Mantenimento del figlio minore: la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare il principio di proporzionalità Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 giugno 2026, n. 22235; Pres. Rel. Tricomi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente ORDINANZA Svolgimento del processo 1.- Il Tribunale di Pistoia, nel pronunciarsi nel giudizio di separazione personale tra B.B. e A.A. con sentenza n.(Omissis), aveva respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie, aveva assegnato la casa coniugale alla moglie stante la convivenza con lei dei figli C.C. (nato (Omissis)) e D.D. (nato il (Omissis)) maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti per il cui mantenimento aveva previsto il versamento mensile di un assegno perequativo di Euro 1.200,00 complessivo, oltre adeguamento ISTAT, e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. A seguito dell’appello della moglie, la Corte di appello di Firenze ha rideterminato in Euro 850,00 l’assegno per ciascun figlio, ha dichiarato la separazione addebitabile al marito, ha respinto la domanda di mantenimento della moglie. Il marito propone ricorso con sei motivi. La moglie replica con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 2.1.- I primi tre motivi di ricorso svolgono critiche concernenti la pronuncia di addebito; vanno trattati congiuntamente per connessione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 101, 115, 116, 228 c.p.c. e 143 e 151 c.c. Lamenta la violazione del principio del contraddittorio in quanto assume che la Corte di appello ha riformato la prima decisione (che aveva respinto la domanda di addebito) senza accogliere le richieste istruttorie da lui formulate al fine di dimostrare che la crisi irreversibile del rapporto coniugale era intervenuta prima che fosse iniziata la relazione extraconiugale da lui intrapresa e senza motivare sulle ragioni del diniego. Deduce anche di avere richiesto l’interrogatorio formale della ricorrente sui medesimi capitoli di prova, richiesta che non risultava esaminata alla stregua della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101, 115, 116 c.p.c. e 143 e 151 c.c., sempre in relazione alla pronuncia di addebito. Si duole che la Corte di appello, ritenuti non sufficienti i documenti su cui era stata fondata la prima decisione, non gli abbia consentito di fornire la prova contraria. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2735 c.c. in ordine all’interpretazione del documento 52 (doc.4) che in primo grado era stato ritenuto sufficiente per escludere l’addebito – a dimostrazione che l’affetto coniugale era già da tempo cessato, prima della rottura definitiva – e che la Corte di appello ha ritenuto ininfluente. 2.2.- I primi tre motivi vanno disattesi per plurime ragioni. In tema di separazione personale dei coniugi, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018); inoltre, l’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. 11302.2024). Va aggiunto che, al fine della addebitabilità della separazione personale, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 c.c., ma possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (Cass. n. 7998/2014). Sempre in relazione al profilo probatorio, va osservato che il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l’onere di indicare specificamente – a pena di inammissibilità del ricorso – i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative (Cass. n. 5814.2026; Cass. n. 19985/2017). Alla luce dei principi enunciati le censure in esame risultano inammissibili. Invero, la Corte di appello, nel riformare la prima decisione – che aveva respinto la domanda di addebito proposta nei confronti dell’odierno ricorrente – ha escluso che il ricorrente avesse fornito la prova che l’instaurazione da parte sua di una relazione extraconiugale, quanto meno – come pacifico – dal mese di maggio 2020, e l’allontanamento dalla casa familiare si era innestata in un contesto familiare già disgregato in modo irrecuperabile. In particolare, ha ritenuto non sufficienti i messaggi intercorsi tra le parti e valorizzati dal giudice di primo grado a sostenere l’esistenza di una crisi irreversibile: ha rimarcato, attraverso l’analisi motivata delle conversazioni tra le parti risultanti dalla messaggistica e del materiale fotografico acquisito al compendio istruttorio, che ben potevano essere esternazioni rese in occasione di singoli litigi poi superati o comunque non tali da sancire l’ineluttabilità della separazione. La conclusione è stata corroborata dall’esame delle deposizioni testimoniali della colf e del figlio della coppia che collocavano la circostanza di dormire in stanze separate nella primavera del 2020, e ciò in assenza di elementi che consentissero di retrodatare la definitiva incrinatura dei rapporti. A fronte di quanto accertato dalla Corte di appello con congrua motivazione, le censure non colgono nel segno perché il Collegio toscano ha motivato la mancata ammissione delle prove costituende, a differenza di quanto assume il ricorrente. Invero, la Corte territoriale ha riformato la prima decisione perché ha ritenuto che erroneamente fossero state valorizzate “le dichiarazioni scritte prodotte dall’odierno appellato” ed ha affermato – con statuizione non impugnata – che “le stesse non consistono in rituali deposizioni testimoniali e, in quanto prove atipiche, non risultano idonee a sorreggere di per sé sole la prova di un fatto.”