PMA: il consenso del partner può essere desunto per facta concludentia Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 giugno 2026, n. 21816; Pres. Rel. Tricomi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente ORDINANZA
Svolgimento del processo 1.1. – Con ricorso del 19.10.2023, A.A. proponeva impugnazione ai sensi dell’art. 263 c.c. per difetto di veridicità del riconoscimento effettuato in data 25.10.2021 da C.C. nei confronti del figlio minore B.B., nato a Palermo il 15.10.2021. A.A., dopo aver precisato che il riconoscimento era avvenuto in occasione della formazione dell’atto di nascita del minore, nato a seguito di un intervento di procreazione medicalmente assistita effettuato in Ucraina, chiedeva al Tribunale, previo espletamento di indagine genetica, di accertare e dichiarare che il riconoscimento non corrispondeva a verità biologica; di dichiararne la nullità per violazione dei requisiti previsti dall’art. 12 del D.P.R. 396.2000, atteso che la dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita non era stata raccolta dall’ufficiale di stato civile; di accertare l’assenza dei presupposti di cui alla l. 40.2004 per l’acquisizione dello status genitoriale, in quanto difettava una dichiarazione di volontà consapevole all’accesso alle tecniche procreative da parte dell’C.C.; e, per l’effetto, di adottare ogni provvedimento conseguenziale anche in relazione alla modifica del cognome del minore. La stessa richiedeva altresì l’adozione di provvedimenti temporanei e urgenti in ordine all’affidamento del figlio. Si costituiva C.C., il quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per contrasto con l’art. 9 della l. 40.2004, nonché per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 263 c.c., per decorso dei termini di legge. Nel merito, chiedeva respingersi le avverse domande ed adottare i provvedimenti in ordine all’affidamento del minore. Si costituiva anche l’avv. D.D., n.q. di curatrice speciale del minore, la quale, ritenendo prioritario il mantenimento del rapporto del minore con entrambi i genitori, chiedeva il ripristino degli incontri con il padre e l’accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti. Con sentenza n. 5571/2024 del 18.11.2024, il Tribunale di Palermo così disponeva: – dichiarava inammissibile l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per contrasto con l’art. 9 l. 40.2004; – disponeva l’affidamento condiviso di B.B. ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre; – stabiliva che il padre incontrasse il figlio due volte a settimana, una volta prelevandolo dall’abitazione materna (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e una volta presso i locali del S. S. N. del Comune di Palermo; – incaricava il responsabile del S.S. N. di relazionare al Giudice Tutelare ogni due mesi sull’andamento degli incontri, segnalando immediatamente eventuali inosservanze al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni; – disponeva la continuazione, o l’avvio, della presa in carico terapeutica di A.A. presso il Consultorio familiare, con possibilità di reindirizzamento presso altro servizio, al fine proseguire nel percorso di elaborazione dei vissuti personali e per l’acquisizione di competenze materne più profonde rispetto al mero accudimento, con obbligo di relazionare al G.T. ogni due mesi e segnalazione al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio; – poneva a carico di C.C. l’obbligo di versare Euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie; – ammoniva la A.A. a collaborare con diligenza per garantire il regolare svolgimento degli incontri con l’C.C., sia presso lo S. N. che all’esterno; – condannava A.A. al pagamento, in favore dell’C.C., della somma di Euro 150,00 per ogni singola inosservanza degli appuntamenti fissati dal servizio S. N. e di quelli esternalizzati; – condannava la A.A. alla rifusione delle spese di lite – anche dei subprocedimenti – in favore di C.C., quantificate in Euro 10.860,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla Curatrice speciale del minore che si liquidavano in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell’Erario. 1.2.- La decisione di primo grado veniva impugnata da A.A.. C.C. si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello. Anche la curatrice speciale del minore chiedeva il rigetto dell’appello, ad eccezione della richiesta inerente all’aggiunta del cognome materno posponendolo, però, a quello paterno. La Corte di appello di Palermo ha accolto in parte il gravame ed ha autorizzato A.A. a presentare domanda al Prefetto competente per la modifica del cognome del minore B.B. aggiungendo il cognome materno a quello paterno, con la seguente composizione del cognome “C.C. A.A.”; la Corte di appello ha confermato, nel resto, l’impugnata sentenza, provvedendo sulle spese. 