Casa familiare edificata sul terreno personale del coniuge: il contributo economico dell’altro coniuge, se riconducibile ai bisogni della famiglia, non è rimborsabile in difetto di prova di un autonomo titolo creditorio – Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 luglio 2026 n. 22862

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. COSTANZO Antonio – Relatore Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. …/2025 R.G. proposto da A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. … – RICORRENTE Contro B.B., rappresentata e difesa dall’Avv. … – CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. …/2024 depositata il 27 maggio 2024 nel proc. n. 1038/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti. Svolgimento del processo 1. Il signor A.A. impugna la sentenza 27 maggio 2024 n. …della Corte d’Appello di L’Aquila che, respinto il suo appello, ha confermato la decisione di primo grado nella causa che lo vede opposto alla signora B.B. Le parti, che avevano contratto matrimonio il 2 agosto 1981 in regime di comunione legale dei beni, sono coniugi separati. Dalla loro unione sono nati nel 1982 una figlia e nel 1988 un figlio. 2. La pretesa creditoria dell’odierno ricorrente si riferisce al fabbricato di civile abitazione, con magazzino, adibito a casa familiare, costruito in costanza di matrimonio su terreno donato (in nuda proprietà) alla moglie dal padre di lei nel 1989. Secondo il ricorrente, che aveva chiesto, sulla base dell’art. 936, comma 2 c.c. o dell’art. 2033 c.c., la condanna della controparte al pagamento della somma indicata in Euro 75.000,00 corrispondente, a suo dire, alla metà del valore dell’immobile o del costo (manodopera e materiali) sostenuto per la realizzazione del fabbricato, l’immobile era stato costruito integralmente a sue spese coi proventi della sua attività di lavoro di autotrasportatore dipendente, poiché la moglie era casalinga e priva di reddito. Convenuta davanti al Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona, B.B. aveva per contro affermato di aver costruito l’immobile in economia con l’aiuto dei genitori e del fratello C.C. e di averne sopportato tutte le spese essendo una coltivatrice diretta, iscritta alla contribuzione agricola INPS sino al 31 dicembre 2000, e aveva chiesto il rigetto della domanda. Acquisiti i documenti prodotti, assunti l’interrogatorio formale della convenuta e le deposizioni dei testimoni ammessi, richiamati il principio generale dell’accessione ex art. 934 c.c., non derogato disciplina della comunione legale tra coniugi, nonché i principi enunciati da Cass., sez. I, ord. 4 novembre 2019, n. 28258 e Cass., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4794 in ordine alla pretesa del coniuge non comproprietario, con sentenza 1 marzo 2021 n. 31 il Tribunale aveva escluso che il terreno donato alla moglie fosse rientrato nella comunione legale dei beni (art. 179, comma 1, lett. b), c.c.) e che l’attore avesse provato di essere stato il solo a contribuire economicamente alla costruzione del fabbricato. Come si legge nella sentenza impugnata, il primo giudice “(o)sservava al riguardo che tutti i documenti relativi alla realizzazione del fabbricato (comprese le fatture delle ditte che avevano eseguito i lavori), erano riferiti o intestati alla B.B. e dall’istruttoria era emerso che gran parte dei lavori erano stati pagati con denaro proveniente da un conto cointestato, ma non era stato dimostrato che i versamenti su tale conto derivassero esclusivamente da redditi del marito e non era stato provato che la convenuta non svolgesse alcuna attività lavorativa in quanto il teste D.D., aveva riferito che la stessa coltivava un terreno agricolo sito in P. Non era emerso che tutti i pagamenti fossero stati effettuati dall’attore ma molti di questi erano avvenuti tramite assegni tratti su un conto corrente cointestato, per cui A.A. non aveva assolto l’onere su di lui incombente del pagamento esclusivo delle somme necessarie per la costruzione del fabbricato; riteneva che sicuramente l’attore aveva contribuito alle spese, almeno in parte, ma ciò rientrava nell’obbligo di collaborazione economica nei confronti della famiglia, previsto dagli artt. 143 c.c. e 147 c.c., trattandosi dell’immobile in cui si è svolta la vita familiare. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tabellari, venivano poste a carico dell’attore soccombente ed in favore della convenuta; quindi, attribuite all’erario essendo quest’ultima stata ammessa al patrocinio a favore dello Stato”. 