Maltrattamenti in famiglia, abitualità della condotta e aggravante della presenza del minore: sufficiente l’esposizione del figlio alle vessazioni domestiche idonea a determinarne sofferenza psico-fisica – Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10 luglio 2026 n. 26026

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE composta da Dott. APRILE Ercole – Presidente Dott. GIORGI Maria Silvia – Relatore Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere Dott. RICCIO Stefania – Consigliere Dott. LICCI Roberta – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.A., nato a L il (Omissis) avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte di appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Svolgimento del processo 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Ancona del 30 novembre 2023, che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti (572, 582 cod. pen., assorbito il fatto di cui ai capo B), previa riqualificazione ex art. 581 cod. pen. in quello sub A). La Corte riteneva il reato di cui al capo D) (artt. 612, primo comma, e 61 n. 11 – quinquies cod. pen.) a sua volta assorbito in quello di cui al capo A) rideterminando la pena in anni tre e mesi uno di reclusione, riducendo le statuizioni civili alla somma di Euro 10.00,00 per B.B. e di Euro 5.000,00 per C.C. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza, in fatto, dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine all’attendibilità della persona offesa, A.A., costituita parte civile. La descrizione da parte di quest’ultima di plurimi e ripetuti episodi di aggressione fisica e morale, violenza fisica e minacce anche gravi, prevaricazioni, condizionamenti e controlli sistematici, appariva equilibrata, obiettiva, circostanziata, completa, riscontrata da altri testi escussi (in particolare la sorella D.D. e l’Ispettore Superiore della Squadra Mobile di Ancona E.E.), con riguardo allo stato di paura in cui versava la stessa, nonché da documentazione consistente in referti medici e messaggi telefonici. La Corte riteneva, viceversa, ininfluenti le testimonianze dei testi F.F., G.G. e H.H. perché costoro, vicine all’imputato, non avevano mai ricevuto le confidenze della persona offesa e, in ogni caso, avevano una frequentazione limitata dell’abitazione della coppia, così come non reputava dirimente il fatto che la donna si fosse allontanata dalla struttura protetta nella quale era stata collocata. Quanto alle ulteriori censure, i Giudici dell’appello ritenevano sussistente l’aggravante ex art. 61 n. 11 – quinquies cod. pen., dal momento che il figlio minore della coppia, nato nel dicembre 2019, era costantemente presente agli episodi che si ripetevano con abitualità tale da incidere sul suo normale sviluppo psico-fisico, tanto che il disagio era reso manifesto dal frequente pianto e dalle difficoltà ad addormentarsi. La Corte reputava altresì sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., dal momento che le condotte maltrattanti venivano poste in essere ogni volta che la persona offesa non ottemperava ai comandi o ai divieti, provocando reazioni del tutto sproporzionate. Parimenti era ritenuta sussistente l’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione ai reati sub B) e C), giacché i comportamenti sfociavano spesso in atti di violenza fisica. Non si ritenevano, inoltre, ravvisabili motivi per concedere le attenuanti generiche, pur procedendo la Corte a una favorevole rimodulazione del trattamento sanzionatorio e, parallelamente, alla riduzione delle statuizioni civili. 2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento dei fatti e delle prove, con riguardo: 2.1. all’affermazione di responsabilità e alla ritenuta attendibilità della persona offesa, senza avere adeguatamente considerato le contraddizioni emerse nel narrato della stessa, la dinamica conflittuale che caratterizzava la relazione e i profili di immaturità della donna, in mancanza di seri riscontri oggettivi; in particolare la Corte non ha valorizzato elementi importanti quali la libertà di spostamento di cui godeva la persona offesa, i ripetuti e volontari rientri presso l’abitazione materna, l’allontanamento dalla struttura protetta; 2.2. alla svalutazione delle testimonianze favorevoli all’imputato, con particolare riguardo alle testi F.F. e H.H.; 2.3. alla configurabilità del requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti, non avendo la Corte territoriale chiarito quali condotte (e in quale arco temporale) avrebbero integrato il reato, tanto più che la convivenza era a un certo punto cessata; 2.4. alla sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di maltrattamenti, dal momento che gli episodi contestati erano riconducibili a situazioni di conflittualità all’interno della coppia, prive della volontà di instaurare un sistematico regime di vessazione; 2.5. alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 61, n. 11 – quinques cod. pen., in merito alla quale il percorso argomentativo seguito dai Giudici dell’appello è apodittico e non indica se il minore fosse effettivamente in grado di percepire le condotte maltrattanti, anche in ragione del breve lasso di tempo in cui la convivenza era continuata; 2.6. alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., non essendo dimostrato il rapporto di strumentalità teleologica tra i distinti reati di cui ai capi B) e C) con quello di maltrattamenti, né essendo stata svolta alcuna indagine in ordine all’elemento soggettivo, comunque richiesto dalla circostanza aggravante; 2.7. alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., poiché la Corte non ha indicato quali siano stati i motivi determinanti delle singole condotte, con riferimento agli specifici episodi occorsi; 2.8. alla negata applicazione delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte non ha valutato elementi positivi quali la personalità dell’imputato, il contesto relazionale della vicenda, il percorso successivo al reato. 2.9. In data 29 maggio 2026 la Difesa ha depositato conclusioni scritte con cui, richiamando tutti i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento. 3. In data 16 giugno 2026 il difensore della parte civile A.A. ha depositato conclusioni, con cui insiste per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Motivi della decisione 1. Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto. 2. Le censure dì cui ai primi quattro motivi di ricorso, con le quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato, pur diffuse in vari profili, talvolta intrecciati fra loro, sono, oltre che per molti aspetti generiche, infondate. Il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall’agente con l’intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200). Le doglianze con le quali il ricorrente denuncia il vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla conseguente possibilità di configurare, sulla scorta dei racconto della stessa, il reato di maltrattamenti sono prive di pregio. Esse, infatti, appaiono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza nella ricostruzione del compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d’accusa. In particolare, le dichiarazioni della persona offesa sono diffusamente riassunte nella sentenza di primo grado (pag. 7 – 12), che ha sviluppato una accurata motivazione in ordine alle ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto la testimone soggettivamente credibile e le sue dichiarazioni oggettivamente attendibili. Anche la sentenza di secondo grado riassume il contenuto della deposizione della persona offesa e sviluppa in modo del tutto congruo la motivazione per cui ritiene credibile la testimone e attendibile la sua narrazione (sentenza impugnata, pag. 5 – 9), escludendo che la condotta dell’imputato potesse esaurirsi in una dinamica di mera reciproca conflittualità, sottolineando altresì i plurimi elementi di riscontro al narrato della donna, quali le dichiarazioni delle testimoni D.D. B.B.. nonché E.E., il referto medico e i messaggi telefonici trascritti e acquisiti agli atti. Ne è emersa una situazione di sistematica prevaricazione dell’imputato ai danni della persona offesa, siccome vessata dalle violenze fisiche e psicologiche, accuratamente riportate nella sentenza di primo grado, mediante epiteti gravemente ingiuriosi e varie minacce; a ciò si aggiungono le aggressioni fisiche, sia durante la gravidanza che alla presenza del figlio in tenera età. La Corte ha altresì argomentato quanto alla minusvalenza degli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa, rappresentando che le testimonianze “a discarico” non erano idonee a scalfire il quadro probatorio, perché rese da soggetti privi di una conoscenza qualificata dei fatti, in quanto non presenti agli episodi di maltrattamenti. Va peraltro osservato, quanto alla contestata abitualità delle condotte maltrattanti che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello e dai motivi aggiunti successivamente presentati. In ogni modo ì Giudici del merito hanno ampiamente rappresentato come nel corso della convivenza fra l’imputato e la persona offesa, la donna fosse stata assoggettata a condotte prevaricatrici reiterate e frequenti, inaspritesi dopo la nascita del figlio. Parimenti ineccepibile è l’iter argomentativo secondo cui il requisito della convivenza non è mai venuto a mancare, fino all’emissione della misura cautelare nei confronti dell’imputato, dal momento che le interruzioni della convivenza sono state ripetute, ma brevi e sempre risolte nella ripresa dopo ogni sospensione. Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla persona offesa, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni. Incensurabile si appalesa pure l’inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volontà dell’imputato di imporre alla giovane compagna un regime di vita mortificante e violento, escludendo di poter collocare la vicenda in un quadro di mera conflittualità familiare, con ciò facendo buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della sussistenza dell’aggravante di essere avvenuti i fatti in “presenza del minore”. La motivazione sarebbe viziata, poiché le sentenze di merito non indicano a quanti e quali episodi abbia assistito il minore, né se l’esposizione ad essi sia stata idonea a comprometterne lo sviluppo. Va premesso che il motivo di ricorso è declinato in modo generico. La Corte territoriale – fondando la propria valutazione su un dato probatorio di cui non si deduce il travisamento – ha evidenziato che il minore, nato nel dicembre 2019, ha necessariamente assistito alle condotte tenute in danno della propria madre, che, in considerazione della tenera età, era sempre con lei; la sentenza impugnata evidenzia che la persona offesa ha affermato che il figlio era sempre presente ai fatti (posto che le vessazioni si verificavano soprattutto in casa) e rileva che detti episodi avevano un impatto sulla sfera emotiva del minore; infatti – annota la Corte territoriale – il bambino “in quei frangenti, attraverso il pianto e la difficoltà ad addormentarsi proprio in occasione dei litigi, manifestava un evidente disagio” (sentenza impugnata, pag. 13, con richiami alla deposizione della persona offesa). La Corte territoriale, dunque, non elude la questione proposta dalla difesa e offre una adeguata ricostruzione del fatto, ritenendo sussistente l’aggravante in questione con motivazione non manifestamente illogica; la Corte giunge ad una conclusione che, del resto, è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali l’aggravante in parola è configurabile allorché – dall’esposizione del minore alle condotte maltrattanti perpetrate in danno di taluno – derivi una situazione idonea a determinare nel minore stesso uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, tali da poterne inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico secondo l’id quod plerumque accidit (Sez. 6, n. 893 del 09/12/2025, dep. 2026, S., Rv. 289273 – 01; Sez. 6, n. 35850 del 16/09/2025, C., Rv. 288925 – 01; Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101 – 01). 4. Non è fondato neppure il sesto motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C). Vanno in tal senso richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’aggravante del nesso teleologico è applicabile al reato di lesioni che rappresenti un momento della condotta abituale del reato di maltrattamenti, purché vi sia il relativo coefficiente psicologico, in coerenza con le regole generali in ordine al rapporto tra la citata aggravante e i reati in concorso formale (Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 – 01). Sotto diverso profilo, si osserva che, a fronte della sentenza, secondo la quale si è in presenza di una pluralità di fatti tutti soggettivamente indirizzati al maltrattamento della persona offesa, la Difesa non deduce alcunché di specifico. 5. Infondato, oltre che formulato in termini generici, è il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica dei dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 – 01). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale indirizzo rappresentando come le condotte maltrattanti seguissero la mancata ottemperanza ai comandi o ai divieti dell’imputato. Il ricorrente si limita a contestare l’esistenza di una “sproporzione così estrema tra stimolo esterno e gravità del fatto”, lamentando in modo invero generico la mancata considerazione del contesto familiare e culturale di provenienza dell’imputato. 6. Non si sottrae alla valutazione di infondatezza neppure l’ultimo motivo, relativo alle attenuanti generiche. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Trattasi di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, i Giudici di merito hanno spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti in ragione della pervicacia delle condotte, dell’assenza di iniziative risarcitone e della presenza di un precedente. Il percorso intrapreso dall’imputato di sostegno alla genitoriaiità e il reperimento di un’attività lavorativa sono stati considerati ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di argomentazioni ampiamente giustificative del diniego, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire. 7. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresì disposta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Faico, Rv. 277760). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Conclusione Così deciso il 17 giugno 2026. Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2026.