1.3.- A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicate con quindici motivi, illustrati con memoria. C.C. ha replicato con controricorso e memoria. La curatrice speciale del minore è rimasta intimata. Motivi della decisione 2.1.- Preliminarmente si osserva che il controricorrente ha eccepito l’illeggibilità della documentazione relativa alle notifiche; la ricorrente ha provveduto tempestivamente ad un nuovo deposito dal quale si evidenzia la regolarità delle notifiche, di guisa l’eccezione va disattesa. 2.2.- La ricorrente, a sua volta, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso. Anche questa eccezione va disattesa, risultando il controricorso redatto in sintonia con quanto previsto dagli artt. 370, 365 e 366 c.p.c. 2.3.- Sempre preliminarmente, rileva il Collegio che la ricorrente sostiene di agire anche nell’interesse del minore rappresentato dalla curatrice speciale. La prospettazione della madre di agire nell’interesse del minore è priva di rilievo processuale, atteso ella non ha alcuna legittimazione ad agire in rappresentanza del minore in questo processo promosso ex art. 263 c.c. Il figlio è rappresentato nel giudizio in via autonoma dalla curatrice speciale avv. D.D., alla quale è stato notificato il ricorso introduttivo e che ha depositato nel presente grado solo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3.1. – Il primo e il secondo motivo vanno trattati congiuntamente per connessione. 3.2.- Il primo motivo denuncia: art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 della l. 40.2004 e dell’art. 263 c.c., in contrasto con i canoni ermeneutici (artt. 12 e 14 Preleggi). A parere della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe violato i canoni ermeneutici, ritenendo non applicabile l’art. 263 c.c., norma generale che disciplina l’impugnazione del riconoscimento del rapporto di filiazione per difetto di veridicità, in forza dell’erronea interpretazione dell’art. 9 della l. 40.2004, al caso di specie che si caratterizza, nella prospettazione della ricorrente, per l’assenza di consenso documentato di C.C. alla tecnica di PMA eterologa. 3.3.- Il secondo motivo: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti -Omesso esame di documenti prodotti in grado di appello, decisivi ai fini della decisione. La ricorrente deduce che la Corte di appello ha sostenuto che la madre non avrebbe provato “il dissenso” del resistente alla specifica tecnica di PMA, in palese violazione al principio dell’onere della prova, che poneva sul resistente l’onere di provare il fondamento dell’eccezione di inammissibilità sollevata in merito all’applicabilità della l. 40.2004 per mancanza del consenso e, dunque, l’onere di provare l’esistenza del suo consenso documentato alla tecnica di PMA. 3.4.- Il secondo motivo concerne la prestazione del consenso da parte di C.C. alla PMA e va esaminato con priorità, atteso che la prima censura è svolta sul presupposto formulato dalla ricorrente che la procedura di PMA non fosse stata assistita dal consenso del partner C.C. Il secondo motivo va disatteso. Giova evidenziare che la Corte di appello ha respinto la prospettazione svolta da A.A. circa l’assenza di consenso alla fecondazione eterologa da parte di C.C. ed ha affermato che il consenso ex l. 40.2004 si evince” (…) non solo perché il riconoscimento del piccolo B.B. vale quale atto concludente ai sensi dell’art. 9 L. cit., ma anche perché egli ha inteso partecipare in veste di padre a tutti gli eventi più significativi per la vita del bambino (nascita, battesimo, primo compleanno, cfr. foto allegate), sia prima di sapere di non avere un legame biologico con B.B., sia, soprattutto, dopo averne avuto la certezza: tali elementi dimostrano la volontà dell’appellato di essere il padre di B.B. a prescindere dal legame genetico. Inoltre, non hanno trovato riscontro le allegazioni dell’appellante in ordine ad atti o comportamenti dai quali possa desumersi che l’C.C. abbia espresso in maniera esplicita un dissenso al progetto di genitorialità intrapreso con la ex compagna. Deve quindi concludersi nel senso che, a fronte del consenso dell’C.C. alla tecnica di procreazione