Compensi avvocato assistenza stragiudiziale in mediazione, serve specifica richiesta

Corte di Appello di Napoli, sentenza n.2842 del 2023 – Est. Marinaro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli
Sezione Civile Settima
composta dai magistrati: dott. Michele Magliulo – Presidente dott.ssa Lucia Minauro – Consigliere
dott. Marco Marinaro – Giud. aus.rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 57/2014 R.G., di appello contro l’ordinanza del 26 novembre 2013 rep. n.
2514/13 resa all’esito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – il 29 novembre 2013, che ha definito il giudizio rubricato al n. 1243/ 2013 R.G. tra
P.F.- [appellante ] e Banca — S.p.A., – [appellata ] Conclusioni All’esito dell’udienza collegiale del
12 gennaio 2023, preso atto che i procuratori della parte appellante avevano precisato le conclusioni
e avevano chiesto di rimettersi la causa in decisione, il Collegio si riservava. Svolgimento del
processo Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. P F esponeva di aver stipulato nel 2000 un contratto,
avente a oggetto un piano finanziario denominato “MY Way” con la Banca—, cui era succeduta la
banca —-, quindi, nel lamentare diversi vizi di legittimità afferenti alla condotta dell’intermediario
finanziario nella fase delle trattative che avevano preceduto il perfezionamento del contratto e vizi
concernenti il regolamento contrattuale, domandava al tribunale la declaratoria di nullità,
annullabilità ovvero di risoluzione del contratto, l’accertamento della responsabilità precontrattuale
della controparte con condanna della banca comparente alla restituzione delle somme versate e al
risarcimento del danno subìto. Con comparsa di difesa depositata il 28 giugno 2013 si costituiva la
banca — la quale, sotto il profilo processuale, eccepiva nullità della domanda e nel merito
domandava il rigetto della pretesa diano perché infondata. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale
dichiarava inammissibile la domanda per nullità della stessa, condannando il ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Con il gravame proposto in questa sede notificato a mezzo del
servizio postale il 27 dicembre 2012 (ricevuto il 2 gennaio 2014), P F chiede l’integrare riforma
dell’ordinanza resa in primo grado riproponendo le domande formulate in quella sede. La banca
appellata si costituiva con comparsa depositata il 1° aprile 2014 chiedendo il rigetto dell’appello e la
conseguente conferma del provvedimento impugnato. All’esito dell’udienza collegiale del 12
gennaio 2023 la Corte si riservava la decisione. Motivi della decisione 1.- La parte appellante affida
la sua impugnazione a due motivi di gravame mirando alla riforma integrale della sentenza di primo
grado con l’accoglimento delle domande proposte in prime cure. 2.- Con il primo motivo viene fatta
valere la “insussistenza della nullità del ricorso introduttivo. 2.1.- Nel caso di specie il tribunale ha
motivato la detta nullità sul presupposto che “… il F. … ha omesso di descrivere, sul piano della
causa petendi, il complessivo regolamento contrattuale con il quale era disciplinato il rapporto con
l’ente bancario, con la conseguenza che è impossibile per questo giudice avere cognizione dei fatti
che devono essere accertati ai fini della fondatezza della domanda”. 2.2.- Secondo le deduzioni
dell’appellante, la premessa del ricorso ex art 702-bis c.p.c. era la inesistenza di un contratto scritto
tra P. F. e la banca; in aderenza a ciò, tuttavia, proprio al fine di consentire un controllo
giurisdizionale anche sul merito del regolamento contrattuale era stato allegato al ricorso la copia di
un contratto “My Way” corrispondente al “tipo” dei piani finanziari collocati dai promotori della
banca. Sempre con l’appello si mette in evidenza che il ricorso contiene poi una puntuale
descrizione del regolamento contrattuale: al punto c) del ricorso introduttivo si inizia con una
descrizione “fisica” del contratto che parte dalla descrizione dell’involto fino alla descrizione dei
vari allegati; segue, poi, a pagina cinque dello stesso ricorso introduttivo, una sommaria descrizione
dell’operazione finanziaria effettiva individuandone le componenti essenziali dedicando poi, nei
punti successivi del ricorso, in corrispondenza dell’indicazione delle varie ragioni di impugnazione,
una più specifica descrizione dei vari aspetti dell’operazione contrattuale. Si aggiunga a tutto ciò,
inoltre, l’allegazione anche di un parere pro veritate contenente una specifica descrizione del