L’assegnazione della casa coniugale ha una finalità esclusivamente protettiva della prole. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22942

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere/Rel. Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23820/2025 R.G. proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato C. V. – ricorrente – contro B.B., rappresentata e difesa dall’avvocato S. C. unitamente all’avvocato D. F. – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 733/2025 depositata il 17/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro. Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 2638/2023, il Tribunale di Firenze, pronunciandosi sulla domanda di separazione personale proposta dalla sig. B.B. nei confronti del sig. Giurisprudenza di legittimità Ondif 3 A.A., e avendo già definito lo status con sentenza parziale, regolava le condizioni accessorie della separazione disponendo: l’affidamento condiviso della minore C.C. (nata il (Omissis)), con residenza anagrafica presso la madre; la frequentazione della figlia in misura paritetica con entrambi i genitori; l’assegnazione della casa familiare alla sig. B.B.; nonché il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore durante i rispettivi periodi di permanenza. 2. Con sentenza n. 733/2025, la Corte d’Appello di Firenze confermava integralmente la decisione di primo grado, rigettando il gravame proposto dal sig. A.A. avverso il capo della sentenza concernente l’assegnazione della casa familiare. L’appellante aveva infatti dedotto il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 337sexies c.c., insistendo per la revoca dell’assegnazione dell’immobile alla sig. B.B. e per la sua attribuzione in proprio favore affinché possa conservarvi anche la residenza anagrafica della minore C.C., assegnando, ove necessario, un termine all’appellata per il rilascio dell’immobile. Sul punto, la Corte osservava che il mantenimento dell’assegnazione della casa familiare in favore della madre costituiva non solo l’unico elemento di riequilibrio delle condizioni economiche delle parti, ma soprattutto una misura conforme al preminente interesse della minore, evidenziando come tale soluzione consentisse alla madre di provvedere più adeguatamente al mantenimento della figlia durante i periodi di permanenza presso di lei e, al contempo, garantisse alla minore, ancora in età prescolare, la conservazione del proprio habitat domestico originario, delle consuetudini di vita quotidiana e del contesto relazionale consolidato con il genitore presso il quale era stata prevalentemente collocata. 3. Avverso tale pronuncia il sig. A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, corredato da memoria, a cui ha resistito con controricorso anch’esso corredato da memoria la sig. B.B. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso, il sig. A.A. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 337sexies, comma 1, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.; in relazione al n. 4 per violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale; in relazione al n. 5 per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra Giurisprudenza di legittimità Ondif 4 le parti per avere la Corte territoriale confermato l’assegnazione della casa coniugale alla madre seppur in regime di collocamento e frequentazione esattamente paritetica della figlia C.C., omettendo di accertare quale fosse, nella fattispecie esaminata, “il maggior benessere del minore”, nonostante il diverso titolo di proprietà. Afferma il ricorrente che, in presenza di un regime di affidamento condiviso con frequentazione paritetica della figlia nonché di sostanziale equilibrio economico tra i genitori, la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il mantenimento dell’assegnazione in favore della madre fosse effettivamente funzionale al maggior benessere della minore, omettendo di valutare le concrete alternative abitative disponibili, il titolo di proprietà esclusiva dell’immobile in capo al padre, l’ormai consolidata abitudine della minore a vivere in entrambi i contesti abitativi e gli elementi istruttori dedotti dall’appellante, tra cui la relazione tecnica di parte dalla quale si evince che “la bambina si trova costretta a condividere con il proprio padre la camera, dove è stato messo un secondo lettino per lei, e che, con la crescita, la convivenza nella cameretta non solo non sarà più possibile, ma sarà anche motivo di difficoltà relazionale per il padre e per la bambina”. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe attribuito carattere pressoché automatico al criterio della conservazione dell’habitat domestico, in assenza una valutazione concreta e attuale dell’interesse della minore e senza spiegare per quali ragioni l’assegnazione dovesse permanere in favore della madre anziché del padre, pur a fronte di tempi di permanenza perfettamente paritari. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di detta Corte, l’istituto dell’assegnazione della casa familiare è esclusivamente funzionale alla tutela dell’interesse della prole e trova il proprio fondamento nell’esigenza di preservare, anche a seguito della crisi della coppia genitoriale, la continuità dell’ambiente domestico nel quale il minore è cresciuto. Nel delineare la nozione di “casa coniugale”, la Corte costituzionale (Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308) ha infatti chiarito che essa “corrisponde a quell’ambiente domestico, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed Giurisprudenza di legittimità Ondif 5 alla formazione della personalità della prole”, sicché essa “risulta funzionalizzata alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio focolare domestico”. La disciplina vigente, introdotta dal D.Lgs. n. 154 del 2013 mediante l’art. 337sexies c.c., recependo e riformulando il previgente art. 155quater c.c., individua espressamente quale criterio prioritario per l’attribuzione del godimento della casa familiare l’interesse dei figli, in funzione della conservazione delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali e affettive maturate nel contesto domestico (Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 6979/2007 ; Cass. n. 16398/2007). In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 337sexies c.c. ha una evidente ratio di protezione della prole, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta e a mantenere il complesso delle relazioni e delle abitudini di vita in esso radicate (Cass. n. 27374/2022; Cass. n. 21334/2013). D’altro canto, è vero che a giurisprudenza di legittimità è altresì consolidata nell’affermare che l’assegnazione della casa familiare non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, né può essere utilizzata quale modalità indiretta di mantenimento del coniuge economicamente più debole, essendo estranea alla relativa decisione qualsiasi ponderazione di interessi meramente economici che non si rifletta, in via immediata, sulla tutela della prole (Cass. n. 23591/2010). Proprio per tale ragione, questa Corte ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale costituisce “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”, venendo meno soltanto quando, per vicende sopravvenute, l’immobile non sia più idoneo a svolgere tale essenziale funzione (Cass. n. 32151/2023 ; Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 15367/2015). Cionondimeno, nel caso di specie, non può condividersi l’assunto secondo cui la Corte d’Appello avrebbe utilizzato l’assegnazione della casa familiare come strumento di perequazione economica tra i coniugi, poiché il riferimento contenuto nella motivazione all’effetto di riequilibrio delle rispettive condizioni patrimoniali e alla possibilità per la madre di provvedere al mantenimento diretto della figlia Giurisprudenza di legittimità Ondif 6 durante i periodi di permanenza con lei costituisce, infatti, una considerazione accessoria e complementare ad una ratio decidendi, che è evidentemente improntata all’esigenza di assicurare alla minore la continuità del proprio ambiente di vita. Invero la Corte territoriale ha affermato che il mantenimento dell’assegnazione della casa familiare in favore della madre, presso la quale la figlia minore era stata prevalentemente collocata, rispondesse al preminente interesse della minore, consentendole di conservare il proprio habitat domestico e le abitudini di vita ad esso connesse, oltre a garantire, nell’ambito del regime di mantenimento diretto adottato, un’adeguata organizzazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Per cui la censura del ricorrente invoca impropriamente attraverso una violazione di legge una revisione nel merito, inammissibile in questa sede, della statuizione circa l’assegnazione della casa coniugale, sulla base di elementi che peraltro la Corte di merito ha già valutato onde statuire nel in linea con i principi di legittimità ricordati. 3.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione omettere le generalità. Conclusione Giurisprudenza di legittimità Ondif 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 giugno 2026. Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026

Ha diritto all’assegno divorzile la moglie che, dedicandosi interamente alla famiglia, ha permesso al marito di progredire nella propria carriera anche lontano dal domicilio. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22939

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel. Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23395/2025 proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’avv. C. B., per procura speciale in atti; – ricorrente – – contro – B.B., rappresentata e difesa dall’avv. M. T. D. R., per procura speciale in atti; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 938/2025 pubblicata il 9.08.25; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. Svolgimento del processo Giurisprudenza di legittimità Ondif 3 Con sentenza del 16.10.2024 il Tribunale di L’Aquila decidendo, all’esito della pronuncia sullo status, sulle residue domande proposte da A.A. volte ad ottenere la revoca del mantenimento delle due figlie nate in costanza di matrimonio, in considerazione del raggiungimento dell’indipendenza economica da parte loro, e la declaratoria di non debenza dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie (beneficiaria, in seguito alla pronuncia della Corte di Appello resa nel giudizio di separazione, di assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili), dichiarava inammissibile la prima domanda per difetto di legittimazione concorrente della resistente essendo le figlie già da tempo non più coabitanti con la madre e disponeva che, con decorrenza dalla data del provvedimento presidenziale, il ricorrente versasse in favore della B.B. un assegno mensile rivalutabile di Euro 300,00 a titolo di assegno divorzile, rigettando ogni altra diversa domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Al riguardo, il Tribunale poneva a sostegno della decisione: l’oggettiva sperequazione tra i redditi degli ex coniugi, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi; la durata significativa del rapporto matrimoniale, nel corso del quale le figlie avevano trovato nella madre il loro unico punto di riferimento; la dedizione alle figlie che aveva verosimilmente comportato sacrifici in capo all’ex moglie, per riuscire a sostenere le esigenze della prole (con il contributo economico imposto al ricorrente dalla sentenza di separazione). Con sentenza del 9.8.2025 la Corte territoriale rigettava l’appello dell’ex marito, osservando che: la concorde volontà dei coniugi di attribuirsi reciproche incombenze domestiche e di produzione di redditi mediante esercizio di attività lavorativa poteva essere desunta dal mero protrarsi della conduzione di tale modello di vita, per lungo tempo, pari quasi alla convivenza coniugale, protrattasi per più di 20 anni; né era oggetto di contestazione ad opera dell’appellata che per determinati periodi anche di durata pluriennale, l’ex marito avesse prestato servizio – quale brigadiere della GdF – anche lontano dal domicilio domestico (Bologna e Roma), con conseguente impossibilità oggettiva di occuparsi della cura quotidiana della famiglia; pertanto, a prescindere dalla partecipazione dell’ex marito alle dinamiche familiari e dall’espletamento del suo ruolo di padre, in tempo di convivenza, non era discutibile che il suo impegno era stato indirizzato prevalentemente all’esercizio di attività lavorativa e conseguente produzione di redditi, agevolato in tal senso proprio dalla cura delle incombenze domestiche e familiari da parte dell’ex coniuge; era quindi innegabile che l’impegno profuso da quest’ultima nello svolgimento dei compiti familiari avesse favorito la serena conduzione della vita lavorativa e progressione in carriera dell’appellante (andato in pensione), posta la maggiore disponibilità di tempo e di energia profusa della stessa; risultava provato che l’ex moglie Giurisprudenza di legittimità Ondif 4 non aveva mai lavorato dall’inizio della vita coniugale (1988), nel corso della quale, rispettivamente nel 1990 e nel 1994, erano nate due figlie, sino al terzo trimestre 2010, come evincibile dall’estratto INPS della posizione contributiva dalla stessa prodotto in primo grado, momento in cui ella aveva circa 41 anni e le figlie delle parti rispettivamente 20 e 16 anni; ciò aveva determinato sicuramente una deteriore condizione economica della B.B. (che peraltro lungi dal godere in modo parassitario del mantenimento da parte del coniuge sia in costanza di convivenza sia dopo la separazione, aveva iniziato e proseguito il proprio lavoro presso imprese di pulizie percependo modesti redditi), considerato che verosimilmente, essendo entrata tardi nel mondo del lavoro, non potrebbe neppure fruire del trattamento pensionistico; inoltre quel rischio di perdere il godimento della ex casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, paventato nel corso del giudizio di primo grado, si era tradotto in realtà essendo stata l’abitazione venduta all’asta ed essendo stato provato che l’ex moglie pagava un canone di locazione per un appartamento in L’Aquila, con conseguente innegabile mutamento in peggio delle sue condizioni economiche, che non poteva non essere apprezzata come negativa sopravvenienza rispetto al momento della separazione, incidente sulle già modeste disponibilità da destinare al proprio sostentamento, gravate da tale ulteriore spesa; in conclusione, la sentenza appellata, contrariamente a quanto dedotto nei due motivi di gravame, non si era limitata a prendere atto delle differenze reddituali, della durata del matrimonio e dello svolgimento del ruolo di madre dell’appellata, ma aveva valorizzato le implicazioni delle scelte familiari sulle condizioni attuali del coniuge richiedente l’assegno divorzile, calibrandole anche alla luce dei mutamenti di fatto intervenuti ed alle prove offerte dalle parti. Il A.A. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. La B.B. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Legge 898/1970 art. 5 comma 6 (art. 360 n. 3 c.p.c.), ed errata interpretazione del principio perequativocompensativo dell’assegno divorzile, avendo la Corte d’Appello adottato un criterio meramente redistributivo, basato sulla sola disparità reddituale, senza alcuna prova effettiva circa: un contributo della B.B. alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge; un sacrificio professionale apprezzabile; un nesso causale tra il ruolo familiare e l’attuale condizione reddituale. Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha invece presunto tali sacrifici senza prova concreta, travalicando il principio di onere probatorio ex art. 2697 c.c. Giurisprudenza di legittimità Ondif 5 Il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente/illogica, per aver la Corte d’Appello completamente ignorato: 1) la capacità lavorativa dell’ex moglie; 2) l’assenza di nesso causale tra il ruolo familiare e la situazione economica (non essendo stata fornita prova di rinunce professionali imputabili al matrimonio); 3) il grave peggioramento della salute del ricorrente, invalido al 100%, sottoposto a dialisi trisettimanale, portatore di defibrillatore intracardiaco, necessitando di assistenza continua giorno e notte, come documentato dai verbali INPS. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte territoriale operato il necessario bilanciamento comparativo tra: redditi delle parti, spese sanitarie e assistenziali documentate del ricorrente, reali prospettive lavorative dell’ex moglie. Il ricorrente lamenta dunque che la motivazione della Corte è meramente apparente, priva di effettivo bilanciamento tra le condizioni economiche delle parti e slegata dalle risultanze probatorie. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c, per aver la Corte d’Appello ritenuto “non contestata” la dedizione domestica della B.B., ignorando l’esplicita contestazione contenuta nell’appello e la richiesta di prova testimoniale rigettata senza motivazione adeguata, in violazione dell’art. 116 c.p.c. Il quinto motivo denunzia eccesso di potere giurisdizionale (ex art. 111 Cost.), per aver la Corte d’Appello sostituito la propria valutazione a quella del primo giudice, senza rivalutare le prove richieste e senza riaprire l’istruttoria, pronunciando su basi meramente ipotetiche. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Ferma la disparità reddituale tra le parti, la sentenza impugnata ha ritenuto la funzione perequativa dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex marito, osservando che: “non era discutibile che l’impegno dell’ex marito era stato indirizzato prevalentemente all’esercizio di attività lavorativa e conseguente produzione di redditi, agevolato in tal senso proprio dalla cura delle incombenze domestiche e familiari da parte della moglie; era quindi innegabile che l’impegno profuso dalla moglie nello svolgimento dei compiti familiari avesse favorito la serena conduzione della vita lavorativa e progressione in carriera del marito (andato in pensione come brigadiere della Guardia di Finanza) posta la maggiore disponibilità di tempo e di energia della stessa, da destinare ad essi”; l’ex moglie aveva iniziato a svolgere tardi lavori modesti (presso imprese di pulizie). Giurisprudenza di legittimità Ondif 6 Al riguardo, va osservato che, in tema di scioglimento del matrimonio, l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass., n. 24795/2024). Nell’ambito di tale orientamento, è stato altresì statuito che l’assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l’assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass., n. 35434/2023). Al riguardo, questa Corte, nell’affermare i principi sopra esposti, ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell’organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare (Cass., n. 26520/2024). Ora, nella specie, è stato accertato che vi sia stato uno dei coniugi che si sia dedicato in via esclusiva o prevalente alla cura della famiglia così escludendosi, o fortemente limitandosi, la possibilità di produrre reddito da lavoro; inoltre, questo profilo non è Giurisprudenza di legittimità Ondif 7 l’unico accertato dalla Corte d’Appello perché si aggiunge anche che il ricorrente è progredito professionalmente e retributivamente e dunque ha accresciuto il patrimonio patrimoniale e familiare. Da queste evidenze fattuali la corte ha inferito che il contributo del tutto prevalente alla vita familiare della ex moglie ha determinato un accrescimento della sfera patrimoniale dell’ex marito e l’effetto contrario per la controricorrente che non ha potuto impiegare le proprie risorse lavorative nella ricerca o consolidamento di un rapporto lavorativo. Questo giudizio ha natura meramente fattuale e poiché adeguatamente motivato non può essere oggetto di sindacato di legittimità. Ne consegue che i motivi in esame sono inammissibili per la diversa valutazione dei fatti accertati anche in ordine alla dedotta mancata prova della perdita di chances professionali, prova non necessaria ove sia stato ritenuto dimostrato l’impoverimento del coniuge che ha contribuito in maniera significativa alla vita familiare, reso evidente dalla disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili perché generici. Invero, il ricorrente lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali, ma non ne trascrive i relativi capitoli e non ne allega, dunque, la relativa decisività. Giova rilevare, sul punto, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l’onere di indicare specificamente – a pena di inammissibilità del ricorso – i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative (Cass., n. 5814/2026 ; n. 19985/2017). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Giurisprudenza di legittimità Ondif 8 di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 giugno 2026. Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026.

