Procedimenti di tutela dell’incapace: come si individua la competenza?

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 novembre 2023, n. 33031; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Il giudice tutelare presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 20/4/23, in relazione alla
procedura di interdizione n. (Omissis) instaurata nell’interesse di B.B., nata ad (Omissis), dinanzi al
Tribunale di Locri, dichiaratosi, con decreto del 14/12/22 incompetente per territorio, in forza dell’art.
343 c.c., comma 2, che consente il trasferimento della tutela “se il tutore è domiciliato o trasferisce il
domicilio in altro circondario”, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo essere
competente il Tribunale di Locri.
In particolare, il giudice tutelare del Tribunale reggino ha rilevato che: a) dall’apertura della tutela nel
(Omissis) sino al (Omissis), data di approvazione del rendiconto del tutore, nè quest’ultimo nè
l’interdetto avevano mutato il proprio domicilio o il proprio centro di interessi; b) la competenza, ai
sensi dell’art. 5 c.p.c. vigente al momento della proposizione della domanda di interdizione, stabilisce
che la competenza si determina in relazione allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda; c) l’art. 343 c.p.c., comma 2 consente solo in via eccezionale di derogare al declinato
principio di perpetuatio iurisdictionis solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il
tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo delle sue attività e, nella specie, la peculiare
conformazione del circondario di Reggio Calabria e l’esigenza di garantire all’interdetto la maggiore
prossimità possibile al proprio giudice tutelare imponevano di mantenere la tutela nel luogo in cui
essa era stata originariamente radicata (senza alcuna eccezione o rilievo di incompetenza sino al
dicembre 2022).
Il PG ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Locri, in considerazione sia della tardività
dell’eccezione al di fuori delle previsioni di cui all’art. 38 c.p.c. sia dell’assenza di circostanze tali da
giustificare, ai sensi dell’art. 343 c.c. lo spostamento della competenza, anche a garanzia
dell’interdetto..
Motivi della decisione
1.Il regolamento di competenza d’ufficio va accolto.
Ai sensi dell’art. 343 c.c., la tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la “sede principale
degli affari e interessi” del soggetto tutelato – e cioè nel circondario in cui è compreso il suo domicilio
(art. 43 c.c.) – fermo restando che, se il tutore è domiciliato o se trasferisce il domicilio in altro
circondario, la tutela può essere ivi trasferita, con decreto del tribunale.
Questa Corte (Cass. 18272/2016) ha chiarito che “La competenza per territorio in ordine alla
procedura di tutela dell’incapace di cui all’art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede
principale degli affari e degli interessi dell’interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti
gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell’applicazione del principio generale della
“perpetuatio iurisdictionis”, eccezionalmente derogabile, ai sensi dell’art. 343 c.c., comma 2, solo per
giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il
controllo sulla sua attività”.
In sostanza, trattandosi di questione afferente il procedimento civile, trova applicazione l’art. 5 c.p.c.,
secondo il quale il momento determinante della competenza ha riguardo alla legge vigente e allo stato
di fatto esistente al momento della proposizione della domanda – e, dunque, dell’apertura della tutela
– restando irrilevanti i successivi mutamenti. In tal modo, la competenza viene individuata in modo
sicuro e non soggetto a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi
delle modalità di espiazione della pena detentiva da parte del reo (così Cass., n. 18272/2016; conf.
Cass., n. 18943/2020; cfr. da ultimo Cass. 24415/2023: ” In tema di interdizione legale, la competenza
del tribunale destinato ad aprire la tutela nei confronti del condannato si determina sulla base
dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti
provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale
centro degli affari ed interessi, non identificabile però, in sè, nel luogo in cui è eseguita la pena
detentiva, non trattandosi di un luogo volontariamente scelto dal soggetto “).
Nella specie, non si evincono circostanze tali da giustificare lo spostamento della tutela dal luogo in
cui essa si era originariamente radicata (Tribunale di Locri), considerato che il provvedimento di
remissione al Tribunale di Reggio Calabria, emesso dal Tribunale di Locri, non fa riferimento alcuno
a giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato
il controllo sulla sua attività.
Il mantenimento della situazione originaria si giustifica anche al fine di garantire all’interdetto
(residente in (Omissis)) la maggiore prossimità con il giudice tutelare, in considerazione della
peculiare ed ampia conformazione del circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ben distante dal
Comune di (Omissis) e di consentire la prosecuzione della procedura incardinata, dal (Omissis),
dinanzi al Tribunale di Locri.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Locri dinanzi al quale
vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione
del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Locri, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le
spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.