regolamento contrattuale. 2.3.- Inoltre, l’appellante deduce come la banca nella comparsa non
contesti sul piano fattuale il contenuto del ricorso introduttivo confermando l’esistenza del rapporto
contrattuale con P F nei termini indicati dallo stesso né contesta il contenuto dello schema
contrattuale allegato al ricorso introduttivo e nello stesso descritto. 2.4.- A tali osservazioni si
aggiunge da parte del F che sulla base dell’eccezione di nullità sollevata per mancanza di
sottoscrizione del contratto il giudice di primo grado non avrebbe dovuto entrare nel merito del
“complessivo regolamento contrattuale con il quale era disciplinato il rapporto con l’ente bancario”
dovendo solo verificare che, di fatto, tale rapporto contrattuale esistesse e se fossero stati rispettati
gli oneri formali richiesti dalla legge. La causa petendi, relativamente a questa prima eccezione di
nullità formale e che assorbe tutte le altre, riguardava il solo vizio di forma del contratto per il cui
accertamento si doveva prescindere dal contenuto complessivo del regolamento contrattuale. E sul
punto, l’esistenza del rapporto contrattuale è confermato dalla stessa banca che non contesta il
contenuto dell’atto introduttivo: anzi nella stessa comparsa si conferma che tra i due soggetti
sarebbe intervenuto un rapporto contrattuale della stessa natura indicata nel ricorso introduttivo. La
banca, tuttavia, non allega copia sottoscritta del detto contratto per cui, pur affermando che esso
sarebbe stato regolarmente sottoscritto, nulla prova sul punto. Il giudice di primo grado, pertanto,
avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’esistenza del rapporto contrattuale (come confermato
dallo stesso conven uto) e dichiararne la nullità per vizio di forma. 2.5.- Secondo le argomentazioni
del gravame, dovendosi l’accertamento fermare a tale vizio di forma, sarebbe rimasta assorbita ogni
altra eccezione in merito al contenuto del detto regolamento contrattuale per cui appare del tutto
erronea la declaratoria di nullità del ricorso per non aver adeguatamente descritto quest’ultimo
(salvo, comunque, quanto detto sopra sulla circostanza che comunque detto regolamento
contrattuale è stato descritto anche allegando uno schema di contratto anche questo non contestato
dalla banca). Del resto a voler ragionare diversamente si cadrebbe in un assurdo logico: ogni
qualvolta si contesta il vizio di un contratto bancario per mancanza di sottoscrizione, per definizione
la parte non è in possesso dello stesso e, quindi, non può allegarlo al giudizio; affermare che l’atto
introduttivo sarebbe nullo per non aver descritto idoneamente il regolarmente contrattuale significa
di fatto annullare il diritto di difesa della parte. Ciò soprattutto perché, si ripete, oggetto di giudizio,
e, quindi della domanda, è il vizio di forma e non il vizio del regolamento contrattuale. 2.6.- Con
l’appello si osserva poi con riguardo alla difesa assunta dalla banca in primo grado che la stessa
avrebbe sollevato per lo più una eccezione più di stile con riguardo alla nullità del ricorso
introduttivo facendo leva su motivi diversi da quelli indicati poi dal giudice, ossia perché non
veniva indicata la data ed il luogo esatta di sottoscrizione del contratto, nonché il nome del
promotore finanziario che aveva presentato il prodotto nonché il numero e l’importo delle rate
pagate e se il piano fosse ancora in corso. Anche rispetto a tali eccezioni, pur a voler prescindere
dalla contraddittorietà tra l’affermata genericità del ricorso e poi la puntuale difesa posta in essere,
l’appellante osserva che non si vede come possa ledere il diritto alla difesa la mancata indicazione
del nome del promotore finanziario ovvero come si possa indicare il luogo e la data di esatta
sottoscrizione laddove vi è l’affermazione del ricorrente di non averlo mai sottoscritto; ad ogni
modo anche tale profilo non sembra incidere sul piano della nullità del ricorso introduttivo visto che
il rapporto contrattuale viene specificamente individuato in un Piano denominato “My Way” e
riconosciuto dalla stessa controparte. 2.7.- Quanto al profilo inerente alle rate pagate con
l’impugnazione si deduce che per orientamento costante della Suprema Corte non sussiste nullità
della citazione per omessa quantificazione della pretesa qualora l’attore abbia indicato i titoli da cui
la stessa trae fondamento consentendo così alla convenuta di formulare le proprie difese (Cass.
