Illecito divulgare sul web un video ritraente due giovani in atteggiamenti intimi

Tribunale Trani, Sez. I, sent., 30 novembre 2021, n. 2062 – Giud. Camporeale
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE PRIMA
nella persona del Giudice dott. Luigi Camporeale, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2012, riservata
in decisione all’udienza del 21 febbraio 2020, vertente
TRA
A.G.G., (…), e D.T.C.A., (…), rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto di citazione,
dagli avv.ti …e …e presso di loro elettivamente domiciliati in VIA …MOLFETTA,
-ATTORI-
E
G.D., (…), G.D., (…), e B.P., (…), rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di
risposta, dall’avv. …e presso di lui elettivamente domiciliati in …
-CONVENUTI-
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato A.G.G. e D.T.C.A., convenivano in giudizio G.D., B.P.
e G.D., i primi due in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore D.,
al fine di sentire accertare la loro responsabilità per la diffusione su You Tube di un video artigianale
che li rappresentava nell’atto di consumare un rapporto sessuale e condannare, conseguentemente,
i convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di Euro
50.000 per ciascuno di essi o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento
delle spese di lite.
Sempre con l’atto introduttivo gli attori deducevano che il 13 ottobre 2009 avevano denunciato
all’autorità giudiziaria che, navigando causalmente sulla rete internet, si erano imbattuti in un video
artigianale che li rappresentava nell’atto di consumare un rapporto sessuale e che a seguito delle
indagini gli inquirenti avevano individuato gli esecutori materiali della ripresa visiva e della
immissione sulla rete internet attraverso E-Mule, identificandoli in D.B.P.A. e D.R.A.P., ed accertato
altresì l’identità di colui che aveva immesso il video su You Tube, con conseguente diffusione
illimitata del video, appunto G.D..
Evidenziavano, altresì, che, per tali fatti, tutti i predetti soggetti erano stati imputati presso il
Tribunale dei Minorenni di Bari per il reato di cui all’art. 600 ter c.p. e precisamente quanto al G.D.
ai sensi del comma 3 dell’art. 600 ter c.p. per aver divulgato per via telematica materiale
pornografico, procedimento conclusosi con il riconoscimento del perdono giudiziale.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali nel merito, contestavano in radice la fondatezza della
domanda evidenziando che il minore G.D. si era limitato a trasferire su You Tube un vecchio video
già esistente in rete, che comunque l’immissione in rete del video era stata effettuata senza alcuna
intenzione di nuocere ad alcuno ma solo per provare le sue abilità e conoscenze telematiche, ed
ancora che i volti dei soggetti non erano riconoscibili, che nessuna responsabilità poteva essere
ascritta ai genitori del minore ed infine la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c., espletata attività istruttoria
mediante produzione documentale ed assunzione delle prove orali ammesse, interveniva più volte
il mutamento del giudice persona fisica e, da ultimo, precisate le conclusioni davanti a questo
giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, prevista assegnazione dei termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, va detto che l’istruttoria, consistita nell’interrogatorio
formale degli attori, nella prova testimoniale e nella acquisizione documentale degli atti formati nel
procedimento penale sopra richiamato, prodotti dagli attori, ha consentito, anzitutto, di appurare
che effettivamente su You Tube era stato divulgato un video che rappresentava gli attori nell’atto di
consumare un atto sessuale; peraltro la circostanza di fatto non è stata contestata dalla difesa di parte
convenuta e pertanto può ritenersi dato pacifico.
La circostanza, poi, sostenuta dalla difesa secondo cui il video già esisteva in rete, ad avviso di questo
giudicante, non risulta idonea ad escludere la prova di un coinvolgimento del G.D. nella vicenda
diffusiva del video degli attori nell’atto di consumare un rapporto sessuale intimo fatto oggetto della
pubblicazione sul portale You Tube ma piuttosto decisiva al fine di apprezzare la concreta portata
offensiva della divulgazione posta in essere dall’allora minorenne G.D..