. Ha, quindi aggiunto “Rispetto a tali dichiarazioni va precisato che l’appellato ha in sede di appello reiterato sul punto richiesta di prova a mezzo testi per la conferma delle stesse: la richiesta istruttoria non è stata ammessa risultando inammissibile la capitolazione della prova fatta chiedendo la conferma di una dichiarazione precedentemente resa; parimenti questa Corte ha ritenuto inammissibili e comunque irrilevanti gli ulteriori capitoli di prova articolati dall’appellato atteso che ne emergeva l’ininfluenza rispetto alla piena dimostrazione della preesistenza della crisi (così come poco significativa appare la lettura del verbale di audizione testimoniale del teste R. escusso in primo grado).”: in buona sostanza la Corte di appello ha respinto la richiesta istruttoria riguardante le prove costituente sia per la modalità di formulazione di parte dei capi di prova (richiesta di conferma di dichiarazioni riportate in documenti preesistenti), sia perché gli altri capi non vertevano su circostanze rilevanti e cioè atte a collocare in epoca certa l’irreversibilità della crisi coniugale. Le censure si rivelano inammissibili perché non colgono e non censurano le plurime ragioni per cui la prova testimoniale articolata dall’odierno ricorrente non è stata ammessa, ma si limitano solo a riportare i numerosi capitoli di prova senza illustrare perché potessero essere ritenuti asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza. Quanto all’interrogatorio formale, fermo il principio secondo il quale vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 c.c., di guisa che i fatti che ne costituiscono il fondamento non potranno essere oggetto di confessione né spontanea né indotta, si osserva che il ricorrente ha riferito di avere deferito l’interrogatorio formale alla moglie sui medesimi capi di prova per testi sui quali la Corte di appello – come già evidenziato – si è espressa ritenendoli inammissibili per plurime ragioni, per cui anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile. Va, infine, osservato che la censura riferita all’interpretazione del documento 52, ne sollecita in maniera inammissibile una differente valutazione conforme a quanto auspicato dal ricorrente, peraltro, estrapolandolo dal coacervo del materiale istruttorio che è stato apprezzato complessivamente con motivazione congrua e logica dalla Corte di appello e ritenuto insufficiente a dimostrare la preesistenza della irreversibile crisi coniugale rispetto all’intrapresa relazione extraconiugale. 3.1.- I motivi quarto, quinto e sesto riguardano la statuizione relativa alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Il quarto motivo denuncia: violazione dell’articolo 337 sexies, omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente, dopo aver ricordato che l’assegnazione della prestigiosa casa coniugale è avvenuta in favore della moglie e che lui ha dovuto sostenere dei notevoli esborsi con la costituzione di un mutuo per dotarsi di un nuovo immobile si lamenta del fatto che di ciò la Corte d’Appello non abbia tenuto conto nella determinazione dell’assegno per i figli. Il quinto motivo denuncia: violazione degli artt. 316bis, 337ter, 148 c.c. e omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente sostiene che dopo la cessazione del rapporto con la moglie, egli ha avuto due gemelli da una nuova compagna nel 2023 e sostiene che numerose maggiori spese gravano su di lui. Si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle spese maggiori che gli deve sostenere nello stabilire il consistente aumento dell’assegno già previsto in primo grado per ciascun figlio da 600 a 850 euro. Il sesto motivo denuncia: violazione degli articoli 315 bis, 316 bis, 337 ter e 148, sostiene che la decisione apodittica e contraddittoria rispetto a quanto deciso dalla stessa Corte d’Appello, in occasione del reclamo avverso il provvedimento presidenziale che aveva determinato l’assegno in Euro 600 e che era stato confermato, tenendo conto delle condizioni economiche paritarie dei coniugi, e del tenore di vita riferito alle esigenze dei minori. 