è ovvio che si tratta di due situazioni distinte-allora la censura è fuori dalla ratio.
Stessa conclusione se oggetto del risarcimento è la sofferenza psichica della minore (il danno morale)
che può prodursi anche se la convivenza con il nonno è cessata da pochi anni.
E così, di conseguenza: se è infondato il motivo di ricorso incidentale, e dunque se si riconosce che
la Corte ha correttamente dato rilevanza alla convivenza tra la nipote più grande ed il nonno, allora è
fondato il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione delle tabelle anche su questo
punto: lo è per le ragioni già dette in precedenza.
9.- Il danno al minore infante.
Il secondo motivo del ricorso principale, che non subisce condizionamenti da alcuno dei motivi di
ricorso incidentale, denuncia violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., e censura la decisione
impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento a favore della nipote più piccola, che all’epoca
del fatto aveva solo otto mesi.
La ratio della decisione impugnata è che a quell’età non può esservi pregiudizio dovuto alla sofferenza
per la perdita, in quanto la sofferenza è propria di soggetti di maggiore coscienza, a meno di una
prova contraria.
Questa affermazione è contestata dai ricorrenti sostenendo che non tanto del danno morale si deve
discutere quanto della perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, ossia della perdita che, una
volta cosciente, la minore avverte e che consiste nel non poter aver il nonno con sè, ossia vivere dei
momenti con lui come nella normalità dei rapporti tra nonno e nipote.
Il motivo è infondato.
La questione è posta, sia pure non esplicitamente, nel ricorso, sotto due aspetti: quello del danno
morale soggettivo e quello del danno, che da quest’ultimo si differenzia per come la giurisprudenza
di questa Corte lo ha enucleato, del danno da perdita del rapporto parentale. Non cumulativamente,
ma parrebbe, alternativamente.
Non è chiaro, in sostanza, quale qualificazione pretenda il motivo di ricorso – e tutto sommato neanche
quale sia stata quella del giudice di merito. Per altro verso, è sicuro che i ricorrenti non chiedono una
duplicazione del risarcimento, proprio in quanto non pretendono espressamente che oltre al
pregiudizio soggettivo (danno morale) sia liquidato anche quello oggettivo (la perdita del rapporto
parentale in sè). Nè la sentenza impugnata, del resto, nè il ricorso, contengono una distinzione tra
questi due pregiudizi, per il caso di perdita del parente.
In tal modo, non è necessario qui discutere l’orientamento iniziato da Cass. sez. un. 26972/2008
secondo cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale
non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a
tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non
patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la
congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito
costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno
morale”.
Affermazione che ha avuto, sì, seguito nei suoi esatti termini in decisioni successive (Ad esempio
25351/2015), ma che ha visto altresì la questione precisata in termini più appropriati in Cass.
2557/2011 secondo cui “il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in
conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta
l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art.
32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno
biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia
determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale
soggettivo)”.
Ad ogni modo, si ripete, non si fa questione qui di duplicazione: i ricorrenti hanno chiesto che venga
risarcito il pregiudizio da perdita del nonno, a favore della nipote infante, quale che esso sia, come lo
si qualifichi, e non in due, ma in una sola voce. Quindi non postulano alcuna duplicazione.
Semmai, allora va posta questione se essi hanno inteso riferirsi al danno morale soggettivo, ossia alla
sofferenza che potrebbe in futuro provare la minore, quando sarà in età di avvertire la perdita, oppure
se abbiano inteso riferirsi, alternativamente, alla perdita del rapporto parentale in quanto tale – e le
due situazioni sono distinte per pacifico assunto, non cumulabili, se si vuole, ma di certo distinte, ed
alternativamente risarcibili.
Rispetto ad entrambi i pregiudizi può assumersi conclusione negativa.
La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest’ultimo possa rilevare per un infante
quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro.
In questo senso si è attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di
danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l’incoscienza
dell’infante impedisse di ammettere una sofferenza d’animo, si ricorreva all’espediente del danno
futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la
dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza
del danno, non essendo connaturale a quest’ultimo la contestualità con l’azione lesiva (Cass. 1079 del
1974; Cass. n. 2731 del 1968). Quell’espediente era una conseguenza del fatto che l’unica ipotesi di
danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale
soggettivo: cosi che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione
dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all’infante, non patendo
immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella
sofferenza prodursi in seguito.
Così come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo
che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono.
Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta.
Infatti, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello
eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere
ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l’invalidità permanente, la quale esiste già al
momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro
virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è invece
un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. E’ un danno ipotetico.
Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro
far perdere valore all’immobile, e così la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima
età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest’ultimo avrà l’età per avvertirla.
Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l’incertezza attiene al tempo entro cui il danno si
manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l’incertezza riguarda proprio la
sopravvenienza stessa del pregiudizio.
Il danno futuro dell’infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un
danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora.
Medesima conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il
pregiudizio in capo all’infante sia visto nei termini di perdita del congiunto.
Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte (le decisioni sono
numerose, da ultimo ne costituiscono indice, ed affrontano aspetti diversi, Cass. 18284/2021; Cass.
24689/2020; Cass. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione
non patrimoniale, determina con sè perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà
e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo,
“dimensioni oggettive” del pregiudizio, ossia “utilità” la cui estinzione rileva a prescindere dalla
sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di
utilità diverse dalla serenità morale.
Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la
dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva- il danneggiato
subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in
quanto perdita delle “utilità” che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva
immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che
è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle “utilità”. Ed il godimento futuro di
una situazione passata, in quanto annientata dall’illecito, è difficile da ammettere.
In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l’appunto,
impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla
lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale.
Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto
che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre
dal rapporto le “utilità” che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui
natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le
“utilità” che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente. E che l’infante non ha. Se si può
ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento
postumo dei beni che il rapporto familiare consente.
Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da
giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, sia principale che
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifico, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022
