La separazione è addebitabile alla moglie fedifraga anche se il marito ha tollerato il tradimento

Tribunale di Pordenone,
Sentenza del 16 ottobre 2024, n. 587
Svolgimento del processo
Con sentenza parziale n. 479/2023 pubblicata il 10/07/2023, il Tribunale ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha
disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l’istruttoria, la
causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 7 giugno
2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di
cui all’art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di
replica.
Motivi della decisione
1. Addebito.
L’art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale
dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Presupposto
fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di
parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l’addebito
è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio. La valutazione
discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo
comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la
conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà essere giudicato
valutandolo comparativamente con quello tenuto dall’altro coniuge (Cass. civ.
n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente
riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell’altro
quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme
morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di
fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia
di addebito è l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali
abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul
coniuge richiedente l’onere della prova, sia della contrarietà del
comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
dell’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie il marito sostiene che la crisi
matrimoniale sia esclusivamente addebitabile alle condotte della moglie, la
quale avrebbe avuto diverse relazioni extraconiugali e avrebbe abbandonato la
casa familiare.
Procedendo con ordine, ed esaminando per prima cosa l’accertata sussistenza
delle relazioni extraconiugali della moglie, tale circostanza può affermarsi come
provata in quanto la stessa ricorrente TULLIA l’ha dichiarata nel corso della
consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa; l’incarico è stato
conferito nel giudizio di separazione per accertare le competenze genitoriali e
quale modalità di affido appaia di maggior interesse per i minori e, nella
ricostruzione della storia coniugale e familiare, la ricorrente TULLIA ha
dichiarato di aver iniziato una prima relazione nell’ottobre 2018, di averla
chiusa e di averne intrapreso un’altra nel 2021 (v. pag. 17 della relazione della
consulenza tecnica d’ufficio, in atti).
Giova precisare che le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico d’ufficio
durante i colloqui hanno la valenza di confessione stragiudiziale rilasciata ad un
terzo, ai sensi dell’art. 2735, comma primo, seconda parte, c.c. e possono
ben essere poste a fondamento della decisione, poiché nell’ordinamento
processuale civile vigente manca una norma di chiusura che imponga la
tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove
atipiche (sul tema v. ex multis Sez. 2 – , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021,
Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020; per analogia con il caso di specie
“Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull’affidamento
dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del
coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio, poiché nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di
chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito
il ricorso alle prove atipiche . Sez. 1 – , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022).
Tali dichiarazioni, valutate unitamente ai contenuti delle copie di riproduzioni
informatiche di messaggistica istantanea allegati sub doc. n. 4 di parte
convenuta (non è stata contestata da parte ricorrente la loro conformità agli
originali nella prima difesa utile) induce a ritenere effettivamente sussistenti i
fatti lamentati dal marito.
Infatti, nel documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta si
legge una conversazione tenuta tra i coniugi con messaggistica istantanea con
inequivoci riferimenti alla scoperta dei tradimenti della moglie da parte del
marito e con altrettante inequivoche ammissioni della moglie, definitivamente
confermate poi dalle dichiarazioni rese al terzo consulente nel corso del
processo.
Passando ora al secondo aspetto, la questione che si pone nel caso di specie è
se i tradimenti della moglie possano ritenersi di per sé la sola causa del venir
meno dell’affectio coniugalis.
A tal proposito, parte ricorrente eccepisce, da un lato, la tolleranza
dell’infedeltà da parte del marito – in quanto la coppia avrebbe intrapreso
successivamente alla scoperta dei tradimenti un percorso psicoterapeutico – e,
dall’altro lato, che la vita matrimoniale era stata caratterizzata da momenti
difficili, da trascuratezza da parte del marito ed eccessiva irritabilità dello
stesso, paventando così la preesistenza della crisi matrimoniale rispetto
all’infedeltà della moglie.
Tali eccezioni, tuttavia, non possono ritenersi adeguatamente dimostrate.
Quanto alla tolleranza, la stessa non può costituire un esimente rispetto alla
violazione dell’obbligo di fedeltà (cfr. sul punto cass. civ. 25966/2022), né può
dirsi, nel caso di specie, che la stessa si sia rivelata quale indice dell’assenza
da tempo di affectio coniugalis (una sorta di indifferenza da parte del marito).
Invero, dagli atti e da quanto riferito dai coniugi nel corso delle operazioni
peritali, è emerso che al tempo del primo tradimento, quello del 2018, la
moglie avrebbe riferito al marito una diversa versione (non meglio specificata)
e che il marito le avrebbe creduto; qualche anno dopo, ella ha confessato il
primo tradimento, il marito ha intrapreso una serie di ricostruzioni ed ha
scoperto altre infedeltà, a quel punto vi è stato un forte litigio tra i coniugi nel
marzo del 2022, con un episodio di aggressione fisica da parte del marito nei
confronti della moglie (riconosciuto dal marito). Tale episodio ha determinato
poi l’allontanamento, prima provvisorio poi definitivo, della moglie e dei figli
dalla casa familiare e il determinarsi di una serie di fatti conseguenti, tra cui
anche un percorso psicoterapeutico per la gestione dei figli in quel momento,
per di più interrottosi presto per disaccordo.
