I criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale.
Cass. civ. Sez. I, Sent., del 13 agosto 2019, n. 21349 – Pres. Giancola, Rel. Tricomi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33023/2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Farfa n. 8, presso lo studio dell’avvocato Belli Maria
Concetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4980/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal cons. Dott.
TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha
concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Belli Maria che ha chiesto l’accoglimento.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Latina, pronunciando sul ricorso presentato da P.A. per chiedere, ai sensi dell’art.
520 c.c. il consenso al riconoscimento della minore C.A.A. (nata il (OMISSIS)), in luogo di quello
mancante dell’altro genitore, C.M., per quanto interessa, con sentenza n. 1177/2015, accoglieva la
domanda e, per l’effetto, ordinava all’Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative trascrizioni,
disponendo che la minore conservasse il cognome materno all’esito dell’audizione della minore e
dell’espletamento di CTU. P. proponeva impugnazione chiedendo, tra l’altro, che il cognome
paterno venisse aggiunto al cognome materno della minore.
La Corte di appello di Roma, accogliendo sul punto l’appello, ha disposto che alla minore sia
attribuito il cognome C. P., in luogo di C.
C.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. P. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, per irriducibile contraddittorietà della motivazione, atteso che la Corte di appello pur
avendo dato atto delle difficoltà emerse nei rapporti padre/figlia, culminati nel rifiuto della minore
di incontrare il padre, ha tuttavia ritenuto di accogliere l’impugnativa concernente l’attribuzione del
cognome paterno, affermando che la conseguente aggiunta “è in linea con la realtà della minore”
(fol. 8).
2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione art. 132 c.c., comma 2,
per irriducibile illogicità della decisione laddove, dopo avere evidenziato i rischi di una
marginalizzazione della figura paterna, ha ritenuto che la mancata previsione del cognome paterno
avrebbe potuto contrastare con la necessità della minore di “costruirsi un’autonoma identità,
nell’ottica del “paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale
identità”” (fol. 8).
3. Con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia l’omessa valutazione di un fatto storico
decisivo.
La ricorrente si duole che la Corte di appello, nel giustificare l’interesse della minore
all’acquisizione del cognome del padre biologico, abbia fatto leva sul processo di costruzione della
sua identità personale senza tenere conto dell’età della minore, già quindicenne, al momento della
decisione, e quindi in piena adolescenza e con un’identità ben definita nell’ambito delle relazioni
sociali; a ciò aggiunge che la minore aveva dimostrato di essere molto legata alla famiglia che
aveva aiutato sia lei che la madre negli anni e che il padre biologico non assolveva nemmeno gli
obblighi di mantenimento.
4.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati e vanno
accolti.
4.2. L’art. 262 c.c., (come riformulato a seguito del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 27,
comma 1, lett. a), a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dal medesimo D.L.gs.
n. 154 del 2013, art. 108, comma 1) così disciplina l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori
del matrimonio:
“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (c.c. 258). Se il
riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il
cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo,
anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (6).
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente
all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il comma 2
del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale
cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo
o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori
in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore,
previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento.”.
4.3. Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha chiarito, in tema di attribuzione giudiziale del
cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, che i
criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è
quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua
personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta; che la scelta, anche officiosa, del
giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il
minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento,
non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle
diverse regole, non richiamate dall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al
figlio nato nel matrimonio (Cass. civ. sez. I n. 12640 del 18/6/2015). Il giudice è investito dall’art.
262 c.c., commi 2 e 3, del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta
disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e
con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione, essendo
inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore”, né il patronimico, per il
quale non sussiste alcun “favor” in sé nel nostro ordinamento (Cass. civ. sez. I n. 2644 del 3/2/2011;
Cass. n. 14232 del 05/06/2013).
Ciò, perché il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e ciò che rileva
non è l’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile
possibile a quella del figlio di coppia coniugata, quanto piuttosto quella di garantire l’interesse del
figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua
identità personale in una determinata comunità (Cass. n. 17139 del 11/07/2017).
4.4. Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo richiamato in linea di massima i principi
enunciati, non vi ha dato corretta applicazione; infatti ha considerato il grave deterioramento dei
rapporti padre/figlia culminato nel rifiuto così espresso da parte di quest’ultima “Biologicamente è
mio padre, ma lo non lo voglio. Nessuno me ne ha parlato male…. Non lo voglio e basta. lo non ci
riesco a volerlo. Non lo vedo da mesi, lo sto bene senza di lui…” e la circostanza dell’avvenuto
riconoscimento si era arrestata allo stadio di diritto, senza tradursi in una affectio genitoriale e filiale
nonostante i tentativi condotti anche con l’ausilio dei Servizi sociali (fol. 5 della sent. imp.)
osservando tuttavia, in palese contraddizione, trasmutatasi in illogicità assoluta – e dunque – nella
nullità della pronuncia, che la scelta dell’attribuzione del cognome paterno era il linea con la realtà
della minore, senza spiegarne le ragioni se non mediante formule che, per la loro asettica
formulazione, appaiono di stile – da un lato, osservando sic et simpliciter che ciò non poteva
costituire un danno, e, dall’altro, adombrando che l’attribuzione del cognome potesse, di per sè sola,
incidere positivamente sulla maturazione del rapporto padre/figlia, contrastando la
marginalizzazione paterna e contribuendo ad assicurare il rilievo di entrambe le figure genitoriali al
processo di costruzione dell’identità personale, nonostante l’ostilità manifestata dalla figlia.
Invero non emerge dalla sentenza impugnata che siano stati utilizzati correttamente i criteri prima
enunciati volti a preservare l’interesse della minore ad evitare un danno alla sua identità personale,
intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, giacché risultano trascurate sia la
contraria volontà della minore, sia il fatto storico costituito dall’età della stessa, già in fase
preadolescenziale/adolescenziale, sintomatico di un potenziale e consolidato inserimento in una rete
di relazioni sociali e della capacità ad avere una marcata cognizione identitaria del sè, espressa dal
cognome materno che la individuava dalla nascita.
5. In conclusione il ricorso va accolto, la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di
appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del
presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione anche per provvedere sulle spese di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019
