Per la riconciliazione vale la ricostruzione spirituale e materiale del vincolo matrimoniale.

Tribunale di Bergamo, 13 luglio 2022 n. 1746
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. MARRAPODI Veronica – Presidente –
Dott. COSTANZO Rosa Maria Alba – rel. Giudice –
Dott. GRIFFINI Carlotta Rosa Maria – Giudice onorario –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo
generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data
30/11/2020 da:
F.S.H., c.f. (OMISSIS), assistita e difesa
dagli avv. PASINETTI Alessia e PASINETTI Antonio, come da procura in
atti;
– ricorrente –
nei confronti di:
S.G.S.T., c.f. (OMISSIS), assistito
e difeso dall’avvocato BEZZI Chiara, come da procura in atti;
– resistente –
con l’intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71
c.p.c..
CONCLUSIONI:
per F.S.H.; come da foglio di precisazione delle
conclusioni depositato telematicamente;
per S.G.S.T.: come da foglio di precisazione
delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto.
RG n. 7915/2020 H.F.S. e S.G.S.T. hanno contratto matrimonio civile in
(OMISSIS).
Dalla loro unione sono nati M., maggiorenne ed economicamente autonoma, Gh.
e Gi., ancora minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora F.S. ha domandato lo
scioglimento del matrimonio contratto col coniuge, l’affido esclusivo dei figli con
collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre in forma
protetta e un contributo per il loro mantenimento pari a 350 Euro per ciascun
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo
status e ha inoltre richiesto di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale,
la regolamentazione delle modalità di affido, collocamento e visite secondo le
forme ritenute più opportune e la quantificazione del contributo dovuto per il
mantenimento della prole in 200 Euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
All’udienza del 12 ottobre 2021, la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di
causa, ha dichiarato di voler rimandare di qualche mese il divorzio per valutare
se il marito fosse cambiato, mentre il resistente ha affermato di non voler
divorziare. Ritenuto il fallimento del tentativo di conciliazione, a fronte delle
dichiarazioni rese dalla moglie, le quali lasciavano presagire la mera volontà di
sperimentare una ripresa del rapporto col coniuge, il Presidente designato, con
ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha
nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di
comparizione e trattazione della causa in data 12 ottobre 2021.
L’ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al
Pubblico Ministero. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il resistente, comparso
personalmente, ha dichiarato di aver ripreso la convivenza con la moglie da
quattro mesi e ha pertanto eccepito l’improcedibilità del ricorso, alla quale la
difesa della ricorrente si è opposta.
Disposta la comparizione personale dei coniugi, la signora F.S.H. ha dichiarato
di voler divorziare, di non vivere più col marito da un mese e di averci convissuto
per qualche settimana, mentre il signor S.G.S.T. ha confermato di aver vissuto
con la moglie per quattro mesi e di aver trascorso insieme a lei anche il periodo
delle vacanze estive.
Il Giudice Istruttore, all’esito dell’udienza, ritenuta la causa matura per la
decisione, in carenza di istanze istruttorie e di richiesta di assegnazione dei
termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha rinviato per la precisazione delle
conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni
precisate dai coniugi all’udienza del 22 marzo 2022, celebrata in forma scritta,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti
conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull’eccezione di improcedibilità della domanda.
La ricorrente ha domandato in via principale la pronuncia di scioglimento del
matrimonio contratto col marito, essendo decorso il termine previsto ex lege
dalla comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione,
definito con sentenza n. 1443/2017, pubblicata da questo Tribunale il 24 maggio
2017 e passata in giudicato.
Il resistente, pur avendo inizialmente aderito alla domanda, con la memoria
integrativa, ne ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo di essersi medio
tempore riconciliato con la moglie.
Occorre dunque soffermarsi, preliminarmente, sull’eccezione di improcedibilità
della domanda di divorzio.
Il signor S.G.S.T. ha affermato di aver convissuto con la moglie presso
l’abitazione della stessa per almeno quattro mesi, da agosto a dicembre 2021,
durante i quali i coniugi hanno rinstaurato la loro relazione, trascorrendo insieme
anche le vacanze estive.
