Le condotte violente rilevano anche ai fini dell’affidamento dei figli.

Tribunale di Terni 27 maggio 2022
Tribunale – Terni, 27/05/2022, n. 448
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Monica VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa Marzia DI BARI Giudice
dott. Luca PONZILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2020 promossa
da:
P. G. M. A., nata a GUAYAQUIL – ECUADOR il –omissis–, con il
patrocinio dell’avv. GIULIANA ASTARITA, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’avv. RAQUEL JUSTINE GRIFONI come da procura in
atti;
RICORRENTE
E
P.A., nato a –omissis–;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
‘Voglia l’Ill.mo Giudice adito:
a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a
carico del Sig. P. A.;
b) disporre che i figli minori P. S. e P. J. A. siano affidati in via
‘super esclusiva’, ex art. art. 337 quater c.c., alla madre, con
collocamento prevalente presso l’abitazione materna;
c) incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di
sostenere P. S e P. J. A. con ogni utile intervento, regolando in
modalità protetta i rapporti tra padre e figli;
d) ordinare che il Sig. A. P. contribuisca al mantenimento della
Sig.ra G. M. A., con un versamento mensile di E 200,00, oggetto di
rivalutazione annuale secondo l’indice Istat, da corrispondersi entro
il giorno 5 di ogni mese;
e) ordinare che il Sig. P. A. contribuisca al mantenimento ordinario
dei figli di età minore P. S. e P. J. A., con un versamento mensile di
E 400,00 (E 200,00 per ciascun figlio), oggetto di rivalutazione
annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese;
f) ordinare che il Sig. P. A. contribuisca al mantenimento dei figli
di età minore P. S. e P. J. A., nella misura del 50% delle spese
straordinarie e di istruzione (intendendosi comprese in detto ambito
le eventuali uscite scolastiche, i trasporti scolastici, i libri
scolastici, lo sport ed il tempo libero, escluse le spese per mense)
e delle spese mediche non mutuabili, previa esibizione, da parte della
Sig.ra P. G. M. A. della relativa documentazione fiscale.
Con condanna, a carico del Sig. P. A., del compenso professionale,
accessori di legge e spese del presente procedimento.’
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/10/2020, M. A. P. G. ha chiesto la pronuncia della
separazione dal coniuge, A. P., esponendo che il matrimonio è stato celebrato in
data –omissis–, e che dall’unione è nata la figlia S., in –omissis–, e che il figlio
della ricorrente J. A., nato il –omissis–, maggiorenne non economicamente
indipendente, è stato adottato dal resistente. La ricorrente ha dedotto, a
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente
deteriorati a causa di condotte aggressive e violente tenute dal marito in danno
della moglie e tali da recare pregiudizio alla figlia minore delle parti; ha quindi
chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l’affidamento
esclusivo della figlia minore a sé, con collocazione presso l’abitazione materna,
con imposizione a carico del marito di assegno mensile di E 500,00 quale
contributo al mantenimento dei figli otre ISTAT annuale ed oltre al contributo
per il 50% delle spese straordinarie, ha inoltre chiesto la condanna del P. al
pagamento di assegno mensile di E 250,00 quale contributo al mantenimento
della stessa ricorrente (con rivalutazione ISTAT); con vittoria di spese.
All’udienza presidenziale del 18 gennaio 2021 è comparsa la sola ricorrente
dichiarando di esercitare attività lavorativa come badante, con reddito mensile
medio di E 420,00 per 12 mensilità, di risiedere in immobile in locazione con
canone mensile di E 300,00; il resistente pur regolarmente citato non è
comparso; all’esito dell’udienza sono stati emessi i provvedimenti presidenziali
provvisori, con affidamento esclusivo della minore alla madre attribuendo alla
stessa anche le scelte di maggiore rilevanza, prevedendo incontri tra il padre e
la minore una volta a settimana alla presenza del figlio maggiorenne, con
imposizione a carico del resistente di contributo di E 400,00 per il mantenimento
dei figli oltre al 50% della spese straordinarie, ed é stata disposta la prosecuzione
del giudizio in fase istruttoria.
Nell’udienza dinanzi al Giudice istruttore, verificata la corretta notifica dei
provvedimenti presidenziali al resistente, non costituitosi, ne è stata dichiarata
la contumacia; su richiesta della parte ricorrente, il giudice istruttore ha riservato
al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia da parte del difensore
all’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 482/2021 è stata pronunciata la separazione tra le
parti.
Nel prosieguo del procedimento, sono stati acquisiti i documenti depositati, sono
state ammesse le prove richieste procedendo all’escussione del teste M. B. J. C..
All’esito dell’istruttoria la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni rese
dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe con termini ex art. 190 c.p.c.