Sullo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto fabbricati abusivi – Cass. Civ., Sez. II, Sent., 04 giugno 2026, n. 18005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA Svolgimento del processo 1. Con atto notificato ai convenuti in date 28.7.2005, 29.7.05, 4.8.05 e 9.9.05, i coniugi B.B. e N.N. esponevano che in data 11.9.79 era deceduto ab intestato A.A. lasciando a sé superstiti la moglie O.O. e i dieci figli, A.A. ed altri Omessi; che era caduto in successione l’immobile sito in E alla (Omissis), composto da “un locale a piano sottostrada e tre vani ed accessori al piano terra”; che N.N., coniuge in comunione di beni di B.B., erede di P.P., aveva acquistato con due atti per notaio R.R. del 2.5.1994 e del 25.6.1994 dai comunisti O.O. (coniuge del de cuius P.P.), S.S. ed altri Omessi (figli di P.P.) ulteriori porzioni del cespite, per complessivi 800 millesimi, automaticamente attribuiti ex art. 177 lett. a) c.c. anche alla consorte B.B., già precedentemente titolare iure hereditatis di una quota ideale della consistenza immobiliare indivisa, pari a 67 millesimi; che la restante parte del bene, corrispondente a 133 millesimi, era rimasta pertanto di spettanza di A.A. e di T.T.; che T.T. era deceduta ab intestato in data 10.1.1985, lasciando eredi i figli K.K. (interdetta), J.J. (anche tutrice dell’interdetta), L.L., I.I. e M.M., nonché il coniuge U.U. e che quest’ultimo era deceduto il 16.3.2005, dopo aver contratto matrimonio con H.H., da cui erano nati i figli N.N. e G.G. (o G.G.); che dal locale seminterrato erano stati ricavati due appartamenti, di cui uno occupato da O.O. (vedova del de cuius P.P.) e l’altro dal coerede A.A. già prima del 1994 senza versare alcun corrispettivo per l’occupazione; che N.N. aveva avanzato domanda di condono in data 16.11.2004, versando i relativi oneri e sostenendo le spese tecniche, ed aveva provveduto al pagamento dal 1994 il tributo ICI per l’intero immobile. Gli attori B.B. e N.N. citavano, dunque, in giudizio A.A., H.H. (all’epoca anche nella qualità di legale rappresentante delle figlie minori G.G. e G.), J.J. (anche nella qualità di tutore di K.K.), L.L., M.M. e I.I., chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione dell’immobile del de cuius P.P. con l’attribuzione ad essi del bene e la condanna di A.A. ad un indennizzo per l’occupazione a far data dal 25.6.1994 e di tutti i convenuti al rimborso agli attori delle somme erogate per condono ed ICI. Si costituiva in giudizio solo A.A., il quale contestava la qualità di condividente di N.N. deducendo che lo stesso, originariamente estraneo alla comunione ereditaria, aveva acquistato una quota in virtù di un titolo negoziale traslativo inter vivos in violazione del diritto di prelazione attribuito ai coeredi dall’art. 732 c.c., non essendo mai stata formulata dai venditori alcuna denuntiatio della proposta di alienazione in grado di consentirgli di essere preferito al compratore a parità di condizioni. Dichiarava, pertanto, di voler esercitare il diritto di riscatto e proponeva, poi, istanza di attribuzione in proprietà esclusiva dell’unità immobiliare utilizzata come alloggio del proprio nucleo familiare sin da epoca precedente l’apertura della successione. Deduceva, infine, che la domanda di concessione in sanatoria presentata non si riferiva ad un immobile comune, sicché i relativi costi non potevano essere addebitati alla massa. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale di retratto successorio delle quote cedute agli attori con i contratti di compravendita richiamati e chiedeva la condanna dei medesimi al pagamento di indennità di occupazione per l’indebito utilizzo esclusivo dell’abitazione ubicata al primo piano del fabbricato. 2. Con sentenza parziale n. 288/2007, depositata in data 30.11.2007, il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da A.A. per esercitare il diritto di riscatto sulle quote ereditarie cedute dai coeredi di P.P. in favore di N.N. e B.B. con i contratti di compravendita del 2.5.1994 e del 25.6.1994; dichiarava ex art. 785c.p.c. il diritto di tutte le parti in causa a procedere alla divisione, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Espletata c.t.u., il medesimo Tribunale, con sentenza definitiva n. 612/2014 depositata il 16.1.2014, scioglieva la comunione ed attribuiva il bene immobile agli attori, ponendo a carico dei medesimi il pagamento della somma di Euro 14.416,22 in favore degli eredi di T.T.; condannava A.A. al pagamento della somma di Euro 34.140,22 in favore degli attori quale residuo del debito del medesimo per indennità di occupazione dal 1994 (detratto il credito per la quota ereditaria) e compensava tra le parti le spese di lite e di c.t.u. 3. Sull’impugnazione di A.A., la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, con riferimento alla sola unità abitativa oggetto della richiesta di divisione, la notevole disparità di valore delle quote incideva sul giudizio di frazionabilità e giustificava l’accoglimento della richiesta di attribuzione dei maggiori quotisti (originari attori), già titolari della quasi totalità (867 millesimi) del cespite, e che gli attori non erano tenuti a versare un indennizzo per l’occupazione dell’appartamento al primo piano (o piano terreno), avendo gli stessi usato il bene secondo la sua destinazione (alloggio quale propria dimora) nell’esercizio del proprio diritto di comproprietari e non avendo gli altri comunisti chiesto di farne parimenti uso. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di cinque motivi. B.B., C.C., D.D., E.E. e F.F. hanno resistito con controricorso. G.G. (anche quale erede di H.H.), I.I., J.J. (in proprio e quale tutrice di K.K.), L.L., M.M. e N.N. (anche quale erede di H.H.) non hanno svolto difese. Il Sostituto Procuratore Generale Dottoressa B.B. Maria Dell’Erba ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi e per il rigetto dei restanti. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma 1, D.P.R. n. 380.2001 (che ha sostituito l’art. 17 l. n. 47.1985) e 40 l. n. 47.1985, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale rilevato che l’irregolarità urbanistica del fabbricato ne impediva la divisione. 1.1. Il motivo è fondato. La questione della rilevabilità dell’irregolarità urbanistica di un immobile in sede giudiziale è stata oggetto di alcuni chiarimenti da parte di questa Corte, in particolare con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8230 del 22 marzo 2019. Quest’ultima ha stabilito che un immobile può essere validamente trasferito anche se presenta difformità urbanistiche, purché nell’atto siano riportati gli estremi del titolo abilitativo (es. concessione edilizia, permesso di costruire) in forza del quale è stato realizzato. La nullità dell’atto di trasferimento è testuale (ex art. 46 del D.P.R. n. 380.2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47.1985) e si verifica solo quando mancano del tutto gli estremi del titolo abilitativo o quando il titolo dichiarato è inesistente o non riferibile all’immobile oggetto del trasferimento. In siffatte evenienze la nullità è formale (ex art. 1418, comma 3, c.c.), non sostanziale, e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, ma solo nei limiti previsti dalla legge, ossia nei casi tassativi sopra indicati. Ne consegue che il giudicato può formarsi anche in presenza di irregolarità urbanistiche, purché non rientrino nei casi di nullità testuale. La commerciabilità dell’immobile non è preclusa da difformità non essenziali. Venendo più in sedes materiae, Cass. 11437.2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In sede di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione di un fabbricato abusivo o di parti di esso in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia o di atti equipollenti. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce una condizione dell’azione ex art. 713, c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica””. Ne deriva che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Questa sentenza conferma che, in materia di divisione ereditaria, la regolarità urbanistica è condizione dell’azione e la sua mancanza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione. A sua volta, Cass. 25021.2019 (conf. Cass. 10499.2025) ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 380.2001, art. 46 della l. 47.1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713, c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”; b) “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 380.2001, art. 46, comma 1, (già l. 7.1985, art. 17) e dalla l. 47.1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”. In definitiva, la regolarità urbanistica degli immobili secondo le precisazioni dettate da questa Corte, oltre che nella citata Cass. S.U. 25021.2019, nella quasi coeva Cass. S.U. n. 8230/2019, costituisce un fatto costituivo della pretesa allo scioglimento della comunione, la cui verifica è dove B.B. e, come detto, va compiuta anche ex officio. L’irregolarità urbanistica di un immobile, è opportuno chiarirlo, può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione, rientrando tra le nullità assolute di cui all’art. 1421 c.c. (cfr. Cass., Sez. II, Ordinanza n. 10360/2025, in motivazione). Ovviamente, a tal fine, occorre che si tratti di una nullità testuale (nei termini in precedenza delineati), sicché, se l’atto contiene le menzioni urbanistiche richieste dalla legge, non si può invocare la nullità per difformità sostanziale dell’immobile rispetto al titolo. Ebbene, non è revocabile in dubbio, risultando ex actis, che, nel caso di specie, sono stati realizzati due corpi di fabbricato aggiuntivi abusivi esterni (cfr. c.t.u.), uno al piano adibito a deposito e l’altro al piano terra adibito a dispensa, dei quali solo il primo è stato riportato nella planimetria allegata alla richiesta di condono ed in quella di accatastamento (senza che, peraltro, risulti allo stato l’avvenuto completamento della procedura di condono parziale con il provvedimento di concessione in sanatoria). Né dagli atti risultano gli estremi della copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione (tenendo presente che la domanda di condono corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell’impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato), ad onta di quanto affermato dai resistenti a pagina 5 del controricorso. Ne deriva che allo stato l’immobile sito in E. alla (Omissis) con le sue pertinenze, inequivocamente a servizio del primo per la sua destinazione abitativa e per la loro ubicazione all’interno del terreno che circonda il fabbricato, è privo della regolarità urbanistico-edilizia. Premesso che, come detto, la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, va ribadito che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380.2001 e dall’art. 40, comma 2, della l. 47.1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. Del resto, nessun coerede, pur avendone diritto ai sensi dell’art. 713, comma 1, c.c., ha chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi (Cass. 12656.2023). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, introdotto con d.l. 78.2010, convertito dalla l. 30.07.02010 n. 122, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito rilevato che i dati catastali degli immobili non erano congruenti con la planimetria catastale e con lo stato dei luoghi, con la conseguenza che l’atto di scioglimento della comunione era nullo. 2.1. Il motivo è fondato. L’art. 29, comma 1 bis, della legge 52.1985, prescrive che “(…) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. Le disposizioni relative all’identificazione catastale, al riferimento alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione della conformità dei medesimi allo stato di fatto (non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali) sono previste a pena di nullità dell’atto (Cass. 26290.2025). Invero, costituendo essi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, l’omissione della detta dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi ai dati catastali (la quale non può essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle planimetrie; cfr. Cass. 21828.2019) e alle planimetrie, stante la finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell’atto (Cass. 27181.2022; 4216.2022). Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l’identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sono, in definitiva, previste dall’art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall’art. 19, comma 14, del d.l n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122.2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare (Cass. 20526.2020). Per le ragioni pubblicistiche sottese alla presenza della dichiarazione in esame (avendo la norma una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale e conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge 16.02.1913, n. 89; cfr. Cass. 8611.2014) e costituendo la stessa una condizione dell’azione che deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice (Cass. n. 20526/2020, cit.), la sua assenza determina la nullità assoluta dell’atto e può essere rilevata per la prima volta anche in sede di legittimità. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di scioglimento di una comunione, della sussistenza della condizione dell’azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell’art. 29 della l. n. 52 del 1985 costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (Cass. 12654.2020). Sebbene, nel caso di specie, il ricorrente abbia richiamato nella rubrica del motivo la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è chiara la doglianza formulata. Orbene, non risulta agli atti che il c.t.u. abbia provveduto alla attestazione della descritta conformità, previa eventuale rettifica catastale quanto ai dati ed alla planimetria al fine di renderli conformi allo stato di fatto dell’immobile. 3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto il compendio indivisibile, attribuendolo, per l’effetto, ai titolari della maggior quota che ne avevano fatto richiesta, a fronte della sua analoga richiesta riferita al solo cespite da lui occupato e destinato abitazione familiare sin dal 1979. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, in subordine rispetto al terzo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corte di merito fornito una motivazione del tutto carente in ordine all’assegnazione del cespite da dividere, non tenendo conto della divisione di fatto del compendio in tre unità immobiliari e della sussistenza di motivi seri idonei a giustificare la deroga al generale principio di assegnazione (preferenza per il maggior quotista), ancorati ad una valutazione del suo interesse economico e individuale (vale a dire, in particolare, l’abitare l’immobile identificato quale lotto 2 della perizia sin dal 1979, adibendolo a dimora della propria famiglia). 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte partenopea rigettato la sua richiesta di indennità per l’occupazione, da parte degli attori, dell’immobile adibito a loro dimora posto al primo piano del fabbricato, nonostante gli stessi non possedessero un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione. 6. I motivi dal terzo al quinto restano assorbiti nell’accoglimento dei primi due. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2026.

Mantenimento del figlio minore: la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare il principio di proporzionalità Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 giugno 2026, n. 22235; Pres. Rel. Tricomi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente ORDINANZA Svolgimento del processo 1.- Il Tribunale di Pistoia, nel pronunciarsi nel giudizio di separazione personale tra B.B. e A.A. con sentenza n.(Omissis), aveva respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie, aveva assegnato la casa coniugale alla moglie stante la convivenza con lei dei figli C.C. (nato (Omissis)) e D.D. (nato il (Omissis)) maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti per il cui mantenimento aveva previsto il versamento mensile di un assegno perequativo di Euro 1.200,00 complessivo, oltre adeguamento ISTAT, e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. A seguito dell’appello della moglie, la Corte di appello di Firenze ha rideterminato in Euro 850,00 l’assegno per ciascun figlio, ha dichiarato la separazione addebitabile al marito, ha respinto la domanda di mantenimento della moglie. Il marito propone ricorso con sei motivi. La moglie replica con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 2.1.- I primi tre motivi di ricorso svolgono critiche concernenti la pronuncia di addebito; vanno trattati congiuntamente per connessione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 101, 115, 116, 228 c.p.c. e 143 e 151 c.c. Lamenta la violazione del principio del contraddittorio in quanto assume che la Corte di appello ha riformato la prima decisione (che aveva respinto la domanda di addebito) senza accogliere le richieste istruttorie da lui formulate al fine di dimostrare che la crisi irreversibile del rapporto coniugale era intervenuta prima che fosse iniziata la relazione extraconiugale da lui intrapresa e senza motivare sulle ragioni del diniego. Deduce anche di avere richiesto l’interrogatorio formale della ricorrente sui medesimi capitoli di prova, richiesta che non risultava esaminata alla stregua della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101, 115, 116 c.p.c. e 143 e 151 c.c., sempre in relazione alla pronuncia di addebito. Si duole che la Corte di appello, ritenuti non sufficienti i documenti su cui era stata fondata la prima decisione, non gli abbia consentito di fornire la prova contraria. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2735 c.c. in ordine all’interpretazione del documento 52 (doc.4) che in primo grado era stato ritenuto sufficiente per escludere l’addebito – a dimostrazione che l’affetto coniugale era già da tempo cessato, prima della rottura definitiva – e che la Corte di appello ha ritenuto ininfluente. 2.2.- I primi tre motivi vanno disattesi per plurime ragioni. In tema di separazione personale dei coniugi, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018); inoltre, l’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. 11302.2024). Va aggiunto che, al fine della addebitabilità della separazione personale, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 c.c., ma possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (Cass. n. 7998/2014). Sempre in relazione al profilo probatorio, va osservato che il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l’onere di indicare specificamente – a pena di inammissibilità del ricorso – i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative (Cass. n. 5814.2026; Cass. n. 19985/2017). Alla luce dei principi enunciati le censure in esame risultano inammissibili. Invero, la Corte di appello, nel riformare la prima decisione – che aveva respinto la domanda di addebito proposta nei confronti dell’odierno ricorrente – ha escluso che il ricorrente avesse fornito la prova che l’instaurazione da parte sua di una relazione extraconiugale, quanto meno – come pacifico – dal mese di maggio 2020, e l’allontanamento dalla casa familiare si era innestata in un contesto familiare già disgregato in modo irrecuperabile. In particolare, ha ritenuto non sufficienti i messaggi intercorsi tra le parti e valorizzati dal giudice di primo grado a sostenere l’esistenza di una crisi irreversibile: ha rimarcato, attraverso l’analisi motivata delle conversazioni tra le parti risultanti dalla messaggistica e del materiale fotografico acquisito al compendio istruttorio, che ben potevano essere esternazioni rese in occasione di singoli litigi poi superati o comunque non tali da sancire l’ineluttabilità della separazione. La conclusione è stata corroborata dall’esame delle deposizioni testimoniali della colf e del figlio della coppia che collocavano la circostanza di dormire in stanze separate nella primavera del 2020, e ciò in assenza di elementi che consentissero di retrodatare la definitiva incrinatura dei rapporti. A fronte di quanto accertato dalla Corte di appello con congrua motivazione, le censure non colgono nel segno perché il Collegio toscano ha motivato la mancata ammissione delle prove costituende, a differenza di quanto assume il ricorrente. Invero, la Corte territoriale ha riformato la prima decisione perché ha ritenuto che erroneamente fossero state valorizzate “le dichiarazioni scritte prodotte dall’odierno appellato” ed ha affermato – con statuizione non impugnata – che “le stesse non consistono in rituali deposizioni testimoniali e, in quanto prove atipiche, non risultano idonee a sorreggere di per sé sole la prova di un fatto.”. Ha, quindi aggiunto “Rispetto a tali dichiarazioni va precisato che l’appellato ha in sede di appello reiterato sul punto richiesta di prova a mezzo testi per la conferma delle stesse: la richiesta istruttoria non è stata ammessa risultando inammissibile la capitolazione della prova fatta chiedendo la conferma di una dichiarazione precedentemente resa; parimenti questa Corte ha ritenuto inammissibili e comunque irrilevanti gli ulteriori capitoli di prova articolati dall’appellato atteso che ne emergeva l’ininfluenza rispetto alla piena dimostrazione della preesistenza della crisi (così come poco significativa appare la lettura del verbale di audizione testimoniale del teste R. escusso in primo grado).”: in buona sostanza la Corte di appello ha respinto la richiesta istruttoria riguardante le prove costituente sia per la modalità di formulazione di parte dei capi di prova (richiesta di conferma di dichiarazioni riportate in documenti preesistenti), sia perché gli altri capi non vertevano su circostanze rilevanti e cioè atte a collocare in epoca certa l’irreversibilità della crisi coniugale. Le censure si rivelano inammissibili perché non colgono e non censurano le plurime ragioni per cui la prova testimoniale articolata dall’odierno ricorrente non è stata ammessa, ma si limitano solo a riportare i numerosi capitoli di prova senza illustrare perché potessero essere ritenuti asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza. Quanto all’interrogatorio formale, fermo il principio secondo il quale vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 c.c., di guisa che i fatti che ne costituiscono il fondamento non potranno essere oggetto di confessione né spontanea né indotta, si osserva che il ricorrente ha riferito di avere deferito l’interrogatorio formale alla moglie sui medesimi capi di prova per testi sui quali la Corte di appello – come già evidenziato – si è espressa ritenendoli inammissibili per plurime ragioni, per cui anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile. Va, infine, osservato che la censura riferita all’interpretazione del documento 52, ne sollecita in maniera inammissibile una differente valutazione conforme a quanto auspicato dal ricorrente, peraltro, estrapolandolo dal coacervo del materiale istruttorio che è stato apprezzato complessivamente con motivazione congrua e logica dalla Corte di appello e ritenuto insufficiente a dimostrare la preesistenza della irreversibile crisi coniugale rispetto all’intrapresa relazione extraconiugale. 3.1.- I motivi quarto, quinto e sesto riguardano la statuizione relativa alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Il quarto motivo denuncia: violazione dell’articolo 337 sexies, omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente, dopo aver ricordato che l’assegnazione della prestigiosa casa coniugale è avvenuta in favore della moglie e che lui ha dovuto sostenere dei notevoli esborsi con la costituzione di un mutuo per dotarsi di un nuovo immobile si lamenta del fatto che di ciò la Corte d’Appello non abbia tenuto conto nella determinazione dell’assegno per i figli. Il quinto motivo denuncia: violazione degli artt. 316bis, 337ter, 148 c.c. e omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente sostiene che dopo la cessazione del rapporto con la moglie, egli ha avuto due gemelli da una nuova compagna nel 2023 e sostiene che numerose maggiori spese gravano su di lui. Si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle spese maggiori che gli deve sostenere nello stabilire il consistente aumento dell’assegno già previsto in primo grado per ciascun figlio da 600 a 850 euro. Il sesto motivo denuncia: violazione degli articoli 315 bis, 316 bis, 337 ter e 148, sostiene che la decisione apodittica e contraddittoria rispetto a quanto deciso dalla stessa Corte d’Appello, in occasione del reclamo avverso il provvedimento presidenziale che aveva determinato l’assegno in Euro 600 e che era stato confermato, tenendo conto delle condizioni economiche paritarie dei coniugi, e del tenore di vita riferito alle esigenze dei minori. 3.2.- I motivi quarto, quinto e sesto, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati e vanno respinti. La Corte di appello, nell’esaminare la domanda di incremento dell’assegno di mantenimento per i figli ha ritenuto corretto l’impianto decisorio del giudizio di primo grado con riferimento alla ricostruzione dei redditi e alla proporzionalità degli stessi rispetto all’obbligo di mantenimento ed ha delineato la sua decisione sulla scorta dell’accertamento dei seguenti elementi fattuali (fol.10/12): i) il fatto che la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi sia da ritenersi florida, disponendo entrambi – affermati professionisti- di una rilevante capacità reddituale e di dotazioni patrimoniali consistenti; ii) l’esito degli accertamenti svolti dalla GdF in primo grado che restituiscono un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e la circostanza che le parti nei loro rispettivi atti di questo giudizio hanno evidenziato reciprocamente l’insorgenza di variazioni economiche allegando le sopravvenienze che hanno interessato entrambi; iii) la circostanza che dalla lettura degli atti “non emergessero circostanze tali da rimettere in discussione le proporzioni delle situazioni economiche dei coniugi che -come detto- hanno visto entrambe variazioni per sopravvenienze e che restano indiscutibilmente floride”; iv) la circostanza che i figli della coppia aveva goduto in costanza di matrimonio di un elevato tenore di vita. Tanto premesso, la Corte di appello ha ritenuto di intervenire sulla quantificazione dell’assegno perequativo posto a carico del padre esclusivamente per tenere conto del “del fisiologico mutamento delle esigenze dei ragazzi legato alla crescita degli stessi” e così ha statuito “Come detto il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in modo proporzionato al reddito e alle capacità economiche di entrambi i genitori, e non può a tal fine non tenersi conto nella valutazione della proporzionalità del contributo economico tra i due genitori, anche del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore; nel caso di specie, è evidente che l’appellato non sostiene spese dirette per il mantenimento dei figli, poiché questi risiedono stabilmente con la madre e trascorrono con lui un tempo limitato. In ragione di tali circostanze, tenuto conto della capacità reddituale e patrimoniale dell’appellato, delle incrementate esigenze dei figli maggiorenni non autosufficienti e considerato altresì che A.A., nel frattempo, è divenuto padre di altri due figli, appare congruo rideterminare l’assegno in Euro 850,00 mensili per ciascuno dei figli.”. Come è noto, in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell’assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età (Cass. n. 32466/2023; Cass. n. 4145 del 10.02.2023). La decisione in esame si è attenuta ai principi enunciati in quanto ha accertato che entrambi i genitori godono di floride condizioni economiche ed ha aumentato l’assegno esclusivamente in ragione dell’incremento fisiologico dell’esigenze dei minori, tenendo conto e bilanciando sia il maggior tempo che trascorrono presso la madre, sia il fatto che il padre è divenuto genitore di altra prole, attraverso un giudizio di apprezzamento dei fatti proprio del giudice del merito che risulta congruamente motivato. Le censure non colgono la ragione decisoria, posto che non viene illustrato quale effettivo decremento reddituale o patrimoniale sia stato dimostrato dal ricorrente e, soprattutto, in che misura le circostanze sopravvenute potevano far dedurre una condizione di depauperamento economico così significativa rispetto ad una situazione evidentemente florida, tale da incidere sul rapporto di proporzionalità esistente tra i due genitori e sulla capacità di contribuzione paterna così determinata. Sotto altro profilo, i motivi sollecitano impropriamente il riesame del merito. Nessuna censura, inoltre, risulta svolta in relazione alla espressa ragione decisoria, individuata nella necessità di elevare l’assegno per i figli in considerazione dell’incremento delle esigenze connesse all’innalzamento dell’età. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono ragioni di equità in ragione della peculiarità della vicenda trattata per compensare le spese di lite. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 196 del 2003, art. 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. – Rigetta il ricorso; – Dichiara compensate e spese del giudizio di legittimità tra le parti; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 196 del 2003, art. 52; – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2026. Depositato in Cancelleria il 29 giugno 2026.