eterologa, non sia possibile mettere in discussione detta paternità e ciò né da parte del padre, né da parte della madre, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, così come sopra delineata.” (fol.15/16). Tanto premesso risulta evidente che la censura non coglie la ragione decisoria, posto che la Corte di appello ha affermato, a seguito di accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l’avvenuta prestazione del preventivo consenso alla PMA di cui si discute da parte di C.C. sulla base di quanto dallo stesso dimostrato, tenuto conto del fatto che la nascita era frutto di PMA a cui l’C.C., circostanza incontestata, aveva partecipato sin dall’inizio, che egli aveva proceduto nell’immediatezza della nascita al riconoscimento il piccolo con l’assenso della madre con atto ritenuto concludente e rilevante ai sensi dell’art. 9 della l. 40.2004, anche in caso di PMA eterologa, vietata in Italia, e considerata la condotta documentata circa il rapporto di genitorialità intessuto nel tempo dal padre con il minore, dopo la nascita. Ne consegue che la decisione ha dato retta applicazione ai principi in tema di onere probatorio sanciti dall’art. 2697 c.c. e non ha dato luogo ad alcuna impropria inversione dell’onere della prova, atteso che tutti gli elementi indiziari e probatori acquisiti convergono univocamente a dimostrare -come accertato dalla Corte di merito – che il consenso era stato prestato dall’inizio, come evincibile dalla sottoposizione dello stesso C.C. alla tecniche funzionali alla realizzazione della PMA indipendentemente dal fatto che la stessa venisse realizzata con modalità “omologa” o “eterologa”, e confermato implicitamente con atti concludenti fino al momento del riconoscimento e successivamente con l’espletamento della funzione genitoriale. Risulta, invece, inammissibile il dedotto vizio motivazionale. Giova rammentare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812/2018; 16583.2024). Tuttavia, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, determina non solo l’onere di indicare in quale sede processuale il documento risulta prodotto (Cass. 28184.2020), ma anche di specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, senza di che il motivo non può che rimanere confinato nella astrattezza e genericità. Il ricorso per cassazione deve dunque contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. n. 31082/2017). Nel presente caso, la ricorrente non ha accompagnato l’elencazione dei documenti con l’illustrazione degli specifici fatti dagli stessi emergenti e tali da assumere – a suo parere – decisivo rilievo nella controversia in esame, di guisa che la Corte non è stata posta in condizione di apprezzarne la rilevanza. 3.5.- Disatteso il secondo motivo, il primo motivo si rivela inammissibile perché dà per presupposta la fondatezza dell’assunto della ricorrente circa la mancata prestazione del consenso alla PMA eterologa da parte di C.C., circostanza che invece è smentita dall’accertamento della avvenuta prestazione del consenso rilevante ai sensi dellart.9 della l. 40.2004, anche ove reso per facta concludentia, da parte di C.C., adeguatamente motivato sul piano logico e giuridico dalla Corte di appello in misura certamente rispondente al c.d. “minimo costituzionale” cui ha riconnesso il conseguente effetto del divieto di disconoscimento. 4.1. – Il terzo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 263 c.c. in relazione al capo che ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre per decorso dei termini di legge. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo non ha considerato l’esatta portata dell’art. 263 c.c. come riscritto a seguito dell’intervento della Corte cost. 133.2021. 4.2.- Il motivo è inammissibile. Come osserva la stessa ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile al caso in esame l’art. 263 c.c. per un duplice ordine di ragioni: la prima fondata sul “consenso prestato prima dell’avvio della procedura, come espressamente previsto dagli artt. 6, 8 e 9 della l. 40.2004 già citati” e la seconda sul rilievo che “anche a voler ammettere una simile azione, la stessa non potrebbe che decorrere dal riconoscimento, essendo evidente che già in quel momento è nota la possibilità che non vi sia un legame biologico, di tal che la stessa è comunque tardiva, come già sottolineato dal Tribunale” (fol.16/17). L’esame del terzo motivo risulta ininfluente, posto che la ratio decidendi relativa alla tardiva proposizione dell’azione ex art. 263 c.c. su cui è focalizzato il motivo in questione, anche ove ritenuta autonoma, è ulteriore rispetto a quella dell’inapplicabilità dell’art. 263 c.c. alla fattispecie in esame, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata ed il motivo non risulterebbe in nessun caso idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione presa in esame in relazione ai primi due motivi respinti (Cass. 15399.2018, 15350.2017 e 21490.2005). 