3.2.- I motivi quarto, quinto e sesto, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati e vanno respinti. La Corte di appello, nell’esaminare la domanda di incremento dell’assegno di mantenimento per i figli ha ritenuto corretto l’impianto decisorio del giudizio di primo grado con riferimento alla ricostruzione dei redditi e alla proporzionalità degli stessi rispetto all’obbligo di mantenimento ed ha delineato la sua decisione sulla scorta dell’accertamento dei seguenti elementi fattuali (fol.10/12): i) il fatto che la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi sia da ritenersi florida, disponendo entrambi – affermati professionisti- di una rilevante capacità reddituale e di dotazioni patrimoniali consistenti; ii) l’esito degli accertamenti svolti dalla GdF in primo grado che restituiscono un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e la circostanza che le parti nei loro rispettivi atti di questo giudizio hanno evidenziato reciprocamente l’insorgenza di variazioni economiche allegando le sopravvenienze che hanno interessato entrambi; iii) la circostanza che dalla lettura degli atti “non emergessero circostanze tali da rimettere in discussione le proporzioni delle situazioni economiche dei coniugi che -come detto- hanno visto entrambe variazioni per sopravvenienze e che restano indiscutibilmente floride”; iv) la circostanza che i figli della coppia aveva goduto in costanza di matrimonio di un elevato tenore di vita. Tanto premesso, la Corte di appello ha ritenuto di intervenire sulla quantificazione dell’assegno perequativo posto a carico del padre esclusivamente per tenere conto del “del fisiologico mutamento delle esigenze dei ragazzi legato alla crescita degli stessi” e così ha statuito “Come detto il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in modo proporzionato al reddito e alle capacità economiche di entrambi i genitori, e non può a tal fine non tenersi conto nella valutazione della proporzionalità del contributo economico tra i due genitori, anche del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore; nel caso di specie, è evidente che l’appellato non sostiene spese dirette per il mantenimento dei figli, poiché questi risiedono stabilmente con la madre e trascorrono con lui un tempo limitato. In ragione di tali circostanze, tenuto conto della capacità reddituale e patrimoniale dell’appellato, delle incrementate esigenze dei figli maggiorenni non autosufficienti e considerato altresì che A.A., nel frattempo, è divenuto padre di altri due figli, appare congruo rideterminare l’assegno in Euro 850,00 mensili per ciascuno dei figli.”. Come è noto, in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell’assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età (Cass. n. 32466/2023; Cass. n. 4145 del 10.02.2023). La decisione in esame si è attenuta ai principi enunciati in quanto ha accertato che entrambi i genitori godono di floride condizioni economiche ed ha aumentato l’assegno esclusivamente in ragione dell’incremento fisiologico dell’esigenze dei minori, tenendo conto e bilanciando sia il maggior tempo che trascorrono presso la madre, sia il fatto che il padre è divenuto genitore di altra prole, attraverso un giudizio di apprezzamento dei fatti proprio del giudice del merito che risulta congruamente motivato. Le censure non colgono la ragione decisoria, posto che non viene illustrato quale effettivo decremento reddituale o patrimoniale sia stato dimostrato dal ricorrente e, soprattutto, in che misura le circostanze sopravvenute potevano far dedurre una condizione di depauperamento economico così significativa rispetto ad una situazione evidentemente florida, tale da incidere sul rapporto di proporzionalità esistente tra i due genitori e sulla capacità di contribuzione paterna così determinata. Sotto altro profilo, i motivi sollecitano impropriamente il riesame del merito. Nessuna censura, inoltre, risulta svolta in relazione alla espressa ragione decisoria, individuata nella necessità di elevare l’assegno per i figli in considerazione dell’incremento delle esigenze connesse all’innalzamento dell’età. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono ragioni di equità in ragione della peculiarità della vicenda trattata per compensare le spese di lite. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 196 del 2003, art. 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. – Rigetta il ricorso; – Dichiara compensate e spese del giudizio di legittimità tra le parti; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 196 del 2003, art. 52; – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2026. Depositato in Cancelleria il 29 giugno 2026.