PMA: il consenso del partner può essere desunto per facta concludentia Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 giugno 2026, n. 21816; Pres. Rel. Tricomi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente ORDINANZA
Svolgimento del processo 1.1. – Con ricorso del 19.10.2023, A.A. proponeva impugnazione ai sensi dell’art. 263 c.c. per difetto di veridicità del riconoscimento effettuato in data 25.10.2021 da C.C. nei confronti del figlio minore B.B., nato a Palermo il 15.10.2021. A.A., dopo aver precisato che il riconoscimento era avvenuto in occasione della formazione dell’atto di nascita del minore, nato a seguito di un intervento di procreazione medicalmente assistita effettuato in Ucraina, chiedeva al Tribunale, previo espletamento di indagine genetica, di accertare e dichiarare che il riconoscimento non corrispondeva a verità biologica; di dichiararne la nullità per violazione dei requisiti previsti dall’art. 12 del D.P.R. 396.2000, atteso che la dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita non era stata raccolta dall’ufficiale di stato civile; di accertare l’assenza dei presupposti di cui alla l. 40.2004 per l’acquisizione dello status genitoriale, in quanto difettava una dichiarazione di volontà consapevole all’accesso alle tecniche procreative da parte dell’C.C.; e, per l’effetto, di adottare ogni provvedimento conseguenziale anche in relazione alla modifica del cognome del minore. La stessa richiedeva altresì l’adozione di provvedimenti temporanei e urgenti in ordine all’affidamento del figlio. Si costituiva C.C., il quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per contrasto con l’art. 9 della l. 40.2004, nonché per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 263 c.c., per decorso dei termini di legge. Nel merito, chiedeva respingersi le avverse domande ed adottare i provvedimenti in ordine all’affidamento del minore. Si costituiva anche l’avv. D.D., n.q. di curatrice speciale del minore, la quale, ritenendo prioritario il mantenimento del rapporto del minore con entrambi i genitori, chiedeva il ripristino degli incontri con il padre e l’accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti. Con sentenza n. 5571/2024 del 18.11.2024, il Tribunale di Palermo così disponeva: – dichiarava inammissibile l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per contrasto con l’art. 9 l. 40.2004; – disponeva l’affidamento condiviso di B.B. ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre; – stabiliva che il padre incontrasse il figlio due volte a settimana, una volta prelevandolo dall’abitazione materna (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e una volta presso i locali del S. S. N. del Comune di Palermo; – incaricava il responsabile del S.S. N. di relazionare al Giudice Tutelare ogni due mesi sull’andamento degli incontri, segnalando immediatamente eventuali inosservanze al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni; – disponeva la continuazione, o l’avvio, della presa in carico terapeutica di A.A. presso il Consultorio familiare, con possibilità di reindirizzamento presso altro servizio, al fine proseguire nel percorso di elaborazione dei vissuti personali e per l’acquisizione di competenze materne più profonde rispetto al mero accudimento, con obbligo di relazionare al G.T. ogni due mesi e segnalazione al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio; – poneva a carico di C.C. l’obbligo di versare Euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie; – ammoniva la A.A. a collaborare con diligenza per garantire il regolare svolgimento degli incontri con l’C.C., sia presso lo S. N. che all’esterno; – condannava A.A. al pagamento, in favore dell’C.C., della somma di Euro 150,00 per ogni singola inosservanza degli appuntamenti fissati dal servizio S. N. e di quelli esternalizzati; – condannava la A.A. alla rifusione delle spese di lite – anche dei subprocedimenti – in favore di C.C., quantificate in Euro 10.860,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla Curatrice speciale del minore che si liquidavano in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell’Erario. 1.2.- La decisione di primo grado veniva impugnata da A.A.. C.C. si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello. Anche la curatrice speciale del minore chiedeva il rigetto dell’appello, ad eccezione della richiesta inerente all’aggiunta del cognome materno posponendolo, però, a quello paterno. La Corte di appello di Palermo ha accolto in parte il gravame ed ha autorizzato A.A. a presentare domanda al Prefetto competente per la modifica del cognome del minore B.B. aggiungendo il cognome materno a quello paterno, con la seguente composizione del cognome “C.C. A.A.”; la Corte di appello ha confermato, nel resto, l’impugnata sentenza, provvedendo sulle spese. 1.3.- A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicate con quindici motivi, illustrati con memoria. C.C. ha replicato con controricorso e memoria. La curatrice speciale del minore è rimasta intimata. Motivi della decisione 2.1.- Preliminarmente si osserva che il controricorrente ha eccepito l’illeggibilità della documentazione relativa alle notifiche; la ricorrente ha provveduto tempestivamente ad un nuovo deposito dal quale si evidenzia la regolarità delle notifiche, di guisa l’eccezione va disattesa. 2.2.- La ricorrente, a sua volta, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso. Anche questa eccezione va disattesa, risultando il controricorso redatto in sintonia con quanto previsto dagli artt. 370, 365 e 366 c.p.c. 2.3.- Sempre preliminarmente, rileva il Collegio che la ricorrente sostiene di agire anche nell’interesse del minore rappresentato dalla curatrice speciale. La prospettazione della madre di agire nell’interesse del minore è priva di rilievo processuale, atteso ella non ha alcuna legittimazione ad agire in rappresentanza del minore in questo processo promosso ex art. 263 c.c. Il figlio è rappresentato nel giudizio in via autonoma dalla curatrice speciale avv. D.D., alla quale è stato notificato il ricorso introduttivo e che ha depositato nel presente grado solo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3.1. – Il primo e il secondo motivo vanno trattati congiuntamente per connessione. 3.2.- Il primo motivo denuncia: art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 della l. 40.2004 e dell’art. 263 c.c., in contrasto con i canoni ermeneutici (artt. 12 e 14 Preleggi). A parere della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe violato i canoni ermeneutici, ritenendo non applicabile l’art. 263 c.c., norma generale che disciplina l’impugnazione del riconoscimento del rapporto di filiazione per difetto di veridicità, in forza dell’erronea interpretazione dell’art. 9 della l. 40.2004, al caso di specie che si caratterizza, nella prospettazione della ricorrente, per l’assenza di consenso documentato di C.C. alla tecnica di PMA eterologa. 3.3.- Il secondo motivo: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti -Omesso esame di documenti prodotti in grado di appello, decisivi ai fini della decisione. La ricorrente deduce che la Corte di appello ha sostenuto che la madre non avrebbe provato “il dissenso” del resistente alla specifica tecnica di PMA, in palese violazione al principio dell’onere della prova, che poneva sul resistente l’onere di provare il fondamento dell’eccezione di inammissibilità sollevata in merito all’applicabilità della l. 40.2004 per mancanza del consenso e, dunque, l’onere di provare l’esistenza del suo consenso documentato alla tecnica di PMA. 3.4.- Il secondo motivo concerne la prestazione del consenso da parte di C.C. alla PMA e va esaminato con priorità, atteso che la prima censura è svolta sul presupposto formulato dalla ricorrente che la procedura di PMA non fosse stata assistita dal consenso del partner C.C. Il secondo motivo va disatteso. Giova evidenziare che la Corte di appello ha respinto la prospettazione svolta da A.A. circa l’assenza di consenso alla fecondazione eterologa da parte di C.C. ed ha affermato che il consenso ex l. 40.2004 si evince” (…) non solo perché il riconoscimento del piccolo B.B. vale quale atto concludente ai sensi dell’art. 9 L. cit., ma anche perché egli ha inteso partecipare in veste di padre a tutti gli eventi più significativi per la vita del bambino (nascita, battesimo, primo compleanno, cfr. foto allegate), sia prima di sapere di non avere un legame biologico con B.B., sia, soprattutto, dopo averne avuto la certezza: tali elementi dimostrano la volontà dell’appellato di essere il padre di B.B. a prescindere dal legame genetico. Inoltre, non hanno trovato riscontro le allegazioni dell’appellante in ordine ad atti o comportamenti dai quali possa desumersi che l’C.C. abbia espresso in maniera esplicita un dissenso al progetto di genitorialità intrapreso con la ex compagna. Deve quindi concludersi nel senso che, a fronte del consenso dell’C.C. alla tecnica di procreazione eterologa, non sia possibile mettere in discussione detta paternità e ciò né da parte del padre, né da parte della madre, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, così come sopra delineata.” (fol.15/16). Tanto premesso risulta evidente che la censura non coglie la ragione decisoria, posto che la Corte di appello ha affermato, a seguito di accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l’avvenuta prestazione del preventivo consenso alla PMA di cui si discute da parte di C.C. sulla base di quanto dallo stesso dimostrato, tenuto conto del fatto che la nascita era frutto di PMA a cui l’C.C., circostanza incontestata, aveva partecipato sin dall’inizio, che egli aveva proceduto nell’immediatezza della nascita al riconoscimento il piccolo con l’assenso della madre con atto ritenuto concludente e rilevante ai sensi dell’art. 9 della l. 40.2004, anche in caso di PMA eterologa, vietata in Italia, e considerata la condotta documentata circa il rapporto di genitorialità intessuto nel tempo dal padre con il minore, dopo la nascita. Ne consegue che la decisione ha dato retta applicazione ai principi in tema di onere probatorio sanciti dall’art. 2697 c.c. e non ha dato luogo ad alcuna impropria inversione dell’onere della prova, atteso che tutti gli elementi indiziari e probatori acquisiti convergono univocamente a dimostrare -come accertato dalla Corte di merito – che il consenso era stato prestato dall’inizio, come evincibile dalla sottoposizione dello stesso C.C. alla tecniche funzionali alla realizzazione della PMA indipendentemente dal fatto che la stessa venisse realizzata con modalità “omologa” o “eterologa”, e confermato implicitamente con atti concludenti fino al momento del riconoscimento e successivamente con l’espletamento della funzione genitoriale. Risulta, invece, inammissibile il dedotto vizio motivazionale. Giova rammentare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812/2018; 16583.2024). Tuttavia, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, determina non solo l’onere di indicare in quale sede processuale il documento risulta prodotto (Cass. 28184.2020), ma anche di specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, senza di che il motivo non può che rimanere confinato nella astrattezza e genericità. Il ricorso per cassazione deve dunque contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. n. 31082/2017). Nel presente caso, la ricorrente non ha accompagnato l’elencazione dei documenti con l’illustrazione degli specifici fatti dagli stessi emergenti e tali da assumere – a suo parere – decisivo rilievo nella controversia in esame, di guisa che la Corte non è stata posta in condizione di apprezzarne la rilevanza. 3.5.- Disatteso il secondo motivo, il primo motivo si rivela inammissibile perché dà per presupposta la fondatezza dell’assunto della ricorrente circa la mancata prestazione del consenso alla PMA eterologa da parte di C.C., circostanza che invece è smentita dall’accertamento della avvenuta prestazione del consenso rilevante ai sensi dellart.9 della l. 40.2004, anche ove reso per facta concludentia, da parte di C.C., adeguatamente motivato sul piano logico e giuridico dalla Corte di appello in misura certamente rispondente al c.d. “minimo costituzionale” cui ha riconnesso il conseguente effetto del divieto di disconoscimento. 4.1. – Il terzo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 263 c.c. in relazione al capo che ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre per decorso dei termini di legge. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo non ha considerato l’esatta portata dell’art. 263 c.c. come riscritto a seguito dell’intervento della Corte cost. 133.2021. 4.2.- Il motivo è inammissibile. Come osserva la stessa ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile al caso in esame l’art. 263 c.c. per un duplice ordine di ragioni: la prima fondata sul “consenso prestato prima dell’avvio della procedura, come espressamente previsto dagli artt. 6, 8 e 9 della l. 40.2004 già citati” e la seconda sul rilievo che “anche a voler ammettere una simile azione, la stessa non potrebbe che decorrere dal riconoscimento, essendo evidente che già in quel momento è nota la possibilità che non vi sia un legame biologico, di tal che la stessa è comunque tardiva, come già sottolineato dal Tribunale” (fol.16/17). L’esame del terzo motivo risulta ininfluente, posto che la ratio decidendi relativa alla tardiva proposizione dell’azione ex art. 263 c.c. su cui è focalizzato il motivo in questione, anche ove ritenuta autonoma, è ulteriore rispetto a quella dell’inapplicabilità dell’art. 263 c.c. alla fattispecie in esame, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata ed il motivo non risulterebbe in nessun caso idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione presa in esame in relazione ai primi due motivi respinti (Cass. 15399.2018, 15350.2017 e 21490.2005). 5.1- Con il quarto motivo si denuncia: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa rappresentazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 44 del D.P.R. 369.2000, anche con riferimento agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale – Violazione dell’art. 254 c.c. Reputa la ricorrente che la Corte ha del tutto disatteso la disciplina sulla forma di un atto solenne come il riconoscimento del figlio, svuotando di contenuto le norme di riferimento. 5.2. -Il quarto motivo è inammissibile 5.3.- Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019; Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019). 5.4.- La ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano la formazione dell’atto di nascita da parte dell’Ufficiale di Stato Civile sulla cui ricorrenza, nella fattispecie in esame, la Corte di appello si è diffusamente soffermata con congrua e logica motivazione fondata sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie (fol.17/18). La ricorrente propone censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità. Ne discende l’inammissibilità del motivo di ricorso così proposto. Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo, invece, la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022). 6.1. – Il quinto motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. -Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia in relazione alla dedotta violazione dell’art. 221 c.p.c.: a parere della ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo omette di censurare l’error in procedendo del giudice di prime cure, nonostante che l’accertamento della falsità del documento impugnato avrebbe travolto il suo contenuto. 6.2.- Il quinto motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n.26029/2023; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 20311/2011). Nel caso in esame, la Corte di appello ha confermato la decisione impugnata in toto, tranne che per quanto riguardava la domanda relativa all’attribuzione del cognome; ne consegue che anche il motivo di appello concernente la querela di falso proposta in via incidentale è stata respinta. Va aggiunto che la censura in esame risulta del tutto priva di specificità in quanto non riproduce il contenuto della querela di falso, né la decisione di primo grado confermata in secondo grado. Inoltre, quanto la ricorrente espone, e cioè di avere dedotto in appello che il Tribunale aveva “addirittura ignorato la querela di falso” e poi che “Con il provvedimento del 19.6.2024 il Tribunale ha semplicemente dichiarato di “non ammettere” la querela di falso…”, non soccorre in alcun modo alla comprensione né del contenuto della querela di falso, né del contenuto della decisione del G.I. assunta in data 19.6.2024, sia per la palese contraddittorietà di quanto rappresentato nel motivo di appello (il Tribunale ha ignorato o ha provveduto?), sia perché fornisce solo una personale lettura del provvedimento il cui contenuto è omesso. 7.1. – Il sesto motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza o del procedimento – Nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 473 bis 22 c.p.c.: la sentenza è affetta da nullità del procedimento (error in procedendo) per aver violato il principio cardine dell’art. 473 bis 22, ultimo comma, c.p.c., il quale impone al giudice di definire con priorità le questioni relative allo stato delle persone. Deduce che ciò ha stravolto l’andamento dell’intero processo. 7.2.- Il sesto motivo è inammissibile perché ininfluente ai fini della decisione della controversia, in quanto, a seguito del rigetto dei motivi di ricorso per cassazione che precedono, è confermata la declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. 8.1.