5.1- Con il quarto motivo si denuncia: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa rappresentazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 44 del D.P.R. 369.2000, anche con riferimento agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale – Violazione dell’art. 254 c.c. Reputa la ricorrente che la Corte ha del tutto disatteso la disciplina sulla forma di un atto solenne come il riconoscimento del figlio, svuotando di contenuto le norme di riferimento. 5.2. -Il quarto motivo è inammissibile 5.3.- Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019; Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019). 5.4.- La ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano la formazione dell’atto di nascita da parte dell’Ufficiale di Stato Civile sulla cui ricorrenza, nella fattispecie in esame, la Corte di appello si è diffusamente soffermata con congrua e logica motivazione fondata sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie (fol.17/18). La ricorrente propone censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità. Ne discende l’inammissibilità del motivo di ricorso così proposto. Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo, invece, la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022). 6.1. – Il quinto motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. -Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia in relazione alla dedotta violazione dell’art. 221 c.p.c.: a parere della ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo omette di censurare l’error in procedendo del giudice di prime cure, nonostante che l’accertamento della falsità del documento impugnato avrebbe travolto il suo contenuto. 6.2.- Il quinto motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n.26029/2023; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 20311/2011). Nel caso in esame, la Corte di appello ha confermato la decisione impugnata in toto, tranne che per quanto riguardava la domanda relativa all’attribuzione del cognome; ne consegue che anche il motivo di appello concernente la querela di falso proposta in via incidentale è stata respinta. Va aggiunto che la censura in esame risulta del tutto priva di specificità in quanto non riproduce il contenuto della querela di falso, né la decisione di primo grado confermata in secondo grado. Inoltre, quanto la ricorrente espone, e cioè di avere dedotto in appello che il Tribunale aveva “addirittura ignorato la querela di falso” e poi che “Con il provvedimento del 19.6.2024 il Tribunale ha semplicemente dichiarato di “non ammettere” la querela di falso…”, non soccorre in alcun modo alla comprensione né del contenuto della querela di falso, né del contenuto della decisione del G.I. assunta in data 19.6.2024, sia per la palese contraddittorietà di quanto rappresentato nel motivo di appello (il Tribunale ha ignorato o ha provveduto?), sia perché fornisce solo una personale lettura del provvedimento il cui contenuto è omesso. 7.1. – Il sesto motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza o del procedimento – Nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 473 bis 22 c.p.c.: la sentenza è affetta da nullità del procedimento (error in procedendo) per aver violato il principio cardine dell’art. 473 bis 22, ultimo comma, c.p.c., il quale impone al giudice di definire con priorità le questioni relative allo stato delle persone. Deduce che ciò ha stravolto l’andamento dell’intero processo. 7.2.- Il sesto motivo è inammissibile perché ininfluente ai fini della decisione della controversia, in quanto, a seguito del rigetto dei motivi di ricorso per cassazione che precedono, è confermata la declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. 8.1.