Gli accordi di separazione pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa.

Cass. civ. Sez. III, Ord. 30 agosto 2019, n. 21839; Pres. Travaglino; Rel. Guizzi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8963-2017 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38 presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CARLO
POMA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI, 9, presso lo studio
dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO
FERRI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
BI.LU.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1036/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANO GIAIME GUIZZI.
Svolgimento del processo
1. B.D. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1036/16, del 15 marzo
2016, della Corte di Appello di Milano, che – rigettando il gravame incidentale da essa esperito
contro la sentenza n. 747/13, del 30 agosto 2013, del Tribunale di Pavia (e, per quanto qui ancora di
interesse, quello principale di Bi.Lu.) – ha confermato, oltre alla condanna del Bi. a corrispondere
all’odierna ricorrente la somma di Euro 2.227.828,00, oltre interessi legali, anche la reiezione della
domanda della B., volta a far dichiarare la natura simulata e l’inefficacia, ai sensi degli artt. 1414 e
ss. c.c., degli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione personale tra il Bi. e la moglie
M.A.M., ovvero, subordinatamente, la declaratoria di inefficacia degli stessi, ex art. 2901 c.c.,
2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver proposto, nella qualità di vedova (ed unica erede
legittima) di G.G.I.M., domanda di risarcimento dei danni nei confronti di Bi.Lu., resosi
responsabile di condotte illecite nei confronti del G., in ordine alle quali era intervenuta una
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per il delitto di appropriazione
indebita aggravata. Alla domanda risarcitoria era connessa altra, volta a far accertare il carattere
simulato, e quindi l’inefficacia, degli accordi patrimoniali raggiunti dal medesimo Bi. e la moglie
M.A.M., in sede di separazione personale, ovvero, in subordine, a conseguire la revoca degli stessi
ai sensi dell’art. 2901 c.c., all’uopo, pertanto, convenendosi in giudizio, oltre al Bi., anche la M..
Riferiva, infatti, la B. che il Bi., presentatosi – sin dal 1994 – quale sedicente consulente finanziario,
era riuscito rapidamente a carpire la fiducia del di lei marito, facendosi consegnare dallo stesso
ingenti somme di denaro da investire, ivi compreso il ricavato della vendita (avvenuta tra il 2002 ed
il 2003) di un grosso podere sito in (OMISSIS), già di proprietà del G., e ciò col pretesto di far
confluire anche tale importo presso una banca svizzera, dove sarebbe stato custodito il denaro
maturato quale profitto delle operazioni finanziarie in precedenza asseritamente compiute.
Essendosi il G. avveduto, successivamente, che nessun conto risultava intestato a suo nome presso
il predetto istituto di credito elvetico, sporgeva denuncia-querela dell’accaduto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia.
Rinviato a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata, il Bi. – come detto – chiedeva
pronunciarsi sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p..
Orbene, per conseguire il risarcimento del danno subito dal proprio dante causa, l’odierna ricorrente
adiva il Tribunale pavese, al quale rivolgeva anche domanda volta a far dichiarare l’inefficacia degli
accordi patrimoniali intervenuti – non casualmente, secondo la B., proprio nell’anno 2003 – in sede
di separazione personale tra il Bi. e la M., ed in forza dei quali, in particolare, il primo aveva
trasferito alla seconda la proprietà di ben tre appartamenti di pregio siti nel Comune di Milano, di
uno dei quali (per la quota indivisa di un mezzo) egli era cointestatario.
Ciò premesso, il primo giudice, mentre accoglieva la domanda risarcitoria proposta dall’attrice,
condannando il Bi. al pagamento della somma suddetta di Euro 2.227.828,00, rigettava l’ulteriore
domanda proposta nei confronti di entrambi i convenuti.
Esperito gravame principale dal Bi., per conseguire la riforma della condanna al risarcimento dei
danni comminata a suo carico, nonché gravame incidentale dall’odierna ricorrente, che insisteva,
invece, per la declaratoria di inefficacia degli accordi suddetti, la Corte meneghina respingeva
entrambi gli appelli, ritenendo, in particolare, inammissibile l’iniziativa della B.. Conclusione,
questa, cui perveniva sul presupposto della non impugnabilità per simulazione dell’accordo di
separazione, una volta che risulti intervenuta omologazione da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la B., sulla base di tre motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 4) – ipotizza nullità della
sentenza, o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c.
Assume la ricorrente di aver proposto, innanzi al giudice di appello, gravame incidentale volto a
domandare l’accertamento e la declaratoria della natura simulata, e conseguentemente l’inefficacia,
dell’accordo patrimoniale che ha accompagnato la separazione personale consensuale dei coniugi
Bi. e M., accordo in forza del quale il primo, allo scopo di assolvere “i propri obblighi nei confronti
della moglie”, aveva trasferito alla stessa la proprietà di tre diversi beni immobili.