- Il settimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU – Violazione degli art. 3 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata in Italia con l. 27.5.1991, n. 176 – Violazione e falsa applicazione della clausola generale del “miglior interesse del minore” che impone la valutazione, in concreto, di quale sia la soluzione migliore per quello specifico bambino – Violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., che non contempla l’esercizio dell’affidamento per il tramite del servizio sociale – Mancata considerazione dei criteri normativi di cui all’art. 337 ter c.p.c. nella quantificazione del contributo al mantenimento – Art. 360 comma 1, n.4 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento del contributo al mantenimento nella misura riconosciuta come dovuta, con decorrenza dal momento della nascita: secondo la ricorrente, la Corte applica il principio del “miglior interesse del minore” in astratto, disattendendo i moniti anche della Corte Edu, conferendo un mandato illegittimo al servizio S. N.di Palermo e giungendo anche a confermare il contributo al mantenimento stabilito in via cautelare, senza considerazione alcuna dei criteri legali imposti dall’art. 337 ter c.c. 8.2.- Il settimo motivo va disatteso per plurime ragioni. Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019; 24155.2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 640/2019). La censura si estrinseca in una critica a quanto accertato in fatto dalla Corte di merito e ciò la rende inammissibile. 8.3.- Va aggiunto che, anche a voler ritenere la censura riconducibile nell’alveo del vizio motivazionale, l’esito non muta. La ricorrente non indica alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame, ma sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie conforme a quanto da lei auspicato anche laddove contesta che non sia stato ben considerato il superiore interesse del minore. Invero, la Corte di appello si è adeguatamente soffermata sull’interesse del minore, motivando congruamente le statuizioni assunte sia per quanto riguarda le capacità genitoriali del padre e l’andamento degli incontri, sia per quanto riguarda la conferma dell’assegno di mantenimento e la censura risulta generica. 8.4.- È, comunque, opportuno ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). L’affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola dettata dall’art. 337 ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della “bigenitorialità”, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (Cass. n. 24876/2025). Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c. Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019). A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia). La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). La Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione” (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001). 8.5.- La decisione impugnata risulta certamente in linea con i principi enunciati in quanto ha adottato misure graduali e progressive volte a favorire il concreto esercizio del diritto alla bigenitorialità da parte del minore e a monitorare l’andamento e l’esito dei provvedimenti adottati avvalendosi di strutture specializzate, in assenza di elementi specifici ed effettivamente accertati atti a revocare in dubbio la congruità di quanto statuito. 9.1.- L’ottavo motivo denuncia: a) art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 473 bis 34 c.p.c., di assunzione dei provvedimenti indifferibili – Grave violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -Omesso esame delle modalità operative attuate da S. N. – b) art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 5bis della l. 184.1983 e all’art. 473bis 27 c.p.c. – Delega al S. S. N. istituito presso il Comune di Palermo di poteri non previsti dalla legge – Omesso controllo sull’operato del Servizio: a parere della ricorrente, omettendo di pronunciarsi su uno specifico motivo d’appello, la Corte opera lo stesso vizio in procedendo lamentato, allorché ha consentito un intervento di un Servizio pubblico non previsto dalla legge e comunque al di fuori dei limiti di proporzionalità ed efficienza che devono caratterizzare l’intervento pubblico in famiglia. 9.2.- L’ottavo motivo è infondato per le ragioni già espresse nell’esame del settimo motivo. Le misure adottate nel corso del giudizio appaiono funzionali all’esercizio del diritto alla bigenitorialità ed in linea con la giurisprudenza nazionale e comunitaria, sono congruamente motivate e accompagnate da opportune previsioni di monitoraggio e momenti di controllo in sede giudiziaria e la censura si sostanzia nella manifestazione della perdurante non condivisione delle stesse da parte della ricorrente. 10.1.- Il nono motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. -Violazione di norme di diritto – Violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., anche in relazione all’art. 3 Cost., per avere disposto “la presa in carico” da parte del Consultorio di Palermo della sola genitrice. 10.2.- Il motivo è inammissibile. Come è evidente, la statuizione ha la sola finalità di consentire alla A.A., ove convenga sulla opportunità, di accedere in maniera diretta in ragione del provvedimento giurisdizionale ai servizi del Consultorio familiare in funzione di sostegno e supporto, a fronte dell’accertamento delle condotte ostacolanti da lei poste in essere all’esercizio del diritto di bigenitorialità relativamente alla figura paterna, della elevata conflittualità e della delicatezza della vicenda, e mira a conseguire l’obiettivo di favorire il superamento di una situazione altamente pregiudizievole per il minore senza che alla stessa possa attribuirsi alcuna valenza punitiva. La censura svolta avendo riguardo all’art. 3 della Cost. è inammissibile in quanto non si confronta con la complessiva statuizione, che ha messo in evidenza le differenti condotte dei due genitori ed il comportamento non ostacolante del padre. 11.1.- Il decimo motivo denuncia: Art. 360 n.4 o art. 360 n.3 c.p.c. -Nullità del procedimento per violazione dell’art. 473 bis 27 c.p.c. e/o per violazione di norme di diritto – Attribuzione di valore di prova alle Relazioni dei servizi – Violazione dell’art. 111 della Cost. – Violazione del principio del contraddittorio: la Corte riconosce valore di prova legale alle Relazioni dei Servizi, formate in assenza di contraddittorio fra le parti e in violazione alle disposizioni di legge. 11.2. – Il motivo è infondato. La Corte non ha attribuito alcuna valenza di prova legale alle relazioni dei Servizi Sociali: le stesse sono entrate nel giudizio nel pieno rispetto del contradditorio e sono state valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass.25332/2014). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014). 12.1- L’undicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 473 bis 39 c.p.c. – Reputa la ricorrente che la Corte d’Appello erra nel confermare una sanzione in palese contrasto con la legge, omettendo di esaminare fatti decisivi che ne avrebbero imposto la revoca. 12.2.- Il motivo è inammissibile per le ragioni espresse sub 5.3. in quanto la denuncia per violazione di legge sottende la sollecitazione ad un’impropria rivalutazione della quaestio facti da parte del giudice di legittimità nei sensi auspicati dalla ricorrente, che espone esclusivamente la propria personale ricostruzione dei fatti, senza che sia indicato alcun fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. 21152.2015), di cui sia stato omesso l’esame, sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 2195 del 2022). 13.1.-Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo vanno trattati congiuntamente per connessione. 13.2.- Il dodicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.4 c.p.c. -Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sull’autonoma istanza di nomina del Curatore speciale del minore nella fase d’appello – Conseguente nullità del procedimento – art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. – Violazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 78 c.p.c. e degli artt. 82 e 83 c.p.c. applicabili per analogia – Si deduce che la Corte d’Appello ha consentito la partecipazione di un Curatore speciale non munito dei poteri, essendosi questi esauriti in primo grado. 13.3. – Il tredicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. -Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione ai sollevati rilievi sulla diligenza dell’operato del Curatore – art. 360 comma 1, n.4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sul rilevato difetto di legittimazione passiva e di potere del Curatore Speciale del minore che ha, tra l’altro, operato anche al di fuori del giudizio principale, ossia nei subprocedimenti ove erano affrontate questioni relative all’affidamento, invadendo ambiti del tutto sottratti ai poteri così come conferiti e alterando gravemente l’equilibrio processuale. 13.4.- Entrambi i motivi vanno disattesi. Va osservato che, come rimarcato dal controricorrente, la Corte d’Appello con ordinanza del 2 maggio 2025, su istanza del padre, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale già nominato in primo grado. Ne consegue che non si può ravvisare alcuna omessa pronuncia, avendo la Corte adottato il provvedimento che si palesava indispensabile alla soluzione del caso concreto implicitamente respingendo la tesi propugnata dalla ricorrente. Sotto altro profilo la censura si rileva inammissibile perché carente sul piano della specificità, atteso che l’assunto circa la mancanza dei poteri del curatore speciale ed il difetto di legittimazione passiva è contraddetto dalla statuizione assunta dalla Corte di appello che ne ha confermato la legittimazione processuale da intendersi estesa anche ai sub procedimenti interni al processo stesso. 14.1. – Il quattordicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia e conferma implicita del capo della sentenza relativa alla condanna alle spese – art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa rappresentazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dall’art. 92 comma 2 c.p.c. e dell’art. 133 del D.P.R. 115/2022, anche in considerazione della natura obbligatoria della nomina del Curatore Speciale: si deduce che la Corte d’Appello ha del tutto ignorato la doglianza relativa alla condanna alle spese, pronunciata in primo grado in violazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c.. 14.2.- Il quattordicesimo motivo è infondato. La Corte di appello ha confermato la prima decisione, respingendo tutti i motivi di appello, tranne quello relativo al cognome. Non ricorre, pertanto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. Va aggiunto che la nomina della curatrice speciale per lo svolgimento di un ufficio obbligatorio nell’interesse del minore non esonera la parte soccombente a sopportare le spese del giudizio secondo il generale criterio stabilito dall’art. 91 c.p.c., eventualmente temperato dal criterio della compensazione, ove ne ricorrano i presupposti – da accertare da parte del giudice del merito. 15.1. – Il quindicesimo motivo denuncia: art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 262 c.c. in relazione alla sentenza della Corte cost. 131 del 2022 – Violazione dell’art. 3 della Cost. La ricorrente si duole che, nell’accogliere la domanda relativa all’aggiunta del cognome materno, la Corte d’Appello abbia disposto la sua posticipazione rispetto al cognome paterno; reputa che si sia affermata apoditticamente la migliore rispondenza all’interesse del bambino, senza considerare in concreto il miglior interesse di minore. 15.2.- Il quindicesimo motivo è infondato. Una volta proposta in via giudiziale la domanda per l’attribuzione anche del cognome materno ai sensi dell’art. 262 c.c. , in fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 262, secondo, terzo e quarto, comma c.c., rientrano in questo ambito tutte le questioni attinenti all’individuazione del cognome/dei cognomi da attribuire e all’ordine degli stessi, e la decisione è interamente rimessa al giudice che deve assumere le sue determinazioni con una scelta motivata alla luce del superiore interesse del minore in ordine al cognome/ai cognomi di provenienza genitoriale da attribuirgli ed al loro ordine, senza che la specifica formulazione della domanda proposta possa ostacolare una statuizione anche diversa, sempre che congruamente motivata (Cass. 1492.2025). Orbene, la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata ha operato un bilanciamento degli interessi del minore e ha congruamente motivato la propria decisione “considerata l’età del minore (prossimo ai quattro anni) e il fatto che fin dalla nascita egli è stato identificato con il solo cognome paterno, che sia maggiormente rispondente al suo superiore interesse – in particolare sotto il profilo della continuità affettiva, relazionale e della costruzione dell’identità personale – disporre l’aggiunta del cognome materno in posizione successiva rispetto a quello paterno” (fol.22). La censura, pur esponendo una violazione di legge, deduce un’omessa motivazione e non merita condivisione, atteso che la motivazione non è affatto apodittica, c’è e è chiaramente focalizzata sulla tutela dell’identità personale e sociale già formata del minore. 16. – In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Oscuramento dati personali. Il procedimento è esente. P.Q.M. – La Corte rigetta il ricorso; – Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del grado di legittimità in favore della parte controricorrente liquidate in complessive Euro 3.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali ed accessori di legge; – Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2026. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2026

Casa familiare edificata sul terreno personale del coniuge: il contributo economico dell’altro coniuge, se riconducibile ai bisogni della famiglia, non è rimborsabile in difetto di prova di un autonomo titolo creditorio – Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 luglio 2026 n. 22862

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. COSTANZO Antonio – Relatore Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. …/2025 R.G. proposto da A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. … – RICORRENTE Contro B.B., rappresentata e difesa dall’Avv. … – CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. …/2024 depositata il 27 maggio 2024 nel proc. n. 1038/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti. Svolgimento del processo 1. Il signor A.A. impugna la sentenza 27 maggio 2024 n. …della Corte d’Appello di L’Aquila che, respinto il suo appello, ha confermato la decisione di primo grado nella causa che lo vede opposto alla signora B.B. Le parti, che avevano contratto matrimonio il 2 agosto 1981 in regime di comunione legale dei beni, sono coniugi separati. Dalla loro unione sono nati nel 1982 una figlia e nel 1988 un figlio. 2. La pretesa creditoria dell’odierno ricorrente si riferisce al fabbricato di civile abitazione, con magazzino, adibito a casa familiare, costruito in costanza di matrimonio su terreno donato (in nuda proprietà) alla moglie dal padre di lei nel 1989. Secondo il ricorrente, che aveva chiesto, sulla base dell’art. 936, comma 2 c.c. o dell’art. 2033 c.c., la condanna della controparte al pagamento della somma indicata in Euro 75.000,00 corrispondente, a suo dire, alla metà del valore dell’immobile o del costo (manodopera e materiali) sostenuto per la realizzazione del fabbricato, l’immobile era stato costruito integralmente a sue spese coi proventi della sua attività di lavoro di autotrasportatore dipendente, poiché la moglie era casalinga e priva di reddito. Convenuta davanti al Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona, B.B. aveva per contro affermato di aver costruito l’immobile in economia con l’aiuto dei genitori e del fratello C.C. e di averne sopportato tutte le spese essendo una coltivatrice diretta, iscritta alla contribuzione agricola INPS sino al 31 dicembre 2000, e aveva chiesto il rigetto della domanda. Acquisiti i documenti prodotti, assunti l’interrogatorio formale della convenuta e le deposizioni dei testimoni ammessi, richiamati il principio generale dell’accessione ex art. 934 c.c., non derogato disciplina della comunione legale tra coniugi, nonché i principi enunciati da Cass., sez. I, ord. 4 novembre 2019, n. 28258 e Cass., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4794 in ordine alla pretesa del coniuge non comproprietario, con sentenza 1 marzo 2021 n. 31 il Tribunale aveva escluso che il terreno donato alla moglie fosse rientrato nella comunione legale dei beni (art. 179, comma 1, lett. b), c.c.) e che l’attore avesse provato di essere stato il solo a contribuire economicamente alla costruzione del fabbricato. Come si legge nella sentenza impugnata, il primo giudice “(o)sservava al riguardo che tutti i documenti relativi alla realizzazione del fabbricato (comprese le fatture delle ditte che avevano eseguito i lavori), erano riferiti o intestati alla B.B. e dall’istruttoria era emerso che gran parte dei lavori erano stati pagati con denaro proveniente da un conto cointestato, ma non era stato dimostrato che i versamenti su tale conto derivassero esclusivamente da redditi del marito e non era stato provato che la convenuta non svolgesse alcuna attività lavorativa in quanto il teste D.D., aveva riferito che la stessa coltivava un terreno agricolo sito in P. Non era emerso che tutti i pagamenti fossero stati effettuati dall’attore ma molti di questi erano avvenuti tramite assegni tratti su un conto corrente cointestato, per cui A.A. non aveva assolto l’onere su di lui incombente del pagamento esclusivo delle somme necessarie per la costruzione del fabbricato; riteneva che sicuramente l’attore aveva contribuito alle spese, almeno in parte, ma ciò rientrava nell’obbligo di collaborazione economica nei confronti della famiglia, previsto dagli artt. 143 c.c. e 147 c.c., trattandosi dell’immobile in cui si è svolta la vita familiare. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tabellari, venivano poste a carico dell’attore soccombente ed in favore della convenuta; quindi, attribuite all’erario essendo quest’ultima stata ammessa al patrocinio a favore dello Stato”. 