Dato atto che con sentenza parziale è stata pronunciata la separazione delle
parti, occorre decidere le ulteriori domande accessorie.
Preliminarmente il Collegio ritiene la causa pienamente istruita condividendo la
decisione sulle istanze istruttorie adottata nel corso del procedimento.
Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a
fondamento dell’istanza condotte aggressive e vessatorie tenute dal marito nei
confronti della stessa ricorrente alla presenza della figlia minore, oltre a condotte
del P. di mancato adempimento agli obblighi sullo stesso gravanti di accudimento
e mantenimento della prole, per essersi disinteressato dei bisogni dei figli non
provvedendo alle loro necessità affettive e materiali.
Dall’escussione del teste è emerso che il padre nel corso del matrimonio era
dedito al gioco d’azzardo, e ha posto in essere condotte aggressive e minacciose
in danno della moglie anche alla presenza della figlia. A causa della dipendenza
dal gioco, il P. destinava le risorse familiari a tale vizio, e anche in data
successiva all’emissione dei provvedimenti presidenziali non ha provveduto a far
fronte alle necessità della prole non adempiendo agli obblighi sullo stesso
gravanti di corrispondere in contributo al mantenimento determinato
nell’ordinanza presidenziale.
In particolare il teste M. B. J. C., cognato della ricorrente, ha dichiarato:
‘Si è vero, mio cognato A. P. anche durante il matrimonio era solito giocare alle
slot machine ed alle carte; giocava al bar di –omissis–; giocava anche al gratta
e vinci e spendeva tutti soldi per i giochi di azzardo…. spendeva tutti i soldi nel
gioco e per questo discuteva con la moglie; io vedevo i gratta e vinci sparsi per
terra sia in cantina che in casa…. Ho visto il signor _____ discutere con la moglie
a causa del gioco d’azzardo; più volte mi ha detto che voleva ammazzare la
moglie; l’ho visto fare scene violente nei confronti della moglie anche di fronte
alla figlia ______’. Il teste ha confermato che durante il matrimonio era la sola
ricorrente che andava a lavorare ‘perché lui non aveva voglia di lavorare…. non
collaborava in nulla: non pagava le bollette, né faceva la spesa’. In merito alla
situazione successiva alla separazione il teste ha esposto: ‘E’ vero non si
interessa della figlia’.
Dalle dichiarazioni del teste emerge che il resistente ha tenuto nel corso del
matrimonio condotte violative dei doveri familiari, minacciando la moglie e non
collaborando alle esigenze della famiglia.
Da tali risultanze risulta provato che il resistente ha gravemente violato gli
obblighi coniugali, ponendo in essere condotte aggressive a danno della coniuge
alla presenza dei figli e non collaborando alle esigenze della famiglia.
Le condotte aggressive impongono l’accoglimento della domanda di addebito.
‘In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati
a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative
ed inderogabili, e si traducano nell’aggressione a diritti fondamentali della
persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima
di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità
del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l’accoglimento della
domanda’ (cfr. Tribunale di Roma sent. n.17462/2014; dal ultimo sent.
21.4.2017).
Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione al P., formulata
dalla ricorrente, deve essere accolta.
Affidamento della figlia minore
Preliminarmente occorre premettere che possono essere adottate disposizioni in
merito all’affidamento solo con riferimento alla figlia minore delle parti.
L’affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l’interesse del
minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel
caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca
al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla
relazione affettiva, ecc. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: ‘La regola
dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove
la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel
caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente
all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori
ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle
maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del
genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente’ (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587).
Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati
in presenza delle condotte di aggressività descritte nel punto precedente.
L’art. 31 della ‘Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica’, cd.
Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge del 27 giugno 2013, n.
77 (in vigore nell’agosto 2014), dispone che ‘al momento di determinare i diritti
di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi
di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione’. Le
condotte del resistente devono essere qualificate come violenza domestica e
come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di
affidamento.
All’esito del giudizio è emersa l’idoneità genitoriale della madre che ha
dimostrato di accudire correttamente la figlia nel periodo del giudizio, essendo
emerso lo stato di stabilità della stessa e non essendo state evidenziate criticità.
Per quanto esposto, deve essere confermato l’affidamento esclusivo della figlia
minore alla madre, già correttamente disposto nei provvedimenti provvisori. La
madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le
questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti la minore, con esclusione
da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso
l’abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlia le condotte paterne come emerse
all’esito del giudizio, e il sostanziale disinteresse del padre per le esigenze della
figlia impongono di adottare cautele prevedendo che il padre possa vedere la
figlia, una volta alla settimana alla presenza del fratello maggiore o di persona
di fiducia della madre, giorno da individuare nella domenica pomeriggio, in
mancanza di diverso accordo. In mancanza di disponibilità di queste persone il
padre potrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente con
riferimento al luogo di residenza abituale della minore per l’organizzazione di
incontri alla presenza di personale specializzato, previa verifica della condizione
del padre, della situazione della minore e della positività della relazione padre
figlia per la minore stessa.
