L’obbligo di contribuzione nei confronti dei figlio maggiorenne non rivive se lo stesso perde il lavoro.
Corte d’App. Napoli, Sez. Fam., Sent. 26 luglio 2019 n. 4058 – Pres. Cocchiara, Cons. est. Sensale
La Corte d’appello di Napoli
Sezione famiglia
in persona dei magistrati
dr. Alessandro Cocchiara – presidente
dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Geremia Casaburi – consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5636/2018 RG, in materia di cessazione degli effetti civili
del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola 8 agosto 2018 n. 1506), vertente
tra
Tizio, c.f. …, elettivamente domiciliato in… , presso lo studio dell’avv…. che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello,
appellante / appellato incidentale
e
Caia, c.f. …, elettivamente domiciliata in …, nello studio dell’avv. …, che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti,
appellato / appellante incidentale
con l’intervento del
Procuratore Generale in sede.
Conclusioni
Come da verbale del 27.02.19.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Con sentenza 8.08.2018 n. 1506, il Tribunale di Nola ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.09.1987 da Tizio e
Caia; ha attribuito a Caia un assegno divorzile di € 100,00 mensili a carico di Tizio;
ha assegnato la casa coniugale in …(Na), Via …, a Caia, perché vi abiti con la
figlia …, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma; ha posto a carico
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di Tizio un contributo al mantenimento della figlia … di € 300,00 mensili con
rivalutazione Istat e rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche non
mutuabili, universitarie, sportive), previamente concordate e documentate; ha
compensato le spese.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
~ al figlio …, maggiorenne ed economicamente autosufficiente perché impiegato
nell’esercito (seppur a termine), nulla è più dovuto a titolo di mantenimento;
~ la figlia …, maggiorenne, è studentessa universitaria e vive con la madre;
~ Caia non lavora in quanto è stata licenziata nel 2012 da un impiego che
comunque le fruttava redditi mensili molto bassi; attualmente si dedica a saltuarie e
precarie attività lavorative che non le danno abbastanza per vivere; non ha
significative prospettive di trovare un impiego per l’età non più giovanile;
~ Tizio è pensionato con un emolumento da invalidità di € 256,00 al mese;
percepisce un canone di locazione di € 380,00 al mese da un immobile proveniente
dall’eredità paterna; è comproprietario di altri cespiti immobiliari privi di rendita; è
proprietario esclusivo della casa coniugale assegnata alla Iorio.
2 ~ Tizio ha proposto appello, chiedendo che sia revocato o ridotto l’assegno
divorzile a suo carico; che di conseguenza Caia sia condannata a restituire le
somme indebitamente percepite a tale titolo; che sia ridotto l’assegno per la
figlia …; che di conseguenza la Iorio sia condannata a restituire la differenza
indebitamente percepita; e sia condannata alle spese del doppio grado.