Pertanto, dalla ricostruzione finora effettuata non è emerso un contegno del
marito che possa essere qualificato come tolleranza dell’infedeltà della moglie;
né può ritenersi che le mere dichiarazioni di parte, non suffragate da altre
prove (le prove testimoniali chieste da parte ricorrente vertono sulle attività
lavorative dei coniugi, sull’organizzazione familiare e sul litigio violento tra i
coniugi, ma nulla dicono su una preesistente crisi coniugale), siano sufficienti a
far ritenere che fosse venuta meno da tempo risalente l’affectio coniugalis. Il
marito, infatti, ha riferito al consulente tecnico d’ufficio alcuni momenti forti
della vita matrimoniale (la depressione post- partum della moglie, il ricovero
della stessa in psichiatria, il ricovero del secondo figlio neonato, il
trasferimento del marito per ragioni di lavoro e la gestione del ménage
familiare, il successivo ricongiungimento di moglie e figli nella nuova residenza
del marito), ma riferisce, altresì, di aver sempre percepito la coppia come unita
e forte. Dinanzi a tale diversa versione dei fatti, ritenuta provata l’infedeltà e il
suo stretto nesso con il disgregarsi dell’affectio coniugalis, graverebbe sulla
moglie dimostrare l’interruzione del nesso di causalità tra l’infedeltà della
moglie e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale,
dimostrando cioè la preesistenza della crisi (cfr. sul punto cass. civ.
3923/2018), ma tale prova non può dirsi raggiunta nell’odierno processo.
Per quanto concerne, infine, la seconda violazione di cui il marito si duole, e
cioè l’allontanamento della moglie dalla casa familiare, tale comportamento si
inserisce nell’epilogo della crisi ed è giustificato quale reazione al litigio violento
(in occasione del quale il marito avrebbe percosso la moglie con schiaffi e
spintoni) accaduto nel marzo del 2022;
anche quest’ultimo episodio – che nella sua autonoma portata e rilevanza
penale a carico del marito è stato valutato nelle sedi proprie – non rappresenta
che il precipitato dell’irreversibilità della crisi coniugale, cagionata, per tutte le
ragioni sopra esposte, dalla condotta infedele della moglie.
La domanda di addebito, pertanto, è fondata. La separazione dei coniugi sarà
pertanto dichiarata addebitabile alla moglie.
2. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è infondata e
sarà, pertanto, rigettata.
Ai sensi dell’art. 156 c.c., infatti, uno dei requisiti per riconoscere il diritto di
ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento è che la
separazione non sia addebitabile al richiedente.
L’addebito della separazione a carico della moglie esclude, pertanto, il suo
diritto all’assegno di mantenimento.
3. Provvedimenti riguardo ai figli e pendenza del giudizio di divorzio.
Per quanto concerne i provvedimenti riguardo ai figli, deve darsi atto della
pendenza tra le parti di procedimento di divorzio, incardinato davanti al
Tribunale di Verona (quale giudice competente per la residenza dei minori),
ove sono stati adottati provvedimenti cautelari a tutela dei minori ai sensi
dell’art. 473-bis.15 c.p.c. e ove è stata pronunciata in data 18 settembre 2024
ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. con provvedimenti temporanei e urgenti,
come dichiarato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente.
L’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c. nel giudizio di
divorzio, suscettibile di conservare la sua efficacia anche dopo una eventuale
estinzione del processo, prevale sui provvedimenti provvisori emessi nel
giudizio di separazione; pertanto, con la presente sentenza il Tribunale deve
limitarsi a dare atto della vigenza dell’ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel
giudizio di divorzio sull’affido e mantenimento della prole, e ciò per evitare il
rischio di contrasti nelle decisioni e privilegiare quelle decisioni destinate
comunque a travolgere quelle della separazione e a proiettare i propri effetti
nel tempo in modo più duraturo nella regolamentazione dei rapporti tra i
coniugi; tuttavia, al fine di non privare di un titolo esecutivo l’avente diritto
all’assegno di mantenimento a favore della prole fino alla sopravvenienza dei
provvedimenti del divorzio, non appare superfluo ribadire in sentenza che sono
fermi fino a tale momento i provvedimenti assunti in corso di causa.
4. Spese.
Profili di reciproca soccombenza (la ricorrente perde sull’addebito e
sull’assegno di mantenimento, il resistente ha perso nei provvedimenti
provvisori stabiliti in corso di causa e nel reclamo dinanzi alla Corte d’Appello)
giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente
giudizio. Per le stesse ragioni gli oneri della c.t.u., già liquidati con separato
decreto, sono a carico di entrambe le parti in quote uguali, ferma la solidarietà
nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione dei coniugi è addebitabile a TULLIA; rigetta la
domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie; sull’affido e
mantenimento della prole dà atto che è pendente giudizio di divorzio tra i
coniugi, ove sono state pronunciate ordinanze ex art. 473-bis.15 e 473-bis.22
c.p.c., fermi restando sino a tali pronunce i provvedimenti pronunciati nel corso
della presente causa; compensa le spese di lite; pone gli oneri della c.t.u., già
liquidati con separato decreto, a carico di entrambe le parti in quote uguali,
ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.