- Il settimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU – Violazione degli art. 3 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata in Italia con l. 27.5.1991, n. 176 – Violazione e falsa applicazione della clausola generale del “miglior interesse del minore” che impone la valutazione, in concreto, di quale sia la soluzione migliore per quello specifico bambino – Violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., che non contempla l’esercizio dell’affidamento per il tramite del servizio sociale – Mancata considerazione dei criteri normativi di cui all’art. 337 ter c.p.c. nella quantificazione del contributo al mantenimento – Art. 360 comma 1, n.4 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento del contributo al mantenimento nella misura riconosciuta come dovuta, con decorrenza dal momento della nascita: secondo la ricorrente, la Corte applica il principio del “miglior interesse del minore” in astratto, disattendendo i moniti anche della Corte Edu, conferendo un mandato illegittimo al servizio S. N.di Palermo e giungendo anche a confermare il contributo al mantenimento stabilito in via cautelare, senza considerazione alcuna dei criteri legali imposti dall’art. 337 ter c.c. 8.2.- Il settimo motivo va disatteso per plurime ragioni. Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019; 24155.2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 640/2019). La censura si estrinseca in una critica a quanto accertato in fatto dalla Corte di merito e ciò la rende inammissibile. 8.3.- Va aggiunto che, anche a voler ritenere la censura riconducibile nell’alveo del vizio motivazionale, l’esito non muta. La ricorrente non indica alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame, ma sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie conforme a quanto da lei auspicato anche laddove contesta che non sia stato ben considerato il superiore interesse del minore. Invero, la Corte di appello si è adeguatamente soffermata sull’interesse del minore, motivando congruamente le statuizioni assunte sia per quanto riguarda le capacità genitoriali del padre e l’andamento degli incontri, sia per quanto riguarda la conferma dell’assegno di mantenimento e la censura risulta generica. 8.4.- È, comunque, opportuno ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). L’affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola dettata dall’art. 337 ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della “bigenitorialità”, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (Cass. n. 24876/2025). Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c. Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019). A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia). La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). La Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione” (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001). 8.5.- La decisione impugnata risulta certamente in linea con i principi enunciati in quanto ha adottato misure graduali e progressive volte a favorire il concreto esercizio del diritto alla bigenitorialità da parte del minore e a monitorare l’andamento e l’esito dei provvedimenti adottati avvalendosi di strutture specializzate, in assenza di elementi specifici ed effettivamente accertati atti a revocare in dubbio la congruità di quanto statuito. 9.1.- L’ottavo motivo denuncia: a) art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 473 bis 34 c.p.c., di assunzione dei provvedimenti indifferibili – Grave violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -Omesso esame delle modalità operative attuate da S. N. – b) art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 5bis della l. 184.1983 e all’art. 473bis 27 c.p.c. – Delega al S. S. N. istituito presso il Comune di Palermo di poteri non previsti dalla legge – Omesso controllo sull’operato del Servizio: a parere della ricorrente, omettendo di pronunciarsi su uno specifico motivo d’appello, la Corte opera lo stesso vizio in procedendo lamentato, allorché ha consentito un intervento di un Servizio pubblico non previsto dalla legge e comunque al di fuori dei limiti di proporzionalità ed efficienza che devono caratterizzare l’intervento pubblico in famiglia. 9.2.- L’ottavo motivo è infondato per le ragioni già espresse nell’esame del settimo motivo. Le misure adottate nel corso del giudizio appaiono funzionali all’esercizio del diritto alla bigenitorialità ed in linea con la giurisprudenza nazionale e comunitaria, sono congruamente motivate e accompagnate da opportune previsioni di monitoraggio e momenti di controllo in sede giudiziaria e la censura si sostanzia nella manifestazione della perdurante non condivisione delle stesse da parte della ricorrente. 10.1.