La sentenza impugnata ha ritenuto tale domanda inammissibile, sul rilievo che sia da escludere
l’impugnabilità, per simulazione, dell’accordo di separazione, una volta omologato. Tuttavia, la
Corte milanese non si sarebbe avveduta che la domanda proposta dall’odierna ricorrente non
riguardava la separazione personale consensuale, bensì l’accordo patrimoniale che l’ha
accompagnata, omettendo, così, di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta.
Rileva, al riguardo, la ricorrente che è sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità citata
dalla Corte territoriale (il riferimento è a Cass. Sez. 1, sent. 20 novembre 2003, n. 17607) che
occorre distinguere l’accordo patrimoniale, quale atto essenzialmente negoziale ed espressione della
capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, e la separazione personale che al primo
può eventualmente accompagnarsi, stante la differenza ontologica e concettuale esistente tra tali
atti.
3.2. Il secondo motivo – nuovamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza
nullità della sentenza, o del procedimento, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché
all’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, ed infine all’art. 111 Cost., comma 6.
Si censura la sentenza impugnata in quanto conterrebbe “affermazioni apodittiche ed
incomprensibili”, prive del benché minimo supporto motivazionale, avendo statuito “in termini
assolutamente astratti e generici” per quale ragione anche agli accordi patrimoniali possono
estendersi le stesse argomentazioni che valgono ad escludere l’impugnabilità per simulazione
dell’accordo separativo, e ciò in considerazione della già segnalata diversità dei primi dal secondo e
la loro assoggettabilità alle norme contrattuali, ivi comprese quelle contenute nell’art. 1414 c.c.
3.3. Infine, con il terzo motivo, si deduce – ex art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 5) – omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si rileva come la sentenza impugnata si sia limitata ad affermare l’inammissibilità della domanda
volta alla declaratoria di inefficacia dell’accordo patrimoniale intervenuto in occasione della
separazione personale dei coniugi, mentre questa domanda avrebbe dovuto essere presa in
considerazione, valutata e decisa, sulla base degli innumerevoli elementi di prova addotti a
dimostrazione della sua fondatezza (e volti, in particolare, a comprovare che il Bi., a dispetto
dell’avvenuto trasferimento di residenza in Montecarlo, continuasse a vivere nella ex casa
coniugale, ovvero uno dei tre appartamenti la cui proprietà aveva trasferito alla moglie), elementi
dei quali, pertanto, si lamenta la mancata disamina.
4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione la sola M.A.M., chiedendone la
declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.
L’inammissibilità viene eccepita, in particolare, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.,, comma 1, n. 1),
giacché la ricorrente, nel sostenere che gli accordi patrimoniali sarebbero del tutto autonomi rispetto
a quelli separativi, non avrebbe offerto alcuna dimostrazione argomentativa, specifica e plausibile,
idonea a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale, di segno opposto, espresso da
questa Corte.
Si dà conto, inoltre, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità o infondatezza del ricorso,
dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra i coniugi M. e Bi., nonché della definitiva assegnazione in proprietà, a quest’ultima,
dell’immobile già casa coniugale.
Quanto, infine, agli altri motivi, si rileva come nessuna anomalia motivazionale presenti la sentenza
impugnata, uniformatasi, come detto, ad un costante indirizzo giurisprudenziale in materia,
dovendosi, infine, escludere anche la ricorrenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio. La Corte di Appello di Milano, infatti, ha dato conto degli elementi su cui si fondava la
declaratoria di inefficacia proposta dalla odierna ricorrente, salvo poi ritenere la stessa
inammissibile, per le ragioni già illustrate.
5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, ciascuna insistendo nelle proprie argomentazioni e
replicando a quelle avversarie.
Motivi della decisione
6. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati. 6.1. Il primo motivo di ricorso non è
fondato.
6.1.1. Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di “omessa pronuncia”, alla stregua
dell’interpretazione che della sua ricorrenza ha fornito questa Corte.
Ed invero, il “vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando
vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda
ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che
garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto
concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di
accoglimento o di rigetto” (cfr. da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 6-5, ord. 27 novembre 2017, n.
28308, Rv. 646428-01), essendosi anche precisato che “il giudice di merito, nell’indagine diretta
all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma
deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. Sez. 6-1,
sent. 7 gennaio 2016, n. 118, Rv. 638481-01).
Alla luce di questi principi, dunque, la decisione della Corte milanese si sottrae alla censura in
esame. Essa, invero, ha interpretato, quella proposta dall’attrice, come richiesta di accertamento del
carattere simulato dell’accordo di separazione, ritenendo, poi, la stessa inammissibile e, dunque,
pronunciandosi su di essa. Altra è diversa questione – su cui insistono, invece, gli altri due motivi di
ricorso – è se tale conclusione possa ritenersi corretta.
6.2. Il secondo motivo è, invece, fondato, sebbene nei termini che si andranno, di seguito, ad
indicare.