3. La decisione di primo grado è stata confermata dalla sentenza ora impugnata. Secondo la Corte d’Appello di L’Aquila: a) A.A. non aveva offerto una prova documentale idonea a vincere la presunzione di contitolarità di quanto giacente sul conto corrente bancario cointestato ai due coniugi e dal quale erano state prelevate le somme, in contanti o mediante assegni bancari, utilizzate per pagare i lavori di edificazione e l’acquisto di parte degli arredi interni: “(…) la cointestazione di un conto corrente dà luogo ad una presunzione di contitolarità dell’oggetto del contratto che può essere superata in presenza di risultanze di segno opposto (Cass. 19115/2012; Cas. 18777/2015; Cass. Ord. 27069/2022), ma, nel caso in esame, tale presunzione non risulta essere stata superata dall’attore/odierno appellante che ha asserito di essere stato il solo ad aver alimentato la provvista bancaria senza che però possa ritenersi satisfattiva in tal senso la produzione di un unico estratto di conto corrente relativo al trimestre aprile-giugno 1993 (all. 11 alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc dell’attore) e di un unico ordine di bonifico relativo all’accredito dello stipendio del mese di febbraio 2000 sul conto n. 923 (all. 12 alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc dell’attore). L’asserzione dell’attore non è poi neppure confortata dalla testimonianza resa da E.E. in quanto, la teste riferisce su circostanze di cui non ha avuto conoscenza diretta ma apprese da uno dei contraddittori per cui la testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (in questi termini, Cass. Ord. 7746/2020; Cass. 569/2015; Cass. n. 43/1998)”; b) pur non avendo il Tribunale negato un contributo, almeno parziale, del marito alle spese di costruzione, era condivisibile la conclusione del primo giudice secondo cui quelle spese erano state sostenute a titolo di contribuzione economica ai bisogni della famiglia (art. 143, comma 2, c.c.) e di concorso nel mantenimento dei figli (art. 147 c.c.) e dunque non giustificavano la domanda di condanna proposta dal marito: “Dall’esame dell’interrogatorio formale reso dalla convenuta si evince che gli assegni tratti dal conto corrente cointestato (di cui i contraddittori erano quindi contitolari) le cui matrici sono state prodotte in giudizio dall’attore (all. 8 alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc) dell’importo complessivo di Lire 39.703.741 (oggi Euro. 20.505,27) sono serviti per il pagamento dei lavori di edificazione e per l’acquisto di parte degli arredi interni della casa destinata ad abitazione coniugale, e al riguardo il giudice di primo grado non ha infatti negato che l’attore avesse contribuito – almeno in parte – alle spese de quibus ma ha correttamente statuito che ciò dovesse farsi rientrare nell’obbligo di collaborazione economica nei confronti della famiglia, di cui agli artt. 143 e 147 c.c., a cui l’attore era tenuto, trattandosi dell’immobile in cui si era svolta la vita familiare. Ed invero la giurisprudenza è sempre stata concorde nel ritenere che costituisca adempimento del dovere di contribuzione l’aver speso del denaro proprio al fine di apportare delle migliorie alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, affermando la non rimborsabilità degli importi versati quando le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi l’esborso sia stato sostenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (Cass. n. 10942/2015) ed anche più di recente la Suprema Corte è tornata a ribadire che le spese effettuate per i bisogni della famiglia, e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. – che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato – non determinano alcun diritto al rimborso (Cass. n. 28772/2023)”; c) del tutto generica era la contestazione mossa dall’appellante alla motivazione con cui il Tribunale, alla luce del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, aveva negato fondatezza alla pretesa creditoria del marito “Peraltro, giova anche evidenziare come l’argomentazione adottata dal giudice di primo grado per escludere la ripetibilità delle somme esborsate da A.A. in ragione dell’obbligo di collaborazione familiare, risulta contestata in via del tutto generica dall’appellante, che si è limitato ad affermare che “la realizzazione da cielo a terra, con tutti i pavimenti, gli infissi e gli impianti, non può certamente considerarsi un contributo familiare” senza tuttavia offrire elementi probatori atti a supportare detta asserzione e a dimostrare che le spese da lui sostenute fossero ingenti (dall’esito dell’istruttoria svolta e secondo la presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto A.A. avrebbe esborsato circa 10.000,00 euro) ed andavano ben oltre lo scopo del soddisfacimento delle necessità familiari così da smentire la conclusione cui è pervenuto condivisibilmente il giudice di prime cure, tanto da rendere il gravame sul punto privo di pregio”. 