7074/2005), nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto la condanna alla restituzione di tutto
quanto pagato alla banca in virtù di detto contratto dai singoli pagamenti al saldo in tal modo
individuando precisamente il titolo da cui trae fondamento la richiesta. In subordine, qualora pure si
volesse ritenere fondata tale eccezione, essa riguarderebbe al più solo una parte della domanda ossia
quella relativa al quantum ed in ogni caso non giustifica un provvedimento di nullità dell’intera
domanda. 3.- Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la “violazione dell’art. 702-bis in ordine
alla applicabilità del 164 c.p.c.”. Si ribadisce così il vizio della ordinanza di primo grado nella parte
in cui il tribunale sostiene a pagina 3 dell’ordinanza che “Si deve escludere, peraltro, l’applicabilità
dell’art 164 co. 4 c.p.c. in forza del quale, in caso di nullità della domanda, il giudice fissa all’attore
un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la
domanda”. Il mancato espresso richiamo dell’art. 164 c.p.c. da parte dell’art. 702- bis c.p.c. sarebbe
la conseguenza di una svista del legislatore dovendosi ritenere applicabile sulla base una lettura
sistematica delle norme in questione. 4.- Ad avviso del Collegio i primi due motivi sono fondati
rilevato che nel ricorso introduttivo viene precisamente indicato il rapporto contrattuale impugnato,
la banca prende posizione sullo stesso, viene specificamente descritto il relativo regolamento
contrattuale, anche a mezzo allegati, su cui la stessa banca prende posizione. 4.1.- La S.C. ha
chiarito infatti che la declaratoria di nullità della citazione – nullità che si produce, ex art. 164,
comma 4, c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto – posta
una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale,
occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata
avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad
esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto. In particolare, quest’
ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone
all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda,
ragion che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l’immediata contezza del thema decidend um), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel
valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in
cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunq ue,
un’agevole individ uazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa,
tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una
precisa linea di difesa) (Cass. civ., Sez. I, 12/11/ 2003, n. 17023). 4.2.- D’altro canto, la Cassazione
ha ritenuto applicabile l’art. 164 c.p.c. al procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (in
caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’ editio actionis che alla vacatio in ius, è
applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della
rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 c.p.c. con l’assegnazione, da parte del
giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 06/03/2017, n. 5517) 4.3.- Alla ritenuta fondatezza dei primi due motivi di impugnazione,
consegue l’esame delle domande già originariamente formulate dal F e volte a censurare la
stipulazione intercorsa tra le parti. 5.- In primo luogo, con l’appello si ripropone l’impugnazione del
contratto avente ad oggetto un piano finanziario denominato “My Way” con Banca —- nell’anno
2000 (rapporto in cui è succeduta per fusione la Banca —- S.p.A.). 5.1.- Secondo la tesi del F, detto
contratto che gli era stato presentato da un promotore finanziario come un piano pensionistico
integrativo a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestire in qualunque momento
senza alcun onere, non gli veniva consegnato in copia considerato che non ricorda di averlo mai
sottoscritto. Quindi in primo luogo viene eccepito il vizio del contratto per difetto di forma ovvero
per violazione delle norme di settore poste dal T.U.F. e dai regolamenti Consob in ordine alle
informative sulla propensione al rischio, sugli obiettivi di investimento ecc. 5.2.- Sul punto la banca
appellata, contesta la ricostruzione della parte quanto alla informativa e alla sottoscrizione del
contratto, precisando altresì che “nel contratto il ricorrente ha dichiarato espressamente di aver
ricevuto copia dello stesso e di tutta la documentazione inerente al prodotto sottoscritto; tale
circostanza di fatto rende palesemente infondata ogni avversa domanda in merito alla nullità del
contratto per vizio di forma”. Nonostante la difesa prodotta nel merito delle impugnazioni proposte,
la banca non ha prodotto alcun documento. Per cui sotto ilprofilo probatorio non vi è agli atti alcun
documento che possa comprovare la sottoscrizione del piano finanziario “My Way” da parte del F
pur risultando pacifica la stipulazione dello stesso nell’anno 2000. 6.- In base all’art. 23, comma, 1,