3. La decisione di primo grado è stata confermata dalla sentenza ora impugnata. Secondo la Corte d’Appello di L’Aquila: a) A.A. non aveva offerto una prova documentale idonea a vincere la presunzione di contitolarità di quanto giacente sul conto corrente bancario cointestato ai due coniugi e dal quale erano state prelevate le somme, in contanti o mediante assegni bancari, utilizzate per pagare i lavori di edificazione e l’acquisto di parte degli arredi interni: “(…) la cointestazione di un conto corrente dà luogo ad una presunzione di contitolarità dell’oggetto del contratto che può essere superata in presenza di risultanze di segno opposto (Cass. 19115/2012; Cas. 18777/2015; Cass. Ord. 27069/2022), ma, nel caso in esame, tale presunzione non risulta essere stata superata dall’attore/odierno appellante che ha asserito di essere stato il solo ad aver alimentato la provvista bancaria senza che però possa ritenersi satisfattiva in tal senso la produzione di un unico estratto di conto corrente relativo al trimestre aprile-giugno 1993 (all. 11 alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc dell’attore) e di un unico ordine di bonifico relativo all’accredito dello stipendio del mese di febbraio 2000 sul conto n. 923 (all. 12 alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc dell’attore). L’asserzione dell’attore non è poi neppure confortata dalla testimonianza resa da E.E. in quanto, la teste riferisce su circostanze di cui non ha avuto conoscenza diretta ma apprese da uno dei contraddittori per cui la testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (in questi termini, Cass. Ord. 7746/2020; Cass. 569/2015; Cass. n. 43/1998)”; b) pur non avendo il Tribunale negato un contributo, almeno parziale, del marito alle spese di costruzione, era condivisibile la conclusione del primo giudice secondo cui quelle spese erano state sostenute a titolo di contribuzione economica ai bisogni della famiglia (art. 143, comma 2, c.c.) e di concorso nel mantenimento dei figli (art. 147 c.c.) e dunque non giustificavano la domanda di condanna proposta dal marito: “Dall’esame dell’interrogatorio formale reso dalla convenuta si evince che gli assegni tratti dal conto corrente cointestato (di cui i contraddittori erano quindi contitolari) le cui matrici sono state prodotte in giudizio dall’attore (all. 8 alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc) dell’importo complessivo di Lire 39.703.741 (oggi Euro. 20.505,27) sono serviti per il pagamento dei lavori di edificazione e per l’acquisto di parte degli arredi interni della casa destinata ad abitazione coniugale, e al riguardo il giudice di primo grado non ha infatti negato che l’attore avesse contribuito – almeno in parte – alle spese de quibus ma ha correttamente statuito che ciò dovesse farsi rientrare nell’obbligo di collaborazione economica nei confronti della famiglia, di cui agli artt. 143 e 147 c.c., a cui l’attore era tenuto, trattandosi dell’immobile in cui si era svolta la vita familiare. Ed invero la giurisprudenza è sempre stata concorde nel ritenere che costituisca adempimento del dovere di contribuzione l’aver speso del denaro proprio al fine di apportare delle migliorie alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, affermando la non rimborsabilità degli importi versati quando le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi l’esborso sia stato sostenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (Cass. n. 10942/2015) ed anche più di recente la Suprema Corte è tornata a ribadire che le spese effettuate per i bisogni della famiglia, e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. – che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato – non determinano alcun diritto al rimborso (Cass. n. 28772/2023)”; c) del tutto generica era la contestazione mossa dall’appellante alla motivazione con cui il Tribunale, alla luce del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, aveva negato fondatezza alla pretesa creditoria del marito “Peraltro, giova anche evidenziare come l’argomentazione adottata dal giudice di primo grado per escludere la ripetibilità delle somme esborsate da A.A. in ragione dell’obbligo di collaborazione familiare, risulta contestata in via del tutto generica dall’appellante, che si è limitato ad affermare che “la realizzazione da cielo a terra, con tutti i pavimenti, gli infissi e gli impianti, non può certamente considerarsi un contributo familiare” senza tuttavia offrire elementi probatori atti a supportare detta asserzione e a dimostrare che le spese da lui sostenute fossero ingenti (dall’esito dell’istruttoria svolta e secondo la presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto A.A. avrebbe esborsato circa 10.000,00 euro) ed andavano ben oltre lo scopo del soddisfacimento delle necessità familiari così da smentire la conclusione cui è pervenuto condivisibilmente il giudice di prime cure, tanto da rendere il gravame sul punto privo di pregio”. 4. Il ricorso di A.A. è affidato a cinque motivi. 5. Resiste B.B. con controricorso. 6. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. I primi quattro motivi di ricorso sono formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. mentre solo l’ultimo motivo richiama il n. 5 dell’articolo ora citato. A conclusione dell’illustrazione dei motivi di ricorso, il ricorrente afferma che “la sentenza impugnata è pervasa da una oggettiva errata ricostruzione della fattispecie concreta del fatto storico oltre che da un palese travisamento della prova”. 2. Col primo motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 936 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e 2697 c.c. – Travisamento della prova”. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha violato e mal applicato l’art. 2697 c.c. in relazione all’efficacia probatoria della testimonianza, a suo dire decisiva, di E.E., cugina della convenuta B.B., per averla dichiarata nulla e priva di efficacia probatoria in quanto resa da testimone de relato ex parte ma incorrendo in una cattiva interpretazione delle decisioni di legittimità citate nella sentenza impugnata. 2.1. Nel ricorso sono riportate le risposte date dalla testimone E.E. alle domande contenute in alcuni capitoli di prova della seconda memoria istruttoria dell’attore A.A. cap. 30 “È vero che sul conto corrente n. (…), dalla data della sua accensione e fino alla sua estinzione vi sono sempre confluiti soltanto le somme degli stipendi del lavoro di dipendente – autista del sig. A.A.?”, risposta “sì è vero, me lo ha riferito mia cugina”; cap. 31 “È vero che il predetto conto n. 923 (…) fu cointestato anche alla signora B.B. soltanto per una ragione di comodità di prelievo di soldi liquidi in banca e di rilascio di assegni a terzi quando il A.A. era fuori per lavoro?”, risposta, “sì è vero come prima”; cap. 7 “È vero che la casa di abitazione dei coniugi (…) è stata interamente realizzata con i soldi dello stipendio del lavoro di dipendente di autista del sig. A.A.?”, risposta “sì è vero me lo ha riferito mia cugina”; cap. 14 “È vero che alla costruzione della casa di abitazione dei coniugi (…) ha contribuito la signora B.B. con l’aiuto dei genitori, F.F. e G.G., e del fratello C.C.?”, risposta “no non è vero, me lo ha riferito mia cugina ed il sig. A.A.; preciso che eravamo in rapporti molto stretti, mia cugina mi confidava tutto”. Secondo il ricorrente, tale testimonianza prova che sul conto corrente cointestato ai coniugi perveniva la retribuzione da lavoro dipendente del marito e che la casa posta sul terreno di proprietà della moglie era stata costruita esclusivamente col denaro guadagnato dal marito. 2.2. È vero che la regola di diritto applicata a proposito della testimonianza avente ad oggetto dichiarazioni (potenzialmente) confessorie della convenuta (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1320; Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358) è errata. La Corte d’Appello, infatti, ha considerato la deposizione della cugina della convenuta “di per sé sola” priva di valore probatorio e “sostanzialmente nulla”, come se si trattasse di deposizione de relato actoris o di deposizione de relato ex parte su dichiarazioni favorevoli alla parte che funge da fonte referente (cfr. Cass., sez. III, ord. 8 aprile 2020, n. 7746, relativa a una testimonianza indiretta avente ad oggetto una dichiarazione del convenuto favorevole alla parte che l’aveva resa, di per sé priva di valore probatorio e sulla quale neppure era stato formulato uno specifico capitolo di prova la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 115 c.p.c.). Si discute del valore probatorio da attribuire alle testimonianze indirette, aventi ad oggetto fatti percepiti dal teste attraverso dichiarazioni altrui (Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358). In altri termini, il testimone de relato ha una conoscenza indiretta del fatto controverso (cfr. l’art. 257, comma 1, c.p.c.). Corrente è la distinzione tra testimonianza de relato actoris e testimonianza de relato in genere. Nel caso di deposizione de relato actoris (Cass, sez. III, ord. 21 maggio 2024, n. 14030), i testimoni depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha introdotto il giudizio la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, poiché verte sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto da accertare quale fondamento storico della pretesa (Cass., sez. VI-1, ord. 17 febbraio 2016, n. 3137; Cass., sez. I, 15 gennaio 2025, n. 569; Cass., sez. II, 5 gennaio 1998, n. 43). Secondo un meno restrittivo orientamento, la deposizione de relato actoris è priva di valore probatorio a meno che essa (ad esempio, quando attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni così Cass., sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2815, che annovera tale testimonianza tra gli indizi) non trovi riscontro in altre risultanze probatorie acquisite al processo, o in circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche (così Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358, che richiama il ragionamento probatorio svolto da Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1109; v. anche Cass., sez. III, 8 febbraio 1991, n. 1328), fornite di adeguata consistenza e che siano congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (per Cass., sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844, la deposizione de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova se riscontrata da “risultanze probatorie estrinseche, acquisite al processo, che concorrano a confortarne la credibilità (tra le altre Cass. 1996/ 4618)”; Cass., sez. lav., 6 novembre 1996, n. 9702; Cass., sez. III, 19 aprile 1971, n. 1121; Cass., sez. III, 17 maggio 1969, n. 1712). I testimoni de relato in genere depongono, invece, su circostanze che essi hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro. Le loro deposizioni presentano una efficacia probatoria attenuata, perché indiretta, ma possono assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass., sez. III, 24 dicembre 2025, n. 34081; Cass., sez. I, ord. 20 febbraio 2025, n. 4530; secondo Cass., sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19774, la testimonianza de relato “può fornire al giudice utili elementi di convincimento se suffragata da circostanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche”; per Cass., sez. lav., 4 giugno 1999, n. 5526, “la dichiarazione de relato di per sé sola non ha alcun valore probatorio (…) e può acquisire peso solo attraverso il riscontro di altre circostanze”, purché l’elemento integrativo di riscontro, che assume un rilievo determinante, abbia non solo “adeguata consistenza” ma sia altresì “adeguatamente descritto nel suo rilievo e nella sua funzione”; Cass., sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4306; Cass., sez. II, 5 gennaio 1998, n. 43). Nel caso di specie, peraltro, la deposizione di E.E. ha avuto ad oggetto dichiarazioni confessorie se sorrette dall’animus confitendi, poiché l’oggetto del capitolo di prova articolato dall’attore riguardava fatti e circostanze sfavorevoli alla convenuta, tanto è vero che quegli stessi capitoli erano stati formulati anche ai fini dell’interrogatorio formale e la convenuta aveva risposto negando la verità dei fatti allegati dall’attore. La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la deposizione della cugina della convenuta non secondo i criteri normalmente applicati alle testimonianze de relato partium (Cass., sez. I, ord. 20 febbraio 2025, n. 4530; Cass., sez. III, ord. 23 maggio 2023, n. 14178; Cass., sez. II, ord. 13 maggio 2022, n. 15321), ma alla stregua del secondo periodo dell’art. 2735, comma 1, c.c., non richiamato nel ricorso, e in relazione al complesso delle risultanze istruttorie acquisite al processo (Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358). L’errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello non è però sufficiente all’accoglimento del motivo, col quale si sostiene che la deposizione della cugina della convenuta ha dato prova dei fatti controversi allegati dall’attore “(d)unque il ricorrente, con detta testimonianza, ha provato che sul conto BPER (ex BLS) vi pervenivano solo i suoi soldi della retribuzione da lavoro dipendente di autista e che la casa è stata interamente costruita esclusivamente con i soldi del suo stipendio!” (pag. 12 del ricorso). Ove anche fosse stata esaminata dal giudice di merito e ove fosse stato ravvisato in concreto l’animus confitendi della dichiarante (il verbale d’udienza come trascritto nel ricorso si limita a riportare secche e stringate risposte della testimone, senza alcun riferimento al tempo o all’occasione e al contesto in cui le riferite dichiarazioni erano state rilasciate, e neppure il ricorrente offre elementi a supporto dell’esistenza in concreto dell’animus confitendi), quella deposizione sarebbe stata di per sé sola inidonea a provare i fatti affermati dall’attore, poiché la confessione stragiudiziale se fatta a un terzo è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, comma 1, c.p.c.; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1320; Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358), mentre il ricorrente in sostanza equipara il valore probatorio di quella deposizione alla confessione fatta alla parte. Inoltre, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nonostante l’errore in diritto di cui si è detto, ha in ogni caso, così di fatto sottoponendo la deposizione al vaglio critico di cui agli artt. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. e 116 c.p.c., affermato l’insufficienza dei pochi documenti acquisiti al fine di ritenere provati i fatti allegati dall’attore e così ha escluso che sul conto cointestato confluisse denaro del solo marito e che vi fosse la prova che le spese per l’acquisto di materiale e la remunerazione di manodopera fossero state sostenute dal solo marito e con provvista derivante esclusivamente dal conto corrente cointestato il che obiettivamente non offre alcun riscontro alla deposizione della cugina della convenuta. Infine, il motivo in esame lascia inattaccata la ratio decidendi secondo cui poteva ritenersi provato un contributo, di circa Euro 10.000,00 in valuta corrente, fornito dal marito anche per l’acquisto di arredamenti oltre che di materiali necessari alla costruzione e per la remunerazione di chi aveva lavorato nel cantiere, contributo però riconducibile ai doveri di cui agli artt. 143, comma 3, e 147 c.c. e come tale inidoneo a fondare la pretesa creditoria vantata dall’odierno ricorrente. In sostanza, il ricorrente non ha offerto alcun elemento a sostegno dell’asserita decisività della deposizione della cugina della moglie, valutata nel contesto generale delle risultanze istruttorie e alla luce delle difese formulate e delle contestazioni sollevate dalla convenuta. Il motivo dunque è infondato. Sono invece del tutto estranee all’oggetto del motivo di ricorso, formulato in relazione al n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente alle pagine 12 e seguenti del ricorso, a commento della deposizione della teste E.E., cugina della convenuta, e del teste Giovanni D.D., nonché delle risposte date dalla convenuta B.B. in sede di interrogatorio formale, perché volte a sollecitare una rivalutazione delle prove (il cui esito, secondo il ricorrente, in carenza di prova contraria offerta dalla convenuta, dimostrava che tra i due coniugi solo il marito aveva un reddito di lavoro e non anche aveva la moglie, casalinga e per alcuni anni dedita all’accudimento del padre, colpito da ictus che ne determinerà la morte, e che dunque egli era il solo a aver sostenuto le spese per la costruzione del fabbricato). Tale rivalutazione, infatti, è preclusa nel giudizio di legittimità, tanto più che, in presenza di doppia conforme di merito, il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., sez. lav., 6 agosto 2019, n. 20994). 3. Per le ragioni da ultimo indicate i motivi secondo (“Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 143 e 147 c.c. e degli art. 2697 e 2033 c.c. – Travisamento della prova”) e terzo (“Violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 143 e 147 c.c. e degli art. 2697 e 2033 c.c. – Travisamento della prova”), fra loro strettamente connessi e dunque suscettibili di esame congiunto, non superano il vaglio della ammissibilità poiché sono volti a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito ad avviso dei quali al più poteva ritenersi provato un contributo economico del marito rientrante nei doveri di solidarietà familiare sul piano economico. 4. Vanno esaminati congiuntamente, e vanno dichiarati inammissibili, anche i motivi quarto (“Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Travisamento della prova”) e quinto (“Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..- Motivazione apparente – omessa valutazione di un fatto decisivo di cui è discusso nel giudizio”) coi quali il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’istanza di nomina di un C.T.U. in ordine al quantum della pretesa creditoria, e dunque della mancata ammissione di una consulenza volta a quantificare i lavori eseguiti per la costruzione del fabbricato o l’incremento di valore dell’immobile o l’invocato indennizzo corrispondente al valore del materiale usato e della manodopera impiegata istanza avente finalità esplorativa e non idonea a colmare la lacuna probatoria relativa all’an dell’affermato credito. 5. In conclusione, il ricorso va respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle altre persone fisiche menzionate. Conclusione Così deciso in Roma l’8 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2026.