4. Il ricorso di A.A. è affidato a cinque motivi. 5. Resiste B.B. con controricorso. 6. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. I primi quattro motivi di ricorso sono formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. mentre solo l’ultimo motivo richiama il n. 5 dell’articolo ora citato. A conclusione dell’illustrazione dei motivi di ricorso, il ricorrente afferma che “la sentenza impugnata è pervasa da una oggettiva errata ricostruzione della fattispecie concreta del fatto storico oltre che da un palese travisamento della prova”. 2. Col primo motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 936 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e 2697 c.c. – Travisamento della prova”. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha violato e mal applicato l’art. 2697 c.c. in relazione all’efficacia probatoria della testimonianza, a suo dire decisiva, di E.E., cugina della convenuta B.B., per averla dichiarata nulla e priva di efficacia probatoria in quanto resa da testimone de relato ex parte ma incorrendo in una cattiva interpretazione delle decisioni di legittimità citate nella sentenza impugnata. 2.1. Nel ricorso sono riportate le risposte date dalla testimone E.E. alle domande contenute in alcuni capitoli di prova della seconda memoria istruttoria dell’attore A.A. cap. 30 “È vero che sul conto corrente n. (…), dalla data della sua accensione e fino alla sua estinzione vi sono sempre confluiti soltanto le somme degli stipendi del lavoro di dipendente – autista del sig. A.A.?”, risposta “sì è vero, me lo ha riferito mia cugina”; cap. 31 “È vero che il predetto conto n. 923 (…) fu cointestato anche alla signora B.B. soltanto per una ragione di comodità di prelievo di soldi liquidi in banca e di rilascio di assegni a terzi quando il A.A. era fuori per lavoro?”, risposta, “sì è vero come prima”; cap. 7 “È vero che la casa di abitazione dei coniugi (…) è stata interamente realizzata con i soldi dello stipendio del lavoro di dipendente di autista del sig. A.A.?”, risposta “sì è vero me lo ha riferito mia cugina”; cap. 14 “È vero che alla costruzione della casa di abitazione dei coniugi (…) ha contribuito la signora B.B. con l’aiuto dei genitori, F.F. e G.G., e del fratello C.C.?”, risposta “no non è vero, me lo ha riferito mia cugina ed il sig. A.A.; preciso che eravamo in rapporti molto stretti, mia cugina mi confidava tutto”. Secondo il ricorrente, tale testimonianza prova che sul conto corrente cointestato ai coniugi perveniva la retribuzione da lavoro dipendente del marito e che la casa posta sul terreno di proprietà della moglie era stata costruita esclusivamente col denaro guadagnato dal marito. 2.2. È vero che la regola di diritto applicata a proposito della testimonianza avente ad oggetto dichiarazioni (potenzialmente) confessorie della convenuta (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1320; Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358) è errata. La Corte d’Appello, infatti, ha considerato la deposizione della cugina della convenuta “di per sé sola” priva di valore probatorio e “sostanzialmente nulla”, come se si trattasse di deposizione de relato actoris o di deposizione de relato ex parte su dichiarazioni favorevoli alla parte che funge da fonte referente (cfr. Cass., sez. III, ord. 8 aprile 2020, n. 7746, relativa a una testimonianza indiretta avente ad oggetto una dichiarazione del convenuto favorevole alla parte che l’aveva resa, di per sé priva di valore probatorio e sulla quale neppure era stato formulato uno specifico capitolo di prova la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 115 c.p.c.). Si discute del valore probatorio da attribuire alle testimonianze indirette, aventi ad oggetto fatti percepiti dal teste attraverso dichiarazioni altrui (Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358). In altri termini, il testimone de relato ha una conoscenza indiretta del fatto controverso (cfr. l’art. 257, comma 1, c.p.c.). Corrente è la distinzione tra testimonianza de relato actoris e testimonianza de relato in genere. Nel caso di deposizione de relato actoris (Cass, sez. III, ord. 21 maggio 2024, n. 14030), i testimoni depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha introdotto il giudizio la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, poiché verte sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto da accertare quale fondamento storico della pretesa (Cass., sez. VI-1, ord. 17 febbraio 2016, n. 3137; Cass., sez. I, 15 gennaio 2025, n. 569; Cass., sez. II, 5 gennaio 1998, n. 43). Secondo un meno restrittivo orientamento, la deposizione de relato actoris è priva di valore probatorio a meno che essa (ad esempio, quando attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni così Cass., sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2815, che annovera tale testimonianza tra gli indizi) non trovi riscontro in altre risultanze probatorie acquisite al processo, o in circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche (così Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358, che richiama il ragionamento probatorio svolto da Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1109; v. anche Cass., sez. III, 8 febbraio 1991, n. 1328), fornite di adeguata consistenza e che siano congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (per Cass., sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844, la deposizione de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova se riscontrata da “risultanze probatorie estrinseche, acquisite al processo, che concorrano a confortarne la credibilità (tra le altre Cass. 1996/ 4618)”; Cass., sez. lav., 6 novembre 1996, n. 9702; Cass., sez. III, 19 aprile 1971, n. 1121; Cass., sez. III, 17 maggio 1969, n. 1712). I testimoni de relato in genere depongono, invece, su circostanze che essi hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro. Le loro deposizioni presentano una efficacia probatoria attenuata, perché indiretta, ma possono assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass., sez. III, 24 dicembre 2025, n. 34081; Cass., sez. I, ord. 20 febbraio 2025, n. 4530; secondo Cass., sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19774, la testimonianza de relato “può fornire al giudice utili elementi di convincimento se suffragata da circostanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche”; per Cass., sez. lav., 4 giugno 1999, n. 5526, “la dichiarazione de relato di per sé sola non ha alcun valore probatorio (…) e può acquisire peso solo attraverso il riscontro di altre circostanze”, purché l’elemento integrativo di riscontro, che assume un rilievo determinante, abbia non solo “adeguata consistenza” ma sia altresì “adeguatamente descritto nel suo rilievo e nella sua funzione”; Cass., sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4306; Cass., sez. II, 5 gennaio 1998, n. 43). Nel caso di specie, peraltro, la deposizione di E.E. ha avuto ad oggetto dichiarazioni confessorie se sorrette dall’animus confitendi, poiché l’oggetto del capitolo di prova articolato dall’attore riguardava fatti e circostanze sfavorevoli alla convenuta, tanto è vero che quegli stessi capitoli erano stati formulati anche ai fini dell’interrogatorio formale e la convenuta aveva risposto negando la verità dei fatti allegati dall’attore. La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la deposizione della cugina della convenuta non secondo i criteri normalmente applicati alle testimonianze de relato partium (Cass., sez. I, ord. 20 febbraio 2025, n. 4530; Cass., sez. III, ord. 23 maggio 2023, n. 14178; Cass., sez. II, ord. 13 maggio 2022, n. 15321), ma alla stregua del secondo periodo dell’art. 2735, comma 1, c.c., non richiamato nel ricorso, e in relazione al complesso delle risultanze istruttorie acquisite al processo (Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358). L’errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello non è però sufficiente all’accoglimento del motivo, col quale si sostiene che la deposizione della cugina della convenuta ha dato prova dei fatti controversi allegati dall’attore “(d)unque il ricorrente, con detta testimonianza, ha provato che sul conto BPER (ex BLS) vi pervenivano solo i suoi soldi della retribuzione da lavoro dipendente di autista e che la casa è stata interamente costruita esclusivamente con i soldi del suo stipendio!” (pag. 12 del ricorso). Ove anche fosse stata esaminata dal giudice di merito e ove fosse stato ravvisato in concreto l’animus confitendi della dichiarante (il verbale d’udienza come trascritto nel ricorso si limita a riportare secche e stringate risposte della testimone, senza alcun riferimento al tempo o all’occasione e al contesto in cui le riferite dichiarazioni erano state rilasciate, e neppure il ricorrente offre elementi a supporto dell’esistenza in concreto dell’animus confitendi), quella deposizione sarebbe stata di per sé sola inidonea a provare i fatti affermati dall’attore, poiché la confessione stragiudiziale se fatta a un terzo è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, comma 1, c.p.c.; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1320; Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358), mentre il ricorrente in sostanza equipara il valore probatorio di quella deposizione alla confessione fatta alla parte. Inoltre, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nonostante l’errore in diritto di cui si è detto, ha in ogni caso, così di fatto sottoponendo la deposizione al vaglio critico di cui agli artt. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. e 116 c.p.c., affermato l’insufficienza dei pochi documenti acquisiti al fine di ritenere provati i fatti allegati dall’attore e così ha escluso che sul conto cointestato confluisse denaro del solo marito e che vi fosse la prova che le spese per l’acquisto di materiale e la remunerazione di manodopera fossero state sostenute dal solo marito e con provvista derivante esclusivamente dal conto corrente cointestato il che obiettivamente non offre alcun riscontro alla deposizione della cugina della convenuta. Infine, il motivo in esame lascia inattaccata la ratio decidendi secondo cui poteva ritenersi provato un contributo, di circa Euro 10.000,00 in valuta corrente, fornito dal marito anche per l’acquisto di arredamenti oltre che di materiali necessari alla costruzione e per la remunerazione di chi aveva lavorato nel cantiere, contributo però riconducibile ai doveri di cui agli artt. 143, comma 3, e 147 c.c. e come tale inidoneo a fondare la pretesa creditoria vantata dall’odierno ricorrente. In sostanza, il ricorrente non ha offerto alcun elemento a sostegno dell’asserita decisività della deposizione della cugina della moglie, valutata nel contesto generale delle risultanze istruttorie e alla luce delle difese formulate e delle contestazioni sollevate dalla convenuta. Il motivo dunque è infondato. Sono invece del tutto estranee all’oggetto del motivo di ricorso, formulato in relazione al n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente alle pagine 12 e seguenti del ricorso, a commento della deposizione della teste E.E., cugina della convenuta, e del teste Giovanni D.D., nonché delle risposte date dalla convenuta B.B. in sede di interrogatorio formale, perché volte a sollecitare una rivalutazione delle prove (il cui esito, secondo il ricorrente, in carenza di prova contraria offerta dalla convenuta, dimostrava che tra i due coniugi solo il marito aveva un reddito di lavoro e non anche aveva la moglie, casalinga e per alcuni anni dedita all’accudimento del padre, colpito da ictus che ne determinerà la morte, e che dunque egli era il solo a aver sostenuto le spese per la costruzione del fabbricato). Tale rivalutazione, infatti, è preclusa nel giudizio di legittimità, tanto più che, in presenza di doppia conforme di merito, il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., sez. lav., 6 agosto 2019, n. 20994). 3. Per le ragioni da ultimo indicate i motivi secondo (“Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 143 e 147 c.c. e degli art. 2697 e 2033 c.c. – Travisamento della prova”) e terzo (“Violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 143 e 147 c.c. e degli art. 2697 e 2033 c.c. – Travisamento della prova”), fra loro strettamente connessi e dunque suscettibili di esame congiunto, non superano il vaglio della ammissibilità poiché sono volti a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito ad avviso dei quali al più poteva ritenersi provato un contributo economico del marito rientrante nei doveri di solidarietà familiare sul piano economico. 4. Vanno esaminati congiuntamente, e vanno dichiarati inammissibili, anche i motivi quarto (“Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Travisamento della prova”) e quinto (“Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..- Motivazione apparente – omessa valutazione di un fatto decisivo di cui è discusso nel giudizio”) coi quali il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’istanza di nomina di un C.T.U. in ordine al quantum della pretesa creditoria, e dunque della mancata ammissione di una consulenza volta a quantificare i lavori eseguiti per la costruzione del fabbricato o l’incremento di valore dell’immobile o l’invocato indennizzo corrispondente al valore del materiale usato e della manodopera impiegata istanza avente finalità esplorativa e non idonea a colmare la lacuna probatoria relativa all’an dell’affermato credito. 5. In conclusione, il ricorso va respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle altre persone fisiche menzionate. Conclusione Così deciso in Roma l’8 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2026.