D.lgs. n. 58/1998 (c.d. TU F) nella versione originaria e vigente ratione temporis (dal 1° luglio 1998
al 24 gennaio 2007) stabilisce espressamente che i contratti relativi alla prestazione dei servizi
d’investimento sono redatti per iscritto e che, nei casi d’inosservanza della forma prescritta,
ilcontratto è nullo. È dunque fuori di dubbio che tali contratti debbano essere conclusi per iscritto e
che la mancanza di forma determini nullità, con i conseguenti obblighi restitutori. La domanda deve
dunque ritenersi fondata restando poi assorbita ogni ulteriore censura volta alla declaratoria di
nullità, annullabilità ovvero di risoluzione del contratto, e all’accertamento della responsabilità
precontrattuale. 7.- Alla dichiarata nullità del contratto consegue l’esame della domanda restitutoria
di quanto versato in esecuzione dello stesso che risulta formulata in maniera generica. Invero, il F
chiede “in ogni caso condannare la convenuta società alla restituzione di tutto quanto pagato
dall’attore anche a titolo di spese in esecuzione del contratto oltre alla rivalutazione ed agli interessi
legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo”. Tuttavia, preventivamente chiede che con la
riforma dell’ordinanza di primo grado qui impugnata (con riguardo alla parte in cui non ritiene
applicabile l’art 164 c.p.c.) le sia concesso termine per l’integrazione della domanda. 7.1.- Ad avviso
del Collegio, la domanda restitutoria non è nulla e, quindi, il giudice di primo grado non avrebbe
dovuto applicare l’art. 164 c.p.c. Invero, la domanda è stata puntualmente proposta in prime cure e
poi correttamente riproposta in grado di appello. Tuttavia, la domanda restitutoria è stata formulata
in maniera generica e senza alcun supporto documentale relativo ai versamenti effettuati di cui si
chiede la restituzione. Tantomeno, alcuna richiesta di ammissione di mezzi istruttoria è stata
effettuata (e nemmeno risulta proposta – ad esempio – l’istanza ex art. 210 c.p.c.). 7.2.- La
Cassazione ha chiarito che una volta accertata la nullità del contratto d’investimento, il venir meno
della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l’applicazione della disciplina
dell’indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. e.e., con il conseguente sorgere dell’obbligo
restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all’assolvimento degli oneri di
allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per
eseguire l’operazione, e, dall’altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi
ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell’art. 2038 c. c.,
con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/03/ 2018, n. 6664). In tal senso, è dunque la pronuncia
dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di
causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del
“solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
06/06/2017, n. 14013). 7.3.- Pertanto, nelle azioni di ripetizione è onere dell’attore indicare i
pagamenti ripetibili ed il difetto della loro prova comporta una violazione dell’onere di allegazione e
di prova dei fatti costitutivi della domanda, cui deve conseguire il rigetto della stessa per
infondatezza. La domanda di condanna alla restituzione – da ricond urre al paradigma di cui all’art.
2033 e.e. – presuppone l’esistenza di un pagamento; pertanto colui che agisce per la ripetizione di
somme indebitamente pagate (in forza del contratto nullo) ha l’onere di allegare e provare i fatti
costitutivi della domanda rappresentati dall’attribuzione patrimoniale di cui chiede la restituzione e
non solo dall’inesistenza di un’idonea causa debendi, poiché ripetibile è la somma pagata e non il
debito di cui si predica l’illegittimità. In tal senso, la domanda restitutoria non può essere accolta e
ogni ulteriore domanda resta assorbita dall’accoglimento della domanda relativa alla nullità del
contratto per difetto di forma. 8.- Infine, l’appellante deduce di aver esperito il tentativo di
mediazione previsto come condizione di procedibilità dal D.Lgs. 28/2010, “il quale non ha avuto
esito per mancata adesione della Banca senza alcun giustificato motivo”. Dal tale rilievo fan
conseguire la richiesta di applicazione delle conseguenze di cui all’art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010
“nonché, ai sensi dell’art 13 dello stesso decreto la ripetibilità delle indennità corrisposte dal
ricorrente per avviare il detto tentativo di mediazione”. Nelle conclusioni chiede poi di “condannare
in ogni caso la convenuta alla ripetizione delle spese sostenute dal ricorrente per avviare il tentativo
di mediazione come da fatture allegate”. 8.1.- Dall’esame della produzione di primo grado del F,
emerge che effettivamente lo stesso il 27 settembre 2012 ha depositato presso l’organismo di
mediazione prescelto (A.D.R. —, iscritto al n. —del Registro ministeriale) l’istanza di mediazione
in relazione alla impugnazione del piano finanziario “My Way” nei confronti della Banca — S.p.A.