Affidamento “super esclusivo” e sospensione della responsabilità genitoriale: necessità di rigoroso accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli e di motivazione centrata sull’interesse del minore – Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026 n. 22941

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere/Rel. Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. …/2025 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato … – ricorrente – contro B.B., rappresentato e difeso dall’avvocato … – controricorrente – nonché contro Avv. C.C. quale procuratore speciale del minore D.D. – intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 476/2025 depositata il 05/09/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro. Svolgimento del processo 1. – Il ricorso riguarda la sentenza 23.6.2025 della Corte d’Appello di Perugia che ha respinto il gravame proposto da A.A. – madre del minore D.D. nato il (Omissis) – avverso la decisione del locale Tribunale che – a seguito della pronuncia delle sentenze parziali n. 1491/2022 e n. 11/2024 rese nel procedimento di separazione giudiziale introdotto dalla medesima nel gennaio 2021 nei confronti di B.B. con cui aveva contratto matrimonio il 19.9.2010. 2.- Come si legge nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione del fatto e del giudizio, in esito all’udienza del 22.4.2021, ove le parti insistevano nelle difese svolte – la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva l’affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre; regolamentava gli incontri padre minore stabilendoli in due pomeriggi ogni settimana, e nei week end, a settimane alterne, oltre che nel periodo estivo e in quelli festivi; stabiliva il contributo del padre al mantenimento del figlio in Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed invitava inoltre le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la USL. Con istanza depositata in data 14.7.2021 la sig. A.A., rappresentando la necessità di attivare un sostegno psicologico in favore del figlio minore che si rifiutava di incontrare il padre, chiedeva al Tribunale di disporre il detto sostegno mediante intervento del servizio pubblico sanitario; all’udienza del giorno 8.9.2021 entrambe le parti concordavano sulla necessità di un sostegno psicologico in favore di D.D.; alla successiva udienza del 6.10.2021 il Tribunale prendeva atto che le parti avevano concordemente incaricato una psicologa privata affinché fornisse supporto al figlio. Con ordinanza del 5.4.2022, il giudice istruttore dava atto delle seguenti circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio: – che il programma di incontri padre-figlio avviato con l’ausilio di un’educatrice dei servizi sociali del Comune di Castiglione del Lago, dopo un primo incontro svoltosi con momenti di interazione giocosa e conclusosi in apparente serenità (il 19.5.2021), proseguiva a fatica per il fermo rifiuto della figura paterna manifestato dal minore già dal secondo incontro; – che l’attività di sostegno psicologico del minore – affidata alla psicologa E.E., incaricata privatamente dai genitori – non aveva potuto prendere avvio a causa del netto rifiuto di D.D., il quale aveva manifestato resistenza anche solo ad entrare nello studio della professionista, restando in piedi per tutta la durata del colloquio, voltando le spalle alla dott.ssa E.E. e non pronunciando altre parole se non quelle con cui manifestava la propria volontà di andare a casa; – che la sig.ra A.A. aveva più volte rimesso al minore (che all’epoca non aveva ancora compiuto gli 8 anni) la responsabilità di scelte relative agli incontri con il padre (chiedendogli se volesse o meno scendere dalla macchina in occasione del secondo incontro, chiedendogli se volesse o meno accettare il diario regalatogli dal padre, chiedendogli se volesse o meno entrare nei locali in cui si teneva l’ultimo incontro) ed aveva omesso di stimolare il minore secondo le indicazioni dell’educatrice (che la invitava ad adottare un atteggiamento più autorevole e più incoraggiante verso D.D. nell’incontrare il padre), affermando che per lei insistere con il figlio era causa di sofferenza e di “temere che qualora non rispettasse i sentimenti del bambino rispetto alla figura paterna e, di converso, lo obbligasse ad avere atteggiamenti diversi, ciò potrebbe mettere a rischio la sua relazione con D.D. e l’equilibrio mantenuto dopo la separazione”. Quindi – come si legge nella sentenza di primo grado – richiamata la lettura fornita dalla dott.ssa E.E. dell’atteggiamento fortemente oppositivo del minore (nel quale la professionista individuava un meccanismo di difesa attraverso cui il bambino si proteggeva non solo dal conflitto tra i propri genitori – nel quale era triangolato – ma anche dal “conflitto interno tra rabbia e senso di colpa, tra sfiducia nel legame e bisogno del legame stesso”) e il connesso rischio di ricadute sul piano non solo relazionale, ma anche evolutivo e ritenuta l’incapacità della madre di gestire la situazione di grave disagio del figlio, il Tribunale disponeva l’affidamento del minore ai servizi sociali, mantenendo fermo il collocamento presso la madre e fornendo specifica indicazione ai servizi affidatari di valutare l’opportunità di un intervento di assistenza educativa domiciliare. Con la medesima ordinanza venivano ammesse le prove testimoniali e veniva disposta istruttoria d’ufficio con incarico al Servizio integrato età evolutiva di avviare un percorso di sostegno psicologico in favore del minore al fine di affrontare il motivo della sua resistenza ad incontrare il padre, ai servizi territoriali affidatari di avviare, non appena le condizioni del minore lo avessero consentito, un programma di incontri padre figlio facilitati dalla presenza di un educatore, al Centro di mediazione di avviare in favore dei genitori un percorso di sostegno della genitorialità. Inoltre, la ricorrente A.A. veniva ammonita a adoperarsi attivamente al fine di procurare l’effettiva partecipazione del minore agli interventi di sostegno disposti in suo favore, ivi compreso il programma di incontri con il padre. Con ricorso depositato il 3.10.2022 (iscritto quale subprocedimento) il sig. B.B., dopo aver riepilogato alcune risultanze degli accertamenti istruttori svolti nel corso del giudizio, deduceva che il rifiuto del figlio D.D. di incontrarlo era frutto della condotta ostacolante assunta dalla moglie, la quale con il proprio comportamento aveva indotto il minore ad escludere il padre dalla sua vita; chiedeva pertanto, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., che il Tribunale ammonisse nuovamente la moglie ad adottare un comportamento rispettoso del prioritario interesse del figlio e la condannasse al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal figlio D.D. e da esso padre. In sede decisionale il Tribunale pronunciando sulle domande accessorie relative all’affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore, sulla domanda di limitazione della responsabilità genitoriale della madre avanzata dal curatore speciale del minore, e sulla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi genitoriali da parte della madre, proposta dal sig. B.B., statuiva che: a) il figlio minore restasse collocato presso la madre, con facoltà della stessa di assumere in autonomia le sole decisioni di ordinaria amministrazione, restando sospesa la sua responsabilità genitoriale con riguardo al potere di assumere le decisioni più importanti per la vita del figlio (istruzione, educazione, salute e a tutte le questioni che lo riguardavano, attribuito in via esclusiva al padre); b) gli incontri padre-figlio dovessero riprendere, in forma libera e in assenza della madre, solo quando il minore avesse manifestata la volontà di incontrare il padre, volontà come competeva verificare ai servizi sociali, incaricati di: (i) prestare, in generale, tutta la loro collaborazione per rendere operativa la disposta limitazione della responsabilità genitoriale della madre e il corrispondente ampliamento della responsabilità paterna, (ii) predisporre incontri mensili tra le parti finalizzati allo scambio di informazioni in merito alle condizioni del figlio e all’esame delle questioni di maggior interesse per la sua vita insorte nel periodo, partecipando agli stessi e verificandone l’effettivo svolgimento e la corretta periodicità e prestando ogni attività utile per il loro positivo andamento; (iii) di proseguire il monitoraggio della situazione del minore, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso l’abitazione materna, e confermando al minore, in occasione degli stessi, la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l’intervento di eventuali cambiamenti rispetto all’iniziale posizione di rifiuto assunta dal minore; c) che il padre corrispondesse ogni mese a favore della madre collocataria, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di Euro 346,80, rivalutabili annualmente secondo l’indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; d) la madre corrispondesse in favore del figlio stesso la somma di Euro 21.472,40 oltre accessori mediante versamento su libretto di deposito intestato a nome del minore e vincolato all’ordine del giudice tutelare, e in favore del marito la somma di Euro 10.736,19 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale arrecato con la propria condotta ostacolante che aveva indotto il minore ad escludere il padre dalla sua vita. 3.- La Corte d’Appello di Perugia, adita dalla odierna ricorrente, ha ritenuto che i motivi di impugnazione fossero infondati, e che la decisione del Tribunale fosse conforme alle risultanze istruttorie, così come puntuali, argomentate e tecnicamente inappuntabili erano state le valutazioni dei professionisti incaricati, tutte convergenti sulla diagnosi in punto di disfunzionalità della famiglia materna (caratterizzata da rapporti “invischiati”, anche con riguardo ai genitori della sig.ra A.A. e al figlio maggiore F.F.) e sulla interpretazione del rifiuto manifestato dal minore, dopo l’interruzione della convivenza, ad incontrare il padre come espressione di una dinamica relazionale patologica, di coalizione madre-figlio con un mandato materno a schierarsi contro il padre e a escluderlo (laddove l’atteggiamento oppositivo del minore nei confronti del padre nasceva dalla necessità di mettere in atto un meccanismo di difesa “a fronte di un conflitto di lealtà che vincola i suoi affetti e che lo pone di fronte al doloroso compito di scegliere da quale parte del conflitto stare alleandosi con uno dei genitori”, nel caso di specie appunto la madre”). Mentre le doglianze dell’appellante si risolvevano nell’attribuire al Tribunale il travisamento di tutte le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione (in particolare, della relazione resa dal Servizio sociale di Castiglione del Lago, del contenuto della relazione redatta dalla psicologa dott.ssa E.E., delle circostanze inerenti il percorso di mediazione genitoriale presso la struttura “so-stare”, della valutazione effettuata dallo S.R.E.E. Trasimeno, della valutazione effettuata dalla psicologa dott.ssa G.G. del CSM di Magione nonché dell’esito dei procedimenti penali) sulla base di una lettura parziale e decontestualizzata di singole circostanze riferite nei report e nella relazione dei Servizi, e di una contestazione nel merito del tutto “atecnica” delle valutazione psicodiagnostiche degli esperti incaricati di osservare le dinamiche familiari (frutto di osservazioni partecipate effettuate con la triade, colloqui con il padre, colloqui con la madre, colloqui con il fratello maggiore di D.D., F.F. e tecnica del disegno congiunto effettuato con entrambi i genitori) laddove costoro avevano concluso, in modo convergente, sull’evidente sussistenza di un grave disagio del minore e di condotte della madre sostanzialmente contrarie alla relazione padre/figlio. 3.- Contro tale decisone ha proposto ricorso la sig. A.A. formulando tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso il sig. B.B. che ha depositato memoria. Il tutore del minore è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. In via preliminare, la ricorrente deduce la nullità della notificazione della sentenza gravata pubblicata in data 05 settembre 2025, in quanto effettuata dalla controparte nei confronti di un difensore (Avv….) che non risultava formalmente costituito nel giudizio, avendo questi soltanto depositato un’istanza di visibilità del fascicolo senza effettuare né costituzione né elezione di domicilio. La parte, infatti, era assistita da altri difensori già formalmente costituiti (Avv.ti…). Da ciò conseguirebbe che la notificazione sarebbe giuridicamente nulla e priva di effetti, dunque inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La questione – che pare solo funzionale a neutralizzare eventuali eccezioni di tardività dell’impugnazione e radicare la tempestività del ricorso – è irrilevante giacché questo è in ogni caso tempestivo essendo stato notificato alla controparte e al curatore speciale del minore in data 4/11/2025, dunque entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (come risulta dalla RAC presente agli atti). 2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 315 bis c. 3 c.c. sotto il profilo del mancato ascolto del minore. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente negato l’audizione del figlio, motivando tale scelta con il rischio di aggravare il suo stato emotivo, giustificazione ritenuta erronea e non supportata dalle risultanze agli atti poiché le relazioni richiamate non escluderebbero affatto l’audizione, né dimostrerebbero un concreto pregiudizio derivante dalla stessa; posto che il minore aveva ormai raggiunto un’età (circa dodici anni) e un grado di maturità tali da consentirgli di esprimere consapevolmente la propria posizione, il suo mancato ascolto avrebbe comportato una violazione del suo diritto fondamentale a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano 2.1- Il motivo è inammissibile. Giova ricordare che in generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge, essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi – quando non contrapposti – rispetto ai loro genitori; sicché “Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l’ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all’incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta” (Cass. 32359/2024; conforme Cass. n. 4595/2025). Invero come ricordato anche di recente da questa Corte (v. Cass. n. 2981/2025, che ha richiamando in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015), l’ascolto del minore costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo (negli stessi termini, v. più di recente Sez. 1, Ordinanza n. 12018 del 07/05/2019). L’ascolto non è, infatti, un mezzo di prova, ma con esso si realizza il diritto del minore, che non sempre è parte in senso formale del processo, a far sentire la sua voce, consentendo al giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modulare queste ultime tenendo conto di tali opinioni. Il suo riconoscimento nell’ordinamento interno è, quindi, frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con L. n. 77 del 2003), i cui contenuti sono stati ripresi anche dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. Queste Carte dei diritti segnano un cambio di passo rispetto alla concezione paternalistica della famiglia e mettono in luce che il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento, intesa come quella specifica competenza individuale, che, pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare, con sufficiente ragionevolezza, i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023). In attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della L. n. 219 del 2012, il D.Lgs. n. 154 del 2013 ha introdotto l’espressa previsione dell’ascolto del minore in numerose disposizioni, provvedendo anche a delineare una, sia pure essenziale, disciplina generalizzata. L’art. 315 bis c.c. – richiamato in ricorso – ha recato l’enunciazione in via generale del diritto del minore all’ascolto, il cui ambito applicativo è esteso a tutte le questioni e a tutte le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una vertenza giudiziaria. L’art. 336 bis c.c., invece, reca la disciplina dell’ascolto del minore, riferita ai procedimenti giudiziari, in cui devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori. Tale articolo, insieme agli artt. 337 octies c.c. e l’art. 38 bis disp. att. c.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, nella specie non ancora applicabile ratione temporis (giacché in ragione dell’art. 35, comma 1), salvo che non sia diversamente disposto, le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) che ha accorpato le norme sull’ascolto del minore negli artt. 473 bis.4 e ss. c.p.c. e negli articoli 152 quater e 152 quinquies disp. att. c.p.c. L’art. 336 bis c.c., nella parte che qui rileva, prevede che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato, nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato….”. Nel dare attuazione a questa norma, questa Corte, in tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, ha affermato che l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o che comunque, pur essendo infradodicenne, sia ritenuto capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell’ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (così Cass n. 1474/2021; Cass. n. 4797/2022; Cass. 23247/2023; Cass. 32359/2024; Cass. n. 4595/2025; Cass. n. 1988/2026). 