A sostegno di quanto dedotto, ha richiamato le dichiarazioni rese dalla moglie
agli assistenti sociali, ritenute prova inequivocabile di una stabile ripresa del
rapporto coniugale e, quindi, della riconciliazione, confermata anche da M., figlia
maggiorenne della coppia (v. relazione SS Val Cavallina del 16 agosto 2022).
In sede di comparsa conclusionale, ha peraltro rappresentato di aver ripreso la
convivenza con la ricorrente dal mese di marzo 2022 e ha chiesto che la causa
venga rimessa in istruttoria per procedere agli accertamenti necessari, anche
mediante l’escussione testimoniale della figlia maggiorenne.
La ricorrente, di contro, ha escluso la ripresa di una relazione affettiva dei
coniugi, sostenendo che la convivenza non sia ripresa in modo stabile e
significativo e che, ad ogni modo, si sia concretizzata in un semplice aiuto
materiale diretto all’accudimento della prole. Si è pertanto opposta all’eccezione,
insistendo per l’accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata e pertanto
meriti di essere accolta, senza che si renda necessario procedere ad
un’integrazione del materiale probatorio in atti, come richiesto dal resistente.
Anzitutto, pare opportuno rammentare che La riconciliazione per fatti
concludenti tra coniugi legalmente separati, ostativa alla pronuncia del divorzio,
deve desumersi univocamente dalla concreta ripresa da parte loro di reciproche
relazioni di vita, oggettivamente idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale
e materiale del rapporto matrimoniale, con conseguente superamento delle
condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della
convivenza, non avendo invece particolare rilievo né i meri elementi psicologici,
né, di per sé, la stessa ripresa della convivenza (Cass. 24 dicembre 2013, n.
28655).
La Corte Suprema ha inoltre affermato che In tema di riconciliazione tra coniugi
separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi
abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo
invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono
il nucleo del vincolo coniugale (Cass. 21 maggio 2021, n. 14037).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, nel corso del giudizio,
la ricorrente ha inizialmente espresso la volontà di tentare un ricongiungimento
familiare, tant’è che, all’udienza presidenziale del 13 maggio 2021, sentita in
sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: Voglio rimandare il divorzio di
qualche mese, voglio vedere se è cambiato. Mio marito mi ha proposto di andare
in vacanza tutti insieme ma con camere separate e, ancora, io vedo che lui è
cambiato, se è così io sono contenta perché i miei figli hanno bisogno del papà
(v. verbale del 13.5.2021).
Nell’ambito dell’indagine delegata in fase presidenziale ai servizi sociali, gli
operatori hanno inoltre riferito a questa Autorità Giudiziaria di aver preso contatti
con la madre dei minori, riportando che: La sig.ra H., in sede di colloquio, ha
riferito di aver intrapreso una relazione con il sig. S., in quanto, a suo dire, lo
stesso è cambiato, e appare più gentile, educato, disponibile a collaborare per
la crescita dei figli e attento ai loro bisogni e, ancora, La signora ha raccontato
che a fronte di questa situazione, lei e l’ex marito, hanno iniziato a frequentarsi
regolarmente e riallacciare i rapporti. La stessa di alcune perplessità e dubbi
riportati dalla scrivente ha riferito” decido io con chi stare. Io sono la mamma e
so di cosa hanno bisogno i bambini; quando c’era bisogno l’ho denunciato, ora
loro hanno bisogno del loro papà e lui è cambiato e mi ha mostrato in vari modi
che posso fidarmi di lui. “. La signora ha dichiarato di star effettuando degli
accertamenti sanitari al fine di verificare l’effettivo stato di gravidanza (v.
relazione SS Val Cavallina del 16 agosto 2022).