e che quest’ultima ha aderito partecipando all’incontro di mediazione svoltosi poi il 22 ottobre 2012
dinanzi al mediatore designato (proced ura n. 62/2012). All’incontro ha partecipato per la parte
istante l’avv. —– e per la parte invitata il dott. —- (“giusta delega in atti”) come si evince dal
relativo verbale redatto dal mediatore e non contestato dalle parti. Risulta altresì non contestata
dalla banca anche la fattura n. 3 del 16 gennaio 2013 emessa dall’organismo di mediazione nome di
P F per l’importo di euro 667,00 che deve ritenersi versata dal medesimo a saldo della procedura
svolta nel regime del D.lgs. 28/2010 (prima della riforma attuata con il D.L. 69/2013). 8.2.- In
questa sede non è possibile esaminare e, se del caso, censurare le condotte tenute in sede di
mediazione in primo grado se le stesse non costituiscono motivo di impugnazione sella sentenza (o
dell’ordinanza) gravata, fermo restando che la banca risulta aver partecipato all’incontro di
mediazione. 8.3.- Pertanto, occorre delibare soltanto in ordine alla richiesta dell’appellante per la
condanna dell’appellata alla refusione delle spese versate per lo svolgimento della procedura di
mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (trattandosi si un contratto
finanziario ex art. 5, comma 1, D.lgs. 28/ 2010, prima che fosse dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla sentenza n. 272/2012 della Consulta). 8.4.- Ad avviso del Collegio, in applicazione
del principio di causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte
soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all’ art. 91 c.p.c. Al riguardo è
stato chiarito che il rapporto tra la mediazione e il processo civile non si limita, infatti, ad una
relazione “cronologica”, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario
coordinamento tra l’ attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità
di profili; pertanto, la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute
nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere
condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del
tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell’ art. 91 c.p.c.
(Tribunale di Trieste, sentenza 11/03/2021). 8.5.- Nel caso in esame, trattandosi di controversia
soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l’assistenza di un legale, gli istanti
hanno dovuto in effetti sostenere i costi per la procedura di mediazione che si è conclusa
negativamente. Deve essere, quindi, liquidata in favore dell’odierno appellante quale spesa
sostenuta per la mediazione l’importo complessivo di ero 667,00. In assenza di notula e di specifica
richiesta non si ritiene invece di poter liquidare alcun compenso professionale costituendo attività di
assistenza stragiudiziale. 9.- Pertanto, all’esito dell’esame dei motivi proposti con il gravame, la
domanda proposta da P F merita di essere accolta nei limiti di cui in motivazione. 9.1. – Con la
riforma (anche eventualmente solo parziale) della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere
(d’ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite
poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito
che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado
(Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013,
Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/ 2008). 9.2. – Le spese seguono la soccombenza ex art. 91,
comma 1, c.p.c. 9.3. – Sulla base dei princìpi sopra enunciati, la liquidazione delle spese di entrambi
i gradi del giudizio è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come
modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito
di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo
scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/
2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all’art. 4, comma
1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, oltre che
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
9.4.- Invero, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i
compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale
intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa
regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata
in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni
professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in
caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al
momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la
nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (Cass. 13/07/ 2021, n.
19989). 9.5. – Si prende atto della dichiarazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. resa con riguardo ad
entrambi i gradi del giudizio nella comparsa conclusionale del 18 gennaio 2023 dall’avv. —,
procuratore e difensore di—–.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pron unciando sull’appello proposto da P F (iscritto
al n. 57/ 2014 R.G.) contro l’ordinanza del 26 novembre 2013 rep. n. 2514/13 resa all’esito del
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – il 29 novembre
2013, nei confronti della Banca — S.p.A., con atto notificato a mezzo del servizio postale il 27
dicembre 2012 (ricevuto il 2 gennaio 2014), così provvede: a) accoglie l’appello e per l’effetto – in
riforma della sentenza impugnata – accerta e dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti
nell’anno 2000 contenente ilpiano denominato “My Way”; b) condanna la Banca ——S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado
in favore di P F, con attribuzione all’avv. —-, che liquida in € 2.999,13 (di cui € 124,13 per spese
esenti, € 2.500,00 per compenso ed € 375,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e
previdenziali come per legge; c) condanna la Banca —- S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore di P F, con
attribuzione all’avv.—-e, che liquida in € 3.797,13 (di cui € 347,13 per spese esenti, € 3.000,00 per
compenso ed € 450,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come
per legge; d) condanna, infine, la Banca —-, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento dell’indennità di mediazione in favore di P F, con attribuzione all’aw. Rosario Stingone,
che liquida in € 667,00 a titolo di spese esenti.