I messaggi telefonici costituiscono prova ai fini del rimborso delle spese straordinarie.
Corte di Cassazione 17 luglio 2019 n. 19155
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13-06-2019) 17-07-2019, n. 19155
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
avverso la sentenza n. 273/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il
19/04/2018;
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 273/2018, – in controversia
concernente un’opposizione promossa da K.M.Y. nei confronti di G.E., dinanzi al
Giudice di Pace di Mantova, avverso decreto ingiuntivo emesso nel 2016 con il
quale si era ingiunto, al primo, di pagare, alla seconda, la somma di Euro
2.684,43, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese straordinarie
sostenute da quest’ultima nell’interesse del figlio minore S., nato dalla
relazione sentimentale dei due, quale contributo ulteriore (versando il padre
già Euro 250,00 al mese) per le rette dell’asilo-nido, ha riformato la decisione
di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto
ingiuntivo.
In particolare, i giudici d’appello, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo,
hanno sostenuto che, dagli “sms” prodotti dalla G., inviati a quest’ultima dallo
Y., documenti questi non contestati, quanto a provenienza e contenuto,
dall’opponente tempestivamente (se non, tardivamente, in comparsa
conclusionale), emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore
all’asilo nido e l’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta,
accordo comunque rispondente all’interesse dl figlio.
Avverso la suddetta pronuncia, K.M.Y. propone ricorso per cassazione, affidato
a tre motivi, nei confronti di G.E. (che non svolge attività difensiva).
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta:1) con il primo motivo, la violazione ed errata
applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2702 e 2712 c.c., per avere il
Tribunale riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, a tre
messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli erroneamente allo
Y., quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di
cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti;
2) con il secondo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex art. 360
c.p.c., n. 4, dell’art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale rilevato che lo Y.,
all’udienza del 16/11/2016, davanti al Giudice di Pace di Mantova, di prima
comparizione delle parti, aveva tempestivamente contestato “le produzioni”
della G. e quindi l’unico documento prodotto dalla stessa con la costituzione in
giudizio, contestazione questa sufficiente, trattandosi di documenti privi di
sottoscrizione che non dovevano essere formalmente disconosciuti ai sensi
degli artt. 214 e 215 c.p.c.; 3) con il terzo motivo, la violazione ed errata
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applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale
attribuito efficacia probatoria piena alla riproduzione meccanica dei tre
messaggi telefonici e non efficacia meramente indiziaria, in presenza di
contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente
erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.
2. La seconda censura, di rilievo pregiudiziale, è infondata.
Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che “lo “short
message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la
conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui
contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose
medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli
stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma
2, poichè, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e
di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo
non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale
anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie,
veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della
trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in
tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il
messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento
elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni
informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e,
pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro
il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose
medesime”.
Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di
cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la
qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214
c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra
realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del
disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo,
in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa
accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha
confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD
contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto
genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica
prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che
consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero; conf.
17526/2016; in termini, Cass.1250/2018).
Il Tribunale di Mantova ha dato rilievo al contenuto di tre SMS (la cui
trascrizione era stata prodotta dalla G., in sede di costituzione nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il
primo) in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative
2
alla retta dell’asilo-nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi
non erano stati contestati dall’opponente, comparso personalmente all’udienza
di prima comparizione, senza rilevare alcunchè, se non tardivamente ed
inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Il ricorrente assume nel
motivo del presente ricorso di avere comunque “contestato” l’unica produzione
avversaria. Ma non era sufficiente una generica contestazione del documento,
atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni
processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi
dell’art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e
concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra
la realtà fattuale e quella riprodotta.
La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra
enunciati.
Peraltro, come osservato anche da questa Corte (Cass.3680/2019), “nel vigore
del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione
specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere
probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di
fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non
contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”.
3. Il primo motivo è di conseguenza assorbito.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio
del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è
apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di
motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere
direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di
causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass.
24434/2016;Cass. 23934/2017).
Sempre questa Corte, ha poi affermato che la deduzione della violazione
dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,
ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una
risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione
normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle
un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una
differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale),
nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione,
abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente
apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male
esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è
consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente
inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della
violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 13960/2014; cfr
Cass. 11892/2016; Cass.27000/2016; Cass.23940/2017).
L’art. 116 c.p.c.. infatti prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo
prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua
violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata
prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non
prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente
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apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il
valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero
se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento
una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e,
quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass.,
20119/ 2009).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a
provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività
difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le
generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente
provvedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019