6.2.1. Attraverso di esso, come visto, la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non
ha tenuto conto dell’esistenza di una differenza, ontologica e concettuale, tra separazione
consensuale dei coniugi ed accordi patrimoniali raggiunti, tra gli stessi, in occasione della prima,
tanto che in relazione a questi ultimi non è stata esclusa la possibilità di esperire l’azione di
simulazione o quella diretta a far valere vizi del consenso (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 20 marzo 2008, n.
7450, Rv. 602581-01).
Al riguardo, tuttavia, occorre chiarire a quali condizioni possa affermarsi l’autonomia di detti
accordi patrimoniali rispetto al negozio di separazione.
Sul punto va richiamato quanto, di recente, affermato da questa Corte, ovvero che “la separazione
consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco
a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti –
ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle
pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita
separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche” (così,
in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 19 agosto 2015, n. 16909, Rv. 636506-01). Su tali basi, quindi, si
è ritenuto che “l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla
convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto
tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono
ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali,
pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando
semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e
dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera
autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti
giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i
pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e
purché non ledano diritti inderogabili”. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che “ben possono
allora dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella
separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo
immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare
situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate – convivere nello
stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente
compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 16909
del 2015, cit.).
6.2.2. Orbene, siffatta constatazione giova all’odierna ricorrente, considerando che l’accordo avverso
il quale ella ha esperito l’azione di simulazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata,
costituiva adempimento “una tantum” di tutti gli obblighi del marito verso la moglie (e non soltanto
di quell’obbligo di mantenimento, facente parte, come già evidenziato, del “contenuto essenziale”
dell’accordo di separazione), recando, pertanto, una regolamentazione complessiva dei loro rapporti.
Non casualmente, infatti, attraverso di esso, il Bi. ha disposto, in favore della M., non del solo
immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare, realizzando,
pertanto, un atto dispositivo che – per il suo ampio contenuto – va ben oltre la necessità di definire
l’obbligo di mantenimento, comprendendo quelle “altre statuizioni economiche” che integrano,
secondo il summenzionato arresto di questa Corte, il contenuto “eventuale” dell’accordo di
separazione.
Rispetto, dunque, a tale pattuizione, con la quale i predetti Bi. e M. hanno inteso dare, come detto,
un assetto generale alle loro relazioni, non possono valere le argomentazioni – ostative
all’impugnabilità per simulazione della separazione (ad avvenuta omologazione giudiziale della
stessa) – individuate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza oggi impugnata, e
basate sul rilievo che “l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la
condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da
superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è
logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di
separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad
attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (così Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2014,
n. 19319, Rv. 632564-01).
6.2.2. Né, d’altra parte, l’accoglimento del motivo in esame potrebbe essere escluso sul rilievo che la
ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione, ormai, ipotizzabile solo in caso di “apparenza”
della stessa, ovvero di radicale contraddittorietà delle affermazioni in cui essa si sostanzia. Ai sensi,
infatti, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art.
54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile
“ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte
motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014,
n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv.
637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01). Lo scrutinio di questa Corte
è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che
nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del
proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), o
perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940,
Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav.,
ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
Nondimeno, come si notava, la prospettazione, da parte della ricorrente, di un vizio motivazionale
non osta all’accoglimento del motivo in esame, giacché – nella sostanza – ciò che viene censurato è
un vizio di sussunzione, censurandosi la sentenza impugnata laddove ha escluso l’applicabilità delle
norme contrattuali, ed in particolare della disciplina sulla simulazione negoziale, agli accordi
accessori alla separazione consensuale.
Sulla scorta, pertanto, di tale rilievo è sufficiente ribadire – sulla base di quanto chiarito dalle
Sezioni Unite di questa Corte – come l’onere della “specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4),
secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione
delle norme di diritto su cui si fondano” non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale
ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di
ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei
casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali),
comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le
quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che
consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa,
così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente,
ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360″ citato (così,
in motivazione, Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).
Nella specie, come reso evidente dalle argomentazioni addotte a sostegno dei motivi secondo, terzo
e quarto, ciò che la B. ha inteso censurare è proprio un’errata applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c..
6.3. Il terzo motivo è, infine, inammissibile.
6.3.1. Infatti, va segnalato che – essendo stato il gravame, esperito dall’odierno ricorrente avverso la
decisione del giudice di prime cure, indirizzato contro una sentenza resa in data 30 agosto 2013 –
l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia
stata richiesta la notificazione posteriormente all’11. settembre 2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.,
(cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez.
6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio
2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd.
“doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Il tutto non senza rilevare che le circostanze delle quali sarebbe stato omesso l’esame, nella loro
ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma
testé menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi del
“novellato” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “è evidente l’inammissibilità di censure”, come
quelle attualmente prospettate dalla ricorrente, “che evochino una moltitudine di fatti e circostanze
lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà
sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo
un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla
Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent.
21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).
7. All’accoglimento del ricorso, nei termini di seguito precisati, segue la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida nel
merito, in relazione alla proposta domanda di simulazione, provvedendo anche alla liquidazione
delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie ìl secondo e dichiara inammissibile il terzo e,
per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa
composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di
Cassazione, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019