2.2- Ora nel caso di specie il minore – che all’epoca della decisione non aveva ancora compiuto i dodici anni, e neppure i dieci anni – non è stato ascoltato dalla Corte di merito, benché ciò fosse stato richiesto dalla difesa dell’appellante come la stessa Corte precisa, “in considerazione delle risultanze delle valutazioni del Servizio Integrato età Evolutiva del 19.06.2023, sussistendo il concreto rischio di alimentare nel minore, coinvolgendolo nella sede processuale, comportamenti oppositivi-provocatori o ulteriori sentimenti ansiosodepressivi”. Ha, quindi, alla luce delle risultanze delle osservazioni psicodiagnostiche e della delicata dinamica familiare instauratasi nella triade familiare dopo la cessazione della convivenza, ha ritenuto motivatamente che non fosse interesse del minore coinvolgerlo direttamente nel processo con un’audizione che avrebbe alimentato nel minore quell’ansia e quei meccanismi dolorosi di difesa (il taglio emotivo con il padre) già osservati e diagnosticati – come si legge nel prosieguo della motivazione -“a fronte di un conflitto di lealtà che vincola i suoi affetti e che lo pone di fronte al doloroso compito di scegliere da quale parte del conflitto stare alleandosi con uno dei genitori”. Pertanto, la doglianza della ricorrente risulta inammissibile poiché con la stessa ella intende evidentemente censurare non una violazione di legge – che non v’è – ma le ragioni con cui la Corte ha espresso il proprio convincimento circa l’inopportunità nella specie di far luogo all’ascolto. 3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 333 c.c. in relazione ai punti 2) e 3) della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia e confermata dalla Corte di Appello, in riferimento al capo della sentenza impugnata (punto 4) per cui “La concordanza del giudizio di tutte le figure professionali che hanno preso in carico il caso (la psicologa E.E., la psicologa G.G., la psicologa H.H.) rassicura in ordine alla correttezza della diagnosi da loro formulata in punto di disfunzionalità della famiglia materna – caratterizzata da rapporti invischiati, anche con riguardo ai genitori della sig.ra A.A. e al figlio maggiore F.F. – e della valutazione in merito all’avvenuta instaurazione di una relazione di coalizione madre-figlio nell’ambito della quale si colloca il mandato materno ad schierarsi contro il padre e a escluderlo” e alla conseguente deduzione che “Per converso, emerge che il Tribunale, alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ha con estrema puntualità analizzato e richiamato le risultanze del monitoraggio degli incontri protetti e quanto rilevato dai Servizi con riferimento alla sostanziale mancanza di collaborazione da parte della madre, non emergendo alcun travisamento degli accadimenti così come minuziosamente riportati nella relazione dei Servizi”. Ritiene la ricorrente – in estrema sintesi – che i giudizi resi dalla dr.ssa H.H. Psicologa SREE Castiglione del Lago nella relazione del 16.6.2023 e dalla Dr.ssa G.G., Psicologa del CSM Magione nella relazione del 9.11.2021 e del 19.5.2023 siano frutto “di meri teoremi ed ipotesi sprovviste di suffragio fattuale” poiché dalle relazioni rese dal Servizio Sociale di Castiglione del Lago in data 15.1.2021, 9.11.2021 e 12.6.2022, non risulterebbe alcuna sua condotta “ostativa”, avendo sempre aderito alle proposte ed alle strategie messe in atto dal Servizio Sociale per favorire gli incontri con il padre, essendosi sempre recata in prima persona agli incontri, accompagnando il figlio, ed essendo rimasta a casa quando le era stato consigliato di astenersi dal presenziare: in altre parole, seguendo in tutto e per tutto le direttive degli operatori e degli specialisti dalle cui relazioni non emergeva, invero, in alcun passaggio che attestasse aperta opposizione da parte della madre agli incontri del figlio con il padre; ma solo deduzioni e congetture; certo non aveva forzato la volontà del figlio, ma ciò era ben diverso rispetto all’aver ostacolato attivamente il rapporto padre/figlio; posto, poi, che il padre vive da tempo in un’altra regione, aveva sempre contattato il medesimo informandolo degli appuntamenti scolastici, extrascolastici e sanitari del minore e rendendolo partecipe della vita del bambino, non aveva mai ostacolato alcunché, facendo solo presente i propri orari lavorativi, e si era anche recata a M per permettere al sig. B.B. di vedere il figlio a metà strada; in definitiva, aveva collaborato in tutto e si era occupata, come tuttora si occupava, di ogni esigenza del minore: quando D.D. sta male la scuola chiama la madre perché il padre vive fuori regione; la madre accompagna il figlio alle attività sportive ed extrascolastiche; si occupa delle esigenze sanitarie del minore, e ciò pur essendo sospesa dalla responsabilità genitoriale. Non si comprenderebbe, dunque, quali sarebbero state le condotte ostacolanti della signora A.A. né quali incontri fossero falliti a causa sua. Inoltre né il Tribunale né la Corte di Appello, avrebbero considerato quanto espressamente attestato dalla Dr.ssa E.E. (ovvero che “la madre cerca di mostrare la sua fiducia nei miei confronti parlando serenamente con me, insieme cerchiamo di fare ipotesi sulle emozioni che il bambino ci sta comunicando… i genitori (quindi anche la madre) pur mostrandosi molto motivati all’intervento rispetto ai segnali di disagio del figlio, mostrano difficoltà nel mettersi d’accordo per individuare una disponibilità al colloquio che vada incontro alle esigenze di entrambi”), la quale aveva concluso con la proposta di una terapia familiare che coinvolgesse tutta la famiglia e, quindi, dando atto della fattiva collaborazione posta in essere dalla ricorrente nel percorso di sostegno in questione; ritenendo, perciò erroneamente che anche detta relazione fosse convergente rispetto alle criticità attribuite alla madre e trascurando di considerare che il percorso di mediazione non si era interrotto per causa della sig.ra A.A., essendo anzi vero il contrario, giacché il percorso era stato interrotto perché risultava terminato il periodo di convenzione in cui le parti potevano praticare la struttura senza pagamento e nel caso di prosecuzione avrebbero dovuto pagare, e, pur avendo la A.A. comunicato immediatamente la propria disponibilità a proseguire (cita all. 4 dell’atto di appello) a detta comunicazione, non era seguito alcun riscontro; la Corte non aveva né esaminato né tenuto conto di detti fatti e del predetto documento. La ricorrente, dunque, con la censura in esame contesta la grave limitazione della responsabilità genitoriale materna e, più in generale, la valutazione di inadeguatezza della madre, sull’assunto che i giudici di merito avrebbero recepito acriticamente le relazioni degli esperti, ritenendole convergenti, senza verificare la loro effettiva attendibilità e senza confrontarle con i fatti concreti, valorizzando le conclusioni interpretative senza però valutarle alla luce del riscontro di comportamenti specifici di ostacolo e limitandosi ad un generico riferimento all'”intero compendio istruttorio”, alle “plurime relazioni rese dai Servizi e Csm” senza prendere in esame effettivamente le contestazioni con i motivi di appello, per concludere solo alla luce di una – contestata – convergenza delle medesime sulla sussistenza di una collaborazione della madre solo di facciata e di un atteggiamento disfunzionale nell’ambito del quale si collocherebbe un “mandato materno ad schierarsi contro il padre e a escluderlo”. La Corte, poi, avrebbe ritenuto sussistente, come già il Tribunale, l’esistenza di un legame “invischiato” della famiglia materna, senza che di detto patologico legame fosse data alcuna adeguata spiegazione, posto che la sig. A.A. vive in un appartamento con il figlio minore; il figlio maggiorenne è nato da una precedente relazione e, abbandonato dal padre quando era in tenera età, ha una vita propria e, pur amando il fratellino minore, non interferisce minimamente nei rapporti del medesimo né non ha alcun legale invischiato con la madre, lavorando ed avendo una vita privata; la nonna materna abita in altra casa, è affetta da gravi patologie e non interferisce minimamente né con la figlia né col nipote: si chiede perciò la ricorrente in cosa consisterebbe detto legame invischiato “all’interno della quale non sembrano esserci dei confini chiari tra i vari sottosistemi, ossia tra il sottosistema dei nonni, quello dei figli e quelle dei genitori”. Infine, evidenzia la illogicità della decisione di mantenere la collocazione del minore presso la madre – benché la stessa sia ritenuta “compromettere lo sviluppo armonico del figlio sotto il profilo affettivo-relazionale e psico-emotivo” – e di attribuire in via esclusiva al padre l’esercizio della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni che riguardano l’istruzione, l’educazione e la salute del minore, laddove, dal momento che il padre vivendo lontano in altra regione non può interagire con la scuola, con i medici e con i responsabili delle attività extrascolastiche se non saltuariamente e da remoto, perciò detto affido esclusivo risulterebbe anche impraticabile. 3.-1 Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. La ricorrente si duole di una statuizione fortemente limitativa della responsabilità genitoriale nei suoi confronti sulla base della valutazione della sussistenza di un atteggiamento oppositivo agli incontri con il padre che vede l’attribuzione in via esclusiva al padre di ogni responsabilità decisionale relativa alla vita del figlio – collocato però di fatto esclusivamente presso di lei ed affidato alle sue cure – che non sarebbe adeguatamente motivato alla luce di “fatti” a riscontro delle relazioni valutative degli specialisti incaricati. Ora la statuizione impugnata – che è quella assunta dal Tribunale e confermata dalla pronuncia qui gravata – è del seguente tenore: “1) Conferma il collocamento del minore D.D. presso la madre, la quale assumerà separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione; 2) Sospende la responsabilità genitoriale della madre, limitatamente al potere di assumere le decisioni più importanti per la vita del figlio D.D., in relazione all’istruzione, all’educazione, alla salute e a tutte le questioni che lo riguardano; 3) Attribuisce in via esclusiva al padre, B.B., il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza per la vita del figlio in relazione all’istruzione, all’educazione, alla salute e a tutte le questioni che lo riguardano;”. Consiste, dunque, in una radicale “sospensione” della responsabilità genitoriale materna, con attribuzione esclusiva della medesima al padre – con cui il minore non si relaziona e che non intende incontrare – che, per la sua gravità ed eccezionalità, secondo la giurisprudenza di questa Corte deve essere adeguatamente motivata e trovare ragioni di specificica gravità valutata esclusivamente alla luce dell’interesse del minore, nel senso – vale la pena chiarire – che sono estranei dalla logica di tali istituti intenti sanzionatori, dissuasivi, o comunque ragioni che non abbiano come baricentro l’interesse del minore. 3.2- Come di recente ha ricordato Cass. 24876/2025, “L’affidamento del minore non condiviso, ma ad un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola dettata dall’art. 337- ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della “bigenitorialità”, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo”, e che “L’affidamento c.d. “super esclusivo”, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un “quid pluris”, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell’integrazione del requisito di legge”. Come si osserva nell’articolata motivazione, cui si rimanda per completa condivisione della medesima: -il diritto alla bigenitorialità del minore contenuta nell’art. 337 ter c.c. si traduce nel regime dell’affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente; – l’art. 337 ter c.c., al terzo comma, definisce il contenuto della responsabilità genitoriale che, nell’affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori, ovvero sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all’istruzione, all’educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro; in tale regime solo le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere disgiunte; – la modulazione, in concreto, dell’esercizio della responsabilità genitoriale, è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l’interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l’accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all’interesse del minore; – l’ipotesi derogatoria dell’affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c.; – il c,d. affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale e va definito mediante il confronto con il paradigma normativo del primo: se nell’affido esclusivo, l’esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori, ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell’art. 337 ter c.c., vengono assunte da entrambi i genitori, nel c.d. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice; l’altro genitore, non affidatario, vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse; quanti ai presupposti, posto che l’affido esclusivo, secondo il primo comma dell’art. 337 ter c.c., si fonda la contrarietà all’interesse del minore dell’ordinario regime, si deve ritenere, di conseguenza, “che nell’ipotesi del cd. affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata”; – considerando, invece, i criteri legislativi relativi decisioni ablative o conformativo/limitative della responsabilità genitoriale, va rilevato che ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante o dalla violazione e trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell’abuso dei poteri che pure ne compongono il contenuto; mentre ai fini di provvedimenti conformativi/limitativi, l’art. 333 c.c. richiede un comportamento “comunque pregiudizievole” al figlio; Perciò: a) nei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale viene dato rilievo preminente alle condotte soggettive incidenti in termini di pregiudizio per il minore (nell’art. 330 c.c. sono descritte le violazioni direttamente incidenti sulla titolarità della responsabilità genitoriale nell’art. 333 c.c. il pregiudizio è ancorato espressamente alla condotta disfunzionale di uno od entrambi i genitori); b) nell’affido esclusivo, viene dato rilievo alla valutazione della contrarietà all’interesse del minore non tanto di una condotta pregiudizievole di uno dei genitori, bensì sull’obiettivo accertamento della contrarietà dell’esercizio condiviso della bigenitorialità all’interesse del minore; e nell’affido super esclusivo in mancanza di una parametro normativo diretto – ferma la eccezionalità e residualità del ricorso al medesimo essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità – si impone un accertamento rigoroso dei presupposti non potendosi escludere dall’esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l’accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. 3.3- Ciò precisato, non è chiaro – né è motivato dalla Corte del merito – quale ragionamento decisorio sorregga la grave statuizione assunta: invero nei confronti della madre la statuizione ha un valore sostanzialmente ablativo della responsabilità genitoriale che presuppone l’accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, di cui tuttavia in motivazione non si dà adeguatamente conto, come non si dà alcun conto della ragione per cui, laddove ritenute sussistenti siffatte condotte foriere di grave pregiudizio per il minore, quest’ultimo possa restare collocato presso la madre. D’altronde, se la Corte avesse così inteso porre in essere un c,d. affido super esclusivo al padre – posto che alla madre è interdetta ogni facoltà di condividere le decisioni più importanti per la vita del figlio – ciò avrebbe imposto una motivazione assai più approfondita e rigorosa sia delle necessità di privare la madre del suo diritto (che è nel contempo diritto del figlio a vedere entrambi i genitori coinvolti e responsabili delle decisioni di maggior importanza che lo riguardano) sia della idoneità del padre a farsi carico di questo compito anche in ragione delle contingenti circostanze che lo vedono abitare in un’altra regione, ed essere assai distante, dunque, dal figlio anche sul piano della condivisione della sua vita di relazione. Invero questa Corte ha affermato che “la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita”. (Cass. n. 9691/2022). Perciò, anche laddove la Corte di merito avesse ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa della madre avrebbe dovuto motivare sulle consequenziali gravi statuizioni assunte di valore sostanzialmente ablativo o integranti affido super esclusivo alla luce del superiore interesse del bambino. Perciò la decisione va cassata affinché la Corte d’Appello, in diversa composizione, riesamini le ragioni di gravame d’appello mosse avverso la sentenza di primo grado cui si riferisce detto secondo motivo di cassazione alla luce dei principi di legittimità che governano il regime del diritto alla bigenitorialità. 4.- L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 473 bis 39 c.p.c. e 2043 c.c. in relazione al capo di sentenza che ha confermato i punti 9) 10) 12) della sentenza di primo grado, relativi alla condanna al risarcimento del danno in favore del minore e del sig. B.B., sulla scorta della motivazione “il Tribunale ha correttamente richiamato la relazione della predetta psicologa, in uno con quanto relazionato dalle altre figure professionali che hanno preso in carico il caso, per evidenziarne la concordanza di giudizio relativamente a una diagnosi di disfunzionalità della famiglia materna e alla valutazione in merito all’avvenuta instaurazione di una relazione di coalizione madre e figlio nell’ambito della quale si colloca il mandato materno a schierarsi contro il padre e a escluderlo sul punto”, posto che – afferma la ricorrente – la madre non avrebbe mai posto in essere condotte alienanti né tantomeno avrebbe mai attuato opera di denigrazione paterna agli occhi del figlio; sicché “le ipotesi formulate dalla Dr.ssa G.G. e dalla Dr.ssa H.H. risultano infondate e mai provate” e la ricorrente sarebbe stata condannata sia in primo grado che in appello al risarcimento del danno pur non avendo mai posto in essere condotte oppositive verso il rapporto padre/figlio, ed aver, anzi, fatto tutto quanto in suo potere per favorire gli incontri 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. In caso di diffusione omettere le generalità. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 giugno 2026. Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026.Scheda di massimazione