Sul piano probatorio, tali dichiarazioni, pur essendo state acquisite nell’ambito
di un accertamento disposto per altri scopi, assumono valore confessorio e
valgono a dimostrare, ad avviso di questo Collegio, l’effettiva ripresa di una
comunione materiale e spirituale dei coniugi, non essendo state oggetto di
alcuna contestazione da parte della ricorrente.
Invero, deve ritenersi che la signora H.F.S., la quale ha inizialmente espresso il
mero desiderio di tentare un ricongiungimento col marito – di per sé non
sufficiente a determinare la riconciliazione dei coniugi, come sostenuto dalla
giurisprudenza di legittimità sopra ricordata – in un secondo momento ha
ripristinato una comunione materiale e spirituale col marito, dichiarandosi
appagata e soddisfatta della loro relazione nella convinzione che il signor S. fosse
cambiato. Del resto, la fermezza della decisione della signora F.S. di riprendere
stabilmente il rapporto col resistente risulta anche dalla condotta adottata in
violazione delle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni che, con decreto del 4
febbraio 2019, ha vietato la coabitazione dei coniugi e l’avvicinamento del marito
alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla moglie, nonché di questo
Tribunale, avendo la stessa riferito agli assistenti sociali che i bambini incontrano
liberamente il padre e pertanto non comprende il senso di proseguire con gli
incontri protetti e chiesto informazioni e l’iter necessario da compiere per
permettere al sig. S. di riacquisire la responsabilità genitoriale (v. relazione SS
Val Cavallina del 16 agosto 2022).
Anche la figlia primogenita M., sentita dagli assistenti sociali, ha confermato la
ripresa della relazione dei genitori, riferendo di essere contenta dell’evoluzione
della situazione, e vedere i fratelli felici per questo riavvicinamento e anche i
suoi figli adorano il nonno (v. relazione SS Val Cavallina del 16 agosto 2022).
Alla luce di tali elementi, non appaiono credibili le dichiarazioni rese dalla
ricorrente all’udienza del 25 gennaio 2022, allorché ha riferito di aver convissuto
col marito per appena una settimana, considerato quanto precedentemente
narrato agli operatori sociali e quanto affermato dal resistente, comparso
personalmente all’udienza del 12 ottobre 2021, e non contestato dalla difesa
della ricorrente, che si è limitata a dichiarare che la propria assistita non era
ancora sicura di questa scelta (v. verbale 12.10.21).
Non può ritenersi, inoltre, che la convivenza dei coniugi, pacificamente
protrattasi per almeno quattro mesi, abbia assunto i tratti di una mera
coabitazione ovvero che, come sostenuto dalla ricorrente, fosse funzionale alla
gestione dei figli, in quanto, nell’arco di tale periodo, le parti hanno trascorso
insieme le vacanze estive, il marito ha collaborato e contribuito ai bisogni della
famiglia sia sotto il profilo materiale, occupandosi di comprare la spesa e quanto
necessario per i minori (v. verbale 15.7.21), sia sotto il profilo morale, essendosi
occupato insieme alla moglie dei doveri di accudimento della prole e avendo
ripreso anche rapporti sessuali, al punto che la signora ha espresso il dubbio di
essere incinta.
Oltretutto, si osservi che la ricorrente, con la propria memoria di replica, non ha
contestato specificatamente quanto affermato dalla controparte in ordine alla
ripresa della convivenza dei coniugi nel mese di marzo 2022.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene pertanto che i
coniugi, dopo aver sperimentato la convivenza, si siano effettivamente
riconciliati, superando le ragioni che ne avevano reso a suo tempo intollerabile
la prosecuzione per ricongiungersi e ricostituire una comunione di vita materiale
e spirituale, connotata dalla coabitazione, dalla collaborazione nell’interesse
della famiglia, dall’assistenza morale e materiale e dal reciproco affetto.
L’intervenuta riconciliazione dei coniugi rende improcedibile la domanda di
divorzio, non potendo valere in senso contrario il sorgere di una successiva crisi
coniugalis che abbia nuovamente determinato l’interruzione della convivenza.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, considerate le ragioni che ha
condotto alla presente pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza
anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l’improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per
intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022