Sostiene in particolare che:
– la prova per testi articolata in primo grado e non ammessa dal Tribunale avrebbe
provato l’indipendenza economica di Caia;
– la sentenza di separazione (11.03.14) non aveva riconosciuto a Caia alcun assegno
di mantenimento pur considerata la lettera di licenziamento del 2012 già in quella
sede prodotta in giudizio;
– la lettera di licenziamento del 2012 dimostra che fino a quella data Caia ha
lavorato come addetta alle pulizie nel parco giochi Liberty, onde l’irrilevanza,
rispetto alla capacità lavorativa, di patologie pregresse, come l’intervento risolutivo
alla tiroide risalente al 1998;
– Caia continua a svolgere in nero il medesimo lavoro, come dimostrato dalle
deposizioni dei testi … e … nel giudizio di separazione e come correttamente
ritenuto nella sentenza di separazione;
– la domanda inoltrata all’INPS da Caia per il riconoscimento dell’invalidità civile
non dimostra l’allegata invalidità;
– la sentenza impugnata, in contraddizione con quella di separazione, che non aveva
riconosciuto a Caia alcun assegno, non tiene conto del sopravvenuto
peggioramento delle condizioni economiche di esso appellante, soggetto debole
della ex coppia coniugale, per condizione fisica e psichica derivata dall’incidente
del dicembre 2002 (duplice tentativo di suicidio, dapprima ingerendo farmaci e il
giorno dopo, ricoverato in clinica, lanciandosi dal quarto piano, con conseguente
perdita degli arti inferiori, onde la totale incapacità di lavoro e dipendenza
dall’assistenza morale e materiale dell’anziana madre);
– il Tribunale non avrebbe neppure considerato la revoca della pensione di
invalidità (di € 256,00 mensili) dal dicembre 2015, per il concorso di un reddito da
locazione (€ 280,00 mensili, come da contratto registrato), con obbligo di
restituzione all’INPS dei ratei percepiti dal gennaio 2014 per complessivi €
6.703,08;
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– nella quantificazione dell’assegno, il Tribunale non avrebbe considerato che la ex
moglie, in quanto casalinga fino alla separazione di fatto del 2002, non aveva dato
alcun contributo alla formazione del patrimonio comune, derivante interamente
dall’attività di autotrasportatore di esso appellante;
– il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del
contributo di mantenimento per la figlia ….
3 ~ Nel costituirsi in giudizio, Caia ha chiesto che l’appello di Tizio sia rigettato e
che, in accoglimento di appello incidentale, l’assegno divorzile sia elevato a €
300,00 mensili e sia posto a carico di Tizio un assegno di mantenimento di €
150,00 mensili per il figlio …, disoccupato e ritornato dalla madre dopo la ferma
militare di due anni. Con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie conclusioni, Caia ha dedotto che:
– le patologie sofferte – “ipotiroidismo grave post chirurgico e post terapia
radiometabolica con controllo di patologia neoplastica di base; eco di controllo del
21.02.18 per il pregresso tumore alla tiroide operato, mammografia di controllo
(anche perché soggetto a rischio) prenotata il 21.02.18 e fissata per il 25.02.19
(oltre un anno), visita di controllo senologico prenotata il 21.02.18 e fissata per il
15.03.19 verbale di pronto soccorso del 5.06.18, con le successive visite sostenute
(rachialgia dorsale cervicalgia demineralizzazione diffusa delle ossa, etc.)” – le
impediscono di lavorare;
– l’apparente contraddizione con la sentenza di separazione deriva dal fatto che in
quella sede nessuna domanda di assegno di mantenimento aveva formulato;
– Tizio «non presenta allo stato alcun disturbo psicopatologico degno di nota,
essendo da lungo tempo in remissione il disturbo depressivo post traumatico da cui
in precedenza è stato affetto e che non ha caratteri di gravità e di abitualità; allo
stato e da lungo tempo non assume terapia farmacologica; è in grado di occuparsi
autonomamente della cura della propria persona della vita di relazione e della
gestione dei propri interessi patrimoniali» (così nel 2008 la dr.ssa …, CTU nel
giudizio di interdizione intentato nel 2003 da Caia e definito con sentenza di rigetto
del 2009);
– Tizio è proprietario esclusivo della casa coniugale, di un immobile locato al
canone di € 380,00 al mese e di una quota (2/3 : 4 fratelli) di quattro appartamenti,
di cui uno abitato dalla madre e altri tre locati a un canone che, per la sola quota
spettante a Tizio, ammonta a € 550,00 mensili;
– il figlio …. è disoccupato e perciò non economicamente autosufficiente.
4 ~ All’udienza del 27.02.19, sulle conclusioni riportate a verbale, la Corte ha
riservato la decisione.
5 ~ La Corte premette in diritto che, dopo Cass. 11504/2017, la giurisprudenza si
è poi attestata sul diverso orientamento espresso da Cass. SS.UU. 11 luglio 2018 n.