Ciò detto la posizione del minore G.D., assume, ad avviso di questo giudicante, rilevanza illecita nel
campo civilistico.
Invero, benché il video fosse già presente in rete perché caricato telematicamente su E-Mule, la
condotta del G. non può qualificarsi del tutto lecita e priva di portata offensiva, in quanto si è
concretizzata in un’attività di cessione e trasmissione del video, arrecando in tal modo un
pregiudizio apprezzabile alla personalità degli attori.
Sotto il profilo dell’illiceità deve, infatti, affermarsi che la trasmissione di quel video mediante You
Tube costituisce una condotta non consentita dall’ordinamento, poiché, laddove non autorizzata, la
divulgazione a terzi di un video ritraente le immagini di due individui che consumano nella loro
intimità ed in privato un atto sessuale lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra
cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onere, all’immagine ed il fatto che il video fosse
già esistente in rete non abilita coloro che ne sono venuti indirettamente in possesso a divulgarlo
ulteriormente.
Essendo attinti interessi che attengono alla sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti
dall’art. 2 della Costituzione, è certamente risarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale che
ne consegue.
La sussistenza del danno può essere provato per il tramite di presunzioni alla stregua del canone di
ciò che per lo più accade e, nella specie, si ritiene di liquidarlo in via equitativa – tenuto conto
dell’intimità dell’immagine, della sua peculiare offensività, della minore età degli attori all’epoca dei
fatti, del senso di screditamento elaborato verso le persone ritratta, della sofferenza patita e della
portata diffusiva del mezzo telematico utilizzato, capace di raggiungere un numero indeterminato
di soggetti, come accertato dal CTU, ing…., e dalla circostanza che il video risulta ancora presente
in rete perché non rimosso dal suo divulgatore.
Ed infatti, la sconsiderata scelta di postare il video su un portale di larghissima utilizzazione tra i
frequentatori della rete si è inevitabilmente ripercossa sulla reputazione e sull’onore dei minori,
soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza.
Di tale condotta devono rispondere anche i genitori del minore G.D.; su tale profilo, non può non
rilevarsi come la disposizione di cui all’art. 2059 c.c. onera il genitore di provare e dimostrare il
corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo
potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria.
Nella specie, nulla in particolare è stato dimostrato, ma al contrario, i fatti – quello della
pubblicazione su You Tube del video a contenuto pornografico – esprimono, di per sé, una carenza
educativa dell’allora minorenne, dimostratosi in tal modo privo del necessario senso critico, di una
congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e
nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbe dovuto già godere in relazione all’età posseduta.
Considerata la gravità del fatto, da reputarsi elevata, per l’ampia diffusione del mezzo utilizzato, per
la notevole gravità del discredito, la rilevanza penale del fatto e la risonanza mediatica della vicenda,
si ritiene di quantificare il danno, per ciascuno degli attori, da porsi a carico dei convenuti in solido
tra loro, nella misura di Euro 35.000, somma da intendersi già rivalutata all’attualità, oltre gli
interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al
13.10.2009 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in
solido, al loro pagamento nei confronti degli attori nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico
dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.G.G. e D.T.C.A. nei
confronti di G.D., B.P. e G.D., così provvede:
-ACCOGLIE la domanda proposta da A.G.G. e D.T.C.A., e, per l’effetto, CONDANNA i convenuti
G.D., B.P. e G.D., in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori
mediante il pagamento in favore di questi ultimi della somma, per ciascun attore, di Euro 35.000,00,
somma da intendersi già rivalutata all’attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi
del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 13.10.2009 e via via rivalutata annualmente sino
alla presente sentenza; infine, sull’importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al
tasso legale dalla decisione al saldo;
-CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite
che liquida nella somma complessiva di Euro 10.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi, come per legge;
– Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dei
convenuti in solido tra loro.
Conclusione
Così deciso in Trani, il 26 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021