- Il nono motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. -Violazione di norme di diritto – Violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., anche in relazione all’art. 3 Cost., per avere disposto “la presa in carico” da parte del Consultorio di Palermo della sola genitrice. 10.2.- Il motivo è inammissibile. Come è evidente, la statuizione ha la sola finalità di consentire alla A.A., ove convenga sulla opportunità, di accedere in maniera diretta in ragione del provvedimento giurisdizionale ai servizi del Consultorio familiare in funzione di sostegno e supporto, a fronte dell’accertamento delle condotte ostacolanti da lei poste in essere all’esercizio del diritto di bigenitorialità relativamente alla figura paterna, della elevata conflittualità e della delicatezza della vicenda, e mira a conseguire l’obiettivo di favorire il superamento di una situazione altamente pregiudizievole per il minore senza che alla stessa possa attribuirsi alcuna valenza punitiva. La censura svolta avendo riguardo all’art. 3 della Cost. è inammissibile in quanto non si confronta con la complessiva statuizione, che ha messo in evidenza le differenti condotte dei due genitori ed il comportamento non ostacolante del padre. 11.1.- Il decimo motivo denuncia: Art. 360 n.4 o art. 360 n.3 c.p.c. -Nullità del procedimento per violazione dell’art. 473 bis 27 c.p.c. e/o per violazione di norme di diritto – Attribuzione di valore di prova alle Relazioni dei servizi – Violazione dell’art. 111 della Cost. – Violazione del principio del contraddittorio: la Corte riconosce valore di prova legale alle Relazioni dei Servizi, formate in assenza di contraddittorio fra le parti e in violazione alle disposizioni di legge. 11.2. – Il motivo è infondato. La Corte non ha attribuito alcuna valenza di prova legale alle relazioni dei Servizi Sociali: le stesse sono entrate nel giudizio nel pieno rispetto del contradditorio e sono state valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass.25332/2014). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014). 12.1- L’undicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 473 bis 39 c.p.c. – Reputa la ricorrente che la Corte d’Appello erra nel confermare una sanzione in palese contrasto con la legge, omettendo di esaminare fatti decisivi che ne avrebbero imposto la revoca. 12.2.- Il motivo è inammissibile per le ragioni espresse sub 5.3. in quanto la denuncia per violazione di legge sottende la sollecitazione ad un’impropria rivalutazione della quaestio facti da parte del giudice di legittimità nei sensi auspicati dalla ricorrente, che espone esclusivamente la propria personale ricostruzione dei fatti, senza che sia indicato alcun fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. 21152.2015), di cui sia stato omesso l’esame, sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 2195 del 2022). 13.1.-Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo vanno trattati congiuntamente per connessione. 13.2.- Il dodicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.4 c.p.c. -Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sull’autonoma istanza di nomina del Curatore speciale del minore nella fase d’appello – Conseguente nullità del procedimento – art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. – Violazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 78 c.p.c. e degli artt. 82 e 83 c.p.c. applicabili per analogia – Si deduce che la Corte d’Appello ha consentito la partecipazione di un Curatore speciale non munito dei poteri, essendosi questi esauriti in primo grado. 13.3. – Il tredicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. -Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione ai sollevati rilievi sulla diligenza dell’operato del Curatore – art. 360 comma 1, n.4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sul rilevato difetto di legittimazione passiva e di potere del Curatore Speciale del minore che ha, tra l’altro, operato anche al di fuori del giudizio principale, ossia nei subprocedimenti ove erano affrontate questioni relative all’affidamento, invadendo ambiti del tutto sottratti ai poteri così come conferiti e alterando gravemente l’equilibrio processuale. 13.4.