18287, secondo cui all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione
assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa; per cui, ai fini del
riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce
della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali,
dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla
formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del
matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto; il
parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di
solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del
vincolo; la sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della
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vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e
responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico
patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
6 ~ Nel caso in esame, l’assegno divorzile non è dovuto perché:
– nessuna delle parti ha redditi sufficienti che consentano un esborso mensile in
favore dell’altra;
– è documentata la revoca della pensione di invalidità di Tizio (comunicazione
INPS del 31.10.15) a decorrere da gennaio 2014 e con obbligo di restituzione della
somma di € 6.703,08 indebitamente riscossa, onde sono palesemente errati i
riferimenti a tale reddito contenuti nella sentenza impugnata e negli atti difensivi in
appello di Caia;
– è documentato dal contratto di locazione in atti che l’immobile in …, Via …, frutta
a Tizio un canone mensile di € 280,00;
– non sono documentati altri redditi di Tizio;
– le condizioni di inabilità fisica di Tizio, conseguite al tentativo di suicidio, sono
molto più gravi di quelle di Caia, considerato che l’ipotiroidismo, ancorché grave,
si compensa pienamente con l’assunzione dell’ormone tiroideo e che le visite di
controllo elencate dalla Iorio, proprio perché fissate a distanza di un anno e più,
dimostrano l’inesistenza di patologie in fase acuta o comunque di situazioni
d’urgenza;
– lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti è adeguatamente perequato dal
godimento esclusivo da parte di Caia, quale assegnataria, della ex casa coniugale di
proprietà esclusiva di Tizio.
Deve dunque riformarsi la sentenza impugnata e respingersi l’originaria domanda
per l’attribuzione di un assegno divorzile.
Tuttavia le somme erogate a tale titolo in forza della sentenza di primo grado non
sono ripetibili perché si presume, anche per la loro modesta entità, che siano state
comunque destinate a soddisfare esigenze quotidiane di mantenimento.
Resta assorbito l’appello incidentale di Caia per l’aumento dell’assegno.
7 ~ L’età della figlia …, le sue esigenze sociali e di studio universitario non
consentono di ridurre il già risicato assegno di mantenimento posto a carico del
padre. Se la revoca della pensione di invalidità ha ridotto le sue entrate, è pur vero
che Tizio da un lato non è più tenuto a pagare l’assegno divorzile, dall’altro ha
l’onere di mettere a frutto, con i germani, la proprietà ereditata pro quota dal padre.
8 ~ È infondato l’appello incidentale di Caia per il riconoscimento di un assegno
di mantenimento per il figlio…, il quale, dopo due anni di ferma militare e di
allontanamento dalla casa familiare, vi è ritornato in attesa di un nuovo impegno
lavorativo. È pacifico in giurisprudenza che l’obbligo di mantenimento a carico del
genitore, una volta estinto per effetto del raggiungimento dell’indipendenza
economica del figlio, non rivive per il sopravvenuto stato di disoccupazione, salvo
gli obblighi alimentari, sussistendone i presupposti.
9 ~ La sentenza impugnata va dunque riformata nei limiti indicati. La
soccombenza parzialmente reciproca, avuto riguardo ai due gradi del giudizio,
giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR 30
maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’appellante incidentale Caia, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
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la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello principale di Tizio e
sull’appello incidentale di Caia avverso la sentenza del Tribunale di Nola 8 agosto
2018 n. 1506, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della
sentenza impugnata, per il resto confermata, rigetta l’originaria domanda di Caia
per l’attribuzione di un assegno divorzile;
b) rigetta l’appello incidentale di Caia;
c) dichiara compensate le spese di primo e secondo grado.
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n°115, per il versamento, da parte dell’appellante incidentale
Caia, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2019
Il consigliere est. Il presidente
(dr. Massimo Sensale) (dr. Alessandro Cocchiara)