Contributo al mantenimento della prole.
Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno
per il mantenimento della minore e del figlio maggiorenne non autonomo
economicamente, adottato dal resistente, da porre a carico del padre l’art. 316-
bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei
confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare
la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete
di accudimento della minore. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare
l’assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di
permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la
valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente percepisce come badante i seguenti redditi:
730/2021 reddito complessivo lordo annuo E 6.333;
730/2022 reddito complessivo lordo annuo E 7.848
È gravata da canone di locazione per E 300,00 mensili; ha dichiarato di far fronte
alle necessitò familiari anche grazie all’aiuto della Caritas.
Non è nota l’occupazione del resistente che secondo quanto dichiarato dal teste
non ha mai adeguatamente contribuito alle necessità della famiglia, né lavorato
stabilmente.
Anche in assenza di stabile occupazione, aderendo a costante giurisprudenza, i
genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a
partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che
il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come
costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, la specifica natura
dell’obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo
fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell’obbligo di mantenimento
anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa
generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib.
Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, di cui all’art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull’interessato
l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di
adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non
può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione
(cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nel caso di specie il resistente
è dotato di capacità lavorativa che può mettere a frutto.
Preso atto di tali risultanze, considerata la quasi totale interruzione delle
frequentazioni tra il padre ed entrambi i figli, con conseguente onere per il
mantenimento ordinario dei figli integralmente a carico della madre, devono
essere confermati i provvedimenti presidenziali prevedendo che il padre
corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad
euro E 400,00 mensili per ciascuno, oltre ISTAT annuale. Il contributo è
determinato tenendo conto del reddito delle parti, della loro capacità reddituali,
delle presumibili esigenze economiche della prole, rapportate all’età ed al tenore
di vita della famiglia, ed infine dei tempi di permanenza dei figli presso la madre.
L’importo sarà dovuto con decorrenza dal mese di ottobre 2020 (data della
domanda).
Occorre, infine, precisare che l’assegno di mantenimento è comprensivo delle
voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo
da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione
del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono
le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente
imprevedibili nell’an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività
prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad
esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l’intestato
Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, il Collegio dispone che
ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per i figli,
precisando che in considerazione dell’affidamento esclusivo alla madre sarà la
stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il
rimborso pro quota al resistente.
Assegno di mantenimento per la ricorrente
La domanda della ricorrente di porre a carico del P. contributo per il di lei
mantenimento non può essere accolta.
Dall’esito dell’istruttoria è emerso che la ricorrente percepisce propri redditi che
seppure esigui non è stato provato che siano inferiori a quelli del resistente.
Pertanto essendo la sperequazione reddituale e patrimoniale requisito principale
per porre a carico di un coniuge il contributo al mantenimento dell’altro, la
circostanza che nel caso di specie tale sperequazione non sia stata provata
impone il rigetto della domanda.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda
di separazione, accoglimento della domanda di addebito e di affidamento
esclusivo della figlia, accoglimento parziale della domanda di contributo al
mantenimento dei figli, e rigetto della sola domanda di contributo al
mantenimento della ricorrente, le spese di giudizio devono essere compensate
nella misura del 50%, condannando il resistente a rifondere alla ricorrente la
restante quota nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale
n. 482/2021 è stata pronunciata la separazione tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda di addebito della separazione a A. P.;
affida la figlia minore S., nata il –omissis–, alla madre M. A. P. G., con esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione
attinenti all’organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di
maggiore interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e
salute, determinazione della residenza abituale decisioni che potranno essere
assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del
consenso del padre;
dispone che la minore risieda stabilmente presso l’abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere la figlia una volta a settimana, in mancanza
di diverso accordo la domenica pomeriggio, alla presenza del fratello
maggiorenne ovvero di persona di fiducia della madre, onerando in caso di
indisponibilità di queste persone il resistente a rivolgersi al servizio sociale
territorialmente competente per l’organizzazione di incontri in spazio neutro
secondo quanto indicato in parte motiva;
determina in 400,00 euro (E 200 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto
da A. P. per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre
2020 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo
della vita calcolati dall’ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese
straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in motivazione;
compensa tra le parti le spese il 50% delle spese di giudizio; condanna A. P. a
corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese di giudizio, quota che si liquida
in E 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 maggio 2022