- Entrambi i motivi vanno disattesi. Va osservato che, come rimarcato dal controricorrente, la Corte d’Appello con ordinanza del 2 maggio 2025, su istanza del padre, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale già nominato in primo grado. Ne consegue che non si può ravvisare alcuna omessa pronuncia, avendo la Corte adottato il provvedimento che si palesava indispensabile alla soluzione del caso concreto implicitamente respingendo la tesi propugnata dalla ricorrente. Sotto altro profilo la censura si rileva inammissibile perché carente sul piano della specificità, atteso che l’assunto circa la mancanza dei poteri del curatore speciale ed il difetto di legittimazione passiva è contraddetto dalla statuizione assunta dalla Corte di appello che ne ha confermato la legittimazione processuale da intendersi estesa anche ai sub procedimenti interni al processo stesso. 14.1. – Il quattordicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia e conferma implicita del capo della sentenza relativa alla condanna alle spese – art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa rappresentazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dall’art. 92 comma 2 c.p.c. e dell’art. 133 del D.P.R. 115/2022, anche in considerazione della natura obbligatoria della nomina del Curatore Speciale: si deduce che la Corte d’Appello ha del tutto ignorato la doglianza relativa alla condanna alle spese, pronunciata in primo grado in violazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c.. 14.2.- Il quattordicesimo motivo è infondato. La Corte di appello ha confermato la prima decisione, respingendo tutti i motivi di appello, tranne quello relativo al cognome. Non ricorre, pertanto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. Va aggiunto che la nomina della curatrice speciale per lo svolgimento di un ufficio obbligatorio nell’interesse del minore non esonera la parte soccombente a sopportare le spese del giudizio secondo il generale criterio stabilito dall’art. 91 c.p.c., eventualmente temperato dal criterio della compensazione, ove ne ricorrano i presupposti – da accertare da parte del giudice del merito. 15.1. – Il quindicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 262 c.c. in relazione alla sentenza della Corte cost. 131 del 2022 – Violazione dell’art. 3 della Cost. La ricorrente si duole che, nell’accogliere la domanda relativa all’aggiunta del cognome materno, la Corte d’Appello abbia disposto la sua posticipazione rispetto al cognome paterno; reputa che si sia affermata apoditticamente la migliore rispondenza all’interesse del bambino, senza considerare in concreto il miglior interesse di minore. 15.2.- Il quindicesimo motivo è infondato. Una volta proposta in via giudiziale la domanda per l’attribuzione anche del cognome materno ai sensi dell’art. 262 c.c. , in fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 262, secondo, terzo e quarto, comma c.c., rientrano in questo ambito tutte le questioni attinenti all’individuazione del cognome/dei cognomi da attribuire e all’ordine degli stessi, e la decisione è interamente rimessa al giudice che deve assumere le sue determinazioni con una scelta motivata alla luce del superiore interesse del minore in ordine al cognome/ai cognomi di provenienza genitoriale da attribuirgli ed al loro ordine, senza che la specifica formulazione della domanda proposta possa ostacolare una statuizione anche diversa, sempre che congruamente motivata (Cass. 1492.2025). Orbene, la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata ha operato un bilanciamento degli interessi del minore e ha congruamente motivato la propria decisione “considerata l’età del minore (prossimo ai quattro anni) e il fatto che fin dalla nascita egli è stato identificato con il solo cognome paterno, che sia maggiormente rispondente al suo superiore interesse – in particolare sotto il profilo della continuità affettiva, relazionale e della costruzione dell’identità personale – disporre l’aggiunta del cognome materno in posizione successiva rispetto a quello paterno” (fol.22). La censura, pur esponendo una violazione di legge, deduce un’omessa motivazione e non merita condivisione, atteso che la motivazione non è affatto apodittica, c’è e è chiaramente focalizzata sulla tutela dell’identità personale e sociale già formata del minore. 16. – In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Oscuramento dati personali. Il procedimento è esente. P.Q.M. – La Corte rigetta il ricorso; – Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del grado di legittimità in favore della parte controricorrente liquidate in complessive Euro 3.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali ed accessori di legge; – Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2026. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2026